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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/11/2025, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2286/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
- SEZIONE PRIMA CIVILE - riunita in Camera di Consiglio e composta da:
Dott.ssa IE OC - Presidente relatore
Dott. Leonardo SCIONTI - Consigliere
Dott.ssa IA ERMINI - Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
Nel procedimento iscritto a ruolo il 15/12/2022 al n. 2286 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto la riassunzione della causa ex art. 392 c.p.c. a seguito della sentenza n. 27062/2022 della Corte di
Cassazione con la quale era disposta la cassazione con rinvio della sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2007/2016 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1
d'ora in poi breviter anche solo “ , rappresentata e difesa, come da Pt_1 procura in atti, dagli Avv.ti Alessandro DIDDI (C.F.
e ND DE MO (C.F. C.F._1
); C.F._2
- attrice in riassunzione -
contro
: (C.F./P.IVA ), d'ora in poi Controparte_1 P.IVA_2 breviter anche solo “ , rappresentata e difesa, come da procura CP_1 in atti, dall'Avv. Andrea Cabrini (C.F. ); C.F._3
- convenuta in riassunzione – nonché
contro
:
a socio unico (C.F. .IVA Controparte_2 P.IVA_3
Parte
), d'ora in poi breviter anche solo “ , rappresentata e P.IVA_4 difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Corrado BRANCHETTI (C.F.
e IA TE (C.F. C.F._4
), in via disgiuntiva fra loro;
C.F._5
- convenuta in riassunzione -
** **
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per l'attrice in riassunzione:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, Controparte_3
CONSULENZA VOLTA AD ACCERTARE SE LE Controparte_4
PRESTAZIONI ESEGUITE DA DOCUMENTATE DA FATTURE Parte_1
E DOCUMENTI PRODOTTI IN GIUDIZIO COSTITUISCANO E CP_5
RICOMPRESE NEL CONTRATTO DI APPALTO STIPULATO TRA
[...]
E O NEL CONTRATTO DI Controparte_6 Controparte_1
SUBAPPALTO INTERCORSO TRA E Controparte_1 Pt_1 [...]
ESTRANEE ED ULTERIORI RISPETTO A Controparte_7
QUELLE CONCORDATE TRA LE PARTI CON I PREDETTI CONTRATTI;
ED
ESPLETAMENTO DELLA PROVA PER TESTI ED INTERROGATORIO
FORMALE SULLE CIRCOSTANZE MEGLIO DESCRITTE NELLE NOTE
ALLEGATE AL VERBALE DEL 18.07.2012; riformare ed annullare la sentenza impugnata n. 1293/2012 emessa dal Tribunale di Grosseto, per
i motivi tutti ampiamente ed esaustivamente esposti nella narrativa del presente atto, con accoglimento integrale delle conclusioni tutte spiegate dalla società nel giudizio Parte_1 di primo grado. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi
2 del giudizio”, oltre spese relative al giudizio di cassazione R.G. n.
4080/2017”.
Per la convenuta in riassunzione CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza reietta: in via principale e preliminare, dichiarare l'inesistenza della notificazione dell'atto di impugnazione effettuata da presso l'indirizzo errato del Pt_1 procuratore domiciliatario di RdE costituito in primo grado, con esclusione di ogni possibilità di sanatoria o rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. e per l'effetto dichiarare in via subordinata e preliminare, dichiarare comunque l'invalidità della notificazione dell'atto di impugnazione effettuata da presso l'indirizzo errato del procuratore domiciliatario Pt_1 di RdE costituito in primo grado, ordinando a di integrare il Pt_1
Parte contraddittorio ex art. 331 c.p.c. ovvero assegnando a un termine per la proposizione dell'appello incidentale o comunque per riproporre le domande, le eccezioni, le questioni e le istanze non accolte in prime cure che non è stato possibile presentare nel termine indicato dagli artt. 343
c.p.c. per la mancata citazione alla prima udienza di comparizione e per gli effetti previsti dall'art. 304 c.p.c. nel caso di interruzione del processo;
in via subordinata e preliminare, dichiarare inammissibile l'appello e tutte le domande proposte da per Parte_4 violazione dell'art. 342 c.p.c.; in via subordinata e preliminare, per la denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte non ritenesse di dichiarare l'inammissibilità dell'appello, dichiarare l'estromissione dal giudizio di appello per assenza di domande nei confronti di RdE per le ragioni esposte in narrativa;
in via subordinata e preliminare, anche ai sensi degli artt. 348 e 348bis
c.p.c., per la denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte non ritenesse di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ovvero dichiarare
l'estromissione di dal presente giudizio, Controparte_1 confermare la sentenza n. 1293/2012 resa il 27.12.2012 dal Tribunale di
Grosseto, Sezione civile, dott.ssa Paola Caporali, nella causa n. 1631/05
R.G.A.C., pubblicata il 28.12.2012, respingendo nel merito tutte le
3 domande proposte da e di Parte_4 in quanto infondate per tutti i motivi esposti in Controparte_6 narrativa;
in via subordinata e nel merito, per la denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte non ritenesse di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ovvero dichiarare l'estromissione di Controparte_1 dal presente giudizio, accogliere le domande riproposte nel presente grado da come riportate ed illustrate al paragrafo 4 che Controparte_1 precede, respingendo nel merito tutte le domande proposte da
[...]
e di in quanto Parte_4 Controparte_6 infondate per tutti i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e onorari di avvocato, oltre a spese generali al 15%, oltre accessori, come per legge, per tutti i gradi di giudizio”. Parte
Per la convenuta in riassunzione
“Conclude affinché sia dichiarato inammissibile e comunque rigettato, perché destituito di fonda-mento giuridico e fattuale, l'appello proposto avverso la sentenza n. Parte_4
1293/2012 del Tribunale di Grosseto.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive dei gradi successivi al primo”
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
1. Il giudizio di primo grado.
1.1. Su ricorso di il Tribunale di Grosseto emetteva il decreto Pt_1
Parte ingiuntivo n. 284/05 con cui ingiungeva a il pagamento di €
636.591,57, oltre interessi e spese, quale corrispettivo per lavori impiantistici e di assistenza muraria, per rilascio delle certificazioni parziali e per manutenzioni, eseguiti presso il complesso CP_6
Parte
, lavori affidati direttamente dalla committente che non
[...] erano quindi ricompresi nel contratto di subappalto stipulato con Parte l'appaltatrice a cui, con contratto del 23/07/2000, aveva CP_1 appaltato l'intera esecuzione dei lavori di ristrutturazione e di ampliamento del complesso alberghiero e termale di sua proprietà.
4 Parte 1.2. Con atto di citazione del 11/05/2005, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo contestando, quanto al merito, la sussistenza di un rapporto diretto tra committente e subappaltatrice, e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa er sentirla CP_1 condannare, in caso di accoglimento della domanda di alla Pt_1 restituzione di quanto dovuto, trattandosi di opere già pagate direttamente all'appaltatrice.
Deduceva, infatti, che:
- era pendente un giudizio arbitrale con avente a oggetto i CP_1 rapporti di dare-avere fra le parti scaturenti dal contratto di appalto, che conteneva clausola compromissoria per arbitrato rituale;
- quand'anche fosse stata provata l'effettiva esecuzione dei lavori richiesti in pagamento, essi erano comunque stati effettuati da Pt_1
Parte non per ordine o su incarico di ma in esecuzione del contratto di subappalto stipulato con nei cui soli confronti, pertanto, CP_1 Pt_1 avrebbe potuto pretendere il pagamento;
- al fine di evitare di essere costretta a corrispondere due volte il prezzo dei medesimi lavori (una prima volta quale corrispettivo dell'appalto in favore di e una seconda, in seguito all'iniziativa monitoria, a CP_1
, chiedeva che in caso di conferma del decreto Pt_1 CP_1 ingiuntivo, fosse condannata a restituirle quanto alla stessa già pagato a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle medesime opere.
1.3. Autorizzatane la chiamata, in data 10/03/2006 si costituiva in giudizio la quale chiedeva la propria estromissione dal giudizio CP_1
Parte e, in ogni caso, il rigetto della domanda svolta nei suoi confronti da trattandosi di opere estranee al contratto di appalto commissionate a Parte direttamente da salva l'ipotesi di loro riconducibilità al Pt_1 contratto di subappalto, con pagamento subordinato all'esito del procedimento arbitrale già pendente tra committente e appaltatrice.
1.4. La causa era istruita con una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare “se le opere di cui si chiede il pagamento rientrino nel contratto di appalto stipulato tra e ovvero Controparte_6 Controparte_1 rientrino in quelle previste nel contratto di subappalto tra Controparte_1
5 e ovvero se si tratti di opere diverse da quelle previste in entrambi i Pt_1 contratti”, che veniva affidata all'Ing. e che si articolava Persona_1 in un primo elaborato del 18/04/2011 e in successivi chiarimenti e integrazioni del 13/05/2011, del 12/01/2012, del 14/03/2012 ed, infine, del 26/06/2012.
All'udienza del 23/11/2011 parte opponente dichiarava di rinunciare alla domanda riconvenzionale relativa all'accertamento dei vizi delle opere e alla richiesta di riduzione del corrispettivo.
Ad esito della precisazione delle conclusioni la causa era quindi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
1.5. Con la sentenza n. 1293/2012 del 27/12/2012, il Tribunale di Parte Grosseto, in accoglimento dell'opposizione proposta da revocava il decreto ingiuntivo emesso in favore di dando atto della Pt_1 intervenuta rinuncia alla domanda riconvenzionale da parte dell'opponente, e compensava tra le parti le spese di lite.
In particolare, il Tribunale riteneva che, analogamente a quanto era emerso dalle risultanze disposte nella consulenza svolta nell'ambito del Parte giudizio arbitrale tra e nel frattempo esitato in lodo, anche CP_1
“il CTU di cui alla presente causa, (…) ha sottolineato come i lavori di cui chiede il pagamento a non sono da ritenersi extra contratto Pt_1 CP_6 rispetto ai rapporti instaurati tra le parti, ma sono ricompresi nell'appalto tra e nonché coincidenti per la maggior parte con i lavori di CP_6 CP_1 cui quest'ultima ha chiesto il pagamento alla committente in sede di arbitrato … con una differenza di sole euro 450 nella contabilizzazione
Quanto alla richiesta di pagamento avanzata da CP_1 Pt_1 relativamente alle spese per certificazioni L. 46/90 e assistenza muraria
(fatture 9 e 10 di cui all'ingiunzione) il CTU ha evidenziato che le stesse non sono ricomprese nelle opere di cui ha richiesto il pagamento a CP_1 in sede di arbitrato, ma ha rilevato trattarsi di comunque di lavori CP_6 rientranti nelle previsioni del contratto di appalto principale e conseguenti aggiunte”.
Dichiarava interamente compensate le spese di lite tra le parti sussistendone i presupposti alla luce de “la complessità della vicenda dal
6 punto di vista della ricostruzione dei rapporti contrattuali tra le parti” e dello “stesso comportamento delle parti”.
2. Il giudizio d'appello.
2.1. Con atto di citazione del 04/02/2014, proponeva appello Pt_1 avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto, della quale chiedeva l'integrale riforma, richiamando integralmente le conclusioni rassegnate in primo grado (“con accoglimento integrale delle conclusioni tutte spiegate dalla società nel giudizio di Parte_4 primo grado). Parte 2.2. si costituiva anche in grado di appello contestando, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione sensi dell'art. 342 c.p.c. per difetto dell'indicazione delle parti del provvedimento oggetto di impugnazione e delle modifiche ad esso richieste dall'appellante e, comunque, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., deducendo nel merito l'infondatezza delle censure.
2.3. invece non si costituiva. CP_1
2.4. All'udienza del 09/12/2014 il procuratore dell'appellante Pt_1 dava atto dell'intervenuto fallimento della con sentenza del Parte_4
Tribunale di Roma e la Corte d'Appello di Firenze dichiarava l'interruzione del processo.
2.5. Tuttavia, la dichiarazione di fallimento veniva revocata con sentenza della Corte d'Appello di Roma del 28/07/2015 n. 4630, passata in giudicato in data 04/09/2015.
2.6. Pertanto, in data 02/12/2015 MAGIT chiedeva con ricorso ex art. 303 c.p.c. alla Corte d'Appello di Firenze di fissare l'udienza per la prosecuzione del giudizio.
2.7. All'udienza del 28/06/2016 si costituiva in giudizio anche CP_1 con comparsa di pari data.
2.8. Con sentenza n. 2007/2016, emessa in data 25/10/2016 e pubblicata in data 02/12/2016, la Corte d'Appello di Firenze accoglieva l'eccezione di estinzione del giudizio di appello per tardività dell'atto di prosecuzione del giudizio proposta da condannando al CP_1 Pt_1 rimborso delle spese processuali.
7
3. Il giudizio di legittimità
3.1. Con ricorso del 30/01/2017, notificato in data 02/02/2017, Pt_1 chiedeva la cassazione della sentenza d'appello richiamata, deducendo a sostegno cinque motivi, il secondo dei quali finalizzato a far valere l'erroneità della pronuncia di estinzione del giudizio emessa dalla Corte
d'Appello (“
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 300, 304, 305
e 307 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., per avere la Corte territoriale individuato, presuntivamente, la data di decorrenza dell'interruzione e il dies a quo della prosecuzione”).
3.2. Con sentenza n. 27063/2022 depositata il 14/09/2022, la Suprema
Corte, proprio in accoglimento di tale motivo di ricorso, sulla base dell'intervenuta sentenza delle Sezioni Unite n. 12154/2021, che individuava il dies a quo da cui far decorrere il termine per la riassunzione dal “momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati
o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario”, cassava con rinvio la sentenza d'appello, che oggi riporta il contenzioso dinanzi alla Corte
d'Appello di Firenze in diversa composizione.
4. Il giudizio di rinvio
4.1. Con atto di citazione in riassunzione iscritto a ruolo il 15/12/2022,
dopo un'introduzione finalizzata a dar conto dello stato attuale Pt_1 del procedimento (pagg. 1-8), ha ritrascritto integralmente l'originario atto di appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n.
2007/2016 (pagine 9 -122), seguito dalla riproposizione delle relative conclusioni (pagine 123-124).
Ai fini della individuazione dell'essenziale contenuto del gravame si riporta l'incipit dell'atto dove l'appellante rappresenta che le censure formulate attengono essenzialmente agli esiti della Ctu elaborata nel corso del procedimento arbitrale intercorso tra la società CP_6
e nonché della Ctu elaborata nel giudizio di
[...] Controparte_1 primo grado, in quanto suscettibili di riverberarsi sulla sentenza oggetto
8 di impugnativa, seguito dall'indice riassuntivo delle relative doglianze, come di seguito riportato:
9 10 11 4.2. Con comparsa di costituzione depositata il 16/10/2024 si è costituita nel giudizio di rinvio la la quale: CP_1
1) in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per l'invalidità (inesistenza) della notificazione dell'atto di impugnazione originariamente effettuata da presso l'indirizzo errato del Pt_1
Parte procuratore domiciliatario di costituito in primo grado, con esclusione di ogni possibilità di sanatoria o rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., ai fini della declaratoria dell'inammissibilità dell'appello nei Parte confronti di;
2) ha inoltre dedotto l'inammissibilità dell'appello per violazione ex art. 342 c.p.c., in quanto l'atto di gravame:
- non individua le parti della sentenza sottoposte a impugnazione (art. 342, co. 1, n. 1, prima parte, c.p.c.).;
- non individua in quale errore sarebbe incorso il giudice di prime cure con riferimento alla ricostruzione di fatto, sottoponendo a critica la
12 sentenza, limitandosi a ripresentare le osservazioni alla CTU, senza alcun puntuale riferimento alla sentenza e senza individuare in alcun modo le modifiche che sarebbero richieste (art. 342, co. 1, n. 1, seconda parte,
c.p.c.);
- non indica le circostanze da cui deriva la violazione di legge e non esplicita la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (art. 342, co.
1, n. 2, seconda parte, c.p.c.);
3) ha chiesto l'estromissione dal giudizio, per assenza di domande nei proprio confronti;
4) ha riproposto le domande e delle eccezioni svolte in primo grado. Parte 4.3. In data 23/10/2024 si è costituita anche la quale ha dedotto:
1) l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. per essersi la società appellante limitata a riproporre le tesi formulate nel primo grado di giudizio riguardo alla diversità dei lavori di cui ha chiesto il pagamento in via monitoria, rispetto a quelli ad essa commissionati dalla per ciò solo affermando l'erroneità della sentenza che ha CP_1 rigettato tale prospettazione, senza che risulti - neppure in modo embrionale - l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare, né delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, né delle violazioni di legge eventualmente compiute e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
2) l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348-bis c.p.c., atteso che la tesi reiterata dall'appellante, secondo cui i lavori richiesti in pagamento in via monitoria sarebbero diversi rispetto a quelli oggetto del contratto di subappalto stipulato con e sarebbero stati eseguiti CP_1
Parte su incarico diretto di è palesemente contraddetta da evidenze documentali ed è già stata disconosciuta in due diverse sedi giurisdizionali, entrambe precedute da coerenti ed approfonditi accertamenti tecnici.
3) l'infondatezza nel merito dell'appello proposto da Pt_1
4.4. La Corte ha quindi raccolto le conclusioni delle parti sopra trascritte mediante trattazione cartolare della causa e ha trattenuto la causa in
13 decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
5. Risulta dirimente ai fini della decisione l'esame preliminare dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da entrambe le convenute in riassunzione, essendo il relativo esame suscettibile di definire in rito il presente giudizio (fermo restando che la questione relativa alla invalidità della notifica dell'originario atto di appello risulta sanata per effetto della costituzione di a seguito di ricorso in CP_1 riassunzione del processo interrotto).
L'atto di appello sottoposto all'esame del Collegio risulta connotato da struttura particolarmente articolata, senza che siano tuttavia, in alcun modo, esplicitati, in termini specifici, i motivi dell'impugnazione.
Sul punto, la consolidata elaborazione giurisprudenziale consente di affermare che la cognizione del giudice d'appello resta necessariamente circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso l'enunciazione di specifici motivi, che sono tali se si traducono nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata, dirette a incrinarne il fondamento logico-giuridico: di talché risulta inammissibile un appello che non contrapponga, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, argomentazioni volte a contestare il fondamento logico giuridico delle prime.
Infatti, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis risultante a seguito della riforma del 2012, anche alla luce dell'interpretazione adeguatrice di cui alla pronuncia della Corte di
Cassazione Sezioni Unite 16/11/2017 n. 27199, “vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da
14 contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Nell'atto di appello sottoposto all'esame di questa Corte l'appellante - per sua stessa ammissione (pag. 23 dell'appello sopra riportato per immagine) - si limita a contestare le conclusioni cui sono giunte le consulenze tecniche (peraltro, tra loro univoche), da valersi – nella sua prospettazione – in via automatica anche quali critiche alla sentenza di primo grado, mediante la riproposizione degli argomenti già svolti nel giudizio di prime cure, già affrontati e respinti con analitica e dettagliata motivazione.
La infatti, non spiega quali siano i capi della sentenza che Pt_1 andrebbero riformati e, soprattutto, omette di argomentare in relazione agli assunti attraverso i quali il Tribunale ha ritenuto di non accogliere le domande da essa proposte in primo grado, senza prendere posizione alcuna circa il diverso percorso argomentativo che, secondo la propria prospettazione, avrebbe dovuto indurre il Giudice di primo grado a conclusioni opposte.
Tanto si configura anche in relazione al paragrafo 15 dell'atto di gravame,
“IN ORDINE ALLA MANCATA CONDANNA ALLE SPESE PROCESSUALI
RELATIVAMENTE ALLA DOMANDA RINCONVENZIONALE RINUNCIATA
DALLA ”, ove l'appellante non muove Controparte_8 alcuna critica specifica sul punto alla motivazione della sentenza né indica quale sarebbe la norma violata (mentre deve rilevarsi, per incidens, che, nel merito, era disposta la compensazione delle spese nonostante fosse risultata soccombente rispetto alla domanda da essa Pt_1 proposta in via monitoria).
Ritiene in definitiva il Collegio che l'atto di appello non integri quel limite minimo di specificità che deve necessariamente sussistere per consentire all'organo giudicante di comprendere quali siano e in cosa si sostanzino le doglianze poste a base del gravame.
Infatti, pur non dovendosi esigere dall'appellante - in ossequio alla giurisprudenza della Suprema Corte che, nel solco tracciato dalle Sezioni
15 unite nel 2017, ha ulteriormente specificato la portata della pronuncia - alcun “progetto alternativo di sentenza”, né “alcun vacuo formalismo fine a sé stesso” e neppure “alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa” (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. del
30/05/2018 n. 13535), tuttavia l'atto di appello deve pur sempre contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi delle relative doglianze, nei termini sopra evidenziati dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
La mancata articolazione di specifici motivi di impugnazione integra pertanto, nella fattispecie, violazione della normativa citata.
Pertanto, l'appello deve essere dichiarato inammissibile e, attesa la definizione in rito, ogni altra questione deve considerarsi assorbita.
6. Quanto alla pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità – espressamente devoluta dalla Cassazione a questa Corte - sussistono i presupposti per la relativa compensazione tenuto conto delle difficoltà interpretative legate alla questione esaminata dalla Suprema Corte, interessata dal dibattito giurisprudenziale pure ivi richiamato.
In punto di regolamentazione delle spese del grado, esse seguono la soccombenza e sono quantificate come in dispositivo (secondo i parametri minimi vigenti ratione temporis in relazione al corrispondente scaglione di valore).
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di
Cassazione. previo annullamento della sentenza n. 2007/2016 della
Corte d'Appello di Firenze, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n.
1293/2012, pronunciata dal Tribunale di Grosseto nel procedimento
R.G. n. 1631/05;
b) compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità;
c) condanna l'appellante a rifondere a ciascuna parte convenuta in riassunzione le spese del grado che liquida in € 9.256,00, oltre R.F. 15%
e, ove dovute, C.A.P. 4% e I.V.A. 22%;
16 d) raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, ove dovuto.
Firenze, 17 novembre 2025
IL PRESIDENTE Est.
IE OC
NOTA: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.Lgs
30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
- SEZIONE PRIMA CIVILE - riunita in Camera di Consiglio e composta da:
Dott.ssa IE OC - Presidente relatore
Dott. Leonardo SCIONTI - Consigliere
Dott.ssa IA ERMINI - Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
Nel procedimento iscritto a ruolo il 15/12/2022 al n. 2286 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto la riassunzione della causa ex art. 392 c.p.c. a seguito della sentenza n. 27062/2022 della Corte di
Cassazione con la quale era disposta la cassazione con rinvio della sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2007/2016 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1
d'ora in poi breviter anche solo “ , rappresentata e difesa, come da Pt_1 procura in atti, dagli Avv.ti Alessandro DIDDI (C.F.
e ND DE MO (C.F. C.F._1
); C.F._2
- attrice in riassunzione -
contro
: (C.F./P.IVA ), d'ora in poi Controparte_1 P.IVA_2 breviter anche solo “ , rappresentata e difesa, come da procura CP_1 in atti, dall'Avv. Andrea Cabrini (C.F. ); C.F._3
- convenuta in riassunzione – nonché
contro
:
a socio unico (C.F. .IVA Controparte_2 P.IVA_3
Parte
), d'ora in poi breviter anche solo “ , rappresentata e P.IVA_4 difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Corrado BRANCHETTI (C.F.
e IA TE (C.F. C.F._4
), in via disgiuntiva fra loro;
C.F._5
- convenuta in riassunzione -
** **
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per l'attrice in riassunzione:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, Controparte_3
CONSULENZA VOLTA AD ACCERTARE SE LE Controparte_4
PRESTAZIONI ESEGUITE DA DOCUMENTATE DA FATTURE Parte_1
E DOCUMENTI PRODOTTI IN GIUDIZIO COSTITUISCANO E CP_5
RICOMPRESE NEL CONTRATTO DI APPALTO STIPULATO TRA
[...]
E O NEL CONTRATTO DI Controparte_6 Controparte_1
SUBAPPALTO INTERCORSO TRA E Controparte_1 Pt_1 [...]
ESTRANEE ED ULTERIORI RISPETTO A Controparte_7
QUELLE CONCORDATE TRA LE PARTI CON I PREDETTI CONTRATTI;
ED
ESPLETAMENTO DELLA PROVA PER TESTI ED INTERROGATORIO
FORMALE SULLE CIRCOSTANZE MEGLIO DESCRITTE NELLE NOTE
ALLEGATE AL VERBALE DEL 18.07.2012; riformare ed annullare la sentenza impugnata n. 1293/2012 emessa dal Tribunale di Grosseto, per
i motivi tutti ampiamente ed esaustivamente esposti nella narrativa del presente atto, con accoglimento integrale delle conclusioni tutte spiegate dalla società nel giudizio Parte_1 di primo grado. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi
2 del giudizio”, oltre spese relative al giudizio di cassazione R.G. n.
4080/2017”.
Per la convenuta in riassunzione CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza reietta: in via principale e preliminare, dichiarare l'inesistenza della notificazione dell'atto di impugnazione effettuata da presso l'indirizzo errato del Pt_1 procuratore domiciliatario di RdE costituito in primo grado, con esclusione di ogni possibilità di sanatoria o rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. e per l'effetto dichiarare in via subordinata e preliminare, dichiarare comunque l'invalidità della notificazione dell'atto di impugnazione effettuata da presso l'indirizzo errato del procuratore domiciliatario Pt_1 di RdE costituito in primo grado, ordinando a di integrare il Pt_1
Parte contraddittorio ex art. 331 c.p.c. ovvero assegnando a un termine per la proposizione dell'appello incidentale o comunque per riproporre le domande, le eccezioni, le questioni e le istanze non accolte in prime cure che non è stato possibile presentare nel termine indicato dagli artt. 343
c.p.c. per la mancata citazione alla prima udienza di comparizione e per gli effetti previsti dall'art. 304 c.p.c. nel caso di interruzione del processo;
in via subordinata e preliminare, dichiarare inammissibile l'appello e tutte le domande proposte da per Parte_4 violazione dell'art. 342 c.p.c.; in via subordinata e preliminare, per la denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte non ritenesse di dichiarare l'inammissibilità dell'appello, dichiarare l'estromissione dal giudizio di appello per assenza di domande nei confronti di RdE per le ragioni esposte in narrativa;
in via subordinata e preliminare, anche ai sensi degli artt. 348 e 348bis
c.p.c., per la denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte non ritenesse di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ovvero dichiarare
l'estromissione di dal presente giudizio, Controparte_1 confermare la sentenza n. 1293/2012 resa il 27.12.2012 dal Tribunale di
Grosseto, Sezione civile, dott.ssa Paola Caporali, nella causa n. 1631/05
R.G.A.C., pubblicata il 28.12.2012, respingendo nel merito tutte le
3 domande proposte da e di Parte_4 in quanto infondate per tutti i motivi esposti in Controparte_6 narrativa;
in via subordinata e nel merito, per la denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte non ritenesse di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ovvero dichiarare l'estromissione di Controparte_1 dal presente giudizio, accogliere le domande riproposte nel presente grado da come riportate ed illustrate al paragrafo 4 che Controparte_1 precede, respingendo nel merito tutte le domande proposte da
[...]
e di in quanto Parte_4 Controparte_6 infondate per tutti i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e onorari di avvocato, oltre a spese generali al 15%, oltre accessori, come per legge, per tutti i gradi di giudizio”. Parte
Per la convenuta in riassunzione
“Conclude affinché sia dichiarato inammissibile e comunque rigettato, perché destituito di fonda-mento giuridico e fattuale, l'appello proposto avverso la sentenza n. Parte_4
1293/2012 del Tribunale di Grosseto.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive dei gradi successivi al primo”
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
1. Il giudizio di primo grado.
1.1. Su ricorso di il Tribunale di Grosseto emetteva il decreto Pt_1
Parte ingiuntivo n. 284/05 con cui ingiungeva a il pagamento di €
636.591,57, oltre interessi e spese, quale corrispettivo per lavori impiantistici e di assistenza muraria, per rilascio delle certificazioni parziali e per manutenzioni, eseguiti presso il complesso CP_6
Parte
, lavori affidati direttamente dalla committente che non
[...] erano quindi ricompresi nel contratto di subappalto stipulato con Parte l'appaltatrice a cui, con contratto del 23/07/2000, aveva CP_1 appaltato l'intera esecuzione dei lavori di ristrutturazione e di ampliamento del complesso alberghiero e termale di sua proprietà.
4 Parte 1.2. Con atto di citazione del 11/05/2005, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo contestando, quanto al merito, la sussistenza di un rapporto diretto tra committente e subappaltatrice, e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa er sentirla CP_1 condannare, in caso di accoglimento della domanda di alla Pt_1 restituzione di quanto dovuto, trattandosi di opere già pagate direttamente all'appaltatrice.
Deduceva, infatti, che:
- era pendente un giudizio arbitrale con avente a oggetto i CP_1 rapporti di dare-avere fra le parti scaturenti dal contratto di appalto, che conteneva clausola compromissoria per arbitrato rituale;
- quand'anche fosse stata provata l'effettiva esecuzione dei lavori richiesti in pagamento, essi erano comunque stati effettuati da Pt_1
Parte non per ordine o su incarico di ma in esecuzione del contratto di subappalto stipulato con nei cui soli confronti, pertanto, CP_1 Pt_1 avrebbe potuto pretendere il pagamento;
- al fine di evitare di essere costretta a corrispondere due volte il prezzo dei medesimi lavori (una prima volta quale corrispettivo dell'appalto in favore di e una seconda, in seguito all'iniziativa monitoria, a CP_1
, chiedeva che in caso di conferma del decreto Pt_1 CP_1 ingiuntivo, fosse condannata a restituirle quanto alla stessa già pagato a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle medesime opere.
1.3. Autorizzatane la chiamata, in data 10/03/2006 si costituiva in giudizio la quale chiedeva la propria estromissione dal giudizio CP_1
Parte e, in ogni caso, il rigetto della domanda svolta nei suoi confronti da trattandosi di opere estranee al contratto di appalto commissionate a Parte direttamente da salva l'ipotesi di loro riconducibilità al Pt_1 contratto di subappalto, con pagamento subordinato all'esito del procedimento arbitrale già pendente tra committente e appaltatrice.
1.4. La causa era istruita con una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare “se le opere di cui si chiede il pagamento rientrino nel contratto di appalto stipulato tra e ovvero Controparte_6 Controparte_1 rientrino in quelle previste nel contratto di subappalto tra Controparte_1
5 e ovvero se si tratti di opere diverse da quelle previste in entrambi i Pt_1 contratti”, che veniva affidata all'Ing. e che si articolava Persona_1 in un primo elaborato del 18/04/2011 e in successivi chiarimenti e integrazioni del 13/05/2011, del 12/01/2012, del 14/03/2012 ed, infine, del 26/06/2012.
All'udienza del 23/11/2011 parte opponente dichiarava di rinunciare alla domanda riconvenzionale relativa all'accertamento dei vizi delle opere e alla richiesta di riduzione del corrispettivo.
Ad esito della precisazione delle conclusioni la causa era quindi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
1.5. Con la sentenza n. 1293/2012 del 27/12/2012, il Tribunale di Parte Grosseto, in accoglimento dell'opposizione proposta da revocava il decreto ingiuntivo emesso in favore di dando atto della Pt_1 intervenuta rinuncia alla domanda riconvenzionale da parte dell'opponente, e compensava tra le parti le spese di lite.
In particolare, il Tribunale riteneva che, analogamente a quanto era emerso dalle risultanze disposte nella consulenza svolta nell'ambito del Parte giudizio arbitrale tra e nel frattempo esitato in lodo, anche CP_1
“il CTU di cui alla presente causa, (…) ha sottolineato come i lavori di cui chiede il pagamento a non sono da ritenersi extra contratto Pt_1 CP_6 rispetto ai rapporti instaurati tra le parti, ma sono ricompresi nell'appalto tra e nonché coincidenti per la maggior parte con i lavori di CP_6 CP_1 cui quest'ultima ha chiesto il pagamento alla committente in sede di arbitrato … con una differenza di sole euro 450 nella contabilizzazione
Quanto alla richiesta di pagamento avanzata da CP_1 Pt_1 relativamente alle spese per certificazioni L. 46/90 e assistenza muraria
(fatture 9 e 10 di cui all'ingiunzione) il CTU ha evidenziato che le stesse non sono ricomprese nelle opere di cui ha richiesto il pagamento a CP_1 in sede di arbitrato, ma ha rilevato trattarsi di comunque di lavori CP_6 rientranti nelle previsioni del contratto di appalto principale e conseguenti aggiunte”.
Dichiarava interamente compensate le spese di lite tra le parti sussistendone i presupposti alla luce de “la complessità della vicenda dal
6 punto di vista della ricostruzione dei rapporti contrattuali tra le parti” e dello “stesso comportamento delle parti”.
2. Il giudizio d'appello.
2.1. Con atto di citazione del 04/02/2014, proponeva appello Pt_1 avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto, della quale chiedeva l'integrale riforma, richiamando integralmente le conclusioni rassegnate in primo grado (“con accoglimento integrale delle conclusioni tutte spiegate dalla società nel giudizio di Parte_4 primo grado). Parte 2.2. si costituiva anche in grado di appello contestando, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione sensi dell'art. 342 c.p.c. per difetto dell'indicazione delle parti del provvedimento oggetto di impugnazione e delle modifiche ad esso richieste dall'appellante e, comunque, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., deducendo nel merito l'infondatezza delle censure.
2.3. invece non si costituiva. CP_1
2.4. All'udienza del 09/12/2014 il procuratore dell'appellante Pt_1 dava atto dell'intervenuto fallimento della con sentenza del Parte_4
Tribunale di Roma e la Corte d'Appello di Firenze dichiarava l'interruzione del processo.
2.5. Tuttavia, la dichiarazione di fallimento veniva revocata con sentenza della Corte d'Appello di Roma del 28/07/2015 n. 4630, passata in giudicato in data 04/09/2015.
2.6. Pertanto, in data 02/12/2015 MAGIT chiedeva con ricorso ex art. 303 c.p.c. alla Corte d'Appello di Firenze di fissare l'udienza per la prosecuzione del giudizio.
2.7. All'udienza del 28/06/2016 si costituiva in giudizio anche CP_1 con comparsa di pari data.
2.8. Con sentenza n. 2007/2016, emessa in data 25/10/2016 e pubblicata in data 02/12/2016, la Corte d'Appello di Firenze accoglieva l'eccezione di estinzione del giudizio di appello per tardività dell'atto di prosecuzione del giudizio proposta da condannando al CP_1 Pt_1 rimborso delle spese processuali.
7
3. Il giudizio di legittimità
3.1. Con ricorso del 30/01/2017, notificato in data 02/02/2017, Pt_1 chiedeva la cassazione della sentenza d'appello richiamata, deducendo a sostegno cinque motivi, il secondo dei quali finalizzato a far valere l'erroneità della pronuncia di estinzione del giudizio emessa dalla Corte
d'Appello (“
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 300, 304, 305
e 307 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., per avere la Corte territoriale individuato, presuntivamente, la data di decorrenza dell'interruzione e il dies a quo della prosecuzione”).
3.2. Con sentenza n. 27063/2022 depositata il 14/09/2022, la Suprema
Corte, proprio in accoglimento di tale motivo di ricorso, sulla base dell'intervenuta sentenza delle Sezioni Unite n. 12154/2021, che individuava il dies a quo da cui far decorrere il termine per la riassunzione dal “momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati
o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario”, cassava con rinvio la sentenza d'appello, che oggi riporta il contenzioso dinanzi alla Corte
d'Appello di Firenze in diversa composizione.
4. Il giudizio di rinvio
4.1. Con atto di citazione in riassunzione iscritto a ruolo il 15/12/2022,
dopo un'introduzione finalizzata a dar conto dello stato attuale Pt_1 del procedimento (pagg. 1-8), ha ritrascritto integralmente l'originario atto di appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n.
2007/2016 (pagine 9 -122), seguito dalla riproposizione delle relative conclusioni (pagine 123-124).
Ai fini della individuazione dell'essenziale contenuto del gravame si riporta l'incipit dell'atto dove l'appellante rappresenta che le censure formulate attengono essenzialmente agli esiti della Ctu elaborata nel corso del procedimento arbitrale intercorso tra la società CP_6
e nonché della Ctu elaborata nel giudizio di
[...] Controparte_1 primo grado, in quanto suscettibili di riverberarsi sulla sentenza oggetto
8 di impugnativa, seguito dall'indice riassuntivo delle relative doglianze, come di seguito riportato:
9 10 11 4.2. Con comparsa di costituzione depositata il 16/10/2024 si è costituita nel giudizio di rinvio la la quale: CP_1
1) in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per l'invalidità (inesistenza) della notificazione dell'atto di impugnazione originariamente effettuata da presso l'indirizzo errato del Pt_1
Parte procuratore domiciliatario di costituito in primo grado, con esclusione di ogni possibilità di sanatoria o rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., ai fini della declaratoria dell'inammissibilità dell'appello nei Parte confronti di;
2) ha inoltre dedotto l'inammissibilità dell'appello per violazione ex art. 342 c.p.c., in quanto l'atto di gravame:
- non individua le parti della sentenza sottoposte a impugnazione (art. 342, co. 1, n. 1, prima parte, c.p.c.).;
- non individua in quale errore sarebbe incorso il giudice di prime cure con riferimento alla ricostruzione di fatto, sottoponendo a critica la
12 sentenza, limitandosi a ripresentare le osservazioni alla CTU, senza alcun puntuale riferimento alla sentenza e senza individuare in alcun modo le modifiche che sarebbero richieste (art. 342, co. 1, n. 1, seconda parte,
c.p.c.);
- non indica le circostanze da cui deriva la violazione di legge e non esplicita la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (art. 342, co.
1, n. 2, seconda parte, c.p.c.);
3) ha chiesto l'estromissione dal giudizio, per assenza di domande nei proprio confronti;
4) ha riproposto le domande e delle eccezioni svolte in primo grado. Parte 4.3. In data 23/10/2024 si è costituita anche la quale ha dedotto:
1) l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. per essersi la società appellante limitata a riproporre le tesi formulate nel primo grado di giudizio riguardo alla diversità dei lavori di cui ha chiesto il pagamento in via monitoria, rispetto a quelli ad essa commissionati dalla per ciò solo affermando l'erroneità della sentenza che ha CP_1 rigettato tale prospettazione, senza che risulti - neppure in modo embrionale - l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare, né delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, né delle violazioni di legge eventualmente compiute e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
2) l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348-bis c.p.c., atteso che la tesi reiterata dall'appellante, secondo cui i lavori richiesti in pagamento in via monitoria sarebbero diversi rispetto a quelli oggetto del contratto di subappalto stipulato con e sarebbero stati eseguiti CP_1
Parte su incarico diretto di è palesemente contraddetta da evidenze documentali ed è già stata disconosciuta in due diverse sedi giurisdizionali, entrambe precedute da coerenti ed approfonditi accertamenti tecnici.
3) l'infondatezza nel merito dell'appello proposto da Pt_1
4.4. La Corte ha quindi raccolto le conclusioni delle parti sopra trascritte mediante trattazione cartolare della causa e ha trattenuto la causa in
13 decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
5. Risulta dirimente ai fini della decisione l'esame preliminare dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da entrambe le convenute in riassunzione, essendo il relativo esame suscettibile di definire in rito il presente giudizio (fermo restando che la questione relativa alla invalidità della notifica dell'originario atto di appello risulta sanata per effetto della costituzione di a seguito di ricorso in CP_1 riassunzione del processo interrotto).
L'atto di appello sottoposto all'esame del Collegio risulta connotato da struttura particolarmente articolata, senza che siano tuttavia, in alcun modo, esplicitati, in termini specifici, i motivi dell'impugnazione.
Sul punto, la consolidata elaborazione giurisprudenziale consente di affermare che la cognizione del giudice d'appello resta necessariamente circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso l'enunciazione di specifici motivi, che sono tali se si traducono nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata, dirette a incrinarne il fondamento logico-giuridico: di talché risulta inammissibile un appello che non contrapponga, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, argomentazioni volte a contestare il fondamento logico giuridico delle prime.
Infatti, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis risultante a seguito della riforma del 2012, anche alla luce dell'interpretazione adeguatrice di cui alla pronuncia della Corte di
Cassazione Sezioni Unite 16/11/2017 n. 27199, “vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da
14 contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Nell'atto di appello sottoposto all'esame di questa Corte l'appellante - per sua stessa ammissione (pag. 23 dell'appello sopra riportato per immagine) - si limita a contestare le conclusioni cui sono giunte le consulenze tecniche (peraltro, tra loro univoche), da valersi – nella sua prospettazione – in via automatica anche quali critiche alla sentenza di primo grado, mediante la riproposizione degli argomenti già svolti nel giudizio di prime cure, già affrontati e respinti con analitica e dettagliata motivazione.
La infatti, non spiega quali siano i capi della sentenza che Pt_1 andrebbero riformati e, soprattutto, omette di argomentare in relazione agli assunti attraverso i quali il Tribunale ha ritenuto di non accogliere le domande da essa proposte in primo grado, senza prendere posizione alcuna circa il diverso percorso argomentativo che, secondo la propria prospettazione, avrebbe dovuto indurre il Giudice di primo grado a conclusioni opposte.
Tanto si configura anche in relazione al paragrafo 15 dell'atto di gravame,
“IN ORDINE ALLA MANCATA CONDANNA ALLE SPESE PROCESSUALI
RELATIVAMENTE ALLA DOMANDA RINCONVENZIONALE RINUNCIATA
DALLA ”, ove l'appellante non muove Controparte_8 alcuna critica specifica sul punto alla motivazione della sentenza né indica quale sarebbe la norma violata (mentre deve rilevarsi, per incidens, che, nel merito, era disposta la compensazione delle spese nonostante fosse risultata soccombente rispetto alla domanda da essa Pt_1 proposta in via monitoria).
Ritiene in definitiva il Collegio che l'atto di appello non integri quel limite minimo di specificità che deve necessariamente sussistere per consentire all'organo giudicante di comprendere quali siano e in cosa si sostanzino le doglianze poste a base del gravame.
Infatti, pur non dovendosi esigere dall'appellante - in ossequio alla giurisprudenza della Suprema Corte che, nel solco tracciato dalle Sezioni
15 unite nel 2017, ha ulteriormente specificato la portata della pronuncia - alcun “progetto alternativo di sentenza”, né “alcun vacuo formalismo fine a sé stesso” e neppure “alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa” (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. del
30/05/2018 n. 13535), tuttavia l'atto di appello deve pur sempre contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi delle relative doglianze, nei termini sopra evidenziati dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
La mancata articolazione di specifici motivi di impugnazione integra pertanto, nella fattispecie, violazione della normativa citata.
Pertanto, l'appello deve essere dichiarato inammissibile e, attesa la definizione in rito, ogni altra questione deve considerarsi assorbita.
6. Quanto alla pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità – espressamente devoluta dalla Cassazione a questa Corte - sussistono i presupposti per la relativa compensazione tenuto conto delle difficoltà interpretative legate alla questione esaminata dalla Suprema Corte, interessata dal dibattito giurisprudenziale pure ivi richiamato.
In punto di regolamentazione delle spese del grado, esse seguono la soccombenza e sono quantificate come in dispositivo (secondo i parametri minimi vigenti ratione temporis in relazione al corrispondente scaglione di valore).
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di
Cassazione. previo annullamento della sentenza n. 2007/2016 della
Corte d'Appello di Firenze, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n.
1293/2012, pronunciata dal Tribunale di Grosseto nel procedimento
R.G. n. 1631/05;
b) compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità;
c) condanna l'appellante a rifondere a ciascuna parte convenuta in riassunzione le spese del grado che liquida in € 9.256,00, oltre R.F. 15%
e, ove dovute, C.A.P. 4% e I.V.A. 22%;
16 d) raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, ove dovuto.
Firenze, 17 novembre 2025
IL PRESIDENTE Est.
IE OC
NOTA: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.Lgs
30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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