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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/10/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 903/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott. Elais Mellace Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 903 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio
Rania, presso il cui studio elettivamente domicilia in Catanzaro, alla via Dei Conti Ruffo n. 20,
E
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall'Avv. Domenico Grisolia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Catanzaro, alla Via
Buccarelli n. 4,
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 22 maggio 2025, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 27 giugno 2002, in LL (CZ) (trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 2002 n. 18, parte II, Serie B, Uff. 3); esponevano, altresì, che dalla loro unione non erano nati figli.
Rappresentavano che, venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si separavano alle condizioni omologate con decreto del Presidente del Tribunale di Catanzaro del 28 settembre 2009, che la separazione si era protratta ininterrottamente da quando i coniugi erano comparsi dinanzi il Presidente del Tribunale di Catanzaro (23.06.2009) e da allora non si era ricostituita tra gli stessi né la comunione materiale, né quella spirituale.
Per tali ragioni le parti si determinavano a richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo le medesime condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Catanzaro
e di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati, presso le suddette abitazioni, portandosi reciproco rispetto. Più precisamente il sig. continuerà ad abitare unitamente alla figlia maggiorenne, , Pt_1 Per_1 nell'appartamento di Via Romagna, 57, mentre la sig.ra nell'abitazione paterna sita in Pt_2
Catanzaro.
2) Conseguentemente tutte le utenze in essere presso l'abitazione familiare sita in via Romagna
n. 57 resteranno intestate al sig. . Parte_1
3) Le parti, anche a fronte della rispettiva situazione retributiva ed economica (evidente a fronte della produzione documentale che correda il presente ricorso), intendono rinunciare reciprocamente e consensualmente, a qualsivoglia assegno od emolumento a qualsiasi titolo o ragione.
4) Tutti i mobili che corredano l'abitazione familiare, compresi gli elettrodomestici, già di proprietà del signor , rimarranno in uso esclusivo di quest'ultimo, così come concordato Pt_1 dai ricorrenti. Ciò premesso, gli istanti si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere riguardo alla divisione degli effetti personali: in particolare, i coniugi concordano che i regali di nozze resteranno nel possesso della signora , che ha già provveduto a Pt_2 trasportarli presso la sua nuova residenza in occasione della cessazione della coabitazione.
5) I coniugi si danno altresì reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio dei rispettivi passaporti”.
I ricorrenti depositavano note di trattazione scritta per l'udienza del 2 ottobre 2025, tenuta in camera di consiglio, con cui ribadivano la loro volontà di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione in udienza, confermando espressamente il contenuto e le condizioni di cui al ricorso congiunto. *** La domanda, da intendersi correttamente diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio concordatario (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte seconda del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro (avvenuta il
23.06.2009) nel procedimento n. 4760/2008 avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata il 29 settembre 2009, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente
è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le condizioni di separazione già omologate dal Tribunale di Catanzaro, che qui si intendono trascritte.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e all'interesse in gioco.
In particolare, il Tribunale, considerato che i coniugi dichiarano di essere indipendenti l'uno dall'altra e di non avere nulla a che pretendere reciprocamente, rileva che nessuna statuizione deve essere assunta in merito.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Data la natura del procedimento, le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a LL (CZ), in data 27 giugno 2002, tra (C.F. Parte_1
), nato a [...], il [...], e (C.F. C.F._1 Parte_2
, nata a [...], il [...], trascritto nei registri dello stato civile C.F._2 con atto dell'anno 2002, n. 18, parte II, Serie B, Uff. 3;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LL (CZ) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio il 2 ottobre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott. Elais Mellace Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 903 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio
Rania, presso il cui studio elettivamente domicilia in Catanzaro, alla via Dei Conti Ruffo n. 20,
E
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall'Avv. Domenico Grisolia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Catanzaro, alla Via
Buccarelli n. 4,
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 22 maggio 2025, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 27 giugno 2002, in LL (CZ) (trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 2002 n. 18, parte II, Serie B, Uff. 3); esponevano, altresì, che dalla loro unione non erano nati figli.
Rappresentavano che, venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si separavano alle condizioni omologate con decreto del Presidente del Tribunale di Catanzaro del 28 settembre 2009, che la separazione si era protratta ininterrottamente da quando i coniugi erano comparsi dinanzi il Presidente del Tribunale di Catanzaro (23.06.2009) e da allora non si era ricostituita tra gli stessi né la comunione materiale, né quella spirituale.
Per tali ragioni le parti si determinavano a richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo le medesime condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Catanzaro
e di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati, presso le suddette abitazioni, portandosi reciproco rispetto. Più precisamente il sig. continuerà ad abitare unitamente alla figlia maggiorenne, , Pt_1 Per_1 nell'appartamento di Via Romagna, 57, mentre la sig.ra nell'abitazione paterna sita in Pt_2
Catanzaro.
2) Conseguentemente tutte le utenze in essere presso l'abitazione familiare sita in via Romagna
n. 57 resteranno intestate al sig. . Parte_1
3) Le parti, anche a fronte della rispettiva situazione retributiva ed economica (evidente a fronte della produzione documentale che correda il presente ricorso), intendono rinunciare reciprocamente e consensualmente, a qualsivoglia assegno od emolumento a qualsiasi titolo o ragione.
4) Tutti i mobili che corredano l'abitazione familiare, compresi gli elettrodomestici, già di proprietà del signor , rimarranno in uso esclusivo di quest'ultimo, così come concordato Pt_1 dai ricorrenti. Ciò premesso, gli istanti si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere riguardo alla divisione degli effetti personali: in particolare, i coniugi concordano che i regali di nozze resteranno nel possesso della signora , che ha già provveduto a Pt_2 trasportarli presso la sua nuova residenza in occasione della cessazione della coabitazione.
5) I coniugi si danno altresì reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio dei rispettivi passaporti”.
I ricorrenti depositavano note di trattazione scritta per l'udienza del 2 ottobre 2025, tenuta in camera di consiglio, con cui ribadivano la loro volontà di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione in udienza, confermando espressamente il contenuto e le condizioni di cui al ricorso congiunto. *** La domanda, da intendersi correttamente diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio concordatario (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte seconda del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro (avvenuta il
23.06.2009) nel procedimento n. 4760/2008 avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata il 29 settembre 2009, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente
è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le condizioni di separazione già omologate dal Tribunale di Catanzaro, che qui si intendono trascritte.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e all'interesse in gioco.
In particolare, il Tribunale, considerato che i coniugi dichiarano di essere indipendenti l'uno dall'altra e di non avere nulla a che pretendere reciprocamente, rileva che nessuna statuizione deve essere assunta in merito.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Data la natura del procedimento, le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a LL (CZ), in data 27 giugno 2002, tra (C.F. Parte_1
), nato a [...], il [...], e (C.F. C.F._1 Parte_2
, nata a [...], il [...], trascritto nei registri dello stato civile C.F._2 con atto dell'anno 2002, n. 18, parte II, Serie B, Uff. 3;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LL (CZ) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio il 2 ottobre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo