Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 4641/2022 assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza del 2 ottobre 2024 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Raffaele Salzano (c.f. ) con CodiceFiscale_2
domicilio eletto nel suo studio in Napoli alla piazza Francesco D'Ovidio n. 6, giusta delega in atti, indirizzo di posta elettronica – domicilio digitale
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APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , sito in Casoria alla , in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 persona del suo amministratore pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avvocato Fulvio Ricca (c.f. ) con domicilio eletto nel suo studio CodiceFiscale_3 in Napoli alla piazza Bovio n. 33, indirizzo di posta elettronica – domicilio digitale
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APPELLATO
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1645/2022 emessa in data 28 aprile 2022 e pubblicata il 6 maggio 2022, non notificata, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte
- 1 -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato in data 31 ottobre 2022 e iscritto a ruolo il 4 novembre 2022
[...]
ha impugnato la sentenza n. 1645/2022 pubblicata il 6 maggio 2022 e non Parte_1
notificata con cui il Tribunale di Napoli Nord ha respinto la sua opposizione al decreto n.
240/2020, chiesto ed ottenuto in data 9 gennaio 2020, pubblicato in data 15 gennaio 2020 che gli ha ingiunto di pagare al , la somma di € 9.273,71 oltre Controparte_2
alle spese, ponendo a suo carico le ulteriori della fase a contraddittorio pieno, attribuite al procuratore avversario dichiaratosi antistatario.
1.1. L'appello, declinato in quattro motivi di cui segue l'illustrazione sintetica, reca le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la illegittimità, nullità ed inefficacia ed infondatezza del decreto ingiuntivo n. 240(2020; in conseguenza revocare il decreto ingiuntivo n. 240/2020; condannare l'opposto alla refusione delle spese di giustizia del doppio grado del giudizio;
CP_1 ordinare la restituzione delle somme versate al Condominio dall'appellante in ottemperanza della sentenza gravata;
emettere ogni conseguenziale e necessario provvedimento di giustizia”.
2. In data 23 gennaio 2023 si è costituito il Condominio, chiedendo il rigetto dell'appello, con condanna alle spese di lite.
3. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
Non è stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, ma si è accertata la consultabilità di quello telematico.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 2 ottobre 2024 la Corte ha assegnato la causa a sentenza, concedendo i termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e il deposito delle memorie di replica.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. Con atto di citazione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. ha opposto il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 240/2020, emesso dal Tribunale di Napoli Nord pubblicato in data 15 gennaio
2020 chiedendo, previa sua sospensione, di accertarne e dichiararne l'illegittimità, la nullità
e l'inefficacia, con conseguente sua revoca.
A sostegno della propria opposizione ha addotto la sua mancata convocazione alle assemblee condominiali precedenti al 10 novembre 2015; la nullità delle delibere
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda assembleari e dei relativi riparti;
l'intervenuta prescrizione del credito;
l'inesistenza di parte del credito per intervenuto pagamento ed infine l'inesigibilità delle somme non contemplate nella delibera assembleare.
4.2. Il opposto, costituendosi nel giudizio a contraddittorio pieno, ha insistito CP_1
per la legittimità del decreto ingiuntivo, chiedendo il rigetto dell'opposizione ad esso e all'istanza di sospensione della sua provvisoria esecutività.
4.3. Sospesa la provvisoria esecutività al decreto e concessi i termini dell'art. 183, VI comma c.p.c., la causa è stata assunta in decisone.
5. Con la sentenza n. 1645/2022 pubblicata in data 6 maggio 2022 il Tribunale di Napoli
Nord ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo condannando al Parte_1
pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 2.178,00 per compensi professionali oltre accessori di legge, con attribuzione.
5.1. Il Tribunale ha ritenuto l'indicazione dell'opponente di non essere stato convocato alle assemblee condominiali smentita dalla documentazione versata in atti dall'opposto da cui risulta la convocazione di sua moglie: , agente quale proprietaria Persona_1
apparente. Ha osservato come l'effettiva titolarità delle unità immobiliari non è stata regolarizzata da neanche in occasione dell'aggiornamento dell'anagrafe Parte_1
condominiale dopo la riforma del 2012 e che già in epoca antecedente al 10 novembre 2015 la condotta della in assemblea, avallata dal coniuge, ha ingenerato l'affidamento Per_1 riguardo alla sua qualità di proprietaria, comprovata anche dal fatto che proprio lei abbia ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo opposto. Convivendo la IN con
[...]
, sicuramente costui non poteva non esserne a conoscenza. Ulteriore Parte_1 dimostrazione dell'apparenza e della buona fede del nell'eseguire le CP_1
convocazioni assembleari è stato indicato nella vicenda della convocazione agli incontri di mediazione per i debiti verso . Ne ha inferito la conoscenza d'ogni atto dal reale Pt_2
destinatario.
5.2. Secondo il giudice di prime cure, poi, la conoscibilità degli atti oggetto del decreto ingiuntivo opposto si desumerebbe anche dalla convocazione per gli incontri di mediazione con l'Avvocato Santorelli, in data precedente alla regolarizzazione della titolarità dell'immobile, avvenuta all'assemblea condominiale del 10 novembre 2015.
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
5.3. Il Tribunale ha respinto l'eccezione di avvenuto pagamento della quota acqua non ritenendo il pagamento documentato ed opposto riferibile alle annualità azionate in monitorio.
5.4. Alle spese è stato applicato il principio della soccombenza.
6. In primo luogo va dichiarata la tempestività e l'ammissibilità dell'atto di impugnazione in quanto rispettoso, per la tempistica, dell'art. 327 c.p.c. e, per la tecnica redazionale, dell'art. 342 c.p.c., avendo l'appellante, nonostante le obiezioni avversarie, censurato in maniera adeguatamente analitica i passaggi motivazionali che non ha condiviso, proposto la decisione contraria a sé favorevole, spiegato le ragioni della bontà della soluzione alternativa e del perché vada preferita la propria impostazione rispetto agli argomenti difensivi avversari e a quelli spesi dal decidente stesso in sentenza.
È possibile quindi esaminare le ragioni dell'impugnazione.
7. Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante ha dedotto la nullità delle delibere assembleari emesse dal 2011 al 2015 per non essere stato convocato, a differenza di prima, regolarmente.
Nel contestare fermamente l'unica ratio decidendi impiegata dal Tribunale per dirimere la questione controversa, ossia il principio di responsabilità che ingenera colui che crea un incolpevole affidamento sulla sua qualità, ha obiettato che esso non sarebbe comunque imputabile a lui, bensì, a tutto voler concedere, alla consorte, titolare di propri diritti condominiali e a torto convocata dall'amministratore in suo luogo per altre posizioni.
Ha richiamato la giurisprudenza che nega ingresso al principio dell'apparenza nei rapporti tra un Condominio e i singoli partecipi, sia in quanto l'ente gestorio mai potrebbe essere considerato “terzo”, sia perché privo della necessaria buona fede. Stigmatizzando il fatto che tra lui e la moglie sussiste dal 1978 la separazione legale dei beni e che l'istante, proprietario dei locali commerciali cui si riferiscono gli oneri pretesi in pagamento, neanche risiede nel Condominio, per cui alcun elemento fattuale sussiste per dimostrare la sua conoscenza aliunde delle assemblee cui, in sua vece, ha partecipato la moglie, ha così contrastato l'idea che possa essere stata considerata condomina apparente Persona_1
con il consorte, a nulla valendo il riferimento al collegamento idrico di una proprietà di costei all'utenza dell'ente.
8. Su tale premessa, con il secondo motivo d'appello, ha ribadito Parte_1
l'eccezione di prescrizione dei crediti vantati dal di seguito enunciati: CP_1
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⎯ € 1.736,85 per consuntivo di gestione dal 1° dicembre 2000 al 30 giugno 2002 e € 1.616,92 per fondo acqua approvati dalla delibera del 21 febbraio 2003;
⎯ € 1.773,36 per consuntivi dal 2005 al 2009 e € 4.666,04 per consuntivi acqua per lo stesso periodo approvati dalla delibera del 12 ottobre 2010;
⎯ € 1.773,36 per i conguagli di gestione 2010 – 2011 e € 4.666,04 per quote acqua fino al 2012 approvati con delibera dell'8 maggio 2012;
⎯ € 1.736,85 per le poste dall'anno 1992 al 2002 approvati con delibere precedenti.
Ha eccepito l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione, indicando, applicando l'art. 2935 c.c., quale dies a quo della sua decorrenza nel termine stabilito dall'art. 2948 c.c. la data di approvazione delle singole delibere.
All'uopo ha osservato come l'appostazione nei piani di riparto degli anni successivi del saldo passivo illo tempore approvato non perpetua l'obbligazione i cui termini di prescrizione restano fissati nella decorrenza dall'approvazione
Ha poi negato effetti interruttivi alla lettera raccomandata del 29 settembre 2015 e alla successiva del 10 novembre 2015 non a lui destinate perché mai convocato alle assemblee quale condomino.
9. Quale terzo motivo di appello ha opinato l'inesistenza di parte del Parte_1
credito relativo alla quota acqua, essendone documentato l'avvenuto pagamento e così da gennaio 2019 a dicembre 2019.
10. Con il quarto motivo d'appello l'opponente ha escluso di dover pagare al CP_3
la somma di € 4.666,04, osservando come il consumo idrico non riguardi un bene
[...] comune cui sia applicabile l'art. 1223 c.c., né l'art. 63 disp. att. c.c., bensì un contratto di somministrazione in cui il costo è proporzionato al consumo e in cui la riscossione avviene previa emissione di bollette o fatture. Ha osservato come alcuna fattura sia allegata al ricorso monitorio, meno che mai riferibile ai civici 21, 23 e 25 indicati in sua proprietà (malamente descritti nei riparti condominiali come unica unità “negozio A”). Ha ribadito di non risiedere nel Condominio e di non potere più ripetere la somma a lui richiesta dai propri inquilini per essere le pretese per i consumi loro eventualmente imputabili ampiamente prescritte, applicandosi la prescrizione breve biennale alle fatture datate 2012 e a quelle ad esse precedenti.
11. L'esame congiunta dei due primi motivi d'impugnazione depone per il loro rigetto.
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L'opposizione del decreto ingiuntivo affidata a vizi di convocazione delle delibere assembleari che hanno approvato i bilanci da cui risultano i debiti verso il è CP_1
stata respinta dal Tribunale.
11.1. La motivazione contenuta in sentenza francamente contrasta con il principio, anche recentemente sostenuto dalla Corte regolatrice, secondo il quale all'assemblea condominiale deve essere convocato l'effettivo titolare del diritto di proprietà dell'unità immobiliare, indipendentemente dalla avvenuta comunicazione all'amministratore della eventuale vicenda traslativa ad essa relativa (Cassazione civile, sez. II, 24.04.2023, n. 10824; Cassazione civile, sez. II, 30.04.2015, n. 8824 nella cui massima è scritto che “Nelle assemblee condominiali deve essere convocato il condomino, cioè il vero proprietario, e non chi si comporta come tale senza esserlo, non potendo invocare il principio dell'apparenza il Condominio che abbia trascurato di accertare la realtà sui pubblici registri”).
La Suprema Corte, nel licenziare il dictum, ha anche chiarito, così smentendo l'ipotesi del giudice di prime cure odiernamente appellato, che a ritenere sufficiente la convocazione del condomino apparente possa essere la disciplina in ordine alla tenuta del registro di anagrafe condominiale, di cui all'art. 1136, comma 6 c.c., come neanche lo può l'eventuale obbligo solidale per il pagamento dei contributi in caso di cessione dei diritti, di cui all'art. 63, comma 5, disp. att. c.c., sull'acquisizione dello status di condomino e sulle conseguenti legittimazioni (fattispecie che qui non ricorre).
Alla conclusione per la quale all'assemblea condominiale vada convocato il vero proprietario della porzione immobiliare e non anche colui che si sia comportato, nei rapporti con i terzi, come senza esserlo, i Supremi giudici nella citata sentenza ordinanza CP_1
n. 10824/2023 sono pervenuti osservando come nei rapporti tra il ed i singoli CP_1
partecipanti ad esso difettino le condizioni per l'operatività del principio dell'apparenza del diritto. Il prefato principio, infatti, è volto all'esigenza di tutela dei terzi in buona fede, fra i quali non possono considerarsi i condomini (con richiami a Cassazione civile, SS.UU.,
08.04.2002, n. 5035; Cassazione civile, sez. II, 27.10.2022, n. 31826; Cassazione civile, sez. VI-
2, 16.02.2021, n. 4026; Cassazione civile, sez. VI - 2, 23.05.2022, n. 16614; Cassazione civile, sez. VI - 2, 09.10.2017, n. 23621; Cassazione civile, sez. II, 30.04.2015, n. 8824 citata;
Cassazione civile, sez. II, 03.08.2007, n. 17039; Cassazione civile, sez. II, 25.01.2007, n. 1627;
Cassazione civile, sez. II, 09.02.2005, n. 2616).
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11.2. Nondimeno, la questione che attualmente è sottoposta alla Corte va decisa applicando altra ratio decidendi, già appartenuta al tema controverso fin dal primo grado del giudizio, su cui si è inserita la documentazione che il ha prodotto in primo grado e in CP_1 appello che anche nel secondo caso va ritenuta ammissibile – e dunque sottratta alla scure dell'art. 345 c.p.c. – perché consistita nelle decisioni giudiziali sopravvenute e relative alle stesse parti oggi in causa.
Si tratta delle sentenze con cui prima il Tribunale e poi la Corte distrettuale ha statuito sulle delibere assembleari “prodromiche” sulla cui base sono state pretese le somme recate dall'ingiunzione opposta da Parte_1
Conviene un breve richiamo al titolo del credito che il ha azionato con il ricorso CP_1
per decreto ingiuntivo nella cui narrativa è contenuta ampia cronistoria di quanto accaduto.
È stato infatti rappresentato sia il contenuto delle delibere ante 2015 cui ha sempre partecipato , convocata alle assemblee in ragione dell'indicazione del suo Persona_1
nominativo nelle tabelle millesimali consegnate al Condominio dal padre di lei:
[...]
che lo aveva costruito;
sia il tentativo dell'amministrazione condominiale Per_2
nominata dal 2013 di agire per ottenere da costei i pagamenti degli oneri, con decreti ingiuntivi poi revocati;
sia della “scoperta” della formale intestazione dei terranei ad uso commerciale al coniuge sia della missiva a lui diretta in data 29 Parte_1
settembre 2015, con allegati i consuntivi e i verbali assembleari degli anni dal 2012 al 2015, inoppugnati nonostante almeno da allora egli ne abbia avuto formale conoscenza;
sia della convocazione di questi per l'assemblea del 10 novembre 2015 per la nuova approvazione dei rendiconti precedenti e dei bilanci per gli anni 2013 e 2014, il cui esito gli è stato comunicato, in quanto assente, con raccomandata pervenuta al suo indirizzo il 27 novembre
2015; sia dell'annullamento su iniziativa d'altri di detta delibera e sia, infine, della citazione con cui nel 2017 l'odierno appellante ha impugnato la delibera assembleare del 30 giugno
2017, ripetitiva di quanto precedentemente deciso dall'assise ma con un vizio censurato dal
Tribunale su iniziativa di un terzo rispetto all'odierna lite.
Sempre nel ricorso monitorio è stata richiamata la sentenza n. 2684/2019 con cui il Tribunale di Napoli ha respinto l'impugnazione dallo della suddetta delibera che, in Parte_1
sostanza, ha approvato i bilanci degli anni 2013 e 2014 e confermato le pregresse morosità: sia per la gestione della cosa comune sia per la fornitura idrica (con la precisazione che
- 7 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda trattasi di consumi individuali per la antica decisione del costruttore di munire lo stabile di un unico contatore munito di sotto-lettori gestiti da ditte private).
In ultimo è stata richiamata la delibera dell'assemblea del 26 marzo 2019 per l'approvazione dei bilanci degli anni 2015, 2016 e 2017 con indicazione delle morosità pregresse, anch'essa impugnata da . Parte_1
Nella stessa allegazione del ricorso monitorio, allora, è estremamente chiaro che le somme richieste in pagamento discendono, ancor più delle ragioni che hanno fatto ascrivere a la qualità di proprietaria e condomina (non ultimo l'avere ella talora Persona_1 delegato per partecipare alle assemblee cui è sempre stata convocata proprio il marito
), dall'approvazione dei consuntivi con relativo riparto anni 2013 e 2014 gestione Parte_1
condominio ed acqua e approvazione del bilancio preventivo 2016 e relativo riparto, avvenuti nella delibera assembleare del 30 giugno 2017 e approvazione dei bilanci consuntivi anno 2015 e bilancio acqua fino al distacco e morosità persistenti al 2015, approvazione dei bilanci consuntivi anno 2016 e bilancio acqua fino al distacco e morosità persistenti al 2016, approvazione dei bilanci consuntivi anno 2017 e bilancio acqua fino al distacco e morosità persistenti al 2017 avvenuti con l'approvazione della delibera assembleare del 26 marzo 2019.
Attualmente si ritiene di opporre il decreto in ragione dei vizi delle assemblee ridette che, come già chiarito, sono state autonomamente impugnate con iniziative d'esito infausto per l'odierno appellante.
Ciò esautora d'interesse per la lite la vexata questio sui limiti del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione degli oneri condominiali di conoscere le delibere
“presupposte” (argomento su cui è anche recentemente intervenuta la Cassazione sostenendo che “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2,
c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione. In caso contrario, è inammissibile
l'eccezione con la quale l'opponente deduce solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta
a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento”, Cassazione civile, sez. II, 14.06.2024, n. 16635).
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La fattispecie infatti non può trascurare il principio secondo cui in tema di opposizione a decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima: tale delibera, infatti, costituisce titolo di credito del e, di per sé, prova l'esistenza di CP_1
tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto. In altri termini, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleare, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa attività riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state, come nella fattispecie lo sono, impugnate.
Sugli argomenti spesi in motivazione (di cui si è dato conto sinteticamente al § 5) sovrasta il fatto, dirimente per la decisione, che l'impugnazione delle delibere dei consuntivi di gestione per gli anni 2013 e 2014 e per gli anni 2015, 2016 e 2017 è stata risolta in senso sfavorevole alle ragioni dell'odierno appellante in altri giudizi.
Si è già detto come, dopo complicate vicende premesse fin dal ricorso per ingiunzione,
l'assise condominiale ha espresso, per le due prime annualità, la sua volontà nella delibera del 30 giugno 2017, la cui impugnazione è stata respinta dal Tribunale di Napoli Nord con sentenza n. 2684/2019 che la Corte territoriale ha condiviso con sentenza n. 5133/2023. Essa ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2014 confermando la volontà dell'ente di procedere ad accantonamenti futuri di somme da incassare relative agli anni precedenti il 2011.
La questione della ripartizione dei crediti ante 2011 ha dunque costituito oggetto della citata sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2684/2019 pubblicata il 14 ottobre 2019 che si è occupata della validità della delibera adottata il 30 giugno 2017 la quale ha ratificato quanto deciso dall'assemblea con delibera già citata del 10 novembre 2015, annullata dal giudice per vizio di notifica. In entrambi i gradi di merito del giudizio la domanda attorea è stata respinta con la motivazione che sia stato validamente svolto il riesame degli argomenti illo tempore già sottoposti all'assemblea del novembre 2015 annullata su iniziativa d'altri e per un difetto di convocazione ovviabile e valide le relative determinazioni, in primis
l'approvazione dei bilanci.
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Delle ulteriori annualità si è occupata la delibera del 26 marzo 2019, anch'essa impugnata dallo che ha visto respinta la sua iniziativa, in primo grado con sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli Nord con sentenza n. 2088/2022 e in appello con conforme sentenza n.
3361/2024 pubblicata il 25 luglio 2024.
Le questioni oppositive al decreto reso in attuazione delle due delibere, inclusa la ripartizione dei costi per quote ordinarie e consumi d'acqua e la distribuzione del fondo rimpinguato dagli accantonamenti, esulano, dunque, dal presente giudizio, mentre proprio l'effetto di sospensione del corso della prescrizione generato dalla lite giudiziale osta alla possibilità di condividere la tesi per cui quei crediti si sarebbero comunque estinti.
Ad ogni modo, impugnando le delibere presupposte aveva già eccepito la Parte_1
prescrizione del suo eventuale debito e il Tribunale, confermato dalla Corte, con la già ricordata sentenza n. 2684/2019 l'ha respinta ritenendola generica.
12. Le controverse pretese per i consumi idrici la cui morosità è stata ripetutamente contestata e che, in esito alla sentenza sfavorevole alla prospettazione attorea, continua ad essere una voce dei bilanci, inclusi quelli approvati, senza carattere di novità, a marzo 2019, sono anch'esse definite aliunde. Nelle due decisioni conformi in primo e secondo grado è contenuto, riguardo ai consumi idrici, richiamo al giudicato recato dalla sentenza n.
14866/2013 della sezione distaccata di Casoria del Tribunale di Napoli, d'impedimento ora come allora ad altra e diversa decisione in eadem rem.
In questa riflessione si risolve anche la decisione sul terzo e quarto motivo d'appello.
All'eccezione di pagamento difetta, come già detto dal primo giudice, la prova dell'imputazione delle somme versate alle pretese oggetto del ricorso.
Si aggiunga che, impugnando la decisione, non si legge alcuna critica alla statuizione così pronunciata dal giudice di prime cure, ma la sola riedizione di quanto già dichiarato con l'opposizione e respinto con la sentenza gravata.
Essa va dunque in toto confermata.
13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Lo scaglione da applicare è il III in ragione dell'importo dell'ingiunzione opposta.
Esse vanno distratte in favore dell'Avvocato Fulvio Ricca che se ne è dichiarato antistatario.
11. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, ciascuna parte appellante è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
- 10 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater d.P.R. 2002 n. 115 inserito ex art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando tra le parti indicate, così provvede:
⎯ rigetta l'appello alla Tribunale di Napoli Nord n. 1645/2022 emessa in data 28 aprile
2022 e pubblicata il 6 maggio 2022;
⎯ condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio alla controparte e che liquida in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre indennizzo forfettario 15%, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avvocato Fulvio Ricca che se ne è dichiarato antistatario;
⎯ dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 a carico di parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il consigliere est. Il presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
- 11 -