TRIB
Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/08/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Francesco Pastore Presidente dr. Marcello Amura Giudice dr.ssa Loredana Ferrara Giudice rel.
sciogliendo la riserva formulata all'udienza di comparizione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto nel procedimento unitario n. 397/2025, nei confronti di:
c.f. con sede in Napoli alla via Giacomo Leopardi n. Controparte_1 P.IVA_1
146 B/C (come da visura camerale in atti);
MOTIVI
Il contraddittorio risulta instaurato con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti.
In ricorso è stato dedotto il mancato pagamento della somma complessiva di € 35.565,61 (oltre interessi e spese di procedura) portata dal d.i. n. 5332/22 emesso dal Tribunale di Napoli, non opposto, nonché l'esito negativo dell'esecuzione presso terzi pur tentata.
Pertanto, risulta sussistere un credito superiore alla soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII.
Inoltre, l'esame del ricorso e della documentazione versata in atti porta a ritenere sussistenti sia il requisito della assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, sia il requisito oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa debitrice.
La qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alle disposizioni di cui agli artt. 121 e seg. C.C.I.I. del soggetto resistente deve ritenersi sussistente in ragione dell'oggetto dell'attività (somministrazione al pubblico di cibi e bevande).
Risultano sussistere i requisiti dimensionali di cui all'art. 121 C.C.I.I. in quanto dall'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2021 emerge un attivo di € 447.807 e ricavi per € 405.518.
Lo stato di insolvenza dell'impresa resistente emerge chiaramente dal mancato pagamento del debito di cui al ricorso nonché dalla sussistenza di crediti presso l'agente della CP_2 riscossione per € 124.907,14.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di: c.f. con sede in Napoli, alla via Giacomo Leopardi 146 Controparte_1 P.IVA_1
B/C;
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, secondo quanto disposto dal C.C.I.I.;
NOMINA giudice delegato alla procedura il dr. Francesco Paolo Feo;
curatore il dr. ; Persona_1
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta alla liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie dell'impresa in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; FISSA il giorno 27.11.2025 ore 10.00, presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso in possesso del debitore il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Così deciso il 13/08/2025.
Il giudice est. dr. Loredana Ferrara
Il Presidente dr. Francesco Pastore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Francesco Pastore Presidente dr. Marcello Amura Giudice dr.ssa Loredana Ferrara Giudice rel.
sciogliendo la riserva formulata all'udienza di comparizione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto nel procedimento unitario n. 397/2025, nei confronti di:
c.f. con sede in Napoli alla via Giacomo Leopardi n. Controparte_1 P.IVA_1
146 B/C (come da visura camerale in atti);
MOTIVI
Il contraddittorio risulta instaurato con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti.
In ricorso è stato dedotto il mancato pagamento della somma complessiva di € 35.565,61 (oltre interessi e spese di procedura) portata dal d.i. n. 5332/22 emesso dal Tribunale di Napoli, non opposto, nonché l'esito negativo dell'esecuzione presso terzi pur tentata.
Pertanto, risulta sussistere un credito superiore alla soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII.
Inoltre, l'esame del ricorso e della documentazione versata in atti porta a ritenere sussistenti sia il requisito della assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, sia il requisito oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa debitrice.
La qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alle disposizioni di cui agli artt. 121 e seg. C.C.I.I. del soggetto resistente deve ritenersi sussistente in ragione dell'oggetto dell'attività (somministrazione al pubblico di cibi e bevande).
Risultano sussistere i requisiti dimensionali di cui all'art. 121 C.C.I.I. in quanto dall'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2021 emerge un attivo di € 447.807 e ricavi per € 405.518.
Lo stato di insolvenza dell'impresa resistente emerge chiaramente dal mancato pagamento del debito di cui al ricorso nonché dalla sussistenza di crediti presso l'agente della CP_2 riscossione per € 124.907,14.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di: c.f. con sede in Napoli, alla via Giacomo Leopardi 146 Controparte_1 P.IVA_1
B/C;
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, secondo quanto disposto dal C.C.I.I.;
NOMINA giudice delegato alla procedura il dr. Francesco Paolo Feo;
curatore il dr. ; Persona_1
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta alla liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie dell'impresa in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; FISSA il giorno 27.11.2025 ore 10.00, presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso in possesso del debitore il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Così deciso il 13/08/2025.
Il giudice est. dr. Loredana Ferrara
Il Presidente dr. Francesco Pastore