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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/03/2024, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4458/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4458 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Brogno, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- opponente-
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo e Alessandro Paletta, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
- opposta - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1227/2021 emesso dal Tribunale di Cosenza.
Conclusioni: come rassegnate al verbale di udienza del 27.11.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1227/2021 emesso dal Parte_2
Tribunale di Cosenza in data 26-28.10.2021, con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di €
500.247,55 a titolo di interessi di mora ex D. Lgs. 231/02 dovuti alla cessionaria in CP_1
ragione dei ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti in favore delle cedenti fornitrici CP_2
, Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
e
[...] Controparte_9 CP_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13
che avevano erogato forniture di medicinali ed altri prodotti farmaceutici.
[...]
pagina 1 di 11 L'opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva della cessionaria in ragione Controparte_1
dell'inefficacia delle cessioni perché rifiutate ovvero non accettate e comunque effettuate in violazione del divieto di cessione ex artt.69 e 70 RD2440/1923, in combinato disposto con l'art.9 L.2248/1865 del
Contenzioso Amministrativo o perché inadeguate ai requisiti di forma di legge;
l'assenza dei contratti in forma scritta ad substantiam con le società fornitrici-cedenti e la mancata dimostrazione dell'effettiva esecuzione delle forniture;
la non dovutezza degli interessi ex d.lgs 231/2002 e
Part l'indeterminatezza del credito ingiunto che non consentiva all' di effettuare i dovuti controlli sui pagamenti eseguiti.
Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando che erano Controparte_1
stati prodotti sia i 31 atti di cessione tra la cessionaria e le 12 cedenti, tutti notificati all Pt_2
sia, per ogni singola cedente, gli atti delle forniture originarie, i contratti (nelle molteplici
[...]
forme di appalti, aggiudicazione di gare, deliberazioni, accordi quadro diretti e/o regionali), gli ordini delle forniture, nonché i documenti di trasporto e le fatture con i corrispettivi pagati in ritardo;
che non erano opponibili i rifiuti delle cessioni ex artt.70 RD2440/1923 e 9 L.2248/1865, trattandosi di normativa applicabile solo alle amministrazioni statali e non anche all' che Parte_2 CP_1
aveva dimostrato, tramite la documentazione allegata, i fatti costitutivi dei crediti relativi alle
[...]
forniture eseguite dalle cedenti, con conseguente diritto a percepire gli interessi moratori maturati in Part conseguenza del ritardato pagamento della sorte capitale da parte dell' che, in ordine al quantum del credito ingiunto, erano stati allegati i prospetti di calcolo degli interessi moratori in relazione a ciascuna delle fatture/note di addebito poste a fondamento del provvedimento monitorio;
che, come ribadito dal consolidato orientamento giurisprudenziale, erano applicabili anche alla P.A. gli interessi previsti dal D. Lgs. n. 231/2002, senza necessità di una preventiva costituzione in mora.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Espletati gli incombenti di rito e concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., all'udienza del
27.11.2023, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della CP_1
sollevata dall'
[...] Parte_2
pagina 2 di 11 In particolare, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale, “l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse”
(Cass. nn. 30658/2017, 32788/2019).
In ogni caso, per quanto concerne la questione relativa alla validità della cessione dei crediti, si osserva che la società creditrice opposta ha allegato tutti i contratti di cessione stipulati con le n. 12 società cedenti ( , CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11 [...]
e , unitamente alla documentazione comprovante la relativa CP_12 Controparte_13
notificazione all' (cfr. doc. allegati E) del fascicolo della parte opposta). Parte_2
Ciò posto, premesso che la mancata accettazione/rifiuto della cessione, ai sensi dell'art. 70 R.D. n.
2440 del 1923 che richiama l'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, non costituisce motivo di nullità, ma, eventualmente, di inefficacia della cessione stessa (cfr. Cass. Civ. 9789/94), si osserva, in ogni caso, che con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. il divieto di cessione senza l'“adesione” della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.),
l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. (cfr. Cass.
Civ. 268/2006; Cass. Civ. 2209/2007).
Consegue altresì che, allorquando il contratto si conclude non è più invocabile la disciplina speciale posta dal combinato disposto del R.D. n. 2440 del 1923, art. 70 e L. n. 2248 del 1865, art. 9; e torna ad applicarsi quella generale dell'art. 69 dello stesso R.D. e art. 1264 cod. civ. che per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo con le pagina 3 di 11 formalità di cui si è detto: senza più necessità della sua adesione o del suo consenso. (cfr. Cass. Civ., 1 febbraio 2007, n. 2209).
Nel caso di specie, la creditrice opposta ha allegato, sia nel procedimento monitorio sia nel fascicolo del presente giudizio, gli atti di cessione dei crediti, redatti per scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all' aventi ad oggetto gli interessi moratori maturati per il ritardato Parte_2
pagamento di forniture già interamente eseguite. Consegue che la necessità di accettazione delle
Parte cessioni propugnata dall' rimane del tutto ininfluente ai fini del perfezionamento delle stesse e non
è, di conseguenza, idonea a privare la società opposta né della titolarità del credito né della conseguente legittimazione alla domanda di pagamento.
Inoltre, la documentazione allegata dall alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. Parte_2
si riferisce a 13 atti di rifiuto relativi ad otto società fornitrici, rispetto ai quali, peraltro, non risulta in alcun modo documentata l'effettiva comunicazione né alla cedente né alla cessionaria, sicchè alcuna valenza può essere agli stessi conferita.
Passando all'esame del merito, occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Inoltre, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n. 9351 del 19.4.2007; Cass.Sez. Un. n. 13533 del
30.10.2001).
pagina 4 di 11 Nel caso di specie, il credito di cui la chiede il pagamento attiene alla somma di € Controparte_1
500.247,55, a titolo di interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 per il ritardato pagamento degli importi oggetto delle fatture per forniture di medicinali ed altri prodotti farmaceutici eseguite da n. 12 società cedenti , CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11 [...]
e . CP_12 Controparte_13
L ha genericamente eccepito la mancanza di valido documento contrattuale e Parte_2
l'effettiva e regolare esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture di cui si assume il ritardato pagamento, ed ha, altresì, eccepito l'inapplicabilità delle disposizioni in tema di interessi moratori ex
D. Lgs. n. 231/2002.
In riferimento alla necessaria allegazione dei titoli contrattuali, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, i rapporti fra le e le case di cura o altre strutture private che erogano Controparte_14
servizi e prestazioni sanitarie vanno qualificati come concessioni di pubblico servizio, sia nel previgente regime convenzionale di cui alla legge n. 833 del 1978, art. 5, sia in quello successivo fondato sul sistema dell'accreditamento (cfr. Cass., Sez. U, 14 gennaio 2005 n. 603; Cass., Sez. U, 8 luglio 2005, n. 14335).
La giurisprudenza di legittimità, in particolare, è costante nel ritenere che l' rientri Parte_1
nella pubblica amministrazione in senso lato. In particolare, l'azienda, ha acquisito, ai sensi dell'art. 3, co. l bis del d.lgs. n. 502/92 (introdotto dal d.lgs. 19.6.99 n. 229), una propria soggettività giuridica con un'autonomia che ha assunto carattere imprenditoriale. Molte pronunce giurisprudenziali hanno riconosciuto la natura di ente pubblico economico dell' , 9.5.2001, n. Organizzazione_1
2609; , 14.12.2004, n. 5924; Cass., Sez. Un., 30.1.2008, n. 2031; Cass. n. 11088/14) e, nello Org_1
stesso senso, si è espressa anche la Corte Costituzionale (Corte cost., ord. 20.3.2013, n. 49).
Parte Alla stregua di tali principi, si è ritenuto che i contratti delle non siano, di per sé, assoggettabili alla rigida disciplina di cui agli artt. 16 e 17 del r.d. 18.11.1923, n. 2440, che non è applicabile agli enti pubblici economici, ma ciò non implica che tali contratti siano esenti dal rispetto di ogni formalità, sia quanto alla scelta del contraente, sia riguardo alla forma del contratto.
Infatti, secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (v. Cons. Stato, 12.4.2005, n.
1638), l' è comunque "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 2, lett. b), d.lgs. Parte_1
17.3.1995, n. 157 (poi trasfuso nell'art. 3, co. 26, d.lgs. n. 2006, n. 163 - c.d. codice dei contratti pubblici e, oggi, nell'art. 3, lett. d, d.lgs. 18.4.2016, n. 50): tale è quell'organismo a) che è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) che è dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività è finanziata in modo pagina 5 di 11 maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
Consegue che, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, “La natura di ente pubblico economico acquisita dall' ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 Parte_1
(introdotto dal d.lgs n. 229 del 1999) comporta che essa può ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, senza tuttavia escludere che, quale
“organismo di diritto pubblico” e di “amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del
d.lgs. n. 163 del 2006, essa sia soggetta alle relative disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del contratto, con l'ulteriore conseguenza che, ove l'oggetto dell'attività negoziale dell'azienda
(come nella ipotesi di fornitura di medicinali), rientri nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, per omissione del procedimento di selezione del contraente o della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa” (cfr. Cass. n. 24640 del 2.12.2016).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che “l'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma
Org scritta con la territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio;
con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio;
per l'altro, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa” (cfr. Cass. Civ., n. 17588 del 5.7.2018).
La qualità di soggetto (provvisoriamente o definitivamente) "accreditato" è, infatti, condizione certamente necessaria, ma non sufficiente per conseguire il pagamento delle prestazioni assistenziali erogate agli utenti del SSR, secondo quanto si desume dalla disciplina del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, che all'art. 8 bis, comma 4, subordina anche l'esercizio, da parte delle strutture private, delle attività sanitarie a carico del
Servizio sanitario nazionale, al triplice requisito del possesso della "autorizzazione" all'esercizio di attività sanitaria, all' "accreditamento istituzionale" (verifica dei requisiti ulteriori di qualificazione della struttura in funzione della rispondenza ai criteri ed obiettivi della programmazione sanitaria pagina 6 di 11 regionale), ed alla stipulazione di "accordi contrattuali". Inoltre, l'art. 8 quater, comma 2, riconduce gli effetti obbligatori "inter partes" esclusivamente alla specifica convenzione stipulata tra la struttura
Orga privata e la di riferimento ("La qualita' di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies").
La sequenza strutturale indicata trova applicazione anche al regime cd. di accreditamento "transitorio"
(art. 8 quater, comma 6 – definito "temporaneo"- ) ed a quello "provvisorio" (cfr. art. 8 quater, comma
7) nel quale operano le strutture sanitarie private, atteso che il sistema dell'accreditamento costituisce una mera evoluzione del previgente sistema concessorio, strutturato anch'esso secondo lo schema della concessione-contratto, essendo prevista la stipula di una apposita convenzione accessiva al provvedimento di concessione di servizio pubblico.
E' stato, quindi, ribadito l'orientamento già precedentemente espresso dalla Suprema Corte, secondo cui "L'esigenza di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di blindare la spesa pubblica nel settore sanitario, che è alla base delle perduranti rigidità del sistema, trova peraltro un'ulteriore conferma nel disposto del D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 37, art. 2, comma 7, a tenor del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli appositi rapporti di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, commi 5 e 7 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito. Di talché, in definitiva, nessuna erogazione di prestazione sanitaria finanziariamente coperta dalla mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e al di fuori di singoli, specifici rapporti contrattuali."
(cfr. Corte Cass. Sez. 3, n. 1740 del 25/01/2011; id. Sez. 3, n. 23657 del 19/11/2015).
Al riguardo, l'art. 11, co. 13. D.Lgs. n. 163 del 2006 (oggi, art. 32, co. 14, D.Lgs. n. 50 del 2016), stabilisce che tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, anche nell'ipotesi in cui questa agisca iure privatorum, debbano essere - inderogabilmente - stipulati in forma scritta (forma prevista ad substantiam); di talché, deve ritenersi escluso che, nella specie, l'accordo possa dirsi perfezionato mediante una manifestazione di volontà implicita, ovvero tramite comportamenti concludenti o meramente attuativi o, in particolare, con l'inizio dell'esecuzione prima della risposta dell'accettante, ai sensi dell'art. 1327 c.c. (Cass. 7478/2020; Cass. 20690/2016; Cass. 22994/2015; Cass. n. 12323/2005).
In conclusione, non è configurabile il perfezionamento del contratto stipulato "jure privatorum", in cui sia parte una pubblica amministrazione od un ente pubblico istituzionale, in forma verbale ovvero per
"facta concludentia" mediante esecuzione delle prestazioni ex art. 1327 c.c., atteso che in materia di pagina 7 di 11 contratti della P.A. e degli enti pubblici istituzionali, costituisce diretta attuazione del principio fondamentale di trasparenza della attività amministrativa (quale espressione del principio costituzionale di buon andamento ex art. 97 Cost.) quello della necessaria stipulazione in forma scritta a pena di nullità, forma non surrogabile sulla base di comportamenti concludenti e che risponde all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (ex pluribus: Corte Cass.
Sez. 1, n. 1752 del 26/01/2007; n. 22537 del 26/10/2007; n. 8000 dell'01/04/2010; Sez. 1, n. 6555 del
20/03/2014; Sez. 2, n. 9219 del 23/04/2014; Sez. 1, Sentenza n. 12316 del 15/06/2015; Sez. 3 n. 20391 dell'11/10/2016).
Nel caso di specie, la società opposta ha allegato al proprio fascicolo anche tutti i contratti stipulati dalle fornitrici cedenti con l' (nelle molteplici forme di appalti, aggiudicazione di gare, Parte_2
deliberazioni, accordi quadro diretti e/o regionali, cfr. documenti allegati F) del fascicolo di parte opposta) inerenti i singoli rapporti di fornitura la cui effettiva esecuzione è, altresì, comprovata dagli ordini e documenti di trasporto, sicchè deve ritenersi assolto l'onere del fatto costitutivo della pretesa gravante sulla società ingiungente.
Inoltre, per quanto concerne l'applicabilità della disciplina relativa agli interessi di cui al D.lvo
231/2002, occorre rilevare che la predetta normativa trova applicazione anche nell'ipotesi di forniture in cui risulta parte la pubblica amministrazione e che nell'ipotesi di “transazione commerciale “devono ricomprendersi anche i contratti di fornitura intercorsi con l' . Parte_1
In particolare, l'applicabilità degli interessi di mora di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 anche con riguardo alle prestazioni sanitarie fornite da un soggetto privato in regime accreditato, è stata affermata nella giurisprudenza di legittimità (in tal senso, recentemente, Cass.17665/2019: “La sequenza delle cosiddette 3 A - autorizzazione, accreditamento, accordo - approda dunque alla stipulazione (tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato) di quello che, se l'accreditato è un soggetto privato, come per l'appunto nella specie, si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta regionale, viene determinato il contenuto degli obblighi che il soggetto accreditato assume a favore degli utenti del servizio sanitario regionale, nonché il conseguente corrispettivo (che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a corrispondere). Detto contratto non è un accordo-quadro, poiché il suo contenuto non necessita di particolari integrazioni, predeterminando in modo adeguato le prestazioni che il soggetto accreditato assume l'obbligo di fornire e la remunerazione che, una volta che le stesse saranno fornite, l'ente pubblico dovrà corrispondere. Il fruitore (che concretizzerà con la sua scelta tanto la fornitura della prestazione quanto l'insorgere del relativo credito) non è parte nel contratto,
pagina 8 di 11 bensì il soggetto a favore del quale il contratto è da altri stipulato: si tratta dunque di una ipotesi di contratto a favore di terzi. Il negozio, inoltre, presenta altresì la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce a sussumerlo nella "transazione commerciale" di cui al d.lgs,
231/2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi - nel caso in esame, a favore di un terzo - a fronte del pagamento del prezzo. Figura, questa della transazione commerciale, che d'altronde è perfettamente compatibile con il concetto di contratto proprio della normativa nazionale, limitandosi a circoscrivere, nell'ampio genus contrattuale, una species di contratto a prestazioni corrispettive, nel cui ambito è finalizzata a disincentivare (per ragioni di tutela di un buon mercato) la mora di chi, avendo ricevuto dall'imprenditore l'oggetto o il servizio pattuito, non adempie tempestivamente alla sua corrispettiva obbligazione pecuniaria”) e ribadita in varie pronunce rese dall'intestato Tribunale.
Né l' ha fornito, mediante allegazione di specifica convenzione stipulata tra le parti, la Parte_2 prova di un diverso accordo tra le stesse intercorso in ordine all'esclusione degli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/2002, applicabili a tutte le transazioni commerciali, in forza dell'art. 2 del suddetto decreto.
Inoltre, il ritardato pagamento è un fatto che emerge dai documenti allegati dalla parte opposta e, ai fini della decorrenza degli interessi non è necessaria la preventiva costituzione in mora (art. 4 D.lgs.
231/02).
In particolare, la ha allegato le fatture recanti i riferimenti agli ordinativi provenienti Controparte_1
dall ed al relativo documento di trasporto, oltre all'indicazione del corrispettivo della Parte_2
singola fornitura ed al termine del pagamento.
Secondo quanto ribadito, di recente, dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ, n. 11655 del 16.6.2020), “I debiti dello Stato e degli altri enti pubblici diventano liquidi ed esigibili e perciò produttivi di interessi corrispettivi, ai sensi dell'art. 1282 c.c., quando ne sia determinato l'ammontare e se ne possa ottenere alla scadenza il puntuale adempimento, a prescindere dal procedimento contabile di impegno e ordinazione della spesa (cd. titolo di spesa), che, trattandosi di una regola di condotta interna della
P.A., costituisce operazione esterna alla fattispecie costitutiva dell'obbligazione logicamente posteriore al suo perfezionamento”.
Infine, per quanto attiene la quantificazione degli interessi moratori, ha allegato i Controparte_1
prospetti analitici di calcolo degli interessi moratori, posti a fondamento delle fatture n. 850 del
30/12/2020 per € 144.897,85, n. 111 del 24/03/2021 per € 208.767,41, n. 112 del 24/03/2021 per €
417,79 e n. 380 del 26/08/2021 per € 146.164,50 sottese al decreto ingiuntivo, recanti la specifica pagina 9 di 11 indicazione della sorte capitale dei singoli crediti, del termine di scadenza del pagamento e della data di Parte effettivo pagamento da parte dell con conseguente specificazione dei giorni di ritardo maturati.
Part L da parte sua, ha formulato una generica eccezione di indeterminatezza, senza offrire Parte_2
elementi di segno contrario da cui desumere che i pagamenti delle singole forniture siano stati effettuati entro i termini concordati tra le parti.
In conclusione, la pretesa di pagamento degli interessi moratori ex D. Lgs. 231/02, maturati per il ritardato pagamento delle fatture relative alle forniture eseguite dalle società cedenti e quantificato dalla cessionaria nella somma di € 500.247,55, è certamente fondata, dovendosi, Controparte_1
quindi, rigettare l'opposizione proposta dall e confermare il decreto ingiuntivo n. Parte_2
1227/2021 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 26-28.10.2021, già dichiarato esecutivo.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n.
147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00), in ragione della natura documentale del giudizio e della non particolare complessità delle questioni affrontate, sono
Parte definitivamente poste a carico dell' soccombente.
Infine, non si ritengono sussistenti i presupposti per la pronuncia di condanna, ex art. 96 c.p.c., formulata dalla società opposta, in assenza dell'allegazione degli elementi previsti dalla disposizione in oggetto.
Al riguardo, la Suprema Corte ha, anche di recente, ribadito che “La responsabilità ex art. 96, comma
3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (cfr. Cass. Civ., n. 19948 del 12.7.2023).
Inoltre, la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (cfr. Cass. Civ., n. 15175 del 30.5.2023).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta dall' e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 1227/2021 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 26-28.10.2021 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
pagina 10 di 11 2) condanna l' alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese del giudizio Parte_2
che si liquidano in € 11.229,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge;
3) rigetta la domanda di condanna, ex art. 96 terzo comma c.p.c., formulata dalla parte opposta.
Cosenza, 7.3.2024
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4458 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Brogno, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- opponente-
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo e Alessandro Paletta, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
- opposta - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1227/2021 emesso dal Tribunale di Cosenza.
Conclusioni: come rassegnate al verbale di udienza del 27.11.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1227/2021 emesso dal Parte_2
Tribunale di Cosenza in data 26-28.10.2021, con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di €
500.247,55 a titolo di interessi di mora ex D. Lgs. 231/02 dovuti alla cessionaria in CP_1
ragione dei ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti in favore delle cedenti fornitrici CP_2
, Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
e
[...] Controparte_9 CP_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13
che avevano erogato forniture di medicinali ed altri prodotti farmaceutici.
[...]
pagina 1 di 11 L'opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva della cessionaria in ragione Controparte_1
dell'inefficacia delle cessioni perché rifiutate ovvero non accettate e comunque effettuate in violazione del divieto di cessione ex artt.69 e 70 RD2440/1923, in combinato disposto con l'art.9 L.2248/1865 del
Contenzioso Amministrativo o perché inadeguate ai requisiti di forma di legge;
l'assenza dei contratti in forma scritta ad substantiam con le società fornitrici-cedenti e la mancata dimostrazione dell'effettiva esecuzione delle forniture;
la non dovutezza degli interessi ex d.lgs 231/2002 e
Part l'indeterminatezza del credito ingiunto che non consentiva all' di effettuare i dovuti controlli sui pagamenti eseguiti.
Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando che erano Controparte_1
stati prodotti sia i 31 atti di cessione tra la cessionaria e le 12 cedenti, tutti notificati all Pt_2
sia, per ogni singola cedente, gli atti delle forniture originarie, i contratti (nelle molteplici
[...]
forme di appalti, aggiudicazione di gare, deliberazioni, accordi quadro diretti e/o regionali), gli ordini delle forniture, nonché i documenti di trasporto e le fatture con i corrispettivi pagati in ritardo;
che non erano opponibili i rifiuti delle cessioni ex artt.70 RD2440/1923 e 9 L.2248/1865, trattandosi di normativa applicabile solo alle amministrazioni statali e non anche all' che Parte_2 CP_1
aveva dimostrato, tramite la documentazione allegata, i fatti costitutivi dei crediti relativi alle
[...]
forniture eseguite dalle cedenti, con conseguente diritto a percepire gli interessi moratori maturati in Part conseguenza del ritardato pagamento della sorte capitale da parte dell' che, in ordine al quantum del credito ingiunto, erano stati allegati i prospetti di calcolo degli interessi moratori in relazione a ciascuna delle fatture/note di addebito poste a fondamento del provvedimento monitorio;
che, come ribadito dal consolidato orientamento giurisprudenziale, erano applicabili anche alla P.A. gli interessi previsti dal D. Lgs. n. 231/2002, senza necessità di una preventiva costituzione in mora.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Espletati gli incombenti di rito e concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., all'udienza del
27.11.2023, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della CP_1
sollevata dall'
[...] Parte_2
pagina 2 di 11 In particolare, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale, “l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse”
(Cass. nn. 30658/2017, 32788/2019).
In ogni caso, per quanto concerne la questione relativa alla validità della cessione dei crediti, si osserva che la società creditrice opposta ha allegato tutti i contratti di cessione stipulati con le n. 12 società cedenti ( , CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11 [...]
e , unitamente alla documentazione comprovante la relativa CP_12 Controparte_13
notificazione all' (cfr. doc. allegati E) del fascicolo della parte opposta). Parte_2
Ciò posto, premesso che la mancata accettazione/rifiuto della cessione, ai sensi dell'art. 70 R.D. n.
2440 del 1923 che richiama l'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, non costituisce motivo di nullità, ma, eventualmente, di inefficacia della cessione stessa (cfr. Cass. Civ. 9789/94), si osserva, in ogni caso, che con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. il divieto di cessione senza l'“adesione” della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.),
l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. (cfr. Cass.
Civ. 268/2006; Cass. Civ. 2209/2007).
Consegue altresì che, allorquando il contratto si conclude non è più invocabile la disciplina speciale posta dal combinato disposto del R.D. n. 2440 del 1923, art. 70 e L. n. 2248 del 1865, art. 9; e torna ad applicarsi quella generale dell'art. 69 dello stesso R.D. e art. 1264 cod. civ. che per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo con le pagina 3 di 11 formalità di cui si è detto: senza più necessità della sua adesione o del suo consenso. (cfr. Cass. Civ., 1 febbraio 2007, n. 2209).
Nel caso di specie, la creditrice opposta ha allegato, sia nel procedimento monitorio sia nel fascicolo del presente giudizio, gli atti di cessione dei crediti, redatti per scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all' aventi ad oggetto gli interessi moratori maturati per il ritardato Parte_2
pagamento di forniture già interamente eseguite. Consegue che la necessità di accettazione delle
Parte cessioni propugnata dall' rimane del tutto ininfluente ai fini del perfezionamento delle stesse e non
è, di conseguenza, idonea a privare la società opposta né della titolarità del credito né della conseguente legittimazione alla domanda di pagamento.
Inoltre, la documentazione allegata dall alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. Parte_2
si riferisce a 13 atti di rifiuto relativi ad otto società fornitrici, rispetto ai quali, peraltro, non risulta in alcun modo documentata l'effettiva comunicazione né alla cedente né alla cessionaria, sicchè alcuna valenza può essere agli stessi conferita.
Passando all'esame del merito, occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Inoltre, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n. 9351 del 19.4.2007; Cass.Sez. Un. n. 13533 del
30.10.2001).
pagina 4 di 11 Nel caso di specie, il credito di cui la chiede il pagamento attiene alla somma di € Controparte_1
500.247,55, a titolo di interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 per il ritardato pagamento degli importi oggetto delle fatture per forniture di medicinali ed altri prodotti farmaceutici eseguite da n. 12 società cedenti , CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11 [...]
e . CP_12 Controparte_13
L ha genericamente eccepito la mancanza di valido documento contrattuale e Parte_2
l'effettiva e regolare esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture di cui si assume il ritardato pagamento, ed ha, altresì, eccepito l'inapplicabilità delle disposizioni in tema di interessi moratori ex
D. Lgs. n. 231/2002.
In riferimento alla necessaria allegazione dei titoli contrattuali, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, i rapporti fra le e le case di cura o altre strutture private che erogano Controparte_14
servizi e prestazioni sanitarie vanno qualificati come concessioni di pubblico servizio, sia nel previgente regime convenzionale di cui alla legge n. 833 del 1978, art. 5, sia in quello successivo fondato sul sistema dell'accreditamento (cfr. Cass., Sez. U, 14 gennaio 2005 n. 603; Cass., Sez. U, 8 luglio 2005, n. 14335).
La giurisprudenza di legittimità, in particolare, è costante nel ritenere che l' rientri Parte_1
nella pubblica amministrazione in senso lato. In particolare, l'azienda, ha acquisito, ai sensi dell'art. 3, co. l bis del d.lgs. n. 502/92 (introdotto dal d.lgs. 19.6.99 n. 229), una propria soggettività giuridica con un'autonomia che ha assunto carattere imprenditoriale. Molte pronunce giurisprudenziali hanno riconosciuto la natura di ente pubblico economico dell' , 9.5.2001, n. Organizzazione_1
2609; , 14.12.2004, n. 5924; Cass., Sez. Un., 30.1.2008, n. 2031; Cass. n. 11088/14) e, nello Org_1
stesso senso, si è espressa anche la Corte Costituzionale (Corte cost., ord. 20.3.2013, n. 49).
Parte Alla stregua di tali principi, si è ritenuto che i contratti delle non siano, di per sé, assoggettabili alla rigida disciplina di cui agli artt. 16 e 17 del r.d. 18.11.1923, n. 2440, che non è applicabile agli enti pubblici economici, ma ciò non implica che tali contratti siano esenti dal rispetto di ogni formalità, sia quanto alla scelta del contraente, sia riguardo alla forma del contratto.
Infatti, secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (v. Cons. Stato, 12.4.2005, n.
1638), l' è comunque "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 2, lett. b), d.lgs. Parte_1
17.3.1995, n. 157 (poi trasfuso nell'art. 3, co. 26, d.lgs. n. 2006, n. 163 - c.d. codice dei contratti pubblici e, oggi, nell'art. 3, lett. d, d.lgs. 18.4.2016, n. 50): tale è quell'organismo a) che è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) che è dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività è finanziata in modo pagina 5 di 11 maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
Consegue che, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, “La natura di ente pubblico economico acquisita dall' ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 Parte_1
(introdotto dal d.lgs n. 229 del 1999) comporta che essa può ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, senza tuttavia escludere che, quale
“organismo di diritto pubblico” e di “amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del
d.lgs. n. 163 del 2006, essa sia soggetta alle relative disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del contratto, con l'ulteriore conseguenza che, ove l'oggetto dell'attività negoziale dell'azienda
(come nella ipotesi di fornitura di medicinali), rientri nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, per omissione del procedimento di selezione del contraente o della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa” (cfr. Cass. n. 24640 del 2.12.2016).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che “l'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma
Org scritta con la territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio;
con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio;
per l'altro, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa” (cfr. Cass. Civ., n. 17588 del 5.7.2018).
La qualità di soggetto (provvisoriamente o definitivamente) "accreditato" è, infatti, condizione certamente necessaria, ma non sufficiente per conseguire il pagamento delle prestazioni assistenziali erogate agli utenti del SSR, secondo quanto si desume dalla disciplina del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, che all'art. 8 bis, comma 4, subordina anche l'esercizio, da parte delle strutture private, delle attività sanitarie a carico del
Servizio sanitario nazionale, al triplice requisito del possesso della "autorizzazione" all'esercizio di attività sanitaria, all' "accreditamento istituzionale" (verifica dei requisiti ulteriori di qualificazione della struttura in funzione della rispondenza ai criteri ed obiettivi della programmazione sanitaria pagina 6 di 11 regionale), ed alla stipulazione di "accordi contrattuali". Inoltre, l'art. 8 quater, comma 2, riconduce gli effetti obbligatori "inter partes" esclusivamente alla specifica convenzione stipulata tra la struttura
Orga privata e la di riferimento ("La qualita' di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies").
La sequenza strutturale indicata trova applicazione anche al regime cd. di accreditamento "transitorio"
(art. 8 quater, comma 6 – definito "temporaneo"- ) ed a quello "provvisorio" (cfr. art. 8 quater, comma
7) nel quale operano le strutture sanitarie private, atteso che il sistema dell'accreditamento costituisce una mera evoluzione del previgente sistema concessorio, strutturato anch'esso secondo lo schema della concessione-contratto, essendo prevista la stipula di una apposita convenzione accessiva al provvedimento di concessione di servizio pubblico.
E' stato, quindi, ribadito l'orientamento già precedentemente espresso dalla Suprema Corte, secondo cui "L'esigenza di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di blindare la spesa pubblica nel settore sanitario, che è alla base delle perduranti rigidità del sistema, trova peraltro un'ulteriore conferma nel disposto del D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 37, art. 2, comma 7, a tenor del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli appositi rapporti di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, commi 5 e 7 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito. Di talché, in definitiva, nessuna erogazione di prestazione sanitaria finanziariamente coperta dalla mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e al di fuori di singoli, specifici rapporti contrattuali."
(cfr. Corte Cass. Sez. 3, n. 1740 del 25/01/2011; id. Sez. 3, n. 23657 del 19/11/2015).
Al riguardo, l'art. 11, co. 13. D.Lgs. n. 163 del 2006 (oggi, art. 32, co. 14, D.Lgs. n. 50 del 2016), stabilisce che tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, anche nell'ipotesi in cui questa agisca iure privatorum, debbano essere - inderogabilmente - stipulati in forma scritta (forma prevista ad substantiam); di talché, deve ritenersi escluso che, nella specie, l'accordo possa dirsi perfezionato mediante una manifestazione di volontà implicita, ovvero tramite comportamenti concludenti o meramente attuativi o, in particolare, con l'inizio dell'esecuzione prima della risposta dell'accettante, ai sensi dell'art. 1327 c.c. (Cass. 7478/2020; Cass. 20690/2016; Cass. 22994/2015; Cass. n. 12323/2005).
In conclusione, non è configurabile il perfezionamento del contratto stipulato "jure privatorum", in cui sia parte una pubblica amministrazione od un ente pubblico istituzionale, in forma verbale ovvero per
"facta concludentia" mediante esecuzione delle prestazioni ex art. 1327 c.c., atteso che in materia di pagina 7 di 11 contratti della P.A. e degli enti pubblici istituzionali, costituisce diretta attuazione del principio fondamentale di trasparenza della attività amministrativa (quale espressione del principio costituzionale di buon andamento ex art. 97 Cost.) quello della necessaria stipulazione in forma scritta a pena di nullità, forma non surrogabile sulla base di comportamenti concludenti e che risponde all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (ex pluribus: Corte Cass.
Sez. 1, n. 1752 del 26/01/2007; n. 22537 del 26/10/2007; n. 8000 dell'01/04/2010; Sez. 1, n. 6555 del
20/03/2014; Sez. 2, n. 9219 del 23/04/2014; Sez. 1, Sentenza n. 12316 del 15/06/2015; Sez. 3 n. 20391 dell'11/10/2016).
Nel caso di specie, la società opposta ha allegato al proprio fascicolo anche tutti i contratti stipulati dalle fornitrici cedenti con l' (nelle molteplici forme di appalti, aggiudicazione di gare, Parte_2
deliberazioni, accordi quadro diretti e/o regionali, cfr. documenti allegati F) del fascicolo di parte opposta) inerenti i singoli rapporti di fornitura la cui effettiva esecuzione è, altresì, comprovata dagli ordini e documenti di trasporto, sicchè deve ritenersi assolto l'onere del fatto costitutivo della pretesa gravante sulla società ingiungente.
Inoltre, per quanto concerne l'applicabilità della disciplina relativa agli interessi di cui al D.lvo
231/2002, occorre rilevare che la predetta normativa trova applicazione anche nell'ipotesi di forniture in cui risulta parte la pubblica amministrazione e che nell'ipotesi di “transazione commerciale “devono ricomprendersi anche i contratti di fornitura intercorsi con l' . Parte_1
In particolare, l'applicabilità degli interessi di mora di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 anche con riguardo alle prestazioni sanitarie fornite da un soggetto privato in regime accreditato, è stata affermata nella giurisprudenza di legittimità (in tal senso, recentemente, Cass.17665/2019: “La sequenza delle cosiddette 3 A - autorizzazione, accreditamento, accordo - approda dunque alla stipulazione (tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato) di quello che, se l'accreditato è un soggetto privato, come per l'appunto nella specie, si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta regionale, viene determinato il contenuto degli obblighi che il soggetto accreditato assume a favore degli utenti del servizio sanitario regionale, nonché il conseguente corrispettivo (che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a corrispondere). Detto contratto non è un accordo-quadro, poiché il suo contenuto non necessita di particolari integrazioni, predeterminando in modo adeguato le prestazioni che il soggetto accreditato assume l'obbligo di fornire e la remunerazione che, una volta che le stesse saranno fornite, l'ente pubblico dovrà corrispondere. Il fruitore (che concretizzerà con la sua scelta tanto la fornitura della prestazione quanto l'insorgere del relativo credito) non è parte nel contratto,
pagina 8 di 11 bensì il soggetto a favore del quale il contratto è da altri stipulato: si tratta dunque di una ipotesi di contratto a favore di terzi. Il negozio, inoltre, presenta altresì la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce a sussumerlo nella "transazione commerciale" di cui al d.lgs,
231/2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi - nel caso in esame, a favore di un terzo - a fronte del pagamento del prezzo. Figura, questa della transazione commerciale, che d'altronde è perfettamente compatibile con il concetto di contratto proprio della normativa nazionale, limitandosi a circoscrivere, nell'ampio genus contrattuale, una species di contratto a prestazioni corrispettive, nel cui ambito è finalizzata a disincentivare (per ragioni di tutela di un buon mercato) la mora di chi, avendo ricevuto dall'imprenditore l'oggetto o il servizio pattuito, non adempie tempestivamente alla sua corrispettiva obbligazione pecuniaria”) e ribadita in varie pronunce rese dall'intestato Tribunale.
Né l' ha fornito, mediante allegazione di specifica convenzione stipulata tra le parti, la Parte_2 prova di un diverso accordo tra le stesse intercorso in ordine all'esclusione degli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/2002, applicabili a tutte le transazioni commerciali, in forza dell'art. 2 del suddetto decreto.
Inoltre, il ritardato pagamento è un fatto che emerge dai documenti allegati dalla parte opposta e, ai fini della decorrenza degli interessi non è necessaria la preventiva costituzione in mora (art. 4 D.lgs.
231/02).
In particolare, la ha allegato le fatture recanti i riferimenti agli ordinativi provenienti Controparte_1
dall ed al relativo documento di trasporto, oltre all'indicazione del corrispettivo della Parte_2
singola fornitura ed al termine del pagamento.
Secondo quanto ribadito, di recente, dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ, n. 11655 del 16.6.2020), “I debiti dello Stato e degli altri enti pubblici diventano liquidi ed esigibili e perciò produttivi di interessi corrispettivi, ai sensi dell'art. 1282 c.c., quando ne sia determinato l'ammontare e se ne possa ottenere alla scadenza il puntuale adempimento, a prescindere dal procedimento contabile di impegno e ordinazione della spesa (cd. titolo di spesa), che, trattandosi di una regola di condotta interna della
P.A., costituisce operazione esterna alla fattispecie costitutiva dell'obbligazione logicamente posteriore al suo perfezionamento”.
Infine, per quanto attiene la quantificazione degli interessi moratori, ha allegato i Controparte_1
prospetti analitici di calcolo degli interessi moratori, posti a fondamento delle fatture n. 850 del
30/12/2020 per € 144.897,85, n. 111 del 24/03/2021 per € 208.767,41, n. 112 del 24/03/2021 per €
417,79 e n. 380 del 26/08/2021 per € 146.164,50 sottese al decreto ingiuntivo, recanti la specifica pagina 9 di 11 indicazione della sorte capitale dei singoli crediti, del termine di scadenza del pagamento e della data di Parte effettivo pagamento da parte dell con conseguente specificazione dei giorni di ritardo maturati.
Part L da parte sua, ha formulato una generica eccezione di indeterminatezza, senza offrire Parte_2
elementi di segno contrario da cui desumere che i pagamenti delle singole forniture siano stati effettuati entro i termini concordati tra le parti.
In conclusione, la pretesa di pagamento degli interessi moratori ex D. Lgs. 231/02, maturati per il ritardato pagamento delle fatture relative alle forniture eseguite dalle società cedenti e quantificato dalla cessionaria nella somma di € 500.247,55, è certamente fondata, dovendosi, Controparte_1
quindi, rigettare l'opposizione proposta dall e confermare il decreto ingiuntivo n. Parte_2
1227/2021 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 26-28.10.2021, già dichiarato esecutivo.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n.
147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00), in ragione della natura documentale del giudizio e della non particolare complessità delle questioni affrontate, sono
Parte definitivamente poste a carico dell' soccombente.
Infine, non si ritengono sussistenti i presupposti per la pronuncia di condanna, ex art. 96 c.p.c., formulata dalla società opposta, in assenza dell'allegazione degli elementi previsti dalla disposizione in oggetto.
Al riguardo, la Suprema Corte ha, anche di recente, ribadito che “La responsabilità ex art. 96, comma
3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (cfr. Cass. Civ., n. 19948 del 12.7.2023).
Inoltre, la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (cfr. Cass. Civ., n. 15175 del 30.5.2023).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta dall' e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 1227/2021 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 26-28.10.2021 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
pagina 10 di 11 2) condanna l' alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese del giudizio Parte_2
che si liquidano in € 11.229,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge;
3) rigetta la domanda di condanna, ex art. 96 terzo comma c.p.c., formulata dalla parte opposta.
Cosenza, 7.3.2024
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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