Articolo 74 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 73Articolo 75
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 74.

Nei suddetti climi, durante le ore piu' calde del giorno, le persone dell'equipaggio devono indossare vestiti leggeri, di colore bianco o chiaro, per evitare l'assorbimento dei raggi solari, e dopo il tramonto devono indossare abiti piu' pesanti per prevenire il raffreddamento del corpo.

L'uso della fascia di lana addominale e' obbligatorio.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999