Articolo 1 della Legge 20 marzo 1951, n. 233
Versione
3 maggio 1951
Art. 1. - E' sostituito dal seguente "I direttori di scuole tecniche industriali, che abbiano gia' conseguito la qualifica di titolare nelle scuole di tirocinio ad orario ridotto e nei laboratori-scuola, con provvedimento ministeriale e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati, anche se sprovvisti di laurea, nel ruolo dei direttori di scuola tecnica industriale e collocati nel gruppo A, grado 70, con il trattamento economico e lo sviluppo di carriera di cui alla tabella A, allegata alla legge 15 giugno 1931, n. 889 ".

Entrata in vigore il 3 maggio 1951