Articolo 5 della Legge 7 novembre 1969, n. 944
Articolo 4Articolo 6
Versione
21 dicembre 1969
Art. 5.
Per fronteggiare gli oneri derivanti dalle operazioni di esportazione, corrispondenti alle differenze fra le spese per le forniture medesime e gli introiti relativi alle restituzioni all'esportazione o ad altro eventuale recupero riguardanti le forniture, e' aperto presso la tesoreria centrale un conto corrente infruttifero intestato all'AIMA al quale verra' fatto affluire un fondo di lire 3 miliardi mediante versamento da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Da tale conto saranno prelevate, in relazione alle forniture da effettuare, le somme corrispondenti alle differenze di cui al primo comma.
Il Ministro per il tesoro, in relazione ai prelevamenti, provvede con propri decreti, alle variazioni all'entrata ed alla spesa del bilancio dell'AIMA.
Le somme cosi' prelevate saranno reintegrate al conto corrente a carico di apposito stanziamento da iscrivere annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Per l'anno finanziario 1969 lo stanziamento predetto resta determinato in lire 9.500 milioni.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1969