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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 28/10/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Frosinone il giudice onorario dott.ssa Antonella Iacoboni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n 2588/22 RG
avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo ai sensi dell'art 650 cpc somministrazione
TRA
rapp.ta e difesa da avv.ti Vittoria e Parte_1
IU IE in forza di mandato alle liti in atti
- Parte opponente -
E
in persona del lrpt rapp.ta e difesa dagli avv. Ti Giorgio Morotti, Controparte_1
AT PA e EF CC in forza di procura alle liti in atti
-Parte opposta -
CONCLUSIONI : in esito a discussione orale ex art 281 sexies cpc all'udienza del
28.10.25
Svolgimento del processo e motivi della decisione
In esito ad ordine di servizio 101/23 del Presidente del Tribunale il presente giudizio
1 assegnato al giudice dott. Francesco Ferdinandi veniva assegnato alla scrivente in fase istruttoria e perveniva all'udienza del 14.11.23 .
Parte opponente proponeva opposizione ex art 650 cpc a DI n. 695/21 emesso 30.6.21
(rg 1488/21) deducendo il difetto di notificazione dell'ingiunzione e nel merito l'infondatezza della pretesa creditoria .
Nel corso del giudizio veniva disattesa la domanda cautelare proposta dall'opponente relativa alla sospensione dell'esecutività del decreto opposto ( si richiama ordinanza in atti).
Conclusa l'istruttoria il giudice, ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, fissava udienza al 28.10. 25 per discussione orale ex art 281 sexies cpc e contestuale sentenza.
L'opposizione è infondata e deve essere disattesa per le seguenti motivazioni.
In via preliminare in ordine al difetto vizio di notificazione del decreto ingiuntivo rileva come lo stesso veniva notificato presso la sede legale sia al legale rappresentante pt .
Come dimostrato dalla documentazione prodotta in atti dalla società opposta la sede legale della ingiunta, dove è stata effettuata la notificazione , corrisponde a quella indicata nel contratto di fornitura , nell'atto costitutivo e statuto della associazione
.Parimenti prodotta in atti è la relata dell'Ufficiale giudiziario, con relativa raccomandata con avviso di ricevimento , nella relata si dà atto di aver lasciato avviso stante la temporanea assenza del destinatario della notificazione ( cfr documentazione fascicolo di parte opposta ) . E' principio noto come, la notifica effettuata da Ufficiale giudiziario, ha fede privilegiata con la conseguenza che le attestazioni contenute nella relata sono considerate vere sino a querela di falso (tra le altre, Cass . del 2016 n. 13981)
La predetta notifica , pertanto , è stata eseguita correttamente e ritualmente a termini dell'art 145 cpc, ritenuto peraltro che, in base al secondo comma della citata norma, la
2 notificazione veniva effettuata anche presso la residenza della persona fisica che rappresenta l'associazione ingiunta, quest'ultima veniva individuata sulla base del pubblico registro NI ( cfr. documento prodotto in atti) .
Peraltro, occorre osservare come la parte opponente non abbia fornito prova contraria in relazione alle attestazioni rilasciata dall'ufficiale giudiziario nelle relate di notifica richiamate ( in tema, Cass. del 2012 n 21817 ; Cass. del 2012 n .3516 ).
In ordine all'ulteriore doglianza della opponente , relativa all'infondatezza della pretesa creditoria , preme rilevare come , in esito alla espletata istruttoria, il creditore abbia dimostrato l'esistenza del rapporto contrattuale di somministrazione tra le parti ( cfr contratto di voltura – contratto di affitto di azienda prodotti dalla parte opposta ), nonché
l'avvenuta esecuzione della prestazione, con specifico riferimento alla fornitura erogata ,
la fatturazione del consumo e del costo di trasporto energia del gestore di rete locale ed
Cont infine le fatture di , in forza delle quali veniva richiesto il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione .
Preme osservare, peraltro, come la esistenza del contratto possa essere provata per comportamenti concludenti, segnatamente i comportamenti attuati dalle parti,
l'esecuzione della prestazione da parte della società di distribuzione e l'aver usufruito della erogazione del gas e di energia elettrica idrica da parte dell'utente , come è avvenuto nel caso di specie .
Per i motivi che precedono, il creditore convenuto ha assolto l'onere di provare la fonte negoziale (o legale ) del suo diritto e la fondatezza della pretesa creditoria, atteso che,
nel presente giudizio di opposizione, il creditore opposto assume la posizione di attore sostanziale a cui incombe l'onere probatorio di provare la pretesa creditoria azionata (
ex multis, Cass. 2019 n. 11543).
3 Rileva, invero, come il creditore abbia fornito ulteriori di prova della pretesa creditoria azionata in monitorio, rilevato che il supporto documentale, unitamente all'esito della istruttoria, hanno assunto una più consistente valenza probatoria, in termini di resistenza alle contestazioni della controparte e finalizzata alla verifica della effettiva sussistenza delle condizioni dell'azione e del credito vantato.
Per le spiegate motivazioni, l'opposizione proposta da deve essere Parte_1
disattesa , consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto .
Ogni altra eccezione e questione, risulta assorbita dalla presente decisione .
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in favore di
[...]
in persona del lrpt come da dispositivo. CP_1
PQM
L'intestato Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione disattesa , così decide :
- rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta ai sensi dell'art 650 cpc da
[...]
in persona del sul lrpt nei confronti Parte_1
dell'opposta in persona del lrpt e per l'effetto conferma il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 695/21 depositato in data 30.6.21 (rg 1488 /21) dal giudice dell'intestato
Tribunale ;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore della in persona del lrpt in complessivi euro 4800,00, di cui euro 200,00 per Controparte_1
spese ed euro 4600,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
Così deciso in Frosinone a verbale d'udienza del 28.10.25 ore 14,00
Il giudice dott.ssa Antonella Iacoboni
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