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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 2205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2205 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 25190/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE EL Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. RE ES Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 25190/2024
R.G. instaurato da
) con l'avv. DAGRADI CHIARA Parte_1 C.F._1
e
( con gli avv.ti BORELLI GIUSEPPE e CP_1 C.F._2
ER IA con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Peschiera del Garda (Verona); 2) i genitori manterranno l'affido condiviso della figlia minore , oggi di anni 13, con collocazione prevalente presso Persona_1
il padre nella ex casa coniugale, sita in Pozzolengo – Via Papa Paolo VI n°65, che verrà allo stesso
Per_ assegnata sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di;
i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un atteggiamento rispettoso l'uno nei confronti dell'altro, garantendo un dialogo ed una comunicazione serena e pacifica, in specie alla presenza della figlia, per
1 preservarne la serenità ed il benessere, e s'impegnano altresì a confrontarsi direttamente, senza il coinvolgimento della minore, in merito a tutte le questioni pratiche e organizzative che la riguardano;
3) per quanto riguarda la frequentazione settimanale della figlia con i genitori, gli stessi convengono che il venerdì precedente la settimana a seguire concorderanno il diritto di visita e la permanenza Per_ diurna di presso la madre dall'uscita da scuola e sino al suo ritorno presso il padre, ove pernotterà, il cui orario verrà concordato di volta in volta;
durante i weekend, invece, le parti si
Per_ accorderanno sulla permanenza diurna di presso uno o l'altro genitore nel rispetto dell'interesse primario della minore e dei suoi impegni, fermo restando il pernottamento presso il Per_ Per_ padre, salvo diverso desiderio di;
4) i genitori potranno trascorrere con , nel periodo di ferie estive, 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, avendo cura di concordare il relativo periodo
Per_ entro il mese di maggio di ogni anno e comunicando la località in cui soggiornerà; la minore trascorrerà le festività da calendario previo accordo tra i genitori e comunque nel rispetto dell'alternanza; 5) I genitori convengono sull'opportunità del mantenimento di un percorso di psicoterapia a beneficio della minore, presso un professionista che gli stessi hanno già avuto cura di individuare;
6) in considerazione della frequentazione paritetica, i genitori provvederanno al
Per_ mantenimento diretto di , sostenendo ciascuno le spese relative alla minore per il tempo in cui l'avrà con sé; 7) i genitori si fanno carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie a favore della figlia, tali da intendersi quelle di cui alle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del
29/11/2017, di cui le parti hanno preso visione;
tali spese verranno rimborsate dall'uno a favore dell'altro che le avrà anticipate sulla scorta di documenti giustificativi entro il mese successivo alla relativa richiesta di rimborso;
8) i genitori percepiranno l'assegno unico nella misura del 50% ciascuno;
9) con riferimento all' immobile sito in Pozzolengo – Via Papa Paolo VI n°65, di proprietà dei coniugi al 50%, il sig. si impegna ad accollarsi in via esclusiva tutte le spese riferibili a CP_1
tale immobile (in via esemplificativa: ratei del mutuo, imposte, utenze, costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione ecc.); 10) le parti, al fine di regolamentare in via definitiva per effetto della separazione/divorzio i loro rapporti economico-patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale in separazione dei beni, convengono quanto segue: a. a seguito di divisione convenzionale da stipularsi entro il 31.12.2025, il sig. rimarrà proprietario esclusivo CP_1 dell'immobile sito in Desenzano del Garda (BS), Via Delle Rive n°6, censito al Catasto Fabbricati –
Sezione NCT al Mappale 46 subalterno 34 zona censuaria 1 - categoria A/2 - classe 3 - Consistenza vani 4 (quattro) - Piano 5 - R.C.Euro 632,14, mentre la sig.ra rimarrà proprietaria Parte_1 esclusiva dell'immobile sito in Desenzano del Garda (BS), Via Delle Rive n°6, censito al Catasto
Fabbricati – Sezione NCT - Foglio 5 - Mappale 46 subalterno 21 - zona censuaria 1 - categoria A/2
- classe 3 - Consistenza vani 4 (quattro) - Piano 3 - R.C.Euro 632,14 e degli immobili siti in
2 Desenzano del Garda – Lungolago RE IS censiti ai Mappali n°46 subalterno 41 - zona censuaria 1 - categoria C/6 - classe 3 - Consistenza metri quadrati 9 (nove) - superficie catastale metri quadrati 11 (undici) - Piano T - R.C.Euro 44,16 e n°46 subalterno 51- zona censuaria 1 - categoria C/2 - classe 1 - Consistenza metri quadrati 3 (tre) - superficie catastale metri quadrati 4
(quattro) - Piano T - R.C.Euro 8,68, senza conguaglio alcuno in denaro o di altra specie;
b. Il predetto compendio immobiliare sarà trasferito a corpo e non a misura, nell'attuale stato di fatto e di diritto, con ogni relativo accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza e con gli inerenti diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive se e come esistenti in fatto, in particolare con tutti i diritti, oneri, obbligazioni reali e servitù nascenti e derivanti dallo stato di condominio. c. Sarà compresa nel trasferimento anche la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni ed indivisibili dell'intero fabbricato ai sensi di legge e del regolamento condominiale. d. Il Sig.ri CP_1 Parte_1
dichiarano che le quote delle unità immobiliari qui considerate sono loro pervenute per atto notarile a ministero Notaio dott. . e. I sig.ri e garantiscono la loro piena Persona_2 CP_1 Parte_1
proprietà, la loro disponibilità e libertà da pesi, oneri, iscrizioni, trascrizioni e vincoli comunque pregiudizievoli;
f. Si precisa che il suddetto trasferimento è strettamente e funzionalmente collegato al procedimento di separazione e divorzio consensuale dei coniugi, quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
g. I coniugi si impegnano, altresì, a cessare la gestione congiunta dell'attività di affittacamere “Le Rive apartments” entro il 31/12/2026, salvo diversi futuri accordi tra le parti, rimanendo poi i ricorrenti liberi di utilizzare gli immobili così rispettivamente assegnati come meglio riterranno;
h. In merito all'account “Le Rive” aperto presso la piattaforma
Booking questo verrà chiuso entro e non oltre il 31/12/2026, salvo diversi futuri accordi tra le parti;
i. Il conto corrente cointestato già utilizzato per l'attività delle “Le Rive Apartments” rimarrà in essere, ed è fatto divieto ai coniugi di effettuare prelievi di carattere personale;
11) Sulla base dei documenti patrimoniali ed economici prodotti, i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti;
12) i coniugi concedono reciprocamente espressa autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio, anche con riguardo alla figlia minore;
13) a fronte degli accordi di cui sopra i coniugi dichiarano di aver già regolato ogni altro rapporto economico e patrimoniale dichiarando espressamente di null'altro pretendere l'una dall'altro per nessuna ragione e/o titolo derivante dal rapporto di coniugio;
14) spese e compensi del presente procedimento compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/07/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Peschiera del Garda (VR) (atto n. 10, parte II, serie A, anno 2009), risultano separate dal 10/4/2025 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
3 Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
RE EL RE ES
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE EL Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. RE ES Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 25190/2024
R.G. instaurato da
) con l'avv. DAGRADI CHIARA Parte_1 C.F._1
e
( con gli avv.ti BORELLI GIUSEPPE e CP_1 C.F._2
ER IA con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Peschiera del Garda (Verona); 2) i genitori manterranno l'affido condiviso della figlia minore , oggi di anni 13, con collocazione prevalente presso Persona_1
il padre nella ex casa coniugale, sita in Pozzolengo – Via Papa Paolo VI n°65, che verrà allo stesso
Per_ assegnata sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di;
i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un atteggiamento rispettoso l'uno nei confronti dell'altro, garantendo un dialogo ed una comunicazione serena e pacifica, in specie alla presenza della figlia, per
1 preservarne la serenità ed il benessere, e s'impegnano altresì a confrontarsi direttamente, senza il coinvolgimento della minore, in merito a tutte le questioni pratiche e organizzative che la riguardano;
3) per quanto riguarda la frequentazione settimanale della figlia con i genitori, gli stessi convengono che il venerdì precedente la settimana a seguire concorderanno il diritto di visita e la permanenza Per_ diurna di presso la madre dall'uscita da scuola e sino al suo ritorno presso il padre, ove pernotterà, il cui orario verrà concordato di volta in volta;
durante i weekend, invece, le parti si
Per_ accorderanno sulla permanenza diurna di presso uno o l'altro genitore nel rispetto dell'interesse primario della minore e dei suoi impegni, fermo restando il pernottamento presso il Per_ Per_ padre, salvo diverso desiderio di;
4) i genitori potranno trascorrere con , nel periodo di ferie estive, 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, avendo cura di concordare il relativo periodo
Per_ entro il mese di maggio di ogni anno e comunicando la località in cui soggiornerà; la minore trascorrerà le festività da calendario previo accordo tra i genitori e comunque nel rispetto dell'alternanza; 5) I genitori convengono sull'opportunità del mantenimento di un percorso di psicoterapia a beneficio della minore, presso un professionista che gli stessi hanno già avuto cura di individuare;
6) in considerazione della frequentazione paritetica, i genitori provvederanno al
Per_ mantenimento diretto di , sostenendo ciascuno le spese relative alla minore per il tempo in cui l'avrà con sé; 7) i genitori si fanno carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie a favore della figlia, tali da intendersi quelle di cui alle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del
29/11/2017, di cui le parti hanno preso visione;
tali spese verranno rimborsate dall'uno a favore dell'altro che le avrà anticipate sulla scorta di documenti giustificativi entro il mese successivo alla relativa richiesta di rimborso;
8) i genitori percepiranno l'assegno unico nella misura del 50% ciascuno;
9) con riferimento all' immobile sito in Pozzolengo – Via Papa Paolo VI n°65, di proprietà dei coniugi al 50%, il sig. si impegna ad accollarsi in via esclusiva tutte le spese riferibili a CP_1
tale immobile (in via esemplificativa: ratei del mutuo, imposte, utenze, costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione ecc.); 10) le parti, al fine di regolamentare in via definitiva per effetto della separazione/divorzio i loro rapporti economico-patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale in separazione dei beni, convengono quanto segue: a. a seguito di divisione convenzionale da stipularsi entro il 31.12.2025, il sig. rimarrà proprietario esclusivo CP_1 dell'immobile sito in Desenzano del Garda (BS), Via Delle Rive n°6, censito al Catasto Fabbricati –
Sezione NCT al Mappale 46 subalterno 34 zona censuaria 1 - categoria A/2 - classe 3 - Consistenza vani 4 (quattro) - Piano 5 - R.C.Euro 632,14, mentre la sig.ra rimarrà proprietaria Parte_1 esclusiva dell'immobile sito in Desenzano del Garda (BS), Via Delle Rive n°6, censito al Catasto
Fabbricati – Sezione NCT - Foglio 5 - Mappale 46 subalterno 21 - zona censuaria 1 - categoria A/2
- classe 3 - Consistenza vani 4 (quattro) - Piano 3 - R.C.Euro 632,14 e degli immobili siti in
2 Desenzano del Garda – Lungolago RE IS censiti ai Mappali n°46 subalterno 41 - zona censuaria 1 - categoria C/6 - classe 3 - Consistenza metri quadrati 9 (nove) - superficie catastale metri quadrati 11 (undici) - Piano T - R.C.Euro 44,16 e n°46 subalterno 51- zona censuaria 1 - categoria C/2 - classe 1 - Consistenza metri quadrati 3 (tre) - superficie catastale metri quadrati 4
(quattro) - Piano T - R.C.Euro 8,68, senza conguaglio alcuno in denaro o di altra specie;
b. Il predetto compendio immobiliare sarà trasferito a corpo e non a misura, nell'attuale stato di fatto e di diritto, con ogni relativo accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza e con gli inerenti diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive se e come esistenti in fatto, in particolare con tutti i diritti, oneri, obbligazioni reali e servitù nascenti e derivanti dallo stato di condominio. c. Sarà compresa nel trasferimento anche la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni ed indivisibili dell'intero fabbricato ai sensi di legge e del regolamento condominiale. d. Il Sig.ri CP_1 Parte_1
dichiarano che le quote delle unità immobiliari qui considerate sono loro pervenute per atto notarile a ministero Notaio dott. . e. I sig.ri e garantiscono la loro piena Persona_2 CP_1 Parte_1
proprietà, la loro disponibilità e libertà da pesi, oneri, iscrizioni, trascrizioni e vincoli comunque pregiudizievoli;
f. Si precisa che il suddetto trasferimento è strettamente e funzionalmente collegato al procedimento di separazione e divorzio consensuale dei coniugi, quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
g. I coniugi si impegnano, altresì, a cessare la gestione congiunta dell'attività di affittacamere “Le Rive apartments” entro il 31/12/2026, salvo diversi futuri accordi tra le parti, rimanendo poi i ricorrenti liberi di utilizzare gli immobili così rispettivamente assegnati come meglio riterranno;
h. In merito all'account “Le Rive” aperto presso la piattaforma
Booking questo verrà chiuso entro e non oltre il 31/12/2026, salvo diversi futuri accordi tra le parti;
i. Il conto corrente cointestato già utilizzato per l'attività delle “Le Rive Apartments” rimarrà in essere, ed è fatto divieto ai coniugi di effettuare prelievi di carattere personale;
11) Sulla base dei documenti patrimoniali ed economici prodotti, i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti;
12) i coniugi concedono reciprocamente espressa autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio, anche con riguardo alla figlia minore;
13) a fronte degli accordi di cui sopra i coniugi dichiarano di aver già regolato ogni altro rapporto economico e patrimoniale dichiarando espressamente di null'altro pretendere l'una dall'altro per nessuna ragione e/o titolo derivante dal rapporto di coniugio;
14) spese e compensi del presente procedimento compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/07/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Peschiera del Garda (VR) (atto n. 10, parte II, serie A, anno 2009), risultano separate dal 10/4/2025 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
3 Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
RE EL RE ES
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