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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 7987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7987 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Eva Scalfati - Presidente rel.- dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - dott.ssa Nadia Zampogna - Giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8482 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza dell'11.09.2025 TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Conturso, C.F._1 presso il quale domicilia giusta procura in atti;
RICORRENTE Il P.M. presso il Tribunale di Napoli, INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.09.2025 il difensore del ricorrente, a seguito di discussione orale, concludeva chiedendo accogliersi il ricorso.
Il PM, a sua volta, concludeva per l'accoglimento del ricorso con nota datata
12.9.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.4.2025, , 23 anni, celibe e senza Parte_1 figli, premesso di vivere a Ercolano con la sua famiglia di origine, esponeva che sin dall'infanzia, e poi più nettamente durante l'adolescenza, aveva manifestato un'evidente incongruenza di genere, consistente in una forte e persistente identificazione psichica nel sesso opposto a quello biologico, discrepanza che gli aveva procurato un crescente disagio verso le forme maschili del suo corpo e l'aveva portato a provare un senso di rifiuto per le sue sembianze fisiche;
rappresentava inoltre che, col sostegno della famiglia che aveva sempre tenuto un atteggiamento comprensivo e accogliente, aveva avviato da preadolescente un iter
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di affermazione della sua reale identità senza temere di esternarla in ambito sociale ma, al contrario, rivendicandone il pieno riconoscimento, tanto da utilizzare il nome e mostrarsi in pubblico con caratteristiche psicologiche, _2 abbigliamento ed acconciatura prettamente femminili, senza incontrare forti ostilità o pregiudizi nel contesto sociale di appartenenza;
a far data dal luglio
2019, aveva intrapreso un percorso di valutazione psicologica presso l'
[...]
, Controparte_1 Controparte_2 [...]
, per approfondire e valutare la presenza di tratti Controparte_3 temperamentali tipici del genere sessuale femminile (cfr. relazione del 17.06.2020
a firma della dott.ssa , allegata in atti di parte) ed avviato, nel Persona_1 gennaio 2021, una terapia ormonale ad azione femminilizzante, dapprima sotto il controllo medico degli endocrinologici pediatri della medesima UOS (cfr. certificato del 18.01.2021 Ambulatorio della Disforia di Genere Sessuale
Università degli Studi di Napoli Federico II, allegato in atti di parte) e, poi, sotto il controllo degli endocrinologici dell'Unità di Andrologia e Medicina della
Riproduzione, Sessualità ed affermazione di Genere presso l'
[...] di (cfr. certificato del 20.03.2023 UOC Azienda Controparte_1 CP_1
Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli); attraverso tali percorsi era stata formulata nei suoi confronti una diagnosi di disforia di genere in soggetto maschile adulto (cfr., da ultimo, relazione del prof. del 07.10.2024 Persona_2 dell'Ambulatorio di psicologia clinica e psicopatologia clinica della Disforia di
Genere, Unità Operativa Complessa di Psichiatria e Psicologia Azienda
Ospedaliera Universitaria “Federico II” di allegata in atti di parte); CP_1 deduceva pertanto che oramai da tempo tutta la sua esistenza era declinata al femminile, che il suo l'aspetto esteriore aveva assunto fattezze muliebri, che indossava abbigliamento tipicamente femminile ed aveva scelto di farsi chiamare che non escludeva di portare a compimento il suo percorso di transizione, _2 definendolo a livello fisico con gli interventi chirurgici di riassegnazione del sesso, avendo peraltro già praticato una mastectomia bilaterale additiva, un intervento di rinoplastica e filler labiale, ma in primis intendeva completarlo a livello sociale con l'adeguamento dei dati anagrafici, al fine di sostenere e migliorare la propria qualità di vita, con maggiore riconoscimento e integrazione;
chiedeva pertanto al Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto alla
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rettificazione di sesso da maschile a femminile, con le conseguenti modifiche anagrafiche.
Disposta la comparizione personale per l'udienza dell'11.9.2025, veniva liberamente interrogata la parte;
appare significativo riportare testualmente quanto dichiarato dall'istante, con parole che meglio di qualsiasi parafrasi esprimono il vissuto interiore e la realtà della sua condizione esistenziale: <<…sin da bambino provavo attrazione per giochi vestiti e trucchi da femmina, guardavo incantata mia madre e mia sorella quando si pettinavano i capelli o si truccavano, già all'asilo o alle elementari che io ricordi mi sentivo una bambina e non un maschietto, a 11 anni dissi a mia madre che volevo essere donna, crescendo questa emozione interiore si è confermata e consolidata ma posso dire che l'ho sempre saputo di essere femmina e non maschio, non so come spiegarlo ma è così. Prima a casa e poi anche a scuola e comunque all'esterno, ho iniziato con lo smalto, a dipingermi le unghie, poi a indossare vestiti femminili, mi truccavo, portavo i capelli lunghi e mi comportava da ragazzina, in famiglia mi hanno da subito compreso, accettato e sostenuto, sia i miei genitori che tutti gli altri, e devo dire che anche a scuola o comunque nella mia vita di relazione la mia condizione non mi ha mai creato seri problemi di isolamento o ghettizzazione, bene o male sono sempre stata accettata;
insieme a mia madre ho scelto il nome , che è _2 il nome che oramai mi identifica da anni;
a 17 anni, poco prima del Covid, ho iniziato un percorso psicodiagnostico al Policlinico Federico II di poi la CP_1 pandemia ha sospeso e rallentato gli incontri, nel 2021 mi è stata diagnosticata
l'incongruenza di genere e sono stata avviata alla terapia ormonale, che ho iniziato a praticare presso l'Ambulatorio di Incongruenza di Genere del
Policlinico Federico II nel gennaio 2021, sono seguita dal dottor con CP_4 controlli semestrali, assumo estrogeni e antiandrogeni, per effetto della terapia ormonale il mio corpo è cambiato, si è arrestata la crescita dei peli di gambe braccia e barba, il grasso corporeo si è distribuito diversamente su fianchi braccia e cosce, il viso si è addolcito e la voce assottigliata, mi sento a mio agio in questo “nuovo corpo”, ad eccezione della parte genitale che non corrisponde al genere femminile, motivo per cui intendo sottopormi in futuro ad intervento medico-chirurgico di riassegnazione del sesso;
ho comunque già effettuato mastoplastica additiva bilaterale, filler labbra e rinoplastica;
nella mia vita di relazione oramai da anni uso esclusivamente l'identità femminile ed il nome
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; mi crea molto disagio sentirmi chiamare perché ovviamente _2 PT appaio femmina all'esterno e maschio nei documenti, tutto ciò che è legato ai miei documenti di identità nei casi in cui io debba esibirli mi mette in difficoltà; oramai mi sento in equilibrio nel mio corpo e nella mia identità femminile, e so che questa percezione non cambierà mai, per cui desidero adeguare, oltre che il mio corpo, anche il mio nome alla realtà; la questione della rettifica anagrafica è di fondamentale importanza ed è impellente, perché condiziona la mia vita di relazione>>.
Alla predetta udienza, raccolte le conclusioni della parte e del PM, così come trascritte in epigrafe, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta, essendo univocamente emersa dall'istruttoria espletata la netta consapevolezza maturata dall'istante circa la divergenza tra la propria condizione somatica e quella psicologica, divergenza che gli impedisce la piena realizzazione della sua identità psico-fisica, con conseguente pregiudizio per la vita di relazione.
Premesso che l'istante è di stato libero (cfr. certificazione versata in atti) e non ha figli, va rilevato che dalla documentazione medica in atti (cfr. relazione del
17.06.2020 a firma della dott.ssa che ha preso in carico il Persona_1 paziente nell'anno 2019 ed effettuato colloqui di valutazione psicologica, nonché relazione del 7.10.2024 a firma del prof. emerge che Persona_2 Parte_1
vive una condizione di incongruenza di genere in soggetto
[...] biologicamente maschio;
risulta invero accertata l'appartenenza psichica della parte al genere femminile e si evidenzia che il soggetto presenta sul piano clinico una marcata identificazione con il sesso opposto al proprio sesso biologico, declinando al femminile la manifestazione di tale identificazione di genere sia sul piano verbale che comportamentale, e dunque esprime una “disforia di genere”, vale a dire una condizione psicosessuale in contrasto con la presenza di caratteri sessuali maschili, con i quali il soggetto in fase di post transizione non si identifica, in assenza di disordine della differenziazione sessuale;
tale condizione ha condotto la persona ad intraprendere e proseguire continuativamente una specifica terapia ormonale femminilizzante;
sono da escludere disturbi della senso-percezione o del pensiero e dunque non si apprezzano stati psicopatologici, ragion per cui il vissuto soggettivo e l'ideazione sottostante di appartenere ad un genere sessuale differente dal sesso biologico non sono riconducibili ad ideazione
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delirante; l'appartenenza al genere femminile presenta un adeguato consolidamento somatico e psicologico, mentre la discrepanza tra l'attuale aspetto e le risultanze anagrafiche comporta per il soggetto uno stato di sofferenza interiore e un impedimento a vivere e progettare la vita serenamente, con sentimenti di inadeguatezza o insicurezza che creano nella persona preoccupazioni e difficoltà che interferiscono con il normale svolgimento della vita quotidiana, con implicazioni emotive di tipo ansioso connesse a tali dinamiche;
il soggetto ha raggiunto un equilibrio psicofisico soddisfacente, che potrà dirsi completo col cambiamento dei dati anagrafici, equilibrio che, indipendentemente dall'intervento chirurgico di rettificazione dei caratteri sessuali primari cui la persona comunque allo stato intende sottoporsi, giustifica l'attribuzione del sesso femminile e del nome quale identità di genere corrispondente al soggetto _2 che ne è portatore.
Invero, ritiene questo Tribunale che, alla luce di quanto accertato dai medici che hanno seguito il percorso di assessment psicologico, possa senza dubbio dirsi dimostrato che la parte sia affetta da disturbo dell'identità di genere, percepito e vissuto sin dall'infanzia come femminile e perciò opposto a quello di nascita, così come risulta indubbio che la gestualità, l'aspetto fisico e l'abbigliamento della persona siano marcatamente femminili e non maschili come emerso anche in sede di comparizione personale: risulta quindi radicata la convinzione di appartenere al sesso femminile, adeguata la struttura corporea esteriore a quella psicosessuale femminile, e consolidata la trasformazione del soggetto, avendo la parte intrapreso da molto tempo trattamenti endocrinologici con assunzione anche all'attualità di terapia ormonale ad azione femminilizzante per lo sviluppo dei caratteri sessuali muliebri secondari (timbro di voce, scomparsa della peluria virile, distribuzione corporea della massa grassa e di quella muscolare), così dimostrando una radicata e costante identificazione nel genere “donna”, a cui va aggiunta la considerazione che il mutamento di sesso ovvero l'identificazione con sesso diverso da quello anagrafico deve considerarsi una scelta personale tendenzialmente immutabile, tanto sotto il profilo della percezione soggettiva interiorizzata sin dall'infanzia, quanto sotto quello della oggettiva trasformazione dei tratti estetico somatici.
Risulta quindi ed in definitiva maturata e radicata la convinzione del soggetto, per quanto giovane, di appartenere al sesso femminile, condizione psicofisica che, come evidenziato nelle relazioni mediche in atti, specificatamente in quella più
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recente, legittima l'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 3 comma 2 legge
164/82.
L'evidenza degli elementi dedotti rende del tutto superfluo e inutilmente costoso
(cfr. Cass. 20.7.2015 n. 15138) disporre una consulenza tecnica d'ufficio tesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato, posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalle menzionate relazioni di parte, connotate peraltro dalla provenienza accademico-universitaria e pertanto, si valuta, intrinsecamente affidanti, e dal fatto che la persona è già intervenuta sulle sembianze fisiche, con mastoplastica additiva bilaterale, rinoplastica e filler labiali, ed ha optato per la terapia ormonale femminilizzante, alla quale si sottopone da anni, con conseguente trasformazione del soma già intervenuta;
coerente e rettilineo appare il percorso intrapsichico dell'istante, che almeno dall'età adolescenziale ha vissuto come appartenente al genere femminile e da ultimo avviato l'azione giudiziale finalizzata al mutamento di sesso, così dimostrando una radicata e costante volontà in tal senso.
A tali considerazioni in fatto, va aggiunto in diritto che è ormai consolidato nella giurisprudenza nazionale ed anche comunitaria, l'orientamento secondo cui non deve ritenersi obbligatorio, ai fini della rettificazione del sesso, l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari (cfr.
Corte Cost. 21-10-2015 n. 221; Cass. 20-7-2015 n. 15138; CEDU 10-3-2015,
Affaire . Turquie). CP_5
Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la Corte di Cassazione., con una condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o
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modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra
"soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass. 15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. l della L. 164/1982, conforme alla giurisprudenza della Cedu, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale già veniva affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
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D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte
Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L.
164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, comma uno, della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che
“l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982
e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di una incongruenza nell'identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
Il ricorrente, sin dalla sua infanzia, presentava vissuti di incongruenza tra il genere esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso il Policlinico Federico II, si evidenziava in una Parte_1 condizione di incongruenza di genere in soggetto maschile adulto, in assenza di
Disordini della Differenziazione Sessuale, in fase di post transazione.
Nella relazione del 7.10.2024, a firma del dott. in atti, le cui Persona_2 conclusioni sono condivise da questo Collegio, in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, di legge che: “sulla base delle osservazioni cliniche e di quanto riferito dall'utente nel corso del nuovo colloquio clinico
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effettuato, è possibile confermare la diagnosi, già precedentemente formulata, di disforia di genere in soggetto maschile adulto, in assenza di disordini della differenziazione sessuale, in fase di post-transizione. In ragione di ciò e in considerazione della piena assunzione da anni di un ruolo di genere femminile, del riscontrato pieno raggiungimento, allo stato, dell'equilibrio tra soma e psiche, della serietà, univocità e definitività del percorso di transizione di genere scelto dall'individuo, e più in particolare della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività e della irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessato/a possa derivargli/le dalla rettificazione giudiziale del sesso e del nome enunciato nell'atto di nascita. La risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere femminile e i propri dati anagrafici, potrebbe, infatti, consentire al/alla sig./sig.ra Parte_1 di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati che , a suo dire, verrebbero oggi ad essere elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui egli/ella si vede necessitato/a ad esibire i propri documenti di identità. Sempre sulla base di quanto osservato, si ritiene che l'intervento affermativo/confermativo del genere sessuale (penectomia, orchiectomia e vaginoplastica), cui egli/ella non esclude di volersi sottoporre in futuro, possa contribuire a determinare un miglioramento del grado di benessere psicologico e relazionale della persona interessata>>.
Nel caso in esame, dunque, come sopra ampiamente illustrato, emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dalla parte, e della conseguente possibilità di riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di incongruenza di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione del ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'infanzia e adolescenza, la terapia ormonale alla quale si è sottoposto e che prosegue costantemente, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso da quello di nascita e, identificandosi in tale
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diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
È quindi rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri caratteri sessuali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia sul piano personale, sia nelle relazioni con gli altri.
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese in udienza, con cui il ricorrente ha confermato di voler dare seguito al procedimento volto ad ottenere la modifica delle sue generalità anagrafiche, sentendo egli di appartenere al genere femminile, ed ha poi espressamente manifestato il suo desiderio di sottoporsi in futuro agli interventi chirurgici di riconversione del sesso, ritenendo la transizione anatomica coronamento della diversa identità di genere oramai stabilmente vissuta come autentica.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte del ricorrente del nome “ in luogo del nome _2
, indipendentemente dagli interventi chirurgici cui in futuro riterrà PT eventualmente di sottoporsi, in considerazione della già intervenuta ed oggettiva transizione dell'identità di genere, dimostrata dal percorso esistenziale affrontato, in cui la persona in tutte le sue molteplici declinazioni si è riconosciuta e si identifica nel sesso femminile.
Si ricorda inoltre la recente pronuncia della Corte Costituzionale 143/2024, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
In particolare il giudice delle Leggi ha affermato:” La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del
1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso…… e pur non essendo priva di tratti paternalistici,
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rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici.
Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa… Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del
2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
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Orbene nel presente procedimento ha dimostrato Parte_1 inequivocabilmente di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, conseguendo il diritto alla rettifica anagrafica nei termini precedentemente indicati, a prescindere dall'adeguamento chirurgico, per ricorrere al quale non necessiterà di alcuna ulteriore autorizzazione del Tribunale;
conclusivamente il riconosciuto diritto alla rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile consegna alla autodeterminazione individuale del ricorrente la scelta di accedere all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico.
Va pertanto accolta la domanda di rettifica anagrafica, con dichiarazione di non ripetibilità delle spese di lite, dovendosi escludere la configurabilità della soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di di procedere alla rettifica CP_1 dell'atto di nascita di nato a [...] il [...], Parte_1 nel senso che l'indicazione del sesso maschile debba essere modificata in sesso femminile e l'indicazione del nome “ ” debba essere modificata in PT
(Atto n. 518 p. I s. A anno 2001– Comune di Ercolano); _2
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15.09.2025.
Il Presidente rel
Dott.ssa Eva Scalfati
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Eva Scalfati - Presidente rel.- dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - dott.ssa Nadia Zampogna - Giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8482 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza dell'11.09.2025 TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Conturso, C.F._1 presso il quale domicilia giusta procura in atti;
RICORRENTE Il P.M. presso il Tribunale di Napoli, INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.09.2025 il difensore del ricorrente, a seguito di discussione orale, concludeva chiedendo accogliersi il ricorso.
Il PM, a sua volta, concludeva per l'accoglimento del ricorso con nota datata
12.9.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.4.2025, , 23 anni, celibe e senza Parte_1 figli, premesso di vivere a Ercolano con la sua famiglia di origine, esponeva che sin dall'infanzia, e poi più nettamente durante l'adolescenza, aveva manifestato un'evidente incongruenza di genere, consistente in una forte e persistente identificazione psichica nel sesso opposto a quello biologico, discrepanza che gli aveva procurato un crescente disagio verso le forme maschili del suo corpo e l'aveva portato a provare un senso di rifiuto per le sue sembianze fisiche;
rappresentava inoltre che, col sostegno della famiglia che aveva sempre tenuto un atteggiamento comprensivo e accogliente, aveva avviato da preadolescente un iter
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di affermazione della sua reale identità senza temere di esternarla in ambito sociale ma, al contrario, rivendicandone il pieno riconoscimento, tanto da utilizzare il nome e mostrarsi in pubblico con caratteristiche psicologiche, _2 abbigliamento ed acconciatura prettamente femminili, senza incontrare forti ostilità o pregiudizi nel contesto sociale di appartenenza;
a far data dal luglio
2019, aveva intrapreso un percorso di valutazione psicologica presso l'
[...]
, Controparte_1 Controparte_2 [...]
, per approfondire e valutare la presenza di tratti Controparte_3 temperamentali tipici del genere sessuale femminile (cfr. relazione del 17.06.2020
a firma della dott.ssa , allegata in atti di parte) ed avviato, nel Persona_1 gennaio 2021, una terapia ormonale ad azione femminilizzante, dapprima sotto il controllo medico degli endocrinologici pediatri della medesima UOS (cfr. certificato del 18.01.2021 Ambulatorio della Disforia di Genere Sessuale
Università degli Studi di Napoli Federico II, allegato in atti di parte) e, poi, sotto il controllo degli endocrinologici dell'Unità di Andrologia e Medicina della
Riproduzione, Sessualità ed affermazione di Genere presso l'
[...] di (cfr. certificato del 20.03.2023 UOC Azienda Controparte_1 CP_1
Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli); attraverso tali percorsi era stata formulata nei suoi confronti una diagnosi di disforia di genere in soggetto maschile adulto (cfr., da ultimo, relazione del prof. del 07.10.2024 Persona_2 dell'Ambulatorio di psicologia clinica e psicopatologia clinica della Disforia di
Genere, Unità Operativa Complessa di Psichiatria e Psicologia Azienda
Ospedaliera Universitaria “Federico II” di allegata in atti di parte); CP_1 deduceva pertanto che oramai da tempo tutta la sua esistenza era declinata al femminile, che il suo l'aspetto esteriore aveva assunto fattezze muliebri, che indossava abbigliamento tipicamente femminile ed aveva scelto di farsi chiamare che non escludeva di portare a compimento il suo percorso di transizione, _2 definendolo a livello fisico con gli interventi chirurgici di riassegnazione del sesso, avendo peraltro già praticato una mastectomia bilaterale additiva, un intervento di rinoplastica e filler labiale, ma in primis intendeva completarlo a livello sociale con l'adeguamento dei dati anagrafici, al fine di sostenere e migliorare la propria qualità di vita, con maggiore riconoscimento e integrazione;
chiedeva pertanto al Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto alla
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rettificazione di sesso da maschile a femminile, con le conseguenti modifiche anagrafiche.
Disposta la comparizione personale per l'udienza dell'11.9.2025, veniva liberamente interrogata la parte;
appare significativo riportare testualmente quanto dichiarato dall'istante, con parole che meglio di qualsiasi parafrasi esprimono il vissuto interiore e la realtà della sua condizione esistenziale: <<…sin da bambino provavo attrazione per giochi vestiti e trucchi da femmina, guardavo incantata mia madre e mia sorella quando si pettinavano i capelli o si truccavano, già all'asilo o alle elementari che io ricordi mi sentivo una bambina e non un maschietto, a 11 anni dissi a mia madre che volevo essere donna, crescendo questa emozione interiore si è confermata e consolidata ma posso dire che l'ho sempre saputo di essere femmina e non maschio, non so come spiegarlo ma è così. Prima a casa e poi anche a scuola e comunque all'esterno, ho iniziato con lo smalto, a dipingermi le unghie, poi a indossare vestiti femminili, mi truccavo, portavo i capelli lunghi e mi comportava da ragazzina, in famiglia mi hanno da subito compreso, accettato e sostenuto, sia i miei genitori che tutti gli altri, e devo dire che anche a scuola o comunque nella mia vita di relazione la mia condizione non mi ha mai creato seri problemi di isolamento o ghettizzazione, bene o male sono sempre stata accettata;
insieme a mia madre ho scelto il nome , che è _2 il nome che oramai mi identifica da anni;
a 17 anni, poco prima del Covid, ho iniziato un percorso psicodiagnostico al Policlinico Federico II di poi la CP_1 pandemia ha sospeso e rallentato gli incontri, nel 2021 mi è stata diagnosticata
l'incongruenza di genere e sono stata avviata alla terapia ormonale, che ho iniziato a praticare presso l'Ambulatorio di Incongruenza di Genere del
Policlinico Federico II nel gennaio 2021, sono seguita dal dottor con CP_4 controlli semestrali, assumo estrogeni e antiandrogeni, per effetto della terapia ormonale il mio corpo è cambiato, si è arrestata la crescita dei peli di gambe braccia e barba, il grasso corporeo si è distribuito diversamente su fianchi braccia e cosce, il viso si è addolcito e la voce assottigliata, mi sento a mio agio in questo “nuovo corpo”, ad eccezione della parte genitale che non corrisponde al genere femminile, motivo per cui intendo sottopormi in futuro ad intervento medico-chirurgico di riassegnazione del sesso;
ho comunque già effettuato mastoplastica additiva bilaterale, filler labbra e rinoplastica;
nella mia vita di relazione oramai da anni uso esclusivamente l'identità femminile ed il nome
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; mi crea molto disagio sentirmi chiamare perché ovviamente _2 PT appaio femmina all'esterno e maschio nei documenti, tutto ciò che è legato ai miei documenti di identità nei casi in cui io debba esibirli mi mette in difficoltà; oramai mi sento in equilibrio nel mio corpo e nella mia identità femminile, e so che questa percezione non cambierà mai, per cui desidero adeguare, oltre che il mio corpo, anche il mio nome alla realtà; la questione della rettifica anagrafica è di fondamentale importanza ed è impellente, perché condiziona la mia vita di relazione>>.
Alla predetta udienza, raccolte le conclusioni della parte e del PM, così come trascritte in epigrafe, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta, essendo univocamente emersa dall'istruttoria espletata la netta consapevolezza maturata dall'istante circa la divergenza tra la propria condizione somatica e quella psicologica, divergenza che gli impedisce la piena realizzazione della sua identità psico-fisica, con conseguente pregiudizio per la vita di relazione.
Premesso che l'istante è di stato libero (cfr. certificazione versata in atti) e non ha figli, va rilevato che dalla documentazione medica in atti (cfr. relazione del
17.06.2020 a firma della dott.ssa che ha preso in carico il Persona_1 paziente nell'anno 2019 ed effettuato colloqui di valutazione psicologica, nonché relazione del 7.10.2024 a firma del prof. emerge che Persona_2 Parte_1
vive una condizione di incongruenza di genere in soggetto
[...] biologicamente maschio;
risulta invero accertata l'appartenenza psichica della parte al genere femminile e si evidenzia che il soggetto presenta sul piano clinico una marcata identificazione con il sesso opposto al proprio sesso biologico, declinando al femminile la manifestazione di tale identificazione di genere sia sul piano verbale che comportamentale, e dunque esprime una “disforia di genere”, vale a dire una condizione psicosessuale in contrasto con la presenza di caratteri sessuali maschili, con i quali il soggetto in fase di post transizione non si identifica, in assenza di disordine della differenziazione sessuale;
tale condizione ha condotto la persona ad intraprendere e proseguire continuativamente una specifica terapia ormonale femminilizzante;
sono da escludere disturbi della senso-percezione o del pensiero e dunque non si apprezzano stati psicopatologici, ragion per cui il vissuto soggettivo e l'ideazione sottostante di appartenere ad un genere sessuale differente dal sesso biologico non sono riconducibili ad ideazione
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delirante; l'appartenenza al genere femminile presenta un adeguato consolidamento somatico e psicologico, mentre la discrepanza tra l'attuale aspetto e le risultanze anagrafiche comporta per il soggetto uno stato di sofferenza interiore e un impedimento a vivere e progettare la vita serenamente, con sentimenti di inadeguatezza o insicurezza che creano nella persona preoccupazioni e difficoltà che interferiscono con il normale svolgimento della vita quotidiana, con implicazioni emotive di tipo ansioso connesse a tali dinamiche;
il soggetto ha raggiunto un equilibrio psicofisico soddisfacente, che potrà dirsi completo col cambiamento dei dati anagrafici, equilibrio che, indipendentemente dall'intervento chirurgico di rettificazione dei caratteri sessuali primari cui la persona comunque allo stato intende sottoporsi, giustifica l'attribuzione del sesso femminile e del nome quale identità di genere corrispondente al soggetto _2 che ne è portatore.
Invero, ritiene questo Tribunale che, alla luce di quanto accertato dai medici che hanno seguito il percorso di assessment psicologico, possa senza dubbio dirsi dimostrato che la parte sia affetta da disturbo dell'identità di genere, percepito e vissuto sin dall'infanzia come femminile e perciò opposto a quello di nascita, così come risulta indubbio che la gestualità, l'aspetto fisico e l'abbigliamento della persona siano marcatamente femminili e non maschili come emerso anche in sede di comparizione personale: risulta quindi radicata la convinzione di appartenere al sesso femminile, adeguata la struttura corporea esteriore a quella psicosessuale femminile, e consolidata la trasformazione del soggetto, avendo la parte intrapreso da molto tempo trattamenti endocrinologici con assunzione anche all'attualità di terapia ormonale ad azione femminilizzante per lo sviluppo dei caratteri sessuali muliebri secondari (timbro di voce, scomparsa della peluria virile, distribuzione corporea della massa grassa e di quella muscolare), così dimostrando una radicata e costante identificazione nel genere “donna”, a cui va aggiunta la considerazione che il mutamento di sesso ovvero l'identificazione con sesso diverso da quello anagrafico deve considerarsi una scelta personale tendenzialmente immutabile, tanto sotto il profilo della percezione soggettiva interiorizzata sin dall'infanzia, quanto sotto quello della oggettiva trasformazione dei tratti estetico somatici.
Risulta quindi ed in definitiva maturata e radicata la convinzione del soggetto, per quanto giovane, di appartenere al sesso femminile, condizione psicofisica che, come evidenziato nelle relazioni mediche in atti, specificatamente in quella più
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recente, legittima l'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 3 comma 2 legge
164/82.
L'evidenza degli elementi dedotti rende del tutto superfluo e inutilmente costoso
(cfr. Cass. 20.7.2015 n. 15138) disporre una consulenza tecnica d'ufficio tesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato, posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalle menzionate relazioni di parte, connotate peraltro dalla provenienza accademico-universitaria e pertanto, si valuta, intrinsecamente affidanti, e dal fatto che la persona è già intervenuta sulle sembianze fisiche, con mastoplastica additiva bilaterale, rinoplastica e filler labiali, ed ha optato per la terapia ormonale femminilizzante, alla quale si sottopone da anni, con conseguente trasformazione del soma già intervenuta;
coerente e rettilineo appare il percorso intrapsichico dell'istante, che almeno dall'età adolescenziale ha vissuto come appartenente al genere femminile e da ultimo avviato l'azione giudiziale finalizzata al mutamento di sesso, così dimostrando una radicata e costante volontà in tal senso.
A tali considerazioni in fatto, va aggiunto in diritto che è ormai consolidato nella giurisprudenza nazionale ed anche comunitaria, l'orientamento secondo cui non deve ritenersi obbligatorio, ai fini della rettificazione del sesso, l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari (cfr.
Corte Cost. 21-10-2015 n. 221; Cass. 20-7-2015 n. 15138; CEDU 10-3-2015,
Affaire . Turquie). CP_5
Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la Corte di Cassazione., con una condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o
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modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra
"soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass. 15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. l della L. 164/1982, conforme alla giurisprudenza della Cedu, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale già veniva affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
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D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte
Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L.
164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, comma uno, della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che
“l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982
e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di una incongruenza nell'identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
Il ricorrente, sin dalla sua infanzia, presentava vissuti di incongruenza tra il genere esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso il Policlinico Federico II, si evidenziava in una Parte_1 condizione di incongruenza di genere in soggetto maschile adulto, in assenza di
Disordini della Differenziazione Sessuale, in fase di post transazione.
Nella relazione del 7.10.2024, a firma del dott. in atti, le cui Persona_2 conclusioni sono condivise da questo Collegio, in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, di legge che: “sulla base delle osservazioni cliniche e di quanto riferito dall'utente nel corso del nuovo colloquio clinico
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effettuato, è possibile confermare la diagnosi, già precedentemente formulata, di disforia di genere in soggetto maschile adulto, in assenza di disordini della differenziazione sessuale, in fase di post-transizione. In ragione di ciò e in considerazione della piena assunzione da anni di un ruolo di genere femminile, del riscontrato pieno raggiungimento, allo stato, dell'equilibrio tra soma e psiche, della serietà, univocità e definitività del percorso di transizione di genere scelto dall'individuo, e più in particolare della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività e della irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessato/a possa derivargli/le dalla rettificazione giudiziale del sesso e del nome enunciato nell'atto di nascita. La risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere femminile e i propri dati anagrafici, potrebbe, infatti, consentire al/alla sig./sig.ra Parte_1 di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati che , a suo dire, verrebbero oggi ad essere elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui egli/ella si vede necessitato/a ad esibire i propri documenti di identità. Sempre sulla base di quanto osservato, si ritiene che l'intervento affermativo/confermativo del genere sessuale (penectomia, orchiectomia e vaginoplastica), cui egli/ella non esclude di volersi sottoporre in futuro, possa contribuire a determinare un miglioramento del grado di benessere psicologico e relazionale della persona interessata>>.
Nel caso in esame, dunque, come sopra ampiamente illustrato, emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dalla parte, e della conseguente possibilità di riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di incongruenza di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione del ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'infanzia e adolescenza, la terapia ormonale alla quale si è sottoposto e che prosegue costantemente, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso da quello di nascita e, identificandosi in tale
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diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
È quindi rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri caratteri sessuali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia sul piano personale, sia nelle relazioni con gli altri.
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese in udienza, con cui il ricorrente ha confermato di voler dare seguito al procedimento volto ad ottenere la modifica delle sue generalità anagrafiche, sentendo egli di appartenere al genere femminile, ed ha poi espressamente manifestato il suo desiderio di sottoporsi in futuro agli interventi chirurgici di riconversione del sesso, ritenendo la transizione anatomica coronamento della diversa identità di genere oramai stabilmente vissuta come autentica.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte del ricorrente del nome “ in luogo del nome _2
, indipendentemente dagli interventi chirurgici cui in futuro riterrà PT eventualmente di sottoporsi, in considerazione della già intervenuta ed oggettiva transizione dell'identità di genere, dimostrata dal percorso esistenziale affrontato, in cui la persona in tutte le sue molteplici declinazioni si è riconosciuta e si identifica nel sesso femminile.
Si ricorda inoltre la recente pronuncia della Corte Costituzionale 143/2024, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
In particolare il giudice delle Leggi ha affermato:” La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del
1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso…… e pur non essendo priva di tratti paternalistici,
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rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici.
Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa… Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del
2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
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Orbene nel presente procedimento ha dimostrato Parte_1 inequivocabilmente di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, conseguendo il diritto alla rettifica anagrafica nei termini precedentemente indicati, a prescindere dall'adeguamento chirurgico, per ricorrere al quale non necessiterà di alcuna ulteriore autorizzazione del Tribunale;
conclusivamente il riconosciuto diritto alla rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile consegna alla autodeterminazione individuale del ricorrente la scelta di accedere all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico.
Va pertanto accolta la domanda di rettifica anagrafica, con dichiarazione di non ripetibilità delle spese di lite, dovendosi escludere la configurabilità della soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di di procedere alla rettifica CP_1 dell'atto di nascita di nato a [...] il [...], Parte_1 nel senso che l'indicazione del sesso maschile debba essere modificata in sesso femminile e l'indicazione del nome “ ” debba essere modificata in PT
(Atto n. 518 p. I s. A anno 2001– Comune di Ercolano); _2
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15.09.2025.
Il Presidente rel
Dott.ssa Eva Scalfati
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