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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/04/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 653/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 653/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DATI SERGIO ERASMO e dell'avv. DATI ALESSANDRA ( ) VIA GARIBALDI N.3 40124 BOLOGNA;
C.F._2 Parte_2
( ) VIA GARIBALDI N. 3 BOLOGNA;
, C.F._3
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4
C.F. ), Controparte_2 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. FUSCO GIANFRANCO APPELLATO
CONSLUSIONI
Per MO TI: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna: Pt_1
provvedere alla integrale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n. 252/2022, depositata il
27.01.2022, notificata il 03.03.2022 e quindi – previa sospensione della efficacia esecutiva o
l'esecuzione della sentenza impugnata ex art. 283 cpc., dichiarare fondati i motivi della presente impugnazione e quindi accoglierli in toto, respingendo tutte le avverse domande, eccezioni, richieste ed istanze, siccome infondate.
Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali, Iva e Cap di legge.
In via istruttoria : rimettere la causa in rilettura e ammettere le prove per interpello e testi sui capitoli dedotti nella Seconda Memoria ex art. 183 cpc. come di seguito concentrati e ridotti”.
pagina 1 di 7 Per e “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_2 Controparte_1
d'Appello di Bologna, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione e richiesta dell'appellante, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., in limine litis, dichiarare con ordinanza inammissibile l'appello principale proposto, perché non ha una ragionevole probabilità di essere accolto.
In subordine, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, in quanto infondata e alle cui statuizioni l'appellante ha già adempiuto spontaneamente;
respingere con sentenza l'appello principale, in quanto infondato;
accogliere l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza n. 258/2022 del Tribunale di Bologna, A.1) confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'Avv. al pagamento della somma di Euro 50.747,69 decurtata della somma Pt_1 capitale di Euro 16.356,30, pagata dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, e pertanto residui Euro 34.391,39; A.2) condannare l'attuale appellante principale al pagamento delle spese di lite di primo grado, liquidando anche il compenso per la fase istruttoria e di trattazione, ai sensi del D. M. n. 55/2014, dato atto che il medesimo ha già pagato la somma di Euro 5.750,00 in forza della sentenza di primo grado;
B.1) in ulteriore subordine, pur revocando il decreto stesso, condannare l'Avv. al pagamento della somma di Euro 42.310,45 per capitale e interessi, Pt_1
decurtata della suddetta somma di Euro 16.356,30 e pertanto residui Euro 25.954,15; B.2) condannare
l'attuale appellante principale al pagamento delle spese di lite di primo grado, liquidando anche il compenso per la fase istruttoria e di trattazione, ai sensi del D. M. n. 55/2014, dato atto che il medesimo ha già pagato la somma di Euro 5.750,00 in forza della sentenza di primo grado.
In via istruttoria, respingere tutte le istanze dell'appellante, inammissibili (se nuove) e comunque del tutto ininfluenti e dichiarare inammissibili le eventuali nuove produzioni (art. 345 c.p.c.).
Con condanna dell'appellante medesimo al rimborso delle spese e compensi di questo grado, da liquidarsi in base al D. M: n. 55/2014 e sue successive modifiche, compreso il 15% per spese generali,
C.A.P. e I.V.A. e con condanna dell'appellante al risarcimento dei danni a favore degli appellanti, ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio”.
IN FATTO
1. SE MO TI opponeva il decreto ingiuntivo, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 70.265,59, chiesto ed ottenuto da e Controparte_2 Controparte_1
in forza di garanzia fideiussoria prestata per i debiti assunti dalla società e
[...] Parte_3
derivanti da rapporti di locazione intrattenuti tra le parti.
pagina 2 di 7 Tra i convenuti e la società erano, infatti, intervenuti tre contatti di locazione aventi ad Parte_3
oggetto, rispettivamente, due immobili siti in Via Castiglione 41, posti al quarto e al primo piano, e un posto auto ubicato nell'area cortiliva.
Con scrittura privata del 15 dicembre 2000, l'opponente si era costituito fideiussore della a Parte_3 garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile ubicato al quarto piano.
Eccepiva pertanto di avere prestato fideiussione solo in relazione ad uno dei rapporti locatizi intercorsi tra le parti;
dava inoltre atto di aver condotto in sublocazione - con autonomi contratti stipulati con la società - tutti e tre gli immobili di proprietà degli opposti e di aver ridotto i canoni Pt_3 complessivamente dovuti in forza dei tre contratti ad € 1.500,00 mensili, senza alcuna contestazione da parte della proprietà.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni per lite temeraria.
2. Si costituivano in giudizio e che Controparte_2 Controparte_1
confermavano la sussistenza dei summenzionati contratti, davano atto di avere intimato sfratto per morosità (per complessivi € 65.159,22) nei confronti della - convalidato poi dal Tribunale Parte_3
di Bologna - e negavano infine di avere mai acconsentito alla riduzione del canone. Chiedevano pertanto il rigetto dell'opposizione.
3. Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 258/2022, revocava il decreto ingiuntivo n. 6309/2019 e condannava SE MO TI, “in base al contratto del 8 giugno 2000, al pagamento di: a) €
9.906,30; b) canoni scaduti da luglio 2019 a novembre 2019; c) interessi ex art. 1284 c.c. dalla scadenza di ciascun canone, oltre alle spese di lite”.
Ossevava il tribunale come, in relazione al contratto del 8 giugno 2000, non sussistessero le condizioni di riduzione unilaterale del canone da parte del conduttore, dal momento che nessun comportamento univoco di parte convenuta si era manifestato in tal senso e considerata la lettera di contestazione del
17 giugno 2019 inoltrata dalla proprietà al che parametrava la morosità in complessivi CP_2 Pt_1
€ 34.595,99, sicchè l'opponente, in qualità di fideiussore della , era tenuto al pagamento di tale Pt_3
importo, oltre alle mensilità maturate fino a novembre 2019.
In relazione, invece, ai due contratti stipulati il 1° aprile 2006, aventi ad oggetto l'immobile posto al secondo piano e il posto auto, osservava il tribunale come la garanzia assunta dell'opponente si riferisse solo al contratto dell'8 giugno 2000 (Via Castiglione, quarto piano); dava inoltre atto che in comparsa di costituzione parte opposta aveva mutato la propria prospettazione, individuando nella missiva del 19 ottobre 2018 (inoltrata da alla proprietà una modifica sul lato passivo del rapporto Pt_1 CP_2
pagina 3 di 7 obbligatorio in termini di espromissione ai sensi dell'art. 1292 c.c e non di garanzia fideiussoria, prospettazione peraltro priva di alcun riscontro probatorio, poiché nella predetta missiva l'opponente non aveva fatto riferimento a un debito altrui, ma ad un debito proprio.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello SE TI.
Si sono costituiti e chiedendo il rigetto del gravame e CP_1 Controparte_2
proponendo appello incidentale.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.05.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per conclusionali e repliche.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo di appello principale l'appellante lamenta il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
6. Con il secondo motivo lamenta l'omessa verifica del credito degli opposti: il tribunale avrebbe dato per ammesso che il credito vantato dagli opposti corrisponda ad € 34.595,99, con ciò evitando di accertarne in concreto l'effettivo ammontare, atteso che la proprietà non ha mai, né nel CP_2
decreto ingiuntivo, né nei successivi atti, quantificato in modo analitico i canoni asseritamente dovuti dal indicandone le rispettive date di debenza e quantificandone gli esatti importi. Pt_1
Il vantato credito della proprietà opposta resterebbe pertanto, tuttora indeterminato e indimostrato.
7. Con il terzo motivo lamenta l'omessa e non riconosciuta applicabilità al caso di specie di istituti giuridici previsti dall'ordinamento, come l'art. 1256 c.c., 1463 c.c., 1464 c.c., 2848.
8. Con il quarto motivo di appello lamenta “l'omessa censura alla illegittimità del decreto ottenuto a carico dell'avv. per tre canoni locativi invece che per uno solo”. Pt_1
9. Con il quinto motivo contesta la mancata ammissione delle prove.
10. Con il sesto motivo lamenta il mancato defalco della somma di condanna del deposito cauzionale versato per la locazione del quarto piano e pari ad € 2.583,28.
11. Con il settimo motivo lamenta il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.
12. Con il primo motivo di appello incidentale gli appellati lamentano il mancato esame delle deduzioni svolte in merito al debito garantito ed oggetto del decreto ingiuntivo;
in proposito sostengono che l'obbligata principale non imputò mai i propri irregolari e parziali pagamenti cumulativi Parte_3 di canoni di locazione ai singoli contratti, per cui i locatori, ai sensi dell'art. 1193 c.c., li imputarono ai debiti meno garantiti, cioè ai canoni dell'appartamento al piano terreno e del posto auto, talché rimasero impagati la maggior parte dei canoni del contratto dell'appartamento al quarto piano”.
Il debito residuo di € 49.403,75 (alla data di notifica dello sfratto per morosità, 21/05/2019), divenuti €
62.614,75 (alla data di convalida ed emissione del decreto ingiuntivo contro , Parte_3
pagina 4 di 7 16/09/2019), era dunque relativo ai canoni dell'appartamento al quarto piano degli ultimi quattro anni;
per questa ragione, nel ricorso per ingiunzione a carico del fideiussore avv. non si era operata Pt_1
alcuna distinzione. Inoltre, il nella missiva del 19.10.2008 affermava che avrebbe pagato il Pt_1
“canone, arretrato e futuro, [..] comprensivo anche del piano terra e del posto auto”, il che avrebbe giustificato la sua qualifica di espromittente.
13. Con il secondo motivo di appello incidentale contestano la quantificazione, operata dal primo giudice, delle spese di lite, poiché avrebbe omesso di considerare anche l'attività istruttoria svolta.
14. Con l'ultimo motivo ritengono sussistenti i presupposti di diritto per la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c
15. Applicando il principio della ragione più liquida, secondo cui si può sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c, e assorbito il profilo di procedibilità della domanda in quanto il mancato esperimento della mediazione non è stato eccepito né rilevato entro la prima udienza (Cass. n. 25155/2020), deve procedersi all'analisi del secondo motivo di appello principale, che si ritiene fondato.
Come risulta dagli atti di causa, tra la società e la proprietà sono intercorsi tre Parte_3 CP_2
distinti contratti di locazione aventi ad oggetto due unità immobiliari (rispettivamente al secondo e al quarto piano) e un posto auto, ubicati alla Via Castiglione n. 41; la società ha, Parte_3 successivamente, sublocato l'unità abitativa posta al quarto piano al che l'ha adibita a studio Pt_1 professionale, prestando garanzia fidejussoria personale “nei confronti e nell'interesse dei proprietari locatari ( ossia i Garagnani) al fine di garantire il puntuale, esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla succitata parte conduttrice in forza del rapporto locativo sopra individuato”
(ved.si doc. 5 fasc. I grado appellante).
Orbene, il decreto ingiuntivo ottenuto dalla proprietà nei confronti del in qualità di CP_2 Pt_1
fideiussore della aveva il medesimo oggetto del precedente decreto ingiuntivo chiesto ed Parte_3 ottenuto dalla proprietà nei confronti della per complessivi € 62.614,75 (oltre interessi) a Parte_3
fronte di canoni e spese condominiali scaduti e relativi a tutte e tre i contratti di locazione conclusi tra le parti e indicati in ricorso. Si è chiesto, pertanto, di ingiungere al in virtù della fideiussione Pt_1 prestata, il pagamento di complessivi € 70.265,59 (stessa somma ingiunta alla ), omettendo però Pt_3
di indicare in maniera analitica le singole poste creditorie per la rilasciata fideiussione. Manca, infatti, nel ricorso ogni elemento utile a ricostruire la posizione debitoria del (fideiussore, ricordiamo, di Pt_1
uno solo dei contratti di locazione) e dal quale poter desumere quanti e quali canoni - relativi all'appartamento posto al quarto piano - fossero rimasti insoluti.
Difetta dunque in concreto la quantificazione dell'asserito credito vantato.
pagina 5 di 7 Correttamente l'appellante ne eccepisce l'omessa verifica da parte del primo giudice, il quale, erroneamente, ha dato per ammesso che il credito vantato dagli opposti fosse pari ad € 34.595,99, evitando di accertarne in concreto l'effettivo ammontare, anche e soprattutto a seguito delle contestazioni mosse dal che, sin dal primo atto difensivo utile, si è opposto alla quantificazione Pt_1
operata da controparte, priva di indicazione circa il numero dei canoni rimasti insoluti, il loro esatto ammontare, la loro scadenza e soprattutto la loro imputazione al solo contratto garantito.
Anche la corrispondenza intercorsa tra le parti, datata 17.06.2019, che il primo giudice ha posto a fondamento della decisione, è stata tempestivamente contestata dal il quale ha dato atto Pt_1 dell'eccessiva genericità della stessa, mancando ogni indicazione utile ai fini della corretta quantificazione degli importi e imputazione degli stessi all'unico contratto di locazione per il quale è stata prestata la fideiussione. Importo che, peraltro, con la lettera del 17.06.2019 controparte quantificava in € 34.595,99 ma che nel decreto ingiuntivo ottenuto pochi mesi dopo, in data
26.11.2019, indicava in € 70.265,59, omettendo, anche in questo caso, di fornire qualsiasi spiegazione circa il raddoppio della somma nello spazio temporale di soli 5 mesi.
L'unico dato certo desumibile in atti è il riconoscimento di debito operato dal che, con lettera del Pt_1
20.01.2020, si riconosceva debitore della somma di € 24.000,00 (per 16 mesi di canoni per € 1.500,00 mensili) decorrenti dal mese di agosto 2018 al mese di novembre 2019, somma che ha poi effettivamente corrisposto alla proprietà (circostanza mai contestata). CP_2
16. Infondata è poi la prospettazione degli odierni appellati, oggetto del primo motivo di appello incidentale, secondo la quale il TI sarebbe divenuto espromittente in forza della missiva del
19.10.2018, che avrebbe comportato una modifica sul lato passivo del rapporto obbligatorio ai sensi dell'art. 1292 c.c.
Come invero correttamente osservato dal primo giudice, nella predetta missiva l'opponente non fa che dichiarare “confermo che l'appartamento al 4° piano ad uso Studio verrà restituito alla proprietà, libero da persone e cose entro la fine del mese di dicembre 2019. Confermo altresì che l'importo del concordato canone, arretrato e futuro, pari ad € 1.5000,00 mensili verrà pagato sino all'intero soddisfo ed entro i tempi di liquidità dei miei redditi professionali”, dando quindi atto di un debito proprio e non altrui e non sussistendo - poiché non provato - “il patto con cui un soggetto s'impegna ad estinguere un debito altrui qualificabile non già come fideiussione, ma come espromissione, avendo ad oggetto un'obbligazione preesistente, e perfezionandosi nei confronti del creditore al momento in cui quest'ultimo viene a conoscenza di tale impegno, senza necessità di un atto di accettazione” (Cass. n.
2481/2009).
pagina 6 di 7 Il era infatti, oltre che fideiussore della anche sublocatore dell'immobile ubicato al Pt_1 Parte_3
quarto piano.
D'altro canto i proprietari non possono modificare, in corso di causa, le ragioni creditizie poste a fondamento del ricorso monitorio, basate sui contratti di locazione assistiti da fideiussione, e non su quelli di sublocazione agli effetti dell'art. 1595 c.c., e/o su un'asserita espromissione ex art. 1292 c.c. operata dal Pt_1
17. Per le ragioni esposte l'appello principale va accolto limitatamente al secondo motivo, assorbiti i restanti motivi dell'appello principiale e respinto l'appello incidentale.
La sentenza di primo grado va pertanto riformata, salva la statuizione di revoca del decreto ingiuntivo n. 6309/2019, in quanto nulla è dovuto da SE MO TI.
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da TI
SE contro e avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_2
258/2022, e, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara che nulla è dovuto da SE MO
TI in forza del decreto ingiuntivo n. 6309/2019, confermandone la revoca.
Condanna e in solido a rifondere a SE Controparte_1 Controparte_2
MO TI le spese di lite di entrambi i gradi, che liquida, quanto al primo grado, in € 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, e, quanto al secondo grado, in € 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, in data 04.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 653/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DATI SERGIO ERASMO e dell'avv. DATI ALESSANDRA ( ) VIA GARIBALDI N.3 40124 BOLOGNA;
C.F._2 Parte_2
( ) VIA GARIBALDI N. 3 BOLOGNA;
, C.F._3
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4
C.F. ), Controparte_2 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. FUSCO GIANFRANCO APPELLATO
CONSLUSIONI
Per MO TI: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna: Pt_1
provvedere alla integrale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n. 252/2022, depositata il
27.01.2022, notificata il 03.03.2022 e quindi – previa sospensione della efficacia esecutiva o
l'esecuzione della sentenza impugnata ex art. 283 cpc., dichiarare fondati i motivi della presente impugnazione e quindi accoglierli in toto, respingendo tutte le avverse domande, eccezioni, richieste ed istanze, siccome infondate.
Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali, Iva e Cap di legge.
In via istruttoria : rimettere la causa in rilettura e ammettere le prove per interpello e testi sui capitoli dedotti nella Seconda Memoria ex art. 183 cpc. come di seguito concentrati e ridotti”.
pagina 1 di 7 Per e “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_2 Controparte_1
d'Appello di Bologna, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione e richiesta dell'appellante, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., in limine litis, dichiarare con ordinanza inammissibile l'appello principale proposto, perché non ha una ragionevole probabilità di essere accolto.
In subordine, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, in quanto infondata e alle cui statuizioni l'appellante ha già adempiuto spontaneamente;
respingere con sentenza l'appello principale, in quanto infondato;
accogliere l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza n. 258/2022 del Tribunale di Bologna, A.1) confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'Avv. al pagamento della somma di Euro 50.747,69 decurtata della somma Pt_1 capitale di Euro 16.356,30, pagata dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, e pertanto residui Euro 34.391,39; A.2) condannare l'attuale appellante principale al pagamento delle spese di lite di primo grado, liquidando anche il compenso per la fase istruttoria e di trattazione, ai sensi del D. M. n. 55/2014, dato atto che il medesimo ha già pagato la somma di Euro 5.750,00 in forza della sentenza di primo grado;
B.1) in ulteriore subordine, pur revocando il decreto stesso, condannare l'Avv. al pagamento della somma di Euro 42.310,45 per capitale e interessi, Pt_1
decurtata della suddetta somma di Euro 16.356,30 e pertanto residui Euro 25.954,15; B.2) condannare
l'attuale appellante principale al pagamento delle spese di lite di primo grado, liquidando anche il compenso per la fase istruttoria e di trattazione, ai sensi del D. M. n. 55/2014, dato atto che il medesimo ha già pagato la somma di Euro 5.750,00 in forza della sentenza di primo grado.
In via istruttoria, respingere tutte le istanze dell'appellante, inammissibili (se nuove) e comunque del tutto ininfluenti e dichiarare inammissibili le eventuali nuove produzioni (art. 345 c.p.c.).
Con condanna dell'appellante medesimo al rimborso delle spese e compensi di questo grado, da liquidarsi in base al D. M: n. 55/2014 e sue successive modifiche, compreso il 15% per spese generali,
C.A.P. e I.V.A. e con condanna dell'appellante al risarcimento dei danni a favore degli appellanti, ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio”.
IN FATTO
1. SE MO TI opponeva il decreto ingiuntivo, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 70.265,59, chiesto ed ottenuto da e Controparte_2 Controparte_1
in forza di garanzia fideiussoria prestata per i debiti assunti dalla società e
[...] Parte_3
derivanti da rapporti di locazione intrattenuti tra le parti.
pagina 2 di 7 Tra i convenuti e la società erano, infatti, intervenuti tre contatti di locazione aventi ad Parte_3
oggetto, rispettivamente, due immobili siti in Via Castiglione 41, posti al quarto e al primo piano, e un posto auto ubicato nell'area cortiliva.
Con scrittura privata del 15 dicembre 2000, l'opponente si era costituito fideiussore della a Parte_3 garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile ubicato al quarto piano.
Eccepiva pertanto di avere prestato fideiussione solo in relazione ad uno dei rapporti locatizi intercorsi tra le parti;
dava inoltre atto di aver condotto in sublocazione - con autonomi contratti stipulati con la società - tutti e tre gli immobili di proprietà degli opposti e di aver ridotto i canoni Pt_3 complessivamente dovuti in forza dei tre contratti ad € 1.500,00 mensili, senza alcuna contestazione da parte della proprietà.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni per lite temeraria.
2. Si costituivano in giudizio e che Controparte_2 Controparte_1
confermavano la sussistenza dei summenzionati contratti, davano atto di avere intimato sfratto per morosità (per complessivi € 65.159,22) nei confronti della - convalidato poi dal Tribunale Parte_3
di Bologna - e negavano infine di avere mai acconsentito alla riduzione del canone. Chiedevano pertanto il rigetto dell'opposizione.
3. Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 258/2022, revocava il decreto ingiuntivo n. 6309/2019 e condannava SE MO TI, “in base al contratto del 8 giugno 2000, al pagamento di: a) €
9.906,30; b) canoni scaduti da luglio 2019 a novembre 2019; c) interessi ex art. 1284 c.c. dalla scadenza di ciascun canone, oltre alle spese di lite”.
Ossevava il tribunale come, in relazione al contratto del 8 giugno 2000, non sussistessero le condizioni di riduzione unilaterale del canone da parte del conduttore, dal momento che nessun comportamento univoco di parte convenuta si era manifestato in tal senso e considerata la lettera di contestazione del
17 giugno 2019 inoltrata dalla proprietà al che parametrava la morosità in complessivi CP_2 Pt_1
€ 34.595,99, sicchè l'opponente, in qualità di fideiussore della , era tenuto al pagamento di tale Pt_3
importo, oltre alle mensilità maturate fino a novembre 2019.
In relazione, invece, ai due contratti stipulati il 1° aprile 2006, aventi ad oggetto l'immobile posto al secondo piano e il posto auto, osservava il tribunale come la garanzia assunta dell'opponente si riferisse solo al contratto dell'8 giugno 2000 (Via Castiglione, quarto piano); dava inoltre atto che in comparsa di costituzione parte opposta aveva mutato la propria prospettazione, individuando nella missiva del 19 ottobre 2018 (inoltrata da alla proprietà una modifica sul lato passivo del rapporto Pt_1 CP_2
pagina 3 di 7 obbligatorio in termini di espromissione ai sensi dell'art. 1292 c.c e non di garanzia fideiussoria, prospettazione peraltro priva di alcun riscontro probatorio, poiché nella predetta missiva l'opponente non aveva fatto riferimento a un debito altrui, ma ad un debito proprio.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello SE TI.
Si sono costituiti e chiedendo il rigetto del gravame e CP_1 Controparte_2
proponendo appello incidentale.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.05.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per conclusionali e repliche.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo di appello principale l'appellante lamenta il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
6. Con il secondo motivo lamenta l'omessa verifica del credito degli opposti: il tribunale avrebbe dato per ammesso che il credito vantato dagli opposti corrisponda ad € 34.595,99, con ciò evitando di accertarne in concreto l'effettivo ammontare, atteso che la proprietà non ha mai, né nel CP_2
decreto ingiuntivo, né nei successivi atti, quantificato in modo analitico i canoni asseritamente dovuti dal indicandone le rispettive date di debenza e quantificandone gli esatti importi. Pt_1
Il vantato credito della proprietà opposta resterebbe pertanto, tuttora indeterminato e indimostrato.
7. Con il terzo motivo lamenta l'omessa e non riconosciuta applicabilità al caso di specie di istituti giuridici previsti dall'ordinamento, come l'art. 1256 c.c., 1463 c.c., 1464 c.c., 2848.
8. Con il quarto motivo di appello lamenta “l'omessa censura alla illegittimità del decreto ottenuto a carico dell'avv. per tre canoni locativi invece che per uno solo”. Pt_1
9. Con il quinto motivo contesta la mancata ammissione delle prove.
10. Con il sesto motivo lamenta il mancato defalco della somma di condanna del deposito cauzionale versato per la locazione del quarto piano e pari ad € 2.583,28.
11. Con il settimo motivo lamenta il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.
12. Con il primo motivo di appello incidentale gli appellati lamentano il mancato esame delle deduzioni svolte in merito al debito garantito ed oggetto del decreto ingiuntivo;
in proposito sostengono che l'obbligata principale non imputò mai i propri irregolari e parziali pagamenti cumulativi Parte_3 di canoni di locazione ai singoli contratti, per cui i locatori, ai sensi dell'art. 1193 c.c., li imputarono ai debiti meno garantiti, cioè ai canoni dell'appartamento al piano terreno e del posto auto, talché rimasero impagati la maggior parte dei canoni del contratto dell'appartamento al quarto piano”.
Il debito residuo di € 49.403,75 (alla data di notifica dello sfratto per morosità, 21/05/2019), divenuti €
62.614,75 (alla data di convalida ed emissione del decreto ingiuntivo contro , Parte_3
pagina 4 di 7 16/09/2019), era dunque relativo ai canoni dell'appartamento al quarto piano degli ultimi quattro anni;
per questa ragione, nel ricorso per ingiunzione a carico del fideiussore avv. non si era operata Pt_1
alcuna distinzione. Inoltre, il nella missiva del 19.10.2008 affermava che avrebbe pagato il Pt_1
“canone, arretrato e futuro, [..] comprensivo anche del piano terra e del posto auto”, il che avrebbe giustificato la sua qualifica di espromittente.
13. Con il secondo motivo di appello incidentale contestano la quantificazione, operata dal primo giudice, delle spese di lite, poiché avrebbe omesso di considerare anche l'attività istruttoria svolta.
14. Con l'ultimo motivo ritengono sussistenti i presupposti di diritto per la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c
15. Applicando il principio della ragione più liquida, secondo cui si può sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c, e assorbito il profilo di procedibilità della domanda in quanto il mancato esperimento della mediazione non è stato eccepito né rilevato entro la prima udienza (Cass. n. 25155/2020), deve procedersi all'analisi del secondo motivo di appello principale, che si ritiene fondato.
Come risulta dagli atti di causa, tra la società e la proprietà sono intercorsi tre Parte_3 CP_2
distinti contratti di locazione aventi ad oggetto due unità immobiliari (rispettivamente al secondo e al quarto piano) e un posto auto, ubicati alla Via Castiglione n. 41; la società ha, Parte_3 successivamente, sublocato l'unità abitativa posta al quarto piano al che l'ha adibita a studio Pt_1 professionale, prestando garanzia fidejussoria personale “nei confronti e nell'interesse dei proprietari locatari ( ossia i Garagnani) al fine di garantire il puntuale, esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla succitata parte conduttrice in forza del rapporto locativo sopra individuato”
(ved.si doc. 5 fasc. I grado appellante).
Orbene, il decreto ingiuntivo ottenuto dalla proprietà nei confronti del in qualità di CP_2 Pt_1
fideiussore della aveva il medesimo oggetto del precedente decreto ingiuntivo chiesto ed Parte_3 ottenuto dalla proprietà nei confronti della per complessivi € 62.614,75 (oltre interessi) a Parte_3
fronte di canoni e spese condominiali scaduti e relativi a tutte e tre i contratti di locazione conclusi tra le parti e indicati in ricorso. Si è chiesto, pertanto, di ingiungere al in virtù della fideiussione Pt_1 prestata, il pagamento di complessivi € 70.265,59 (stessa somma ingiunta alla ), omettendo però Pt_3
di indicare in maniera analitica le singole poste creditorie per la rilasciata fideiussione. Manca, infatti, nel ricorso ogni elemento utile a ricostruire la posizione debitoria del (fideiussore, ricordiamo, di Pt_1
uno solo dei contratti di locazione) e dal quale poter desumere quanti e quali canoni - relativi all'appartamento posto al quarto piano - fossero rimasti insoluti.
Difetta dunque in concreto la quantificazione dell'asserito credito vantato.
pagina 5 di 7 Correttamente l'appellante ne eccepisce l'omessa verifica da parte del primo giudice, il quale, erroneamente, ha dato per ammesso che il credito vantato dagli opposti fosse pari ad € 34.595,99, evitando di accertarne in concreto l'effettivo ammontare, anche e soprattutto a seguito delle contestazioni mosse dal che, sin dal primo atto difensivo utile, si è opposto alla quantificazione Pt_1
operata da controparte, priva di indicazione circa il numero dei canoni rimasti insoluti, il loro esatto ammontare, la loro scadenza e soprattutto la loro imputazione al solo contratto garantito.
Anche la corrispondenza intercorsa tra le parti, datata 17.06.2019, che il primo giudice ha posto a fondamento della decisione, è stata tempestivamente contestata dal il quale ha dato atto Pt_1 dell'eccessiva genericità della stessa, mancando ogni indicazione utile ai fini della corretta quantificazione degli importi e imputazione degli stessi all'unico contratto di locazione per il quale è stata prestata la fideiussione. Importo che, peraltro, con la lettera del 17.06.2019 controparte quantificava in € 34.595,99 ma che nel decreto ingiuntivo ottenuto pochi mesi dopo, in data
26.11.2019, indicava in € 70.265,59, omettendo, anche in questo caso, di fornire qualsiasi spiegazione circa il raddoppio della somma nello spazio temporale di soli 5 mesi.
L'unico dato certo desumibile in atti è il riconoscimento di debito operato dal che, con lettera del Pt_1
20.01.2020, si riconosceva debitore della somma di € 24.000,00 (per 16 mesi di canoni per € 1.500,00 mensili) decorrenti dal mese di agosto 2018 al mese di novembre 2019, somma che ha poi effettivamente corrisposto alla proprietà (circostanza mai contestata). CP_2
16. Infondata è poi la prospettazione degli odierni appellati, oggetto del primo motivo di appello incidentale, secondo la quale il TI sarebbe divenuto espromittente in forza della missiva del
19.10.2018, che avrebbe comportato una modifica sul lato passivo del rapporto obbligatorio ai sensi dell'art. 1292 c.c.
Come invero correttamente osservato dal primo giudice, nella predetta missiva l'opponente non fa che dichiarare “confermo che l'appartamento al 4° piano ad uso Studio verrà restituito alla proprietà, libero da persone e cose entro la fine del mese di dicembre 2019. Confermo altresì che l'importo del concordato canone, arretrato e futuro, pari ad € 1.5000,00 mensili verrà pagato sino all'intero soddisfo ed entro i tempi di liquidità dei miei redditi professionali”, dando quindi atto di un debito proprio e non altrui e non sussistendo - poiché non provato - “il patto con cui un soggetto s'impegna ad estinguere un debito altrui qualificabile non già come fideiussione, ma come espromissione, avendo ad oggetto un'obbligazione preesistente, e perfezionandosi nei confronti del creditore al momento in cui quest'ultimo viene a conoscenza di tale impegno, senza necessità di un atto di accettazione” (Cass. n.
2481/2009).
pagina 6 di 7 Il era infatti, oltre che fideiussore della anche sublocatore dell'immobile ubicato al Pt_1 Parte_3
quarto piano.
D'altro canto i proprietari non possono modificare, in corso di causa, le ragioni creditizie poste a fondamento del ricorso monitorio, basate sui contratti di locazione assistiti da fideiussione, e non su quelli di sublocazione agli effetti dell'art. 1595 c.c., e/o su un'asserita espromissione ex art. 1292 c.c. operata dal Pt_1
17. Per le ragioni esposte l'appello principale va accolto limitatamente al secondo motivo, assorbiti i restanti motivi dell'appello principiale e respinto l'appello incidentale.
La sentenza di primo grado va pertanto riformata, salva la statuizione di revoca del decreto ingiuntivo n. 6309/2019, in quanto nulla è dovuto da SE MO TI.
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da TI
SE contro e avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_2
258/2022, e, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara che nulla è dovuto da SE MO
TI in forza del decreto ingiuntivo n. 6309/2019, confermandone la revoca.
Condanna e in solido a rifondere a SE Controparte_1 Controparte_2
MO TI le spese di lite di entrambi i gradi, che liquida, quanto al primo grado, in € 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, e, quanto al secondo grado, in € 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, in data 04.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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