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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 02/12/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. PE MA Presidente rel.
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 1201/2021 promossa con atto di citazione notificato in data
19 novembre 2021
d a
incorporante (C.F. ) – Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1
società con – soggetta all'attività di Controparte_2
Direzione e Coordinamento di e appartenente al Parte_1 [...]
- con sede in Brescia (BS), Via Cefalonia n. 74, Parte_2
appartenente al Gruppo IVA Partita Iva , Codice fiscale Parte_1 P.IVA_2
e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia n. , R.E.A. n. P.IVA_1
223920, iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 D. Lgs. 385/93 al n.
68, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
OL AN (C.F. ) di Milano, procuratore C.F._1
pagina 1 di 21 domiciliatario come da procura in atti.
APPELLANTE
c o n t r o
(già di seguito, Controparte_3 Controparte_4
” o ”), con sede in (00177) Via Lussimpiccolo n. 32, C.F. e CP_3 CP_5 CP_4
Partita IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. P.IVA_3
nato a [...] [...], c.f. , Controparte_6 CP_4 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. TANICO MARIA ANTONIETTA (C.F.
) e dall'Avv. LUCHETTI LUCA (C.F. C.F._3
), con domicilio eletto presso lo studio della prima in C.F._4 CP_4
Piazza di San Silvestro n. 8.
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 22 ottobre 2025 avente ad oggetto:
Leasing
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, Sez. IV, pubblicata in data
19 aprile 2021 con il n. 1472/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, premessa ogni più opportuna
declaratoria, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa, in
accoglimento dell'appello principale interposto e conseguente riforma della sentenza
n. 681/2021, depositata in cancelleria il 19 aprile 2021 e non notificata, relativa alla
causa svoltasi presso il Tribunale di Brescia portante R.G.N. 8816/2017: pagina 2 di 21 Nel merito, previo rigetto di tutte le domande avversarie, accertare e dichiarare
l'inadempimento contrattuale di ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e 16 CP_3
delle condizioni generali di contratto e conseguentemente pronunciare la risoluzione
del contratto di leasing n. 3009789, condannando in persona del legale CP_3
rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'art. 16 del contratto di leasing, alla
restituzione dell'immobile (sito in Comune di Via Tiburtina n. 719, costituito CP_4
da n. 3 edifici, censiti al N.C.E.U. di detto Comune al Foglio 603, mappali n. 334
sub. 504, 334 sub. 505, 783 sub. 507, 1134 sub. 529, 784 sub. 505 del Catasto
Fabbricati e, quanto agli Enti Urbani, Foglio 603 mappali nn. 334, 784, 784 del
Catastato Terreni), nonché al pagamento di € 33.910,42.-, per ICI e IMU lasciate
insolute da e che si rendono dovute ai sensi dell'art. 18 del contratto, ed CP_3
al pagamento di € 3.066.389,85.-, a titolo di penale corrispondente ai corrispettivi a
scadere, ovvero al pagamento della diversa somma che risulterà dovuta. Il tutto oltre
ad interessi convenzionali di mora da calcolarsi dalle singole scadenze insolute al
saldo effettivo.
In via subordinata rispetto alla conclusione che precede, per il non creduto caso in
cui l'Ecc.ma Corte adita ritenesse responsabile della risoluzione Controparte_1
contrattuale, regolare i relativi effetti condannando , in Controparte_3
persona del suo liquidatore e/o legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione
a favore di (già della somma di € Parte_1 Controparte_1
2.200.000,00.- oltre a Iva, versatale da stessa a titolo di Controparte_1
corrispettivo per l'acquisto dell'immobile, nonché al pagamento a favore di
[...]
(già di € 2.300.000,00.- oltre a Iva, pari a Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 21 quanto versato da medesima per i lavori di ristrutturazione. Il Controparte_1
tutto sospensivamente condizionando gli effetti reali della retrocessione della
proprietà dell'immobile al pagamento delle predette somme da parte di Controparte_3
.
[...]
In via di ulteriore subordine rispetto alla conclusione che precede, e sempre per il
non creduto caso in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenesse Controparte_1
responsabile della risoluzione contrattuale, regolare i relativi effetti condannando
, in persona del suo liquidatore e/o legale rappresentante Controparte_3
pro-tempore, alla restituzione a (già della Parte_1 Controparte_1
somma di € 2.200.000,00.- oltre a Iva, versatale da stessa a titolo Controparte_1
di corrispettivo per l'acquisto dell'immobile, nonché al pagamento a favore di
[...]
(già di € 2.300.000,00.- oltre a Iva, pari a Parte_1 Controparte_1
quanto versato da medesima per i lavori di ristrutturazione. Il Controparte_1
tutto sospensivamente condizionando gli effetti reali della retrocessione della
proprietà dell'immobile al pagamento, da parte di dell'importo di € CP_3
2.200.000,00.- oltre a I.V.A.-, vale a dire del prezzo di vendita regolarmente versato
da a Controparte_1 CP_3
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.
In via istruttoria si richiamano i documenti allegati alla comparsa di costituzione e
risposta.”
Dell'appellato
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione, in accoglimento delle domande ed eccezioni tutte di parte Appellata pagina 4 di 21 A. In via principale:
1) dichiarare improcedibile e/o inammissibile e/o comunque infondato, in fatto ed in
diritto, l'appello proposto dalla nei confronti della Sentenza n. Controparte_1
681/2021 emessa dal Tribunale di Bergamo, depositata in cancelleria in data 19
Aprile 2021 e con correzione di errore materiale in data 8 giugno 2021, per tutti i
motivi esposti in narrativa;
In via subordinata
2) nella denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello proposto da
in ogni caso (i) rigettare le domande riconvenzionali riproposte Controparte_1
da in quanto inammissibili e/o comunque infondate in fatto e in Controparte_1
diritto per i motivi esposti in narrativa, provvedendo, comunque, alla dichiarazione
nullità della clausola penale di cui all'art. 16 del contratto di locazione finanziaria
del 14 luglio 2005; e (ii) nella denegata ipotesi di loro eventuale accoglimento,
condannare la alla eventuale minore somma che Controparte_7
dovesse essere accertata in corso di causa;
3) nella denegata ipotesi di accoglimento del secondo motivo di appello, dedotto in
ogni caso l'importo di € 334.000,00 oltre IVA già medio tempore corrisposto dalla
a favore della per quanto accertato Controparte_3 Controparte_1
nella stessa Sentenza del Tribunale di Bergamo qui appellata, condizionare l'obbligo
di retrocessione del Complesso Immobiliare in favore della Controparte_3
alla sola restituzione del minor importo di € 2.200.000,00 oltre IVA, pari al prezzo di
compravendita a suo tempo corrisposto dall'Appellante, ferme le compensazioni tra i
pagina 5 di 21 rispettivi debiti e crediti.
B. In via incidentale:
(I) in riforma parziale della Sentenza n. 681/2021 emessa dal Tribunale di Bergamo,
depositata in cancelleria in data 19 Aprile 2021 e con correzione di errore materiale
in data 8 giugno 2021, per i motivi esposti al § 4.1 del presente atto, ridurre la
somma a cui la è stata condannata a restituire a favore Controparte_3
della dell'importo già corrisposto di €334.000,00 oltre IVA, Controparte_1
ferme le compensazioni disposte;
(II) in riforma parziale della Sentenza n. 681/2021
emessa dal Tribunale di Bergamo, depositata in cancelleria in data 19 Aprile 2021 e
con correzione di errore materiale in data 8 giugno 2021, per i motivi esposti al § 4.2
del presente atto, condannare la al risarcimento dell'ulteriore Controparte_1
danno in favore della quantificato in € 1.287.000,00 (per il Controparte_3
periodo 1.11.2009 – 18.11.2016), oltre a ulteriori € 730.500,00 (per il periodo
1.1.2017- 31.12.2020), il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi, in
relazione alla illegittima segnalazione alla Centrale Rischi di Banca d'Italia operata
dalla o comunque alla diversa maggiore o minore somma che Controparte_1
dovesse essere accertata nel corso del giudizio da determinarsi anche, in caso, in via
equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La soc. (già conveniva in Parte_3 Controparte_4
giudizio avanti l'intestato Tribunale la soc. esponendo quanto Controparte_1
pagina 6 di 21 segue:
- che era proprietaria di un immobile sito a per il cui acquisto aveva contratto CP_4
un mutuo;
- che intendeva effettuare dei lavori di ristrutturazione e di ampliamento;
- che aveva concluso con la convenuta, allora , un'operazione di sale CP_8
and lease back, in forza della quale aveva dapprima venduto l'immobile alla concedente, sul presupposto che questa glielo avrebbe poi concesso in locazione finanziaria, allorquando fossero stati completati i lavori;
- che aveva ricevuto un mandato dalla convenuta per stipulare i contratti d'appalto e di fornitura, nel mentre dei quali aveva pagato soltanto gli oneri di prelocazione;
- che, tuttavia, una volta terminati i lavori, la convenuta si era rifiutata di dar corso al leasing, accampando l'esistenza di presunti abusi edilizi, per giunta segnalandola alla
Centrale dei Rischi;
- che il Tribunale di Bergamo aveva respinto la domanda di risoluzione del contratto proposta dalla concedente, ritenendo che l'inadempimento dell'attrice nel pagamento degli oneri di prelocazione fosse giustificato dal rifiuto della convenuta di dar corso al contratto di leasing;
- che il leasing stipulato nel lontano 2005 non era più di fatto eseguibile;
- che la concedente aveva, altresì, violato gli obblighi di correttezza e di buona fede;
- che gli inadempimenti della convenuta erano gravi;
- che i danni patiti erano quelli dovuti alla perdita della proprietà, ai costi sostenuti pagina 7 di 21 nel porre in essere l'operazione e all'erronea segnalazione in Centrale dei Rischi.
Conseguentemente l'utilizzatrice domandava in via principale, la risoluzione dei contratti di locazione e/o di compravendita, ex artt. 1453 e/o 1526 o 1463 c.c., la retrocessione dell'immobile e il risarcimento del danno e, in via subordinata, il solo risarcimento del danno.
Costituendosi in giudizio la società di leasing contestava integralmente le suddette deduzioni, osservando nello specifico:
- che aveva erogato all'attrice le somme necessarie per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile;
- che il Tribunale di Bergamo non aveva accertato l'inesistenza degli abusi edilizi,
bensì e semplicemente aveva stabilito che ne mancasse la prova;
- che la concedente, preso atto della sentenza, si era comunque dichiarata disponibile a dar corso al contratto di leasing, in conformità a quanto previsto nell'accordo, e cioè
previa sottoscrizione del verbale di consegna, presentazione della polizza assicurativa e pagamento dei tributi;
- che, nel precedente giudizio, l'attrice non aveva proposto una domanda di risoluzione del contratto, così dimostrando il proprio interesse alla sua prosecuzione;
- che l'attuale impostazione processuale della controparte, volta ad ottenere la caducazione del contratto, era quindi contraddittoria;
- che l'attrice deteneva l'immobile e lo utilizzava per le sue esigenze fin dal 2007,
senza corrispondere alcunchè, di guisa che la stessa non aveva subito alcun danno, ma pagina 8 di 21 aveva tratto solo vantaggio, per effetto della mancata decorrenza del contratto;
- che essa convenuta non aveva violato gli obblighi di correttezza e di buona fede,
allorquando si era rifiutata di dar corso al contratto, giacchè il proprio tecnico aveva rilevato l'esistenza di abusi edilizi, che solo la sentenza aveva ritenuto non essere stati dimostrati;
- che la messa in liquidazione dell'attrice, addotta quale dimostrazione della mancanza di interesse alla prosecuzione del contratto, era intervenuta subito dopo l'emanazione della sentenza, e quindi era meramente strumentale al fine di sciogliersi dal rapporto;
- che, in ogni caso, la risoluzione dei contratti, avendo effetto ex tunc, avrebbe comportato per l'attrice l'obbligo di restituire tutte le somme erogatele dalla convenuta;
- che inadempiente non era la concedente, bensì l'utilizzatore, il quale aveva impedito di dar corso alla locazione, omettendo l'invio dei documenti richiesti;
- che, in ogni caso, i danni ex adverso lamentati erano insussistenti.
Conseguentemente la società di leasing si opponeva all'accoglimento delle domande attoree e domandava in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda avversaria di risoluzione, la restituzione delle somme erogate per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile, nonché in via riconvenzionale, chiedeva l'adempimento e/o la risoluzione del contratto di leasing.
Preso atto di quanto premesso il tribunale si pronunciava in primo luogo in merito alla domanda di risoluzione del contratto, rilevando che sussisteva la concorde pagina 9 di 21 volontà di risolvere il contratto e che trattandosi di contratti collegati, la risoluzione avrebbe investito entrambi.
Preso atto della sussistenza di reciproci inadempimenti, il tribunale procedeva a valutare quale risultasse preponderante: il giudice di prime cure riteneva che l'inadempimento più grave, nonché il primo in ordine cronologico, fosse quello della società di leasing.
Tale inadempimento era stato anche accertato in una pregressa pronuncia giudiziale intervenuta fra le parti, e passata in giudicato.
Conseguentemente il tribunale dichiarava la risoluzione dei contratti di causa, per colpa della convenuta.
Quanto alle restituzioni il tribunale statuiva quanto segue:
-occorreva far luogo alla retrocessione dell'immobile, che all'origine era di proprietà
della (già . Pt_3 Controparte_4
-La era tenuta a restituire alla tutte le somme che essa aveva Pt_3 CP_1
versato per l'acquisto e per la ristrutturazione dell'immobile (per complessivi €
2.200.000= più iva per l'acquisto ed € 2.300.000,00 più iva= per la ristrutturazione).
A tali importi in linea capitale andavano aggiunti unicamente gli interessi, non anche la rivalutazione, con decorrenza dal momento della domanda, e non da quello del versamento.
- Non veniva accolta la richiesta, formulata dalla società di leasing, di subordinare la retrocessione dell'immobile alla restituzione delle somme di denaro, posto che l'applicazione della c.d. sentenza condizionata non era prevista nel caso delle pagina 10 di 21 restituzioni che discendevano dalla risoluzione del contratto.
Per quanto concerne le richieste di risarcimento danni formulate dall'utilizzatrice, il tribunale respingeva le domande, ad eccezione di quelle concernenti la restituzione del maxi canone, agli oneri di prelocazione ed ai costi generici inerenti al contratto di sale and lease back.
Infine, veniva rigettata la richiesta di risarcimento danni causati dalla segnalazione alla Centrale Rischi, essendo stata configurata la pretesa come un danno in re ipsa.
Tutto quanto considerato il tribunale disponeva quanto segue:
“- accoglie la domanda principale di risoluzione del contratto e, viceversa, respinge
quella riconvenzionale sempre di risoluzione del contratto;
- per l'effetto, risolve i contratti per cui è causa, vendita (atto del 25 luglio 2005) e
leasing (atto del 14 luglio 2005), per fatto e colpa della convenuta;
- condanna la convenuta a restituire all'attrice l'immobile sito in Via CP_4
Tiburtina n. 719 (già n. 721), così composto:
- a) laboratorio artigianale avente accesso da Via Tiburtina articolato su un piano
terra con annessa tettoia, confinante con corte distinta con il n. 1134 sub. 501 e corte
distinta con il n. 1134 sub. 502 per più lati, al N.C.E.U. foglio 603 n. 783 sub. 503 e
n. 1134 sub. 504 graffati tra loro;
- b) porzione immobiliare ad uso abitativo avente accesso da Via Tiburtina articolata
sul solo piano terra, composta di vani catastali 4,5, confinante con corte comune
distinta al n. 1134 sub. 502 per quattro lati, al N.C.E.U. foglio 603 n. 334 sub. 502;
pagina 11 di 21 - c) corti comuni a servizio delle porzioni immobiliari si cui sopra riportate al
N.C.E.U. al foglio 603, particella 1134, sub. 501 e sub. 502;
- d) fabbricato della superficie complessiva di circa metri quadrati 466 con annessa
piccola area pertinenziale riportata al Catasto Fabbricati al foglio 603, particella
333 sub. 501, riportato al N.C. del Comune di al foglio 603 numero 784 e al CP_4
N.C.E.U. al foglio 603, particella 784 sub. 503.
Il tutto sorgente su di un'area già riportata al N.C.T. al foglio 603 particelle 1445,
1134, 783, 171 e 334;
- condanna l'attrice a restituire alla convenuta la somma di complessivi €
4.500.000,00= più iva, oltre a interessi dalla domanda al saldo;
- condanna la convenuta a restituire all'attrice la somma di € 1.855.577,31=, oltre a
interessi dai singoli pagamenti al saldo;
- condanna la convenuta a risarcire all'attrice il danno, quantificato in € 7.690,35=,
oltre a rivalutazione e interessi come in motivazione;
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice i 2/3 delle spese di lite, liquidate, già
tenuto conto della riduzione per effetto della compensazione, in complessivi €
40.000,00=, oltre ad anticipazioni documentate (contributo unificato, marca da
bollo, spese di notifica), a spese generali nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle
successive occorrende;
- spese di lite compensate per il restante 1/3;
- spese di consulenza a carico di parte convenuta soccombente;
pagina 12 di 21 - sentenza da trascriversi presso la competenza Agenzia del Territorio, con esonero
del Conservatore da ogni sua responsabilità in proposito.”
***
Propone appello avverso la predetta sentenza la società di leasing, formulando i seguenti motivi di appello:
1)errata valutazione da parte del Tribunale delle circostanze di fatto dedotte da
[...]
a comprova della maggior importanza dell'inadempimento di CP_1 [...]
parte appellante contesta la ricostruzione dei fatti oggetto di causa effettuata CP_3
dal tribunale ed afferma che doveva essere valutato come prevalente l'inadempimento posto in essere dall'utilizzatrice, la quale si era sottratta alle formalità previste per la decorrenza del contratto nel marzo 2017, violando così il combinato disposto degli artt. 4 e 12 delle condizioni generali del contratto;
2) errore di diritto commesso dal Tribunale per non aver subordinato la retrocessione dell'immobile alla restituzione degli importi versati da a Controparte_1 [...]
parte appellante chiede che, secondo un'equa applicazione del principio di CP_3
corrispettività, la restituzione dell'immobile venga subordinata al previo pagamento delle somme da parte dell'utilizzatrice, la cui restituzione non risulta pacifica;
3) violazione o falsa applicazione di legge, in riferimento all'articolo 1458 c.c., con riguardo alla decorrenza degli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti ricevuti da : parte appellante chiede riformarsi la sentenza impugnata nella Controparte_1
parte in cui ha disposto che, con riferimento alle somme oggetto di restituzione, il decorso degli interessi legali debba essere individuato con riferimento alla data dei pagina 13 di 21 singoli pagamenti anziché a quella di proposizione della domanda.
Pertanto, chiede che anche per le somme dovute dalla società di leasing gli interessi legali decorrano dalla data della domanda giudiziale.
***
Costituendosi in giudizio la società contesta Controparte_3
integralmente i motivi formulati da parte appellante e propone appello incidentale,
formulando le seguenti doglianze:
1) errata quantificazione in fatto delle somme oggetto dell'obbligo restitutorio a carico di parte appellante chiede la riforma parziale della pronuncia di CP_3
prime cure nella parte in cui dispone la restituzione in favore della società di leasing dell'importo delle somme da quest'ultima versate, non scomputando dall'importo complessivo le somme già corrisposte nel corso del 2007 dalla utilizzatrice per l'esercizio del diritto di opzione di alcune unità immobiliari ad uso box realizzate nell'operazione di sale and lease back, per un totale di €. 334.000,00, oltre IVA;
2) illegittimo diniego del risarcimento del danno arrecato alla e al suo legale CP_3
rappresentante per l'iscrizione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia: parte appellante chiede il risarcimento del danno causato dalla segnalazione alla Centrale
Rischi, configurandolo quale danno in re ipsa.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 ottobre 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 14 di 21 Con il primo motivo parte appellante contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui ha valutato quale inadempimento di maggior importanza quello posto in essere da parte appellante.
Il motivo è infondato.
Si osserva che, in conformità a quanto affermato dal giudice di prime cure, è
intercorso un precedente giudizio fra le medesime parti, nel quale è già intervenuta una decisione, passata in giudicato, concernente la rilevanza dell'inadempimento posto in essere da parte appellante.
Infatti, nella sentenza n. 3380/2016, il Tribunale di Bergamo ha accertato che, non essendo stata provata la sussistenza di abusi edilizi, risultava illegittimo il rifiuto di parte appellante di dare avvio al contratto di leasing stipulato.
Mentre, proprio in considerazione di tale rifiuto doveva considerarsi giustificata la mancata corresponsione da parte dell'utilizzatrice degli oneri di prelocazione.
Pertanto, considerato che fra le parti è già stata accertata l'illegittimità
dell'inadempimento posto in essere da parte appellante, inadempimento che come osservato dal giudice di prime cure risulta essere inoltre il primo in ordine cronologico, si rileva che parte appellante non ha allegato argomentazioni in grado di confutare tali considerazioni.
Infine, si osserva che, la pronuncia citata, accerta non solo l'inadempimento posto in essere da parte appellante, ma anche che la mancata esecuzione da parte appellata delle obbligazioni a suo carico risulta giustificato proprio in considerazione del rifiuto illegittimo della parte concedente di dare esecuzione a quanto stabilito nel contratto di pagina 15 di 21 leasing.
Se, dunque, la condotta dell'utilizzatrice è da ritenersi giustificata ex art.1460 c.c. –
come ritenuto con decisione passata in giudicato – la stessa non può costituire grave inadempimento, tale da legittimare la controparte all'esercizio dell'azione di risoluzione per inadempimento.
Inoltre perché la parte possa legittimamente agire ex art.1453 cc occorre che sia essa stessa non inadempiente, mentre nella specie tale era stata ritenuta nella precedente decisione passata in giudicato.
Per tutte le anzidette considerazioni, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, la risoluzione del contratto deve ritenersi ascrivibile ad inadempimento imputabile alla concedente, certamente grave perché riferibile all'obbligazione principale a carico della società di leasing.
Tutto quanto considerato, il Collegio rigetta il primo motivo di appello.
***
Con il secondo motivo parte appellante contesta la pronuncia impugnata per non aver subordinato la retrocessione dell'immobile alla restituzione degli importi versati dalla medesima all'utilizzatrice.
Il motivo è infondato.
Come condivisibilmente affermato dal tribunale, l'istituto della sentenza condizionata può trovare applicazione nel caso di sentenza che tenga luogo del contratto non concluso, ai sensi dell'art. 2932 c.c., mentre non risulta applicabile nel caso di pagina 16 di 21 restituzioni che conseguano alla risoluzione del contratto, come nell'ipotesi in esame.
Né è rinvenibile alcun accordo al riguardo fra le parti.
Considerato quanto premesso il Collegio rigetta il secondo motivo di appello.
***
Con il terzo motivo parte appellante domanda la riforma della pronuncia impugnata nella parte in cui ha disposto che in relazione alle somme oggetto di restituzione da parte della società di leasing il decorso degli interessi legali esser individuato con riferimento alla data dei singoli pagamenti anziché a quella della domanda giudiziale.
Il motivo è fondato.
Per effetto dell'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento ex art.1453 cc si determina a carico delle parti, giusta il disposto di cui all'art.1458 c.c.,
un obbligo restitutorio, che segue la disciplina della ripetizione dell'indebito, di cui all'art.2033 c.c. (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 423 del 08/01/2025: “Accertata la
mancanza di causa adquirendi a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento,
l'azione accordata dalla legge per conseguire la restituzione di quanto prestato in esecuzione
del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo.”; in precedenza, ex multis,
Sez. 2, Sentenza n. 738 del 15/01/2007: “In un contratto a prestazioni corrispettive (nella
specie, contratto di appalto), l'obbligazione restitutoria si fonda sul venir meno del contratto,
quale causa giustificatrice delle reciproche prestazioni, e poichè l'azione a disposizione della
parte non inadempiente ( nella specie, l'appaltatore) per ottenere dalla controparte la
restituzione di quanto dovutogli è quella di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod.
civ., ne consegue che gli interessi sulle predette somme, di natura compensativa, sono dovuti
pagina 17 di 21 dal momento della domanda, non essendo contestata la buona fede della committente.”)
E' noto che l'art.2033 c.c. stabilisce che in caso di indebito pagamento gli interessi decorrono dalla data del pagamento se chi li ha ricevuti era in malafede, ed invece dalla data della domanda se l'accipiens è di buona fede, e che la giurisprudenza ritiene quest'ultima presunta (cfr: Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 23448 del 26/10/2020:
“in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'"accipiens", rilevante ai fini della
decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale
ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche
dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo
alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul
"solvens", che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di
dimostrare la malafede dell'"accipiens" all'atto della ricezione della somma non dovuta,
quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla.”)
Nel caso in esame l'utilizzatore non ha né allegato né tantomeno dimostrato la malafede della concedente, vale a dire la consapevolezza, in capo a quest'ultima,
della non debenza delle somme percepite a titolo di canone di locazione finanziaria.
Conseguentemente dovrà trovare applicazione il successivo periodo della sopracitata disposizione normativa, il quale prevede che nell'ipotesi di buonafede gli interessi decorrano dalla data della domanda.
Dunque, in accoglimento del terzo motivo di appello, il Collegio, in parziale riforma della pronuncia impugnata, dispone che in relazione alle somme oggetto di restituzione da parte appellante gli interessi legali decorrano dalla data della domanda giudiziale. pagina 18 di 21 ***
Costituendosi in giudizio parte appellata ha impugnato incidentalmente la pronuncia oggetto di giudizio, per i seguenti due motivi:
1)con il primo motivo parte appellata eccepisce l'errata quantificazione delle somme oggetto di obbligo restitutorio a carico dell'utilizzatrice, in quanto dall'importo complessivo non sono state scomputate le somme corrisposte nel 2007
dall'utilizzatrice per l'esercizio del diritto di opzione di alcune unità immobiliari ad uso box realizzate nell'operazione di sale and lease back, per un importo totale di €.
334.000,00 oltre IVA.
A seguito dell'analisi della documentazione prodotta, il Collegio accoglie il presente motivo di appello, in quanto i documenti forniti dimostrano la realizzazione della predetta operazione immobiliare, la quale conseguentemente deve essere valutata come rapporto esaurito. Che pertanto non legittima alcuna pretesa restitutoria.
Conseguentemente il Collegio dispone che dalla somma totale oggetto di restituzione da parte dell'utilizzatrice venga scomputata la somma già corrisposta per l'acquisto dei box pari a €. 334.000,00 oltre IVA.
2)Con il secondo motivo di appello incidentale parte appellata contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui ha rigettato la richiesta di risarcimento danni a causa della Segnalazione alla Centrale dei Rischi.
Il Collegio rigetta il presente motivo fondandosi la pretesa sulla configurazione del danno in re ipsa, mentre, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “in tema
di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla pagina 19 di 21 reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato
specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento.” (Corte di Cassazione,
Sez. I, ordinanza n. 6589/2023).
Spese
Preso atto della parziale reciproca soccombenza delle parti, in considerazione dell'accoglimento del terzo motivo formulato da parte appellante e del primo motivo di appello incidentale, il Collegio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., confermando in ciò la valutazione fatta dal giudice di prime cure, compensate fra le parti per 1/3 le spese di lite del presente grado, tenuto conto dell'esito complessivo della vicenda processuale che ha visto prevalentemente soccombente la concedente, ne dispone la condanna alla rifusione in favore della controparte dei restanti 2/3 delle spese di lite del presente grado di giudizio, ferma restando la disciplina delle spese fatta dal giudice di prime cure, perché coerente con quanto testè indicato.
La liquidazione delle spese di lite è fatta in attuazione dei criteri di cui alla tabella A
approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147
del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 260.000,01 sino ad euro
520.000,00, valori medi quanto a studio controversia, fase introduttiva e fase decisionale, valore minimo quanto a fase istruttoria e/o di trattazione).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta il primo ed il secondo motivo di appello formulato da Parte_1
in parziale riforma della pronuncia impugnata: pagina 20 di 21 - accoglie il terzo motivo di appello proposto da e per Parte_1
l'effetto dispone che in relazione alle somme oggetto di restituzione da parte della medesima il decorso degli interessi legali debba essere individuato con riferimento alla data della domanda giudiziale;
- accoglie il primo motivo di appello incidentale formulato da Controparte_3
, e conseguentemente determina l'importo in restituzione a carico della
[...]
società ed a favore di nella minor Controparte_3 Parte_1
somma di €. 4.166.000,00, oltre IVA;
-confermata la statuizione sulle spese di lite disposta dal giudice di prime cure,
quanto a quelle relative al presente grado di giudizio, ne dispone la compensazione fra le parti nella misura di un terzo, condannando a rifondere Parte_1
alla società i restanti 2/3 delle spese di lite, liquidati per Controparte_3
l'intero come segue: euro 2.977,00 per la “fase di studio”, euro 1.911,00 per la “fase introduttiva”, euro 2.163,00 per la fase istruttoria ed euro 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il presidente estensore
PE MA
pagina 21 di 21
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. PE MA Presidente rel.
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 1201/2021 promossa con atto di citazione notificato in data
19 novembre 2021
d a
incorporante (C.F. ) – Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1
società con – soggetta all'attività di Controparte_2
Direzione e Coordinamento di e appartenente al Parte_1 [...]
- con sede in Brescia (BS), Via Cefalonia n. 74, Parte_2
appartenente al Gruppo IVA Partita Iva , Codice fiscale Parte_1 P.IVA_2
e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia n. , R.E.A. n. P.IVA_1
223920, iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 D. Lgs. 385/93 al n.
68, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
OL AN (C.F. ) di Milano, procuratore C.F._1
pagina 1 di 21 domiciliatario come da procura in atti.
APPELLANTE
c o n t r o
(già di seguito, Controparte_3 Controparte_4
” o ”), con sede in (00177) Via Lussimpiccolo n. 32, C.F. e CP_3 CP_5 CP_4
Partita IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. P.IVA_3
nato a [...] [...], c.f. , Controparte_6 CP_4 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. TANICO MARIA ANTONIETTA (C.F.
) e dall'Avv. LUCHETTI LUCA (C.F. C.F._3
), con domicilio eletto presso lo studio della prima in C.F._4 CP_4
Piazza di San Silvestro n. 8.
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 22 ottobre 2025 avente ad oggetto:
Leasing
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, Sez. IV, pubblicata in data
19 aprile 2021 con il n. 1472/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, premessa ogni più opportuna
declaratoria, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa, in
accoglimento dell'appello principale interposto e conseguente riforma della sentenza
n. 681/2021, depositata in cancelleria il 19 aprile 2021 e non notificata, relativa alla
causa svoltasi presso il Tribunale di Brescia portante R.G.N. 8816/2017: pagina 2 di 21 Nel merito, previo rigetto di tutte le domande avversarie, accertare e dichiarare
l'inadempimento contrattuale di ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e 16 CP_3
delle condizioni generali di contratto e conseguentemente pronunciare la risoluzione
del contratto di leasing n. 3009789, condannando in persona del legale CP_3
rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'art. 16 del contratto di leasing, alla
restituzione dell'immobile (sito in Comune di Via Tiburtina n. 719, costituito CP_4
da n. 3 edifici, censiti al N.C.E.U. di detto Comune al Foglio 603, mappali n. 334
sub. 504, 334 sub. 505, 783 sub. 507, 1134 sub. 529, 784 sub. 505 del Catasto
Fabbricati e, quanto agli Enti Urbani, Foglio 603 mappali nn. 334, 784, 784 del
Catastato Terreni), nonché al pagamento di € 33.910,42.-, per ICI e IMU lasciate
insolute da e che si rendono dovute ai sensi dell'art. 18 del contratto, ed CP_3
al pagamento di € 3.066.389,85.-, a titolo di penale corrispondente ai corrispettivi a
scadere, ovvero al pagamento della diversa somma che risulterà dovuta. Il tutto oltre
ad interessi convenzionali di mora da calcolarsi dalle singole scadenze insolute al
saldo effettivo.
In via subordinata rispetto alla conclusione che precede, per il non creduto caso in
cui l'Ecc.ma Corte adita ritenesse responsabile della risoluzione Controparte_1
contrattuale, regolare i relativi effetti condannando , in Controparte_3
persona del suo liquidatore e/o legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione
a favore di (già della somma di € Parte_1 Controparte_1
2.200.000,00.- oltre a Iva, versatale da stessa a titolo di Controparte_1
corrispettivo per l'acquisto dell'immobile, nonché al pagamento a favore di
[...]
(già di € 2.300.000,00.- oltre a Iva, pari a Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 21 quanto versato da medesima per i lavori di ristrutturazione. Il Controparte_1
tutto sospensivamente condizionando gli effetti reali della retrocessione della
proprietà dell'immobile al pagamento delle predette somme da parte di Controparte_3
.
[...]
In via di ulteriore subordine rispetto alla conclusione che precede, e sempre per il
non creduto caso in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenesse Controparte_1
responsabile della risoluzione contrattuale, regolare i relativi effetti condannando
, in persona del suo liquidatore e/o legale rappresentante Controparte_3
pro-tempore, alla restituzione a (già della Parte_1 Controparte_1
somma di € 2.200.000,00.- oltre a Iva, versatale da stessa a titolo Controparte_1
di corrispettivo per l'acquisto dell'immobile, nonché al pagamento a favore di
[...]
(già di € 2.300.000,00.- oltre a Iva, pari a Parte_1 Controparte_1
quanto versato da medesima per i lavori di ristrutturazione. Il Controparte_1
tutto sospensivamente condizionando gli effetti reali della retrocessione della
proprietà dell'immobile al pagamento, da parte di dell'importo di € CP_3
2.200.000,00.- oltre a I.V.A.-, vale a dire del prezzo di vendita regolarmente versato
da a Controparte_1 CP_3
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.
In via istruttoria si richiamano i documenti allegati alla comparsa di costituzione e
risposta.”
Dell'appellato
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione, in accoglimento delle domande ed eccezioni tutte di parte Appellata pagina 4 di 21 A. In via principale:
1) dichiarare improcedibile e/o inammissibile e/o comunque infondato, in fatto ed in
diritto, l'appello proposto dalla nei confronti della Sentenza n. Controparte_1
681/2021 emessa dal Tribunale di Bergamo, depositata in cancelleria in data 19
Aprile 2021 e con correzione di errore materiale in data 8 giugno 2021, per tutti i
motivi esposti in narrativa;
In via subordinata
2) nella denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello proposto da
in ogni caso (i) rigettare le domande riconvenzionali riproposte Controparte_1
da in quanto inammissibili e/o comunque infondate in fatto e in Controparte_1
diritto per i motivi esposti in narrativa, provvedendo, comunque, alla dichiarazione
nullità della clausola penale di cui all'art. 16 del contratto di locazione finanziaria
del 14 luglio 2005; e (ii) nella denegata ipotesi di loro eventuale accoglimento,
condannare la alla eventuale minore somma che Controparte_7
dovesse essere accertata in corso di causa;
3) nella denegata ipotesi di accoglimento del secondo motivo di appello, dedotto in
ogni caso l'importo di € 334.000,00 oltre IVA già medio tempore corrisposto dalla
a favore della per quanto accertato Controparte_3 Controparte_1
nella stessa Sentenza del Tribunale di Bergamo qui appellata, condizionare l'obbligo
di retrocessione del Complesso Immobiliare in favore della Controparte_3
alla sola restituzione del minor importo di € 2.200.000,00 oltre IVA, pari al prezzo di
compravendita a suo tempo corrisposto dall'Appellante, ferme le compensazioni tra i
pagina 5 di 21 rispettivi debiti e crediti.
B. In via incidentale:
(I) in riforma parziale della Sentenza n. 681/2021 emessa dal Tribunale di Bergamo,
depositata in cancelleria in data 19 Aprile 2021 e con correzione di errore materiale
in data 8 giugno 2021, per i motivi esposti al § 4.1 del presente atto, ridurre la
somma a cui la è stata condannata a restituire a favore Controparte_3
della dell'importo già corrisposto di €334.000,00 oltre IVA, Controparte_1
ferme le compensazioni disposte;
(II) in riforma parziale della Sentenza n. 681/2021
emessa dal Tribunale di Bergamo, depositata in cancelleria in data 19 Aprile 2021 e
con correzione di errore materiale in data 8 giugno 2021, per i motivi esposti al § 4.2
del presente atto, condannare la al risarcimento dell'ulteriore Controparte_1
danno in favore della quantificato in € 1.287.000,00 (per il Controparte_3
periodo 1.11.2009 – 18.11.2016), oltre a ulteriori € 730.500,00 (per il periodo
1.1.2017- 31.12.2020), il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi, in
relazione alla illegittima segnalazione alla Centrale Rischi di Banca d'Italia operata
dalla o comunque alla diversa maggiore o minore somma che Controparte_1
dovesse essere accertata nel corso del giudizio da determinarsi anche, in caso, in via
equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La soc. (già conveniva in Parte_3 Controparte_4
giudizio avanti l'intestato Tribunale la soc. esponendo quanto Controparte_1
pagina 6 di 21 segue:
- che era proprietaria di un immobile sito a per il cui acquisto aveva contratto CP_4
un mutuo;
- che intendeva effettuare dei lavori di ristrutturazione e di ampliamento;
- che aveva concluso con la convenuta, allora , un'operazione di sale CP_8
and lease back, in forza della quale aveva dapprima venduto l'immobile alla concedente, sul presupposto che questa glielo avrebbe poi concesso in locazione finanziaria, allorquando fossero stati completati i lavori;
- che aveva ricevuto un mandato dalla convenuta per stipulare i contratti d'appalto e di fornitura, nel mentre dei quali aveva pagato soltanto gli oneri di prelocazione;
- che, tuttavia, una volta terminati i lavori, la convenuta si era rifiutata di dar corso al leasing, accampando l'esistenza di presunti abusi edilizi, per giunta segnalandola alla
Centrale dei Rischi;
- che il Tribunale di Bergamo aveva respinto la domanda di risoluzione del contratto proposta dalla concedente, ritenendo che l'inadempimento dell'attrice nel pagamento degli oneri di prelocazione fosse giustificato dal rifiuto della convenuta di dar corso al contratto di leasing;
- che il leasing stipulato nel lontano 2005 non era più di fatto eseguibile;
- che la concedente aveva, altresì, violato gli obblighi di correttezza e di buona fede;
- che gli inadempimenti della convenuta erano gravi;
- che i danni patiti erano quelli dovuti alla perdita della proprietà, ai costi sostenuti pagina 7 di 21 nel porre in essere l'operazione e all'erronea segnalazione in Centrale dei Rischi.
Conseguentemente l'utilizzatrice domandava in via principale, la risoluzione dei contratti di locazione e/o di compravendita, ex artt. 1453 e/o 1526 o 1463 c.c., la retrocessione dell'immobile e il risarcimento del danno e, in via subordinata, il solo risarcimento del danno.
Costituendosi in giudizio la società di leasing contestava integralmente le suddette deduzioni, osservando nello specifico:
- che aveva erogato all'attrice le somme necessarie per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile;
- che il Tribunale di Bergamo non aveva accertato l'inesistenza degli abusi edilizi,
bensì e semplicemente aveva stabilito che ne mancasse la prova;
- che la concedente, preso atto della sentenza, si era comunque dichiarata disponibile a dar corso al contratto di leasing, in conformità a quanto previsto nell'accordo, e cioè
previa sottoscrizione del verbale di consegna, presentazione della polizza assicurativa e pagamento dei tributi;
- che, nel precedente giudizio, l'attrice non aveva proposto una domanda di risoluzione del contratto, così dimostrando il proprio interesse alla sua prosecuzione;
- che l'attuale impostazione processuale della controparte, volta ad ottenere la caducazione del contratto, era quindi contraddittoria;
- che l'attrice deteneva l'immobile e lo utilizzava per le sue esigenze fin dal 2007,
senza corrispondere alcunchè, di guisa che la stessa non aveva subito alcun danno, ma pagina 8 di 21 aveva tratto solo vantaggio, per effetto della mancata decorrenza del contratto;
- che essa convenuta non aveva violato gli obblighi di correttezza e di buona fede,
allorquando si era rifiutata di dar corso al contratto, giacchè il proprio tecnico aveva rilevato l'esistenza di abusi edilizi, che solo la sentenza aveva ritenuto non essere stati dimostrati;
- che la messa in liquidazione dell'attrice, addotta quale dimostrazione della mancanza di interesse alla prosecuzione del contratto, era intervenuta subito dopo l'emanazione della sentenza, e quindi era meramente strumentale al fine di sciogliersi dal rapporto;
- che, in ogni caso, la risoluzione dei contratti, avendo effetto ex tunc, avrebbe comportato per l'attrice l'obbligo di restituire tutte le somme erogatele dalla convenuta;
- che inadempiente non era la concedente, bensì l'utilizzatore, il quale aveva impedito di dar corso alla locazione, omettendo l'invio dei documenti richiesti;
- che, in ogni caso, i danni ex adverso lamentati erano insussistenti.
Conseguentemente la società di leasing si opponeva all'accoglimento delle domande attoree e domandava in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda avversaria di risoluzione, la restituzione delle somme erogate per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile, nonché in via riconvenzionale, chiedeva l'adempimento e/o la risoluzione del contratto di leasing.
Preso atto di quanto premesso il tribunale si pronunciava in primo luogo in merito alla domanda di risoluzione del contratto, rilevando che sussisteva la concorde pagina 9 di 21 volontà di risolvere il contratto e che trattandosi di contratti collegati, la risoluzione avrebbe investito entrambi.
Preso atto della sussistenza di reciproci inadempimenti, il tribunale procedeva a valutare quale risultasse preponderante: il giudice di prime cure riteneva che l'inadempimento più grave, nonché il primo in ordine cronologico, fosse quello della società di leasing.
Tale inadempimento era stato anche accertato in una pregressa pronuncia giudiziale intervenuta fra le parti, e passata in giudicato.
Conseguentemente il tribunale dichiarava la risoluzione dei contratti di causa, per colpa della convenuta.
Quanto alle restituzioni il tribunale statuiva quanto segue:
-occorreva far luogo alla retrocessione dell'immobile, che all'origine era di proprietà
della (già . Pt_3 Controparte_4
-La era tenuta a restituire alla tutte le somme che essa aveva Pt_3 CP_1
versato per l'acquisto e per la ristrutturazione dell'immobile (per complessivi €
2.200.000= più iva per l'acquisto ed € 2.300.000,00 più iva= per la ristrutturazione).
A tali importi in linea capitale andavano aggiunti unicamente gli interessi, non anche la rivalutazione, con decorrenza dal momento della domanda, e non da quello del versamento.
- Non veniva accolta la richiesta, formulata dalla società di leasing, di subordinare la retrocessione dell'immobile alla restituzione delle somme di denaro, posto che l'applicazione della c.d. sentenza condizionata non era prevista nel caso delle pagina 10 di 21 restituzioni che discendevano dalla risoluzione del contratto.
Per quanto concerne le richieste di risarcimento danni formulate dall'utilizzatrice, il tribunale respingeva le domande, ad eccezione di quelle concernenti la restituzione del maxi canone, agli oneri di prelocazione ed ai costi generici inerenti al contratto di sale and lease back.
Infine, veniva rigettata la richiesta di risarcimento danni causati dalla segnalazione alla Centrale Rischi, essendo stata configurata la pretesa come un danno in re ipsa.
Tutto quanto considerato il tribunale disponeva quanto segue:
“- accoglie la domanda principale di risoluzione del contratto e, viceversa, respinge
quella riconvenzionale sempre di risoluzione del contratto;
- per l'effetto, risolve i contratti per cui è causa, vendita (atto del 25 luglio 2005) e
leasing (atto del 14 luglio 2005), per fatto e colpa della convenuta;
- condanna la convenuta a restituire all'attrice l'immobile sito in Via CP_4
Tiburtina n. 719 (già n. 721), così composto:
- a) laboratorio artigianale avente accesso da Via Tiburtina articolato su un piano
terra con annessa tettoia, confinante con corte distinta con il n. 1134 sub. 501 e corte
distinta con il n. 1134 sub. 502 per più lati, al N.C.E.U. foglio 603 n. 783 sub. 503 e
n. 1134 sub. 504 graffati tra loro;
- b) porzione immobiliare ad uso abitativo avente accesso da Via Tiburtina articolata
sul solo piano terra, composta di vani catastali 4,5, confinante con corte comune
distinta al n. 1134 sub. 502 per quattro lati, al N.C.E.U. foglio 603 n. 334 sub. 502;
pagina 11 di 21 - c) corti comuni a servizio delle porzioni immobiliari si cui sopra riportate al
N.C.E.U. al foglio 603, particella 1134, sub. 501 e sub. 502;
- d) fabbricato della superficie complessiva di circa metri quadrati 466 con annessa
piccola area pertinenziale riportata al Catasto Fabbricati al foglio 603, particella
333 sub. 501, riportato al N.C. del Comune di al foglio 603 numero 784 e al CP_4
N.C.E.U. al foglio 603, particella 784 sub. 503.
Il tutto sorgente su di un'area già riportata al N.C.T. al foglio 603 particelle 1445,
1134, 783, 171 e 334;
- condanna l'attrice a restituire alla convenuta la somma di complessivi €
4.500.000,00= più iva, oltre a interessi dalla domanda al saldo;
- condanna la convenuta a restituire all'attrice la somma di € 1.855.577,31=, oltre a
interessi dai singoli pagamenti al saldo;
- condanna la convenuta a risarcire all'attrice il danno, quantificato in € 7.690,35=,
oltre a rivalutazione e interessi come in motivazione;
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice i 2/3 delle spese di lite, liquidate, già
tenuto conto della riduzione per effetto della compensazione, in complessivi €
40.000,00=, oltre ad anticipazioni documentate (contributo unificato, marca da
bollo, spese di notifica), a spese generali nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle
successive occorrende;
- spese di lite compensate per il restante 1/3;
- spese di consulenza a carico di parte convenuta soccombente;
pagina 12 di 21 - sentenza da trascriversi presso la competenza Agenzia del Territorio, con esonero
del Conservatore da ogni sua responsabilità in proposito.”
***
Propone appello avverso la predetta sentenza la società di leasing, formulando i seguenti motivi di appello:
1)errata valutazione da parte del Tribunale delle circostanze di fatto dedotte da
[...]
a comprova della maggior importanza dell'inadempimento di CP_1 [...]
parte appellante contesta la ricostruzione dei fatti oggetto di causa effettuata CP_3
dal tribunale ed afferma che doveva essere valutato come prevalente l'inadempimento posto in essere dall'utilizzatrice, la quale si era sottratta alle formalità previste per la decorrenza del contratto nel marzo 2017, violando così il combinato disposto degli artt. 4 e 12 delle condizioni generali del contratto;
2) errore di diritto commesso dal Tribunale per non aver subordinato la retrocessione dell'immobile alla restituzione degli importi versati da a Controparte_1 [...]
parte appellante chiede che, secondo un'equa applicazione del principio di CP_3
corrispettività, la restituzione dell'immobile venga subordinata al previo pagamento delle somme da parte dell'utilizzatrice, la cui restituzione non risulta pacifica;
3) violazione o falsa applicazione di legge, in riferimento all'articolo 1458 c.c., con riguardo alla decorrenza degli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti ricevuti da : parte appellante chiede riformarsi la sentenza impugnata nella Controparte_1
parte in cui ha disposto che, con riferimento alle somme oggetto di restituzione, il decorso degli interessi legali debba essere individuato con riferimento alla data dei pagina 13 di 21 singoli pagamenti anziché a quella di proposizione della domanda.
Pertanto, chiede che anche per le somme dovute dalla società di leasing gli interessi legali decorrano dalla data della domanda giudiziale.
***
Costituendosi in giudizio la società contesta Controparte_3
integralmente i motivi formulati da parte appellante e propone appello incidentale,
formulando le seguenti doglianze:
1) errata quantificazione in fatto delle somme oggetto dell'obbligo restitutorio a carico di parte appellante chiede la riforma parziale della pronuncia di CP_3
prime cure nella parte in cui dispone la restituzione in favore della società di leasing dell'importo delle somme da quest'ultima versate, non scomputando dall'importo complessivo le somme già corrisposte nel corso del 2007 dalla utilizzatrice per l'esercizio del diritto di opzione di alcune unità immobiliari ad uso box realizzate nell'operazione di sale and lease back, per un totale di €. 334.000,00, oltre IVA;
2) illegittimo diniego del risarcimento del danno arrecato alla e al suo legale CP_3
rappresentante per l'iscrizione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia: parte appellante chiede il risarcimento del danno causato dalla segnalazione alla Centrale
Rischi, configurandolo quale danno in re ipsa.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 ottobre 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 14 di 21 Con il primo motivo parte appellante contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui ha valutato quale inadempimento di maggior importanza quello posto in essere da parte appellante.
Il motivo è infondato.
Si osserva che, in conformità a quanto affermato dal giudice di prime cure, è
intercorso un precedente giudizio fra le medesime parti, nel quale è già intervenuta una decisione, passata in giudicato, concernente la rilevanza dell'inadempimento posto in essere da parte appellante.
Infatti, nella sentenza n. 3380/2016, il Tribunale di Bergamo ha accertato che, non essendo stata provata la sussistenza di abusi edilizi, risultava illegittimo il rifiuto di parte appellante di dare avvio al contratto di leasing stipulato.
Mentre, proprio in considerazione di tale rifiuto doveva considerarsi giustificata la mancata corresponsione da parte dell'utilizzatrice degli oneri di prelocazione.
Pertanto, considerato che fra le parti è già stata accertata l'illegittimità
dell'inadempimento posto in essere da parte appellante, inadempimento che come osservato dal giudice di prime cure risulta essere inoltre il primo in ordine cronologico, si rileva che parte appellante non ha allegato argomentazioni in grado di confutare tali considerazioni.
Infine, si osserva che, la pronuncia citata, accerta non solo l'inadempimento posto in essere da parte appellante, ma anche che la mancata esecuzione da parte appellata delle obbligazioni a suo carico risulta giustificato proprio in considerazione del rifiuto illegittimo della parte concedente di dare esecuzione a quanto stabilito nel contratto di pagina 15 di 21 leasing.
Se, dunque, la condotta dell'utilizzatrice è da ritenersi giustificata ex art.1460 c.c. –
come ritenuto con decisione passata in giudicato – la stessa non può costituire grave inadempimento, tale da legittimare la controparte all'esercizio dell'azione di risoluzione per inadempimento.
Inoltre perché la parte possa legittimamente agire ex art.1453 cc occorre che sia essa stessa non inadempiente, mentre nella specie tale era stata ritenuta nella precedente decisione passata in giudicato.
Per tutte le anzidette considerazioni, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, la risoluzione del contratto deve ritenersi ascrivibile ad inadempimento imputabile alla concedente, certamente grave perché riferibile all'obbligazione principale a carico della società di leasing.
Tutto quanto considerato, il Collegio rigetta il primo motivo di appello.
***
Con il secondo motivo parte appellante contesta la pronuncia impugnata per non aver subordinato la retrocessione dell'immobile alla restituzione degli importi versati dalla medesima all'utilizzatrice.
Il motivo è infondato.
Come condivisibilmente affermato dal tribunale, l'istituto della sentenza condizionata può trovare applicazione nel caso di sentenza che tenga luogo del contratto non concluso, ai sensi dell'art. 2932 c.c., mentre non risulta applicabile nel caso di pagina 16 di 21 restituzioni che conseguano alla risoluzione del contratto, come nell'ipotesi in esame.
Né è rinvenibile alcun accordo al riguardo fra le parti.
Considerato quanto premesso il Collegio rigetta il secondo motivo di appello.
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Con il terzo motivo parte appellante domanda la riforma della pronuncia impugnata nella parte in cui ha disposto che in relazione alle somme oggetto di restituzione da parte della società di leasing il decorso degli interessi legali esser individuato con riferimento alla data dei singoli pagamenti anziché a quella della domanda giudiziale.
Il motivo è fondato.
Per effetto dell'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento ex art.1453 cc si determina a carico delle parti, giusta il disposto di cui all'art.1458 c.c.,
un obbligo restitutorio, che segue la disciplina della ripetizione dell'indebito, di cui all'art.2033 c.c. (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 423 del 08/01/2025: “Accertata la
mancanza di causa adquirendi a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento,
l'azione accordata dalla legge per conseguire la restituzione di quanto prestato in esecuzione
del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo.”; in precedenza, ex multis,
Sez. 2, Sentenza n. 738 del 15/01/2007: “In un contratto a prestazioni corrispettive (nella
specie, contratto di appalto), l'obbligazione restitutoria si fonda sul venir meno del contratto,
quale causa giustificatrice delle reciproche prestazioni, e poichè l'azione a disposizione della
parte non inadempiente ( nella specie, l'appaltatore) per ottenere dalla controparte la
restituzione di quanto dovutogli è quella di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod.
civ., ne consegue che gli interessi sulle predette somme, di natura compensativa, sono dovuti
pagina 17 di 21 dal momento della domanda, non essendo contestata la buona fede della committente.”)
E' noto che l'art.2033 c.c. stabilisce che in caso di indebito pagamento gli interessi decorrono dalla data del pagamento se chi li ha ricevuti era in malafede, ed invece dalla data della domanda se l'accipiens è di buona fede, e che la giurisprudenza ritiene quest'ultima presunta (cfr: Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 23448 del 26/10/2020:
“in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'"accipiens", rilevante ai fini della
decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale
ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche
dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo
alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul
"solvens", che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di
dimostrare la malafede dell'"accipiens" all'atto della ricezione della somma non dovuta,
quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla.”)
Nel caso in esame l'utilizzatore non ha né allegato né tantomeno dimostrato la malafede della concedente, vale a dire la consapevolezza, in capo a quest'ultima,
della non debenza delle somme percepite a titolo di canone di locazione finanziaria.
Conseguentemente dovrà trovare applicazione il successivo periodo della sopracitata disposizione normativa, il quale prevede che nell'ipotesi di buonafede gli interessi decorrano dalla data della domanda.
Dunque, in accoglimento del terzo motivo di appello, il Collegio, in parziale riforma della pronuncia impugnata, dispone che in relazione alle somme oggetto di restituzione da parte appellante gli interessi legali decorrano dalla data della domanda giudiziale. pagina 18 di 21 ***
Costituendosi in giudizio parte appellata ha impugnato incidentalmente la pronuncia oggetto di giudizio, per i seguenti due motivi:
1)con il primo motivo parte appellata eccepisce l'errata quantificazione delle somme oggetto di obbligo restitutorio a carico dell'utilizzatrice, in quanto dall'importo complessivo non sono state scomputate le somme corrisposte nel 2007
dall'utilizzatrice per l'esercizio del diritto di opzione di alcune unità immobiliari ad uso box realizzate nell'operazione di sale and lease back, per un importo totale di €.
334.000,00 oltre IVA.
A seguito dell'analisi della documentazione prodotta, il Collegio accoglie il presente motivo di appello, in quanto i documenti forniti dimostrano la realizzazione della predetta operazione immobiliare, la quale conseguentemente deve essere valutata come rapporto esaurito. Che pertanto non legittima alcuna pretesa restitutoria.
Conseguentemente il Collegio dispone che dalla somma totale oggetto di restituzione da parte dell'utilizzatrice venga scomputata la somma già corrisposta per l'acquisto dei box pari a €. 334.000,00 oltre IVA.
2)Con il secondo motivo di appello incidentale parte appellata contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui ha rigettato la richiesta di risarcimento danni a causa della Segnalazione alla Centrale dei Rischi.
Il Collegio rigetta il presente motivo fondandosi la pretesa sulla configurazione del danno in re ipsa, mentre, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “in tema
di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla pagina 19 di 21 reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato
specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento.” (Corte di Cassazione,
Sez. I, ordinanza n. 6589/2023).
Spese
Preso atto della parziale reciproca soccombenza delle parti, in considerazione dell'accoglimento del terzo motivo formulato da parte appellante e del primo motivo di appello incidentale, il Collegio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., confermando in ciò la valutazione fatta dal giudice di prime cure, compensate fra le parti per 1/3 le spese di lite del presente grado, tenuto conto dell'esito complessivo della vicenda processuale che ha visto prevalentemente soccombente la concedente, ne dispone la condanna alla rifusione in favore della controparte dei restanti 2/3 delle spese di lite del presente grado di giudizio, ferma restando la disciplina delle spese fatta dal giudice di prime cure, perché coerente con quanto testè indicato.
La liquidazione delle spese di lite è fatta in attuazione dei criteri di cui alla tabella A
approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147
del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 260.000,01 sino ad euro
520.000,00, valori medi quanto a studio controversia, fase introduttiva e fase decisionale, valore minimo quanto a fase istruttoria e/o di trattazione).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta il primo ed il secondo motivo di appello formulato da Parte_1
in parziale riforma della pronuncia impugnata: pagina 20 di 21 - accoglie il terzo motivo di appello proposto da e per Parte_1
l'effetto dispone che in relazione alle somme oggetto di restituzione da parte della medesima il decorso degli interessi legali debba essere individuato con riferimento alla data della domanda giudiziale;
- accoglie il primo motivo di appello incidentale formulato da Controparte_3
, e conseguentemente determina l'importo in restituzione a carico della
[...]
società ed a favore di nella minor Controparte_3 Parte_1
somma di €. 4.166.000,00, oltre IVA;
-confermata la statuizione sulle spese di lite disposta dal giudice di prime cure,
quanto a quelle relative al presente grado di giudizio, ne dispone la compensazione fra le parti nella misura di un terzo, condannando a rifondere Parte_1
alla società i restanti 2/3 delle spese di lite, liquidati per Controparte_3
l'intero come segue: euro 2.977,00 per la “fase di studio”, euro 1.911,00 per la “fase introduttiva”, euro 2.163,00 per la fase istruttoria ed euro 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il presidente estensore
PE MA
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