Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 3 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, all'esito dell'udienza del 29/01/2025, ha pronunciato con lettura di dispositivo e motivazione la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza_ iscritta al N. 2731 / 2024. R.G. , promossa da:
rapp.to/a e difeso/a dall' avv. Parte_1 C.F._1
VITAGLIANO VINCENZO, BARRETTA NN, BARRETTA GE ed elett.te dom.to/a come in atti Ricorrente
Contro
rapp.to/a e difeso/a dall'avv.INGALA ALESSANDRA MARIA ( ) ed elett.te CP_1
dom.to/a come in atti Resistente
Oggetto :Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso depositato in cancelleria in data 0/01/2024 il ricorrente signor Parte_1
esponeva di aver lavorato presso la Global Service Solutions dal 01/10/2024 al 03/03/2020 data in cui il rapporto di lavoro cessava per dimissione per giusta causa;
che, tuttavia, con sentenza n°
219/2022 del 08/11/2022 il Tribunale di Roma Sezione Lavoro Fallimentare dichiarava il fallimento della Global Service Solutions;
9) Che, pertanto, il Sig. si insinuava al passivo Parte_1 fallimentare chiedendo, fra l'altro, il riconoscimento della somma di € 3724,71 del T.F.R.; Che con decreto di stato passivo, del 17/01/2023 il Sig. veniva fra l'altro ammesso al Parte_1 passivo fallimentare per la somma di € 10954,53 di cui : - Euro 3.724,71 a titolo di TFR;
- Euro
1.121,66 a titolo di retribuzione dicembre 2019; - Euro 1.121,66 a titolo di retribuzione gennaio 2020;
- Euro 1.121,66 a titolo di retribuzione febbraio 2020; - Euro 1.308,60 a titolo di tredicesima 2019 e
- Euro 647,11 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
- Euro 639,78 a titolo di saldo ferie;
- Euro 521,58 a titolo di permessi non retribuiti;
Che CP_ in data 10/03/2023 presentava domanda all' – sede di LI (corredata da tutta la documentazione necessaria) quale Fondo di Garanzia, per il pagamento del trattamento di fine
CP_ rapporto;
Che l' non provvedeva nel termine, Né riscontrava il ricorso amministrativa inoltrato
Che sussistendo i requisiti conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di LI, in funzione di
CP_ Giudice del lavoro, l' chiedendone la condanna al pagamento della somma quantificata in ricorso,
a titolo di t.f.r. e oltre interessi e rivalutazione. CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio deducendo l'incompletezza della domanda ma riconoscendo il diritto alla erogazione del TFR non avevnuto per errata indicazione dell'IBAN.
Essendo il giudizio istruito documentalmente, all'udienza odierna la causa matura per la decisione
è stata decisa con il deposito telematico della sentenza completa di motivazione e dispositivo di cui si dà lettura in pubblica udienza
La domanda è fondata. CP_ Ed invero, la legge 29.5.1982 n. 297 all'art 2 ha istituito presso l' un Fondo di garanzia, con lo scopo di sostituirlo al datore di lavoro nel pagamento del trattamento di fine rapporto e delle ultime tre mensilità dovute ai dipendenti, in caso di insolvenza.
Ciò detto, va delibata l'eccezione di decadenza rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in quanto diretta a tutelare l'interesse pubblico alla definitività ed alla certezza delle determinazioni relative ad erogazioni di spese gravanti sulla finanza degli enti pubblici gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie (in tal senso ex multis, Cass. lav., 15/12/2005, n.27674).
Ai sensi dell'art 4, comma 1°, del d.l. n. 384/1992 (convertito in legge n. 438/1992) "Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma".
Nella fattispecie, dalla documentazione versata in atti (cfr. copia domanda amministrativa, copia del ricorso al Comitato provinciale, esecutività stato passivo) si evince che non è decorso il termine annuale di decadenza per la proposizione del ricorso giudiziario. CP_ Nel merito, qualora il lavoratore si rivolga all' per ottenere la corresponsione del t.f.r.,, la facoltà riconosciuta al dipendente ha natura di un diritto di credito a una prestazione previdenziale ed è del tutto distinta e autonoma rispetto al credito che il lavoratore vanta nei confronti del datore.
Tale diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti indicati dalla legge, ovvero: insolvenza datoriale, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo o all'esito di procedura esecutiva, esecutività dello stato passivo come approvato (cfr. Cass. lav. 21/1/2008, n. 1209; Cass. 24/2/2006, n. 4183).
Ordunque la somma dovuta dal ricorrente è stata determinata nel verbale del 17/01/2023 di ammissione al passivo agli atti.
Non emergono fatti che contrastano con il riconoscimento delle somme dovute essendo documentata l'insolvenza del datore e la verifica operata dal Giudice delegato in sede di ammissione al passivo con la produzione della copia del verbale del 17/01/2023 di verificazione dello stato passivo nonché il conseguente provvedimento di ammissione per l'importo richiesto in ricorso, cosicché il ricorrente ha adempiuto al proprio onere probatorio.
Mentre la difesa dell' è generica e comunque non contesta il diritto del ricorrente alle somme CP_1
richieste a titolo di TFR
Quanto agli accessori, il Fondo di garanzia, agendo quale obbligato ex lege in sostituzione del datore di lavoro e non già del fallimento, è tenuto a corrispondere al lavoratore l'intero debito, nell'ammontare comprendente la sorta capitale e gli accessori dalla maturazione del credito al pagamento (cfr. Cass., sez. Unite, 3.10.2002 n. 14220; Cass. lav. 16.8.2004, n. 15945 e 5.5.2008, n.
11009).
CP_ Alla stregua delle suesposte considerazioni, l' va condannato al pagamento in favore di della somma di € 3724,71, oltre agli interessi legali sulle somme annualmente Parte_1
rivalutate dalla maturazione del credito e fino al soddisfo.
In ragione le spese seguono la soccombenza e vanno liquidata come in dispositivo, considerando l'attività effettivamente svolta ( assenza di istruttoria) con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del GOP dott. Adele Di
Lorenzo, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
CP_ in accoglimento della domanda, condanna l' in qualità di gestore del Fondo di Garanzia, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di della somma di € 3724,71 Parte_1 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione del credito e fino al soddisfo;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di procedura che si liquida in € 800,00 oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario come per legge se dovuti, con attribuzione.
Così deciso in LI, lì 29/01/2025
Il Giudice
Dr.ssa Adele Di Lorenzo