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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/07/2025, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 7443/2023 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 13/6/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Marcello Parte_1
Raho
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Ivano Leccisi Controparte_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. avverso il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 3/7/2023, l'Istituto ricorrente in epigrafe contesta le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di Accertamento Tecnico Preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., ove è stata riconosciuta, in favore di , la sussistenza dei presupposti per la concessione CP_1 dell'assegno di invalidità civile ex L.118/71 con decorrenza dal Giugno 2021
In particolare, parte ricorrente contesta l'elaborato peritale deducendo che, contrariamente a quanto rilevato dal CTU Dott. il quale in sede di Persona_1 accertamento tecnico preventivo aveva riconosciuto una invalidità pari al 74% con decorrenza dal Giugno 2021- l'opposta non presenterebbe un quadro patologico tale da giustificare il riconoscimento della prestazione richiesta, in particolare, perché, ad avviso dell'istituto opponente “”””””””””””””””””””””””””””””””””
Appare dunque evidente che il CTU esprime un giudizio diagnostico sostanzialmente sovrapponibile a quello della per ciò che Parte_2 riguarda le singole patologie;
tuttavia, ritiene di assegnare codici tabellari diversi rispetto a quelli già assegnati dalla Commissione, sopravalutando il giudizio complessivo……È evidente, dunque, che a fronte di diagnosi e quadro clinico sovrapponibile, il CTU giunge ad una valutazione medico-legale molto distante da Part quella formulata dalla Commissione (75% versus 46%), pur in assenza di riscontri clinici e documentali.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Parte opponente chiede pertanto testualmente: “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” che l'Ill.mo Tribunale adìto, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia disporre una nuova consulenza tecnica al fine di accertare la fondatezza dei motivi di dissenso prospettati dall' , e, rigettata ogni contraria Pt_1 istanza, eccezione e difesa, accogliere il presente ricorso proposto dall' ; per Pt_3
l'effetto, rigettare l'originario ricorso per ATP dichiarando la insussistenza, in capo al resistente, dello status sanitario legittimante il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Si è costituita in giudizio , contestando in fatto e diritto gli CP_1 avversi assunti e concludendo per il rigetto del ricorso.
Tali risultando le richieste delle parti, occorre preliminarmente ricordare che l'art. 445-bis c.p.c., intitolato “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il
Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo
195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve
2 essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. 3 .La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Ciò posto, ritiene il giudicante l'ammissibilità della domanda proposta in questo giudizio, anche sotto il profilo dell'accertamento del diritto alla prestazione.
Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. introduce un giudizio ordinario che ha ad oggetto l'accertamento del diritto ad una delle prestazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo.
La formulazione letterale dell'art. 445-bis c.p.c., infatti, fa riferimento -al comma
1- alla proposizione di una domanda giudiziale volta a far valere un diritto e non a far valere l'accertamento di un mero stato di fatto, sicché appare ragionevole ritenere che, con il “ricorso introduttivo del giudizio” di cui al comma 6 debba essere proposta proprio quella domanda giudiziale (”per il riconoscimento dei propri diritti”) che la parte aveva intenzione di proporre ai sensi del citato primo comma.
Nel caso in esame l'opposizione è da ritenersi fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
3 Si osserva, infatti, che la pensione di inabilità e l'assegno di invalidità spettano ai mutilati e invalidi civili rientranti nelle previsioni degli artt. 2, 12 e 13 della legge n. 118/71 e successive modificazioni ed integrazioni, che delimitano l'ambito soggettivo di applicabilità del beneficio sia sotto il profilo della specifica indicazione delle minorazioni congenite o acquisite rilevanti a tal fine, sia sotto il profilo delle condizioni economiche dell'inabile o dell'invalido.
Orbene, il CTU nominato nel presente procedimento, Dott. Persona_2
, nella relazione depositata in data 1/3/2025 ha affermato che:
[...]
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
La signora , di anni 54, è stata già riconosciuta dalla Commissione CP_1
Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile, delle Condizioni Visive e della Part Sordità dell' di Lecce, Distretto di Casarano, in data 3 settembre 2021
“invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34%- 73% (art. 2
e 13 Legge 118/71 e art. 9 D.L. 509/88 [46%]” con decorrenza 22 giugno 2021 con diagnosi di “Ipertensione Arteriosa, Spondilodiscoartrosi in scoliosi dorso lombare destroconvessa, gonartrosi destra”.
Nel verbale della Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile Part dell' di Lecce, Distretto di Casarano, relativo alla seduta 3 settembre 2021,
l'Esame Obiettivo presente in Atti, riporta: “Collaborante. Rachide scoliotico.
Deambulazione Autonoma. Lieve dismetria bacino”.
Andando ad esaminare la documentazione clinica coeva alla suddetta visita medico legale si rileva che non vi sono elementi che indichino che all'epoca vi fossero le condizioni per ottenere il riconoscimento dei benefici riconosciuti allo stato di invalidità.
Avverso tale decisione la signora è ricorsa in Giudizio e il dottor CP_1
ha concluso il proprio elaborato peritale assegnando alla ricorrente Persona_1 una percentuale di invalidità pari al 75% con decorrenza giugno 2021. L' ha Pt_1 formulato dissenso e ha chiesto il procedersi al rinnovo dellaCTU che è stata assegnata al sottoscritto.
La patologia osteo-artro-muscolare è stata valutata col Codice Nosologico 7010 sulla base della documentazione esaminata e dell'obiettività rilevata.
La signora , inoltre, ha iniziato a manifestare una riduzione ansia, CP_1 irritabilità, insonnia, difficoltà di concentrazione e si è sottoposta a consulenza specialistica in Psichiatria. Lo stato Ansioso Depressivo che affligge la signora
è stato valutato col Codice Nosologico 2207. CP_1
Per quanto attiene alla patologia cardiologica, è stato documentato un recente peggioramento con necessità di ricovero ospedaliero dal 27 al 30 dicembre 2024.
4 Trattasi di patologia già documentata, ma, evidentemente, peggiorata. A tanto si assegna il Codice Nosologico 6442.
Tali affezioni morbose concorrono a determinare, quindi, un giudizio medico legale di invalidità così nel dettaglio quantificato e giustificato: …
Tali patologie, in virtù delle risultanze della visita peritale espletata e in considerazione della documen_tazione medica presente in atti sommate alle patologie già valutate, utilizzando la formula riduzionistica, nota anche come formula a scalare di Balthazard, sono in grado di determinare nella signora una percentuale invalidante pari al 67% (sessantasette per cento) CP_1 con decorrenza dicembre 2024 ovvero dalla data di ricovero ospedaliero.”
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””.
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. attraverso un accurato esame della documentazione presentata dalla opposta e attraverso visita con esame obiettivo, stante anche la assenza di contestazioni ad opera delle parti che possano validamente contrastare le conclusioni peritali.
Per tutto quanto detto, si deve dunque ritenere che non sussistano nella fattispecie i requisiti previsti per legge per il riconoscimento del diritto ad assegno mensile di invalidità civile.
Alla luce di quanto esposto e considerato, il ricorso deve essere pertanto accolto.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. - per come modificato dall' art. dall'art. 42, comma 11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326 - ricorrendo in capo alla parte opposta le condizioni reddituali ivi previste (vedasi autodichiarazione allegata al ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo) e non sussistendo temerarietà della lite, le spese di giudizio vanno considerate irripetibili.
Le spese di C.T.U., poste provvisoriamente a carico dell' , devono porsi in via Pt_1 definitiva a carico dell . Pt_3
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In accoglimento del ricorso in opposizione proposto da , dichiara la NON Pt_1 sussistenza del requisito sanitario integrante il diritto di CP_1 all'assegno di invalidità civile.
Spese processuali irripetibili.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato Pt_1 decreto.
Lecce, li 13 Giugno 2025 – 3 Luglio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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