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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 375/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente e Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 583/2025 depositato il 18/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Comune di Stornara -
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1851 IMU 2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2963 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 797/2025 depositato il 05/11/2025
Richieste delle parti:
Resistente: discute il ricorso e si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La ha proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento n. 1851 IMU 2020 e n. 2963 IMU 2021 in epigrafe indicati, con i quali il Comune di Stornara ha richiesto il pagamento della IMU ritenuta dovuta in relazione agli immobili elencati per l'anno 2020 per complessivi Euro 36.531,00 e per l'anno 2021 per complessivi Euro 36.527,00
. Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1- Difetto di motivazione.
2- Violazione dell'art. 13, comma 2, DL n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, con modifiche apportate dall'art. 1, comma 707, Legge n. 147/2013 ed s.m.i., contestando la mancata attribuzione agli immobili de quibus della qualifica di alloggi sociali ed il conseguente mancato riconoscimento della esenzione dal pagamento del tributo in oggetto, senza necessità di alcuna dichiarazione (questa essendo prevista solo per le agevolazioni).
3- Difetto di istruttoria.
Si è costituito in giudizio il COMUNE DI STORNARA, confermando la legittimità e la corretteza del proprio operato e la fondatezza delle pretese.
All'esito della udienza del 05.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-in ordine al primo motivo questa Corte osserva che l'atto impositivo contiene , comunque, tutti gli elementi utili e /o necessari ad acquisire contezza della pretesa (indicazione della normativa di riferimento e delle delibere di approvazione del Regolamento del tributo e delle relative tariffe , individuazione degli immobili, indicazione della tassa dovuta e dei relativi accessori), siccome, peraltro, confermato dalla ampia ed articolata difesa svolta in sede di ricorso.
E vale ricordare che, per quieto insegnamento del giudice di legittimità (cfr. ex multis Cass. 08.11.2017 n. 26454, 30.06.2017 n. 16289, n. 22254/2016, n. 13105/2012, n. 25371/2008, etc.) , l'onere di allegazione posto a carico della Amministrazione Finanziaria dall'art. 7, comma 1, secondo periodo, Legge n. 212/2000, dell'”altro atto”, richiamato nella motivazione dell'avviso di accertamento
, si riferisce agli atti che rappresentano la motivazione della pretesa tributaria che deve essere applicata nell'avviso e non agli atti di carattere normativo o regolamentare che legittimano il potere impositivo e che sono a conoscenza “legale” da parte del contribuente, né i Comuni sono obbligati a dimostrare l'avvenuta pubblicazione di una delibera , in quanto tale pubblicazione deve presumersi, integrando il sistema di pubblicità legale delle delibere dei Comuni un obbligo di legge (art. 124 DLgs. n. 267/2000).
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al secondo ed al terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, vale premettere che la questione sottoposta alla disamina di questo Collegio è tuttora controversa ed oggetto di non univoco orientamento sia presso i giudici di merito che presso le diverse Sezioni dello stesso giudice di legittimità.
Tanto puntualizzato, ad avviso di questa Corte , l'esonero IMU previsto per gli alloggi sociali vale per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate nell'apposito Decreto del
Ministero della Infrastrutture.
Ricorrente_1A detto principio generale non si sottraggono gli , per i quali, pertanto, la esenzione IMU non opera per tutti gli alloggi di cui dispongono, ma solo per quelli cd “sociali”, ovvero aventi le caratteristiche e le finalità indicate nei parametri stabiliti dal DM 22.04.2008 (cfr. Cass. ord. n. 14511 e
14515 del 2024).
Ed invero, l'art. 2, comma 2, lett. b) del DL 31.8.2013 n. 102, conv. in Legge 28.10.2013 n. 124, ha differenziato il trattamento delle u.i. richiamate dall'art. 8, comma 4, DLgs. n. 504/1992 in :
° u.i. appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari;
° alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari.
Solo per le prime la norma ha previsto la esenzione IMU , a far tempo dal 01.07.2013, in quanto equiparate alla abitazione principale.
Per converso, il successivo comma 4 ha confermato la imponibilità ai fini IMU degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati , aventi le stesse finalità degli Ricorrente_1, istituiti in attuazione dell'art. 93
DPR 24.07.1977 n. 616, fatta eccezione per gli alloggi sociali , siccome definiti dal Decreto del
Ministro delle Infrastrutture del 22.04.2008, pubblicato nella G.U. del 24.06.2008 n. 146, esenti a far tempo dal 01.01.2024; il l successivo comma 5 bis ha subordinato la applicazione dei benefici IMU, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione entro i termini di legge. Pertanto, attesa la chiara diversità delle due fattispecie (alloggi sociali da una parte ed altri alloggi
Ricorrente_1 Ricorrente_1diversi assegnati dagli dall'altra) gli immobili appartenenti agli usufruiscono della esenzione IMU solo nel caso in cui siano riconducibili nella definizione di alloggio sociale di cui al citato Decreto Ministeriale.
E la evidente volontà del legislatore di differenziare le due distinte ipotesi trova conferma nell'art. 13, comma 10, DL n. 201/2011, il quale prevede espressamente la sola agevolazione consistente in una detrazione di Euro 200,00 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case
PO ( ) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati (nel mentre gli alloggi sociali sono esenti dal tributo ex art. 13, comma 2, lett. b) DL N. 201/2011).
Ricorrente_1Ne consegue che la qualifica di alloggi sociali di quelli, tra gli immobili , riconducibili al novero degli alloggi sociali, proprio perché subordinata alla verifica dei presupposti di cui al DM
22.4.2008, non può ritenersi esclusa dall'assolvimento, a carico della contribuente dell'incumbente della dichiarazione (nella specie omessa).
D'altro canto, la apodittica riconduzione degli immobili Ricorrente_1 alla categoria degli alloggi sociali stride con alcune circostanze non trascurabili :
° La previsione di cui al richiamato 'art. 13, comma 10, DL n. 201/2011, non abrogata ma, altrimenti, inapplicabile pur in difetto di alcuna intervenuta abrogazione.
° La volontà manifestata dal legislatore laddove, nella relazione tecnica allegata al DL n. 102/2013, di quantificazione del gettito IMU su base annuale, ha questa previsto in circa 76 milioni di euro per le abitazioni assegnate dall'Ricorrente_1, a fronte di quella di soli 17, 5 milioni di euro relativa alla esenzione in relazione a 40.000 immobili.
° La previsione per le abitazioni Ricorrente_1 del pagamento da parte degli assegnatari di canoni di diversa entità, commisurati anche al costo del servizio e non simbolici.
In altre parole non può essere operata una indistinta sovrapposizione tra due categorie di immobili che sono e continuano ad essere diverse: immobili Ricorrente_1 ovvero alloggi di edilizia residenziale popolare da una parte e fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali dall'altra.
Sicchè gli immobili Ricorrente_1 possono essere qualificati fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali soltanto laddove sussistano gli elementi fattuali che consentano la verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dal citato DM 22.4.2008. Sussistenza che, ad avviso di questo giudice, proprio per la sua specialità , non può essere presunta , ma deve costituire oggetto di puntuale e specifica dimostrazione, il cui onere incombe sulla contribuente , nella fattispecie concreta non idoneamente assolto ( ritenendosi iinsufficiente l'apodittico richiamo a disposizioni normative).
Per quanto innanzi questo Giudice rigetta il ricorso.
Spese del giudizio compensate, attesa la natura ancora controversa delle questioni dibattute.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Foggia , Sezione Seconda, così decide:
-Rigetta il ricorso.
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Foggia in data 05.11.2025
IL PRESIDENTE RELATORE
(Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente e Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 583/2025 depositato il 18/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Comune di Stornara -
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1851 IMU 2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2963 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 797/2025 depositato il 05/11/2025
Richieste delle parti:
Resistente: discute il ricorso e si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La ha proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento n. 1851 IMU 2020 e n. 2963 IMU 2021 in epigrafe indicati, con i quali il Comune di Stornara ha richiesto il pagamento della IMU ritenuta dovuta in relazione agli immobili elencati per l'anno 2020 per complessivi Euro 36.531,00 e per l'anno 2021 per complessivi Euro 36.527,00
. Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1- Difetto di motivazione.
2- Violazione dell'art. 13, comma 2, DL n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, con modifiche apportate dall'art. 1, comma 707, Legge n. 147/2013 ed s.m.i., contestando la mancata attribuzione agli immobili de quibus della qualifica di alloggi sociali ed il conseguente mancato riconoscimento della esenzione dal pagamento del tributo in oggetto, senza necessità di alcuna dichiarazione (questa essendo prevista solo per le agevolazioni).
3- Difetto di istruttoria.
Si è costituito in giudizio il COMUNE DI STORNARA, confermando la legittimità e la corretteza del proprio operato e la fondatezza delle pretese.
All'esito della udienza del 05.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-in ordine al primo motivo questa Corte osserva che l'atto impositivo contiene , comunque, tutti gli elementi utili e /o necessari ad acquisire contezza della pretesa (indicazione della normativa di riferimento e delle delibere di approvazione del Regolamento del tributo e delle relative tariffe , individuazione degli immobili, indicazione della tassa dovuta e dei relativi accessori), siccome, peraltro, confermato dalla ampia ed articolata difesa svolta in sede di ricorso.
E vale ricordare che, per quieto insegnamento del giudice di legittimità (cfr. ex multis Cass. 08.11.2017 n. 26454, 30.06.2017 n. 16289, n. 22254/2016, n. 13105/2012, n. 25371/2008, etc.) , l'onere di allegazione posto a carico della Amministrazione Finanziaria dall'art. 7, comma 1, secondo periodo, Legge n. 212/2000, dell'”altro atto”, richiamato nella motivazione dell'avviso di accertamento
, si riferisce agli atti che rappresentano la motivazione della pretesa tributaria che deve essere applicata nell'avviso e non agli atti di carattere normativo o regolamentare che legittimano il potere impositivo e che sono a conoscenza “legale” da parte del contribuente, né i Comuni sono obbligati a dimostrare l'avvenuta pubblicazione di una delibera , in quanto tale pubblicazione deve presumersi, integrando il sistema di pubblicità legale delle delibere dei Comuni un obbligo di legge (art. 124 DLgs. n. 267/2000).
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al secondo ed al terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, vale premettere che la questione sottoposta alla disamina di questo Collegio è tuttora controversa ed oggetto di non univoco orientamento sia presso i giudici di merito che presso le diverse Sezioni dello stesso giudice di legittimità.
Tanto puntualizzato, ad avviso di questa Corte , l'esonero IMU previsto per gli alloggi sociali vale per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate nell'apposito Decreto del
Ministero della Infrastrutture.
Ricorrente_1A detto principio generale non si sottraggono gli , per i quali, pertanto, la esenzione IMU non opera per tutti gli alloggi di cui dispongono, ma solo per quelli cd “sociali”, ovvero aventi le caratteristiche e le finalità indicate nei parametri stabiliti dal DM 22.04.2008 (cfr. Cass. ord. n. 14511 e
14515 del 2024).
Ed invero, l'art. 2, comma 2, lett. b) del DL 31.8.2013 n. 102, conv. in Legge 28.10.2013 n. 124, ha differenziato il trattamento delle u.i. richiamate dall'art. 8, comma 4, DLgs. n. 504/1992 in :
° u.i. appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari;
° alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari.
Solo per le prime la norma ha previsto la esenzione IMU , a far tempo dal 01.07.2013, in quanto equiparate alla abitazione principale.
Per converso, il successivo comma 4 ha confermato la imponibilità ai fini IMU degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati , aventi le stesse finalità degli Ricorrente_1, istituiti in attuazione dell'art. 93
DPR 24.07.1977 n. 616, fatta eccezione per gli alloggi sociali , siccome definiti dal Decreto del
Ministro delle Infrastrutture del 22.04.2008, pubblicato nella G.U. del 24.06.2008 n. 146, esenti a far tempo dal 01.01.2024; il l successivo comma 5 bis ha subordinato la applicazione dei benefici IMU, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione entro i termini di legge. Pertanto, attesa la chiara diversità delle due fattispecie (alloggi sociali da una parte ed altri alloggi
Ricorrente_1 Ricorrente_1diversi assegnati dagli dall'altra) gli immobili appartenenti agli usufruiscono della esenzione IMU solo nel caso in cui siano riconducibili nella definizione di alloggio sociale di cui al citato Decreto Ministeriale.
E la evidente volontà del legislatore di differenziare le due distinte ipotesi trova conferma nell'art. 13, comma 10, DL n. 201/2011, il quale prevede espressamente la sola agevolazione consistente in una detrazione di Euro 200,00 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case
PO ( ) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati (nel mentre gli alloggi sociali sono esenti dal tributo ex art. 13, comma 2, lett. b) DL N. 201/2011).
Ricorrente_1Ne consegue che la qualifica di alloggi sociali di quelli, tra gli immobili , riconducibili al novero degli alloggi sociali, proprio perché subordinata alla verifica dei presupposti di cui al DM
22.4.2008, non può ritenersi esclusa dall'assolvimento, a carico della contribuente dell'incumbente della dichiarazione (nella specie omessa).
D'altro canto, la apodittica riconduzione degli immobili Ricorrente_1 alla categoria degli alloggi sociali stride con alcune circostanze non trascurabili :
° La previsione di cui al richiamato 'art. 13, comma 10, DL n. 201/2011, non abrogata ma, altrimenti, inapplicabile pur in difetto di alcuna intervenuta abrogazione.
° La volontà manifestata dal legislatore laddove, nella relazione tecnica allegata al DL n. 102/2013, di quantificazione del gettito IMU su base annuale, ha questa previsto in circa 76 milioni di euro per le abitazioni assegnate dall'Ricorrente_1, a fronte di quella di soli 17, 5 milioni di euro relativa alla esenzione in relazione a 40.000 immobili.
° La previsione per le abitazioni Ricorrente_1 del pagamento da parte degli assegnatari di canoni di diversa entità, commisurati anche al costo del servizio e non simbolici.
In altre parole non può essere operata una indistinta sovrapposizione tra due categorie di immobili che sono e continuano ad essere diverse: immobili Ricorrente_1 ovvero alloggi di edilizia residenziale popolare da una parte e fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali dall'altra.
Sicchè gli immobili Ricorrente_1 possono essere qualificati fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali soltanto laddove sussistano gli elementi fattuali che consentano la verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dal citato DM 22.4.2008. Sussistenza che, ad avviso di questo giudice, proprio per la sua specialità , non può essere presunta , ma deve costituire oggetto di puntuale e specifica dimostrazione, il cui onere incombe sulla contribuente , nella fattispecie concreta non idoneamente assolto ( ritenendosi iinsufficiente l'apodittico richiamo a disposizioni normative).
Per quanto innanzi questo Giudice rigetta il ricorso.
Spese del giudizio compensate, attesa la natura ancora controversa delle questioni dibattute.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Foggia , Sezione Seconda, così decide:
-Rigetta il ricorso.
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Foggia in data 05.11.2025
IL PRESIDENTE RELATORE
(Avv. Celeste Vigorita)