Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 25/03/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 24/ 2025 R.G. Lav.
All'udienza del 25/03/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli sono comparsi per il ricorrente l'Avv. GARASSINI ALESSANDRO in sostituzione dell'Avv.
RINALDI GIOVANNI e per il resistente Controparte_1
il dott. .
[...] Controparte_2
Al presente procedimento sono riuniti quelli nn. 25/25, 27/25, 30/25, 38/25, 48/25 Rg
Lav.
L'avv. GARASSINI insiste per l'accoglimento delle domande formulate in tutti i ricorsi riuniti;
quanto alla ricorrente hiede l'accoglimento della domanda anche per il Pt_1 corrente anno scolastico 2024/25, eventualmente in applicazione di quanto disposto dalla recente legge di bilancio non avendo il convenuto ancora corrisposto CP_1
l'emolumento.
Il dott. nsiste come nelle memorie depositate.. CP_2
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 16.10 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 25/03/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 24/2025 R.G. Lav. tra
- , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e , tutti elettiv. dom. presso lo studio Parte_6 Controparte_3 dell'Avv. RINALDI GIOVANNI, che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv.
MICELI WALTER, GANCI FABIO e ZAMPIERI NICOLA in forza di mandati in atti ricorrenti
e
- , rappresentato e difeso dai suoi Controparte_1
funzionari ex art. 417 bis c.p.c. convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate nei rispettivi atti introduttivi e nell'odierno verbale
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi, successivamente riuniti, Parte_2 Parte_3 [...]
, e premesso di aver prestato Parte_4 Parte_5 Parte_6 Controparte_3 attività lavorativa in favore del quali docenti in forza dei plurimi Controparte_1
contratti a tempo determinato citati in atti senza mai ricevere per le annualità lavorate il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, hanno chiamato in giudizio l'amministrazione chiedendo, in via principale, accertarsi e dichiararsi il loro diritto a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici precisati in ciascuno dei ricorsi introduttivi o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il ad assegnare loro la Controparte_1 suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale. In via di subordine, i ricorrenti hanno chiesto condannarsi il a Controparte_1
riconoscere loro il valore del beneficio per le annualità oggetto di causa a titolo di risarcimento del danno.
Si è costituito in giudizio in tutti i procedimenti il Controparte_1
tramite i suoi funzionari ex art. 417 bis c.p.c. contestando la fondatezza delle domande e chiedendone la reiezione.
Nel corso dell'odierna udienza, riuniti i procedimenti, i difensori delle parti si sono richiamati ai rispettivi atti introduttivi ed hanno concluso come in essi. Quanto alla posizione della ricorrente in particolare, la difesa attorea ha chiesto il riconoscimento del Pt_1
beneficio anche per il corrente anno scolastico, se ritenuto in applicazione di quanto previsto dalla recente L. 207/24.
Le domande come precisate in udienza sono fondate e meritano accoglimento.
3 E' pacifico (e comunque dimostrato dalla documentazione in atti) che i ricorrenti abbiano prestato servizio quali docenti alle dipendenze del convenuto in forza di contratti a CP_1
tempo determinato negli anni scolastici indicati in atti e non abbiano ricevuto per tali annualità la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” istituita dalla L. 107/15.
In particolare risulta dagli stati matricolari prodotti dal che: CP_1
- attualmente in servizio con incarico di supplenza fino al 30.6.2025, ha Parte_2
prestato servizio nell'anno scolastico 2023/24 fino al termine delle attività didattiche;
- attualmente in servizio con incarico di supplenza fino al 30.6.2025, ha Parte_3
prestato servizio nell'anno scolastico 2023/24 fino al termine delle attività didattiche;
- attualmente in servizio con incarico di supplenza fino al 30.6.2024, Parte_4
ha prestato servizio negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 fino al termine delle attività didattiche;
- attualmente in servizio con incarico di supplenza fino al 31.8.2025, ha Parte_5
prestato servizio nell'anno scolastico 2022/23 con incarico annuale;
- attualmente docente di ruolo, ha prestato servizio nell'anno scolastico Parte_6
2022/23 con incarico annuale;
- attualmente in servizio con incarico di supplenza fino al 30.6.2025, Controparte_3 ha prestato servizio nell'anno scolastico 2023/24 fino al termine delle attività didattiche.
L'art. 1 comma 121 della legge 107/15 dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_4
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master
4 universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.”
La “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prima della recente novella è stata corrisposta a tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestavano servizio in forza di contratti a tempo determinato.
Oggi l'art. 1 comma 572 L. 207/24, entrato in vigore dal 31.12.2024, ha esteso il beneficio anche ai docenti “con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, rideterminando però in via generale tale bonus, non più previsto in misura fissa, ma “fino a euro”
500,00: il valore della Carta sarà, quindi, determinato annualmente con decreto del
[...]
, di concerto con il , sulla Controparte_1 Controparte_5
base del numero dei docenti beneficiari e delle risorse stanziate.
I ricorrenti sostengono che l'esclusione da tale beneficio del personale c.d. “precario” avrebbe natura ingiustificata e discriminatoria ed eccepiscono la violazione della Clausola 4 dell'Allegato alla Direttiva 1999/70/E.
Le doglianze appaiono fondate.
In primo luogo, il Consiglio di Stato, mutando il precedente orientamento dei giudici amministrativi, ha annullato l'art. 2 del DPCM n. 32313 del 25 settembre 2015 (che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali), unitamente alla nota del
[...]
n. 15219 del 15 ottobre 2015, che, nel fornire alcune indicazioni operative in Controparte_1
ordine alla Carta, aveva ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo e non, invece, ai docenti a tempo determinato (sentenza n. 1842/22).
Il Consiglio di Stato, in particolare, ha evidenziato “la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente,
5 la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così
è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della
Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Sulla questione si è, poi, pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea stabilendo che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine
6 di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022,
n. 450).
La Corte di Giustizia ha, infatti, affermato che:
- la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
- la direttiva 1999/70 e l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (ordinanza del 22 marzo 2018, Per_1
C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 38 e giurisprudenza ivi citata);
[...]
- le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico
(ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, Persona_1
punto 39 e giurisprudenza ivi citata);
- il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nella nozione di “condizioni di impiego” ai sensi di tale clausola 4, punto 1, è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata);
- alla luce degli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte di Giustizia dal giudice remittente la Carta del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego”: “tale indennità, infatti, è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1
professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il CP_1
giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”;
7 - se la situazione degli assunti a tempo determinato e quella degli assunti a tempo indeterminato “sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste” esiste, dunque, una differenza di trattamento;
- non sussiste una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi tale differenza di trattamento: “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria
a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui,
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Secondo la Corte di Giustizia, dunque, un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato ed assunto a tempo determinato in relazione a un beneficio volto a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali del docente non è giustificabile.
La Corte di Cassazione, infine, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale, nella sentenza n. 29961/2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto:
8 1) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4,
9 comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza
o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Per il principio di non discriminazione il avrebbe Controparte_1
dovuto, quindi, riconoscere il beneficio della Carta elettronica del docente anche ai docenti assunti a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
I ricorrenti , , , hanno rivendicato il Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_1 CP_3
beneficio anche per il corrente anno scolastico 2024/25, nel corso del quale sono stati loro assegnati incarichi di durata “annuale”, nei termini precisati dalla Corte di Cassazione.
Deve, tuttavia, tenersi conto di quanto previsto dall'art. 1 comma 572 L. 207/24, entrato in vigore dal 31.12.2024. Tale disposizione, infatti, ha esteso il beneficio anche ai docenti “con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, rideterminando però in via generale tale bonus, non più previsto in misura fissa, ma “fino a euro” 500,00: il valore della
Carta sarà, quindi, determinato annualmente con decreto del Controparte_1
, di concerto con il , sulla base del numero dei
[...] Controparte_5
docenti beneficiari e delle risorse stanziate.
La Carta docenti, quindi, può essere riconosciuta in sentenza ai docenti , Pt_2
, e nei limiti del nuovo ammontare che sarà determinato Pt_3 Pt_4 CP_3 dall'amministrazione, con riferimento alle supplenze conferite fino al 30.6.2025, posto che per tale tipo di incarichi il continua a non riconoscere il bonus perpetuando Controparte_1
il trattamento discriminatorio.
Non rileva il fatto che il rapporto a tempo determinato sia ancora in corso: la Corte di
Cassazione, sia pure ai diversi fini del decorso del termine prescrizionale, ha confermato che il diritto all'accredito del beneficio sorge dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza.
10 Nel corso dell'odierna udienza la difesa attorea ha chiesto riconoscersi il beneficio in favore della ricorrente er la supplenza alla stessa conferita fino al 31.8.2025 anche in Pt_1
applicazione di quanto previsto dal citato art. 1 comma 572 della L. 207/24.
Il convenuto, pur affermando che per tale annualità il beneficio sarebbe stato CP_1
riconosciuto in via amministrativa, non ha specificamente allegato e provato di aver provveduto ad adempiere a quanto prescritto dalla recente novella.
Non risulta, infatti, che ad oggi, a quasi 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, l'emolumento sia stato corrisposto alla in ragione della supplenza annuale Pt_1
conferitale nel corrente anno scolastico.
La domanda formulata da tale ricorrente in relazione all'incarico annuale dalla stessa ricevuto nel corrente anno scolastico, così come oggi precisata in udienza, può quindi trovare accoglimento: in virtù dell'art. 1 comma 572 della L. 207/24, come detto, la Carta docente spetta nel nuovo ammontare a tutti insegnanti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Le domande principali vanno quindi accolte e va affermato il diritto degli odierni ricorrenti (tuttora dipendenti del ) alla assegnazione della Carta Controparte_1 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle annualità sotto indicate, con conseguente condanna del Controparte_1
al rilascio in loro favore della Carta stessa, nei limiti e secondo i criteri di assegnazione di
[...]
cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
In particolare i ricorrenti hanno diritto all'assegnazione della carta docente per il valore corrispondente alle seguenti annualità:
- per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25; Parte_2
- per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25; Parte_3
- per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e Parte_4
2024/25;
- per gli aa.ss. 2022/23 e 2024/25; Parte_5
- per l'a.s. 2022/23; Parte_6
11 - per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25. Controparte_3
Il valore corrispondente alle citate annualità dovrà essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite, opportunamente ridotte per la serialità del contenzioso, l'assenza di questioni particolari, l'attività processuale in concreto svolta e la brevissima durata della causa
(decisa in prima udienza), seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenendo conto dell'unicità della discussione, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Dichiara il diritto dei ricorrenti alla assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle seguenti annualità:
- quanto a per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25, Parte_2
- quanto a , per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25, Parte_3
- quanto a per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 Parte_4
e 2024/25,
- quanto a per gli aa.ss. 2022/23 e 2024/25, Parte_5
- quanto a per l'a.s. 2022/23, Parte_6
- quanto a per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25, Controparte_3 oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del al rilascio in loro favore Controparte_1
della Carta stessa, nei limiti e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma, e successive modifiche, e relativi decreti di attuazione.
12 Condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1
favore delle parti ricorrenti, spese che liquida in complessivi € 70,50 per esborsi ed € 2.109,00 per onorari oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Savona, 25/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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