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Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/10/2024, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 664 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Giuppi Presidente Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 664/2024 promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mangiardi del Parte_1 C.F._1 foro di Torino, presso il cui studio in None (To), Via Stazione 4, è elettivamente domiciliata RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Simone Controparte_1 C.F._2 i Lodi n Lodi, Via Garibaldi n. 38, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Lodi;
OGGETTO: sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate dalle parti per l'udienza del 6/09/2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in San Mauro Pascoli (FC), in data 09.04.2011; matrimonio iscritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune, atto N. 2 parte I - anno 2011.
Dalla loro unione è nato il figlio in data 31.07.2011 a Cesena (FC). Per_1
Con decreto n. 9378/2015 del 2015 questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, comparsi personalmente dinanzi al Presidente all'udienza del 16/09/2015.
Tra le parti non è ripresa la convivenza e non vi è stata riconciliazione. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla succitata legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Si ritiene che le ulteriori domande svolte in giudizio non possano essere decise in questa sede. La causa va quindi rimessa in istruttoria come da separata ordinanza.
In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
PQM
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 in San Mauro Pascoli (FC), in data 09.04.2011, con atto trascritto al N. 2 parte I - anno 2011,
[...]
2) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze previste;
3) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 10.09.2024.
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Giuppi Presidente Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 664/2024 promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mangiardi del Parte_1 C.F._1 foro di Torino, presso il cui studio in None (To), Via Stazione 4, è elettivamente domiciliata RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Simone Controparte_1 C.F._2 i Lodi n Lodi, Via Garibaldi n. 38, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Lodi;
OGGETTO: sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate dalle parti per l'udienza del 6/09/2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in San Mauro Pascoli (FC), in data 09.04.2011; matrimonio iscritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune, atto N. 2 parte I - anno 2011.
Dalla loro unione è nato il figlio in data 31.07.2011 a Cesena (FC). Per_1
Con decreto n. 9378/2015 del 2015 questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, comparsi personalmente dinanzi al Presidente all'udienza del 16/09/2015.
Tra le parti non è ripresa la convivenza e non vi è stata riconciliazione. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla succitata legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Si ritiene che le ulteriori domande svolte in giudizio non possano essere decise in questa sede. La causa va quindi rimessa in istruttoria come da separata ordinanza.
In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
PQM
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 in San Mauro Pascoli (FC), in data 09.04.2011, con atto trascritto al N. 2 parte I - anno 2011,
[...]
2) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze previste;
3) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 10.09.2024.
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi