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Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 15/03/2024, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Emanuela Germano Cortese – Presidente dott. Tiziana Maccarrone – Consigliere relatore dott. Gian Andrea Morbelli – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di rinvio, ex art. 392 c.p.c., n. 1472/2022 R.G. trattenuto in decisione all'udienza collegiale del 11.7.2023, promosso da:
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Parte_1
avv. Antonio Tullio e Giuseppe Corsini del Foro di Modena e Dario Candellero del Foro di Torino, elettivamente domiciliata presso lo studio del terzo in Torino, corso Galileo Ferraris n.43 – per gli avvisi e le comunicazioni di rito, indirizzi PEC: Email_1
e , come da Email_2 Email_3
delega in atti,
-attrice in riassunzione - nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Maria Schiavone del Foro di Torino, Controparte_1
presso il cui studio in Torino, corso Stati Uniti n.6, è elettivamente domiciliato – per gli avvisi e le comunicazioni di rito, numero di fax: 0115613815; indirizzo PEC:
, come da delega in atti, Email_4
-convenuto in riassunzione - oggetto: prestazione d'opera intellettuale, giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione
Conclusioni delle parti costituite:
Gli avv. A. Tullio, G. Corsini e D. Candellero per l'attrice in riassunzione hanno così concluso:
“piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adìta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa ed in applicazione dei principî di diritto affermati dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n.
22667/2022: condannare l'ing. a pagare a Controparte_1 Parte_1 in persona del legale rappresentante in carica, la somma complessiva di € 27.151,87, o quel diverso importo che sarà accertato in corso di causa, a titolo di restituzione dei maggiori importi a suo tempo versati da in esecuzione della sentenza n.6791/2015 del Tribunale di Torino e di poi Pt_1 riformata con la sentenza n.898/2017 della Corte d'Appello di Torino, come esposto e documentato in atti, il tutto oltre agli interessi legali di mora;
rigettare le domande, le richieste e le eccezioni tutte avanzate dall'ing. , per la loro inammissibilità e, comunque, per la loro Controparte_1 totale infondatezza;
condannare l'ing. a risarcire a Controparte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante in carica, la somma che sarà accertata in
[...] corso di causa ovvero che sarà determinata dall'Ecc.ma Corte di Appello adìta anche in via equitativa, a titolo di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art.96 c.p.c.; con vittoria di spese e compensi di causa, anche relativi alla precedente fase di legittimità, oltre ad i.v.a., c.p.a. ed al rimborso delle spese generali ai sensi della Legge Professionale”.
L'Avv. M. M. Schiavone per il convenuto in riassunzione ha così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, contrariis rejectis, all'esito di una rinnovata valutazione del motivo di impugnazione e relativa riassunzione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in ogni caso ritenere e statuire come infondato in fatto ed in diritto il gravame ex adverso proposto e conseguentemente confermare la sentenza appellata;
nel merito: dichiarare il ricorso in riassunzione infondato e confermare la gravata sentenza. in via di gradato subordine, condannare nei limiti del certo e del provato nei limiti di quanto sopra evidenziato. Con vittoria di spese e dei compensi del grado di giudizio nonché con liquidazione delle spese per la soccombenza relativamente a 4 dei motivi di ricorso in Cassazione”.
Fatto e diritto
Con atto di citazione in riassunzione, ex art. 392 c.p.c., ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto in giudizio chiedendo che, in applicazione del
[...] Controparte_1 principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 22667/2022, il convenuto in riassunzione sia condannato a restituire l'importo di € 27.151,87 -o quello accertando in corso di causa-, versato a titolo di interessi maturati sul capitale dovuto sulla base della sentenza del
Tribunale di Torino, parzialmente riformata all'esito dell'impugnazione, in punto decorrenza degli stessi, dalla sentenza della Corte d'Appello a favore dell'attrice in riassunzione.
aveva chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di Controparte_1 Parte_1
per attività professionale svolta sia in qualità di progettista e direttore dei lavori
[...]
relativa alla messa in sicurezza e al ripristino strutturale di due stabilimenti in Pavullo nel Frignano, danneggiati dai terremoti del 1996 e del 1999, sia per l'attività di consulente e perito ingegneristico prestata nell'ambito di un accertamento tecnico preventivo e poi del procedimento civile avanti al
Tribunale di Modena. La società ingiunta aveva proposto opposizione prospettando numerose contestazioni, anche riguardanti le modalità di determinazione del compenso per le prestazioni professionali di per sé non contestate. Il Tribunale di Torino aveva pronunciato sentenza non definitiva, ritenendo non dovuto il compenso richiesto per le prestazioni rese in ambito di ATP e revocando conseguentemente il decreto ingiuntivo;
era seguita, all'esito di istruttoria che aveva evidenziato il versamento di un acconto da parte della società e nel corso della quale era stata espletata TU, sentenza definitiva con la quale il Tribunale di Torino aveva condannato
[...]
a pagare a l'importo di € 252.302,31 a titolo di Parte_1 Controparte_1
capitale residuo dovuto, con gli interessi legali dal 11.10.2007 al saldo, oltre alle spese processuali liquidate in complessivi € 14.558,00 (di cui € 300,00 per esborso) oltre rimborso forfetario e oneri di legge;
anche le spese di TU erano poste a carico della società nella misura dei 5/6 dell'intero liquidato. aveva proposto appello avverso alla sentenza definitiva del Parte_1
Tribunale di Torino, chiedendone l'integrale riforma e contestando anche la data individuata per il decorso iniziale degli interessi legali. All'esito del giudizio di appello, svoltosi con la partecipazione dell'appellato che non aveva proposto impugnazione incidentale, la Corte d'Appello di Torino aveva confermato la debenza a favore di dell'importo capitale di € Controparte_1
252.302,31, ma aveva individuato il decorso iniziale degli interessi legali, dovuti fino al saldo, nel
4.9.2012; la sentenza di primo grado era stata confermata anche in punto debenza e quantificazione delle spese processuali per il giudizio avanti al Tribunale e per l'imputazione delle spese di TU (la
Corte d'Appello indica chiaramente nel dispositivo, dopo la modifica della data di decorrenza degli interessi sull'importo capitale di € 252.302,31, che “conferma nel resto la sentenza impugnata”); la
Corte d'Appello di Torino aveva altresì condannato al pagamento Parte_1 integrale delle spese processuali di secondo grado, quantificate in € 9.515, oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA come per legge;
nulla era stato invece disposto in ordine alla restituzione degli interessi versati oltre il dovuto sulla base della sentenza di primo grado, pure richiesta dalla società appellante, alla luce dell'accoglimento del rilievo relativo alla corretta indicazione del termine iniziale del loro decorso.
Anche la sentenza della Corte d'Appello di Torino era stata sottoposta a impugnazione da
[...]
con proposizione di ricorso per cassazione articolato su quattro motivi Parte_1
volti a rimettere in discussione la giustificatezza della condanna subita e su un quinto motivo volto a rilevare l'omissione di pronuncia del Giudice d'Appello sulla richiesta restitutoria.
La Corte di Cassazione con ordinanza n.22667/2022 ha dichiarato infondati e/o inammissibili i primi quattro motivi del proposto ricorso per cassazione, accogliendo l'ultimo sulla base della seguente motivazione: “La Corte d'Appello di Torino, infatti, nell'accogliere il motivo di gravame relativo all'applicazione dell'art. 9, quarto comma, l. 143/1949 in materia di interessi, avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda di ripetizione delle somme corrisposte dalla stessa ricorrente a seguito della decisione di primo grado. Tale domanda, infatti, era stata formulata dalla Pt_1
nel proprio atto di appello, come confermato dalla sua riproduzione
[...] Parte_2 nell'ambito delle conclusioni direttamente riportate nell'epigrafe della decisione impugnata. La Corte, quindi, avrebbe dovuto verificare se l'accoglimento del motivo di gravame -eventualmente incidendo in senso riduttivo sulla quantificazione finale delle somme spettanti a
[...] non fondasse parzialmente la domanda restitutoria formulata dall'odierna CP_1
ricorrente. La Corte territoriale, invece, ha radicalmente omesso di pronunciarsi sul punto, da ciò risultando la fondatezza del motivo di ricorso”; la sentenza d'appello è stata pertanto cassata con rinvio per la valutazione della sola domanda restitutoria e per la disciplina delle spese della fase di cassazione -oltre che di quella di rinvio-.
Il giudizio è stato tempestivamente riassunto ex art.392 c.p.c. da Parte_1 che ha chiesto la condanna di a restituire l'importo di € 27.151,88, pagato in Controparte_1
più per interessi: in esecuzione della sentenza di primo grado la società aveva versato un importo complessivo di € 316.736,79 in data 10.3.2016, comprensivo di € 39.379,89 per interessi dall'11.10.20107, mentre tenendo conto della loro decorrenza iniziale dal 4.9.2012 l'importo per essi dovuto sarebbe stato di € 12.228,01, con una differenza a danno dell'attrice in riassunzione appunto di € 27.151,88. L'attrice in riassunzione ha evidenziato anche che essa aveva proposto opposizione all'esecuzione a seguito di notifica di atto di precetto fondato sulla condanna alle spese contenuto nella sentenza d'appello da parte di e, all'esito del giudizio così Controparte_1
radicatosi, il Tribunale di Modena aveva pronunciato sentenza favorevole alla società rilevando che essa, alla luce della pronuncia della Corte d'Appello di Torino, aveva versato in più a
[...]
appunto la somma sopra indicata, con conseguente sorgere di un credito restitutorio di CP_1
pari importo a carico del convenuto in riassunzione;
essendo la sentenza del Tribunale di Modena passata in giudicato, l'accertamento processuale relativo all'entità del credito di Parte_1
è divenuto irretrattabile. La società ha pertanto radicato la presente fase processuale
[...]
concludendo come sopra.
Si è ritualmente costituito non contestando di dover restituire parte degli Controparte_1
interessi percepiti in esecuzione della sentenza di primo grado alla controparte ma determinando il dovuto in € 12.630,45 proprio alla luce della sentenza del Tribunale di Modena, richiamata e prodotta dall'attrice in riassunzione: il Tribunale di Modena aveva infatti compensato giudizialmente in parte le ragioni di credito reciproche, accertando che, a fronte dell'importo dovuto in restituzione a pari a € 27.151,88, portato in compensazione il Controparte_2
credito di risultante dal titolo posto a base dell'atto di precetto contestato, pari Controparte_1
a € 14.521,43, residuava un credito a favore della società e non del professionista.
Precisate le conclusioni definitive come in premessa, all'esito di udienza svoltasi con trattazione scritta la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per le comparse conclusionali e le memorie difensive finali.
************************************* Prima di esaminare il merito dell'unica questione ancora da vagliare in sede di rinvio, che è se e quanto sia dovuto in restituzione a per interessi legali pagati oltre il Parte_1
dovuto, a seguito della diversa data individuata per il decorso degli interessi legali sul capitale dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino rispetto alla sentenza di primo grado pronunciata dal
Tribunale di Torino e spontaneamente eseguita prima della riforma dall'attrice in riassunzione, appare opportuno precisare quanto segue.
Non è più in discussione la definizione della controversia già in essere tra le parti come effettuata dalle sentenze del Tribunale di Torino e della Corte d'Appello di Torino -che ha, appunto, parzialmente riformato la prima solo in ordine alla data di decorrenza degli interessi-: la Corte di
Cassazione ha respinto i quattro motivi di ricorso miranti ad ottenere una diversa composizione della lite e, conseguentemente, si è formato il giudicato sia sulla debenza della somma capitale di €
252.302,31, sia sulla debenza su di essa degli interessi dal 4.9.2012 al saldo (che
[...]
non ha rimesso in discussione in sede di ricorso per cassazione), sia sull'imputazione CP_1
a carico di e sulla quantificazione delle spese processuali di primo e Parte_1
di secondo grado, come operata nelle sentenze di merito, e sull'imputazione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio. L'unico profilo ancora rilevante è solo l'esistenza ed entità dell'obbligo restitutorio a carico di , che non riguarda il merito dei rapporti Controparte_1
controversi composti all'esito del giudizio, ma è volto a far sì che la spontanea esecuzione della sentenza di primo grado quando non era ancora definitiva non determini un nocumento per la parte che vi aveva dato seguito, una volta che nella fase di giudizio successiva l'importo del dovuto abbia subito -come nel caso di specie- un ridimensionamento -divenuta all'esito del passaggio in giudicato della decisione l'unica somma effettivamente da pagare-. La Corte di Cassazione ha del resto rimesso al giudice di rinvio la valutazione della domanda di restituzione e la disciplina delle spese processuali della fase di cassazione, senza alcun riferimento alle fasi processuali precedenti essendo ormai la controversia definita come disposto nelle sentenze di primo e di secondo grado - anche in relazione alle spese processuali-.
Nel merito, è pacifico che abbia pagato, in esecuzione della Parte_1 sentenza all'epoca provvisoriamente esecutiva del Tribunale di Torino l'importo complessivo di €
316.736,79 -per capitale, pari a € 252.302,31, interessi legali dal 11.10.2007 pari a complessivi €
39.379,89, rimborso spese di TU per € 3.383,47, rimborso esposti per € 343,08 e rimborso spese processuali di primo grado di primo grado per complessivi € 21.241,86 comprensive degli oneri di legge -la sentenza di appello non era stata ancora pronunciata: cfr, l'atto di precetto notificato da nel dicembre 2015, prodotto come doc. C3 dall'attrice in riassunzione, e la Controparte_1
manifestazione di volontà della società di pagare salvo ripetizione, sub C4-, mentre avrebbe dovuto pagare il minor importo per interessi -da quantificare a far data dal 4.9.2012- di € 12.228,01, con una differenza per interessi pagati in più oltre al dovuto pari a € 27.151,88.
E' pure un dato di fatto univocamente emergente dagli atti che non Parte_1 pagò altro, oltre all'importo di € 316.736,79, quantificando quanto ritenuto dovuto all'esito del giudizio di appello in € 276.225,39, comprensive della misura corretta degli interessi e delle spese processuali della sola fase di appello, come liquidate dalla Corte: l'opposizione all'esecuzione radicata avanti al Tribunale di Modena è appunto la reazione della società attrice in riassunzione al tentativo di di ottenere in via esecutiva il pagamento di quanto ancora riteneva Controparte_1
essergli dovuto per le spese processuali di secondo grado, senza considerare il credito restitutorio della controparte all'epoca emergente dalla sentenza di appello ma non accompagnato da pronuncia di condanna.
Con la sentenza prodotta da entrambe le parti -si ripete, passata in giudicato- il Tribunale di Modena ha definito il giudizio ex art.615 c.p.c. radicato dalla società motivando come segue (si riportano letteralmente le parti della motivazione e del dispositivo che interessano): “L'opposizione di Pt_1
è fondata e merita, pertanto, integrale accoglimento. E' pacifico, giacché provato in via documentale (cfr. doc. 3 dell'opponente) oltre che non contestato, che abbia versato allo Pt_1
Scarabellotto euro 316.736,79, con bonifico del 10.3.2016, a saldo di ogni somma dovuta per capitale, interessi e spese legali in forza della sentenza del Tribunale di Torino n. 6791/2015. E' altrettanto pacifico che la Corte d'Appello di Torino, in parziale accoglimento del gravame di
e in riforma della pronuncia di primo grado, abbia condannato l'odierna opponente a Pt_1
versare allo la minor somma di euro 276.225,39 per capitale, interessi e spese legali CP_1
del secondo grado di giudizio. La differenza tra le due decisioni origina, come visto, dal differente termine iniziale da cui sono stati calcolati gli interessi legali sul medesimo capitale di euro
252.302,31: dal giorno 11.10.2007 li ha infatti conteggiati il giudice di prime cure, dal 4.9.2012 quello d'appello. Si è, in tal modo, ridotto il complessivo importo cui è stata condannata di Pt_1
euro 27.151,87 ed è, di conseguenza, sorto un corrispondente credito restitutorio dell'odierna opponente nei confronti dello . Ciò premesso, se, da un lato, è vero che detto credito CP_1
restitutorio non sia autonomamente azionabile in via esecutiva in difetto di espressa statuizione di condanna da parte del giudice del gravame, è, d'altro canto, parimenti incontestabile che trattasi di credito certo, liquido ed esigibile. Il relativo importo si ottiene, infatti con il semplice calcolo matematico sopra riportato ed è sicuro che trattasi di somma indebitamente incassata dallo
sulla base dello stesso titolo esecutivo da egli posto in esecuzione, vale a dire la CP_1
sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 898/2017. Di conseguenza, il credito restitutorio in questione è senz'altro suscettibile di compensazione, ai sensi dell'art. 1243, primo comma, c.c., con quello posto in esecuzione dallo in forza della medesima pronuncia. L'importo di CP_1 euro 14.521,43 portato dal precetto notificato dallo a va così integralmente CP_1 Pt_1
compensato con la parte corrispondente del maggiore controcredito vantato dalla Società opponente nei confronti dell'opposto sulla base della medesima sentenza della Corte d'Appello di
Torino n. 898/2017. Operata la compensazione, lo non risulta creditore di alcuna CP_1
somma nei confronti di in forza del precetto opposto e non ha, pertanto, diritto di procedere Pt_1 ad esecuzione forzata nei confronti di quest'ultima, con la conseguente declaratoria di inefficacia del suddetto precetto”. Nel dispositivo il Tribunale di Modena “1. dichiara integralmente compensato l'importo di euro 14.521,43 portato dal precetto notificato da a Controparte_1
con la parte corrispondente del maggiore controcredito restitutorio di Parte_1
nei confronti di risultante dalla sentenza della Parte_1 Controparte_1
Corte d'Appello di Torino n. 898/2017; 2. dichiara che non ha diritto di Controparte_1
procedere ad esecuzione forzata nei confronti di sulla base dell'atto di Parte_1
precetto opposto e, pertanto;
3. dichiara inefficace l'atto di precetto per complessivi euro
14.521,43 notificato da a ”. Controparte_1 Controparte_3
Mentre intende valersi della decisione del Tribunale di Modena, dichiarandosi Controparte_1
disponibile a pagare la differenza tra il maggior credito della controparte, pari a € 27.151,87, ed il proprio credito di € 14.521,43, secondo l'accertamento e la compensazione operati in quella sede, vorrebbe avvalersi del deciso richiamato quanto all'accertamento Parte_1 dell'entità del proprio credito residuo ma non degli altri rilievi, affermando che non vi sia accertamento del dovuto quanto alla posizione di e che comunque l'eccezione Controparte_1
di compensazione parziale da questi sollevata solo in questa sede sia tardiva e quindi inammissibile.
Il deciso del Tribunale di Modena -espresso nella sentenza n.1898/2021 del 18.5.2021 che entrambe le parti hanno allegato agli atti e che deve essere esaminata nella sua integrità e non, come vorrebbe l'attrice in riassunzione, per i soli profili favorevoli evidenziati- rileva in questa sede come giudicato esterno, intervenuto tra le stesse parte: quel Giudice ha accertato l'assenza del diritto di ad agire esecutivamente per l'importo di € 14.521,23 perché ha ritenuto detto Controparte_1 importo compensato con il maggior credito di € 27.151,87 vantato nei confronti del precettante da sia l'accertamento dell'entità del credito della società ingiunta, sia Controparte_2
l'accertamento dell'entità del credito di , sia l'esistenza dei presupposti per la Controparte_1
compensazione giudiziale concretamente operata sono passaggi necessari per addivenire alla pronuncia ex art.615 c.p.c. in ordine all'inesistenza, in concreto, del diritto di agire esecutivamente in capo a e sono pertanto profili coperti da giudicato, come la pronuncia Controparte_1
definitiva che da essi consequenzialmente è derivata.
Ne consegue che, come non può essere messa in discussione l'entità complessiva del credito di restituzione in capo alla società attrice in riassunzione, così non possono essere messi in discussione né l'entità del minor credito di -determinato in € 14.521,43: per quanto esposto Controparte_1
sopra i rilievi che la società muove, genericamente in questa sede, alla sua determinazione non possono essere presi in esame perché superati dal giudicato formatosi sul punto-, né l'operatività in concreto della compensazione e le sue conseguenze sulla quantificazione del credito residuo di
Parte_1
Si osserva ancora che non vi è alcuna incongruenza o criticità nella motivazione del Tribunale di
Modena, nella parte in cui riporta in € 276.225,39 l'importo complessivo che la Corte d'Appello avrebbe condannato a pagare per capitale, interessi dal 4.9.2012 e spese processuali del grado di appello: il Giudice riporta nel passaggio in esame, che è a pag.2 della sentenza, la prospettazione dei fatti proposta dalla società che, appunto, aveva calcolato nell'importo complessivo indicato il solo dovuto, ma non la fa affatto propria, poiché nella parte propriamente motiva della sentenza è sempre ben chiarito che l'importo pagato in più rispetto al versato -non al complessivo dovuto- da parte di è stato di € 27.151,87 per interessi non dovuti (importo Parte_1 pagato per interessi € 39.379,89; importo effettivamente dovuto all'esito dell'appello € 12.228,01).
La quantificazione complessiva del dovuto offerta dalla società attrice in riassunzione non appare invece corretta, perché tiene conto del capitale, della misura degli interessi effettivamente dovuti e delle spese processuali d'appello ma dimentica le spese processuali di primo grado, l'importo dovuto per la TU e gli esposti relativi a quella fase, certo non eliminati né dalla sentenza di appello, né dall'ordinanza della Corte di Cassazione.
A fronte del diritto di credito in restituzione in capo a per € Parte_1
27.151,87, del credito residuo di € 14.521,43 in capo a e della compensazione Controparte_1
operata dal Tribunale di Modena, si deve dichiarare tenuto e condannare a Controparte_1 pagare a favore di l'importo di € 12.683,00 (si sono calcolati gli Parte_1 interessi legali su € 27.151,87 dal 10.3.2016 al 19.4.2017, pari a € 52,15; si è detratto detto importo dal credito del convenuto in riassunzione, ridotto così ad € 14.469,00, ex art.1193 c.c.; si è quindi detratto l'importo di € 14.469,00 dall'importo di € 27.171,87); sull'importo indicato sono dovuti gli interessi, nella misura legale, dal 19.4.2017 al saldo.
Non si applica il disposto dell'art.1284 co 4 c.c. perché si discute dell'obbligazione restitutoria conseguente alla parziale modifica del titolo giudiziale sulla cui base l'importo da restituire è stato provvisoriamente corrisposto.
In conclusione, deve essere dichiarato tenuto e condannato a restituire a Controparte_1
in persona del legale rappresentante, l'importo di € 12.683,00, oltre Parte_1
interessi nella misura legale dal 19.4.2017 al saldo.
Si deve pronunciare sulle spese processuali della fase di cassazione e del presente grado di giudizio.
Ritiene la Corte che vi siano i presupposti giustificanti la loro integrale compensazione. Si deve tenere conto infatti che: non si può valutare ai fini dell'imputazione delle spese processuali in modo diverso la fase di cassazione da quella di rinvio;
il ricorso di cassazione è stato respinto in relazione ai quattro motivi principali proposti ed è stato accolto su un solo punto sostanzialmente eccentrico rispetto alla materia controversa, e il giudizio di rinvio si è reso comunque necessario per l'assenza di restituzione spontanea -anche del solo minor importo affermato in questa sede dovuto-; pacifico l'obbligo di restituire gli interessi ricevuti in più da parte di , le Controparte_1
questioni sorte per la quantificazione del dovuto sono correlabili in parte ad una non attenta lettura degli atti processuali -con particolare riferimento alla debenza delle spese processuali di primo e di secondo grado e delle spese di TU da parte di incidente sulla Parte_1 quantificazione di quanto complessivamente dovuto dalla società alla controparte all'esito del giudizio, in parte ad una non adeguata valutazione della significatività della sentenza del Tribunale di Modena intervenuta tra gli stessi contraddittori su profili pacificamente rilevanti in ordine all'obbligo di restituzione e alla quantificazione del dovuto a tale fine;
la società attrice in riassunzione, pur vittoriosa, ha continuato ad insistere nelle difese svolte in questa sede per ottenere il pagamento dell'intero importo versato in più per interessi, senza considerare l'articolazione complessiva delle proprie obbligazioni di pagamento verso e considerando Controparte_1
solo parzialmente il deciso del Tribunale di Modena.
La società attrice in riassunzione chiede la condanna della controparte al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c.: le considerazioni sopra svolte escludono qualsivoglia fondatezza di una pronuncia in tal senso.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. introdotto da in persona del legale rappresentante, Parte_1
a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 22667/2022, nei confronti di
[...]
, CP_1
ogni contraria istanza disattesa,
-dichiara tenuto e condanna a restituire a in Controparte_1 Parte_1 persona del legale rappresentante, l'importo di € 12.683,00, oltre interessi nella misura legale dal
19.4.2017 al saldo.
-compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 8.3.2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente dott. Tiziana Maccarrone dott. Emanuela Germano Cortese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Emanuela Germano Cortese – Presidente dott. Tiziana Maccarrone – Consigliere relatore dott. Gian Andrea Morbelli – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di rinvio, ex art. 392 c.p.c., n. 1472/2022 R.G. trattenuto in decisione all'udienza collegiale del 11.7.2023, promosso da:
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Parte_1
avv. Antonio Tullio e Giuseppe Corsini del Foro di Modena e Dario Candellero del Foro di Torino, elettivamente domiciliata presso lo studio del terzo in Torino, corso Galileo Ferraris n.43 – per gli avvisi e le comunicazioni di rito, indirizzi PEC: Email_1
e , come da Email_2 Email_3
delega in atti,
-attrice in riassunzione - nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Maria Schiavone del Foro di Torino, Controparte_1
presso il cui studio in Torino, corso Stati Uniti n.6, è elettivamente domiciliato – per gli avvisi e le comunicazioni di rito, numero di fax: 0115613815; indirizzo PEC:
, come da delega in atti, Email_4
-convenuto in riassunzione - oggetto: prestazione d'opera intellettuale, giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione
Conclusioni delle parti costituite:
Gli avv. A. Tullio, G. Corsini e D. Candellero per l'attrice in riassunzione hanno così concluso:
“piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adìta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa ed in applicazione dei principî di diritto affermati dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n.
22667/2022: condannare l'ing. a pagare a Controparte_1 Parte_1 in persona del legale rappresentante in carica, la somma complessiva di € 27.151,87, o quel diverso importo che sarà accertato in corso di causa, a titolo di restituzione dei maggiori importi a suo tempo versati da in esecuzione della sentenza n.6791/2015 del Tribunale di Torino e di poi Pt_1 riformata con la sentenza n.898/2017 della Corte d'Appello di Torino, come esposto e documentato in atti, il tutto oltre agli interessi legali di mora;
rigettare le domande, le richieste e le eccezioni tutte avanzate dall'ing. , per la loro inammissibilità e, comunque, per la loro Controparte_1 totale infondatezza;
condannare l'ing. a risarcire a Controparte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante in carica, la somma che sarà accertata in
[...] corso di causa ovvero che sarà determinata dall'Ecc.ma Corte di Appello adìta anche in via equitativa, a titolo di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art.96 c.p.c.; con vittoria di spese e compensi di causa, anche relativi alla precedente fase di legittimità, oltre ad i.v.a., c.p.a. ed al rimborso delle spese generali ai sensi della Legge Professionale”.
L'Avv. M. M. Schiavone per il convenuto in riassunzione ha così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, contrariis rejectis, all'esito di una rinnovata valutazione del motivo di impugnazione e relativa riassunzione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in ogni caso ritenere e statuire come infondato in fatto ed in diritto il gravame ex adverso proposto e conseguentemente confermare la sentenza appellata;
nel merito: dichiarare il ricorso in riassunzione infondato e confermare la gravata sentenza. in via di gradato subordine, condannare nei limiti del certo e del provato nei limiti di quanto sopra evidenziato. Con vittoria di spese e dei compensi del grado di giudizio nonché con liquidazione delle spese per la soccombenza relativamente a 4 dei motivi di ricorso in Cassazione”.
Fatto e diritto
Con atto di citazione in riassunzione, ex art. 392 c.p.c., ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto in giudizio chiedendo che, in applicazione del
[...] Controparte_1 principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 22667/2022, il convenuto in riassunzione sia condannato a restituire l'importo di € 27.151,87 -o quello accertando in corso di causa-, versato a titolo di interessi maturati sul capitale dovuto sulla base della sentenza del
Tribunale di Torino, parzialmente riformata all'esito dell'impugnazione, in punto decorrenza degli stessi, dalla sentenza della Corte d'Appello a favore dell'attrice in riassunzione.
aveva chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di Controparte_1 Parte_1
per attività professionale svolta sia in qualità di progettista e direttore dei lavori
[...]
relativa alla messa in sicurezza e al ripristino strutturale di due stabilimenti in Pavullo nel Frignano, danneggiati dai terremoti del 1996 e del 1999, sia per l'attività di consulente e perito ingegneristico prestata nell'ambito di un accertamento tecnico preventivo e poi del procedimento civile avanti al
Tribunale di Modena. La società ingiunta aveva proposto opposizione prospettando numerose contestazioni, anche riguardanti le modalità di determinazione del compenso per le prestazioni professionali di per sé non contestate. Il Tribunale di Torino aveva pronunciato sentenza non definitiva, ritenendo non dovuto il compenso richiesto per le prestazioni rese in ambito di ATP e revocando conseguentemente il decreto ingiuntivo;
era seguita, all'esito di istruttoria che aveva evidenziato il versamento di un acconto da parte della società e nel corso della quale era stata espletata TU, sentenza definitiva con la quale il Tribunale di Torino aveva condannato
[...]
a pagare a l'importo di € 252.302,31 a titolo di Parte_1 Controparte_1
capitale residuo dovuto, con gli interessi legali dal 11.10.2007 al saldo, oltre alle spese processuali liquidate in complessivi € 14.558,00 (di cui € 300,00 per esborso) oltre rimborso forfetario e oneri di legge;
anche le spese di TU erano poste a carico della società nella misura dei 5/6 dell'intero liquidato. aveva proposto appello avverso alla sentenza definitiva del Parte_1
Tribunale di Torino, chiedendone l'integrale riforma e contestando anche la data individuata per il decorso iniziale degli interessi legali. All'esito del giudizio di appello, svoltosi con la partecipazione dell'appellato che non aveva proposto impugnazione incidentale, la Corte d'Appello di Torino aveva confermato la debenza a favore di dell'importo capitale di € Controparte_1
252.302,31, ma aveva individuato il decorso iniziale degli interessi legali, dovuti fino al saldo, nel
4.9.2012; la sentenza di primo grado era stata confermata anche in punto debenza e quantificazione delle spese processuali per il giudizio avanti al Tribunale e per l'imputazione delle spese di TU (la
Corte d'Appello indica chiaramente nel dispositivo, dopo la modifica della data di decorrenza degli interessi sull'importo capitale di € 252.302,31, che “conferma nel resto la sentenza impugnata”); la
Corte d'Appello di Torino aveva altresì condannato al pagamento Parte_1 integrale delle spese processuali di secondo grado, quantificate in € 9.515, oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA come per legge;
nulla era stato invece disposto in ordine alla restituzione degli interessi versati oltre il dovuto sulla base della sentenza di primo grado, pure richiesta dalla società appellante, alla luce dell'accoglimento del rilievo relativo alla corretta indicazione del termine iniziale del loro decorso.
Anche la sentenza della Corte d'Appello di Torino era stata sottoposta a impugnazione da
[...]
con proposizione di ricorso per cassazione articolato su quattro motivi Parte_1
volti a rimettere in discussione la giustificatezza della condanna subita e su un quinto motivo volto a rilevare l'omissione di pronuncia del Giudice d'Appello sulla richiesta restitutoria.
La Corte di Cassazione con ordinanza n.22667/2022 ha dichiarato infondati e/o inammissibili i primi quattro motivi del proposto ricorso per cassazione, accogliendo l'ultimo sulla base della seguente motivazione: “La Corte d'Appello di Torino, infatti, nell'accogliere il motivo di gravame relativo all'applicazione dell'art. 9, quarto comma, l. 143/1949 in materia di interessi, avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda di ripetizione delle somme corrisposte dalla stessa ricorrente a seguito della decisione di primo grado. Tale domanda, infatti, era stata formulata dalla Pt_1
nel proprio atto di appello, come confermato dalla sua riproduzione
[...] Parte_2 nell'ambito delle conclusioni direttamente riportate nell'epigrafe della decisione impugnata. La Corte, quindi, avrebbe dovuto verificare se l'accoglimento del motivo di gravame -eventualmente incidendo in senso riduttivo sulla quantificazione finale delle somme spettanti a
[...] non fondasse parzialmente la domanda restitutoria formulata dall'odierna CP_1
ricorrente. La Corte territoriale, invece, ha radicalmente omesso di pronunciarsi sul punto, da ciò risultando la fondatezza del motivo di ricorso”; la sentenza d'appello è stata pertanto cassata con rinvio per la valutazione della sola domanda restitutoria e per la disciplina delle spese della fase di cassazione -oltre che di quella di rinvio-.
Il giudizio è stato tempestivamente riassunto ex art.392 c.p.c. da Parte_1 che ha chiesto la condanna di a restituire l'importo di € 27.151,88, pagato in Controparte_1
più per interessi: in esecuzione della sentenza di primo grado la società aveva versato un importo complessivo di € 316.736,79 in data 10.3.2016, comprensivo di € 39.379,89 per interessi dall'11.10.20107, mentre tenendo conto della loro decorrenza iniziale dal 4.9.2012 l'importo per essi dovuto sarebbe stato di € 12.228,01, con una differenza a danno dell'attrice in riassunzione appunto di € 27.151,88. L'attrice in riassunzione ha evidenziato anche che essa aveva proposto opposizione all'esecuzione a seguito di notifica di atto di precetto fondato sulla condanna alle spese contenuto nella sentenza d'appello da parte di e, all'esito del giudizio così Controparte_1
radicatosi, il Tribunale di Modena aveva pronunciato sentenza favorevole alla società rilevando che essa, alla luce della pronuncia della Corte d'Appello di Torino, aveva versato in più a
[...]
appunto la somma sopra indicata, con conseguente sorgere di un credito restitutorio di CP_1
pari importo a carico del convenuto in riassunzione;
essendo la sentenza del Tribunale di Modena passata in giudicato, l'accertamento processuale relativo all'entità del credito di Parte_1
è divenuto irretrattabile. La società ha pertanto radicato la presente fase processuale
[...]
concludendo come sopra.
Si è ritualmente costituito non contestando di dover restituire parte degli Controparte_1
interessi percepiti in esecuzione della sentenza di primo grado alla controparte ma determinando il dovuto in € 12.630,45 proprio alla luce della sentenza del Tribunale di Modena, richiamata e prodotta dall'attrice in riassunzione: il Tribunale di Modena aveva infatti compensato giudizialmente in parte le ragioni di credito reciproche, accertando che, a fronte dell'importo dovuto in restituzione a pari a € 27.151,88, portato in compensazione il Controparte_2
credito di risultante dal titolo posto a base dell'atto di precetto contestato, pari Controparte_1
a € 14.521,43, residuava un credito a favore della società e non del professionista.
Precisate le conclusioni definitive come in premessa, all'esito di udienza svoltasi con trattazione scritta la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per le comparse conclusionali e le memorie difensive finali.
************************************* Prima di esaminare il merito dell'unica questione ancora da vagliare in sede di rinvio, che è se e quanto sia dovuto in restituzione a per interessi legali pagati oltre il Parte_1
dovuto, a seguito della diversa data individuata per il decorso degli interessi legali sul capitale dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino rispetto alla sentenza di primo grado pronunciata dal
Tribunale di Torino e spontaneamente eseguita prima della riforma dall'attrice in riassunzione, appare opportuno precisare quanto segue.
Non è più in discussione la definizione della controversia già in essere tra le parti come effettuata dalle sentenze del Tribunale di Torino e della Corte d'Appello di Torino -che ha, appunto, parzialmente riformato la prima solo in ordine alla data di decorrenza degli interessi-: la Corte di
Cassazione ha respinto i quattro motivi di ricorso miranti ad ottenere una diversa composizione della lite e, conseguentemente, si è formato il giudicato sia sulla debenza della somma capitale di €
252.302,31, sia sulla debenza su di essa degli interessi dal 4.9.2012 al saldo (che
[...]
non ha rimesso in discussione in sede di ricorso per cassazione), sia sull'imputazione CP_1
a carico di e sulla quantificazione delle spese processuali di primo e Parte_1
di secondo grado, come operata nelle sentenze di merito, e sull'imputazione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio. L'unico profilo ancora rilevante è solo l'esistenza ed entità dell'obbligo restitutorio a carico di , che non riguarda il merito dei rapporti Controparte_1
controversi composti all'esito del giudizio, ma è volto a far sì che la spontanea esecuzione della sentenza di primo grado quando non era ancora definitiva non determini un nocumento per la parte che vi aveva dato seguito, una volta che nella fase di giudizio successiva l'importo del dovuto abbia subito -come nel caso di specie- un ridimensionamento -divenuta all'esito del passaggio in giudicato della decisione l'unica somma effettivamente da pagare-. La Corte di Cassazione ha del resto rimesso al giudice di rinvio la valutazione della domanda di restituzione e la disciplina delle spese processuali della fase di cassazione, senza alcun riferimento alle fasi processuali precedenti essendo ormai la controversia definita come disposto nelle sentenze di primo e di secondo grado - anche in relazione alle spese processuali-.
Nel merito, è pacifico che abbia pagato, in esecuzione della Parte_1 sentenza all'epoca provvisoriamente esecutiva del Tribunale di Torino l'importo complessivo di €
316.736,79 -per capitale, pari a € 252.302,31, interessi legali dal 11.10.2007 pari a complessivi €
39.379,89, rimborso spese di TU per € 3.383,47, rimborso esposti per € 343,08 e rimborso spese processuali di primo grado di primo grado per complessivi € 21.241,86 comprensive degli oneri di legge -la sentenza di appello non era stata ancora pronunciata: cfr, l'atto di precetto notificato da nel dicembre 2015, prodotto come doc. C3 dall'attrice in riassunzione, e la Controparte_1
manifestazione di volontà della società di pagare salvo ripetizione, sub C4-, mentre avrebbe dovuto pagare il minor importo per interessi -da quantificare a far data dal 4.9.2012- di € 12.228,01, con una differenza per interessi pagati in più oltre al dovuto pari a € 27.151,88.
E' pure un dato di fatto univocamente emergente dagli atti che non Parte_1 pagò altro, oltre all'importo di € 316.736,79, quantificando quanto ritenuto dovuto all'esito del giudizio di appello in € 276.225,39, comprensive della misura corretta degli interessi e delle spese processuali della sola fase di appello, come liquidate dalla Corte: l'opposizione all'esecuzione radicata avanti al Tribunale di Modena è appunto la reazione della società attrice in riassunzione al tentativo di di ottenere in via esecutiva il pagamento di quanto ancora riteneva Controparte_1
essergli dovuto per le spese processuali di secondo grado, senza considerare il credito restitutorio della controparte all'epoca emergente dalla sentenza di appello ma non accompagnato da pronuncia di condanna.
Con la sentenza prodotta da entrambe le parti -si ripete, passata in giudicato- il Tribunale di Modena ha definito il giudizio ex art.615 c.p.c. radicato dalla società motivando come segue (si riportano letteralmente le parti della motivazione e del dispositivo che interessano): “L'opposizione di Pt_1
è fondata e merita, pertanto, integrale accoglimento. E' pacifico, giacché provato in via documentale (cfr. doc. 3 dell'opponente) oltre che non contestato, che abbia versato allo Pt_1
Scarabellotto euro 316.736,79, con bonifico del 10.3.2016, a saldo di ogni somma dovuta per capitale, interessi e spese legali in forza della sentenza del Tribunale di Torino n. 6791/2015. E' altrettanto pacifico che la Corte d'Appello di Torino, in parziale accoglimento del gravame di
e in riforma della pronuncia di primo grado, abbia condannato l'odierna opponente a Pt_1
versare allo la minor somma di euro 276.225,39 per capitale, interessi e spese legali CP_1
del secondo grado di giudizio. La differenza tra le due decisioni origina, come visto, dal differente termine iniziale da cui sono stati calcolati gli interessi legali sul medesimo capitale di euro
252.302,31: dal giorno 11.10.2007 li ha infatti conteggiati il giudice di prime cure, dal 4.9.2012 quello d'appello. Si è, in tal modo, ridotto il complessivo importo cui è stata condannata di Pt_1
euro 27.151,87 ed è, di conseguenza, sorto un corrispondente credito restitutorio dell'odierna opponente nei confronti dello . Ciò premesso, se, da un lato, è vero che detto credito CP_1
restitutorio non sia autonomamente azionabile in via esecutiva in difetto di espressa statuizione di condanna da parte del giudice del gravame, è, d'altro canto, parimenti incontestabile che trattasi di credito certo, liquido ed esigibile. Il relativo importo si ottiene, infatti con il semplice calcolo matematico sopra riportato ed è sicuro che trattasi di somma indebitamente incassata dallo
sulla base dello stesso titolo esecutivo da egli posto in esecuzione, vale a dire la CP_1
sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 898/2017. Di conseguenza, il credito restitutorio in questione è senz'altro suscettibile di compensazione, ai sensi dell'art. 1243, primo comma, c.c., con quello posto in esecuzione dallo in forza della medesima pronuncia. L'importo di CP_1 euro 14.521,43 portato dal precetto notificato dallo a va così integralmente CP_1 Pt_1
compensato con la parte corrispondente del maggiore controcredito vantato dalla Società opponente nei confronti dell'opposto sulla base della medesima sentenza della Corte d'Appello di
Torino n. 898/2017. Operata la compensazione, lo non risulta creditore di alcuna CP_1
somma nei confronti di in forza del precetto opposto e non ha, pertanto, diritto di procedere Pt_1 ad esecuzione forzata nei confronti di quest'ultima, con la conseguente declaratoria di inefficacia del suddetto precetto”. Nel dispositivo il Tribunale di Modena “1. dichiara integralmente compensato l'importo di euro 14.521,43 portato dal precetto notificato da a Controparte_1
con la parte corrispondente del maggiore controcredito restitutorio di Parte_1
nei confronti di risultante dalla sentenza della Parte_1 Controparte_1
Corte d'Appello di Torino n. 898/2017; 2. dichiara che non ha diritto di Controparte_1
procedere ad esecuzione forzata nei confronti di sulla base dell'atto di Parte_1
precetto opposto e, pertanto;
3. dichiara inefficace l'atto di precetto per complessivi euro
14.521,43 notificato da a ”. Controparte_1 Controparte_3
Mentre intende valersi della decisione del Tribunale di Modena, dichiarandosi Controparte_1
disponibile a pagare la differenza tra il maggior credito della controparte, pari a € 27.151,87, ed il proprio credito di € 14.521,43, secondo l'accertamento e la compensazione operati in quella sede, vorrebbe avvalersi del deciso richiamato quanto all'accertamento Parte_1 dell'entità del proprio credito residuo ma non degli altri rilievi, affermando che non vi sia accertamento del dovuto quanto alla posizione di e che comunque l'eccezione Controparte_1
di compensazione parziale da questi sollevata solo in questa sede sia tardiva e quindi inammissibile.
Il deciso del Tribunale di Modena -espresso nella sentenza n.1898/2021 del 18.5.2021 che entrambe le parti hanno allegato agli atti e che deve essere esaminata nella sua integrità e non, come vorrebbe l'attrice in riassunzione, per i soli profili favorevoli evidenziati- rileva in questa sede come giudicato esterno, intervenuto tra le stesse parte: quel Giudice ha accertato l'assenza del diritto di ad agire esecutivamente per l'importo di € 14.521,23 perché ha ritenuto detto Controparte_1 importo compensato con il maggior credito di € 27.151,87 vantato nei confronti del precettante da sia l'accertamento dell'entità del credito della società ingiunta, sia Controparte_2
l'accertamento dell'entità del credito di , sia l'esistenza dei presupposti per la Controparte_1
compensazione giudiziale concretamente operata sono passaggi necessari per addivenire alla pronuncia ex art.615 c.p.c. in ordine all'inesistenza, in concreto, del diritto di agire esecutivamente in capo a e sono pertanto profili coperti da giudicato, come la pronuncia Controparte_1
definitiva che da essi consequenzialmente è derivata.
Ne consegue che, come non può essere messa in discussione l'entità complessiva del credito di restituzione in capo alla società attrice in riassunzione, così non possono essere messi in discussione né l'entità del minor credito di -determinato in € 14.521,43: per quanto esposto Controparte_1
sopra i rilievi che la società muove, genericamente in questa sede, alla sua determinazione non possono essere presi in esame perché superati dal giudicato formatosi sul punto-, né l'operatività in concreto della compensazione e le sue conseguenze sulla quantificazione del credito residuo di
Parte_1
Si osserva ancora che non vi è alcuna incongruenza o criticità nella motivazione del Tribunale di
Modena, nella parte in cui riporta in € 276.225,39 l'importo complessivo che la Corte d'Appello avrebbe condannato a pagare per capitale, interessi dal 4.9.2012 e spese processuali del grado di appello: il Giudice riporta nel passaggio in esame, che è a pag.2 della sentenza, la prospettazione dei fatti proposta dalla società che, appunto, aveva calcolato nell'importo complessivo indicato il solo dovuto, ma non la fa affatto propria, poiché nella parte propriamente motiva della sentenza è sempre ben chiarito che l'importo pagato in più rispetto al versato -non al complessivo dovuto- da parte di è stato di € 27.151,87 per interessi non dovuti (importo Parte_1 pagato per interessi € 39.379,89; importo effettivamente dovuto all'esito dell'appello € 12.228,01).
La quantificazione complessiva del dovuto offerta dalla società attrice in riassunzione non appare invece corretta, perché tiene conto del capitale, della misura degli interessi effettivamente dovuti e delle spese processuali d'appello ma dimentica le spese processuali di primo grado, l'importo dovuto per la TU e gli esposti relativi a quella fase, certo non eliminati né dalla sentenza di appello, né dall'ordinanza della Corte di Cassazione.
A fronte del diritto di credito in restituzione in capo a per € Parte_1
27.151,87, del credito residuo di € 14.521,43 in capo a e della compensazione Controparte_1
operata dal Tribunale di Modena, si deve dichiarare tenuto e condannare a Controparte_1 pagare a favore di l'importo di € 12.683,00 (si sono calcolati gli Parte_1 interessi legali su € 27.151,87 dal 10.3.2016 al 19.4.2017, pari a € 52,15; si è detratto detto importo dal credito del convenuto in riassunzione, ridotto così ad € 14.469,00, ex art.1193 c.c.; si è quindi detratto l'importo di € 14.469,00 dall'importo di € 27.171,87); sull'importo indicato sono dovuti gli interessi, nella misura legale, dal 19.4.2017 al saldo.
Non si applica il disposto dell'art.1284 co 4 c.c. perché si discute dell'obbligazione restitutoria conseguente alla parziale modifica del titolo giudiziale sulla cui base l'importo da restituire è stato provvisoriamente corrisposto.
In conclusione, deve essere dichiarato tenuto e condannato a restituire a Controparte_1
in persona del legale rappresentante, l'importo di € 12.683,00, oltre Parte_1
interessi nella misura legale dal 19.4.2017 al saldo.
Si deve pronunciare sulle spese processuali della fase di cassazione e del presente grado di giudizio.
Ritiene la Corte che vi siano i presupposti giustificanti la loro integrale compensazione. Si deve tenere conto infatti che: non si può valutare ai fini dell'imputazione delle spese processuali in modo diverso la fase di cassazione da quella di rinvio;
il ricorso di cassazione è stato respinto in relazione ai quattro motivi principali proposti ed è stato accolto su un solo punto sostanzialmente eccentrico rispetto alla materia controversa, e il giudizio di rinvio si è reso comunque necessario per l'assenza di restituzione spontanea -anche del solo minor importo affermato in questa sede dovuto-; pacifico l'obbligo di restituire gli interessi ricevuti in più da parte di , le Controparte_1
questioni sorte per la quantificazione del dovuto sono correlabili in parte ad una non attenta lettura degli atti processuali -con particolare riferimento alla debenza delle spese processuali di primo e di secondo grado e delle spese di TU da parte di incidente sulla Parte_1 quantificazione di quanto complessivamente dovuto dalla società alla controparte all'esito del giudizio, in parte ad una non adeguata valutazione della significatività della sentenza del Tribunale di Modena intervenuta tra gli stessi contraddittori su profili pacificamente rilevanti in ordine all'obbligo di restituzione e alla quantificazione del dovuto a tale fine;
la società attrice in riassunzione, pur vittoriosa, ha continuato ad insistere nelle difese svolte in questa sede per ottenere il pagamento dell'intero importo versato in più per interessi, senza considerare l'articolazione complessiva delle proprie obbligazioni di pagamento verso e considerando Controparte_1
solo parzialmente il deciso del Tribunale di Modena.
La società attrice in riassunzione chiede la condanna della controparte al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c.: le considerazioni sopra svolte escludono qualsivoglia fondatezza di una pronuncia in tal senso.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. introdotto da in persona del legale rappresentante, Parte_1
a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 22667/2022, nei confronti di
[...]
, CP_1
ogni contraria istanza disattesa,
-dichiara tenuto e condanna a restituire a in Controparte_1 Parte_1 persona del legale rappresentante, l'importo di € 12.683,00, oltre interessi nella misura legale dal
19.4.2017 al saldo.
-compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 8.3.2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente dott. Tiziana Maccarrone dott. Emanuela Germano Cortese