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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/07/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1170/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1170/2025, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Pergine Valsugana Parte_1 C.F._1
(TN), presso lo studio dell'Avv. CROSINA SARA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Verona, presso Parte_2 C.F._2 lo studio dell'Avv. PRADELLA FEDERICO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 13.6.2025) Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1) La figlia minore , affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, trasferirà la propria Per_1 residenza presso l'abitazione materna, ma sarà collocata presso entrambi i genitori secondo il seguente calendario, stabilito sull'arco temporale di due settimane:
Lunedì dal ritorno da scuola e sino alla mattina del martedì presso il padre;
Martedì dal ritorno da scuola e sino al venerdì mattina presso la madre;
Venerdì dal ritorno da scuola e sino alla mattina del lunedì presso il padre;
Lunedì dal ritorno da scuola e sino alla mattina del mercoledì presso la madre;
Mercoledì dal ritorno da scuola e sino alla mattina del venerdì presso il padre;
Venerdì dal ritorno da scuola e sino alla mattina del lunedì presso la madre.
Salvo modifiche che verranno concordate tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, tuttavia da definire, se non impreviste, almeno una settimana prima del giorno da modificare.
Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore almeno due settimane, anche disgiunte, le cui date verranno concordate con l'altro genitore con congruo preavviso;
in tali periodi i diritti di visita dell'altro genitore rimarranno sospesi.
Le vacanze natalizie e pasquali saranno trascorse da per egual periodo presso ciascun Per_1 genitore, con ripartizione concordata di volta in volta.
2) verserà a , a titolo di contributo ordinario per il mantenimento della Parte_1 Parte_2 figlia , la somma di € 500,00/mese, da corrispondere mediante bonifico bancario entro il Per_1 giorno 15 di ogni mese.
3) Le spese straordinarie scolastiche, mediche e ludico-sportive sostenute nell'interesse della figlia, da determinarsi come da protocollo C.N.F., oltre alla retta scolastica che verrà trattata come spesa straordinaria, saranno sostenute dai genitori in pari quota;
le spese superiori all'importo di € 150,00 dovranno essere previamente concordate e, salvo diversi accordi, il genitore che avrà anticipato la spesa dovrà fornire all'altro, per ottenere il rimborso, la documentazione fiscale in copia, con diritto a ricevere il rimborso entro 15 gg dall'esibizione. Le parti concordano che le spese inerenti all'attività sportiva di equitazione praticata da rimangono, come sempre stato, integralmente a carico Per_1 della madre. 4) Eventuali benefici fiscali andranno a favore di ciascun genitore in pari quota.
5)Spese di giudizio integralmente compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio, dalla quale è nata la figlia in Per_1 data 28.3.2009, e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono rivolte all'intestato Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori- figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e i figli appaiono conformi all'interesse della minore, che si è omesso di sentire in considerazione dell'intervenuto accordo pienamente rispettoso del principio di bigenitorialità, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto all'affidamento della figlia minore ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1170/2025, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Pergine Valsugana Parte_1 C.F._1
(TN), presso lo studio dell'Avv. CROSINA SARA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Verona, presso Parte_2 C.F._2 lo studio dell'Avv. PRADELLA FEDERICO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 13.6.2025) Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1) La figlia minore , affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, trasferirà la propria Per_1 residenza presso l'abitazione materna, ma sarà collocata presso entrambi i genitori secondo il seguente calendario, stabilito sull'arco temporale di due settimane:
Lunedì dal ritorno da scuola e sino alla mattina del martedì presso il padre;
Martedì dal ritorno da scuola e sino al venerdì mattina presso la madre;
Venerdì dal ritorno da scuola e sino alla mattina del lunedì presso il padre;
Lunedì dal ritorno da scuola e sino alla mattina del mercoledì presso la madre;
Mercoledì dal ritorno da scuola e sino alla mattina del venerdì presso il padre;
Venerdì dal ritorno da scuola e sino alla mattina del lunedì presso la madre.
Salvo modifiche che verranno concordate tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, tuttavia da definire, se non impreviste, almeno una settimana prima del giorno da modificare.
Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore almeno due settimane, anche disgiunte, le cui date verranno concordate con l'altro genitore con congruo preavviso;
in tali periodi i diritti di visita dell'altro genitore rimarranno sospesi.
Le vacanze natalizie e pasquali saranno trascorse da per egual periodo presso ciascun Per_1 genitore, con ripartizione concordata di volta in volta.
2) verserà a , a titolo di contributo ordinario per il mantenimento della Parte_1 Parte_2 figlia , la somma di € 500,00/mese, da corrispondere mediante bonifico bancario entro il Per_1 giorno 15 di ogni mese.
3) Le spese straordinarie scolastiche, mediche e ludico-sportive sostenute nell'interesse della figlia, da determinarsi come da protocollo C.N.F., oltre alla retta scolastica che verrà trattata come spesa straordinaria, saranno sostenute dai genitori in pari quota;
le spese superiori all'importo di € 150,00 dovranno essere previamente concordate e, salvo diversi accordi, il genitore che avrà anticipato la spesa dovrà fornire all'altro, per ottenere il rimborso, la documentazione fiscale in copia, con diritto a ricevere il rimborso entro 15 gg dall'esibizione. Le parti concordano che le spese inerenti all'attività sportiva di equitazione praticata da rimangono, come sempre stato, integralmente a carico Per_1 della madre. 4) Eventuali benefici fiscali andranno a favore di ciascun genitore in pari quota.
5)Spese di giudizio integralmente compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio, dalla quale è nata la figlia in Per_1 data 28.3.2009, e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono rivolte all'intestato Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori- figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e i figli appaiono conformi all'interesse della minore, che si è omesso di sentire in considerazione dell'intervenuto accordo pienamente rispettoso del principio di bigenitorialità, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto all'affidamento della figlia minore ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209