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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/12/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 958/2025
Registro generale Appello Lavoro n. 439/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott. AN CA Presidente dott.ssa AR IA UO Consigliera rel. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 793/2024 del Tribunale di Monza, est. dott.ssa Simona Improta, promossa:
DA
A FAVORE DEI Parte_1 [...] rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Pessi e Francesco Parte_2
Giammaria ed elettivamente domiciliata in Milano, Corso Monforte n. 15, presso lo studio dei difensori appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfrancesco Garattoni e Filippo Controparte_1
OL ed elettivamente domiciliato in Rimini, Corso D'Augusto n. 134, presso lo studio dei difensori appellato
E rappresentato e difeso dagli avv.ti Clara Tommaselli e Roberto Maio ed elettivamente CP_2 domiciliato in Milano, via Savarè n. 1 appellato terzo chiamato
CONCLUSIONI
APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso in appello: Nel merito:
1 “- riformare la sentenza del Tribunale di Monza n. 793/2024, pubblicata in data 30.10.2024, non notificata e, per l'effetto, per i motivi di cui in narrativa, rigettare integralmente il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, perché infondato, in fatto ed in diritto, nonché in quanto carente di prova;
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Controparte_1 Voglia l'ill.ma Corte di Appello di Milano, sezione lavoro, contrariis reiectis, respingere l'appello formulato dalla e confermare in toto la sentenza del Tribunale di Monza n.793/2024 Pt_2 pubblicata il 30.10.2024 – r.g. 2162-2022 non notificata, sempre nel rispetto della prescrizione decennale dei ratei in restituzione, così come richiesta ed ottenuta in primo grado, con vittoria di spese di lite e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio da distrarre a favore degli scriventi difensori quali antistatari.
CP_2 piaccia alla Corte d'Appello di Milano reiectis adversis: in accoglimento del proposto ricorso in appello, ed in riforma della sent. n. 793/2024 del Tribunale di Monza, rigettare le domande proposte da nei confronti di Controparte_1 Parte_2 in subordine, verificati i presupposti di legge, pronunciarsi secondo giustizia in ordine alle avverse domande, esonerando l' da ogni responsabilità quanto alla riliquidazione del trattamento CP_2 pensionistico. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del secondo grado di giudizio. Con riserva di ogni ulteriore deduzione di merito ed istruttoria che si rendesse necessaria od opportuna in relazione alle deduzioni di controparte o d'ufficio, e con riserva di produrre gli eventuali documenti utili che dovessero pervenire dai competenti uffici amministrativi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.4.2025, Parte_3
(di seguito ha proposto appello avverso la sentenza n. 793/2024
[...] Pt_1 del Tribunale di Monza che, accogliendo il ricorso proposto da , titolare di Controparte_1 pensione di anzianità in totalizzazione con decorrenza 1.1.2011, sulla scorta di quanto affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, nell'ambito di un orientamento consolidato, ha dichiarato l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate, ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale ed ha condannato la alla restituzione delle ritenute operate a tale titolo con decorrenza dal 18.9.2013. Pt_1
Quanto alla posizione dell' , terzo chiamato, ha evidenziato come lo stesso sia stato chiamato CP_2 in giudizio in ragione del regime c.d. in totalizzazione del trattamento pensionistico, applicato in virtù della disciplina del d.l.vo n. 42/2006, ed in base al quale l'ente ha proceduto alla liquidazione del trattamento sulla base anche dei dati inviati dalla comprensivi della ritenuta mensile a Pt_1 titolo di contributo di solidarietà. Conseguentemente ha evidenziato l'obbligo dell'ente di procedere all'adeguamento della pensione in base ai nuovi criteri di determinazione del trattamento nei confronti di . Controparte_1
L'appellante censura la sentenza con i seguenti motivi:
2 1)Violazione dell'art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della e successive delibere;
violazione degli artt. Pt_2
3, comma 12, L. n. 335/1995; 1 comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 (c.d. “Decreto Salva Italia”); 3, 23 e 38 Cost.
Contrariamente al giudice, ritiene che l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della approvato con D.M. del 14.7.2014, che ha introdotto il contributo Pt_2 di solidarietà, successivamente prorogato con riferimento ai quinquenni 2009 – 2013, 2014 – 2018
e 2019 - 2023, non contrasti con la disciplina applicabile in materia, non superi i limiti dell'autonomia normativa conferita agli Enti previdenziali privatizzati e non si ponga in contrasto con l'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, come modificato dall'art. 1 comma 763, L. n. 296/2006
(Legge Finanziaria per il 2007) e successivamente autenticamente interpretato dall'art. 1, comma
488, L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).
2) Violazione degli artt. 1, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014); 3, comma 12, L. n.
335/1995; 1, comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della e successive delibere. Pt_2
Contrariamente al giudice ritiene che l'art. 1, comma 488, L.147/2013 - Legge di Stabilità 2014-, nell'interpretare autenticamente l'art.3, co 12, L 335/1995, abbia manifestato la chiara volontà di considerare legittimi ed efficaci gli atti e le deliberazioni degli Enti Previdenziali, tra cui adottati in materia previdenziale. Pt_2
3)Errata pronuncia sulla prescrizione delle pretese avversarie: violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 cc.
Insiste per l'applicazione della prescrizione quinquennale e quindi per la prescrizione delle somme eventualmente trattenute a titolo di contributo di solidarietà anteriormente al 6.2.2018 (in considerazione della notifica del ricorso in data 6.2.2023).
4)Violazione art. 16 L. n.412/1991
La sentenza è errata nella parte in cui ha condannato alla restituzione degli arretrati con interessi e rivalutazione in violazione dell'art. 16, co 6, L. n. 412/1991 che stabilisce: “L'importo dovuto a titolo di interesse e portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
Si tratta del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, principio che riguarda esclusivamente le modalità di calcolo di tali accessori. La somma ex adverso pretesa non potrebbe essere quindi ulteriormente rivalutata
3 5) Violazione art. 16 L n. 412/1991; violazione art. 1224 cc;
violazione art. 2033 cc
Gli interessi devono decorrere dalla data della domanda e non dall'intervenuta trattenuta, in applicazione dell'art. 1124 cc.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
Si è costituito il terzo chiamato chiedendo l'accoglimento dell'appello formulato dalla CP_2
Pt_1
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Sulla questione in esame la Corte di Cassazione si è più volte espressa con un orientamento ormai consolidato (a partire da Cass. n. 25212/2009, poi seguita ex multis da Cass. n. 31875/2018, n.
32595/2018, n. 423/2019, n. 603/2019, n. 982/2019, n. 16814/2019, n. 28054/2020, n.
28055/2020, n. 6301/2022, n. 6897/2022, n. 18565/2022; n. 18566/2022; n. 18570/2022; n.
29382/2022; n. 29535/2022; n. 29523/2022; n. 689/2023, n. 9886/2023, n. 9893/2023, n.
9914/2023, n. 10047/2023, n. 12122/2023, n. 6170/2024, n. 7489/2024, n. 23257/2024).
In particolare, con la sentenza n. 23257/2024 ha affermato:
“Con la legge n. 537/1993 il Governo è stato delegato “ad emanare […] uno o più decreti legislativi diretti a riordinare (o sopprimere) enti pubblici di previdenza e assistenza”, attenendosi, tra l'altro, al principio e criterio direttivo seguente: “privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti”. Il d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509, in attuazione della delega, ha ribadito che le Casse “privatizzate” “hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta” e che “la gestione economico- finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale”.
Come evidenziato in Cass. n. 603/2019, «per far ciò l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma 2, e art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria (il Regolamento della Pt_1 approvato con decreto ministeriale) ad introdurre norme generali ed astratte ed a tal proposito si
è parlato di “sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti (cfr. Cass. 16 novembre 2009, n. 24202) e si è aggiunto “anche in deroga a disposizioni di legge precedenti”. Tali disposizioni del D.Lgs. n.
4 509 cit. non hanno, peraltro, attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2, […] sicché ad essi […] non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse “privatizzate”, a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse privatizzate. […] Quest'ultima disposizione [….] – che, nella sua formulazione anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 296/2006, costituisce base giuridica e parametro di legittimità della norma regolamentare in esame – sancisce testualmente: “Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal dlgs n 509/1994, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti (…)”. […] Questa Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa alla stessa (Cass 25212/09) che “L'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra Parte_3 un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto d.lgs n 509/1994 art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto […]”. Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti – e risulta incompatibile, peraltro, con il “rispetto del principio del pro rata (…)” – qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca – a prescindere dal “criterio di determinazione del trattamento pensionistico” – la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti. Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, né una “variazione delle aliquote contributive”, né una “riparametrazione dei coefficienti di rendimento”. Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad “ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”. La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che – al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di
“variazione delle aliquote contributive”, appunto, e di “riparametrazione dei coefficienti di rendimento”) – incidano su “ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”.
5 Quindi, ne esula qualsiasi provvedimento, che – lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell'art. 3, comma 12, l. n 335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge – imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura». Non si può pervenire a diverse conclusioni neppure attraverso il richiamo alla legge n. 296/2006 di modifica dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà: detta normativa sopravvenuta non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di Pt_1 fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà. L'Ente ricorrente invoca, altresì, la disposizione di cui all'art. 1, comma
488, della legge n. 147/2013, secondo cui: “L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine”. A tal proposito, questa Corte (ex multis, Cass. n. 6702/2016, n. 7568/2017) ha già affermato che
«quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, così come affermato dalla stessa ricorrente». Inoltre, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo dell'art 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e Pt_1 non già la materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame. Al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, nei precedenti citati questa Corte ha, altresì, richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dall'art. 1, comma 486, della legge n. 147/2013, ha ritenuto essere in presenza di un «prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)». Il ricorso, infine, cita a sostegno l'art.24, comma 24, lett. b), del d.l. n.201/2011 conv. nella legge n.214/2011, che
6 prevede un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, per il caso di inerzia delle Casse nell'adozione delle misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche. Si tratta di una norma che conferma che, come sottolineato nella citata sentenza della Corte costituzionale n.173/16, il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge. Ne consegue che il suddetto richiamo normativo certamente non dimostra la legittimità della istituzione del diverso contributo di solidarietà di cui qui si discute che è stata effettuata con l'art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della e non con una Pt_2 norma di legge.
Deve, pertanto, concludersi che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le
Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto esso, al di là del nomen, non può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.”
Anche la questione della prescrizione è stata più volte affrontata dalla Suprema Corte che anche da ultimo ha ribadito “Si legge in Cass. 31527/2022 che «questa Corte di legittimità (Cass. nr.41320 del 2021) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte nr. 17742 del
2015, secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. nr. 509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 nr. 4 cod.civ. - così come dal R.D.L. nr. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod.civ. 14. In tali occasioni si è precisato che il rapporto assicurativo che lega la ai propri iscritti ha natura Pt_1 obbligatoria, dato che la è a tutti gli effetti una persona giuridica privata che gestisce una Pt_4 forma di previdenza e assistenza, cui è obbligatoria l'iscrizione e la contribuzione da parte degli appartenenti delle categorie interessate;
inoltre, l'applicazione dell'art. 2948 nr. 4, allo stesso modo che il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, richiede la liquidità e l'esigibilità del credito, che deve essere «pagabile», ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere. Non basta, quindi, ai fini, sia dell'art. 129 che dell'art. 2948, la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che entrambe le norme non trovano applicazione nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza sia in contestazione (v. Cass. n. 16388 del 2004 e nr. 1787 del 1997, in motivazione, nonché sez.un. nr.
10955 del 2002). 15. Se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della
7 pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi «pagabile» e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 cod.civ., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 cod.civ. 16. Tale orientamento va confermato, potendo aggiungersi che non induce a diversa soluzione l'art. 47 bis d.p.r. nr. 639 del 1970 […], secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 38, D.L. 6 luglio 2011, nr. 98. 17. Risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata.
La ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del Pt_1 pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale”. Questo indirizzo si è consolidato (ex multis Cass. n.
31641/2022, n. 31642/2022, n.449/2023, n.688/2023, n. 4349/2023, n. 4362/2023, n. 4604/2023,
n. 6170/2024) ed è condiviso dal Collegio. Dato il differente ambito applicativo dell'art.47bis
d.P.R. n.639/70, non ha ragion d'essere alcuna questione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art.3 Cost.” (cfr. Cass. 23257/2024, nello stesso senso ordinanza n. 10917/2025 ).
Anche il terzo motivo di gravame, relativo al cumulo fra interessi e rivalutazione, deve essere disatteso considerata -come già affermato da questa Corte con la sentenza n. 919/2025 le cui motivazioni si condividono e qui si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - la natura privatistica della convenuta e rilevato come la statuizione di cui all'art. 16, comma 6, Pt_1
l. n. 412/1991 e quella di cui all'art. 22 l. n. 724/1994 siano state considerate illegittime dalle sentenze della Corte costituzionale (cfr. sentenze n. 459 del 2000 e sent. n. 82/03), con riferimento ai lavoratori “privati”. Pertanto, dopo tali pronunce, anche per i crediti pensionistici, nell'ambito di relazioni di tipo privatistico, si deve ritenere applicabile ancora la regola di cui all'art. 442 c.p.c. per cui maturano sia gli interessi, sia la rivalutazione (cfr. anche Corte cost. sent. n. 156 del 12 aprile 1991 e sentenza n. 196 del 1993).
8 Parimenti va respinto il quarto e ultimo motivo di gravame, relativo alla decorrenza degli interessi.
Come già affermato da questa Corte con la sentenza n. 443/2023, le cui motivazioni si condividono e qui si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. “correttamente il primo giudice ha indicato la decorrenza degli accessori dalle singole scadenze dei prelievi effettuati dalla (cfr. Cass. nn. 16813 e 16814/2019). Pt_1
Deve a riguardo richiamarsi l'oramai consolidato principio secondo cui “La rivalutazione monetaria, come gli interessi legali, costituisce una componente essenziale del credito assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato" (Cass. n. 12023/2003; conf. 18558/2014;
Cass. n. 2563/2016) Recentemente le Sezioni Unite di questa Corte, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, hanno ulteriormente ribadito che "..Dalla affermata natura previdenziale, tuttavia, deriva, da un lato, che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicchè il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria da cui consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito...” (Cass. SU n. 6928/2018).”
Le argomentazioni tutte sopra riportate rispondono pienamente ai motivi di appello qui in esame che, tra l'altro, non pongono elementi di valutazione nuovi o non considerati dalla Corte di
Cassazione nelle plurime decisioni adottate in materia.
Ne deriva che le trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico erogato all'appellato sono da ritenersi illegittime, con conseguente obbligo della di Pt_1 provvedere alla restituzione dei relativi importi, come statuito dal giudice di prime cure.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.14 n. 55, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, della serialità, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 793/2024 del Tribunale di Monza.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 2.000,0 oltre spese generali ed oneri di legge in favore di ciascuna delle parti appellate.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n.
115/2002 e succ. mod.
Milano, 19.11.2025
La Consigliera est. Il Presidente
AR IA UO AN CA
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Registro generale Appello Lavoro n. 439/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott. AN CA Presidente dott.ssa AR IA UO Consigliera rel. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 793/2024 del Tribunale di Monza, est. dott.ssa Simona Improta, promossa:
DA
A FAVORE DEI Parte_1 [...] rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Pessi e Francesco Parte_2
Giammaria ed elettivamente domiciliata in Milano, Corso Monforte n. 15, presso lo studio dei difensori appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfrancesco Garattoni e Filippo Controparte_1
OL ed elettivamente domiciliato in Rimini, Corso D'Augusto n. 134, presso lo studio dei difensori appellato
E rappresentato e difeso dagli avv.ti Clara Tommaselli e Roberto Maio ed elettivamente CP_2 domiciliato in Milano, via Savarè n. 1 appellato terzo chiamato
CONCLUSIONI
APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso in appello: Nel merito:
1 “- riformare la sentenza del Tribunale di Monza n. 793/2024, pubblicata in data 30.10.2024, non notificata e, per l'effetto, per i motivi di cui in narrativa, rigettare integralmente il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, perché infondato, in fatto ed in diritto, nonché in quanto carente di prova;
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Controparte_1 Voglia l'ill.ma Corte di Appello di Milano, sezione lavoro, contrariis reiectis, respingere l'appello formulato dalla e confermare in toto la sentenza del Tribunale di Monza n.793/2024 Pt_2 pubblicata il 30.10.2024 – r.g. 2162-2022 non notificata, sempre nel rispetto della prescrizione decennale dei ratei in restituzione, così come richiesta ed ottenuta in primo grado, con vittoria di spese di lite e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio da distrarre a favore degli scriventi difensori quali antistatari.
CP_2 piaccia alla Corte d'Appello di Milano reiectis adversis: in accoglimento del proposto ricorso in appello, ed in riforma della sent. n. 793/2024 del Tribunale di Monza, rigettare le domande proposte da nei confronti di Controparte_1 Parte_2 in subordine, verificati i presupposti di legge, pronunciarsi secondo giustizia in ordine alle avverse domande, esonerando l' da ogni responsabilità quanto alla riliquidazione del trattamento CP_2 pensionistico. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del secondo grado di giudizio. Con riserva di ogni ulteriore deduzione di merito ed istruttoria che si rendesse necessaria od opportuna in relazione alle deduzioni di controparte o d'ufficio, e con riserva di produrre gli eventuali documenti utili che dovessero pervenire dai competenti uffici amministrativi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.4.2025, Parte_3
(di seguito ha proposto appello avverso la sentenza n. 793/2024
[...] Pt_1 del Tribunale di Monza che, accogliendo il ricorso proposto da , titolare di Controparte_1 pensione di anzianità in totalizzazione con decorrenza 1.1.2011, sulla scorta di quanto affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, nell'ambito di un orientamento consolidato, ha dichiarato l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate, ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale ed ha condannato la alla restituzione delle ritenute operate a tale titolo con decorrenza dal 18.9.2013. Pt_1
Quanto alla posizione dell' , terzo chiamato, ha evidenziato come lo stesso sia stato chiamato CP_2 in giudizio in ragione del regime c.d. in totalizzazione del trattamento pensionistico, applicato in virtù della disciplina del d.l.vo n. 42/2006, ed in base al quale l'ente ha proceduto alla liquidazione del trattamento sulla base anche dei dati inviati dalla comprensivi della ritenuta mensile a Pt_1 titolo di contributo di solidarietà. Conseguentemente ha evidenziato l'obbligo dell'ente di procedere all'adeguamento della pensione in base ai nuovi criteri di determinazione del trattamento nei confronti di . Controparte_1
L'appellante censura la sentenza con i seguenti motivi:
2 1)Violazione dell'art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della e successive delibere;
violazione degli artt. Pt_2
3, comma 12, L. n. 335/1995; 1 comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 (c.d. “Decreto Salva Italia”); 3, 23 e 38 Cost.
Contrariamente al giudice, ritiene che l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della approvato con D.M. del 14.7.2014, che ha introdotto il contributo Pt_2 di solidarietà, successivamente prorogato con riferimento ai quinquenni 2009 – 2013, 2014 – 2018
e 2019 - 2023, non contrasti con la disciplina applicabile in materia, non superi i limiti dell'autonomia normativa conferita agli Enti previdenziali privatizzati e non si ponga in contrasto con l'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, come modificato dall'art. 1 comma 763, L. n. 296/2006
(Legge Finanziaria per il 2007) e successivamente autenticamente interpretato dall'art. 1, comma
488, L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).
2) Violazione degli artt. 1, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014); 3, comma 12, L. n.
335/1995; 1, comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della e successive delibere. Pt_2
Contrariamente al giudice ritiene che l'art. 1, comma 488, L.147/2013 - Legge di Stabilità 2014-, nell'interpretare autenticamente l'art.3, co 12, L 335/1995, abbia manifestato la chiara volontà di considerare legittimi ed efficaci gli atti e le deliberazioni degli Enti Previdenziali, tra cui adottati in materia previdenziale. Pt_2
3)Errata pronuncia sulla prescrizione delle pretese avversarie: violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 cc.
Insiste per l'applicazione della prescrizione quinquennale e quindi per la prescrizione delle somme eventualmente trattenute a titolo di contributo di solidarietà anteriormente al 6.2.2018 (in considerazione della notifica del ricorso in data 6.2.2023).
4)Violazione art. 16 L. n.412/1991
La sentenza è errata nella parte in cui ha condannato alla restituzione degli arretrati con interessi e rivalutazione in violazione dell'art. 16, co 6, L. n. 412/1991 che stabilisce: “L'importo dovuto a titolo di interesse e portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
Si tratta del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, principio che riguarda esclusivamente le modalità di calcolo di tali accessori. La somma ex adverso pretesa non potrebbe essere quindi ulteriormente rivalutata
3 5) Violazione art. 16 L n. 412/1991; violazione art. 1224 cc;
violazione art. 2033 cc
Gli interessi devono decorrere dalla data della domanda e non dall'intervenuta trattenuta, in applicazione dell'art. 1124 cc.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
Si è costituito il terzo chiamato chiedendo l'accoglimento dell'appello formulato dalla CP_2
Pt_1
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Sulla questione in esame la Corte di Cassazione si è più volte espressa con un orientamento ormai consolidato (a partire da Cass. n. 25212/2009, poi seguita ex multis da Cass. n. 31875/2018, n.
32595/2018, n. 423/2019, n. 603/2019, n. 982/2019, n. 16814/2019, n. 28054/2020, n.
28055/2020, n. 6301/2022, n. 6897/2022, n. 18565/2022; n. 18566/2022; n. 18570/2022; n.
29382/2022; n. 29535/2022; n. 29523/2022; n. 689/2023, n. 9886/2023, n. 9893/2023, n.
9914/2023, n. 10047/2023, n. 12122/2023, n. 6170/2024, n. 7489/2024, n. 23257/2024).
In particolare, con la sentenza n. 23257/2024 ha affermato:
“Con la legge n. 537/1993 il Governo è stato delegato “ad emanare […] uno o più decreti legislativi diretti a riordinare (o sopprimere) enti pubblici di previdenza e assistenza”, attenendosi, tra l'altro, al principio e criterio direttivo seguente: “privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti”. Il d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509, in attuazione della delega, ha ribadito che le Casse “privatizzate” “hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta” e che “la gestione economico- finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale”.
Come evidenziato in Cass. n. 603/2019, «per far ciò l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma 2, e art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria (il Regolamento della Pt_1 approvato con decreto ministeriale) ad introdurre norme generali ed astratte ed a tal proposito si
è parlato di “sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti (cfr. Cass. 16 novembre 2009, n. 24202) e si è aggiunto “anche in deroga a disposizioni di legge precedenti”. Tali disposizioni del D.Lgs. n.
4 509 cit. non hanno, peraltro, attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2, […] sicché ad essi […] non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse “privatizzate”, a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse privatizzate. […] Quest'ultima disposizione [….] – che, nella sua formulazione anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 296/2006, costituisce base giuridica e parametro di legittimità della norma regolamentare in esame – sancisce testualmente: “Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal dlgs n 509/1994, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti (…)”. […] Questa Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa alla stessa (Cass 25212/09) che “L'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra Parte_3 un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto d.lgs n 509/1994 art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto […]”. Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti – e risulta incompatibile, peraltro, con il “rispetto del principio del pro rata (…)” – qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca – a prescindere dal “criterio di determinazione del trattamento pensionistico” – la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti. Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, né una “variazione delle aliquote contributive”, né una “riparametrazione dei coefficienti di rendimento”. Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad “ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”. La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che – al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di
“variazione delle aliquote contributive”, appunto, e di “riparametrazione dei coefficienti di rendimento”) – incidano su “ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”.
5 Quindi, ne esula qualsiasi provvedimento, che – lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell'art. 3, comma 12, l. n 335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge – imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura». Non si può pervenire a diverse conclusioni neppure attraverso il richiamo alla legge n. 296/2006 di modifica dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà: detta normativa sopravvenuta non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di Pt_1 fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà. L'Ente ricorrente invoca, altresì, la disposizione di cui all'art. 1, comma
488, della legge n. 147/2013, secondo cui: “L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine”. A tal proposito, questa Corte (ex multis, Cass. n. 6702/2016, n. 7568/2017) ha già affermato che
«quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, così come affermato dalla stessa ricorrente». Inoltre, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo dell'art 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e Pt_1 non già la materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame. Al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, nei precedenti citati questa Corte ha, altresì, richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dall'art. 1, comma 486, della legge n. 147/2013, ha ritenuto essere in presenza di un «prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)». Il ricorso, infine, cita a sostegno l'art.24, comma 24, lett. b), del d.l. n.201/2011 conv. nella legge n.214/2011, che
6 prevede un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, per il caso di inerzia delle Casse nell'adozione delle misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche. Si tratta di una norma che conferma che, come sottolineato nella citata sentenza della Corte costituzionale n.173/16, il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge. Ne consegue che il suddetto richiamo normativo certamente non dimostra la legittimità della istituzione del diverso contributo di solidarietà di cui qui si discute che è stata effettuata con l'art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della e non con una Pt_2 norma di legge.
Deve, pertanto, concludersi che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le
Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto esso, al di là del nomen, non può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.”
Anche la questione della prescrizione è stata più volte affrontata dalla Suprema Corte che anche da ultimo ha ribadito “Si legge in Cass. 31527/2022 che «questa Corte di legittimità (Cass. nr.41320 del 2021) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte nr. 17742 del
2015, secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. nr. 509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 nr. 4 cod.civ. - così come dal R.D.L. nr. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod.civ. 14. In tali occasioni si è precisato che il rapporto assicurativo che lega la ai propri iscritti ha natura Pt_1 obbligatoria, dato che la è a tutti gli effetti una persona giuridica privata che gestisce una Pt_4 forma di previdenza e assistenza, cui è obbligatoria l'iscrizione e la contribuzione da parte degli appartenenti delle categorie interessate;
inoltre, l'applicazione dell'art. 2948 nr. 4, allo stesso modo che il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, richiede la liquidità e l'esigibilità del credito, che deve essere «pagabile», ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere. Non basta, quindi, ai fini, sia dell'art. 129 che dell'art. 2948, la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che entrambe le norme non trovano applicazione nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza sia in contestazione (v. Cass. n. 16388 del 2004 e nr. 1787 del 1997, in motivazione, nonché sez.un. nr.
10955 del 2002). 15. Se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della
7 pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi «pagabile» e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 cod.civ., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 cod.civ. 16. Tale orientamento va confermato, potendo aggiungersi che non induce a diversa soluzione l'art. 47 bis d.p.r. nr. 639 del 1970 […], secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 38, D.L. 6 luglio 2011, nr. 98. 17. Risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata.
La ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del Pt_1 pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale”. Questo indirizzo si è consolidato (ex multis Cass. n.
31641/2022, n. 31642/2022, n.449/2023, n.688/2023, n. 4349/2023, n. 4362/2023, n. 4604/2023,
n. 6170/2024) ed è condiviso dal Collegio. Dato il differente ambito applicativo dell'art.47bis
d.P.R. n.639/70, non ha ragion d'essere alcuna questione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art.3 Cost.” (cfr. Cass. 23257/2024, nello stesso senso ordinanza n. 10917/2025 ).
Anche il terzo motivo di gravame, relativo al cumulo fra interessi e rivalutazione, deve essere disatteso considerata -come già affermato da questa Corte con la sentenza n. 919/2025 le cui motivazioni si condividono e qui si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - la natura privatistica della convenuta e rilevato come la statuizione di cui all'art. 16, comma 6, Pt_1
l. n. 412/1991 e quella di cui all'art. 22 l. n. 724/1994 siano state considerate illegittime dalle sentenze della Corte costituzionale (cfr. sentenze n. 459 del 2000 e sent. n. 82/03), con riferimento ai lavoratori “privati”. Pertanto, dopo tali pronunce, anche per i crediti pensionistici, nell'ambito di relazioni di tipo privatistico, si deve ritenere applicabile ancora la regola di cui all'art. 442 c.p.c. per cui maturano sia gli interessi, sia la rivalutazione (cfr. anche Corte cost. sent. n. 156 del 12 aprile 1991 e sentenza n. 196 del 1993).
8 Parimenti va respinto il quarto e ultimo motivo di gravame, relativo alla decorrenza degli interessi.
Come già affermato da questa Corte con la sentenza n. 443/2023, le cui motivazioni si condividono e qui si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. “correttamente il primo giudice ha indicato la decorrenza degli accessori dalle singole scadenze dei prelievi effettuati dalla (cfr. Cass. nn. 16813 e 16814/2019). Pt_1
Deve a riguardo richiamarsi l'oramai consolidato principio secondo cui “La rivalutazione monetaria, come gli interessi legali, costituisce una componente essenziale del credito assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato" (Cass. n. 12023/2003; conf. 18558/2014;
Cass. n. 2563/2016) Recentemente le Sezioni Unite di questa Corte, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, hanno ulteriormente ribadito che "..Dalla affermata natura previdenziale, tuttavia, deriva, da un lato, che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicchè il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria da cui consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito...” (Cass. SU n. 6928/2018).”
Le argomentazioni tutte sopra riportate rispondono pienamente ai motivi di appello qui in esame che, tra l'altro, non pongono elementi di valutazione nuovi o non considerati dalla Corte di
Cassazione nelle plurime decisioni adottate in materia.
Ne deriva che le trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico erogato all'appellato sono da ritenersi illegittime, con conseguente obbligo della di Pt_1 provvedere alla restituzione dei relativi importi, come statuito dal giudice di prime cure.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.14 n. 55, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, della serialità, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 793/2024 del Tribunale di Monza.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 2.000,0 oltre spese generali ed oneri di legge in favore di ciascuna delle parti appellate.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n.
115/2002 e succ. mod.
Milano, 19.11.2025
La Consigliera est. Il Presidente
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