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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 22/12/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3881/2025 REGOLAMENTAZIONE
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3881/2025 promossa con ricorso depositato il 02/10/2025 da:
1) Parte_1 nata in [...] in data [...], cod.fisc cittadina albanese C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Enzo Andrea Cosentino
e
2) Parte_2 nato in [...] il [...] cod. fisc cittadino albanese C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Enzo Andrea Cosentino con i seguenti figli minorenni:
nata a [...] in data [...], Persona_1
nata a [...] in data [...] Persona_2
nata a [...] in data [...]. Per_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 2 ottobre 2025 richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
pagina1 di 4 Per_ Per_
1. Affidamento condiviso delle figlie minorenni , e con Per_2 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, attualmente residente in [...];
2. Diritto di visita del padre che potrà vedere e tenere con sé le tre Parte_2 figlie secondo la seguente calendarizzazione: a) Tutte le settimane dalla ore 9.00 della domenica mattina, quando preleverà le minori dalla abitazione materna, sino al martedì mattina, quando – in periodo scolastico – porterà le tre figlie presso i rispettivi plessi scolastici ovvero – in periodo festivo – riporterà entro le ore 9.00 le minori presso l'abitazione della signora Pt_1
b) durante le vacanze estive il signor potrà portare con sé le figlie per Pt_2 due settimane anche non consecutive, secondo il calendario lavorativo di entrambi i ricorrenti che si adopereranno, con spirito di collaborazione e correttezza, per addivenire ad un accordo che contemperi le esigenze delle parti e delle minori: l'accordo dovrà essere concordato entro il 31 maggio di ogni anno, salvo difficoltà sopraggiunte sul posto di lavoro;
c) In relazione alle altre festività, si terrà conto del criterio dell'alternanza per anno, sia relativamente alla Vigilia di Natale ed al giorno di Natale, sia in relazione al giorno di Santo Stefano, al 31 Dicembre, al Capodanno, alla Epifania, alla Pasqua ed al lunedì dell'Angelo. Pertanto a partire dalle festività natalizia del corrente anno, la madre potrà tenere con sé le figlie il giorno della Vigilia di Natale, mentre il giorno di Natale le figlie verranno prelevate dal padre la mattina del 25 Dicembre e riportate dalla madre la sera alle ore 19.00 dello stesso giorno. Santo Stefano verrà trascorso con la madre, il 31 Dicembre con il padre ed il giorno 1 Gennaio con la madre, il 6 Gennaio con il padre. L'anno seguente si procederà con il criterio della alternanza rispetto alle date sopra indicate. Nell'interesse delle figlie, i ricorrenti collaboreranno affinché le minori possano passare il giorno del compleanno con entrambi i genitori;
3. Come contributo al mantenimento in favore delle figlie minori il signor si Pt_2 impegna a corrispondere alla signora la complessiva somma di € Parte_1
800,00 mensili: tale somma corrisponde attualmente a quanto percepito dal nucleo familiare a titolo di assegno unico universale: il signor acconsente Pt_2 dunque che l'importo sopra indicato venga trattenuto integralmente dalla signora che accetta, a titolo di contributo al mantenimento delle minori da parte Pt_1 del padre. Le parti concordano che dal prossimo anno, l'assegno unico universale verrà richiesto ed erogato alla sola Signora che lo imputerà interamente Pt_1
a contributo al mantenimento da parte del signor Le parti concordano sin Pt_2
d'ora che qualora nel corso dei mesi successivi al deposito del presente ricorso o nel corso degli anni successivi l'entità mensile dell'assegno unico universale dovesse ridursi sotto la soglia di € 800,00, ovvero laddove la misura dell'a.u.i. venisse revocata, il signor provvederà a prima richiesta e con cadenza Pt_2 mensile a coprire la differenza tra l'importo erogato a titolo di assegno unico universale mensile per le tre minori e l'importo di € 800,00;
pagina2 di 4 4. In ogni caso, a far data dal secondo anno dal deposito del ricorso, l'importo di € 800,00 mensili andrà rivalutato secondo gli indici ISTAT ed il nuovo importo rivalutato corrisponderà a quanto dovuto mensilmente dal signor a titolo Pt_2 di contributo al mantenimento, con suo impegno a corrispondere eventuali differenze, secondo quanto pattuito al punto che precede;
5. Il signor corrisponderà alla signora il 50% delle spese Pt_2 Pt_1 straordinarie inerenti le tre figlie e concernenti le attività scolastiche, sportive, ludiche, ricreative e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, secondo le linee guida dettate dal Tribunale di Varese che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale andranno preventivamente concordate tra i ricorrenti, salvo eventuale carattere d'urgenza per la salute delle minori. Sin d'ora il signor autorizza Pt_2 la signora ad iscrivere le figlie ai servizi del pre-scuola e doposcuola che Pt_1 verranno forniti dagli istituti scolastici frequentati dalle figlie. I relativi costi di iscrizione e frequenza a pre-scuola e doposcuola verranno sostenuti integralmente dalla madre. Relativamente al campo estivo, che verrà scelto tenendo conto della residenza anagrafica delle minori e della vicinanza ai rispettivi plessi scolastici, il costo verrà sostenuto da ambo i ricorrenti per metà ciascuno;
6. Atteso che attualmente il signor è ancora residente presso l'abitazione di Pt_2 via Mantegna n. 8 a Varese, unitamente ai di lui genitori, lo stesso si impegna a rilasciare detta abitazione, unitamente ai propri genitori, entro e non oltre il termine del 15.09.2025 ed a spostare la residenza – sua e dei suoi genitori – entro i successivi sessanta giorni dalla data del rilascio;
7. Gli odierni ricorrenti ritengono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare la seguente pattuizione: il signor si Parte_2 impegna a trasferire formalmente – per il corrispettivo indicato ai seguenti punti
– alla signora , che accetta, la proprietà della propria quota della Parte_1 unità immobiliare sita in Varese, via Mantegna n. 8, catastalmente identificata come di seguito: sezione urbana VA , foglio 5, mappale 16346, subalterno 6, categoria A/2, classe 5, vanni 5,5, rendita catastale 525,49 euro;
foglio 5, mappale 16346, subalterno 3, categoria C/6, classe 8, rendita catastale 61,95.
8. Pertanto entro la data del 15.11.2025 la signora rileverà la quota Parte_1 di proprietà della abitazione del signor per la quota di € 84.000,00 Parte_2
(ottantaquattromila/00). Le parti convengono che, contestualmente alla cessione della quota di proprietà della ex abitazione familiare, le stesse provvederanno ad estinguere il mutuo già esistente acceso presso la Controparte_1
filiale di Sesto San Giovanni dai ricorrenti e cointestato. Le spese
[...] notarili per l'atto di trasferimento della proprietà saranno integralmente sostenute dalla sig.ra ; Parte_1
9. Quanto ai residui rapporti patrimoniali, al fine di riconoscere il supporto economico conferito dalla signora a beneficio del reddito del nucleo Pt_1 familiare, stante ai rapporti di dare-avere tra le parti, contestualmente all'atto di trasferimento della proprietà della abitazione familiare, il signor Pt_2
pagina3 di 4 corrisponderà, mediante bonifico istantaneo, alla signora , Parte_1
l'importo di € 17.000,00 (diciassettemila); 10. Previo accordo con la finanziaria, il medesimo giorno dell'atto notarile di trasferimento della proprietà della abitazione, il signor - mediante bonifico Pt_2 ordinario - provvederà ad estinguere il finanziamento acceso sull'autovettura Peugeot 5008, attualmente intestato alla signora Pt_1
11. Con l'esatto adempimento delle condizioni sopra pattuite, i ricorrenti dichiarano di aver regolato in maniera definitiva i rispettivi rapporti patrimoniali, non avendo null'altro a pretendere l'uno dall'altra;
12. I ricorrenti si concedono il reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti o carte di identità valide per l'espatrio e l'iscrizione delle figlie su tali documenti
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed in cui le parti davano atto di avere già correttamente adempiuto agli impegni assunti in sede di ricorso ai punti nn. 6,7,8, 9, e 10, chiedendo, dunque, che il procedimento venisse definito dal Tribunale con sentenza che prendesse atto degli accordi intervenuti fra le parti, così come indicati nel ricorso depositato, espunto degli impegni già assolti, veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta.
La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i. pagina4 di 4
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3881/2025 promossa con ricorso depositato il 02/10/2025 da:
1) Parte_1 nata in [...] in data [...], cod.fisc cittadina albanese C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Enzo Andrea Cosentino
e
2) Parte_2 nato in [...] il [...] cod. fisc cittadino albanese C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Enzo Andrea Cosentino con i seguenti figli minorenni:
nata a [...] in data [...], Persona_1
nata a [...] in data [...] Persona_2
nata a [...] in data [...]. Per_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 2 ottobre 2025 richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
pagina1 di 4 Per_ Per_
1. Affidamento condiviso delle figlie minorenni , e con Per_2 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, attualmente residente in [...];
2. Diritto di visita del padre che potrà vedere e tenere con sé le tre Parte_2 figlie secondo la seguente calendarizzazione: a) Tutte le settimane dalla ore 9.00 della domenica mattina, quando preleverà le minori dalla abitazione materna, sino al martedì mattina, quando – in periodo scolastico – porterà le tre figlie presso i rispettivi plessi scolastici ovvero – in periodo festivo – riporterà entro le ore 9.00 le minori presso l'abitazione della signora Pt_1
b) durante le vacanze estive il signor potrà portare con sé le figlie per Pt_2 due settimane anche non consecutive, secondo il calendario lavorativo di entrambi i ricorrenti che si adopereranno, con spirito di collaborazione e correttezza, per addivenire ad un accordo che contemperi le esigenze delle parti e delle minori: l'accordo dovrà essere concordato entro il 31 maggio di ogni anno, salvo difficoltà sopraggiunte sul posto di lavoro;
c) In relazione alle altre festività, si terrà conto del criterio dell'alternanza per anno, sia relativamente alla Vigilia di Natale ed al giorno di Natale, sia in relazione al giorno di Santo Stefano, al 31 Dicembre, al Capodanno, alla Epifania, alla Pasqua ed al lunedì dell'Angelo. Pertanto a partire dalle festività natalizia del corrente anno, la madre potrà tenere con sé le figlie il giorno della Vigilia di Natale, mentre il giorno di Natale le figlie verranno prelevate dal padre la mattina del 25 Dicembre e riportate dalla madre la sera alle ore 19.00 dello stesso giorno. Santo Stefano verrà trascorso con la madre, il 31 Dicembre con il padre ed il giorno 1 Gennaio con la madre, il 6 Gennaio con il padre. L'anno seguente si procederà con il criterio della alternanza rispetto alle date sopra indicate. Nell'interesse delle figlie, i ricorrenti collaboreranno affinché le minori possano passare il giorno del compleanno con entrambi i genitori;
3. Come contributo al mantenimento in favore delle figlie minori il signor si Pt_2 impegna a corrispondere alla signora la complessiva somma di € Parte_1
800,00 mensili: tale somma corrisponde attualmente a quanto percepito dal nucleo familiare a titolo di assegno unico universale: il signor acconsente Pt_2 dunque che l'importo sopra indicato venga trattenuto integralmente dalla signora che accetta, a titolo di contributo al mantenimento delle minori da parte Pt_1 del padre. Le parti concordano che dal prossimo anno, l'assegno unico universale verrà richiesto ed erogato alla sola Signora che lo imputerà interamente Pt_1
a contributo al mantenimento da parte del signor Le parti concordano sin Pt_2
d'ora che qualora nel corso dei mesi successivi al deposito del presente ricorso o nel corso degli anni successivi l'entità mensile dell'assegno unico universale dovesse ridursi sotto la soglia di € 800,00, ovvero laddove la misura dell'a.u.i. venisse revocata, il signor provvederà a prima richiesta e con cadenza Pt_2 mensile a coprire la differenza tra l'importo erogato a titolo di assegno unico universale mensile per le tre minori e l'importo di € 800,00;
pagina2 di 4 4. In ogni caso, a far data dal secondo anno dal deposito del ricorso, l'importo di € 800,00 mensili andrà rivalutato secondo gli indici ISTAT ed il nuovo importo rivalutato corrisponderà a quanto dovuto mensilmente dal signor a titolo Pt_2 di contributo al mantenimento, con suo impegno a corrispondere eventuali differenze, secondo quanto pattuito al punto che precede;
5. Il signor corrisponderà alla signora il 50% delle spese Pt_2 Pt_1 straordinarie inerenti le tre figlie e concernenti le attività scolastiche, sportive, ludiche, ricreative e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, secondo le linee guida dettate dal Tribunale di Varese che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale andranno preventivamente concordate tra i ricorrenti, salvo eventuale carattere d'urgenza per la salute delle minori. Sin d'ora il signor autorizza Pt_2 la signora ad iscrivere le figlie ai servizi del pre-scuola e doposcuola che Pt_1 verranno forniti dagli istituti scolastici frequentati dalle figlie. I relativi costi di iscrizione e frequenza a pre-scuola e doposcuola verranno sostenuti integralmente dalla madre. Relativamente al campo estivo, che verrà scelto tenendo conto della residenza anagrafica delle minori e della vicinanza ai rispettivi plessi scolastici, il costo verrà sostenuto da ambo i ricorrenti per metà ciascuno;
6. Atteso che attualmente il signor è ancora residente presso l'abitazione di Pt_2 via Mantegna n. 8 a Varese, unitamente ai di lui genitori, lo stesso si impegna a rilasciare detta abitazione, unitamente ai propri genitori, entro e non oltre il termine del 15.09.2025 ed a spostare la residenza – sua e dei suoi genitori – entro i successivi sessanta giorni dalla data del rilascio;
7. Gli odierni ricorrenti ritengono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare la seguente pattuizione: il signor si Parte_2 impegna a trasferire formalmente – per il corrispettivo indicato ai seguenti punti
– alla signora , che accetta, la proprietà della propria quota della Parte_1 unità immobiliare sita in Varese, via Mantegna n. 8, catastalmente identificata come di seguito: sezione urbana VA , foglio 5, mappale 16346, subalterno 6, categoria A/2, classe 5, vanni 5,5, rendita catastale 525,49 euro;
foglio 5, mappale 16346, subalterno 3, categoria C/6, classe 8, rendita catastale 61,95.
8. Pertanto entro la data del 15.11.2025 la signora rileverà la quota Parte_1 di proprietà della abitazione del signor per la quota di € 84.000,00 Parte_2
(ottantaquattromila/00). Le parti convengono che, contestualmente alla cessione della quota di proprietà della ex abitazione familiare, le stesse provvederanno ad estinguere il mutuo già esistente acceso presso la Controparte_1
filiale di Sesto San Giovanni dai ricorrenti e cointestato. Le spese
[...] notarili per l'atto di trasferimento della proprietà saranno integralmente sostenute dalla sig.ra ; Parte_1
9. Quanto ai residui rapporti patrimoniali, al fine di riconoscere il supporto economico conferito dalla signora a beneficio del reddito del nucleo Pt_1 familiare, stante ai rapporti di dare-avere tra le parti, contestualmente all'atto di trasferimento della proprietà della abitazione familiare, il signor Pt_2
pagina3 di 4 corrisponderà, mediante bonifico istantaneo, alla signora , Parte_1
l'importo di € 17.000,00 (diciassettemila); 10. Previo accordo con la finanziaria, il medesimo giorno dell'atto notarile di trasferimento della proprietà della abitazione, il signor - mediante bonifico Pt_2 ordinario - provvederà ad estinguere il finanziamento acceso sull'autovettura Peugeot 5008, attualmente intestato alla signora Pt_1
11. Con l'esatto adempimento delle condizioni sopra pattuite, i ricorrenti dichiarano di aver regolato in maniera definitiva i rispettivi rapporti patrimoniali, non avendo null'altro a pretendere l'uno dall'altra;
12. I ricorrenti si concedono il reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti o carte di identità valide per l'espatrio e l'iscrizione delle figlie su tali documenti
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed in cui le parti davano atto di avere già correttamente adempiuto agli impegni assunti in sede di ricorso ai punti nn. 6,7,8, 9, e 10, chiedendo, dunque, che il procedimento venisse definito dal Tribunale con sentenza che prendesse atto degli accordi intervenuti fra le parti, così come indicati nel ricorso depositato, espunto degli impegni già assolti, veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta.
La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i. pagina4 di 4