Art. 98-ter decies. Art. 98-terdecies
(( (Tutela dei diritti fondamentali) )) (( (ex art. 100 eecc) )) ((1. Le misure nazionali in materia di accesso a servizi e applicazioni o di uso delle stesse attraverso reti di comunicazione elettronica da parte di utenti finali rispettano la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e i principi generali del diritto dell'Unione.
2. Qualunque provvedimento riguardante l'accesso a servizi e applicazioni o l'uso degli stessi attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che possa limitare l'esercizio dei diritti o delle liberta' fondamentali riconosciuti dalla Carta e' imposto soltanto se e' previsto dalla legge e rispetta detti diritti e liberta', e' proporzionato e necessario e risponde effettivamente agli obiettivi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le liberta' altrui in conformita' dell'articolo 65, cimma1, della Carta e dei principi generali del diritto dell'Unione, incluso il diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo. Di conseguenza, tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE)2016/679, dal decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196 nonche', ove applicabile, dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. E' garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessita' di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla Carta.))
(( (Tutela dei diritti fondamentali) )) (( (ex art. 100 eecc) )) ((1. Le misure nazionali in materia di accesso a servizi e applicazioni o di uso delle stesse attraverso reti di comunicazione elettronica da parte di utenti finali rispettano la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e i principi generali del diritto dell'Unione.
2. Qualunque provvedimento riguardante l'accesso a servizi e applicazioni o l'uso degli stessi attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che possa limitare l'esercizio dei diritti o delle liberta' fondamentali riconosciuti dalla Carta e' imposto soltanto se e' previsto dalla legge e rispetta detti diritti e liberta', e' proporzionato e necessario e risponde effettivamente agli obiettivi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le liberta' altrui in conformita' dell'articolo 65, cimma1, della Carta e dei principi generali del diritto dell'Unione, incluso il diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo. Di conseguenza, tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE)2016/679, dal decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196 nonche', ove applicabile, dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. E' garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessita' di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla Carta.))