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24 dicembre 2021
24 dicembre 2021
Art. 98-ter decies. Art. 98-terdecies
(( (Tutela dei diritti fondamentali) )) (( (ex art. 100 eecc) )) ((1. Le misure nazionali in materia di accesso a servizi e applicazioni o di uso delle stesse attraverso reti di comunicazione elettronica da parte di utenti finali rispettano la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e i principi generali del diritto dell'Unione.
2. Qualunque provvedimento riguardante l'accesso a servizi e applicazioni o l'uso degli stessi attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che possa limitare l'esercizio dei diritti o delle liberta' fondamentali riconosciuti dalla Carta e' imposto soltanto se e' previsto dalla legge e rispetta detti diritti e liberta', e' proporzionato e necessario e risponde effettivamente agli obiettivi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le liberta' altrui in conformita' dell'articolo 65, cimma1, della Carta e dei principi generali del diritto dell'Unione, incluso il diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo. Di conseguenza, tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE)2016/679, dal decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196 nonche', ove applicabile, dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. E' garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessita' di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla Carta.))
(( (Tutela dei diritti fondamentali) )) (( (ex art. 100 eecc) )) ((1. Le misure nazionali in materia di accesso a servizi e applicazioni o di uso delle stesse attraverso reti di comunicazione elettronica da parte di utenti finali rispettano la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e i principi generali del diritto dell'Unione.
2. Qualunque provvedimento riguardante l'accesso a servizi e applicazioni o l'uso degli stessi attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che possa limitare l'esercizio dei diritti o delle liberta' fondamentali riconosciuti dalla Carta e' imposto soltanto se e' previsto dalla legge e rispetta detti diritti e liberta', e' proporzionato e necessario e risponde effettivamente agli obiettivi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le liberta' altrui in conformita' dell'articolo 65, cimma1, della Carta e dei principi generali del diritto dell'Unione, incluso il diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo. Di conseguenza, tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE)2016/679, dal decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196 nonche', ove applicabile, dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. E' garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessita' di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla Carta.))
Commentario • 1
- 1. A un posto di blocco la polizia può vedere il tuo WhatsApp?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 dicembre 2024 · 1
Posso rifiutarmi di dare il cellulare alla polizia? I carabinieri possono ordinare di mostrare lo smartphone a un controllo? Non pochi automobilisti, timorosi dei controlli delle forze dell'ordine a bordo strada, si domandano se gli agenti possano chiedere l'esibizione del telefono per controllare le chat. E ciò per due ragioni: accertare se il conducente abbia inviato messaggi nei momenti immediatamente precedenti al controllo, al fine di contestare l'uso del cellulare alla guida; oppure per controllare se questi partecipi a gruppi di utenti in cui si segnalano la presenza di autovelox, tutor o posti di blocco. È davvero possibile esercitare un potere di tale tipo? O tale pratica …
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Giurisprudenza • 2
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. IV, sentenza 27/01/2026, n. 86Provvedimento: Sentenza n. 86/2026 Depositata il 27/01/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale: AGOSTINI RAFFAELE, Presidente MARRA PAOLO, Relatore SERENI LL ROBERTO, Giudice in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 583/2020 depositato il 08/09/2020 proposto da Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Ascoli Piceno - Piazza Arrigo 7 63100 Ascoli Piceno AP elettivamente domiciliato presso …Leggi di più...
- art. 12 L. 212/2000·
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