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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 15/07/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Sent enza n.
R.G. 1421/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott. Alfredo Grosso Presidente
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1421/2022 R.G. promossa da:
P. IVA in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Aosta, via Garibaldi n. 36, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Nicola Durazzo, PEC
e dall'avv. Eloà Pellizzaro, PEC Email_1
entrambi del foro di Torino, presso cui è Email_2 elettivamente domiciliata in Torino, c.so Re Umberto I n. 63
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
17 maggio 1974, in proprio e quale amministratore unico pro tempore della società unipersonale, P.IVA con sede in Courmayeur, CP_2 P.IVA_2 via des Forges n. 2b,
1 rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Massimiliano Sciulli del foro di
Aosta, PEC presso il cui studio sono elettivamente Email_3 domiciliati in Aosta, via Festaz n. 29
- APPELLATI -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 15 novembre 2022, la
[...]
(da qui in avanti ha proposto Parte_1 Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 326/2022 pronunciata dal Tribunale di Aosta, in composizione monocratica, emessa e pubblicata in data 21 ottobre 2022, con la quale il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza ed eccezione,
ha disposto nei seguenti termini:
“condanna la società , in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1 pagamento, in favore di e della della somma di euro 20.832,15, oltre Controparte_1 CP_2 interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, e della somma di euro 144.000,00, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, nonché le spese processuali in misura di due terzi liquidate in euro 8.953,00, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge. Compensa nel resto le spese”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c., gli Appellati presentando impugnazione incidentale.
Con ordinanza in data 11 gennaio 2023, la Corte ha respinto istanza inibitoria presentata ex artt. 283, 351 c.p.c. da parte Appellante.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Voglia la Corte D'Appello di Torino rigettata ogni contraria istanza ed eccezione ... NEL MERITO
III. RIFORMARE integralmente la sentenza di primo grado n. 326 pubblicata il 21/10/22 dal
Tribunale di Aosta, per i motivi di cui alla narrativa
IV. ACCERTARE E DICHIARARE che l'impresa ha eseguito Parte_1 per conto dei committenti e lavori di carpenteria edile nel CP_2 Controparte_1 cantiere di Courmayeur sito in località Dolonne costruendo la struttura in cemento armato come da risultanze di causa,
V. ACCERTARE E DICHIARARE che il valore delle opere realizzate dall'impresa
[...]
nel cantiere di Courmayeur sito in località Dolonne per conto dei committenti Parte_1 e ammonta a € 331.650,37 o alla differente somma risultante CP_2 Controparte_1 in causa, conseguentemente
VI. DICHIARARE TENUTI E CONDANNARE e tra loro in CP_2 Controparte_3 solido, al pagamento in favore dell'impresa dell'importo a Parte_1
2 saldo dei lavori edili realizzati ammontante – al netto degli acconti percepiti di € 143.309,00 - a euro 188.341,37 - o della differente somma risultante in causa - oltre interessi e rivalutazione, a titolo di corrispettivo dovuto per le opere realizzate.
VII. ACCERTARE E DICHIARARE la risoluzione del contratto d'appalto stipulato oralmente inter partes per la costruzione della struttura in Cemento Armato di edificio da realizzarsi in Courmayeur loc. Dolonne via des Forges per grave inadempimento dei committenti, conseguentemente VIII. DICHIARARE TENUTI E CONDANNARE e tra loro CP_2 Controparte_3 in solido, al pagamento in favore dell'impresa al risarcimento del Parte_1 danno per lucro cessante quantificato nell'ammontare di € 10.000,00 o della differente somma risultante in causa - oltre interessi e rivalutazione.
IX. DICHIARARE TENUTI E CONDANNARE e tra loro in CP_2 Controparte_3 solido, al pagamento in favore dell'impresa al risarcimento del Parte_1 danno da perdita di chance è invece quantificato in € 60.000,00 o della differente somma risultante in causa - oltre interessi e rivalutazione.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze di lite oltre accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per la rinnovazione della CTU o in subordine per la convocazione a chiarimenti del tecnico si insiste sulle prove testi ed interpello e sulle istanze di esibizione. Eccepisce l'inammissibilità ex art 342 cpc dell'appello incidentale di controparte e chiede, inoltre, che gli Appellati vengano condannati alle restituzioni di quanto eventualmente pagato in forza della sentenza di primo grado”.
Per parte AT:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, dichiarare respinta, perché infondata e/o inammissibile, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione e Dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello avversario siccome inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto e dichiarare inammissibili o rigettare integralmente le domande avversarie e per l'effetto assolvere i convenuti da ogni domanda svolta nei Loro confronti. In via di appello incidentale 2) Visti gli art 1453 c.c. e 1455 c.c. nonché l'art 13 terzo capoverso delle due scritture private costituenti il contratto di appalto, risolvere il contratto di appalto oggetto delle due scritture 29.06.2018 per fatto e colpa imputabili all'appaltatrice; visto anche l'art 1218 c.c. e l'art 1453 comma primo c.c.. dichiarare tenuta e condannare la in persona del Suo legale Parte_1 rappresentante a corrispondere in solido ai convenuti la somma di € 106.154,76 o quella diversa accertanda in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione da giorno del dovuto all'effettivo soddisfo.
3) Accertare e dichiarare che le opere eseguite dalla sono affette da gravi vizi e Parte_1 difetti costruttivi ed esecutivi, dichiarare tenuta e condannare la in persona del Suo Parte_1 legale rappresentante a corrispondere in solido ai convenuti la somma di € 77.331,33 oltre IVA o quella diversa accertanda in corso di causa oltre alla somma che verrà accertata in corso di causa in relazione ai vizi e difetti diversi da quelli specificati nella perizia dell'Ing. , il tutto oltre Per_1 interessi legali e rivalutazione da giorno del dovuto all'effettivo soddisfo.
4) Visto l'art 1382 c.c. e l'art 13 delle scritture private costituenti il contratto di appalto, dichiarare tenuta e condannare la in persona del Suo legale rappresentante a Parte_1 corrispondere in favore della in persona del Suo legale rappresentante pro tempore la CP_2 somma di € 144.000,00, o quella diversa accertanda in corso di causa oltre interessi moratori dal giorno della risoluzione del contratto a quello dell'effettivo soddisfo.
4) Visto l'art 1382 c.c. e l'art 13 delle scritture private costituenti il contratto di appalto, dichiarare tenuta e condannare la in persona del Suo legale rappresentante a Parte_1 corrispondere in favore del dott. la somma di € 144.000,00, o quella diversa Controparte_1 accertanda in corso di causa oltre interessi moratori dal giorno della risoluzione del contratto a quello dell'effettivo soddisfo.
5) Dichiarare tenuta e condannare l'appellante a rifondere in favore degli appellati integralmente
3 le spese legali del primo grado di giudizio nonché le spese di CTU e di CTP. In via istruttoria:
Disporre che il Ctu sia chiamato a chiarimenti in riferimento alle doglianze espresse nel presente atto e nelle osservazioni depositate in atti (note di udienza 14.05.2022-comparsa conclusionale- memoria di replica)
In ogni caso Con il favore delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), Iva e c.p.a. del presente giudizio e del giudizio inibitorio la cui istanza avversaria è stata rigettata. Con espressa riserva di formulare domanda ex art 96 c.p.c.”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
La società ha agito in giudizio avverso la Parte_1 Controparte_4
allegando quanto segue: Controparte_3
- di essere stata contattata, nell'estate 2016, dall'arch. per la Persona_2
realizzazione di lavori di carpenteria edile relativi a una nuova costruzione da realizzarsi in località Dolonne, Courmayeur;
- di aver fatto redigere dall'ing. a inizio 2017, sulla base del CP_5
progetto di massima fornito dalla committenza, un computo metrico estimativo
(c.m.e.);
- di aver raggiunto, in un incontro tenutosi a novembre 2017 con il e CP_3
l un accordo di massima per la realizzazione delle opere e di aver Per_2
altresì acconsentito a predisporre, nelle more della definizione degli aspetti architettonico-strutturali delle stesse, la recinzione della futura area di cantiere per permettere a un'impresa terza di procedere all'abbattimento del vecchio fabbricato da sostituire con la nuova edificazione;
- di aver eseguito la perimetrazione dell'area di cantiere tra fine novembre e inizio dicembre 2017;
4 - di aver stipulato oralmente, nell'aprile 2018, con i committenti un contratto per l'esecuzione dei lavori, nonché fissato i relativi prezzi a misura sulla base del c.m.e. sviluppato dallo studio tecnico di ingegneria di Aosta;
CP_5
- di aver eseguito nel cantiere alcuni lavori di carpenteria, da fine maggio 2018
(data di inizio dei lavori) a marzo 2019, per conto dei committenti;
- che, tuttavia, i lavori avevano subìto continui rallentamenti e sospensioni sino a fine agosto 2018, poiché l'effettuazione dello scavo, da parte di un'impresa terza, era risultato difficoltoso a causa della paludosità dei luoghi, circostanza questa mai comunicatole dal committente, nonché geologo, Controparte_3
[...]
- che, successivamente all'inizio dei lavori, la committenza aveva predisposto unilateralmente un duplice contratto, sottoponendolo alla firma del socio senza tuttavia consegnarne a quest'ultimo una copia;
Persona_3
- che la committenza, sin dalle prime settimane di avvio dei lavori, aveva interferito nelle scelte organizzative di competenza dell'appaltatrice, determinando importanti ritardi nel cronoprogramma;
- di aver deciso, a causa della sistematica interferenza della committenza nelle scelte organizzative, del rallentamento dei tempi di pagamento e dell'impossibilità di addivenire a soluzioni operative condivise, di rilasciare il cantiere;
- di aver redatto, in presenza del Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva,
ing. , verbale delle operazioni di rilievo delle misurazioni Testimone_1
relative allo stato di consistenza del cantiere;
- di aver realizzato, nel cantiere di Dolonne, i seguenti lavori: perimetrazione e messa in sicurezza dell'area di cantiere, fondamenta, garage interrati, primo solaio con cordolo perimetrale e bocche di areazione dell'interrato, secondo solaio con pilastri, e scale di collegamento, posa impianto fognario con messa in opera dei pozzetti;
5 - di aver rilasciato il cantiere il 14 aprile 2019, sgomberandolo di tutti i materiali con l'eccezione della seguente attrezzatura: casseratura e armatura in acciaio della scala di accesso al piano secondo, pronta per il getto del calcestruzzo;
impalcato piano di lavoro per tre sbarchi ascensore;
n° 33 puntelli estensibili in ferro;
recinzione di cantiere in parte con pannelli d'armatura nuovi in numero di
33 e in parte con pannelli di rete metallica;
- di vantare, al netto degli acconti ricevuti dalla committenza, un credito di complessivi euro 188.341,37, oltre a interessi e rivalutazione;
- che il testo riportato nell'ultima pagina del c.m.e., dopo la firma di Per_3
è stato arbitrariamente aggiunto dalla committenza dopo la
[...]
sottoscrizione;
domandando, su queste basi: di accertare e dichiarare la sua esecuzione dei lavori di carpenteria edile nel cantiere di Courmayeur sito in località Dolonne, costruendo la struttura in cemento armato;
di accertare e dichiarare che il valore delle opere realizzate dall'impresa ammonta a euro 331.650,37, o a differente somma risultante in causa;
di condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in suo favore del corrispettivo per le opere realizzate, ammontante, al netto degli acconti percepiti di euro 143.309,00, ad euro 188.341,37, nonché al risarcimento del danno per lucro cessante, quantificato in euro 10.000,00, e al risarcimento del danno da perdita di
chance, quantificato in euro 60.000,00, o a differenti somme risultanti in causa, oltre interessi e rivalutazione; di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto stipulato oralmente inter partes; di accertare e dichiarare la contraffazione del c.m.e.
sottoscritto da e, conseguentemente, di condannare i convenuti alle Persona_3
sanzioni civili ex art. 4 del d.lgs. 7/2016; di dichiarare la nullità ex art 1418 c.c. del contratto sottoscritto da per violazione dell'art. 26 c. 5 d.lgs 81/2008; Persona_3
in subordine, di dichiararne l'annullamento per dolo ex 1439 c.c.; in ulteriore subordine di dichiararne l'annullamento per violazione dell'obbligo della buona fede contrattuale;
in ulteriore, ulteriore subordine, di dichiarare l'inefficacia del contratto
6 poiché sottoscritto da persona differente ( da quella enunciata come Persona_3
contraente, . Parte_1
La società e costituitisi in giudizio, CP_2 Controparte_3
hanno integralmente contestato la fondatezza di tali domande, allegando e sostenendo:
- di aver appaltato alla in qualità di proprietari dell'immobile Parte_1
sito in Courmayeur, contraddistinto in mappa con il n. 980 del F. 74, i lavori di realizzazione delle strutture in conglomerato cementizio armato ed altre lavorazioni accessorie relative all'intervento di ristrutturazione edilizia del complesso denominato ex Pensione Dora, sulla base del permesso di costruire n.
36 rilasciato del Comune di Courmayeur in data 21 luglio 2016 e successiva variante;
- di aver conferito l'appalto mediante contratti distinti, ma di pari oggetto, costituenti un unico corpo contrattuale, sottoscritti in data 29 giugno 2018 per un importo complessivo, stabilito a corpo, di euro 346.000,00;
- di aver fissato, quale termine ultimo per la conclusione delle opere, il 1° ottobre
2018;
- che l'Appaltatrice era entrata in cantiere in data 12 giugno 2018, quando il piano di fondazione era già stato ultimato dalla ditta IE , tranne che per CP_6
la limitata porzione nord, attigua alla strada comunale in salita che porta alla telecabina, ove lo scavo avrebbe dovuto essere effettuato a conci, ultimato poi in alcune giornate successive (circa 5);
- che, in data 1° ottobre 2018, aveva riconosciuto espressamente Persona_3
il grave ritardo nel cronoprogramma e, pertanto, aveva chiesto e ottenuto dai
Committenti di poter subappaltare parte dell'opera ad altra impresa (B.B.F.
s.r.l.s.);
- che, in più occasioni, sia il D.L. architettonico che quello strutturale avevano contestato all'impresa attrice gravi manchevolezze nella gestione del cantiere e un grave ritardo;
7 - di aver provveduto a effettuare pagamenti in favore dell'Appaltatrice per un importo complessivo di euro 143.309,00, al netto dell'IVA e delle trattenute di garanzia del 20% (pari ad 34.600,00), operate sul primo e secondo SAL;
- che, con comunicazione del 20 marzo 2019, la aveva Parte_1
dichiarato la sospensione delle lavorazioni;
- che, negli incontri svoltisi in cantiere e nello studio dell'arch. l'Attrice Per_2
aveva dichiarato di voler risolvere il contratto, non avendo più intenzione di proseguire nelle lavorazioni a causa dell'elevata entità delle penali;
- di aver accordato con la controparte di effettuare una “fotografia congiunta” del cantiere, terminata in data 2 aprile 2019;
- che l'Appaltatrice aveva omesso di esportare dal cantiere parte dei suoi beni, pretendendo altresì il versamento in suo favore di un canone di locazione per la permanenza in loco dei presidi di sicurezza del cantiere;
- che, con comunicazione del 16 aprile 2019, la aveva Parte_1
comunicato il definitivo rilascio del cantiere;
- di aver incaricato l'ing. di redigere una relazione sullo stato di Per_1
consistenza delle opere eseguite in cantiere, nella quale il perito aveva indicato le lavorazioni dedotte nei contratti ma non realizzate dall'Appaltatrice, stimandone i costi in euro 52.000,00, nonché le opere accessorie non eseguite,
pari ad euro 118.160,52, e aveva altresì evidenziato la presenza di vizi e difetti delle opere eseguite, stimando, per la loro eliminazione, un costo di euro
68.567,59;
- di essere venuti a conoscenza, attraverso l'esame della relazione del Direttore dei Lavori, dell'esistenza di altri difetti;
- che l'ing. aveva quantificato i danni cagionati dall'impresa nel corso Per_1
dell'esecuzione delle opere ed i maggiori costi conseguenti alla risoluzione del contratto per inadempimento imputabile all'appaltatrice ed ai ritardi accumulati da quest'ultima in euro 84.852,48;
8 su queste basi presentando altresì domande riconvenzionali volte a ottenere: la risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa imputabili all'appaltatrice; la condanna di quest'ultima al pagamento nei loro confronti della somma di euro
84.852,48, oltre interessi legali e rivalutazione;
l'accertamento dell'esistenza di vizi e difetti costruttivi nelle opere eseguite dalla e, conseguentemente, Parte_1
la condanna di questa al pagamento, a loro favore, dell'importo di euro 68.567,59, oltre IVA, interessi legali e rivalutazione;
e, infine, la condanna della Parte_1
al pagamento della prevista penale, sia in favore del he in favore della
[...] CP_3
per un importo di euro 144.000,00. CP_2
Il Tribunale, istruita la causa mediante assunzione di prove orali e disposizione di
CTU, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo ha riconosciuto una minor somma spettante a parte attrice per le opere svolte e accolto, “per quanto di ragione”, le domande riconvenzionali formulate dai convenuti, condannando la Parte_1
a pagare a e alla l'importo di euro
[...] Controparte_3 CP_2
20.832,15, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, nonché
l'importo di euro 144.000,00, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, oltre alle spese processuali in proporzione di due terzi, ritenendole per il restante terzo compensate fra le parti.
L'Appellante ritiene la sentenza di prime cure non Parte_1
condivisibile e meritevole di essere riformata, articolando cinque motivi d'impugnazione così rubricati:
1) “Gravi errori logici nel ragionamento condotto dal giudice sul dare/avere tra le parti correlato ai vizi della CTU e all'omessa valutazione del disconoscimento del CME in forza del quale la CTU ha indicato le somme del dare/avere - omessa valutazione del disconoscimento del CME e della mancata presentazione dell'istanza di verificazione da parte dell'odierna appellata - omessa valutazione dell'importo delle ritenute di garanzia nel calcolo del dare/avere – motivazione della sentenza impugnata pagine 13-14
-15-16”;
9 2) “Errata interpretazione dei fatti dedotti dalle parti in punto ritardi dell'impresa - valutazione parziale delle prove testimoniali assunte – motivazione della sentenza impugnata pagine 8-9-10”;
3) “Errata applicazione della penale non dovuta - mancata riduzione della penale contrattuale ad equità ex art. 1384 c.c. in quanto manifestamente eccessiva – motivazione della sentenza pagine 11-16”;
4) “Erroneità della sentenza per omessa valutazione della domanda di risoluzione del rapporto contrattuale orale per inadempimento a causa delle sistematiche variazioni operative, nonché́ dell'interferenza dei committenti nell'organizzazione del cantiere”;
5) “Erroneità della sentenza impugnata per aver omesso di valutare la domanda di annullamento per dolo ex art. 1439 c.c. dei contratti sottoscritti con artifizio”.
Parte AT, costituitasi in giudizio, ha presentato tempestiva impugnazione incidentale, articolando a sua volta cinque motivi di gravame, esposti in calce a una complessiva ricostruzione dei fatti e in parte frammisti alle difese avverso l'impugnazione di controparte, così rubricati:
I) “Erronea quantificazione del valore delle opere per completare i lavori dedotti in contratto”;
II) “Rideterminazione del valore delle opere necessarie ad eliminare i vizi e difetti accertati – vizi e difetti delle opere”;
III) “Le penali contrattuali - Violazione e falsa applicazione degli artt. 2733, 2735 e
1362 c.c.”;
IV) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 91 c.p.c. sulle spese di lite – omessa pronuncia sulle spese di C.T.U. – violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.”;
V) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., omessa pronuncia sulle domande di risoluzione contrattuale e sulla domanda risarcitoria”.
10 2. OMESSA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI ANNULLAMENTO DEI CONTRATTI PER
DOLO EX ART. 1439 C.C. - QUINTO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE- INFONDATEZZA
Ritiene questa Corte di dover procedere alla valutazione dei plurimi motivi d'impugnazione avanzati dalle parti in un ordine logico, diverso da quello dalle parti proposto.
In primo luogo, appare opportuno esaminare il quinto motivo d'appello principale proposto dalla relativo a un'asserita omessa valutazione, da parte Pt_1 Parte_1
del giudice di prime cure, della domanda di annullamento per dolo, ex art. 1439 c.c., dei contratti di appalto stipulati da tale impresa con la e con CP_2 [...]
Controparte_1
Va preliminarmente notato che l'Appellante, se in una successiva ragione di doglianza domanda la risoluzione del contratto per inadempimento della committenza,
domanda che ben può essere ritenuta subordinata a questa o viceversa, in altra parte dell'impugnazione sostiene invece, contraddittoriamente, che risulterebbe “evidente” che “il contratto sia stato risolto di comune accordo”, il che non è, risultando anzi il contrario, proprio e già a fronte delle plurime domande di annullamento e risoluzione del contratto avanzate da entrambe le parti.
Questo premesso, sostiene l'Appellante che il Tribunale non avrebbe verificato l'esistenza o meno del dolo nella sottoscrizione dei predetti contratti, inoltre avrebbe erroneamente deciso di ritenerli validi anche nelle parti a suo dire aggiunte abusivamente dopo la conclusione dei contratti, prive di sottoscrizione e comunque, secondo l'Appellante, non oggetto di contrattazione fra le parti. Più specificamente, secondo l'Appellante, il c.m.e. allegato ai contratti, con corrispettivo pattuito a corpo, sarebbe difforme da quello antecedentemente redatto dall'ing. con corrispettivo CP_5
invece pattuito a misura, e l'ultima pagina dello stesso sarebbe stata illegittimamente integrata da un'appendice apposta unilateralmente dalla committenza, contenente nuovi oneri per l'Appaltatrice, nonché da un'annotazione posta al termine delle colonne contenenti le voci di prezzo.
Tale motivo d'impugnazione è infondato e non può trovare accoglimento.
11 In data 29 giugno 2018 le parti attualmente in causa hanno stipulato due contratti di appalto, prodotti agli atti dalla stessa che pur asserisce di non Parte_1
averne ricevuto copia, all'atto della sua sottoscrizione. Trattasi di due contratti distinti, ma di uguale oggetto e pacificamente costituenti un unico corpo contrattuale, uno concluso fra e la l'altro fra Controparte_3 Parte_1
e la ma entrambi sottoscritti rispettivamente da CP_2 Parte_1
e da con timbro della impresa edile Controparte_3 Persona_3
e aventi identico contenuto. All'art. 17 di entrambi i contratti, Parte_1
“Pagamenti”, si legge espressamente che: “il corrispettivo per la realizzazione ed esecuzione dell'opera oggetto del presente contratto viene determinato dalle Parti a corpo in € 346.000,00 (trecentoquarantaseimila/00) oltre IVA (in seguito
“Corrispettivo”)”.
Inoltre, in entrambi i contratti si legge, immediatamente prima delle sottoscrizioni, che: “si allegano al presente contratto, per formarne parte integrante ed essenziale”, fra l'altro, il “computo metrico e capitolato delle opere strutturali con i relativi disegni tecnici”. Tale computo metrico non era stato prodotto da parte Attrice, attuale
Appellante. È stato prodotto agli atti da risulta Controparte_3
anch'esso regolarmente sottoscritto da con apposizione anche del Persona_3
timbro dell'impresa proprio a lato della espressa e chiara Parte_1
indicazione che veniva pattuito un “totale a corpo pattuito 27.06.18 con ultime modifiche fondazioni, come da variante” di euro 346.000,00.
L'Appellante sostiene di aver “disconosciuto le pagine prive di sottoscrizione”: anche a voler ritenere, in ipotesi, che si sia trattato di un disconoscimento formalmente operato, il che non è, le pagine dei due contratti recanti l'art. 17, come pure la pagina del computo metrico, risultano sottoscritte da Persona_3
Nel sottoscrivere tali contratti non poteva non essersi avveduto di Persona_3
tale chiara indicazione contrattuale: non è in alcun modo credibile che non abbia verificato il corrispettivo che l'impresa doveva ricevere dall'esecuzione dell'appalto.
12 L'Appellante si duole che il Tribunale non abbia valutato se l'attore fosse stato
“indotto attraverso artifizi e raggiri a sottoscrivere tale accordo”: ma condotte qualificabili come artifizi e raggiri non risultano nemmeno allegate, tantomeno sono state provate.
L'Appellante menziona che i contratti sono stati sottoposti “alla firma del solo socio
, al quale è stato detto che vi era l'urgenza di regolarizzare dal punto di Persona_3
vista amministrativo”: il richiedere “con urgenza” di sottoscrivere i contratti non costituisce alcun artifizio o raggiro;
era uno dei due soci della Persona_3 [...]
non risulta fosse affetto da una minor capacità rispetto al fratello, né Parte_1
che non potesse impegnare la società nella sottoscrizione del contratto di appalto.
L'Appellante si duole che copie dei contratti sarebbero state loro consegnate solo successivamente: non ve n'è prova, né questo sarebbe qualificabile come dolo.
Si menziona che i lavori sarebbero stati invece concordati sulla base di “intese verbali intercorse tra le parti per l'appaltatrice e l'arch. Parte_1 CP_7
per la committenza- sin dall'autunno 2016” e in relazione ai “prezzi a misura” di cui a un computo metrico fatto redigere dall'ing. a inizio 2017. Ora, anche a CP_5
prescindere dal fatto che l'arch. non risulta fosse legittimata a CP_7
concludere un contratto in nome e per conto della e di CP_2 [...]
di tali “intese verbali” non vi è prova alcuna e non si ritiene siano CP_3
mai state portate a conclusione. Al contrario risulta provato dalla controparte,
documentalmente e per testimoni, che posteriormente a tali primi contatti con la
[...]
ovvero dopo una fase qualificabile come trattative correlate a una solo Parte_1
eventuale conclusione di un accordo vincolante, la e CP_2 [...]
hanno contattato altre cinque ditte, chiedendo analoghi preventivi, in CP_3
prima battuta sinanche optando non per la ma per la ditta Parte_1
RD AR, arrivando a stipulare con la stessa un contratto di appalto, anch'esso già con la previsione di un corrispettivo “a corpo”, contratto che poi, prima dell'inizio dei lavori, è stato rescisso, grazie alla disponibilità di IA LO, poiché la Pt_1
13 aveva inviato un'ulteriore offerta, più conveniente per la committenza, Parte_1
accettata con gli stipulati contratti ora oggetto di causa.
Quanto al presunto testo che si ipotizza essere stato aggiunto, invero non al contratto ma al computo metrico allegato al contratto, “sotto la firma di
[...]
dopo la sua sottoscrizione”, con esso risultano aggiunti riferimenti ad alcune Per_3
opere che si specifica intese come comprese nell'oggetto del contratto. Si deve osservare che il testo, dattiloscritto, in colore rosso, risulta effettivamente posto dopo il timbro della e la sottoscrizione di che tuttavia Parte_1 Persona_3
occupano uno spazio vuoto a lato della previsione centrale di tale computo metrico, contenuta in una tabella, ovvero della specificazione dell'importo previsto quale
“totale a corpo pattuito” di euro 346.000,00, ma prima della sottoscrizione da parte di questo già non rende probabile, anche se non esclude Controparte_3
che sia stato aggiunto posteriormente.
Nel giudizio di primo grado, peraltro, i testi escussi hanno confermato la correttezza delle trattative intercorse tra le parti, del processo di conclusione dei contratti e della consapevole sottoscrizione dei contratti da parte dei soci della Parte_1
compresi gli allegati, nella loro interezza, non modificati dopo la sottoscrizione.
Proprio sulle loro dichiarazioni si è soffermato il Tribunale che, pur non essendosi espressamente pronunciato, nel dispositivo, sulla domanda di annullamento dei contratti ex art. 1439 c.c. formulata dall'Appellante, ha integralmente rigettato le domande di parte attrice, fra cui questa è da intendersi compresa, e ha comunque esplicitamente ritenuto “la validità del contratto di appalto in cui si sostanziano le due scritture private per cui è causa”, osservando, del tutto condivisibilmente, che:
- la teste ha dichiarato che, ricevuto il preventivo della ditta “il Per_2 Pt_1
chiese uno sconto”, già subito concesso nella misura del 10%, poi “il CP_3
propose al committente di fare” una “recinzione” del luogo dei lavori Pt_1
“senza corrispettivo se avesse ricevuto l'appalto”, ma il committente decise di affidare l'appalto alla ditta IA;
successivamente tuttavia pervenne una
“nuova”, più “vantaggiosa” offerta della ditta che venne accettata e poi Pt_1
14 formalmente sottoscritta il 29 giugno 2018, “il contratto fu formato nel mio studio alla presenza di l'arch. , CP_8 Persona_3 Persona_4
la sottoscritta e il committente nella sua duplice veste, in duplice copia a colori proprio perché conteneva delle opere aggiuntive che la aveva offerto per Pt_1
ottenere il lavoro ed erano comprese nell'importo a corpo di euro 346 mila;
tra le opere comprese c'erano ... [elenco] ... e quanto altro indicato con colorazione rossa”;
- la teste a sua volta, ha dichiarato di aver “redatto il computo metrico Per_4
insieme alla a quattro mani anche nella parte contenente le ulteriori Per_2
lavorazioni in rosso, e ha incontrato i alla firma del contratto, presenti Pt_1
e riconosciuti in udienza, contratto e computo con Per_3 CP_8
scritta in rosso sottoscritti da in quell'occasione”; Persona_3
- che quindi “le scritture che compongono l'appalto e il computo metrico con le ulteriori lavorazioni in rosso indicate dall'impresa sono state sottoscritte dal socio ”; Persona_3
- e “a nulla rileva la divergenza tra il soggetto ( ) indicato Parte_1
nell'intestazione del contratto quale legale rappresentante della società e colui che materialmente ha apposto la sottoscrizione, in quanto nella società in nome collettivo, qual è la tutti i soci sono illimitatamente responsabili delle Parte_1
obbligazioni sociali ed amministratori, con la possibilità di rappresentare ed impegnare la responsabilità della stessa società”;
- “d'altra parte, ha sottoscritto la citata scrittura privata del Parte_1
18.1.2019, circa la proroga concessa per l'ultimazione delle opere, scrittura che costituisce anche ricognizione delle precedenti pattuizioni contenute nelle due scritture private per cui è causa che integrano l'appalto”;
- e “analoghe ricognizioni erano eseguite con la sottoscrizione per accettazione del SAL del 22.11.2018 e del SAL del 7.12.2018, rispettivamente da parte di e (docc. 12 e 16 allegati alla seconda memoria dei CP_8 Parte_1
15 convenuti, contenenti espressi riferimenti alle clausole contrattuali delle distinte scritture private)”.
Per mero inciso può aggiungersi che, ai fini della decisione della presente causa,
come si dirà, il rilievo di tali specificazioni, presenti nel computo metrico del 2018 fra la firma dell'appaltatore e quella del committente, è di limitato rilievo.
3. ERRATA INTERPRETAZIONE DEI FATTI E VALUTAZIONE DELLE PROVE IN PUNTO
RITARDI DELL'IMPRESA - SECONDO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE- INFONDATEZZA -
OMESSA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
CONTRATTUALE ORALE PER INADEMPIMENTO A CAUSA DELLE SISTEMATICHE
VARIAZIONI OPERATIVE, NONCHÉ́ DELL'INTERFERENZA DEI COMMITTENTI
NELL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE - QUARTO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE –
INFONDATEZZA
Con il secondo motivo d'impugnazione, l'Appellante si duole di un'asserita erronea interpretazione dei fatti dedotti e delle prove testimoniali assunte in punto ritardi dell'impresa.
Il quarto motivo d'appello inerisce, invece, a una presunta ““omessa valutazione della domanda di risoluzione del rapporto contrattuale orale per inadempimento a causa delle sistematiche variazioni operative nonché dell'interferenza dei committenti nell'organizzazione del cantiere”.
Le argomentazioni avanzate dall'Appellante a sostegno di tali doglianze risultano in larga misura le stesse, per cui i due motivi possono esaminarsi congiuntamente.
L'uno risulta infondato, l'altro manifestamente infondato.
Innanzitutto, l'Appellante richiama ancora l'argomentazione secondo la quale non sarebbe “verosimile che abbia sottoscritto la pagina” del computo Persona_3
metrico “sopra le clausole” a suo avviso aggiunte successivamente: già è stata esclusa la fondatezza di tale argomentazione, peraltro di nessun rilievo rispetto all'oggetto del secondo motivo d'appello, poiché i ritardi già ineriscono ai lavori pacificamente previsti nel contratto, e non solo a quelli ipoteticamente “aggiunti”.
16 Sostiene, poi, l'Appellante, che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato le testimonianze relative alla “paludosità” dei luoghi, a presunti ritardi nell'effettuazione degli scavi da parte di altra ditta, e a ritenute “ingerenze” da parte della committenza e della direzione lavori. Le stesse ragioni sono poste alla base della doglianza relativa a una ritenuta omessa valutazione della domanda di risoluzione del rapporto contrattuale orale per inadempimento.
A quest'ultimo riguardo, è sufficiente notare, come già detto, che non è stata provata, anzi risulta smentita agli atti, la stipulazione in forma orale di un contratto di appalto fra le parti di contenuto diverso da quello formulato per iscritto il 29 giugno
2018. Ma anche a voler riferire la doglianza al contratto, appunto, invece effettivamente stipulato fra le parti il 29 giugno 2018, le presunte indebite
“interferenze dei committenti nell'organizzazione del cantiere” e “sistematiche variazioni operative” non sono state in alcun modo provate agli atti, né risultano cause giustificative dei ritardi della nell'effettuazione dei lavori, come Pt_1 Parte_1
correttamente è stato ritenuto dal Tribunale.
Sostiene l'Appellante che lo “stato del terreno” sarebbe stato “paludoso” e che i lavori di scavo, prodromici a quelli assegnati alla sarebbero stati Parte_1
completati in ritardo dalla diversa ditta incaricata di svolgerli.
Al riguardo va osservato, per un verso, che l'asserzione che lo stato del terreno non fosse noto alla non ha fondamento: come allegato dalla stessa Parte_1
Appellante, sin dal 2016 i suoi soci avevano compiuto ripetuti sopralluoghi sulla località in cui poi avrebbero aperto il cantiere, che ben conoscevano, e alcuna
“omissione” è imputabile ai committenti al riguardo. Per altro verso, come correttamente ritenuto dal Tribunale, tali asserzioni risultano smentite agli atti dall'escussione dei testi, anche di quelli chiamati a deporre da parte Attrice.
La ditta “IE di Morgex s.r.l.” risulta essere stata sì incaricata degli scavi e presente in cantiere da inizio maggio a fine luglio o inizio agosto 2018, come richiamato dall'Appellante, ma risulta anche aver concluso la più parte degli scavi
17 entro fine maggio 2018, senza che questo possa essere addotto a ragione giustificativa dei ritardi dei lavori della iniziati a giugno 2018. Parte_1
Testi Il teste dipendente di tale ditta, materiale esecutore dei lavori di scavo, ha sì indicato che era stato necessario “bonificare il terreno”, per la presenza di acqua, solo in tal senso “paludoso”, ma ha anche ricordato con precisione che “lo scavo era terminato il 31 maggio 2018”, confermando che la condizione dei luoghi in quella data era quella di cui a un rilievo fotografico rammostratogli in udienza, acquisito agli atti,
che mostra chiaramente lo scavo terminato nelle sue parti essenziali. Successivamente,
tale ditta è stata richiamata, secondo alcuni testi solo per cinque giorni non consecutivi, per la realizzazione di pochi restanti tratti di scavo lungo il perimetro nord, mediante la “realizzazione di conci”, come dichiarato dalla teste Il teste Per_4
nel ricordare di aver trasportato in cantiere dei blocchi di pietra per Tes_3
solidificare il terreno perché c'era acqua non fa che confermare tale dato, incontroverso. L'arch. ha confermato che la ditta “IEs di tra fine Per_2 CP_6
maggio e i primi di giugno, ultimò il piano di fondazione” eccetto, appunto, solo “una modesta porzione a ridosso del confine nord”, e già nel giugno 2018 la Parte_1
entrò in cantiere ed “eseguì il primo getto del magrone”. Nello stesso senso le
[...]
dichiarazioni del teste . Il teste , socio della ditta IE di Morges Tes_1 Tes_4
s.r.l., dopo aver indicato di essere “entrato in cantiere ai primi di maggio” 2018, ha indicato che gli scavi erano stati complicati dall'aver “trovato acqua al di sotto del terreno”, e di aver dovuto effettuare gli scavi “a pezzi”, essendo stato necessario
“effettuare dei drenaggi”, ma non ha potuto ricordare quando i principali scavi erano terminati, non potendo dire quando era stata scattata la foto, anche a lui mostrata, che lo evidenziava, peraltro ha indicato che la ditta “aveva cominciato a fare le Pt_1
prime lavorazioni ... credo a fine giugno 2018” e la mera sua indicazione che “i rallentamenti hanno riguardato anche le lavorazioni , al più può far riferimento Pt_1
a quei relativamente pochi giorni necessari per il completamento degli scavi al confine nord.
18 Il Tribunale ha poi aggiunto, del tutto correttamente, che lo stato del terreno, oltre a essere noto ai nemmeno era “paludoso”, in senso proprio (il rinvenimento della Pt_1
presenza di acqua non lo rendeva tale), come provato agli atti da una perizia geologica, nonché dalle dichiarazioni del teste , dirigente dell'Ufficio dell'Assessorato Tes_5
regionale alle opere pubbliche (risultano mere illazioni, quelle dell'Appellante, che si sarebbe trattato di un “amico” del il che renderebbe le sue dichiarazioni non CP_3
credibili).
Lo stato del terreno non costituisce pertanto ragione giustificativa dei ritardi nell'effettuazione dei lavori, né sussiste alcuna omessa informazione al riguardo qualificabile come inadempimento dei committenti.
Quanto ai “comportamenti e alle interferenze della committenza”, nel secondo motivo d'appello, dopo aver così titolato il paragrafo, si fa riferimento a tutt'altro, ovvero all'aver iniziato i lavori prima del 29 giugno 2018, il che non è certo ragione giustificatrice dei ritardi, semmai il contrario e peraltro nei contratti del 29 giugno già era indicato che l'accesso al cantiere era intervenuto antecedentemente, dal 12 giugno.
Nel quarto motivo d'appello, dopo alcuni generici richiami ai principi di buona fede contrattuale, in sé indiscutibili ma che non si attagliano all'oggetto e al contenuto del motivo di gravame, l'Appellante si limita invece, inizialmente, ad affermare genericamente che “i lavori sono stati continuamente rallentati dalle decisioni progettuali ed esecutive, spesso modificate più volte dalla Direzione Lavori e dalla
Committenza e dalla grave omissione sullo stato del terreno”.
L'Appellante elenca più oltre alcune presunte condotte delle controparti, esclusivamente come di seguito descritte, definendole di “chiara ingerenza del committente mediante comportamenti omissivi/commissivi quali: - consegna dei luoghi non idonea all'esecuzione; - l'assenza dei progetti concessionati dal Comune, con l'impossibilità di verificare la rispondenze delle varianti agli stessi;
- l'assenza dei disegni del progetto esecutivo (architettonico e strutturale), il quale viene consegnato all'occorrenza delle fasi lavorative, impedendo ogni programmazione dei lavori;
-
l'imposizione di tenere armato il 1° solaio per tre mesi;
- l'imposizione di utilizzare una
19 gru per il getto del 3° solaio, installandola fuori dal cantiere sul suolo pubblico. Tale
richiesta, oltre a comportare un aggravio di costi e di tempi determina una serie di problematiche di sicurezza per le interferenze con la viabilità sottostante, oltre che ulteriori costi di ripristino del sedime stradale”.
Si tratta di affermazioni meramente apodittiche, nemmeno provate agli atti. Le asserite omissioni, inoltre, non possono configurare una “ingerenza”, e sono nuovamente solo un tentativo di difesa in riferimento ai ritardi della Parte_1
nell'effettuazione dei lavori. Le specifiche disposizioni del Direttore dei lavori
[...]
su come effettuare determinate lavorazioni costituiscono ordinario svolgimento dei compiti di questi: ove in ipotesi avessero comportato maggiori costi non previsti, si tratterebbe di questione del tutto diversa, non certo causa di risoluzione del contratto per inadempimento dei committenti. Fra l'altro, proprio al riguardo degli ipotetici ulteriori costi relativi al ripristino del sedime stradale, la teste ha precisato che Tes_6
“una delle migliorie offerte dai , nell'offerta accettata dalla committenza, Pt_1
“indicate in rosso nel computo, riguardava proprio la sistemazione di eventuali danni che si sarebbero arrecati alla strada pedonale comunale”, per cui nemmeno si tratterebbe di “varianti” non previste. Le stesse non costituiscono comunque né giustificazione dei ritardi, né inadempimenti della committenza.
4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. PER OMESSA PRONUNCIA
SULLE DOMANDE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE E SULLA DOMANDA RISARCITORIA -
V MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE – PARZIALE FONDATEZZA
Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di un “ritardo colpevole e non giustificato nell'esecuzione”, da parte della “delle opere appaltate”, nonché Parte_1
l'incompletezza delle stesse e la sussistenza di vizi e difetti di quelle realizzate;
tuttavia, non si è pronunciato sulla domanda riconvenzionale di risoluzione del
C contratto per inadempimento della avanzata da e Parte_1 CP_2
Controparte_3
20 Con il V motivo di appello incidentale, gli Appellati si dolgono di tale omissione e anche del mancato esame, a loro avviso, della conseguente domanda riconvenzionale di risarcimento danni.
Tale motivo d'impugnazione è parzialmente fondato.
L'art. 13 dei contratti stipulati il 29 giugno 2018, “termine per l'esecuzione dei lavori”, prevedeva espressamente che “i lavori devono essere condotti in modo che le opere siano ultimate entro e non oltre il 1 ottobre 2018”, prevedendo altresì una penale di euro 500,00 “per ogni giorno di ritardo” e che “qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell'Appaltatrice” sarebbe stato assegnato un termine per ultimarli, decorso inutilmente il quale “la Committente potrà risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatrice”.
Il Tribunale ha concluso, sulla base delle testimonianze escusse e dei rilievi fotografici agli atti, che in tale data i lavori non erano stati completati: “mancavano tutti i muri perimetrali del piano interrato lungo il perimetro est, così come tutte le opere fuori terra: molti dei pilastri del piano interrato, solaio del piano terreno, pilastri del piano terreno, solaio del piano primo, pilastri del piano primo, solaio del piano secondo, pilastri del piano secondo, solaio del piano terzo/sottotetto, pilastri del piano sottotetto, ascensore, cinque rampe di scale, l'elicotterato del piano interrato, le impermeabilizzazioni, così come tutte le opere accessorie”.
Risulta poi che, con una successiva scrittura privata, in data 18 gennaio 2019, le parti si erano accordate nel senso che la aveva accettato di Parte_1
riprendere e completare le opere, entro un nuovo termine fissato al 15 maggio 2019.
Anche tale nuovo termine, tuttavia, non era stato rispettato, anzi: il 20 marzo 2019 la comunicava alla controparte la “sospensione” dei lavori, di fatto Parte_1
già intervenuta da alcuni giorni;
il 22 marzo 2019 e la Controparte_3
contestavano tale sospensione e diffidavano la ad CP_2 Parte_1
adempiere, ovvero a riprendere i lavori e concluderli nel termine fissato;
il 16 aprile
2019 la comunicava invece l'avvenuto definitivo rilascio del Parte_1
cantiere; il 19 aprile 2019, a mezzo PEC, i committenti comunicavano alla controparte
21 che l'appalto doveva intendersi risolto per inadempimento dell'impresa, indicando di aver subito gravi danni in conseguenza della tardiva esecuzione e della mancata ultimazione delle opere nei termini previsti.
L'inadempimento risulta grave, non certo di scarsa importanza, specie a fronte dell'entità delle opere da completare, ed è imputabile alla per Parte_1
l'arbitrario abbandono del cantiere, per i non giustificati ritardi, per i già allora riscontrati vizi nell'esecuzione delle opere;
la committenza aveva diffidato la
[...]
ad adempiere, entro un termine congruo, invece non rispettato. Parte_1
Pertanto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ai sensi del disposto degli artt. 1453 ss c.c. deve ritenersi accertata la risoluzione del contratto di appalto stipulato fra le parti il 29 giugno 2018, a far data dal 19 aprile 2019, per effetto dell'inadempimento da parte della Parte_1
Non può invece dirsi che il Tribunale abbia omesso di considerare la domanda di risarcimento danni, avendo riconosciuto, come menzionato anche nello stesso motivo di appello incidentale, la debenza, a carico della oltre che un Parte_1
importo di euro 144.000,00 a titolo di penale per il ritardo, un importo di euro
44.103,01 in ordine a vizi e difetti delle opere realizzate. Semmai può rilevare il mancato riconoscimento dell'allegato maggior costo, per parte AT, per la realizzazione, con altra impresa, dei lavori non portati a termine dalla Parte_1
il che peraltro è oggetto di un altro diverso motivo di impugnazione incidentale.
[...]
5. ISTANZE ISTRUTTORIE – INAMMISSIBILITÀ – ISTANZA DI RINNOVAZIONE CTU –
CHIAMATA CTU A CHIARIMENTI - INFONDATEZZA
In un paragrafo titolato “C. Rinnovazione CTU / Convocazione a chiarimenti /
Istanze di esibizione”, l'Appellante avanza istanze in tal senso, a fondamento delle quali pone, per un verso, asseriti vizi della CTU, già oggetto del primo motivo d'impugnazione, che saranno esaminati più oltre, per altro verso ritiene che la CTU presenti “criticità” che “la espongono ad istanza di rinnovazione o comunque chiarimenti”. Per diverse ragioni, comunque incidenti sul merito e anch'esse esaminate
22 più oltre, anche la controparte, appellante incidentale, ha domandato di chiamare il
CTU a chiarimenti.
L'Appellante ripropone altresì delle “istanze di esibizione”, argomentando solo che sarebbero state “disattese dal giudice” di primo grado, senza peraltro avanzare alcun effettivo rilievo critico avverso il provvedimento di rigetto da parte del Tribunale, neppure menzionato (e senza per altro verso nemmeno indicare un'eventuale mancata pronuncia sul punto).
Quest'ultima istanza è manifestamente inammissibile, per violazione dell'art. 342
c.p.c., a fronte della mancata presentazione di specifici rilievi critici avverso la decisione impugnata, ovvero dell'assenza di una parte argomentativa a supporto di quella volitiva. Può aggiungersi che l'ordine di esibizione costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi, il che non può dirsi nel presente caso
(l'Appellante menziona solo una propria “lettera” al Comune dell'11 agosto 2020 che non avrebbe avuto risposta) e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante; è inoltre espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, anche in ordine al trattarsi di documento indispensabile ai fini della decisione (e non è questo il caso), valutazione che “non deve essere neppure esplicitata” (così C. Cass., Sez. 3, ordinanza n. 27412 del 08/10/2021, Rv. 662416 – 02).
Quanto alle richiese di rinnovazione di CTU e di chiamata del CTU a chiarimenti, sono infondate. Al riguardo è già sufficiente notare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, ed è disposta dal giudice, che al riguardo esercita un potere discrezionale nei limiti del proprio prudente apprezzamento (la
Suprema Corte ha sinanche avuto occasione di ribadire che neppure al riguardo è necessaria un'espressa pronuncia in ordine al rigetto di un'istanza di parte di CTU o di supplemento di CTU, cfr. C. Cass., Sez. 3, sentenza n. 22799 del 29/09/2017, Rv.
645507 – 01), al fine di ottenere ausilio nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Nel presente caso la
23 Corte non ritiene necessario ottenere ulteriore ausilio tecnico per la valutazione degli elementi probatori acquisti agli atti. Può aggiungersi che, a parte quanto si dirà più
oltre in ordine alla valutazione nel merito delle risultanze peritali, le richieste di rinnovazione di CTU e di chiamata del CTU a chiarimenti appaiono volte, da entrambe le parti, a sopperire al mancato assolvimento dei rispettivi oneri probatori, più che a ottenere valutazioni tecniche di effettivo rilievo.
6. ERRONEO CALCOLO DEL DARE/AVERE TRA LE PARTI - ASSERITI DELLA C.T.U. - CP_9
DISCONOSCIMENTO DEL C.M.E. – OMESSA VALUTAZIONE RITENUTE DI GARANZIA -
PRIMO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE – PARZIALE FONDATEZZA
Con il primo motivo d'impugnazione l'Appellante lamenta che il Tribunale avrebbe effettuato un “erroneo calcolo del dare/avere tra le parti” sotto tre diversi profili: asseriti vizi della C.T.U.; utilizzo di un documento, il c.m.e. allegato ai contratti, asseritamente disconosciuto dall'Appellante; omessa considerazione dell'importo delle ritenute in garanzia.
Prima di valutare la fondatezza o meno di tali profili di doglianza, occorre meglio inquadrare la loro rilevanza.
Questa Corte ha ritenuto accertata la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento.
Il che implica che all'Appellante non spetta il corrispettivo contrattualmente previsto nel contratto di appalto, ma un importo corrispondente al valore delle sole opere, o parte di esse, portate a termine, nella misura in cui queste costituiscano un
“arricchimento” per il committente, misura che comunque non può eccedere quanto pattuito fra le parti, nell'eventuale caso che fosse stato partitamente previsto per la loro realizzazione. Ove poi tali opere risultino affette da vizi e difetti, in presenza di una contrapposta domanda di risarcimento di danno, l'importo delle opere necessarie per porre rimedio a tali vizi, come gli altri eventuali importi da riconoscersi a titolo di risarcimento danni, vanno posti in compensazione rispetto al valore delle opere così
calcolato.
24 Ne derivano varie conseguenze.
L'Appellante afferma di aver disconosciuto il c.m.e. allegato ai contratti di appalto.
Per quanto la lettera dell'art. 214 c.p.c. operi un riferimento al disconoscimento o dell'intera scrittura o della sottoscrizione, si ritiene che sia ammissibile disconoscere non la sottoscrizione, ma solo una parte del documento, nel presente caso la parte in calce alla sottoscrizione. Tale disconoscimento, tuttavia, non è stato operato dalla nella prima memoria ex 183 c. 6 n. 1 c.p.c., né nelle memorie Parte_1
successive: ex 183 c. 6 c.p.c., ma solo nelle note per l'udienza del 10 novembre 2020 lo si legge e con riferimento a un'asserita contestazione contenuta nel proprio atto di citazione, ovvero antecedentemente alla stessa produzione agli atti, da controparte, del documento de quo, il che risulta irrituale, né la controparte poteva avanzare istanza di verificazione “preventiva”, prima di un formale disconoscimento successivo alla produzione del documento. Fra l'altro, nel presente caso, la verificazione non necessiterebbe di consulenze tecniche, ma dell'audizione di testi, ovvero dell'assunzione di quelle stesse testimonianze di cui già si è detto, la cui assunzione già era stata richiesta prima dell'udienza del 10 novembre 2020, che risultano dare prova dell'autenticità del documento anche nella parte contestata. Il che già porta a ritenere l'infondatezza di tale profilo di doglianza. Peraltro, occorre altresì osservare che, a fronte della predetta risoluzione del contratto, più non occorre accertare se le opere indicate in tale parte del documento, asseritamente posteriormente aggiunta, fossero o meno comprese nell'oggetto del contratto stipulato fra le parti. Quanto prioritariamente rileva è, invece, se siano state o meno effettuate: in caso di risposta positiva, spetta comunque all'appaltatrice la corresponsione di un importo pari al loro valore per la committenza, nel senso sopraindicato;
in caso di risposta negativa,
evidentemente non spetta.
Analogamente, al terzo profilo di doglianza non residua un concreto rilievo: se si sia tenuto conto o meno delle ritenute a garanzia non incide sul computo del “dare e avere” dovendosi tenere conto solo delle somme corrisposte dalla committenza all'appaltatrice, da porre in compensazione con gli importi dovuti in relazione alle
25 opere terminate. Né, per altro verso, ha pregio la considerazione dell'Appellante secondo la quale il Tribunale si sarebbe “dimenticato” di tali ritenute “quando liquida i danni per vizi e difetti”: come detto, a fronte della risoluzione del contratto, non spetta all'appaltatrice il corrispettivo previsto in caso di completamento dell'opera, per cui dal computo, a diverso titolo, del danno derivato alla committenza da vizi e difetti di quanto realizzato, certo non vanno decurtati gli importi non corrisposti, ovvero ritenuti a garanzia, concernenti i pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, importi che, in vigenza del contratto, non costituiscono “corrispettivo” in senso stretto, essendo appunto “trattenuti” a garanzia, ma, a contratto risolto, sono semplicemente importi non pagati, ma nemmeno spettanti all'appaltatrice.
In ordine alla svolta CTU, deve osservarsi che il Tribunale, dopo aver inizialmente assegnato al consulente d'ufficio quesiti peritali così formulati: “determinare e accertare le opere di carpenteria eseguite dall'attrice, nonché la loro conformità alle regole dell'arte; determinare il valore delle opere eseguite secondo i prezzi di mercato del periodo di esecuzione determinando l'eventuale residuo compenso dell'appaltatore detratto quanto già corrisposto;
indicare eventuali vizi, difetti, mancanze delle opere eseguite;
indicare e quantificare le opere necessarie ad eliminare i vizi e difetti delle lavorazioni eseguite dall'appaltatrice, con indicazione delle tempistiche di esecuzione e determinazione dei costi tecnici ed amministrativi”, successivamente li ha modificati, due volte, invero in un senso che difficilmente può dirsi migliorativo, chiedendo al
CTU di procedere “a determinare il valore delle opere previste in contratto e non eseguite dall'appaltatrice secondo i prezzi di mercato, determinando l'eventuale residuo compenso dell'appaltatore, o l'eventuale credito del committente, detratto quanto già corrisposto e tenuto conto del corrispettivo a corpo pattuito in sede contrattuale”, e poi a “determinare, altresì, il valore delle opere previste in contratto eseguite e non eseguite dall'appaltatrice secondo i prezzi di mercato, determinando l'eventuale residuo compenso dell'appaltatore, o l'eventuale credito del committente, detratto quanto già corrisposto”.
26 Queste modifiche dei quesiti peritali hanno probabilmente non facilitato il compito del CTU, e corrisponde al vero l'affermazione dell'Appellante che i calcoli proposti dal CTU nella bozza di relazione peritale differiscono da quelli proposti con la relazione finale e risultano eterogenei fra loro, tant'è che lo stesso giudice di prime cure ha notato che la CTU presenta una “incongruenza” relativamente “a talune conclusioni”, pur ritenendo che gli accertamenti svolti e i dati forniti dal CTU comunque consentissero di “dare risposta ai quesiti” al CTU sottoposti.
Alla luce di quanto premesso, diverse delle conclusioni del CTU, oggetto di critiche dell'Appellante, non hanno effettivo rilievo: in specie quelle relative alle opere “non realizzate” (ivi comprese quelle elencate dopo la firma di , per esse Persona_3
certo non spetta alcun compenso alla ditta appaltatrice, le stesse anche non costituiscono di per sé voce di danno in pregiudizio del committente, come correttamente osservato dal Tribunale. Tuttavia, differentemente al riguardo da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, nemmeno hanno rilievo come decurtazione dal compenso previsto per determinare l'importo spettante per le opere realizzate: calcolo che è stato operato in questi termini dal Tribunale, che non può ritenersi corretto.
In questo senso il motivo d'impugnazione proposto deve trovare parziale accoglimento.
Esclusa la correttezza del computo operato dal Tribunale, in favore della
[...]
deve riconoscersi invece spettante, come detto, un importo Parte_1
corrispondente al valore delle opere realizzate, nella misura in cui queste costituiscano un “arricchimento” per il committente, misura che comunque non può eccedere quanto pattuito fra le parti. Per questo va esclusa la condivisibilità del rilievo, proposto dall'Appellante fra le argomentazioni relative alla richiesta di rinnovazione della CTU, che dovesse tenersi conto al riguardo di prezzi “di mercato”, superiori a quelli “del contratto”: sarebbe d'altronde paradossale che il soggetto che con il proprio inadempimento cagiona la risoluzione del contratto, beneficiasse di un corrispettivo superiore a quello pattuito. Al contrario, il valore delle opere, in riferimento
27 “all'arricchimento” per la committenza derivante dalla loro realizzazione, è usualmente inferiore, ma certo non superiore al corrispettivo pattuito.
La relazione di CTU, pur con un'esposizione non sempre connotata da chiarezza, consente di ritenere accertati i dati che qui rilevano. In specie, il valore delle “opere eseguite da contratto” è risultato accertato come pari a euro 230.655,00. Tale importo, nel motivo d'impugnazione qui in esame, non appare sostanzialmente contestato dalla stessa Appellante, se non per quei profili predetti, la cui fondatezza già è stata esclusa.
Per mero inciso, va fra l'altro notato che la Direzione Lavori, in data 18 dicembre
2018, risultava aver riconosciuto la realizzazione di opere per euro 179.709,00
(importo poi corrisposto dalla committenza, decurtato il 20% trattenuto a garanzia), e i lavori sono poi ancora proseguiti, anche se discontinuamente, per alcuni mesi, il che,
sia pur solo per ordine di grandezza e in termini di probabilità, in certa misura può
dirsi una comprova della correttezza del computo operato dal CTU.
Il CTU, basandosi principalmente su allegazioni del CTP di parte Attrice, contestate dalla controparte, computa separatamente un ulteriore importo di euro 33.999,81 per
“economie ed opere extracontrattuali”. Tuttavia, premesso che l'onere probatorio incombeva, al riguardo, su parte attrice, tale importo non può essere riconosciuto, se non in parte, come dovuto a favore della Le “economie” non Parte_1
costituiscono un valore delle opere realizzate di cui la committenza possa giovarsi;
il computo delle opere “eseguite da contratto” doveva tenere conto di tutte quelle previste nel contratto e nel c.m.e. ad esso allegato;
quanto alle varianti, doveva essere provato che esse fossero state espressamente approvate dalla committenza, il che può ritenersi solo per un importo di euro 7.659,00 (relativo alla realizzazione di “treccia di rame”, lavoro che risulta richiesto o comunque accettato a fronte delle risultanze del 1°
SAL agli atti).
Ne deriva, conclusivamente, che, differentemente da quanto ritenuto dal Tribunale
di primo grado, il valore delle opere realizzate va ritenuto provato nella maggior somma di euro 238.314,00 (230.655,00 + 7.659,00), da cui va detratto l'importo degli acconti pagati dalla committenza all'impresa, pari a euro 143.308,99, addivenendo a
28 una differenza pari a 95.005,01, che si ritiene dovuta a favore della Parte_1
a titolo di pagamento del valore delle opere realizzate, in parziale accoglimento
[...]
della domanda presentata.
7. ERRONEA QUANTIFICAZIONE DEL VALORE DELLE OPERE PER COMPLETARE I LAVORI
DEDOTTI IN CONTRATTO - I E ANCORA V MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE – PARZIALE
FONDATEZZA
Con il I motivo d'impugnazione incidentale, gli Appellanti censurano la conclusione del primo giudice secondo la quale l'ammontare dei costi per portare a compimento tutte le opere indicate in contratto sarebbe pari a euro 179.420,15,
sostenendo invece la correttezza di un valore più alto di euro 88.922,61, avendo dovuto effettuare maggiori esborsi “rispetto ai valori dell'elenco prezzi regionali”, di cui euro 73.984,71 per: il completamento delle opere strutturali;
la realizzazione della pavimentazione dell'autorimessa; l'esecuzione delle forometrie;
la mancata esecuzione dell'impermeabilizzazione delle murature e la mancata esecuzione dell'impermeabilizzazione del solaio del piano terreno;
ed euro 14.937,90 relativi al
“mancato rispetto di oneri contrattuali previsti” “relativi a: installazione di ponteggi per tutta la durata del cantiere;
posizionamento della gru per tutta la durata del cantiere;
allacciamenti di cantiere”.
Ora, sulla base di quanto sopra ritenuto, la quantificazione del valore delle opere per completare i lavori dedotti in contratto, differentemente da quanto deciso dal
Tribunale, non ha rilievo in ordine all'individuazione del valore delle opere realizzate e alla quantificazione dell'importo spettante a favore della Parte_1
Tuttavia, come già detto, con altro motivo d'impugnazione incidentale, esposto da parte AT successivamente a questo ma già sopra esaminato, è stata avanzata doglianza relativamente al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni e tali voci vanno quindi esaminate anche in relazione a tale diverso titolo, in corrispondenza d'altronde alla formulazione in primo grado di tale domanda.
29 Il maggior costo sostenuto dalla committenza per la realizzazione delle opere appaltata alla tuttavia, non può dirsi integralmente provato nei Parte_1
termini indicati dall'Appellante incidentale, in specie in relazione al pagamento di importi maggiori rispetto a quelli previsti dal prezziario regionale per essersi i committenti dovuti rivolgere a imprese prontamente disponibili, senza aver effettuato ricerche di mercato. Né possono considerarsi in aggiunta importi relativi alla disponibilità di ponteggi e di gru nei termini di cui al c.m.e., perché gli stessi erano comunque da ritenersi funzionali alle opere realizzande. Può invece farsi riferimento al computo, effettuato dal CTU, del prezzo di mercato delle opere appaltate
[...]
e non realizzate, il danno risarcibile essendo da individuarsi nella Parte_1
differenza fra tale prezzo e quello concordato dalla committenza con la Parte_1
il primo, dalle risultanze della CTU, risulta pari a euro 179.420,15, il secondo è
[...]
dato dalla differenza fra euro 346.000,00 (corrispettivo contrattualmente previsto) ed euro 230.655,00 (valore “a contratto” delle opere realizzate), pari a euro 115.345,00, così addivenendo a un importo pari a euro 64.075,15, da riconoscersi, per questa voce,
a titolo di risarcimento del danno.
8. RIDETERMINAZIONE DEI COSTI NECESSARI PER ESAMINARE VIZI E DIFETTI ACCERTATI
DELLE OPERE – II MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE – INFONDATEZZA
Con il II motivo di impugnazione incidentale, gli Appellanti incidentali si dolgono che il Tribunale abbia computato, in corrispondenza alle risultanze della CTU, in euro
44.103,01 l'importo dei costi necessari per emendare i vizi e i difetti, accertati agli atti, delle opere realizzate dall'impresa appaltatrice, anziché nel maggior importo di euro
77.331,33 computato dal proprio consulente di parte.
Tale motivo risulta infondato.
Le valutazioni del CTU, eminentemente tecniche, in ordine a: impiego di conglomerato di classe di esposizione XC2, anziché XC3; costi per interventi mascheramento matrici;
costi per la regolarizzazione delle quote dei pozzetti;
utilizzo di conglomerato cementizio Rck 30, costi per spese tecniche, appaiono corrette ed
30 adeguatamente motivate, e non possono dirsi inficiate dalle meramente contrapposte conclusioni del CT di parte.
Confermato l'importo di euro 44.103,01, relativamente ai danni derivanti da vizi e difetti delle opere realizzate, sommato all'importo di euro 64.075,15 di cui si è detto, ne deriva che la deve ritenersi tenuta a corrispondere alle Parte_1
controparti, a titolo di complessivo risarcimento danni, l'importo di euro 108.178,16, rispetto al quale va posto in compensazione l'importo di euro 95.005,01, come detto dovuto a favore della che, quindi, deve conclusivamente ritenersi Parte_1
tenuta e condannata al pagamento della differenza, in favore di Controparte_3
della pari a euro 13.173,15, “oltre interessi e rivalutazione
[...] CP_2
dal dovuto al saldo”, punto quest'ultimo così già ritenuto dal Tribunale e non oggetto di impugnazione.
9. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2733, 2735 E 1362 C.C. – III
MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE – INFONDATEZZA
Con il terzo motivo di impugnazione incidentale gli Appellanti si dolgono che la penale per il ritardo nell'effettuazione dei lavori sia stata computata una sola volta e non in riferimento ai due distinti contratti stipulati con la Parte_1
rispettivamente da e da “atteso il CP_2 Controparte_3
distinto e autonomo interesse di ciascuno dei committenti al compimento dell'opera e il distinto danno che ciascun committente subisce per il ritardo”. In particolare, il
Tribunale avrebbe non correttamente applicato il disposto dell'art. 1362 c.c., avendo travisato la comune intenzione delle parti, che apparirebbe evidente dalla scrittura del
18 gennaio 2019, da intendersi come “interpretazione autentica” dei contratti d'appalto.
Tale motivo d'impugnazione è infondato e non può trovare accoglimento.
Fra le parti sono stati stipulati due contratti distinti, uno concluso fra
[...]
e la l'altro fra e la CP_3 Parte_1 CP_2 [...]
ma entrambi sottoscritti rispettivamente da Parte_1 Controparte_3
31 e da con timbro della impresa edile CP_3 Persona_3 Parte_1
aventi uguale oggetto e identiche pattuizioni, e pacificamente costituenti, come indicato dagli stessi Appellanti incidentali, “un unico corpo contrattuale”.
I lavori appaltati sono gli stessi, l'importo pattuito quale corrispettivo è lo stesso, e certo non era da intendersi dovuto due volte. La clausola prevedente la penale per il ritardo a sua volta è la stessa. Seppure il testo della scrittura del 18 gennaio 2019 possa ritenersi ambiguo, ogni criterio interpretativo, in specie secondo buona fede, porta ad escludere, differentemente da quanto sostenuto dagli Appellanti incidentali, che la comune intenzione delle parti fosse quella di duplicare gli esiti dell'applicazione della clausola penale.
10. ERRATA APPLICAZIONE DELLA PENALE – MANCATA RIDUZIONE DELLA PENALE
CONTRATTUALE AD EQUITÀ – TERZO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE – PARZIALE
FONDATEZZA
Il Tribunale, in merito alla richiesta di pagamento delle penali contrattualmente previste, ha accolto la prospettazione dei convenuti in punto quantificazione del ritardo, condannando la a pagare in favore della controparte, Parte_1
unitariamente considerata, l'importo complessivo di euro 144.000,00.
Con il terzo motivo d'appello, l'Appellante per un verso lamenta che sia stato ritenuto un ritardo addebitale alla ditta appaltatrice, considerazione infondata a fronte di quanto già antecedentemente esposto, per altro verso ritiene errato il calcolo di 288
giorni di ritardo, sia perché sarebbe ignota la data effettiva di inizio lavori, sia perché
la penale cesserebbe con la risoluzione del contratto che, nella specie, sarebbe avvenuta in data 29 marzo 2019, al 179esimo giorno di ritardo dalla data fissata per la conclusione dei lavori.
Ritiene ancora l'Appellante che il giudice di prime cure avrebbe dovuto, considerata la percentuale di opere eseguite (76,49% per il C.T.U. e 95,85% per il CTP Per_5
ing. ), ridurre la penale ad equità, applicando, se del caso, l'art. 113 bis, quarto Per_6
comma del d.lgs. n. 50/2016 in tema di opere pubbliche.
32 Tale motivo d'impugnazione risulta parzialmente fondato.
La penale deve essere computata con riferimento al periodo compreso fra il 1
ottobre 2018 (entro il quale i lavori dovevano essere terminati) e il 19 aprile 2019 (data della risoluzione del contratto), ovvero per 201 giorni, corrispondenti a euro
100.500,00, “oltre interessi moratori dal dovuto al saldo”, punto quest'ultimo anch'esso già ritenuto in primo grado e non oggetto di impugnazione.
Per il resto, in considerazione del rilevante interesse della committenza a un celere svolgimento dei lavori, non si ritiene vi siano ragioni sufficienti per un'ulteriore riduzione della penale ad equità.
L'Appellante ha domandato la condanna della controparte alla restituzione degli importi corrisposti in esecuzione della sentenza di primo grado, esprimendosi tuttavia in termini relativi a quanto “eventualmente pagato”. L'effettivo pagamento, seppur non contestato dalla controparte, non risulta documentato agli atti. Per quanto parte
AT senz'altro deve riconoscersi tenuta alla restituzione all'Appellante di quanto pagato, dalla in esecuzione della sentenza di primo grado, in Parte_1
eccesso rispetto alle risultanze della presente decisione, oltre interessi dal pagamento al saldo, allo stato non può pronunciarsi condanna in tal senso.
11. SPESE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Gli Appellanti incidentali, con il quarto motivo di gravame, sostengono che il
Tribunale avrebbe errato nel liquidare le spese di lite, in relazione alla sussistenza delle condizioni per l'operata compensazione delle stesse fra le parti, nella misura di un terzo, ritenendo non fosse integrata una reciproca soccombenza;
lamentano, inoltre, un'omessa pronuncia in merito alle spese di CTU.
La parziale riforma della sentenza impugnata rende in ogni caso necessario il procedere a una nuova valutazione dell'imputazione e della liquidazione delle spese del primo grado di giudizio.
e risultano vittoriosi in ordine alle Controparte_3 CP_2
domande riconvenzionali da loro presentate. Tuttavia, anche la domanda principale
33 della ha trovato parziale accoglimento, per quanto la Parte_1
compensazione impropria fra quanto rispettivamente dovuto dalle parti porti a statuizioni di condanna nei confronti della sola parte attrice.
Si ritiene pertanto che sussistano le condizioni per una compensazione delle spese di lite fra le parti, sia pur nella sola proporzione di un terzo, per il resto dovendosi condannare la in quanto maggiormente soccombente, alla Parte_1
rifusione dei restanti due terzi, in favore cumulativamente di e CP_2 [...]
Controparte_1
In conformità ai parametri indicati dal disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro
52.001,00 ed euro 260.000,00), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità
delle questioni giuridiche e di fatto trattate, ponderate relativamente a ciascuna fase, le stesse si liquidano nei termini di seguito esposti:
- per la fase di studio euro 2.430,00
- per la fase introduttiva euro 1.550,00
- per la fase istruttoria euro 5.400,00
- per la fase decisoria euro 4.050,00
Totale: euro 13.430,00
Spese compensate per 1/3 euro 4.477,00
Totale spese a carico euro 8.953,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Quanto, invece, alle spese di CTU, ritenuto che la sua effettuazione sia stata nell'interesse di entrambe le parti, le stesse vengono poste a carico solidale delle parti, in pari misura del 50% ciascuna.
34 12. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Anche in relazione al presente grado di appello, per le stesse ragioni sopra indicate, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, va ritenuta la parziale soccombenza reciproca delle parti, che giustifica una compensazione delle spese nella misura di un terzo, ponendo per il resto le stesse a carico della in quanto Parte_1
maggiormente soccombente.
In conformità ai già richiamati parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014
n. 55, le spese del gravame si liquidano, in favore della parte AT, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 2.950,00
- per la fase introduttiva euro 1.950,00
- per la fase decisoria euro 4.100,00
Totale: euro 9.000,00
Spese compensate per 1/3 euro 3.000,00
Totale spese a carico euro 6.000,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale riforma della sentenza appellata:
− ai sensi del disposto degli artt. 1453 ss c.c., accerta la risoluzione dei contratti di appalto stipulati fra le parti il 29 giugno 2018, per inadempimento da parte della a far data dal 19 Parte_1
aprile 2019;
− dichiara tenuta e condanna la al pagamento, in Parte_1
favore di e dell'importo di CP_2 Controparte_3
euro 13.173,15, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
35 − dichiara tenuta e condanna la al pagamento, in Parte_1
favore di e dell'importo di CP_2 Controparte_3
euro 100.500,00, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo;
− ritenute compensate fra le parti, nella proporzione di un terzo, le spese del primo grado di giudizio, condanna per il resto la Parte_1
al pagamento delle stesse in favore, cumulativamente, di CP_2
e liquidate nella misura di euro 8.953,00, Controparte_3
oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A.
nei termini di legge;
− pone le spese di CTU a carico solidale delle parti, in pari misura del 50% ciascuna.
Conferma nel resto la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., ritenute compensate nella proporzione di un terzo le spese fra le parti, condanna per il resto parte Appellante, al pagamento Parte_1
delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte AT, CP_2
e liquidate cumulativamente nella misura di euro
[...] Controparte_3
6.000,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. nei termini di legge.
Così deciso il 4 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott. Roberto Rivello dott. Alfredo Grosso
36
R.G. 1421/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott. Alfredo Grosso Presidente
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1421/2022 R.G. promossa da:
P. IVA in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Aosta, via Garibaldi n. 36, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Nicola Durazzo, PEC
e dall'avv. Eloà Pellizzaro, PEC Email_1
entrambi del foro di Torino, presso cui è Email_2 elettivamente domiciliata in Torino, c.so Re Umberto I n. 63
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
17 maggio 1974, in proprio e quale amministratore unico pro tempore della società unipersonale, P.IVA con sede in Courmayeur, CP_2 P.IVA_2 via des Forges n. 2b,
1 rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Massimiliano Sciulli del foro di
Aosta, PEC presso il cui studio sono elettivamente Email_3 domiciliati in Aosta, via Festaz n. 29
- APPELLATI -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 15 novembre 2022, la
[...]
(da qui in avanti ha proposto Parte_1 Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 326/2022 pronunciata dal Tribunale di Aosta, in composizione monocratica, emessa e pubblicata in data 21 ottobre 2022, con la quale il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza ed eccezione,
ha disposto nei seguenti termini:
“condanna la società , in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1 pagamento, in favore di e della della somma di euro 20.832,15, oltre Controparte_1 CP_2 interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, e della somma di euro 144.000,00, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, nonché le spese processuali in misura di due terzi liquidate in euro 8.953,00, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge. Compensa nel resto le spese”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c., gli Appellati presentando impugnazione incidentale.
Con ordinanza in data 11 gennaio 2023, la Corte ha respinto istanza inibitoria presentata ex artt. 283, 351 c.p.c. da parte Appellante.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Voglia la Corte D'Appello di Torino rigettata ogni contraria istanza ed eccezione ... NEL MERITO
III. RIFORMARE integralmente la sentenza di primo grado n. 326 pubblicata il 21/10/22 dal
Tribunale di Aosta, per i motivi di cui alla narrativa
IV. ACCERTARE E DICHIARARE che l'impresa ha eseguito Parte_1 per conto dei committenti e lavori di carpenteria edile nel CP_2 Controparte_1 cantiere di Courmayeur sito in località Dolonne costruendo la struttura in cemento armato come da risultanze di causa,
V. ACCERTARE E DICHIARARE che il valore delle opere realizzate dall'impresa
[...]
nel cantiere di Courmayeur sito in località Dolonne per conto dei committenti Parte_1 e ammonta a € 331.650,37 o alla differente somma risultante CP_2 Controparte_1 in causa, conseguentemente
VI. DICHIARARE TENUTI E CONDANNARE e tra loro in CP_2 Controparte_3 solido, al pagamento in favore dell'impresa dell'importo a Parte_1
2 saldo dei lavori edili realizzati ammontante – al netto degli acconti percepiti di € 143.309,00 - a euro 188.341,37 - o della differente somma risultante in causa - oltre interessi e rivalutazione, a titolo di corrispettivo dovuto per le opere realizzate.
VII. ACCERTARE E DICHIARARE la risoluzione del contratto d'appalto stipulato oralmente inter partes per la costruzione della struttura in Cemento Armato di edificio da realizzarsi in Courmayeur loc. Dolonne via des Forges per grave inadempimento dei committenti, conseguentemente VIII. DICHIARARE TENUTI E CONDANNARE e tra loro CP_2 Controparte_3 in solido, al pagamento in favore dell'impresa al risarcimento del Parte_1 danno per lucro cessante quantificato nell'ammontare di € 10.000,00 o della differente somma risultante in causa - oltre interessi e rivalutazione.
IX. DICHIARARE TENUTI E CONDANNARE e tra loro in CP_2 Controparte_3 solido, al pagamento in favore dell'impresa al risarcimento del Parte_1 danno da perdita di chance è invece quantificato in € 60.000,00 o della differente somma risultante in causa - oltre interessi e rivalutazione.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze di lite oltre accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per la rinnovazione della CTU o in subordine per la convocazione a chiarimenti del tecnico si insiste sulle prove testi ed interpello e sulle istanze di esibizione. Eccepisce l'inammissibilità ex art 342 cpc dell'appello incidentale di controparte e chiede, inoltre, che gli Appellati vengano condannati alle restituzioni di quanto eventualmente pagato in forza della sentenza di primo grado”.
Per parte AT:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, dichiarare respinta, perché infondata e/o inammissibile, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione e Dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello avversario siccome inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto e dichiarare inammissibili o rigettare integralmente le domande avversarie e per l'effetto assolvere i convenuti da ogni domanda svolta nei Loro confronti. In via di appello incidentale 2) Visti gli art 1453 c.c. e 1455 c.c. nonché l'art 13 terzo capoverso delle due scritture private costituenti il contratto di appalto, risolvere il contratto di appalto oggetto delle due scritture 29.06.2018 per fatto e colpa imputabili all'appaltatrice; visto anche l'art 1218 c.c. e l'art 1453 comma primo c.c.. dichiarare tenuta e condannare la in persona del Suo legale Parte_1 rappresentante a corrispondere in solido ai convenuti la somma di € 106.154,76 o quella diversa accertanda in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione da giorno del dovuto all'effettivo soddisfo.
3) Accertare e dichiarare che le opere eseguite dalla sono affette da gravi vizi e Parte_1 difetti costruttivi ed esecutivi, dichiarare tenuta e condannare la in persona del Suo Parte_1 legale rappresentante a corrispondere in solido ai convenuti la somma di € 77.331,33 oltre IVA o quella diversa accertanda in corso di causa oltre alla somma che verrà accertata in corso di causa in relazione ai vizi e difetti diversi da quelli specificati nella perizia dell'Ing. , il tutto oltre Per_1 interessi legali e rivalutazione da giorno del dovuto all'effettivo soddisfo.
4) Visto l'art 1382 c.c. e l'art 13 delle scritture private costituenti il contratto di appalto, dichiarare tenuta e condannare la in persona del Suo legale rappresentante a Parte_1 corrispondere in favore della in persona del Suo legale rappresentante pro tempore la CP_2 somma di € 144.000,00, o quella diversa accertanda in corso di causa oltre interessi moratori dal giorno della risoluzione del contratto a quello dell'effettivo soddisfo.
4) Visto l'art 1382 c.c. e l'art 13 delle scritture private costituenti il contratto di appalto, dichiarare tenuta e condannare la in persona del Suo legale rappresentante a Parte_1 corrispondere in favore del dott. la somma di € 144.000,00, o quella diversa Controparte_1 accertanda in corso di causa oltre interessi moratori dal giorno della risoluzione del contratto a quello dell'effettivo soddisfo.
5) Dichiarare tenuta e condannare l'appellante a rifondere in favore degli appellati integralmente
3 le spese legali del primo grado di giudizio nonché le spese di CTU e di CTP. In via istruttoria:
Disporre che il Ctu sia chiamato a chiarimenti in riferimento alle doglianze espresse nel presente atto e nelle osservazioni depositate in atti (note di udienza 14.05.2022-comparsa conclusionale- memoria di replica)
In ogni caso Con il favore delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), Iva e c.p.a. del presente giudizio e del giudizio inibitorio la cui istanza avversaria è stata rigettata. Con espressa riserva di formulare domanda ex art 96 c.p.c.”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
La società ha agito in giudizio avverso la Parte_1 Controparte_4
allegando quanto segue: Controparte_3
- di essere stata contattata, nell'estate 2016, dall'arch. per la Persona_2
realizzazione di lavori di carpenteria edile relativi a una nuova costruzione da realizzarsi in località Dolonne, Courmayeur;
- di aver fatto redigere dall'ing. a inizio 2017, sulla base del CP_5
progetto di massima fornito dalla committenza, un computo metrico estimativo
(c.m.e.);
- di aver raggiunto, in un incontro tenutosi a novembre 2017 con il e CP_3
l un accordo di massima per la realizzazione delle opere e di aver Per_2
altresì acconsentito a predisporre, nelle more della definizione degli aspetti architettonico-strutturali delle stesse, la recinzione della futura area di cantiere per permettere a un'impresa terza di procedere all'abbattimento del vecchio fabbricato da sostituire con la nuova edificazione;
- di aver eseguito la perimetrazione dell'area di cantiere tra fine novembre e inizio dicembre 2017;
4 - di aver stipulato oralmente, nell'aprile 2018, con i committenti un contratto per l'esecuzione dei lavori, nonché fissato i relativi prezzi a misura sulla base del c.m.e. sviluppato dallo studio tecnico di ingegneria di Aosta;
CP_5
- di aver eseguito nel cantiere alcuni lavori di carpenteria, da fine maggio 2018
(data di inizio dei lavori) a marzo 2019, per conto dei committenti;
- che, tuttavia, i lavori avevano subìto continui rallentamenti e sospensioni sino a fine agosto 2018, poiché l'effettuazione dello scavo, da parte di un'impresa terza, era risultato difficoltoso a causa della paludosità dei luoghi, circostanza questa mai comunicatole dal committente, nonché geologo, Controparte_3
[...]
- che, successivamente all'inizio dei lavori, la committenza aveva predisposto unilateralmente un duplice contratto, sottoponendolo alla firma del socio senza tuttavia consegnarne a quest'ultimo una copia;
Persona_3
- che la committenza, sin dalle prime settimane di avvio dei lavori, aveva interferito nelle scelte organizzative di competenza dell'appaltatrice, determinando importanti ritardi nel cronoprogramma;
- di aver deciso, a causa della sistematica interferenza della committenza nelle scelte organizzative, del rallentamento dei tempi di pagamento e dell'impossibilità di addivenire a soluzioni operative condivise, di rilasciare il cantiere;
- di aver redatto, in presenza del Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva,
ing. , verbale delle operazioni di rilievo delle misurazioni Testimone_1
relative allo stato di consistenza del cantiere;
- di aver realizzato, nel cantiere di Dolonne, i seguenti lavori: perimetrazione e messa in sicurezza dell'area di cantiere, fondamenta, garage interrati, primo solaio con cordolo perimetrale e bocche di areazione dell'interrato, secondo solaio con pilastri, e scale di collegamento, posa impianto fognario con messa in opera dei pozzetti;
5 - di aver rilasciato il cantiere il 14 aprile 2019, sgomberandolo di tutti i materiali con l'eccezione della seguente attrezzatura: casseratura e armatura in acciaio della scala di accesso al piano secondo, pronta per il getto del calcestruzzo;
impalcato piano di lavoro per tre sbarchi ascensore;
n° 33 puntelli estensibili in ferro;
recinzione di cantiere in parte con pannelli d'armatura nuovi in numero di
33 e in parte con pannelli di rete metallica;
- di vantare, al netto degli acconti ricevuti dalla committenza, un credito di complessivi euro 188.341,37, oltre a interessi e rivalutazione;
- che il testo riportato nell'ultima pagina del c.m.e., dopo la firma di Per_3
è stato arbitrariamente aggiunto dalla committenza dopo la
[...]
sottoscrizione;
domandando, su queste basi: di accertare e dichiarare la sua esecuzione dei lavori di carpenteria edile nel cantiere di Courmayeur sito in località Dolonne, costruendo la struttura in cemento armato;
di accertare e dichiarare che il valore delle opere realizzate dall'impresa ammonta a euro 331.650,37, o a differente somma risultante in causa;
di condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in suo favore del corrispettivo per le opere realizzate, ammontante, al netto degli acconti percepiti di euro 143.309,00, ad euro 188.341,37, nonché al risarcimento del danno per lucro cessante, quantificato in euro 10.000,00, e al risarcimento del danno da perdita di
chance, quantificato in euro 60.000,00, o a differenti somme risultanti in causa, oltre interessi e rivalutazione; di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto stipulato oralmente inter partes; di accertare e dichiarare la contraffazione del c.m.e.
sottoscritto da e, conseguentemente, di condannare i convenuti alle Persona_3
sanzioni civili ex art. 4 del d.lgs. 7/2016; di dichiarare la nullità ex art 1418 c.c. del contratto sottoscritto da per violazione dell'art. 26 c. 5 d.lgs 81/2008; Persona_3
in subordine, di dichiararne l'annullamento per dolo ex 1439 c.c.; in ulteriore subordine di dichiararne l'annullamento per violazione dell'obbligo della buona fede contrattuale;
in ulteriore, ulteriore subordine, di dichiarare l'inefficacia del contratto
6 poiché sottoscritto da persona differente ( da quella enunciata come Persona_3
contraente, . Parte_1
La società e costituitisi in giudizio, CP_2 Controparte_3
hanno integralmente contestato la fondatezza di tali domande, allegando e sostenendo:
- di aver appaltato alla in qualità di proprietari dell'immobile Parte_1
sito in Courmayeur, contraddistinto in mappa con il n. 980 del F. 74, i lavori di realizzazione delle strutture in conglomerato cementizio armato ed altre lavorazioni accessorie relative all'intervento di ristrutturazione edilizia del complesso denominato ex Pensione Dora, sulla base del permesso di costruire n.
36 rilasciato del Comune di Courmayeur in data 21 luglio 2016 e successiva variante;
- di aver conferito l'appalto mediante contratti distinti, ma di pari oggetto, costituenti un unico corpo contrattuale, sottoscritti in data 29 giugno 2018 per un importo complessivo, stabilito a corpo, di euro 346.000,00;
- di aver fissato, quale termine ultimo per la conclusione delle opere, il 1° ottobre
2018;
- che l'Appaltatrice era entrata in cantiere in data 12 giugno 2018, quando il piano di fondazione era già stato ultimato dalla ditta IE , tranne che per CP_6
la limitata porzione nord, attigua alla strada comunale in salita che porta alla telecabina, ove lo scavo avrebbe dovuto essere effettuato a conci, ultimato poi in alcune giornate successive (circa 5);
- che, in data 1° ottobre 2018, aveva riconosciuto espressamente Persona_3
il grave ritardo nel cronoprogramma e, pertanto, aveva chiesto e ottenuto dai
Committenti di poter subappaltare parte dell'opera ad altra impresa (B.B.F.
s.r.l.s.);
- che, in più occasioni, sia il D.L. architettonico che quello strutturale avevano contestato all'impresa attrice gravi manchevolezze nella gestione del cantiere e un grave ritardo;
7 - di aver provveduto a effettuare pagamenti in favore dell'Appaltatrice per un importo complessivo di euro 143.309,00, al netto dell'IVA e delle trattenute di garanzia del 20% (pari ad 34.600,00), operate sul primo e secondo SAL;
- che, con comunicazione del 20 marzo 2019, la aveva Parte_1
dichiarato la sospensione delle lavorazioni;
- che, negli incontri svoltisi in cantiere e nello studio dell'arch. l'Attrice Per_2
aveva dichiarato di voler risolvere il contratto, non avendo più intenzione di proseguire nelle lavorazioni a causa dell'elevata entità delle penali;
- di aver accordato con la controparte di effettuare una “fotografia congiunta” del cantiere, terminata in data 2 aprile 2019;
- che l'Appaltatrice aveva omesso di esportare dal cantiere parte dei suoi beni, pretendendo altresì il versamento in suo favore di un canone di locazione per la permanenza in loco dei presidi di sicurezza del cantiere;
- che, con comunicazione del 16 aprile 2019, la aveva Parte_1
comunicato il definitivo rilascio del cantiere;
- di aver incaricato l'ing. di redigere una relazione sullo stato di Per_1
consistenza delle opere eseguite in cantiere, nella quale il perito aveva indicato le lavorazioni dedotte nei contratti ma non realizzate dall'Appaltatrice, stimandone i costi in euro 52.000,00, nonché le opere accessorie non eseguite,
pari ad euro 118.160,52, e aveva altresì evidenziato la presenza di vizi e difetti delle opere eseguite, stimando, per la loro eliminazione, un costo di euro
68.567,59;
- di essere venuti a conoscenza, attraverso l'esame della relazione del Direttore dei Lavori, dell'esistenza di altri difetti;
- che l'ing. aveva quantificato i danni cagionati dall'impresa nel corso Per_1
dell'esecuzione delle opere ed i maggiori costi conseguenti alla risoluzione del contratto per inadempimento imputabile all'appaltatrice ed ai ritardi accumulati da quest'ultima in euro 84.852,48;
8 su queste basi presentando altresì domande riconvenzionali volte a ottenere: la risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa imputabili all'appaltatrice; la condanna di quest'ultima al pagamento nei loro confronti della somma di euro
84.852,48, oltre interessi legali e rivalutazione;
l'accertamento dell'esistenza di vizi e difetti costruttivi nelle opere eseguite dalla e, conseguentemente, Parte_1
la condanna di questa al pagamento, a loro favore, dell'importo di euro 68.567,59, oltre IVA, interessi legali e rivalutazione;
e, infine, la condanna della Parte_1
al pagamento della prevista penale, sia in favore del he in favore della
[...] CP_3
per un importo di euro 144.000,00. CP_2
Il Tribunale, istruita la causa mediante assunzione di prove orali e disposizione di
CTU, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo ha riconosciuto una minor somma spettante a parte attrice per le opere svolte e accolto, “per quanto di ragione”, le domande riconvenzionali formulate dai convenuti, condannando la Parte_1
a pagare a e alla l'importo di euro
[...] Controparte_3 CP_2
20.832,15, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, nonché
l'importo di euro 144.000,00, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, oltre alle spese processuali in proporzione di due terzi, ritenendole per il restante terzo compensate fra le parti.
L'Appellante ritiene la sentenza di prime cure non Parte_1
condivisibile e meritevole di essere riformata, articolando cinque motivi d'impugnazione così rubricati:
1) “Gravi errori logici nel ragionamento condotto dal giudice sul dare/avere tra le parti correlato ai vizi della CTU e all'omessa valutazione del disconoscimento del CME in forza del quale la CTU ha indicato le somme del dare/avere - omessa valutazione del disconoscimento del CME e della mancata presentazione dell'istanza di verificazione da parte dell'odierna appellata - omessa valutazione dell'importo delle ritenute di garanzia nel calcolo del dare/avere – motivazione della sentenza impugnata pagine 13-14
-15-16”;
9 2) “Errata interpretazione dei fatti dedotti dalle parti in punto ritardi dell'impresa - valutazione parziale delle prove testimoniali assunte – motivazione della sentenza impugnata pagine 8-9-10”;
3) “Errata applicazione della penale non dovuta - mancata riduzione della penale contrattuale ad equità ex art. 1384 c.c. in quanto manifestamente eccessiva – motivazione della sentenza pagine 11-16”;
4) “Erroneità della sentenza per omessa valutazione della domanda di risoluzione del rapporto contrattuale orale per inadempimento a causa delle sistematiche variazioni operative, nonché́ dell'interferenza dei committenti nell'organizzazione del cantiere”;
5) “Erroneità della sentenza impugnata per aver omesso di valutare la domanda di annullamento per dolo ex art. 1439 c.c. dei contratti sottoscritti con artifizio”.
Parte AT, costituitasi in giudizio, ha presentato tempestiva impugnazione incidentale, articolando a sua volta cinque motivi di gravame, esposti in calce a una complessiva ricostruzione dei fatti e in parte frammisti alle difese avverso l'impugnazione di controparte, così rubricati:
I) “Erronea quantificazione del valore delle opere per completare i lavori dedotti in contratto”;
II) “Rideterminazione del valore delle opere necessarie ad eliminare i vizi e difetti accertati – vizi e difetti delle opere”;
III) “Le penali contrattuali - Violazione e falsa applicazione degli artt. 2733, 2735 e
1362 c.c.”;
IV) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 91 c.p.c. sulle spese di lite – omessa pronuncia sulle spese di C.T.U. – violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.”;
V) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., omessa pronuncia sulle domande di risoluzione contrattuale e sulla domanda risarcitoria”.
10 2. OMESSA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI ANNULLAMENTO DEI CONTRATTI PER
DOLO EX ART. 1439 C.C. - QUINTO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE- INFONDATEZZA
Ritiene questa Corte di dover procedere alla valutazione dei plurimi motivi d'impugnazione avanzati dalle parti in un ordine logico, diverso da quello dalle parti proposto.
In primo luogo, appare opportuno esaminare il quinto motivo d'appello principale proposto dalla relativo a un'asserita omessa valutazione, da parte Pt_1 Parte_1
del giudice di prime cure, della domanda di annullamento per dolo, ex art. 1439 c.c., dei contratti di appalto stipulati da tale impresa con la e con CP_2 [...]
Controparte_1
Va preliminarmente notato che l'Appellante, se in una successiva ragione di doglianza domanda la risoluzione del contratto per inadempimento della committenza,
domanda che ben può essere ritenuta subordinata a questa o viceversa, in altra parte dell'impugnazione sostiene invece, contraddittoriamente, che risulterebbe “evidente” che “il contratto sia stato risolto di comune accordo”, il che non è, risultando anzi il contrario, proprio e già a fronte delle plurime domande di annullamento e risoluzione del contratto avanzate da entrambe le parti.
Questo premesso, sostiene l'Appellante che il Tribunale non avrebbe verificato l'esistenza o meno del dolo nella sottoscrizione dei predetti contratti, inoltre avrebbe erroneamente deciso di ritenerli validi anche nelle parti a suo dire aggiunte abusivamente dopo la conclusione dei contratti, prive di sottoscrizione e comunque, secondo l'Appellante, non oggetto di contrattazione fra le parti. Più specificamente, secondo l'Appellante, il c.m.e. allegato ai contratti, con corrispettivo pattuito a corpo, sarebbe difforme da quello antecedentemente redatto dall'ing. con corrispettivo CP_5
invece pattuito a misura, e l'ultima pagina dello stesso sarebbe stata illegittimamente integrata da un'appendice apposta unilateralmente dalla committenza, contenente nuovi oneri per l'Appaltatrice, nonché da un'annotazione posta al termine delle colonne contenenti le voci di prezzo.
Tale motivo d'impugnazione è infondato e non può trovare accoglimento.
11 In data 29 giugno 2018 le parti attualmente in causa hanno stipulato due contratti di appalto, prodotti agli atti dalla stessa che pur asserisce di non Parte_1
averne ricevuto copia, all'atto della sua sottoscrizione. Trattasi di due contratti distinti, ma di uguale oggetto e pacificamente costituenti un unico corpo contrattuale, uno concluso fra e la l'altro fra Controparte_3 Parte_1
e la ma entrambi sottoscritti rispettivamente da CP_2 Parte_1
e da con timbro della impresa edile Controparte_3 Persona_3
e aventi identico contenuto. All'art. 17 di entrambi i contratti, Parte_1
“Pagamenti”, si legge espressamente che: “il corrispettivo per la realizzazione ed esecuzione dell'opera oggetto del presente contratto viene determinato dalle Parti a corpo in € 346.000,00 (trecentoquarantaseimila/00) oltre IVA (in seguito
“Corrispettivo”)”.
Inoltre, in entrambi i contratti si legge, immediatamente prima delle sottoscrizioni, che: “si allegano al presente contratto, per formarne parte integrante ed essenziale”, fra l'altro, il “computo metrico e capitolato delle opere strutturali con i relativi disegni tecnici”. Tale computo metrico non era stato prodotto da parte Attrice, attuale
Appellante. È stato prodotto agli atti da risulta Controparte_3
anch'esso regolarmente sottoscritto da con apposizione anche del Persona_3
timbro dell'impresa proprio a lato della espressa e chiara Parte_1
indicazione che veniva pattuito un “totale a corpo pattuito 27.06.18 con ultime modifiche fondazioni, come da variante” di euro 346.000,00.
L'Appellante sostiene di aver “disconosciuto le pagine prive di sottoscrizione”: anche a voler ritenere, in ipotesi, che si sia trattato di un disconoscimento formalmente operato, il che non è, le pagine dei due contratti recanti l'art. 17, come pure la pagina del computo metrico, risultano sottoscritte da Persona_3
Nel sottoscrivere tali contratti non poteva non essersi avveduto di Persona_3
tale chiara indicazione contrattuale: non è in alcun modo credibile che non abbia verificato il corrispettivo che l'impresa doveva ricevere dall'esecuzione dell'appalto.
12 L'Appellante si duole che il Tribunale non abbia valutato se l'attore fosse stato
“indotto attraverso artifizi e raggiri a sottoscrivere tale accordo”: ma condotte qualificabili come artifizi e raggiri non risultano nemmeno allegate, tantomeno sono state provate.
L'Appellante menziona che i contratti sono stati sottoposti “alla firma del solo socio
, al quale è stato detto che vi era l'urgenza di regolarizzare dal punto di Persona_3
vista amministrativo”: il richiedere “con urgenza” di sottoscrivere i contratti non costituisce alcun artifizio o raggiro;
era uno dei due soci della Persona_3 [...]
non risulta fosse affetto da una minor capacità rispetto al fratello, né Parte_1
che non potesse impegnare la società nella sottoscrizione del contratto di appalto.
L'Appellante si duole che copie dei contratti sarebbero state loro consegnate solo successivamente: non ve n'è prova, né questo sarebbe qualificabile come dolo.
Si menziona che i lavori sarebbero stati invece concordati sulla base di “intese verbali intercorse tra le parti per l'appaltatrice e l'arch. Parte_1 CP_7
per la committenza- sin dall'autunno 2016” e in relazione ai “prezzi a misura” di cui a un computo metrico fatto redigere dall'ing. a inizio 2017. Ora, anche a CP_5
prescindere dal fatto che l'arch. non risulta fosse legittimata a CP_7
concludere un contratto in nome e per conto della e di CP_2 [...]
di tali “intese verbali” non vi è prova alcuna e non si ritiene siano CP_3
mai state portate a conclusione. Al contrario risulta provato dalla controparte,
documentalmente e per testimoni, che posteriormente a tali primi contatti con la
[...]
ovvero dopo una fase qualificabile come trattative correlate a una solo Parte_1
eventuale conclusione di un accordo vincolante, la e CP_2 [...]
hanno contattato altre cinque ditte, chiedendo analoghi preventivi, in CP_3
prima battuta sinanche optando non per la ma per la ditta Parte_1
RD AR, arrivando a stipulare con la stessa un contratto di appalto, anch'esso già con la previsione di un corrispettivo “a corpo”, contratto che poi, prima dell'inizio dei lavori, è stato rescisso, grazie alla disponibilità di IA LO, poiché la Pt_1
13 aveva inviato un'ulteriore offerta, più conveniente per la committenza, Parte_1
accettata con gli stipulati contratti ora oggetto di causa.
Quanto al presunto testo che si ipotizza essere stato aggiunto, invero non al contratto ma al computo metrico allegato al contratto, “sotto la firma di
[...]
dopo la sua sottoscrizione”, con esso risultano aggiunti riferimenti ad alcune Per_3
opere che si specifica intese come comprese nell'oggetto del contratto. Si deve osservare che il testo, dattiloscritto, in colore rosso, risulta effettivamente posto dopo il timbro della e la sottoscrizione di che tuttavia Parte_1 Persona_3
occupano uno spazio vuoto a lato della previsione centrale di tale computo metrico, contenuta in una tabella, ovvero della specificazione dell'importo previsto quale
“totale a corpo pattuito” di euro 346.000,00, ma prima della sottoscrizione da parte di questo già non rende probabile, anche se non esclude Controparte_3
che sia stato aggiunto posteriormente.
Nel giudizio di primo grado, peraltro, i testi escussi hanno confermato la correttezza delle trattative intercorse tra le parti, del processo di conclusione dei contratti e della consapevole sottoscrizione dei contratti da parte dei soci della Parte_1
compresi gli allegati, nella loro interezza, non modificati dopo la sottoscrizione.
Proprio sulle loro dichiarazioni si è soffermato il Tribunale che, pur non essendosi espressamente pronunciato, nel dispositivo, sulla domanda di annullamento dei contratti ex art. 1439 c.c. formulata dall'Appellante, ha integralmente rigettato le domande di parte attrice, fra cui questa è da intendersi compresa, e ha comunque esplicitamente ritenuto “la validità del contratto di appalto in cui si sostanziano le due scritture private per cui è causa”, osservando, del tutto condivisibilmente, che:
- la teste ha dichiarato che, ricevuto il preventivo della ditta “il Per_2 Pt_1
chiese uno sconto”, già subito concesso nella misura del 10%, poi “il CP_3
propose al committente di fare” una “recinzione” del luogo dei lavori Pt_1
“senza corrispettivo se avesse ricevuto l'appalto”, ma il committente decise di affidare l'appalto alla ditta IA;
successivamente tuttavia pervenne una
“nuova”, più “vantaggiosa” offerta della ditta che venne accettata e poi Pt_1
14 formalmente sottoscritta il 29 giugno 2018, “il contratto fu formato nel mio studio alla presenza di l'arch. , CP_8 Persona_3 Persona_4
la sottoscritta e il committente nella sua duplice veste, in duplice copia a colori proprio perché conteneva delle opere aggiuntive che la aveva offerto per Pt_1
ottenere il lavoro ed erano comprese nell'importo a corpo di euro 346 mila;
tra le opere comprese c'erano ... [elenco] ... e quanto altro indicato con colorazione rossa”;
- la teste a sua volta, ha dichiarato di aver “redatto il computo metrico Per_4
insieme alla a quattro mani anche nella parte contenente le ulteriori Per_2
lavorazioni in rosso, e ha incontrato i alla firma del contratto, presenti Pt_1
e riconosciuti in udienza, contratto e computo con Per_3 CP_8
scritta in rosso sottoscritti da in quell'occasione”; Persona_3
- che quindi “le scritture che compongono l'appalto e il computo metrico con le ulteriori lavorazioni in rosso indicate dall'impresa sono state sottoscritte dal socio ”; Persona_3
- e “a nulla rileva la divergenza tra il soggetto ( ) indicato Parte_1
nell'intestazione del contratto quale legale rappresentante della società e colui che materialmente ha apposto la sottoscrizione, in quanto nella società in nome collettivo, qual è la tutti i soci sono illimitatamente responsabili delle Parte_1
obbligazioni sociali ed amministratori, con la possibilità di rappresentare ed impegnare la responsabilità della stessa società”;
- “d'altra parte, ha sottoscritto la citata scrittura privata del Parte_1
18.1.2019, circa la proroga concessa per l'ultimazione delle opere, scrittura che costituisce anche ricognizione delle precedenti pattuizioni contenute nelle due scritture private per cui è causa che integrano l'appalto”;
- e “analoghe ricognizioni erano eseguite con la sottoscrizione per accettazione del SAL del 22.11.2018 e del SAL del 7.12.2018, rispettivamente da parte di e (docc. 12 e 16 allegati alla seconda memoria dei CP_8 Parte_1
15 convenuti, contenenti espressi riferimenti alle clausole contrattuali delle distinte scritture private)”.
Per mero inciso può aggiungersi che, ai fini della decisione della presente causa,
come si dirà, il rilievo di tali specificazioni, presenti nel computo metrico del 2018 fra la firma dell'appaltatore e quella del committente, è di limitato rilievo.
3. ERRATA INTERPRETAZIONE DEI FATTI E VALUTAZIONE DELLE PROVE IN PUNTO
RITARDI DELL'IMPRESA - SECONDO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE- INFONDATEZZA -
OMESSA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
CONTRATTUALE ORALE PER INADEMPIMENTO A CAUSA DELLE SISTEMATICHE
VARIAZIONI OPERATIVE, NONCHÉ́ DELL'INTERFERENZA DEI COMMITTENTI
NELL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE - QUARTO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE –
INFONDATEZZA
Con il secondo motivo d'impugnazione, l'Appellante si duole di un'asserita erronea interpretazione dei fatti dedotti e delle prove testimoniali assunte in punto ritardi dell'impresa.
Il quarto motivo d'appello inerisce, invece, a una presunta ““omessa valutazione della domanda di risoluzione del rapporto contrattuale orale per inadempimento a causa delle sistematiche variazioni operative nonché dell'interferenza dei committenti nell'organizzazione del cantiere”.
Le argomentazioni avanzate dall'Appellante a sostegno di tali doglianze risultano in larga misura le stesse, per cui i due motivi possono esaminarsi congiuntamente.
L'uno risulta infondato, l'altro manifestamente infondato.
Innanzitutto, l'Appellante richiama ancora l'argomentazione secondo la quale non sarebbe “verosimile che abbia sottoscritto la pagina” del computo Persona_3
metrico “sopra le clausole” a suo avviso aggiunte successivamente: già è stata esclusa la fondatezza di tale argomentazione, peraltro di nessun rilievo rispetto all'oggetto del secondo motivo d'appello, poiché i ritardi già ineriscono ai lavori pacificamente previsti nel contratto, e non solo a quelli ipoteticamente “aggiunti”.
16 Sostiene, poi, l'Appellante, che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato le testimonianze relative alla “paludosità” dei luoghi, a presunti ritardi nell'effettuazione degli scavi da parte di altra ditta, e a ritenute “ingerenze” da parte della committenza e della direzione lavori. Le stesse ragioni sono poste alla base della doglianza relativa a una ritenuta omessa valutazione della domanda di risoluzione del rapporto contrattuale orale per inadempimento.
A quest'ultimo riguardo, è sufficiente notare, come già detto, che non è stata provata, anzi risulta smentita agli atti, la stipulazione in forma orale di un contratto di appalto fra le parti di contenuto diverso da quello formulato per iscritto il 29 giugno
2018. Ma anche a voler riferire la doglianza al contratto, appunto, invece effettivamente stipulato fra le parti il 29 giugno 2018, le presunte indebite
“interferenze dei committenti nell'organizzazione del cantiere” e “sistematiche variazioni operative” non sono state in alcun modo provate agli atti, né risultano cause giustificative dei ritardi della nell'effettuazione dei lavori, come Pt_1 Parte_1
correttamente è stato ritenuto dal Tribunale.
Sostiene l'Appellante che lo “stato del terreno” sarebbe stato “paludoso” e che i lavori di scavo, prodromici a quelli assegnati alla sarebbero stati Parte_1
completati in ritardo dalla diversa ditta incaricata di svolgerli.
Al riguardo va osservato, per un verso, che l'asserzione che lo stato del terreno non fosse noto alla non ha fondamento: come allegato dalla stessa Parte_1
Appellante, sin dal 2016 i suoi soci avevano compiuto ripetuti sopralluoghi sulla località in cui poi avrebbero aperto il cantiere, che ben conoscevano, e alcuna
“omissione” è imputabile ai committenti al riguardo. Per altro verso, come correttamente ritenuto dal Tribunale, tali asserzioni risultano smentite agli atti dall'escussione dei testi, anche di quelli chiamati a deporre da parte Attrice.
La ditta “IE di Morgex s.r.l.” risulta essere stata sì incaricata degli scavi e presente in cantiere da inizio maggio a fine luglio o inizio agosto 2018, come richiamato dall'Appellante, ma risulta anche aver concluso la più parte degli scavi
17 entro fine maggio 2018, senza che questo possa essere addotto a ragione giustificativa dei ritardi dei lavori della iniziati a giugno 2018. Parte_1
Testi Il teste dipendente di tale ditta, materiale esecutore dei lavori di scavo, ha sì indicato che era stato necessario “bonificare il terreno”, per la presenza di acqua, solo in tal senso “paludoso”, ma ha anche ricordato con precisione che “lo scavo era terminato il 31 maggio 2018”, confermando che la condizione dei luoghi in quella data era quella di cui a un rilievo fotografico rammostratogli in udienza, acquisito agli atti,
che mostra chiaramente lo scavo terminato nelle sue parti essenziali. Successivamente,
tale ditta è stata richiamata, secondo alcuni testi solo per cinque giorni non consecutivi, per la realizzazione di pochi restanti tratti di scavo lungo il perimetro nord, mediante la “realizzazione di conci”, come dichiarato dalla teste Il teste Per_4
nel ricordare di aver trasportato in cantiere dei blocchi di pietra per Tes_3
solidificare il terreno perché c'era acqua non fa che confermare tale dato, incontroverso. L'arch. ha confermato che la ditta “IEs di tra fine Per_2 CP_6
maggio e i primi di giugno, ultimò il piano di fondazione” eccetto, appunto, solo “una modesta porzione a ridosso del confine nord”, e già nel giugno 2018 la Parte_1
entrò in cantiere ed “eseguì il primo getto del magrone”. Nello stesso senso le
[...]
dichiarazioni del teste . Il teste , socio della ditta IE di Morges Tes_1 Tes_4
s.r.l., dopo aver indicato di essere “entrato in cantiere ai primi di maggio” 2018, ha indicato che gli scavi erano stati complicati dall'aver “trovato acqua al di sotto del terreno”, e di aver dovuto effettuare gli scavi “a pezzi”, essendo stato necessario
“effettuare dei drenaggi”, ma non ha potuto ricordare quando i principali scavi erano terminati, non potendo dire quando era stata scattata la foto, anche a lui mostrata, che lo evidenziava, peraltro ha indicato che la ditta “aveva cominciato a fare le Pt_1
prime lavorazioni ... credo a fine giugno 2018” e la mera sua indicazione che “i rallentamenti hanno riguardato anche le lavorazioni , al più può far riferimento Pt_1
a quei relativamente pochi giorni necessari per il completamento degli scavi al confine nord.
18 Il Tribunale ha poi aggiunto, del tutto correttamente, che lo stato del terreno, oltre a essere noto ai nemmeno era “paludoso”, in senso proprio (il rinvenimento della Pt_1
presenza di acqua non lo rendeva tale), come provato agli atti da una perizia geologica, nonché dalle dichiarazioni del teste , dirigente dell'Ufficio dell'Assessorato Tes_5
regionale alle opere pubbliche (risultano mere illazioni, quelle dell'Appellante, che si sarebbe trattato di un “amico” del il che renderebbe le sue dichiarazioni non CP_3
credibili).
Lo stato del terreno non costituisce pertanto ragione giustificativa dei ritardi nell'effettuazione dei lavori, né sussiste alcuna omessa informazione al riguardo qualificabile come inadempimento dei committenti.
Quanto ai “comportamenti e alle interferenze della committenza”, nel secondo motivo d'appello, dopo aver così titolato il paragrafo, si fa riferimento a tutt'altro, ovvero all'aver iniziato i lavori prima del 29 giugno 2018, il che non è certo ragione giustificatrice dei ritardi, semmai il contrario e peraltro nei contratti del 29 giugno già era indicato che l'accesso al cantiere era intervenuto antecedentemente, dal 12 giugno.
Nel quarto motivo d'appello, dopo alcuni generici richiami ai principi di buona fede contrattuale, in sé indiscutibili ma che non si attagliano all'oggetto e al contenuto del motivo di gravame, l'Appellante si limita invece, inizialmente, ad affermare genericamente che “i lavori sono stati continuamente rallentati dalle decisioni progettuali ed esecutive, spesso modificate più volte dalla Direzione Lavori e dalla
Committenza e dalla grave omissione sullo stato del terreno”.
L'Appellante elenca più oltre alcune presunte condotte delle controparti, esclusivamente come di seguito descritte, definendole di “chiara ingerenza del committente mediante comportamenti omissivi/commissivi quali: - consegna dei luoghi non idonea all'esecuzione; - l'assenza dei progetti concessionati dal Comune, con l'impossibilità di verificare la rispondenze delle varianti agli stessi;
- l'assenza dei disegni del progetto esecutivo (architettonico e strutturale), il quale viene consegnato all'occorrenza delle fasi lavorative, impedendo ogni programmazione dei lavori;
-
l'imposizione di tenere armato il 1° solaio per tre mesi;
- l'imposizione di utilizzare una
19 gru per il getto del 3° solaio, installandola fuori dal cantiere sul suolo pubblico. Tale
richiesta, oltre a comportare un aggravio di costi e di tempi determina una serie di problematiche di sicurezza per le interferenze con la viabilità sottostante, oltre che ulteriori costi di ripristino del sedime stradale”.
Si tratta di affermazioni meramente apodittiche, nemmeno provate agli atti. Le asserite omissioni, inoltre, non possono configurare una “ingerenza”, e sono nuovamente solo un tentativo di difesa in riferimento ai ritardi della Parte_1
nell'effettuazione dei lavori. Le specifiche disposizioni del Direttore dei lavori
[...]
su come effettuare determinate lavorazioni costituiscono ordinario svolgimento dei compiti di questi: ove in ipotesi avessero comportato maggiori costi non previsti, si tratterebbe di questione del tutto diversa, non certo causa di risoluzione del contratto per inadempimento dei committenti. Fra l'altro, proprio al riguardo degli ipotetici ulteriori costi relativi al ripristino del sedime stradale, la teste ha precisato che Tes_6
“una delle migliorie offerte dai , nell'offerta accettata dalla committenza, Pt_1
“indicate in rosso nel computo, riguardava proprio la sistemazione di eventuali danni che si sarebbero arrecati alla strada pedonale comunale”, per cui nemmeno si tratterebbe di “varianti” non previste. Le stesse non costituiscono comunque né giustificazione dei ritardi, né inadempimenti della committenza.
4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. PER OMESSA PRONUNCIA
SULLE DOMANDE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE E SULLA DOMANDA RISARCITORIA -
V MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE – PARZIALE FONDATEZZA
Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di un “ritardo colpevole e non giustificato nell'esecuzione”, da parte della “delle opere appaltate”, nonché Parte_1
l'incompletezza delle stesse e la sussistenza di vizi e difetti di quelle realizzate;
tuttavia, non si è pronunciato sulla domanda riconvenzionale di risoluzione del
C contratto per inadempimento della avanzata da e Parte_1 CP_2
Controparte_3
20 Con il V motivo di appello incidentale, gli Appellati si dolgono di tale omissione e anche del mancato esame, a loro avviso, della conseguente domanda riconvenzionale di risarcimento danni.
Tale motivo d'impugnazione è parzialmente fondato.
L'art. 13 dei contratti stipulati il 29 giugno 2018, “termine per l'esecuzione dei lavori”, prevedeva espressamente che “i lavori devono essere condotti in modo che le opere siano ultimate entro e non oltre il 1 ottobre 2018”, prevedendo altresì una penale di euro 500,00 “per ogni giorno di ritardo” e che “qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell'Appaltatrice” sarebbe stato assegnato un termine per ultimarli, decorso inutilmente il quale “la Committente potrà risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatrice”.
Il Tribunale ha concluso, sulla base delle testimonianze escusse e dei rilievi fotografici agli atti, che in tale data i lavori non erano stati completati: “mancavano tutti i muri perimetrali del piano interrato lungo il perimetro est, così come tutte le opere fuori terra: molti dei pilastri del piano interrato, solaio del piano terreno, pilastri del piano terreno, solaio del piano primo, pilastri del piano primo, solaio del piano secondo, pilastri del piano secondo, solaio del piano terzo/sottotetto, pilastri del piano sottotetto, ascensore, cinque rampe di scale, l'elicotterato del piano interrato, le impermeabilizzazioni, così come tutte le opere accessorie”.
Risulta poi che, con una successiva scrittura privata, in data 18 gennaio 2019, le parti si erano accordate nel senso che la aveva accettato di Parte_1
riprendere e completare le opere, entro un nuovo termine fissato al 15 maggio 2019.
Anche tale nuovo termine, tuttavia, non era stato rispettato, anzi: il 20 marzo 2019 la comunicava alla controparte la “sospensione” dei lavori, di fatto Parte_1
già intervenuta da alcuni giorni;
il 22 marzo 2019 e la Controparte_3
contestavano tale sospensione e diffidavano la ad CP_2 Parte_1
adempiere, ovvero a riprendere i lavori e concluderli nel termine fissato;
il 16 aprile
2019 la comunicava invece l'avvenuto definitivo rilascio del Parte_1
cantiere; il 19 aprile 2019, a mezzo PEC, i committenti comunicavano alla controparte
21 che l'appalto doveva intendersi risolto per inadempimento dell'impresa, indicando di aver subito gravi danni in conseguenza della tardiva esecuzione e della mancata ultimazione delle opere nei termini previsti.
L'inadempimento risulta grave, non certo di scarsa importanza, specie a fronte dell'entità delle opere da completare, ed è imputabile alla per Parte_1
l'arbitrario abbandono del cantiere, per i non giustificati ritardi, per i già allora riscontrati vizi nell'esecuzione delle opere;
la committenza aveva diffidato la
[...]
ad adempiere, entro un termine congruo, invece non rispettato. Parte_1
Pertanto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ai sensi del disposto degli artt. 1453 ss c.c. deve ritenersi accertata la risoluzione del contratto di appalto stipulato fra le parti il 29 giugno 2018, a far data dal 19 aprile 2019, per effetto dell'inadempimento da parte della Parte_1
Non può invece dirsi che il Tribunale abbia omesso di considerare la domanda di risarcimento danni, avendo riconosciuto, come menzionato anche nello stesso motivo di appello incidentale, la debenza, a carico della oltre che un Parte_1
importo di euro 144.000,00 a titolo di penale per il ritardo, un importo di euro
44.103,01 in ordine a vizi e difetti delle opere realizzate. Semmai può rilevare il mancato riconoscimento dell'allegato maggior costo, per parte AT, per la realizzazione, con altra impresa, dei lavori non portati a termine dalla Parte_1
il che peraltro è oggetto di un altro diverso motivo di impugnazione incidentale.
[...]
5. ISTANZE ISTRUTTORIE – INAMMISSIBILITÀ – ISTANZA DI RINNOVAZIONE CTU –
CHIAMATA CTU A CHIARIMENTI - INFONDATEZZA
In un paragrafo titolato “C. Rinnovazione CTU / Convocazione a chiarimenti /
Istanze di esibizione”, l'Appellante avanza istanze in tal senso, a fondamento delle quali pone, per un verso, asseriti vizi della CTU, già oggetto del primo motivo d'impugnazione, che saranno esaminati più oltre, per altro verso ritiene che la CTU presenti “criticità” che “la espongono ad istanza di rinnovazione o comunque chiarimenti”. Per diverse ragioni, comunque incidenti sul merito e anch'esse esaminate
22 più oltre, anche la controparte, appellante incidentale, ha domandato di chiamare il
CTU a chiarimenti.
L'Appellante ripropone altresì delle “istanze di esibizione”, argomentando solo che sarebbero state “disattese dal giudice” di primo grado, senza peraltro avanzare alcun effettivo rilievo critico avverso il provvedimento di rigetto da parte del Tribunale, neppure menzionato (e senza per altro verso nemmeno indicare un'eventuale mancata pronuncia sul punto).
Quest'ultima istanza è manifestamente inammissibile, per violazione dell'art. 342
c.p.c., a fronte della mancata presentazione di specifici rilievi critici avverso la decisione impugnata, ovvero dell'assenza di una parte argomentativa a supporto di quella volitiva. Può aggiungersi che l'ordine di esibizione costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi, il che non può dirsi nel presente caso
(l'Appellante menziona solo una propria “lettera” al Comune dell'11 agosto 2020 che non avrebbe avuto risposta) e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante; è inoltre espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, anche in ordine al trattarsi di documento indispensabile ai fini della decisione (e non è questo il caso), valutazione che “non deve essere neppure esplicitata” (così C. Cass., Sez. 3, ordinanza n. 27412 del 08/10/2021, Rv. 662416 – 02).
Quanto alle richiese di rinnovazione di CTU e di chiamata del CTU a chiarimenti, sono infondate. Al riguardo è già sufficiente notare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, ed è disposta dal giudice, che al riguardo esercita un potere discrezionale nei limiti del proprio prudente apprezzamento (la
Suprema Corte ha sinanche avuto occasione di ribadire che neppure al riguardo è necessaria un'espressa pronuncia in ordine al rigetto di un'istanza di parte di CTU o di supplemento di CTU, cfr. C. Cass., Sez. 3, sentenza n. 22799 del 29/09/2017, Rv.
645507 – 01), al fine di ottenere ausilio nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Nel presente caso la
23 Corte non ritiene necessario ottenere ulteriore ausilio tecnico per la valutazione degli elementi probatori acquisti agli atti. Può aggiungersi che, a parte quanto si dirà più
oltre in ordine alla valutazione nel merito delle risultanze peritali, le richieste di rinnovazione di CTU e di chiamata del CTU a chiarimenti appaiono volte, da entrambe le parti, a sopperire al mancato assolvimento dei rispettivi oneri probatori, più che a ottenere valutazioni tecniche di effettivo rilievo.
6. ERRONEO CALCOLO DEL DARE/AVERE TRA LE PARTI - ASSERITI DELLA C.T.U. - CP_9
DISCONOSCIMENTO DEL C.M.E. – OMESSA VALUTAZIONE RITENUTE DI GARANZIA -
PRIMO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE – PARZIALE FONDATEZZA
Con il primo motivo d'impugnazione l'Appellante lamenta che il Tribunale avrebbe effettuato un “erroneo calcolo del dare/avere tra le parti” sotto tre diversi profili: asseriti vizi della C.T.U.; utilizzo di un documento, il c.m.e. allegato ai contratti, asseritamente disconosciuto dall'Appellante; omessa considerazione dell'importo delle ritenute in garanzia.
Prima di valutare la fondatezza o meno di tali profili di doglianza, occorre meglio inquadrare la loro rilevanza.
Questa Corte ha ritenuto accertata la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento.
Il che implica che all'Appellante non spetta il corrispettivo contrattualmente previsto nel contratto di appalto, ma un importo corrispondente al valore delle sole opere, o parte di esse, portate a termine, nella misura in cui queste costituiscano un
“arricchimento” per il committente, misura che comunque non può eccedere quanto pattuito fra le parti, nell'eventuale caso che fosse stato partitamente previsto per la loro realizzazione. Ove poi tali opere risultino affette da vizi e difetti, in presenza di una contrapposta domanda di risarcimento di danno, l'importo delle opere necessarie per porre rimedio a tali vizi, come gli altri eventuali importi da riconoscersi a titolo di risarcimento danni, vanno posti in compensazione rispetto al valore delle opere così
calcolato.
24 Ne derivano varie conseguenze.
L'Appellante afferma di aver disconosciuto il c.m.e. allegato ai contratti di appalto.
Per quanto la lettera dell'art. 214 c.p.c. operi un riferimento al disconoscimento o dell'intera scrittura o della sottoscrizione, si ritiene che sia ammissibile disconoscere non la sottoscrizione, ma solo una parte del documento, nel presente caso la parte in calce alla sottoscrizione. Tale disconoscimento, tuttavia, non è stato operato dalla nella prima memoria ex 183 c. 6 n. 1 c.p.c., né nelle memorie Parte_1
successive: ex 183 c. 6 c.p.c., ma solo nelle note per l'udienza del 10 novembre 2020 lo si legge e con riferimento a un'asserita contestazione contenuta nel proprio atto di citazione, ovvero antecedentemente alla stessa produzione agli atti, da controparte, del documento de quo, il che risulta irrituale, né la controparte poteva avanzare istanza di verificazione “preventiva”, prima di un formale disconoscimento successivo alla produzione del documento. Fra l'altro, nel presente caso, la verificazione non necessiterebbe di consulenze tecniche, ma dell'audizione di testi, ovvero dell'assunzione di quelle stesse testimonianze di cui già si è detto, la cui assunzione già era stata richiesta prima dell'udienza del 10 novembre 2020, che risultano dare prova dell'autenticità del documento anche nella parte contestata. Il che già porta a ritenere l'infondatezza di tale profilo di doglianza. Peraltro, occorre altresì osservare che, a fronte della predetta risoluzione del contratto, più non occorre accertare se le opere indicate in tale parte del documento, asseritamente posteriormente aggiunta, fossero o meno comprese nell'oggetto del contratto stipulato fra le parti. Quanto prioritariamente rileva è, invece, se siano state o meno effettuate: in caso di risposta positiva, spetta comunque all'appaltatrice la corresponsione di un importo pari al loro valore per la committenza, nel senso sopraindicato;
in caso di risposta negativa,
evidentemente non spetta.
Analogamente, al terzo profilo di doglianza non residua un concreto rilievo: se si sia tenuto conto o meno delle ritenute a garanzia non incide sul computo del “dare e avere” dovendosi tenere conto solo delle somme corrisposte dalla committenza all'appaltatrice, da porre in compensazione con gli importi dovuti in relazione alle
25 opere terminate. Né, per altro verso, ha pregio la considerazione dell'Appellante secondo la quale il Tribunale si sarebbe “dimenticato” di tali ritenute “quando liquida i danni per vizi e difetti”: come detto, a fronte della risoluzione del contratto, non spetta all'appaltatrice il corrispettivo previsto in caso di completamento dell'opera, per cui dal computo, a diverso titolo, del danno derivato alla committenza da vizi e difetti di quanto realizzato, certo non vanno decurtati gli importi non corrisposti, ovvero ritenuti a garanzia, concernenti i pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, importi che, in vigenza del contratto, non costituiscono “corrispettivo” in senso stretto, essendo appunto “trattenuti” a garanzia, ma, a contratto risolto, sono semplicemente importi non pagati, ma nemmeno spettanti all'appaltatrice.
In ordine alla svolta CTU, deve osservarsi che il Tribunale, dopo aver inizialmente assegnato al consulente d'ufficio quesiti peritali così formulati: “determinare e accertare le opere di carpenteria eseguite dall'attrice, nonché la loro conformità alle regole dell'arte; determinare il valore delle opere eseguite secondo i prezzi di mercato del periodo di esecuzione determinando l'eventuale residuo compenso dell'appaltatore detratto quanto già corrisposto;
indicare eventuali vizi, difetti, mancanze delle opere eseguite;
indicare e quantificare le opere necessarie ad eliminare i vizi e difetti delle lavorazioni eseguite dall'appaltatrice, con indicazione delle tempistiche di esecuzione e determinazione dei costi tecnici ed amministrativi”, successivamente li ha modificati, due volte, invero in un senso che difficilmente può dirsi migliorativo, chiedendo al
CTU di procedere “a determinare il valore delle opere previste in contratto e non eseguite dall'appaltatrice secondo i prezzi di mercato, determinando l'eventuale residuo compenso dell'appaltatore, o l'eventuale credito del committente, detratto quanto già corrisposto e tenuto conto del corrispettivo a corpo pattuito in sede contrattuale”, e poi a “determinare, altresì, il valore delle opere previste in contratto eseguite e non eseguite dall'appaltatrice secondo i prezzi di mercato, determinando l'eventuale residuo compenso dell'appaltatore, o l'eventuale credito del committente, detratto quanto già corrisposto”.
26 Queste modifiche dei quesiti peritali hanno probabilmente non facilitato il compito del CTU, e corrisponde al vero l'affermazione dell'Appellante che i calcoli proposti dal CTU nella bozza di relazione peritale differiscono da quelli proposti con la relazione finale e risultano eterogenei fra loro, tant'è che lo stesso giudice di prime cure ha notato che la CTU presenta una “incongruenza” relativamente “a talune conclusioni”, pur ritenendo che gli accertamenti svolti e i dati forniti dal CTU comunque consentissero di “dare risposta ai quesiti” al CTU sottoposti.
Alla luce di quanto premesso, diverse delle conclusioni del CTU, oggetto di critiche dell'Appellante, non hanno effettivo rilievo: in specie quelle relative alle opere “non realizzate” (ivi comprese quelle elencate dopo la firma di , per esse Persona_3
certo non spetta alcun compenso alla ditta appaltatrice, le stesse anche non costituiscono di per sé voce di danno in pregiudizio del committente, come correttamente osservato dal Tribunale. Tuttavia, differentemente al riguardo da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, nemmeno hanno rilievo come decurtazione dal compenso previsto per determinare l'importo spettante per le opere realizzate: calcolo che è stato operato in questi termini dal Tribunale, che non può ritenersi corretto.
In questo senso il motivo d'impugnazione proposto deve trovare parziale accoglimento.
Esclusa la correttezza del computo operato dal Tribunale, in favore della
[...]
deve riconoscersi invece spettante, come detto, un importo Parte_1
corrispondente al valore delle opere realizzate, nella misura in cui queste costituiscano un “arricchimento” per il committente, misura che comunque non può eccedere quanto pattuito fra le parti. Per questo va esclusa la condivisibilità del rilievo, proposto dall'Appellante fra le argomentazioni relative alla richiesta di rinnovazione della CTU, che dovesse tenersi conto al riguardo di prezzi “di mercato”, superiori a quelli “del contratto”: sarebbe d'altronde paradossale che il soggetto che con il proprio inadempimento cagiona la risoluzione del contratto, beneficiasse di un corrispettivo superiore a quello pattuito. Al contrario, il valore delle opere, in riferimento
27 “all'arricchimento” per la committenza derivante dalla loro realizzazione, è usualmente inferiore, ma certo non superiore al corrispettivo pattuito.
La relazione di CTU, pur con un'esposizione non sempre connotata da chiarezza, consente di ritenere accertati i dati che qui rilevano. In specie, il valore delle “opere eseguite da contratto” è risultato accertato come pari a euro 230.655,00. Tale importo, nel motivo d'impugnazione qui in esame, non appare sostanzialmente contestato dalla stessa Appellante, se non per quei profili predetti, la cui fondatezza già è stata esclusa.
Per mero inciso, va fra l'altro notato che la Direzione Lavori, in data 18 dicembre
2018, risultava aver riconosciuto la realizzazione di opere per euro 179.709,00
(importo poi corrisposto dalla committenza, decurtato il 20% trattenuto a garanzia), e i lavori sono poi ancora proseguiti, anche se discontinuamente, per alcuni mesi, il che,
sia pur solo per ordine di grandezza e in termini di probabilità, in certa misura può
dirsi una comprova della correttezza del computo operato dal CTU.
Il CTU, basandosi principalmente su allegazioni del CTP di parte Attrice, contestate dalla controparte, computa separatamente un ulteriore importo di euro 33.999,81 per
“economie ed opere extracontrattuali”. Tuttavia, premesso che l'onere probatorio incombeva, al riguardo, su parte attrice, tale importo non può essere riconosciuto, se non in parte, come dovuto a favore della Le “economie” non Parte_1
costituiscono un valore delle opere realizzate di cui la committenza possa giovarsi;
il computo delle opere “eseguite da contratto” doveva tenere conto di tutte quelle previste nel contratto e nel c.m.e. ad esso allegato;
quanto alle varianti, doveva essere provato che esse fossero state espressamente approvate dalla committenza, il che può ritenersi solo per un importo di euro 7.659,00 (relativo alla realizzazione di “treccia di rame”, lavoro che risulta richiesto o comunque accettato a fronte delle risultanze del 1°
SAL agli atti).
Ne deriva, conclusivamente, che, differentemente da quanto ritenuto dal Tribunale
di primo grado, il valore delle opere realizzate va ritenuto provato nella maggior somma di euro 238.314,00 (230.655,00 + 7.659,00), da cui va detratto l'importo degli acconti pagati dalla committenza all'impresa, pari a euro 143.308,99, addivenendo a
28 una differenza pari a 95.005,01, che si ritiene dovuta a favore della Parte_1
a titolo di pagamento del valore delle opere realizzate, in parziale accoglimento
[...]
della domanda presentata.
7. ERRONEA QUANTIFICAZIONE DEL VALORE DELLE OPERE PER COMPLETARE I LAVORI
DEDOTTI IN CONTRATTO - I E ANCORA V MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE – PARZIALE
FONDATEZZA
Con il I motivo d'impugnazione incidentale, gli Appellanti censurano la conclusione del primo giudice secondo la quale l'ammontare dei costi per portare a compimento tutte le opere indicate in contratto sarebbe pari a euro 179.420,15,
sostenendo invece la correttezza di un valore più alto di euro 88.922,61, avendo dovuto effettuare maggiori esborsi “rispetto ai valori dell'elenco prezzi regionali”, di cui euro 73.984,71 per: il completamento delle opere strutturali;
la realizzazione della pavimentazione dell'autorimessa; l'esecuzione delle forometrie;
la mancata esecuzione dell'impermeabilizzazione delle murature e la mancata esecuzione dell'impermeabilizzazione del solaio del piano terreno;
ed euro 14.937,90 relativi al
“mancato rispetto di oneri contrattuali previsti” “relativi a: installazione di ponteggi per tutta la durata del cantiere;
posizionamento della gru per tutta la durata del cantiere;
allacciamenti di cantiere”.
Ora, sulla base di quanto sopra ritenuto, la quantificazione del valore delle opere per completare i lavori dedotti in contratto, differentemente da quanto deciso dal
Tribunale, non ha rilievo in ordine all'individuazione del valore delle opere realizzate e alla quantificazione dell'importo spettante a favore della Parte_1
Tuttavia, come già detto, con altro motivo d'impugnazione incidentale, esposto da parte AT successivamente a questo ma già sopra esaminato, è stata avanzata doglianza relativamente al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni e tali voci vanno quindi esaminate anche in relazione a tale diverso titolo, in corrispondenza d'altronde alla formulazione in primo grado di tale domanda.
29 Il maggior costo sostenuto dalla committenza per la realizzazione delle opere appaltata alla tuttavia, non può dirsi integralmente provato nei Parte_1
termini indicati dall'Appellante incidentale, in specie in relazione al pagamento di importi maggiori rispetto a quelli previsti dal prezziario regionale per essersi i committenti dovuti rivolgere a imprese prontamente disponibili, senza aver effettuato ricerche di mercato. Né possono considerarsi in aggiunta importi relativi alla disponibilità di ponteggi e di gru nei termini di cui al c.m.e., perché gli stessi erano comunque da ritenersi funzionali alle opere realizzande. Può invece farsi riferimento al computo, effettuato dal CTU, del prezzo di mercato delle opere appaltate
[...]
e non realizzate, il danno risarcibile essendo da individuarsi nella Parte_1
differenza fra tale prezzo e quello concordato dalla committenza con la Parte_1
il primo, dalle risultanze della CTU, risulta pari a euro 179.420,15, il secondo è
[...]
dato dalla differenza fra euro 346.000,00 (corrispettivo contrattualmente previsto) ed euro 230.655,00 (valore “a contratto” delle opere realizzate), pari a euro 115.345,00, così addivenendo a un importo pari a euro 64.075,15, da riconoscersi, per questa voce,
a titolo di risarcimento del danno.
8. RIDETERMINAZIONE DEI COSTI NECESSARI PER ESAMINARE VIZI E DIFETTI ACCERTATI
DELLE OPERE – II MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE – INFONDATEZZA
Con il II motivo di impugnazione incidentale, gli Appellanti incidentali si dolgono che il Tribunale abbia computato, in corrispondenza alle risultanze della CTU, in euro
44.103,01 l'importo dei costi necessari per emendare i vizi e i difetti, accertati agli atti, delle opere realizzate dall'impresa appaltatrice, anziché nel maggior importo di euro
77.331,33 computato dal proprio consulente di parte.
Tale motivo risulta infondato.
Le valutazioni del CTU, eminentemente tecniche, in ordine a: impiego di conglomerato di classe di esposizione XC2, anziché XC3; costi per interventi mascheramento matrici;
costi per la regolarizzazione delle quote dei pozzetti;
utilizzo di conglomerato cementizio Rck 30, costi per spese tecniche, appaiono corrette ed
30 adeguatamente motivate, e non possono dirsi inficiate dalle meramente contrapposte conclusioni del CT di parte.
Confermato l'importo di euro 44.103,01, relativamente ai danni derivanti da vizi e difetti delle opere realizzate, sommato all'importo di euro 64.075,15 di cui si è detto, ne deriva che la deve ritenersi tenuta a corrispondere alle Parte_1
controparti, a titolo di complessivo risarcimento danni, l'importo di euro 108.178,16, rispetto al quale va posto in compensazione l'importo di euro 95.005,01, come detto dovuto a favore della che, quindi, deve conclusivamente ritenersi Parte_1
tenuta e condannata al pagamento della differenza, in favore di Controparte_3
della pari a euro 13.173,15, “oltre interessi e rivalutazione
[...] CP_2
dal dovuto al saldo”, punto quest'ultimo così già ritenuto dal Tribunale e non oggetto di impugnazione.
9. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2733, 2735 E 1362 C.C. – III
MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE – INFONDATEZZA
Con il terzo motivo di impugnazione incidentale gli Appellanti si dolgono che la penale per il ritardo nell'effettuazione dei lavori sia stata computata una sola volta e non in riferimento ai due distinti contratti stipulati con la Parte_1
rispettivamente da e da “atteso il CP_2 Controparte_3
distinto e autonomo interesse di ciascuno dei committenti al compimento dell'opera e il distinto danno che ciascun committente subisce per il ritardo”. In particolare, il
Tribunale avrebbe non correttamente applicato il disposto dell'art. 1362 c.c., avendo travisato la comune intenzione delle parti, che apparirebbe evidente dalla scrittura del
18 gennaio 2019, da intendersi come “interpretazione autentica” dei contratti d'appalto.
Tale motivo d'impugnazione è infondato e non può trovare accoglimento.
Fra le parti sono stati stipulati due contratti distinti, uno concluso fra
[...]
e la l'altro fra e la CP_3 Parte_1 CP_2 [...]
ma entrambi sottoscritti rispettivamente da Parte_1 Controparte_3
31 e da con timbro della impresa edile CP_3 Persona_3 Parte_1
aventi uguale oggetto e identiche pattuizioni, e pacificamente costituenti, come indicato dagli stessi Appellanti incidentali, “un unico corpo contrattuale”.
I lavori appaltati sono gli stessi, l'importo pattuito quale corrispettivo è lo stesso, e certo non era da intendersi dovuto due volte. La clausola prevedente la penale per il ritardo a sua volta è la stessa. Seppure il testo della scrittura del 18 gennaio 2019 possa ritenersi ambiguo, ogni criterio interpretativo, in specie secondo buona fede, porta ad escludere, differentemente da quanto sostenuto dagli Appellanti incidentali, che la comune intenzione delle parti fosse quella di duplicare gli esiti dell'applicazione della clausola penale.
10. ERRATA APPLICAZIONE DELLA PENALE – MANCATA RIDUZIONE DELLA PENALE
CONTRATTUALE AD EQUITÀ – TERZO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE – PARZIALE
FONDATEZZA
Il Tribunale, in merito alla richiesta di pagamento delle penali contrattualmente previste, ha accolto la prospettazione dei convenuti in punto quantificazione del ritardo, condannando la a pagare in favore della controparte, Parte_1
unitariamente considerata, l'importo complessivo di euro 144.000,00.
Con il terzo motivo d'appello, l'Appellante per un verso lamenta che sia stato ritenuto un ritardo addebitale alla ditta appaltatrice, considerazione infondata a fronte di quanto già antecedentemente esposto, per altro verso ritiene errato il calcolo di 288
giorni di ritardo, sia perché sarebbe ignota la data effettiva di inizio lavori, sia perché
la penale cesserebbe con la risoluzione del contratto che, nella specie, sarebbe avvenuta in data 29 marzo 2019, al 179esimo giorno di ritardo dalla data fissata per la conclusione dei lavori.
Ritiene ancora l'Appellante che il giudice di prime cure avrebbe dovuto, considerata la percentuale di opere eseguite (76,49% per il C.T.U. e 95,85% per il CTP Per_5
ing. ), ridurre la penale ad equità, applicando, se del caso, l'art. 113 bis, quarto Per_6
comma del d.lgs. n. 50/2016 in tema di opere pubbliche.
32 Tale motivo d'impugnazione risulta parzialmente fondato.
La penale deve essere computata con riferimento al periodo compreso fra il 1
ottobre 2018 (entro il quale i lavori dovevano essere terminati) e il 19 aprile 2019 (data della risoluzione del contratto), ovvero per 201 giorni, corrispondenti a euro
100.500,00, “oltre interessi moratori dal dovuto al saldo”, punto quest'ultimo anch'esso già ritenuto in primo grado e non oggetto di impugnazione.
Per il resto, in considerazione del rilevante interesse della committenza a un celere svolgimento dei lavori, non si ritiene vi siano ragioni sufficienti per un'ulteriore riduzione della penale ad equità.
L'Appellante ha domandato la condanna della controparte alla restituzione degli importi corrisposti in esecuzione della sentenza di primo grado, esprimendosi tuttavia in termini relativi a quanto “eventualmente pagato”. L'effettivo pagamento, seppur non contestato dalla controparte, non risulta documentato agli atti. Per quanto parte
AT senz'altro deve riconoscersi tenuta alla restituzione all'Appellante di quanto pagato, dalla in esecuzione della sentenza di primo grado, in Parte_1
eccesso rispetto alle risultanze della presente decisione, oltre interessi dal pagamento al saldo, allo stato non può pronunciarsi condanna in tal senso.
11. SPESE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Gli Appellanti incidentali, con il quarto motivo di gravame, sostengono che il
Tribunale avrebbe errato nel liquidare le spese di lite, in relazione alla sussistenza delle condizioni per l'operata compensazione delle stesse fra le parti, nella misura di un terzo, ritenendo non fosse integrata una reciproca soccombenza;
lamentano, inoltre, un'omessa pronuncia in merito alle spese di CTU.
La parziale riforma della sentenza impugnata rende in ogni caso necessario il procedere a una nuova valutazione dell'imputazione e della liquidazione delle spese del primo grado di giudizio.
e risultano vittoriosi in ordine alle Controparte_3 CP_2
domande riconvenzionali da loro presentate. Tuttavia, anche la domanda principale
33 della ha trovato parziale accoglimento, per quanto la Parte_1
compensazione impropria fra quanto rispettivamente dovuto dalle parti porti a statuizioni di condanna nei confronti della sola parte attrice.
Si ritiene pertanto che sussistano le condizioni per una compensazione delle spese di lite fra le parti, sia pur nella sola proporzione di un terzo, per il resto dovendosi condannare la in quanto maggiormente soccombente, alla Parte_1
rifusione dei restanti due terzi, in favore cumulativamente di e CP_2 [...]
Controparte_1
In conformità ai parametri indicati dal disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro
52.001,00 ed euro 260.000,00), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità
delle questioni giuridiche e di fatto trattate, ponderate relativamente a ciascuna fase, le stesse si liquidano nei termini di seguito esposti:
- per la fase di studio euro 2.430,00
- per la fase introduttiva euro 1.550,00
- per la fase istruttoria euro 5.400,00
- per la fase decisoria euro 4.050,00
Totale: euro 13.430,00
Spese compensate per 1/3 euro 4.477,00
Totale spese a carico euro 8.953,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Quanto, invece, alle spese di CTU, ritenuto che la sua effettuazione sia stata nell'interesse di entrambe le parti, le stesse vengono poste a carico solidale delle parti, in pari misura del 50% ciascuna.
34 12. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Anche in relazione al presente grado di appello, per le stesse ragioni sopra indicate, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, va ritenuta la parziale soccombenza reciproca delle parti, che giustifica una compensazione delle spese nella misura di un terzo, ponendo per il resto le stesse a carico della in quanto Parte_1
maggiormente soccombente.
In conformità ai già richiamati parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014
n. 55, le spese del gravame si liquidano, in favore della parte AT, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 2.950,00
- per la fase introduttiva euro 1.950,00
- per la fase decisoria euro 4.100,00
Totale: euro 9.000,00
Spese compensate per 1/3 euro 3.000,00
Totale spese a carico euro 6.000,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale riforma della sentenza appellata:
− ai sensi del disposto degli artt. 1453 ss c.c., accerta la risoluzione dei contratti di appalto stipulati fra le parti il 29 giugno 2018, per inadempimento da parte della a far data dal 19 Parte_1
aprile 2019;
− dichiara tenuta e condanna la al pagamento, in Parte_1
favore di e dell'importo di CP_2 Controparte_3
euro 13.173,15, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
35 − dichiara tenuta e condanna la al pagamento, in Parte_1
favore di e dell'importo di CP_2 Controparte_3
euro 100.500,00, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo;
− ritenute compensate fra le parti, nella proporzione di un terzo, le spese del primo grado di giudizio, condanna per il resto la Parte_1
al pagamento delle stesse in favore, cumulativamente, di CP_2
e liquidate nella misura di euro 8.953,00, Controparte_3
oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A.
nei termini di legge;
− pone le spese di CTU a carico solidale delle parti, in pari misura del 50% ciascuna.
Conferma nel resto la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., ritenute compensate nella proporzione di un terzo le spese fra le parti, condanna per il resto parte Appellante, al pagamento Parte_1
delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte AT, CP_2
e liquidate cumulativamente nella misura di euro
[...] Controparte_3
6.000,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. nei termini di legge.
Così deciso il 4 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott. Roberto Rivello dott. Alfredo Grosso
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