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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 4181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4181 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2502 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 1^ luglio 2025 e vertente tra
TRA
C.F. , rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Fabrizio Parte_1 P.IVA_1
Cacace;
APPELLANTE
E
1) c.f. e p. I.V.A. , rappresentata e difesa, per procura in atti, CP_1 P.IVA_2 dall'Avv. Guido Rosati;
2) (P.IVA: - Cod. Fisc.: Controparte_2 P.IVA_3
), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Filippo Sciuto;
P.IVA_4
APPELLATE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. La società ha convenuto in giudizio l' per vedere accertata e dichiarata Parte_1 CP_1
l'illegittimità della dichiarazione di risoluzione del contratto adottata da quest'ultima, nonché per vedere accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa di e la CP_1 condanna di quest'ultima al pagamento degli importi richiesti con le riserve iscritte sugli atti contabili dell'appalto e di ulteriori somme richieste a titolo di risarcimento danni. Con lo stesso atto la ha convenuto in giudizio la (d'ora Pt_1 Controparte_2 in poi anche solo per vedere accertato e dichiarato che quest'ultima non era tenuta a CP_2 procedere a qualsivoglia pagamento in favore di sulla base e in ragione e/o comunque in CP_1 relazione alla polizza fideiussoria n. 2012/50/2229256 emessa dalla stessa in favore di CP_2
CP_1
L ha chiesto invece di accertare la legittimità della propria dichiarazione di risoluzione e la CP_1 condanna di e della al pagamento dell'importo recato dalla polizza fideiussoria. Pt_1 CP_2
La ha chiesto il rigetto della richiesta di escussione della fideiussione e, in via CP_2 subordinata, l'accertamento dello svincolo parziale della polizza e la conseguente riduzione del residuo massimale.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “ 1) Condanna al CP_1 pagamento in favore di della somma di € 19.870,05, oltre a interessi dalla domanda al Parte_1 saldo;
2) Rigetta le ulteriori domande di 3) Dichiara risolto il contratto per Parte_1 inadempimento di 4) Rigetta le ulteriori domande di 5) Pone definitivamente Parte_1 CP_1 le spese di C.T.U. a carico di e in solido tra loro;
6) Condanna al CP_1 Parte_1 CP_1 pagamento in favore della delle spese di lite che liquida in € Parte_2
21.387,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge”
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…2. Oggetto della controversia. La controversia trae origine dal contratto di appalto per la progettazione e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione della quarta asta di manovra del capolinea
Laurentina della linea B della Metropolitana di Roma. e stipulavano il contratto d'appalto in data 18.9.2012, per un importo netto delle CP_1 Pt_1 prestazioni pari a € 1.132.715,81, comprendente € 1.048.253,41 per lavori a corpo, € 72.600,00 per oneri della sicurezza, e € 11.862,40 per la progettazione esecutiva.
I tempi stabiliti in contratto prevedevano 90 giorni per la fase della progettazione esecutiva, a far data dalla stipula del contratto, e 304 giorni per l'esecuzione dei lavori, a far data dalla consegna degli stessi.
Il progetto esecutivo aveva previsto delle varianti e un importo lordo maggiorato di € 345.407,97, contestato dalla appaltante.
I lavori venivano consegnati in data 29.4.2013. Nei primi 4 S.A.L. veniva contabilizzato un avanzamento di € 276.496,87, pari a circa il 25% dell'importo netto di contratto. Tuttavia i lavori venivano sospesi in data 11.3.2014, avendo deciso l'impresa appaltatrice di avvalersi della eccezione di inadempimento a causa del mancato pagamento degli acconti dovuti entro i termini di legge. In data 29.7.2014 l' provvedeva al saldo del primo dei quattro SAL e chiedeva all'impresa di CP_1 riprendere i lavori. L' tuttavia si rifiutava, pretendendo, quale condizione per la ripresa, il Pt_1 saldo immediato di tutti i suoi crediti, anche derivanti da altre commesse, e altresì delle garanzie sui futuri pagamenti, anche in considerazione della difficile situazione economica della committente.
Seguiva una lunga fase di trattative durate fino a tutto l'anno 2015 che tuttavia non portavano ad alcun esito positivo.
Nel corso delle trattative in data 30.4.2015 venivano pagati in un'unica soluzione i compensi per i SAL nn. 2, 3 e 4.
In data 15.1.2016 il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. n. 163/2006, formalizzava a IRCOP la contestazione degli addebiti assegnandole il termine di quindici giorni per controdeduzioni.
Successivamente l' con provvedimento del 31.5.2016, dichiarava intervenuta la risoluzione CP_1 del contratto e in data 5.7.2016 comunicava alla la propria volontà di escutere la polizza CP_2 fideiussoria a garanzia della esecuzione dei lavori.
Il provvedimento di risoluzione veniva comunicato in data 10.10.2016 alla la quale però Pt_1 negava di avere ricevuto la previa diffida del 15.1.2016.
Pertanto la ha chiesto nel presente giudizio, previa dichiarazione di illegittimità della Pt_1 dichiarazione di risoluzione avversaria, dichiararsi la risoluzione per inadempimento dell' la CP_1 quale non avrebbe, nonostante espressa diffida del 24.2.2014, pagato gli acconti dovuti. L'inadempimento era peraltro da considerarsi aggravato dal fatto che l' aveva già ricevuto da CP_1
i fondi necessari per il pagamento dell'appalto e inoltre dalla avvenuta escussione CP_3 della polizza fideiussoria, sulla base di una deliberata risoluzione del contratto non avente alcun fondamento.
3. La risoluzione del contratto. In tema di risoluzione del contratto, qualora siano dedotte reciproche inadempienze, deve procedersi ad una valutazione comparativa ed unitaria degli inadempimenti che le parti si sono addebitati, per stabilire se sussista l'inadempimento che legittima la risoluzione. A tal fine, deve tenersi conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla causa del contratto (Cass. n. 6756/2003, 26943/2006, 18320/15).
Nella fase di esecuzione del contratto pubblico di appalto le parti operano su un piano paritetico e si applicano quindi le regole dell'inadempimento anche a carico della stazione appaltante (v. Cass. n. 3271/1983), né può essere di ostacolo la presenza di un provvedimento unilaterale di risoluzione da parte di quest'ultima (così Cass. n. 4819/1984).
4. La procedura di risoluzione adottata da Nel corso del giudizio sono stati svolti accertamenti CP_1 in ordine alla effettiva ricezione da parte della della missiva del 15.1.016 con cui l' ha Pt_1 CP_1 riferito di avere contestato all'impresa appaltatrice gli inadempimenti riscontrati, assegnandole termine di giorni 15 per controdeduzioni, ai sensi dell'art. 136, comma 2, D.Lgs n. 163/2006.
L'accertamento si è reso necessario per verificare la asserita violazione della procedura stabilita da tale norma ai fini della dichiarazione di risoluzione dell'appalto per inadempimento dell'appaltatore.
Come già sopra anticipato, la ha difatti ammesso di avere ricevuto un messaggio Pec, ma ha Pt_1 sostenuto che il messaggio era privo di allegati e quindi di contenuto. ha invece prodotto la stampata dell'allegato al messaggio la cui ricevuta di avvenuta consegna CP_1
è in all. 23 della comparsa di costituzione e risposta. Il messaggio allegato alla Pec, inizialmente non reperibile, è risultato visibile nel fascicolo telematico del giudice a seguito di installazione del programma Thunderbird. Da tale circostanza si evince non solo che il messaggio di posta elettronica è stato ricevuto regolarmente dalla , come dimostrato dalla ricevuta di avvenuta consegna in atti, ma che Pt_1 effettivamente alla Pec era allegata la missiva inviata ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. n. 163/2006. Non rileva che sia dalla che inizialmente anche da questo ufficio l'allegato non risultasse visibile, Pt_1 poiché si tratta di circostanza legata alla iniziale mancata installazione di un client di posta elettronica idoneo alla visualizzazione dell'allegato.
La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario (art. 6, comma 3, D.P.R. n. 68/2005). Sempre dalla documentazione in atti allegata alla comparsa di costituzione e risposta si evince che la ha avuto conoscenza anche del provvedimento di risoluzione del contratto (all. 26) e infatti si è Pt_1 regolarmente presentata al sopralluogo per la redazione del verbale di consistenza dei lavori (all. 27).
5. Inadempimenti delle parti. Una volta accertata la regolarità formale della procedura di risoluzione di cui all'art. 136 citato, occorre poi verificare se sostanzialmente si sia ravvisabile un grave inadempimento dell'appaltatore idoneo a giustificare la risoluzione adottata dall'appaltante e la prevalenza sulla invocata risoluzione da parte dell'appaltatore. L'inadempimento iniziale dell'appaltante non è contestato nei fatti.
Ai sensi dell'art. 133 comma 1, D.Lgs. n. 163/2006, e a seguito della modifica apportata dall'art. 253, comma 23 bis, stesso decreto, introdotto con legge n. 64/2013, l'appaltatore può sospendere la propria prestazione qualora i mancati pagamenti della stazione appaltante superino il 15% dell'importo netto contrattuale, così come può, previa costituzione in mora, risolvere il contratto. Alla data del 11.3.2014 di sospensione dei lavori i mancati pagamenti superavano la soglia del 15%
e pertanto la sospensione era da considerarsi legittima. non ha inteso tuttavia avvalersi della Pt_1 possibilità di risolvere il contratto.
A seguito del pagamento del 1° SAL in data 29.7.2014 il credito della scendeva al disotto della Pt_1 soglia del 15% e pertanto la sospensione dei lavori non può essere considerata giustificata.
Nemmeno può farsi ricorso all'art. 1461 c.c., in quanto la sospensione non può protrarsi in maniera indefinita, dovendo eventualmente sfociare nella richiesta di risoluzione del contratto. Se si considera poi che è seguito un lungo periodo di trattative durante il quale la non ha mai Pt_1 ripreso i lavori, nemmeno a seguito del totale pagamento degli altri tre SAL nel frattempo maturati, la sospensione protratta dell'esecuzione della prestazione, in assenza dei presupposti di cui all'art. 133 citato, costituisce grave inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione disposta dall'appaltante che prevale sul temporaneo ritardo nei pagamenti da parte di quest'ultimo.
6. Conseguenze della risoluzione dell'appalto. A seguito della risoluzione il direttore dei lavori ha proceduto, ai senso dell'art. 138 del D.Lgs. n. 163/2006, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori.
La , rispetto alla contabilizzazione del 1^ SAL, ha richiesto dei maggiori importi esplicitati nella Pt_1 riserva n. 1.
Tali richieste non sono però legittime, in quanto fondate sulla pretesa di rimodulare la valutazione dei lavori a corpo, tranne che in relazione alle spese per il nuovo studio geologico per un totale di €
6.500,00, oltre a interessi legali dalla domanda al saldo, trattandosi di debito di valuta. Per le stesse ragioni non possono essere riconosciuti i compensi esplicitati nella riserva n. 3, in quanto oneri relativi ad attività già comprese nella remunerazione a corpo della progettazione esecutiva. Il C.T.U. ha poi calcolato le somme dovute a titolo di interessi per ritardato pagamento dei SAL, ai sensi dell'art. 29 D.M. n. 145/2000, in € 11.905,01 e il residuo capitale dovuto, in € 1.465,04, pari alle ritenute per infortuni effettuate sulle rate di acconto nella misura del 0,5%, oltre a interessi dalla domanda al saldo.
La somma totale dovuta all'appaltatore è di € 19.870,05, oltre a interessi dalla domanda al saldo. Trattandosi di risoluzione per inadempimento dell'appaltatore a quest'ultimo non spetta il risarcimento del pregiudizio subito a causa della sospensione dei lavori, anche se temporaneamente giustificata dall'art. 1460 c.c., in quanto il risarcimento dei danni spetta solo alla parte in cui favore
è disposta la risoluzione del contratto, essendo leso l'interesse economico che sarebbe conseguito da una regolare esecuzione del contratto, pregiudicata dalla condotta inadempiente della controparte.
Quanto al risarcimento dei danni subiti dall'appaltante quest'ultimo ha chiesto di accertare e dichiarare la assicuratrice tenuta a corrispondergli quanto dovuto in relazione alla CP_2 polizza fidejussoria n. 2012/50/2229256, rilasciata a garanzia dell'operato della nonché di Pt_1 accertare e dichiarare la tenuta a corrispondere l'eventuale residuo. Inoltre ha chiesto, a titolo Pt_1 di eccezione riconvenzionale, nel caso di riconoscimento di crediti in favore della , la Pt_1 decurtazione da questi delle somme che l'appaltatrice è tenuta a corrispondere in ragione del danno arrecato alla stessa CP_1
Nel corso del giudizio tuttavia non ha dato concreta prova di alcun danno e pertanto non sussiste CP_1 il diritto alla escussione della polizza né alcuna somma può essere detratta dal credito vantato da Pt_1
(cfr. Cass. n. 2856/1973).
Tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti sussistono valide ragioni per compensare le spese id lite tra e e per porre definitivamente a carico delle stesse in solido le spese di Pt_1 CP_1
C.T.U.. L invece, in ragione del principio della soccombenza, è tenuta al pagamento delle spese di lite CP_1 in favore della liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, Controparte_2 tenuto conto del valore della richiesta.
Per le stesse ragioni le spese di C.T.U., liquidate con separato provvedimento, devono essere poste in solido a carico di e ]» Pt_1 CP_1
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e Parte_1 chiedendo “
1. accertare e dichiarare l'illegittimità della determinazione di on la quale CP_1
è stata dichiarata la risoluzione del contratto di appalto “realizzazione della quarta asta di manovra del capolinea laurentina della linea B della Metropolitana di Roma” rep. n. 237 del 18.9.2012; 2. accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto “realizzazione della quarta asta di manovra del capolinea laurentina della linea B della Metropolitana di Roma” rep. n. 237 del 18.9.2012 per fatto e colpa del Committente 3. conseguentemente condannare CP_1 [...] al pagamento in favore della dell'importo di € 323.966,52, oltre IVA;
4. in ogni CP_1 Parte_1 caso, ritenuto il fondamento della riserva n. 2 formulata dalla accertare e dichiarare Parte_1 che l'attrice ha diritto al pagamento dell'importo di € 141.862,94 oltre IVA e conseguentemente adottare la relativa statuizione di condanna nei confronti dell' 5. accertare e dichiarare CP_1 che su tutti gli importi che, in accoglimento delle suestese domande, saranno riconosciuti dovuti, spettano all'attrice rivalutazione monetaria e interessi compensativi, moratori e anatocistici e pronunciare la relativa statuizione di condanna nei confronti dell' ;
6. condannare CP_1 [...] al pagamento delle spese, ivi compreso l'ammontare del contributo unificato, dei diritti e degli CP_1 onorari, oltre spese forfettarie, IVA e CPA e come per legge, di entrambi i gradi di giudizio”.
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Si è altresì costituita la aderendo alle domande dell'appellante e Controparte_2 resistendo alle difese di . CP_1
Con ordinanza in data 15 aprile 2021 la Corte ha respinto la istanza ex art. 283 CPC.
La causa , originariamente assegnata alla quarta sezione della Corte, è stata poi assegnata per competenza tabellare a questa sezione e a questo relatore con provvedimento in data 27 novembre
2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe, come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 36 pagine, è articolato – alla luce del tenore complessivo - in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pag. 22) l'appellante lamenta “ Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 136 e 138 del D. Lgs. n. 163/2006. Violazione dell'art. 183 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.. Violazione del principio di buona fede di cui all'art. 1375 c.c..” allegando che né la contestazione di addebiti né la risoluzione del contratto erano stati comunicati, atteso che l'invio via PEC era privo di allegato e che comunque non vi era prova della genuinità dell'allegato, non essendo indicata la sua presenza, come da Cass. Pen. 43498/17.
Aggiunge l'appellante che alla data del 7.3.16 – a cavallo cioè tra la diffida e la risoluzione – erano in corso tra le parti trattative sicchè il comportamento di era in mala fede e che non era stata CP_1 comunicata neppure la risoluzione del contratto, non essendo sufficiente il ragionamento del
Tribunale circa l'avvenuta conoscenza “comunque” della detta risoluzione.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pag. 27) l'appellante si duole di “ Difetto di motivazione, travisamento dei fatti, omessa istruttoria;
insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore. Violazione e falsa applicazione dell'art. 133 del D. Lgs. n. 163/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 e 1461 c.c.
Violazione dell'art. 1375 c.c.. Omessa pronuncia.”, deducendo che il pagamento di una piccola parte del compenso dovuto , sì da scendere sotto la soglia del 15%, era puramente elusiva della norma e che, invece, l'onere di era di pagare l'intero perché in mancanza IRCOP poteva chiedere la CP_1 risoluzione come poi ha fatto con l'azione giudiziaria. Aggiunge l'appellante che era venuta meno ogni garanzia da parte di e che la condotta di CP_1 Pt_1 non poteva essere considerata più grave di quella di CP_1 § 3.3 — Col terzo motivo (che appare inserito come doglianza nel secondo motivo pag. 31) richiama l'appellante la riserva n. 2, denunciando l'omessa pronuncia sulla domanda relativa al danno come indicato dal CTU.
§ 4 — L'appello è infondato.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, va evidenziato che il Tribunale, operando uno specifico accertamento tecnico, ha chiaramente indicato come non solo la PEC relativa alla diffida e quindi alla contestazione degli addebiti sia stata inviata e pure ricevuta da , ma anche che alla stessa Parte_1 risultava effettivamente annesso un allegato che, però, per la sua peculiarità, poteva essere aperto con apposito programma informatico. Ciò significa, dunque, che la mail ha raggiunto il suo scopo quale atto recettizio.
A tale proposito, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha chiaramente affermato come sia onere del titolare dell'indirizzo PEC di gestire e manutenere detto indirizzo in modo tale da poter ricevere e verificare la posta in arrivo (v. Cass. N. 17968/21).
Quanto agli allegati, la detta giurisprudenza ha pure rilevato (v. Cass. N. 6912/22) la idoneità della attestazione di avvenuto invio e di avvenuta consegna riguarda necessariamente anche gli allegati, sebbene sul loro contenuto non vi sia certificazione fino a querela di falso (v. Cass. N. 4620/20). Ma nel caso di specie il tema non è quello della autenticità o meno del contenuto, bensì della stessa allegazione della diffida, profilo che invece il Tribunale ha risolto proprio dal punto di vista tecnico.
Ed allora, se il problema – come sembra – era quello di non avere un'abilitazione informatica per aprire quel tipo di documento, non possono che applicarsi i detti principi secondo i quali era la destinataria oggi appellante a doversi far carico diligentemente sia di gestire l'indirizzo in modo da poter ricevere detta posta certificata, sia di rilevare che, a fronte di un allegato segnalato, non era in grado di visionarlo e, quindi, farsi anche in questo caso parte diligente avvisando – ad esempio – il mittente di tale difficoltà.
Il che non è avvenuto sicchè non sussistendo una ipotesi di forza maggiore, la mancata conoscenza – ove effettivamente avvenuta – è imputabile solo alla non accortezza della stessa. Pt_1
Quanto, poi, alla comunicazione della risoluzione, il Tribunale è stato chiaro nell'affermare che è stato raggiunto lo scopo proprio alla luce della stessa condotta di che si è presentata Pt_1 nell'impegno di sopralluogo, impegno che appunto è stato segnalato all'esito della risoluzione stessa.
Cosa comporti poi la posticipazione della conoscenza non è dato comprendere visto che nulla Pt_1 spiega al riguardo, con difetto di specificità del gravame ex art 342 CPC.
Né il fatto che vi fossero trattative in corso impediva ad di procedere con contestazioni e CP_1 risoluzione, proprio in ragione degli interessi pubblici in gioco e della necessità di rispettare specifiche procedure previste dalla normativa speciale in materia. In sostanza, non è ravvisabile alcuna scorrettezza contrattuale nella condotta di che, appunto, ha portato avanti le trattative CP_1
(a dimostrazione della collaborazione prestata) pur dovendo in ogni caso rispettare le procedure dettate dalla disciplina, così stringenti che oggi la stessa contesta il mancato rispetto proprio Pt_1 con la questione della comunicazione di diffida e risoluzione.
Di qui la reiezione del motivo di gravame.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, anch'esso è infondato. La tesi relativa alla capacità elusiva della norma speciale con il pagamento di una piccola parte del dovuto (da parte della committente) è suggestiva ma non condivisibile. Invero, proprio la percentuale del 15% individuata dalla normativa speciale è il “limite” di tolleranza individuato come sopportabile dalla parte appaltatrice: ciò significa che ogni volta che si è al di sotto di tale limite, opera la “tolleranza” imposta dalla norma al detto appaltatore. E ciò è avvenuto nel caso di specie ove ha comunque provveduto con un parziale pagamento CP_1 così “abbassando” la quota percentuale e riconducendola entro il limite di tollerabilità. Non si comprende, quindi, perché tale condotta sarebbe elusiva della norma, atteso che è stata tenuta, invece, proprio in ottemperanza della norma stessa che invero non prevede (né è interpretabile in tal senso) il pagamento totale del dovuto.
Quanto alla risoluzione – questione sulla quale il Tribunale avrebbe errato non valutando che la domanda era stata giudizialmente proposta da - la doglianza è infondata sotto un duplice Pt_1 profilo.
IN primo luogo, è certo che il primo giudice si è “accorto” della domanda di risoluzione di IRCOP tanto da porre a confronto le due condotte in ragione delle speculari domande di risoluzione;
in Cont secondo luogo, il Tribunale ha voluto valorizzare ex art. 116 la condotta di che, a fronte Pt_1 del mancato pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di compenso, ha ritenuto di procedere con una sospensione “sine die” invece che procedere ad una risoluzione, così manifestando dunque un interesse a far permanere in vita il contratto, ad adempiere alla propria prestazione e a non voler, appunto, chiudere il rapporto. Il Che altro non poteva che significare – come conseguenza – la necessità di continuare a tenere un comportamento collaborativo riprendendo l'attività lavorativa. E invece, valorizza il Tribunale, nonostante la manifestazione di interesse di di continuare il Pt_1 rapporto, la stessa appaltatrice ha poi omesso di svolgere il proprio compito continuando a tenere sospese le attività, in netto contrasto con tale scelta e comunque pregiudicando interessi pubblici.
Affermare, poi, che era venuto meno la garanzia – e questo , forse, giustificava a suo dire la sospensione – è mera congettura soprattutto se motivata con le seguenti allegazioni: “ E occorre anche ricordare che a tutt'oggi non si sa dove siano finiti i soldi destinati all'appalto affidato alla , Pt_1 interamente percepiti da dall'ente finanziatore e già mancanti al momento del CP_1 CP_3 primo dovuto pagamento del primo stato di avanzamento lavori”, dimenticando peraltro di aver ricevuto, anche se in ritardo, una parte di quanto richiesto a titolo di corrispettivo. In sostanza, non vi è alcun ragionamento logico-giuridico – in tal modo – idoneo a scardinare gli argomenti del primo giudice e a condurre ad altro diverso convincimento. Di qui la reiezione anche di questo motivo di impugnazione.
§4.3 – Pure l'ultimo motivo è privo di fondatezza, atteso che non può affermarsi l'esistenza di una omessa pronuncia alla luce dell'assorbimento della questione – sul danno indicato dal CTU – nella delibazione della risoluzione ritenuta addebitabile alla sola che, dunque, non può rivendicare Pt_1 alcun risarcimento del danno, come affermato correttamente dal Tribunale.
Resta, ovviamente, assorbita ogni questione attinente al rapporto con tenuto anche CP_2 conto che la pronuncia di reiezione delle richieste di è ormai definitiva per mancata CP_1 impugnazione. § 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali, con riguardo al rapporto processuale tra appellante ed . CP_1
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00 Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
Stante la similitudine nella difesa tra parte appellante e si può pervenire ad una CP_2 compensazione delle spese del grado nel relativo rapporto processuale. Nulla deve disporsi nei rapporti tra e per le medesime ragioni. CP_2 CP_1
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 3383/20 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna la società appellante alla rifusione, in favore di , delle spese del grado che CP_1 si liquidano in Euro 5.077,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Compensa le spese del grado tra e Parte_1 Controparte_2
4. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1^ luglio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2502 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 1^ luglio 2025 e vertente tra
TRA
C.F. , rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Fabrizio Parte_1 P.IVA_1
Cacace;
APPELLANTE
E
1) c.f. e p. I.V.A. , rappresentata e difesa, per procura in atti, CP_1 P.IVA_2 dall'Avv. Guido Rosati;
2) (P.IVA: - Cod. Fisc.: Controparte_2 P.IVA_3
), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Filippo Sciuto;
P.IVA_4
APPELLATE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. La società ha convenuto in giudizio l' per vedere accertata e dichiarata Parte_1 CP_1
l'illegittimità della dichiarazione di risoluzione del contratto adottata da quest'ultima, nonché per vedere accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa di e la CP_1 condanna di quest'ultima al pagamento degli importi richiesti con le riserve iscritte sugli atti contabili dell'appalto e di ulteriori somme richieste a titolo di risarcimento danni. Con lo stesso atto la ha convenuto in giudizio la (d'ora Pt_1 Controparte_2 in poi anche solo per vedere accertato e dichiarato che quest'ultima non era tenuta a CP_2 procedere a qualsivoglia pagamento in favore di sulla base e in ragione e/o comunque in CP_1 relazione alla polizza fideiussoria n. 2012/50/2229256 emessa dalla stessa in favore di CP_2
CP_1
L ha chiesto invece di accertare la legittimità della propria dichiarazione di risoluzione e la CP_1 condanna di e della al pagamento dell'importo recato dalla polizza fideiussoria. Pt_1 CP_2
La ha chiesto il rigetto della richiesta di escussione della fideiussione e, in via CP_2 subordinata, l'accertamento dello svincolo parziale della polizza e la conseguente riduzione del residuo massimale.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “ 1) Condanna al CP_1 pagamento in favore di della somma di € 19.870,05, oltre a interessi dalla domanda al Parte_1 saldo;
2) Rigetta le ulteriori domande di 3) Dichiara risolto il contratto per Parte_1 inadempimento di 4) Rigetta le ulteriori domande di 5) Pone definitivamente Parte_1 CP_1 le spese di C.T.U. a carico di e in solido tra loro;
6) Condanna al CP_1 Parte_1 CP_1 pagamento in favore della delle spese di lite che liquida in € Parte_2
21.387,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge”
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…2. Oggetto della controversia. La controversia trae origine dal contratto di appalto per la progettazione e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione della quarta asta di manovra del capolinea
Laurentina della linea B della Metropolitana di Roma. e stipulavano il contratto d'appalto in data 18.9.2012, per un importo netto delle CP_1 Pt_1 prestazioni pari a € 1.132.715,81, comprendente € 1.048.253,41 per lavori a corpo, € 72.600,00 per oneri della sicurezza, e € 11.862,40 per la progettazione esecutiva.
I tempi stabiliti in contratto prevedevano 90 giorni per la fase della progettazione esecutiva, a far data dalla stipula del contratto, e 304 giorni per l'esecuzione dei lavori, a far data dalla consegna degli stessi.
Il progetto esecutivo aveva previsto delle varianti e un importo lordo maggiorato di € 345.407,97, contestato dalla appaltante.
I lavori venivano consegnati in data 29.4.2013. Nei primi 4 S.A.L. veniva contabilizzato un avanzamento di € 276.496,87, pari a circa il 25% dell'importo netto di contratto. Tuttavia i lavori venivano sospesi in data 11.3.2014, avendo deciso l'impresa appaltatrice di avvalersi della eccezione di inadempimento a causa del mancato pagamento degli acconti dovuti entro i termini di legge. In data 29.7.2014 l' provvedeva al saldo del primo dei quattro SAL e chiedeva all'impresa di CP_1 riprendere i lavori. L' tuttavia si rifiutava, pretendendo, quale condizione per la ripresa, il Pt_1 saldo immediato di tutti i suoi crediti, anche derivanti da altre commesse, e altresì delle garanzie sui futuri pagamenti, anche in considerazione della difficile situazione economica della committente.
Seguiva una lunga fase di trattative durate fino a tutto l'anno 2015 che tuttavia non portavano ad alcun esito positivo.
Nel corso delle trattative in data 30.4.2015 venivano pagati in un'unica soluzione i compensi per i SAL nn. 2, 3 e 4.
In data 15.1.2016 il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. n. 163/2006, formalizzava a IRCOP la contestazione degli addebiti assegnandole il termine di quindici giorni per controdeduzioni.
Successivamente l' con provvedimento del 31.5.2016, dichiarava intervenuta la risoluzione CP_1 del contratto e in data 5.7.2016 comunicava alla la propria volontà di escutere la polizza CP_2 fideiussoria a garanzia della esecuzione dei lavori.
Il provvedimento di risoluzione veniva comunicato in data 10.10.2016 alla la quale però Pt_1 negava di avere ricevuto la previa diffida del 15.1.2016.
Pertanto la ha chiesto nel presente giudizio, previa dichiarazione di illegittimità della Pt_1 dichiarazione di risoluzione avversaria, dichiararsi la risoluzione per inadempimento dell' la CP_1 quale non avrebbe, nonostante espressa diffida del 24.2.2014, pagato gli acconti dovuti. L'inadempimento era peraltro da considerarsi aggravato dal fatto che l' aveva già ricevuto da CP_1
i fondi necessari per il pagamento dell'appalto e inoltre dalla avvenuta escussione CP_3 della polizza fideiussoria, sulla base di una deliberata risoluzione del contratto non avente alcun fondamento.
3. La risoluzione del contratto. In tema di risoluzione del contratto, qualora siano dedotte reciproche inadempienze, deve procedersi ad una valutazione comparativa ed unitaria degli inadempimenti che le parti si sono addebitati, per stabilire se sussista l'inadempimento che legittima la risoluzione. A tal fine, deve tenersi conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla causa del contratto (Cass. n. 6756/2003, 26943/2006, 18320/15).
Nella fase di esecuzione del contratto pubblico di appalto le parti operano su un piano paritetico e si applicano quindi le regole dell'inadempimento anche a carico della stazione appaltante (v. Cass. n. 3271/1983), né può essere di ostacolo la presenza di un provvedimento unilaterale di risoluzione da parte di quest'ultima (così Cass. n. 4819/1984).
4. La procedura di risoluzione adottata da Nel corso del giudizio sono stati svolti accertamenti CP_1 in ordine alla effettiva ricezione da parte della della missiva del 15.1.016 con cui l' ha Pt_1 CP_1 riferito di avere contestato all'impresa appaltatrice gli inadempimenti riscontrati, assegnandole termine di giorni 15 per controdeduzioni, ai sensi dell'art. 136, comma 2, D.Lgs n. 163/2006.
L'accertamento si è reso necessario per verificare la asserita violazione della procedura stabilita da tale norma ai fini della dichiarazione di risoluzione dell'appalto per inadempimento dell'appaltatore.
Come già sopra anticipato, la ha difatti ammesso di avere ricevuto un messaggio Pec, ma ha Pt_1 sostenuto che il messaggio era privo di allegati e quindi di contenuto. ha invece prodotto la stampata dell'allegato al messaggio la cui ricevuta di avvenuta consegna CP_1
è in all. 23 della comparsa di costituzione e risposta. Il messaggio allegato alla Pec, inizialmente non reperibile, è risultato visibile nel fascicolo telematico del giudice a seguito di installazione del programma Thunderbird. Da tale circostanza si evince non solo che il messaggio di posta elettronica è stato ricevuto regolarmente dalla , come dimostrato dalla ricevuta di avvenuta consegna in atti, ma che Pt_1 effettivamente alla Pec era allegata la missiva inviata ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. n. 163/2006. Non rileva che sia dalla che inizialmente anche da questo ufficio l'allegato non risultasse visibile, Pt_1 poiché si tratta di circostanza legata alla iniziale mancata installazione di un client di posta elettronica idoneo alla visualizzazione dell'allegato.
La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario (art. 6, comma 3, D.P.R. n. 68/2005). Sempre dalla documentazione in atti allegata alla comparsa di costituzione e risposta si evince che la ha avuto conoscenza anche del provvedimento di risoluzione del contratto (all. 26) e infatti si è Pt_1 regolarmente presentata al sopralluogo per la redazione del verbale di consistenza dei lavori (all. 27).
5. Inadempimenti delle parti. Una volta accertata la regolarità formale della procedura di risoluzione di cui all'art. 136 citato, occorre poi verificare se sostanzialmente si sia ravvisabile un grave inadempimento dell'appaltatore idoneo a giustificare la risoluzione adottata dall'appaltante e la prevalenza sulla invocata risoluzione da parte dell'appaltatore. L'inadempimento iniziale dell'appaltante non è contestato nei fatti.
Ai sensi dell'art. 133 comma 1, D.Lgs. n. 163/2006, e a seguito della modifica apportata dall'art. 253, comma 23 bis, stesso decreto, introdotto con legge n. 64/2013, l'appaltatore può sospendere la propria prestazione qualora i mancati pagamenti della stazione appaltante superino il 15% dell'importo netto contrattuale, così come può, previa costituzione in mora, risolvere il contratto. Alla data del 11.3.2014 di sospensione dei lavori i mancati pagamenti superavano la soglia del 15%
e pertanto la sospensione era da considerarsi legittima. non ha inteso tuttavia avvalersi della Pt_1 possibilità di risolvere il contratto.
A seguito del pagamento del 1° SAL in data 29.7.2014 il credito della scendeva al disotto della Pt_1 soglia del 15% e pertanto la sospensione dei lavori non può essere considerata giustificata.
Nemmeno può farsi ricorso all'art. 1461 c.c., in quanto la sospensione non può protrarsi in maniera indefinita, dovendo eventualmente sfociare nella richiesta di risoluzione del contratto. Se si considera poi che è seguito un lungo periodo di trattative durante il quale la non ha mai Pt_1 ripreso i lavori, nemmeno a seguito del totale pagamento degli altri tre SAL nel frattempo maturati, la sospensione protratta dell'esecuzione della prestazione, in assenza dei presupposti di cui all'art. 133 citato, costituisce grave inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione disposta dall'appaltante che prevale sul temporaneo ritardo nei pagamenti da parte di quest'ultimo.
6. Conseguenze della risoluzione dell'appalto. A seguito della risoluzione il direttore dei lavori ha proceduto, ai senso dell'art. 138 del D.Lgs. n. 163/2006, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori.
La , rispetto alla contabilizzazione del 1^ SAL, ha richiesto dei maggiori importi esplicitati nella Pt_1 riserva n. 1.
Tali richieste non sono però legittime, in quanto fondate sulla pretesa di rimodulare la valutazione dei lavori a corpo, tranne che in relazione alle spese per il nuovo studio geologico per un totale di €
6.500,00, oltre a interessi legali dalla domanda al saldo, trattandosi di debito di valuta. Per le stesse ragioni non possono essere riconosciuti i compensi esplicitati nella riserva n. 3, in quanto oneri relativi ad attività già comprese nella remunerazione a corpo della progettazione esecutiva. Il C.T.U. ha poi calcolato le somme dovute a titolo di interessi per ritardato pagamento dei SAL, ai sensi dell'art. 29 D.M. n. 145/2000, in € 11.905,01 e il residuo capitale dovuto, in € 1.465,04, pari alle ritenute per infortuni effettuate sulle rate di acconto nella misura del 0,5%, oltre a interessi dalla domanda al saldo.
La somma totale dovuta all'appaltatore è di € 19.870,05, oltre a interessi dalla domanda al saldo. Trattandosi di risoluzione per inadempimento dell'appaltatore a quest'ultimo non spetta il risarcimento del pregiudizio subito a causa della sospensione dei lavori, anche se temporaneamente giustificata dall'art. 1460 c.c., in quanto il risarcimento dei danni spetta solo alla parte in cui favore
è disposta la risoluzione del contratto, essendo leso l'interesse economico che sarebbe conseguito da una regolare esecuzione del contratto, pregiudicata dalla condotta inadempiente della controparte.
Quanto al risarcimento dei danni subiti dall'appaltante quest'ultimo ha chiesto di accertare e dichiarare la assicuratrice tenuta a corrispondergli quanto dovuto in relazione alla CP_2 polizza fidejussoria n. 2012/50/2229256, rilasciata a garanzia dell'operato della nonché di Pt_1 accertare e dichiarare la tenuta a corrispondere l'eventuale residuo. Inoltre ha chiesto, a titolo Pt_1 di eccezione riconvenzionale, nel caso di riconoscimento di crediti in favore della , la Pt_1 decurtazione da questi delle somme che l'appaltatrice è tenuta a corrispondere in ragione del danno arrecato alla stessa CP_1
Nel corso del giudizio tuttavia non ha dato concreta prova di alcun danno e pertanto non sussiste CP_1 il diritto alla escussione della polizza né alcuna somma può essere detratta dal credito vantato da Pt_1
(cfr. Cass. n. 2856/1973).
Tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti sussistono valide ragioni per compensare le spese id lite tra e e per porre definitivamente a carico delle stesse in solido le spese di Pt_1 CP_1
C.T.U.. L invece, in ragione del principio della soccombenza, è tenuta al pagamento delle spese di lite CP_1 in favore della liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, Controparte_2 tenuto conto del valore della richiesta.
Per le stesse ragioni le spese di C.T.U., liquidate con separato provvedimento, devono essere poste in solido a carico di e ]» Pt_1 CP_1
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e Parte_1 chiedendo “
1. accertare e dichiarare l'illegittimità della determinazione di on la quale CP_1
è stata dichiarata la risoluzione del contratto di appalto “realizzazione della quarta asta di manovra del capolinea laurentina della linea B della Metropolitana di Roma” rep. n. 237 del 18.9.2012; 2. accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto “realizzazione della quarta asta di manovra del capolinea laurentina della linea B della Metropolitana di Roma” rep. n. 237 del 18.9.2012 per fatto e colpa del Committente 3. conseguentemente condannare CP_1 [...] al pagamento in favore della dell'importo di € 323.966,52, oltre IVA;
4. in ogni CP_1 Parte_1 caso, ritenuto il fondamento della riserva n. 2 formulata dalla accertare e dichiarare Parte_1 che l'attrice ha diritto al pagamento dell'importo di € 141.862,94 oltre IVA e conseguentemente adottare la relativa statuizione di condanna nei confronti dell' 5. accertare e dichiarare CP_1 che su tutti gli importi che, in accoglimento delle suestese domande, saranno riconosciuti dovuti, spettano all'attrice rivalutazione monetaria e interessi compensativi, moratori e anatocistici e pronunciare la relativa statuizione di condanna nei confronti dell' ;
6. condannare CP_1 [...] al pagamento delle spese, ivi compreso l'ammontare del contributo unificato, dei diritti e degli CP_1 onorari, oltre spese forfettarie, IVA e CPA e come per legge, di entrambi i gradi di giudizio”.
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Si è altresì costituita la aderendo alle domande dell'appellante e Controparte_2 resistendo alle difese di . CP_1
Con ordinanza in data 15 aprile 2021 la Corte ha respinto la istanza ex art. 283 CPC.
La causa , originariamente assegnata alla quarta sezione della Corte, è stata poi assegnata per competenza tabellare a questa sezione e a questo relatore con provvedimento in data 27 novembre
2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe, come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 36 pagine, è articolato – alla luce del tenore complessivo - in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pag. 22) l'appellante lamenta “ Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 136 e 138 del D. Lgs. n. 163/2006. Violazione dell'art. 183 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.. Violazione del principio di buona fede di cui all'art. 1375 c.c..” allegando che né la contestazione di addebiti né la risoluzione del contratto erano stati comunicati, atteso che l'invio via PEC era privo di allegato e che comunque non vi era prova della genuinità dell'allegato, non essendo indicata la sua presenza, come da Cass. Pen. 43498/17.
Aggiunge l'appellante che alla data del 7.3.16 – a cavallo cioè tra la diffida e la risoluzione – erano in corso tra le parti trattative sicchè il comportamento di era in mala fede e che non era stata CP_1 comunicata neppure la risoluzione del contratto, non essendo sufficiente il ragionamento del
Tribunale circa l'avvenuta conoscenza “comunque” della detta risoluzione.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pag. 27) l'appellante si duole di “ Difetto di motivazione, travisamento dei fatti, omessa istruttoria;
insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore. Violazione e falsa applicazione dell'art. 133 del D. Lgs. n. 163/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 e 1461 c.c.
Violazione dell'art. 1375 c.c.. Omessa pronuncia.”, deducendo che il pagamento di una piccola parte del compenso dovuto , sì da scendere sotto la soglia del 15%, era puramente elusiva della norma e che, invece, l'onere di era di pagare l'intero perché in mancanza IRCOP poteva chiedere la CP_1 risoluzione come poi ha fatto con l'azione giudiziaria. Aggiunge l'appellante che era venuta meno ogni garanzia da parte di e che la condotta di CP_1 Pt_1 non poteva essere considerata più grave di quella di CP_1 § 3.3 — Col terzo motivo (che appare inserito come doglianza nel secondo motivo pag. 31) richiama l'appellante la riserva n. 2, denunciando l'omessa pronuncia sulla domanda relativa al danno come indicato dal CTU.
§ 4 — L'appello è infondato.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, va evidenziato che il Tribunale, operando uno specifico accertamento tecnico, ha chiaramente indicato come non solo la PEC relativa alla diffida e quindi alla contestazione degli addebiti sia stata inviata e pure ricevuta da , ma anche che alla stessa Parte_1 risultava effettivamente annesso un allegato che, però, per la sua peculiarità, poteva essere aperto con apposito programma informatico. Ciò significa, dunque, che la mail ha raggiunto il suo scopo quale atto recettizio.
A tale proposito, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha chiaramente affermato come sia onere del titolare dell'indirizzo PEC di gestire e manutenere detto indirizzo in modo tale da poter ricevere e verificare la posta in arrivo (v. Cass. N. 17968/21).
Quanto agli allegati, la detta giurisprudenza ha pure rilevato (v. Cass. N. 6912/22) la idoneità della attestazione di avvenuto invio e di avvenuta consegna riguarda necessariamente anche gli allegati, sebbene sul loro contenuto non vi sia certificazione fino a querela di falso (v. Cass. N. 4620/20). Ma nel caso di specie il tema non è quello della autenticità o meno del contenuto, bensì della stessa allegazione della diffida, profilo che invece il Tribunale ha risolto proprio dal punto di vista tecnico.
Ed allora, se il problema – come sembra – era quello di non avere un'abilitazione informatica per aprire quel tipo di documento, non possono che applicarsi i detti principi secondo i quali era la destinataria oggi appellante a doversi far carico diligentemente sia di gestire l'indirizzo in modo da poter ricevere detta posta certificata, sia di rilevare che, a fronte di un allegato segnalato, non era in grado di visionarlo e, quindi, farsi anche in questo caso parte diligente avvisando – ad esempio – il mittente di tale difficoltà.
Il che non è avvenuto sicchè non sussistendo una ipotesi di forza maggiore, la mancata conoscenza – ove effettivamente avvenuta – è imputabile solo alla non accortezza della stessa. Pt_1
Quanto, poi, alla comunicazione della risoluzione, il Tribunale è stato chiaro nell'affermare che è stato raggiunto lo scopo proprio alla luce della stessa condotta di che si è presentata Pt_1 nell'impegno di sopralluogo, impegno che appunto è stato segnalato all'esito della risoluzione stessa.
Cosa comporti poi la posticipazione della conoscenza non è dato comprendere visto che nulla Pt_1 spiega al riguardo, con difetto di specificità del gravame ex art 342 CPC.
Né il fatto che vi fossero trattative in corso impediva ad di procedere con contestazioni e CP_1 risoluzione, proprio in ragione degli interessi pubblici in gioco e della necessità di rispettare specifiche procedure previste dalla normativa speciale in materia. In sostanza, non è ravvisabile alcuna scorrettezza contrattuale nella condotta di che, appunto, ha portato avanti le trattative CP_1
(a dimostrazione della collaborazione prestata) pur dovendo in ogni caso rispettare le procedure dettate dalla disciplina, così stringenti che oggi la stessa contesta il mancato rispetto proprio Pt_1 con la questione della comunicazione di diffida e risoluzione.
Di qui la reiezione del motivo di gravame.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, anch'esso è infondato. La tesi relativa alla capacità elusiva della norma speciale con il pagamento di una piccola parte del dovuto (da parte della committente) è suggestiva ma non condivisibile. Invero, proprio la percentuale del 15% individuata dalla normativa speciale è il “limite” di tolleranza individuato come sopportabile dalla parte appaltatrice: ciò significa che ogni volta che si è al di sotto di tale limite, opera la “tolleranza” imposta dalla norma al detto appaltatore. E ciò è avvenuto nel caso di specie ove ha comunque provveduto con un parziale pagamento CP_1 così “abbassando” la quota percentuale e riconducendola entro il limite di tollerabilità. Non si comprende, quindi, perché tale condotta sarebbe elusiva della norma, atteso che è stata tenuta, invece, proprio in ottemperanza della norma stessa che invero non prevede (né è interpretabile in tal senso) il pagamento totale del dovuto.
Quanto alla risoluzione – questione sulla quale il Tribunale avrebbe errato non valutando che la domanda era stata giudizialmente proposta da - la doglianza è infondata sotto un duplice Pt_1 profilo.
IN primo luogo, è certo che il primo giudice si è “accorto” della domanda di risoluzione di IRCOP tanto da porre a confronto le due condotte in ragione delle speculari domande di risoluzione;
in Cont secondo luogo, il Tribunale ha voluto valorizzare ex art. 116 la condotta di che, a fronte Pt_1 del mancato pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di compenso, ha ritenuto di procedere con una sospensione “sine die” invece che procedere ad una risoluzione, così manifestando dunque un interesse a far permanere in vita il contratto, ad adempiere alla propria prestazione e a non voler, appunto, chiudere il rapporto. Il Che altro non poteva che significare – come conseguenza – la necessità di continuare a tenere un comportamento collaborativo riprendendo l'attività lavorativa. E invece, valorizza il Tribunale, nonostante la manifestazione di interesse di di continuare il Pt_1 rapporto, la stessa appaltatrice ha poi omesso di svolgere il proprio compito continuando a tenere sospese le attività, in netto contrasto con tale scelta e comunque pregiudicando interessi pubblici.
Affermare, poi, che era venuto meno la garanzia – e questo , forse, giustificava a suo dire la sospensione – è mera congettura soprattutto se motivata con le seguenti allegazioni: “ E occorre anche ricordare che a tutt'oggi non si sa dove siano finiti i soldi destinati all'appalto affidato alla , Pt_1 interamente percepiti da dall'ente finanziatore e già mancanti al momento del CP_1 CP_3 primo dovuto pagamento del primo stato di avanzamento lavori”, dimenticando peraltro di aver ricevuto, anche se in ritardo, una parte di quanto richiesto a titolo di corrispettivo. In sostanza, non vi è alcun ragionamento logico-giuridico – in tal modo – idoneo a scardinare gli argomenti del primo giudice e a condurre ad altro diverso convincimento. Di qui la reiezione anche di questo motivo di impugnazione.
§4.3 – Pure l'ultimo motivo è privo di fondatezza, atteso che non può affermarsi l'esistenza di una omessa pronuncia alla luce dell'assorbimento della questione – sul danno indicato dal CTU – nella delibazione della risoluzione ritenuta addebitabile alla sola che, dunque, non può rivendicare Pt_1 alcun risarcimento del danno, come affermato correttamente dal Tribunale.
Resta, ovviamente, assorbita ogni questione attinente al rapporto con tenuto anche CP_2 conto che la pronuncia di reiezione delle richieste di è ormai definitiva per mancata CP_1 impugnazione. § 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali, con riguardo al rapporto processuale tra appellante ed . CP_1
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00 Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
Stante la similitudine nella difesa tra parte appellante e si può pervenire ad una CP_2 compensazione delle spese del grado nel relativo rapporto processuale. Nulla deve disporsi nei rapporti tra e per le medesime ragioni. CP_2 CP_1
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 3383/20 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna la società appellante alla rifusione, in favore di , delle spese del grado che CP_1 si liquidano in Euro 5.077,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Compensa le spese del grado tra e Parte_1 Controparte_2
4. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1^ luglio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore