Sentenza 25 giugno 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2018, n. 29229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29229 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AG ON nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 15/09/2017 della CORTE APPELLO di SALERNO sentita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
La Corte d'Appello di Salerno con la sentenza impugnata, sull'accordo delle parti ex art 599 bis cpp, previo riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno equivalente alle contestate aggravanti e recidiva ha applicato all'imputato, ai sensi dell'ad 602/ibis cpp, la pena di anni uno di reclusione ed euro 200 di multa, per il delitto di furto aggravato, compito nel 1999. 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato personalmente, che ha lamentato la violazione della normativa sulla prescrizione ed il vizio di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, presentato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 23.6.2017 n.103, risulta inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato, ipotesi esclusa dal nuovo testo dell'ad 613 cpp, per come modificato dalla citata legge ed è inammissibile ai sensi dell'art 591 lett. a) cpp, poiché proposto da un soggetto non legittimato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della cassa delle ammende di euro quattromila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della cassa delle ammende di euro quattromila. Deciso il 12.3.2018 Il consigliere estensore Il Presid