Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
Riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 360/2022 r.g. lavoro, vertente
TRA in persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa per procura in atti Parte_1 dall'Avv. Giuseppe Camaioni
Appellante
E
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Ernestina Portelli del Foro CP_1
di Roma
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 14 dicembre 2022 ha proposto appello avverso la Parte_2
sentenza del 21 ottobre 2022, con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto l'opposizione proposta da essa Società al decreto ingiuntivo notificatole ad iniziativa di per il pagamento della somma di euro 14.537,29, condannandola alla CP_1 rifusione delle spese di lite. L'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di non riconoscere il diritto di di trattenere l'importo suddetto, maturato dall'ex dipendente a titolo Parte_1
di t.f.r., onde compensare il debito sorto a carico dello stesso per violazione del patto di non concorrenza sottoscritto il 30 aprile 2017, quindi ha criticato il rigetto della domanda riconvenzionale, avente ad oggetto la condanna di al pagamento in favore di essa CP_1
in particolare, ha censurato la ricostruzione e la valutazione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado, in quanto illogica e contraddittoria, oltre che fondata su un quadro probatorio incompleto, ed in ogni caso scaturita dall'omesso esame dei documenti in atti;
in proposito, ha dedotto che il Tribunale, al fine di giudicare circa la violazione del patto di segretezza e di non concorrenza, avrebbe dovuto, attraverso la prova testimoniale articolata sul punto, accertare la circostanza della partecipazione dell'ex dipendente alla realizzazione della centrale operativa presso la concorrente Tresse S.r.l. (esercente servizi di sicurezza come la;
che in Parte_1
tal senso, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, nel ricorso in opposizione erano stati puntualmente indicati i tempi e le modalità di avvio e di perfezionamento, ad iniziativa del CP_1
del progetto della centrale operativa presso la Tresse S.r.l., attraverso precise condotte tenute sia durante il rapporto lavorativo a partire dal dicembre 2019, in totale spregio del dovere di fedeltà e di segretezza, sia successivamente alle dimissioni rassegnate il 12 giugno 2020, quindi in violazione del patto di non concorrenza, quale prolungamento post lavorativo del dovere di fedeltà; che, in specie, essendo stato operatore assegnato alla manutenzione della Centrale, nella CP_1
veste di analista programmatore edp in ambito di sicurezza, la prova testimoniale, vertente sulla di lui attività relativa all'avvio della centrale operativa della Tresse S.r.l., nonché sull'identità dell'oggetto sociale di quest'ultima e della avrebbe consentito di ritenere Parte_1
dimostrata la violazione del dovere di fedeltà ex art. 2105 c.c. e del patto di segretezza e di non concorrenza. L'appellante ha chiesto, pertanto, riformarsi la sentenza impugnata in accoglimento dell'opposizione spiegata in primo grado, previa ammissione delle istanze istruttorie, quindi ha rinnovato l'istanza di verificazione ex art 216 c.p.c. della scrittura privata consacrante il patto di non concorrenza intercorso con l'opposto. ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto, a tal fine negando di aver CP_1
sottoscritto il patto di non concorrenza prodotto da controparte, ed in ogni caso eccependone la nullità per sproporzione tra contenuto obbligatorio a carico del lavoratore e corrispettivo asseritamente versato.
Espletata l'attività istruttoria, allo scadere del termine assegnato per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Ritiene il Collegio che le circostanze di fatto, oggetto della prova testimoniale tempestivamente articolata in seno al ricorso in opposizione, quindi ammessa ed espletata in questo grado di giudizio su istanza della Società appellante, costituiscano adeguato supporto all'assunto tanto della sottoscrizione quanto della violazione del patto di non concorrenza, da parte del lavoratore appellato.
Invero, che abbia consapevolmente apposto la propria firma in calce al Patto di CP_1
segretezza e di non concorrenza post contrattuale, recante la data del 30 aprile 2017, è emerso attraverso le precise ed univoche deposizioni dei testi e i quali hanno Testimone_1 Testimone_2 dichiarato di avere presenziato all'incontro delle parti, presso uno degli uffici amministrativi ubicati all'interno dell'edificio in cui aveva sede la Società datrice di lavoro, e di avere assistito personalmente in tale occasione alla sottoscrizione del patto, dopo che del relativo contenuto il lavoratore era stato edotto mediante lettura. In proposito, appare irrilevante quanto riferito dal testi e in ordine alla sicura assenza dell'opposto dai luoghi di lavoro Testimone_3 Testimone_4
nella giornata del 30 aprile 2017, ossia nella data indicata in calce al documento, posto che la firma di questo a distanza di alcuni giorni dalla sua materiale predisposizione (come riferito da
[...]
) non ha impedito in alcun modo il valido sorgere del vincolo pattizio in costanza del Tes_1 rapporto di lavoro, la cui durata si è pacificamente protratta fino all'epoca delle dimissioni rassegnate dall'appellato nel mese di giugno 2020. In tal senso, va detto che l'apposizione della data ad una scrittura privata è richiesta dall'art. 2704 c.c. esclusivamente in funzione dell'esigenza di acquisire certezza circa l'epoca della sua sottoscrizione;
nondimeno, tale certezza può desumersi da qualsiasi elemento reputato dal giudice significativo (cfr. Cass., Ord. n. 14243/2018). Nel caso di specie, la data di sottoscrizione del patto di non concorrenza rileva unicamente ai fini dell'accertamento della sua anteriorità rispetto agli episodi denunciati dalla Società appellante come condotte del lavoratore trasgressive dello stesso, e sotto tale profilo, anche per quanto di seguito si dirà, il complessivo tenore delle deposizioni testimoniali consente di fugare ogni dubbio circa la stipula del patto ben prima del mese di dicembre 2019, ossia prima che attuasse il CP_1
proposito di avviare un progetto di lavoro con titolare della Tresse S.r.l.. Persona_1
D'altro canto, gli esiti della ctu grafologica disposta in questa sede consentono di superare ogni dubbio in merito alla circostanza che il lavoratore abbia sottoscritto il patto in questione, posto che l'Ausiliario del Giudice, con esaustivi argomenti dai quali non vi è ragione di discostarsi, ha inequivocabilmente stabilito che la firma apposta al documento è riconducibile con certezza alla mano di CP_1
Se alle categoriche conclusioni del Consulente d'ufficio si affianca il dato documentale
(cfr.buste paga in atti), alla stregua del quale il lavoratore ha percepito mensilmente euro 100,00 sotto la voce “patto di segretezza e non concorrenza” ed altri euro 100,00 a titolo di “anticipo mensile premio fedeltà” a partire da maggio 2017, si giunge agevolmente a collocare temporalmente la stipula del negozio non oltre detto mese.
Una volta accertata l'autenticità e l'epoca di apposizione della firma del lavoratore in calce alla scrittura privata, il sollevato problema dei due fogli separati e della mancanza tra essi del timbro di congiunzione si supera agevolmente attraverso la deposizione del teste la Testimone_2 quale ha dichiarato di avere personalmente sottoposto il documento alla firma dell'appellato, dopo avergliene data lettura per intero e dopo averlo espressamente interpellato sull'acquisita consapevolezza e sulla chiarezza del relativo contenuto.
A fortiori si superano - alla stregua delle inequivocabili conclusioni della ctu grafologica e del dato documentale, inerente all'effettiva erogazione del premio fedeltà e del corrispettivo del patto di non concorrenza - i dubbi circa il luogo esatto di sottoscrizione del documento in discorso, che il teste esclude possa essere stato la centrale operativa, essendone inibito l'accesso al Testimone_5
personale non autorizzato;
ed infatti, oltre ogni considerazione sulla scarsa importanza che nella specie possa rivestire il luogo della sottoscrizione, resta fermo il dato di comune esperienza secondo cui l'ingresso a determinati siti o uffici “presidiato”, per intuibili ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, non esclude che il personale interno possa accedervi anche attraverso passaggi ed aperture secondarie, non presidiate.
Sotto distinto profilo, è emerso che il contegno tenuto dall'appellato nella vigenza del patto in discorso ne abbia integrato sicura violazione. Al riguardo, il teste ha riferito che nel Testimone_6 mese di gennaio 2020, prima che scoppiasse l'emergenza Covid, l'opposto lo invitò a pranzo insieme ad altri colleghi, ( e ed in tale occasione disse loro che aveva maturato la CP_2 CP_3
decisione di andare via, quindi precisò di averne voluto parlare in tono confidenziale, perché
“….pensava che ci sarebbe stata l'opportunità nella Tresse di crescere, perché era una società in forte espansione. Propose a ciascuno di noi di entrare a far parte di questa realtà. Lui aveva avuto informazioni circa il fatto che la Tresse di lì a poco avrebbe aperto una centrale operativa….” Il teste aggiunge di essere stato messo in contatto da con quindi riferisce Persona_2 Persona_3 dei colloqui telefonici avuti con quest'ultimo, dal quale aveva appreso che il primo era passato alla concorrenza. Attraverso questo colloquio, il teste riferisce di avere compreso che fosse Persona_2
coinvolto e manifestasse entusiasmo per lo sviluppo della centrale operativa presso la Tresse S.r.l.; con riferimento all'opera di persuasione attuata dall'appellato nei suoi confronti, il teste aggiunge:
“…. Ci fu un altro tentativo a giugno. Lui ha dato le dimissioni e, una volta passato di là, si aspettava qualcosa, anche perché un “no” secco non glielo avevo mai manifestato. Lui ha continuato a provare a convincermi, fino a quando non gli ho manifestato che non me la sentivo.
Quando mi sono reso conto che avevano preso contatti anche con l'ultimo tecnico, , Persona_4 ho avuto timore che avrei dovuto creare un'altra squadra di tecnici. Ciò me lo comunicò lo stesso
comunicandomi che aveva ricevuto da la stessa richiesta di passare all'altra Per_3 Per_2
azienda. Io avevo anche un patto di non concorrenza. Per me era una figura storica, quindi Per_2 valutavo bene le sue parole, ma alla fine ho ragionato di testa mia. …”
Il teste riferisce, in particolare, sulla circostanza che l'appellato non potesse Testimone_7 non avere contezza dei contenuti del “faldone”, nella formale disponibilità del consulente
(il quale si era occupato della supervisione e realizzazione della centrale operativa Persona_5 dell'istituto di vigilanza) “….contenente tutti i documenti relativi a certificazioni, componenti, impiantistiche, materiali;
era un faldone che l'istituto doveva tenere in caso di controlli, poiché contenente documenti indispensabili da far visionare all'ente di certificazione….”; nello specifico, il teste dichiara: “….Tengo a precisare che quando sono divenuto direttore tecnico verso fine marzo/inizio aprile 2020 avevo necessità di reperire questo faldone, il Sig. nel Persona_5
frattempo aveva terminato la sua attività e il faldone era irreperibile e non si è trovato nonostante le ricerche. Contattato il rispose di averlo lasciato a disposizione in quello che era Persona_5
stato il suo ufficio.
Io deduco che il Sig. abbia chiesto al il faldone perché altrimenti non CP_1 Persona_5 avrebbe potuto svolgere l'attività demandatagli.
Posso dire che il Sig. non avrebbe potuto svolgere l'attività demandatagli relativa alla CP_1
realizzazione tecnica della centrale operativa se non avesse avuto a disposizione il faldone…. Il teste aggiunge: “…..dopo che il ha lasciato l'azienda mi sono interfacciato con CP_1
l'interlocutore di il cui titolare mi riferiva che era stato nominato come Parte_3 CP_1
loro referente di area e mi informava che stavano realizzando una centrale operativa presso
l'istituto Tresse.
Durante la costruzione della nostra centrale operativa, ha visionato tutte le fasi della CP_1
costruzione della nostra centrale operativa…….Le centrali operative devono avere determinate caratteristiche per gli istituti di vigilanza. Avevamo una centrale operativa costruita con il supporto di è una centrale operativa di tipologia C, non avanzata e non certificata. Successivamente, CP_1
grazie alla volontà della proprietà di ampliare i servizi offerti, si decise di costruire una centrale operativa avanzata.
Qualche giorno fa la Tresse ha avviato un percorso per la certificazione della propria centrale operativa. Le informazioni ove effettivamente passate dal nel passaggio da CP_1 un'azienda all'altra avrebbero avuto una loro incidenza, in quanto funzionali alla realizzazione della centrale operativa di tipo avanzato. Ciò anche alla luce del fatto che, quando ci siamo trovati noi a realizzare la centrale operativa, abbiamo dovuto attraversare una fase molto lunga in cui abbiamo dovuto reperire numerose informazioni……”
In definitiva, attraverso le surriferite deposizioni, rese da soggetti della cui attendibilità non vi sono elementi per dubitare, emerge in modo chiaro non soltanto il dominio da parte dell'odierno appellato delle informazioni e delle nozioni tecniche necessarie alla realizzazione di una Centrale
Operativa di tipo C “avanzato”, ossia dotata di un sistema evoluto di protezione e di controllo del sito, meglio rispondente alle esigenze di sicurezza inerenti all'attività svolta, ma emerge, altresì,
l'impegno fattivo del predetto nel consentire alla Tresse S.r.l. - ossia ad una Società operante nel medesimo Settore della e per l'offerta del medesimo Servizio - di entrare in Parte_1
possesso di tale bagaglio di conoscenze e di informazioni, anche attraverso il tentativo di far migrare dall'una all'altra Società le risorse umane costituenti il nucleo di tecnici in grado di gestirle ed utilizzarle in modo ottimale (c.d. “know-how”); ciò in evidente contrasto con l'interesse della
Società appellante a preservare il carattere segreto e riservato delle suddette informazioni, onde impedirne l'acquisizione da parte della c.d. “concorrenza”.
Inidonee a neutralizzare la pregnanza del quadro probatorio innanzi ricostruito appaiono le dichiarazioni del teste , escusso nella veste di addetto alla centrale operativa, il Testimone_8 quale si è limitato a negare genericamente la conoscenza dei fatti dedotti dall'appellante, senza riferimento alcuno a puntuali e concrete circostanze che potessero costituirne oggettiva smentita.
In merito alle inadempienze della parte datoriale, che a dire dell'appellato sarebbero idonee a giustificare la scelta di passare alla concorrenza, esse non potrebbero in ogni caso inibire le conseguenze giuridiche derivanti dalla violazione del patto.
In proposito, occorre chiarire che c'è piena autonomia causale tra lo specifico patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c., alimentato dal proprio sinallagma funzionale, e l'evolversi delle vicende inerenti al rapporto di lavoro, che possono anche condurre alla sua cessazione.
In tal senso, secondo un consolidato orientamento dei giudici di legittimità, “Il corrispettivo del patto di non concorrenza di cui all'art. 2125 cod. civ., che non ha natura risarcitoria ma costituisce il corrispettivo di un'obbligazione di "non facere", ancorché erogato in vista della cessazione del rapporto, non è finalizzato ad incentivare l'esodo del lavoratore, né costituisce una erogazione che "trae origine dalla predetta cessazione", avendo piena autonomia causale rispetto alla fine del rapporto, che è mera occasione del patto…” (sul punto, Cass.,
Sez. L, Sent.n. 16489 del 15/07/2009).
E', infatti, di risalente formazione il principio, rimasto immutato presso la Suprema Corte, in forza del quale il patto di non concorrenza ex art.2125 c.c., ancorché materialmente inserito nel contratto di lavoro, configura una fattispecie negoziale autonoma, dotata di una propria causa distinta, costituita dal nesso sinallagmatico tra l'obbligo di non fare concorrenza in danno dell'ex datore di lavoro e la contrapposta obbligazione di un corrispettivo, che le parti possono liberamente determinare in un qualsiasi adeguato vantaggio economico per il lavoratore (così
Cass.n.6618/87).
Nella specie, poi, il patto di non concorrenza sottoscritto dalle odierne parti, per come concepito in concreto, non appare affetto da nullità, in quanto sufficientemente contenuto entro precisi limiti di tempo e di oggetto, tali da non precludere aprioristicamente l'adeguata espressione della professionalità del lavoratore, attraverso la possibilità residua di compiere tutta una serie di attività altrettanto remunerative e confacenti al suo complessivo bagaglio di conoscenze ed esperienze. Ivi si legge:
Si richiama, sul punto, la massima espressa da Cass.n. 7835/2006, a tenore della quale:Nel rapporto di lavoro subordinato il patto di non concorrenza è nullo se il divieto di attività successive alla risoluzione del rapporto non è contenuto entro limiti determinati di oggetto, di tempo e di luogo, poiché l'ampiezza del relativo vincolo deve essere tale da comprimere l'esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che non ne compromettano la possibilità di assicurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita. La valutazione circa la compatibilità del suddetto vincolo concernente l'attività con la necessità di non compromettere la possibilità di assicurarsi il riferito guadagno come pure la valutazione della congruità del corrispettivo pattuito costituiscono oggetto di apprezzamento riservato al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato.
Ebbene, il lavoratore espone nella memoria difensiva di primo grado di avere sviluppato una professionalità nel campo informatico, assolutamente spendibile, ben oltre il Settore dei Servizi di
Sicurezza, nel più generale ambito della progettazione, commercializzazione ed installazione di impianti elettrici e tecnologici, così da ammettere implicitamente l'esistenza di concrete possibilità di spendita della professionalità residua pur nel rispetto del patto in questione;
peraltro, egli evidenzia nei suoi scritti l'assenza di concorrenzialità tra la e la Parte_1 [...]
di cui è pacificamente socio ed amministratore dall'ottobre 2020, mentre nulla Controparte_4 dice in ordine all'oggetto sociale - tutte le attività di sicurezza privata….relative alla vigilanza, sorveglianza, telesorveglianza interna ed esterna, fissa e mobile, diurna e notturna, presso piccole
e grandi strutture pubbliche e private…- della Tresse S.r.l. (cfr. Visura C.C.I.A. in atti), ossia della
Società con la quale è emerso, all'esito dell'istruttoria, il rapporto di proficua collaborazione sin dal gennaio 2020, ed alla quale ha tentato di tradurre altri colleghi della Parte_1 D'altro canto, i rilevanti interessi in gioco per l'azienda datrice di lavoro, che svolge attività di rilievo nazionale meritevoli di tutela, legittimano la parziale compressione della professionalità del lavoratore per due anni sul territorio nazionale (cfr. Cass.n.6976/1995 sui limiti di luogo).
In conclusione, non essendo il patto nullo, ossia limitante in assoluto l'adeguata espressione della professionalità acquisita dal prestatore, esso vive di vita autonoma, è alimentato da un'autonoma causale che lo rende “indifferente” alle ragioni di cessazione del rapporto di lavoro, così da far risultare irrilevante anche l'eventuale giusta causa posta a base delle dimissioni rassegnate dal lavoratore.
Infine, non risulta frustrata la funzione corrispettiva del compenso - la cui percezione da parte del lavoratore è adeguatamente documentata in atti (cfr. buste paga) - il quale soddisfa senz'altro quel minimum di adeguatezza sufficiente a sottrarre la pattuizione al giudizio di nullità sotto tale specifico aspetto.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, di valenza assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata, deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e riconoscersi in favore della
Società appellante il diritto di conseguire in via riconvenzionale la somma di euro 4.165,49, previa compensazione del credito pari ad euro 14.537,29 lordi (euro 11.490,27 netti), vantato dall'appellato a titolo di TFR, con il controcredito vantato dalla Società appellante e costituito dall'indennizzo da inadempienza contrattuale, fissato nella misura di euro 15.000,00 al punto 2 del patto di non concorrenza, e dal saldo negativo di cui alla busta paga di giugno 2020, pari ad euro
655,76 netti.
Alla riforma della sentenza nel senso innanzi chiarito segue il regime delle spese di lite dell'intero giudizio rispettoso del criterio della soccombenza. Le spese di CTU si liquidano con separato decreto
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di euro 4.165,49 oltre accessori di legge, nonché alla restituzione di quanto eventualmente percepito in esecuzione della sentenza impugnata;
2) condanna al CP_1
pagamento delle spese del giudizio, che liquida in favore di in euro 2.900,00 per Parte_1
il primo grado e in euro 3.500,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario nella misura del
15%, iva e cpa come per legge
Ancona, 20 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente