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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 06/02/2026, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 513/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CUSANI FLAVIO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4017/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 VA - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - Piazza Municipio 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
C. & C. S.r.l. - 07057670726
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL PAGAMENTO n. 090/4940/2025 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6059 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 340/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente// Resistente/Appellato:insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame parte ricorrente faceva opposizione al sollecito pre esecuzione notificato in data
16.07.2025 dalla concessionaria C&C s.r.l. per il Comune di Aversa, attinente al debito tributario di euro
719,00 per omesso pagamento dell'importo intimato a titolo di Tassa Rifiuti 2017 con avviso di accertamento notificato in data 21.07.2022, deducendo a motivi: 1) l'omessa o invalida notifica dell'avviso di accertamento richiamato nell'atto impugnato, in quanto fatta in Indirizzo_1 e non in Indirizzo_2, dove il contribuente risiedeva sin dal 20.1.2017, come da certificato prodotto in atti;
2) la prescrizione quinquennale del tributo.
Costituitosi in giudizio il solo Comune di Aversa, produceva la valida notifica dell'avviso di accertamento, fatto all'indirizzo di Indirizzo_2 e non, come contrariamente dedotto dal ricorrente, all'indirizzo errato di Indirizzo_1. Per tali motivi chiedeva il rigetto del ricorso, atteso che l'avviso di accertamento non era stato pagato nè impugnato nel termine di legge di giorni 60 dalla data di notifica.
All'esito dell'udienza, il ricorso veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va pertanto rigettato.
Invero, contrariamente da quanto dedotto dal ricorrente, l'avviso di accertamento non risulta essere stato notificato all'indirizzo errato di Indirizzo_1, ma a quello esatto di Indirizzo_2, dove il contribunete aveva la residenza anagrafica. Infatti, dalla relata della c.d. raccomandata bianca, il plico recapitato all'indirizzo giusto del destinatario risulta essere stato consegnato alla moglie del contribuente, che ebbe a sottoscrivere la relata (Nominativo_1). Orbene, atteso che l'avviso di accertamento ritualmente notificato non fu pagato, nè impugnato nel termine di legge di giorni 60 previsto a pena di inammissibilità dall'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, ne deriva che non solo l'atto impugnato fu legittimamente emesso, ma anche che non è maturata alcuna prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c., stante l'effetto interruttivo della suddetta notifica.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Aversa delle spese di giudizio, che liquida in euro 300,00 per spese di giudizio, oltre oneri accessori come per legge.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CUSANI FLAVIO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4017/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 VA - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - Piazza Municipio 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
C. & C. S.r.l. - 07057670726
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL PAGAMENTO n. 090/4940/2025 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6059 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 340/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente// Resistente/Appellato:insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame parte ricorrente faceva opposizione al sollecito pre esecuzione notificato in data
16.07.2025 dalla concessionaria C&C s.r.l. per il Comune di Aversa, attinente al debito tributario di euro
719,00 per omesso pagamento dell'importo intimato a titolo di Tassa Rifiuti 2017 con avviso di accertamento notificato in data 21.07.2022, deducendo a motivi: 1) l'omessa o invalida notifica dell'avviso di accertamento richiamato nell'atto impugnato, in quanto fatta in Indirizzo_1 e non in Indirizzo_2, dove il contribuente risiedeva sin dal 20.1.2017, come da certificato prodotto in atti;
2) la prescrizione quinquennale del tributo.
Costituitosi in giudizio il solo Comune di Aversa, produceva la valida notifica dell'avviso di accertamento, fatto all'indirizzo di Indirizzo_2 e non, come contrariamente dedotto dal ricorrente, all'indirizzo errato di Indirizzo_1. Per tali motivi chiedeva il rigetto del ricorso, atteso che l'avviso di accertamento non era stato pagato nè impugnato nel termine di legge di giorni 60 dalla data di notifica.
All'esito dell'udienza, il ricorso veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va pertanto rigettato.
Invero, contrariamente da quanto dedotto dal ricorrente, l'avviso di accertamento non risulta essere stato notificato all'indirizzo errato di Indirizzo_1, ma a quello esatto di Indirizzo_2, dove il contribunete aveva la residenza anagrafica. Infatti, dalla relata della c.d. raccomandata bianca, il plico recapitato all'indirizzo giusto del destinatario risulta essere stato consegnato alla moglie del contribuente, che ebbe a sottoscrivere la relata (Nominativo_1). Orbene, atteso che l'avviso di accertamento ritualmente notificato non fu pagato, nè impugnato nel termine di legge di giorni 60 previsto a pena di inammissibilità dall'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, ne deriva che non solo l'atto impugnato fu legittimamente emesso, ma anche che non è maturata alcuna prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c., stante l'effetto interruttivo della suddetta notifica.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Aversa delle spese di giudizio, che liquida in euro 300,00 per spese di giudizio, oltre oneri accessori come per legge.