CA
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/02/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1313/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Alessandra Del Corvo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Parte_1 C.F._1 ZIGRINO (C.F. ), del Foro di Milano, e dall'Avv. Francesco SPINATO C.F._2
(C.F. ), del Foro di Milano, congiuntamente e disgiuntamente, elettivamente C.F._3 domiciliato presso il loro studio sito in Milano alla Via Benedetto Marcello n. 48;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 nonché , in persona del Ministro pro-tempore, rappresentate e difese ex Controparte_2 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (C.F. , presso i cui uffici, in P.IVA_1
Via Freguglia, n. 1, domicilia ope legis;
APPELLATA
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti concludono come da rispettivi fogli di P.C. depositati
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. Parte_1
3551/2024, pubblicata il 28.3.2024 e notificata il 29.3.2024, con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta nei confronti del e rigettato Controparte_2 nel merito le domande ed eccezioni proposte nei confronti di CP_3
1 Il Tribunale, premesso che aveva chiesto dichiararsi l'invalidità della cartella di pagamento Pt_1 n. 07920150000585502000 (atto presupposto all'intimazione di pagamento n. 079/20229000390061) concernente un credito del per spese di lite sul presupposto del mancato Controparte_2 rispetto dell'iter notificatorio ex artt. 26 dpr n. 602/1973 e 60 dpr n. 600/1973 (sostenendo, in proposito, che la notifica presso la moglie convivente non era stata seguita dalla raccomandata di avviso), ha nel merito così motivato la decisione di rigetto: “dagli atti prodotti emerge che: - la cartella in esame è stata notificata a mani della moglie convivente del sig. come si ricava Pt_1 dalla relata del messo notificatore, in cui si dà atto della spedizione della raccomandata (doc. 5 attori); - dal documento sub 5) dei convenuti si ricava idonea dimostrazione della spedizione dell'avviso di notifica;
si tratta del resoconto di Poste Italiane in cui figura la spedizione della raccomandata inerente alla cartella di pagamento n. 07920150000585502000 … Va notato che il sig. si duole solamente del mancato avviso e non formula alcuna contestazione in ordine Pt_1 alla relata di notifica a mani della moglie. Non ricorre poi la necessità che l'avviso sia dato con raccomandata con avviso di ricevimento, stante il tenore letterale dell'art. 60, dpr 600/1983, dato che non si verte in ipotesi di notifica ex art. 140 cpc (la giurisprudenza citata dall'opponente appare quindi inconferente). La cartella sembra dunque correttamente notificata. L'opposizione va respinta”. Avverso tale pronuncia ha proposto appello , riproponendo le stesse questioni Parte_1 sollevate in primo grado per sostenere il difetto di notifica della cartella di pagamento opposta.
e il si sono costituiti con comparsa depositata il 25.10.2024 chiedendo CP_3 Controparte_2 il rigetto per infondatezza dell'appello proposto da controparte. All'udienza dell'11.2.2025, il consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
*****
L'appello è inammissibile. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere effettuata, in base al principio dell'apparenza, esclusivamente sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza, sicchè soltanto ove il giudice dell'esecuzione non abbia fornito alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta il giudice della impugnazione deve provvedere alla qualificazione, anche d'ufficio, non solo ai fini della decisione nel merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima” (da ultimo v.
Cass., sent. n. 13381/2017).
Nel caso di specie il giudice di primo grado non ha espressamente qualificato l'opposizione proposta dal che va quindi qualificata in questa sede quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 Pt_1 comma 2 c.p.c. in considerazione dei vizi formali dallo stesso dedotti, limitati alla nullità del procedimento notificatorio della cartella esattoriale opposta. Ne deriva, in forza del comma 3 dell'art. 618 c.p.c., che avverso la sentenza del Tribunale di Milano avrebbe dovuto essere proposto ricorso per Cassazione, non essendo la stessa impugnabile mediante appello. Il gravame proposto è pertanto inammissibile e l'appellante va condannato alla refusione delle spese del grado in favore delle appellate quale unica parte, in quanto difese da un unico difensore, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa –
€ 48.605,98 – e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3551/2024, pubblicata il 28.3.2024 e
[...] notificata il 29.3.2024, così provvede: 1) DICHIARA inammissibile l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore delle appellate, liquidate una sola volta in complessivi euro 8.469,00, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a..;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso, in Milano l'11 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Maria Grazia Federici
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Alessandra Del Corvo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Parte_1 C.F._1 ZIGRINO (C.F. ), del Foro di Milano, e dall'Avv. Francesco SPINATO C.F._2
(C.F. ), del Foro di Milano, congiuntamente e disgiuntamente, elettivamente C.F._3 domiciliato presso il loro studio sito in Milano alla Via Benedetto Marcello n. 48;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 nonché , in persona del Ministro pro-tempore, rappresentate e difese ex Controparte_2 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (C.F. , presso i cui uffici, in P.IVA_1
Via Freguglia, n. 1, domicilia ope legis;
APPELLATA
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti concludono come da rispettivi fogli di P.C. depositati
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. Parte_1
3551/2024, pubblicata il 28.3.2024 e notificata il 29.3.2024, con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta nei confronti del e rigettato Controparte_2 nel merito le domande ed eccezioni proposte nei confronti di CP_3
1 Il Tribunale, premesso che aveva chiesto dichiararsi l'invalidità della cartella di pagamento Pt_1 n. 07920150000585502000 (atto presupposto all'intimazione di pagamento n. 079/20229000390061) concernente un credito del per spese di lite sul presupposto del mancato Controparte_2 rispetto dell'iter notificatorio ex artt. 26 dpr n. 602/1973 e 60 dpr n. 600/1973 (sostenendo, in proposito, che la notifica presso la moglie convivente non era stata seguita dalla raccomandata di avviso), ha nel merito così motivato la decisione di rigetto: “dagli atti prodotti emerge che: - la cartella in esame è stata notificata a mani della moglie convivente del sig. come si ricava Pt_1 dalla relata del messo notificatore, in cui si dà atto della spedizione della raccomandata (doc. 5 attori); - dal documento sub 5) dei convenuti si ricava idonea dimostrazione della spedizione dell'avviso di notifica;
si tratta del resoconto di Poste Italiane in cui figura la spedizione della raccomandata inerente alla cartella di pagamento n. 07920150000585502000 … Va notato che il sig. si duole solamente del mancato avviso e non formula alcuna contestazione in ordine Pt_1 alla relata di notifica a mani della moglie. Non ricorre poi la necessità che l'avviso sia dato con raccomandata con avviso di ricevimento, stante il tenore letterale dell'art. 60, dpr 600/1983, dato che non si verte in ipotesi di notifica ex art. 140 cpc (la giurisprudenza citata dall'opponente appare quindi inconferente). La cartella sembra dunque correttamente notificata. L'opposizione va respinta”. Avverso tale pronuncia ha proposto appello , riproponendo le stesse questioni Parte_1 sollevate in primo grado per sostenere il difetto di notifica della cartella di pagamento opposta.
e il si sono costituiti con comparsa depositata il 25.10.2024 chiedendo CP_3 Controparte_2 il rigetto per infondatezza dell'appello proposto da controparte. All'udienza dell'11.2.2025, il consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
*****
L'appello è inammissibile. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere effettuata, in base al principio dell'apparenza, esclusivamente sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza, sicchè soltanto ove il giudice dell'esecuzione non abbia fornito alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta il giudice della impugnazione deve provvedere alla qualificazione, anche d'ufficio, non solo ai fini della decisione nel merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima” (da ultimo v.
Cass., sent. n. 13381/2017).
Nel caso di specie il giudice di primo grado non ha espressamente qualificato l'opposizione proposta dal che va quindi qualificata in questa sede quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 Pt_1 comma 2 c.p.c. in considerazione dei vizi formali dallo stesso dedotti, limitati alla nullità del procedimento notificatorio della cartella esattoriale opposta. Ne deriva, in forza del comma 3 dell'art. 618 c.p.c., che avverso la sentenza del Tribunale di Milano avrebbe dovuto essere proposto ricorso per Cassazione, non essendo la stessa impugnabile mediante appello. Il gravame proposto è pertanto inammissibile e l'appellante va condannato alla refusione delle spese del grado in favore delle appellate quale unica parte, in quanto difese da un unico difensore, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa –
€ 48.605,98 – e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3551/2024, pubblicata il 28.3.2024 e
[...] notificata il 29.3.2024, così provvede: 1) DICHIARA inammissibile l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore delle appellate, liquidate una sola volta in complessivi euro 8.469,00, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a..;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso, in Milano l'11 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Maria Grazia Federici
3