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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/12/2025, n. 2818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2818 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 8679/2021 promossa da:
Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3
ARCO
-parte attrice- contro
Arch. CP_1
Avv. P LVETTI ALESSANDRO
-parte convenuta- nonché
Controparte_2
IO IC
-parte terza chiamata- e
– già Controparte_3 [...]
CP_4
-terzo chiamato-
CONCLUSIONI:
-parte attrice: precisa le conclusioni come in memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. (“-accertare e dichiarare che il convenuto si è reso gravemente inadempiente rispetto all'incarico professionale conferitogli dagli attori, per i motivi tutti esposti in parte narrativa, qui richiamati.
-Condannare conseguentemente il convenuto al risarcimento del danno da inadempimento in favore degli attori in solido tra loro, alternativamente o come meglio ritenuto in misura non inferiore a quella evidenziata in parte narrativa e/o comunque, in caso di contestazione, in misura, maggiore o minore, emergenda in corso di causa anche previa occorrenda CTU. -Dichiarare comunque tenuto l'attore e conseguentemente condannare il convenuto anche in via subordinata, al risarcimento del danno ad ogni meglio visto titolo, anche extracontrattuale, per le medesime causali tutte descritte in parte narrativa, qui integralmente richiamate, in favore degli attori in solido tra loro, alternativamente o come meglio ritenuto in misura non inferiore a quella evidenziata in parte narrativa e/o comunque, in caso di contestazione, in misura, maggiore o minore, emergenda in corso di causa anche previa occorrenda CTU.
-Con vittoria di spese e competenze di avvocato oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per Legge”;
-parte convenuta: precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. (“IN VIA PRELIMINARE: preso atto del disconoscimento ex art. 214 c.p.c., da parte della sola Sig.ra del documento con due firme Parte_3 autografe prodotto da l'Arch. inato “procura speciale fine CP_1 lavori”, si dichiara, come già all'udienza del 25.05.2022, di volersi avvalere di tale documentazione a fini probatori e si insiste ne chiederne la VERIFICAZIONE EX ART. 216 C.P.C. al fine dell'attribuzione della medesima a Parte Committente rectius al de cuius Sig. ovvero al Sig. che appare averla apposta in Parte_4 Parte_2 luogo del padre, come da mezzi di prova offerti in produzione ai fini della comparazione;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, rigettare le domande tutte proposte dagli Attori con il proprio atto di citazione del 29/09/2021 in quanto tutte pretestuose, nulle e/o infondate in fatto ed in diritto, conseguentemente assolvendo l'Arch. e CP_1 condannando i Sigg. ed oltre alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 impresa esecutrice, a a isto, delle spese e competenze processuali tutte, ivi comprese quelle di eventuale CTP e CTU;
IN VIA RICONVENZIONALE, condannare i Sigg. ed Parte_1 Parte_2 al pagamento della somma di €3.120,00#, a favore del Convenuto, Parte_3 ll'avviso di parcella del 15/07/2019 ovvero la maggior somma che dovesse determinarsi dovuta secondo le tariffe professionali e gli usi oltre interessi al tasso di cui all'art. 5 del D.Lgs. N. 231 del 09/10/2002 dalla data di emissione del medesimo sino all'effettivo soddisfo;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda degli Attori, accertare e dichiarare: - la corresponsabilità direttamente attribuibile ai Committenti e/o già al loro dante causa nonchè alla coobbligata ditta direttrice ed esecutrice delle opere, tra di Loro in solido e/o pro quota e/o in concorso e/o come meglio visto, facendo correlativamente salvo l'Arch. da tutte e/o parte delle corrispondenti CP_1 avverse richieste di risarciment tutte contestate e da accertarsi tramite CTU;
- la ditta Cooperativa T&T responsabile delle forniture e della materiale direzione ed esecuzione delle opere edili, anche in difformità da quanto indicato dai progetti o direttive e condannarLa a manlevare, mantenere indenne e risarcire, anche o quota e/o in solido o come meglio visto, l'Arch. ogni e qualsiasi avversa CP_1 richiesta di risarcimento e/o rimborso nonché tituzione di pagamento contro quest'ultimo proposta;
- altresì, dichiarare la Compagnia Assicuratrice
[...] tenuta, a fronte della vigenza della polizza n. IADF00 CP_3
0IT# per la responsabilità civile professionale Ingegneri e Architetti, a manlevare, mantenere indenne e, per l'effetto, rinfondere l'Arch. da CP_1 ogni pretesa di parte Attorea e da quanto dovesse esser tenuto eve re;
IN VIA ULTERTORMENTE SUBORDINATA, accertare e dichiarare il diritto di regresso dell'Arch. nei confronti della Compagnia Assicuratrice CP_1 CP_3
e/o della ditta Cooperativa T&T per quanto lo stesso fosse tenuto a risarcire in
[...]
e degli Attori;
IN OGNI CASO: - accertato e dichiarato che gli Attori hanno promosso il presente giudizio con malafede e/o colpa grave, con l'intento di sgravarsi da proprie responsabilità e di addossarLe tutte in capo a l'Arch. CP_1 condannarLi al risarcimento dei danni a favore del Convenuto per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. III comma, nella misura quantomeno di €19.800,00#, pari al 10% degli importi in linea capitale azionati, ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche secondo equità;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”;
-parte terza Cooperativa precisa le conclusioni come in memoria ex art. 183 c6 n.1 c.p.c (“acc dichiarare l'esecuzione in conformità al progetto redatto dall'arch. delle opere eseguite dalla società CP_1 Controparte_2 secondo le disposi l medesimo nella sua qualità di e, conseguentemente, rigettare ogni qualsivoglia domanda di manleva e garanzia e/o regresso avanzata dall'arch. nei confronti della deducente terza CP_1 chiamata. Con vittoria di spese essionali. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, capitolare ed indicare testi ex art. 183 c.p.c.”
-parte terza : come da foglio di pc (“- rigettare le Controparte_4 domande da chi ormulate nei confronti dell'Arch. CP_1 poiché infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum debeatur,
[...] esposti in narrativa e, per l'effetto - mandare assolta dalla CP_3 domanda di manleva e garanzia svolta dall'Arch. nei suoi confronti. CP_1
IN VIA SUBORDINATA- In via gradata, e lla denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'Arch. limitare l'accoglimento della CP_1 domanda di manleva e garanzia svolta nei confronti della CP_1 scrivente Compagnia secondo quanto emerso in istruttoria, tenuto conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, che verrà accertato in corso di causa in capo a tutti i soggetti coinvolti, compresi gli attori, con esclusione del vincolo di solidarietà e con esclusione delle spese legali sostenute dall'Arch. e dei compensi CP_1 professionali asseritamente allo stesso versati dagli attori, detratta la franchigia pari ad euro 2.000,00. IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in atti e a verbale, con particolare riferimento alla chiamata a chiarimenti del CTU, e senza rinuncia alcuna. Con il favore delle spese processuali”). RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. - Rilevato che ed Parte_1 Parte_2 [...] citavano in gi den Parte_3 CP_1 el convenuto al risarcimento educendo che: 1.1. - e sono nudi comproprietari per la quota di Pt_2 Parte_1
½ de il via Flavia n. 1, int. 3 ed Parte_3
è usufruttuaria per la quota di ½, nonchè erede di Parte_4 usufruttuario della quota di ½; 1.2. - di aver affidato al convenuto un incarico di progettazione e direzione lavori per la realizzazione di un pergolato su area esterna di tale immobile;
1.3. - che in data 02.07.2029 l'arch. presentava pratica CILA n. CP_1
6335/2019 (doc. 3), avente ad oggett alizzazione di “un pergolato in legno, chiusura di bucature esterne con vetrate e rifacimento della pavimentazione” con interventi consistenti in taglio delle alberature esistenti ed eliminazione delle aiuole;
esecuzione di gettata su casseri a perdere, con successiva posa di pavimentazione;
esecuzione di pergolato con struttura lignea, con appoggio su n. 6 pilastrini di legno e sulla testa della muratura esistente a mare e della balaustra monte;
posa di serramento all'interno delle bucature esistenti;
1.4. - che veniva dato inizio all'esecuzione delle opere e che in relazione a tale progetto l'arch. aveva assunto anche funzioni di direttore lavori;
CP_1
1.5. - che in data 27.10.2020 il convenuto provvedeva a comunicare la fine dei lavori oggetto dell'intervento (avvenuta in data 23.10.2020), specificando che non erano state eseguite variazioni rispetto agli elaborati depositati in sede di pratica edilizia (doc. 4); 1.6. - che in data 6.5.2021 gli attori ricevevano dal Comune un ordine di sospensione lavori, avente ad oggetto la realizzazione, in assenza di titolo, di un nuovo volume nel giardino dell'immobile di loro proprietà (doc. 6) e l'intera opera veniva definita dagli ispettori come nuova volumetria;
1.7. - che in data 26.05.2021 veniva altresì contestata agli attori la illegittima realizzazione della struttura in copertura senza il deposito del progetto strutturale e l'intera opera veniva definita quale nuova volumetria;
1.8. - che in data 12.7.2021 veniva notificata agli attori un'ingiunzione di demolizione degli interventi edilizi, in quanto realizzati in assenza di permesso di costruire e di titolo paesaggistico (doc. 7). In tale ingiunzione le opere abusive venivano specificamente descritte;
1.9. - che a seguito della notifica dell'ordine di sospensione lavori, gli attori revocavano ogni incarico all'arch. e incaricavano il geom. CP_1
di effettuare u sullo stato dei luoghi. CP_5
Quest'ultimo, a seguito dei sopralluoghi, constatava la presenza di lavorazioni non minimamente segnalate nella comunicazione di fine lavori (cfr. Docc. 5, 5 bis); 1.10. - che gli attori, in data 6.8.2021, avviavano i lavori di smantellamento e demolizioni, incaricando l'impresa edile doc. 10) ed il costo CP_6 delle opere necessarie per il ripristino del ghi veniva stimato in € 65.000,00 oltre IVA (pari al corrispettivo concordato con l'impresa
, mentre il valore complessivo delle opere realizzate e da CP_6 demolire veniva stimato in euro 133.000,00, oltre IVA;
1.11. – che l'arch. è quindi responsabile per la progettazione e la CP_1 realizzazione di anufatto dichiarato abusivo, responsabilità consistente, in particolare, nel non aver correttamente individuato il titolo autorizzativo, nel non aver correttamente descritto gli interventi da eseguire e nel non aver correttamente certificato la fine dei lavori, posto che l'opera dallo stesso progettata ed asseverata non era conforme allo stato di fatto, né agli strumenti urbanistici vigenti;
1.12. - circa il quantum debeatur, che esso è pari ai costi di realizzazione dell'opera da questi progettata, completamente inidonea all'uso, ai costi necessari per l'eliminazione dei danni provocati, costituiti dalla eliminazione e riduzione in pristino, nonchè ai costi per le consulenze dei professionisti;
2. - rilevato che si costituiva in giudizio l'arch. , CP_1 chiedendo: in via preliminare l'autorizzazione a chiamare in causa la nonchè in via principale il Controparte_2 Controparte_3 ttoree;
i la condanna degli attori al pagamento del compenso e, in via subordinata, la condanna in manleva dei terzi chiamati. Assumeva in fatto: 2.1. - che gli attori nonchè committenti delle opere realizzavano queste tramite l'impresa edile , ossia un soggetto Controparte_2 giuridico agli stessi ricond presidente del Parte_1 cda e legale rappresentante della società (doc. 2), con conseguente loro coinvolgimento e diretta responsabilità nei fatti di causa;
2.2. – che l'architetto aveva avuto un incarico fiduciario di progettazione e svolgimento delle relative pratiche da (titolare dell'impresa Parte_4 individuale di costruzioni e installazioni I.R.I.S., attualmente deceduto), al fine di riqualificare l'area esterna dell'immobile sito in Genova, via Flavia n. 1; 2.3. – che, all'esito di incontri con i funzionari addetti e verificare la tipologia di intervento fattibile in quella zona urbanistica, il convenuto valutava la possibilità di realizzare un semplice pergolato ligneo, leggero ed in struttura rimuovibile, privo di fondazione ed in assenza di opere murarie, nonché le modalità di sistemazione della pavimentazione e della vegetazione presente;
2.4. - che, trattandosi di opere rientranti nella tipologia di attività libera, l'intervento era soggetto soltanto alla presentazione di una “CILA clausola residuale”, non necessitava di Permesso a Costruire, anche perchè la zona non era sottoposta a vincolo;
- che in data 01.07.2019 l'architetto, in forza di procura speciale sottoscritta da “per la sottoscrizione digitale a distanza, la presentazione della Parte_4 pra cata dal codice di identificazione sopra esposto, per la gestione dei rapporti con la Civica Amministrazione, e per il compimento delle attività necessarie per la conclusione del procedimento” (docc. 10 e 11), provvedeva alla trasmissione della pratica al Comune di Genova, rubricata al n. 6335/2019, avente ad oggetto “la realizzazione di un pergolato in legno su area esterna di proprietà privata, con chiusura di bucature esterne con vetrate e rifacimento della pavimentazione esterna”; 2.5. - che in detta pratica l'arch. era indicato esclusivamente quale CP_1 procuratore speciale v'era scritto vori sarebbero stati materialmente eseguiti dalla società Cooperativa T&T, di cui legale rappresentate era figlio di Parte_1 Parte_4 to l'attiv o si era limitata esclusivamente alla realizzazione del progetto ed allo svolgimento della pratica edilizia;
2.7. - che, terminato il proprio incarico in qualità di mero progettista, l'architetto aveva inviato il preavviso di parcella del 15.07.2019 per la somma di euro 3.120,00 e che tale compenso che non era stato pagato dal committente;
2.8. - che sono stati e entrambi titolari di Parte_4 Parte_1 imprese edili, a pr ificare il progetto presentato e a dirigere i lavori, senza che il professionista ne venisse a conoscenza, organizzando il cantiere, scegliendo e fornendo i materiali e a supervisionando l'esecuzione dei lavori;
2.9. - che da tali interventi è derivata la realizzazione di un'opera totalmente difforme dal progetto originario;
2.10. - che nell'ottobre 2020, contattava l'arch. Parte_4 CP_1 riferendogli di aver terminato l'opera e di essere intenzionato a comunicare la fine dei lavori;
2.11. - che poiché il tipo di pratica non prevedeva la relazione finale ed il collaudo dell'opera da parte un D.L., ma soltanto la comunicazione di fine lavori da parte della committenza, questa veniva trasmessa dal per Pt_1 il tramite del convenuto, in qualità di mero referente digitale e ura limitata al solo invio della comunicazione da parte del proprietario dell'area (doc. 14), senza che il convenuto avesse firmato o asseverato alcunché, nè presentato alcuna variante;
2.12. - che solo successivamente, con la comunicazione dell'ingiunzione di demolizione di opere abusive, recapitata anche all'arch. in data CP_1
20.07.2021, quest'ultimo veniva a conoscenza di quant zzato in difformità rispetto al progetto;
2.13. - che, pertanto, la responsabilità per la realizzazione dell'opera abusiva era attribuibile esclusivamente al committente e all'impresa esecutrice;
Controparte_2
3. - rilevato che la Giudice autorizzava le chiamate in causa dei terzi richieste dal convenuto;
4. - rilevato che si costituiva in giudizio la , Controparte_2 negando la propria responsabilità ed allegando in fatto
- che l'arch. assumeva anche il ruolo di direttore dei lavori;
CP_1
- di aver es solo alcune opere propedeutiche all'esecuzione delle opere previste nel progetto edilizio oggetto della sotto la direzione Pt_5 dell'arch. , ossia il taglio di arbusti/alberi ti, la demolizione CP_1 delle aiuole, il rifacimento di impianti di acqua ed energia elettrica già ivi posizionati, lo spianamento del terreno al fine di consentire la posa della pavimentazione prevista dal progetto;
- di non aver eseguito opere diverse ed ulteriori rispetto a quelle suindicate;
5. - rilevato che si costituiva in giudizio la
[...]
– già Controparte_7 Controparte_4 uto e i operatività della polizza assicurativa stipulata con il convenuto. In particolare, metteva in luce che le spese di lite sarebbero dovute rimanere in capo all'arch. , CP_1 la sussistenza della franchigia di euro 2.000,00 e che la manleva non operare relativamente alla domanda di restituzione del compenso;
6. - rilevato che all'udienza per la prima comparizione delle parti del 25.05.2022, disconosceva, quale erede, la sottoscrizione Parte_3 della firma sulla procura speciale per fine lavori (doc. 14 Parte_4 arch. ) e edeva i termini per il deposito delle memorie CP_1 ex ar co. 6 n. 1), 2), 3) cpc;
7. - rilevato che parte attrice in memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) cpc ribadiva le proprie difese nonchè il disconoscimento della firma asseritamente apposta da Parte_4
8. - rilevato che pa memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) cpc oltre a ribadire la circostanza per cui lo stesso non aveva mai ricevuto incarichi in qualità di direttore dei lavori, formulava istanza di verificazione della firma apposta alla procura di cui al doc. 14;
9. - rilevato che la precisava le conclusioni;
Controparte_2 10. - rilevato che le parti, con le memorie ex art. 183 co. 6 n. 2) cpc, formulavano le proprie istanze istruttorie e con quelle ex art. 183 co. 6 n. 3) cpc contestavano le avverse;
11. - rilevato che la Giudice, con ordinanza del 24.04.2023, rigettava l'istanza di verificazione avanzata dal convenuto in memoria ex art. 183 co. 6 n.2 cpc, ammetteva la prova per testi formulata da parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 cpc limitatamente ai capitoli 1,2,4,5,6, accogliendo sugli stessi la istanza di prova contraria diretta richiesta dal convenuto, mentre riteneva inammissibili e/o irrilevanti i capitoli di prova testimoniale dedotti da parte convenuta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) cpc;
12. - rilevato che la prova orale veniva espletata e che, all'esito, riteneva l'inammissibilità ed irrilevanza della CTU grafologica involgente la sottoscrizione del doc. 14 del convenuto, mentre disponeva CTU tecnica sui seguenti quesiti: “a) descriva le opere oggetto del progetto stilato dall'arch. indicandone il costo e/o valore e dicendo se detto progetto fosse o meno CP_1 rispettoso ormativa di settore applicabile al caso di specie, in particolare circa il titolo autorizzativo necessario e gli interventi in base ad esso eseguibili;
b) descriva l'opera realizzata, dicendo se essa fosse conforme o meno al progetto di cui al punto che precede ed indicando se l'opera eseguita fosse o meno come risultante dalla certificazione di fine lavori (doc. 4 attore); c) dica se la demolizione (doc. 7) sia dipesa dall'erronea progettazione e/ o dalla erronea dichiarazione di fine lavori e/o dalla erronea esecuzione dell'opera (in tale ultimo caso, specificando, se possibile, se la errata esecuzione dell'opera sia anteriore o successiva alla dichiarazione di fine lavori); d) individui la percentuale di apporto causale tra le due (progettazione -esecuzione)
o anche ad altri elementi risultanti dagli atti (quali forniture di materiali) e, qualora la causa si ravvisi nella esecuzione, individuando, se possibile, le quote di responsabilità del d.l., dell'appaltatore e, eventualmente, del committente;
e) indichi i costi di realizzazione e/o il valore delle opere di cui al punto a), di quelle di cui al punto b) se differente, degli ulteriori di demolizione e, ancora, degli interventi di ripristino (compresi gli esborsi professionali); f) determini l'ammontare del compenso spettante all'arch. tenuto conto della CP_1 prestazione professionale concretamente prestata anche alla egli accertamenti di cui ai punti che precedono”; 13. - rilevato che all'udienza del 03.04.2025 il convenuto e la compagnia assicuratrice sollevavano ulteriori osservazioni sulla relazione della CTU, richiedendo che venisse chiamata a rispondere su diversi punti e/o rispondesse per iscritto. La Giudice, con ordinanza del 04.06.2025, rigettava l'istanza di convocazione a chiarimenti della CTU;
14. - rilevato che all'udienza del 23.07.2025 le parti precisavano le conclusioni e la Giudice assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, rimettendo la causa in decisione;
***** 15. - Premesso, circa la dichiarazione di liquidazione giudiziale di di cui alla sentenza del 04/05.09.2025, che, Controparte_2 essendo successiva alla udienza di precisazione delle conclusioni del 23.07.2025 ed essendo stata la sentenza prodotta con la comparsa conclusionale del 21.10.1015 della cooperativa stessa, non può produrre effetto interruttivo della presente causa secondo l'insegnamento della Suprema Corte a mente del quale “... quando, come nella specie, la dichiarazione dell'evento interruttivo, verificatosi dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (o di discussione), sia stata consegnata alla prima memoria, scadenzata ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., essa non produce alcun effetto, risultando proposta in un tempo successivo rispetto a quello consentito, sicché il processo non può che proseguire tra le parti originarie e la sentenza, pronunciata nei confronti della parte che pure risulta essere fallita, non è nulla, né inutiliter data, bensì inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali il giudizio in tal modo proseguito costituisce res inter alios acta” (cfr. Sent. Cass. in motivazione n. 27829/2017); 16. - ritenuto che è provato in fatto in base all'istruttoria documentale e orale svolta nonchè sulla scorta della non contestazione di alcune circostanze: 16.1. - che e ed Anna Temporali, quest'ultima Pt_2 Parte_1 anche in q er affidavano al convenuto un Parte_4 incarico di progettazione e i per la realizzazione di un pergolato su area esterna di tale immobile;
16.2. - che in data 02.07.2019 l'arch. presentava la pratica CILA n. CP_1
6335/2019 (doc. 3), avente ad ogget ealizzazione di “un pergolato in legno, chiusura di bucature esterne con vetrate e rifacimento della pavimentazione” con interventi consistenti in taglio delle alberature esistenti ed eliminazione delle aiuole;
esecuzione di gettata su casseri a perdere, con successiva posa di pavimentazione;
esecuzione di pergolato con struttura lignea, con appoggio su n. 6 pilastrini di legno e sulla testa della muratura esistente a mare e della balaustra monte;
posa di serramento all'interno delle bucature esistenti;
16.3. - che nella pratica l'arch. era indicato anche quale direttore CP_1 lavori e l'impresa esecutrice v ndividuata nella CP_2
[...]
16.4. - che in data 27.10.2020 il professionista provvedeva a comunicare la fine dei lavori oggetto dell'intervento (avvenuta in data 23.10.2020) (doc. 4). Sul punto, si osserva che non è fondata la tesi del convenuto secondo cui egli avrebbe agito solo quale procuratore speciale di Parte_4 essendo la firma di questi stata disconosciuta e non esse per l'accoglimento della istanza di verificazione (cfr. Ordinanza del 24.04.2023); 16.5. - che in data 6.5.2021 gli attori ricevevano dal Comune un ordine di sospensione lavori, avente ad oggetto la realizzazione, in assenza di titolo, di un nuovo volume nel giardino dell'immobile di loro proprietà e l'intera opera veniva definita dagli ispettori come nuova volumetria (doc. 6); 16.6. - che in data 12.7.2021 veniva notificata agli attori un'ingiunzione di demolizione degli interventi edilizi, in quanto realizzati in assenza di permesso di costruire e di titolo paesaggistico (doc. 7). In tale ingiunzione le opere abusive venivano specificamente descritte;
16.7. - che, a seguito della notifica dell'ordine di sospensione lavori, gli attori incaricavano il geom. di effettuare una valutazione CP_5 sullo stato dei luoghi. Quest'ultimo, a seguito dei sopralluoghi, redigeva una relazione in cui dava atto della presenza di lavorazioni non segnalate nella comunicazione di fine lavori (cfr. docc. 5, 5 bis). Il professionista emetteva le fatture n. 51/21 e 23/22 che gli venivano saldate (cfr. Deposizione del tecnico). Parimenti, gli attori procedevano al pagamento della fattura emessa dal dott. (cfr. deposizione di questi), nonchè Per_1 della sanzione per la in sanatoria;
Pt_5
16.8. - che gli attori, in data 6.8.2021, avviavano i lavori di smantellamento e demolizioni, incaricando l'impresa (doc. 10 e doc. 41) ed il CP_6 costo delle opere necessarie per il ri stato dei luoghi veniva pattuito in € 65.000,00 oltre IVA). Tali interventi venivano dalla impresa realizzati (cfr. deposizione del dipendente ); Testimone_1
17. - ritenuto che, in base agli accertamenti svolti nell'ambito della CTU espletata, corredata da ampie motivazioni e vagli tecnici –le cui conclusioni (salvo alcuni aspetti che verranno trattati successivamente) vengono fatte proprie dalla scrivente, la quale richiama integralmente altresì l'ordinanza del 04.06.2025 di rigetto delle istanze di chiarimenti-, è emerso che:
17.1. - [sul punto a del quesito] le opere di cui alla CILA n. 6335/2019 non erano a norma, non essendo il progetto presentato rispettoso della normativa di settore. La Perita osservava poi che “a seguito del controllo ispettivo del 26/04/2021 il inviò al referente digitale della pratica Controparte_8 arch. il diniego della n quanto carente delle condizioni di CP_1 Pt_5 ammi indicate nell'art commi 1 e 2, delD.P.R. 380/2001 e pertanto la
era da ritenersi priva di effetti e non idonea a legittimare le opere ivi previste. Il Pt_5 diniego era motivato dal fatto che tra gli interventi proposti era prevista e poi realizzata, una nuova pavimentazione costituita da un solaio in calcestruzzo posto in opera su igloo in luogo del terreno naturale del giardino preesistente in contrasto con l'art. 14 comma 3 delle Norme Generali del PUC vigente. Inoltre il pergolato ligneo previsto, peraltro soggetto ad attività libera, non risultava rispettoso delle linee guida per pergolati, gazebo su terrazzi e terreni secondo le quali i pergolati e gazebo devono essere realizzati in ferro battuto di colore grigio antracite” (pagg. 17 e 18);
17.2. - [sul punto b del quesito] le opere realizzate erano diverse da quelle indicate nelle CILA ed anche quelle oggetto della comunicazione della fine lavori (cfr. Pagg. 18-32). La CTU, per descrivere l'opera realizzata, non essendo più visibile in quanto demolita a seguito di ordinanza comunale, si basava sulla relazione di accertamento prot. 226914 del 23/06/2021 in atti che fa riferimento al sopralluogo del 26.04.21, reperita presso l'ufficio SAP (All.7). Precisava che le opere descritte, non del tutto ultimate al momento dell'ispezione dei tecnici comunali, “si configuravano come abusive e finalizzate alla realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica in assenza di permesso a costruire e di autorizzazione paesaggistica. A seguito delle osservazioni del c.t. di parte convenuta (a pag. 2 delle proprie osservazioni relativamente al Vincolo Paesaggistico), si precisa che alla data di presentazione della n.6335/19 non era ancora Pt_5 presente il vincolo paesaggistico, che fu apposto a febbraio 2020. Tuttavia la situazione che si era venuta a creare era comunque abusiva e avrebbe necessitato di un titolo autorizzativi del tipo Permesso a Costruire” (pagg. 18,19). Ella concludeva in tal modo: “Dal confronto tra le opere eseguite e constatate dai tecnici comunali nell'aprile del 2021 con le opere indicate nella CILA prot. n. 6635/19, si è visto come l'opera eseguita non fosse conforme al progetto della CILA ad eccezione della realizzazione del pacchetto costituito da magrone, vespaio areato con igloo e sovrapposto getto di calcestruzzo e sottofondo. Pacchetto indicato anche nella CILA sebbene il tutto fosse in contrasto con l'articolo 14 delle norme generali del PUC vigente sia all'epoca di presentazione della CILA, che all'epoca di realizzazione delle opere. Se poi l'opera eseguita fosse o meno come risultante dalla certificazione di fine lavori datata 20 ottobre 2020 ( rif. Modello A51 bis - Allegato 9) depositata in data 27/10/2020 con modello A51 bis firmato dall'attore, va precisato che nella fine lavori l'oggetto dell'intervento indicato era la realizzazione di pergolato in legno. La descrizione era sintetica, ma il richiamo alla era evidente trattandosi della fine Pt_5 lavori della stessa. Considerate q opere indicate nella CILA n. Pt_5
6335/2019 eseguita non era conforme a quanto dichiarato nella fine lavori” (pag. 32); 17.3. - le cause che condussero alla demolizione delle opere [sul punto c del quesito] -sulla premessa che queste erano diverse da quelle oggetto del progetto, che lo stato dei luoghi al momento della comunicazione di fine lavori fosse lo stesso di quello accertato dai tecnici comunali (sul punto, assai discusso dal convenuto, si rinvia, richiamandole integralmente, alle diffuse argomentazioni svolte a pagg. 34,36 della relazione, ove vengono spiegate le ragioni in base alle quali si perviene a tale conclusione, da individuarsi primariamente nella interconnessione tra i vari interventi)-, si ravvisano sia in un errore di progettazione, sia di esecuzione: “si sia trattato di errore di progettazione a monte per quanto riguarda la creazione del pacchetto costituito da magrone, vespaio areato con getto di calcestruzzo, rete elettrosaldata e sottofondo per la futura posa di pavimentazione, per le restanti opere si è trattato di realizzazione di opere del tutto diverse da quanto indicato nella CILA” (pagg37,38); 17.4. - [sul punto d del quesito] le percentuali di responsabilità vanno individuate all'esito di alcune considerazioni. La CTU, per rispondere a questo punto del quesito, ribadite le adeguate premesse riguardo allo svolgimento fattuale fra le parti in causa, riportava l'art. 29 del DPR 380/2001 (testo Unico Edilizia) – “Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività” ritenendolo utile al caso in questione essendo l'esecuzione delle opere soggette a titolo edilizio diverso dalla CILA, quale il Permesso a Costruire (pagg. 38-42). Su tale base, affermava: “si è così ipotizzato di calcolare la percentuale di apporto causale tra progettazione ed esecuzione in funzione della proporzionalità delle opere eseguite rispetto al progetto e in difformità dallo stesso, ribadendo che per esecuzione non si intendono gli errori da parte dell'impresa nel senso di cattiva o imprecisa esecuzione di un progetto con scostamenti rispetto alle misure e/o indicazioni di progetto, ma di esecuzione di molte opere in difformità dal progetto” (pag. 43). Individuati poi i valori delle opere realizzate a progetto Pt_5
(euro 50.266,04), quelle eseguite in difformità della (euro 42.164,74), Pt_5 le ulteriori per demolizioni e ripristini (euro 75.35 ndicava l'apporto causale della progettazione nella misura del 54,38 e quella dell'esecuzione del 45,62; quest'ultima è da suddividere in parte uguali tra committente, progettista lavori, impresa in ossequio al dettato dell'art. 29 riportato (pagg. 38,46). In base a tale stima, la Perita concludeva che “... In concreto, dai computi metrici estimativi è emerso che il costo delle opere realizzate come modificato nella presente relazione rispetto alla Bozza di Ctu, al netto di Iva, è pari ad € 92.430,78, mentre l'importo per le demolizioni ed i ripristini comprensivo di prestazioni professionali aggiornate e della sanzione per la in sanatoria aggiunte Pt_5
a seguito delle osservazioni del c.t. di parte attrice al netto è di € 75.537,78 per un totale di € 167.912,18 Iva esclusa. E' a questo importo che vanno applicate le percentuali di apporto causale sopra determinate. Segue che l'apporto causale della progettazione, pari al 54,38 % di € 167.912,18, ammonta ad € 91.314,61. La percentuale di apporto causale dell'Esecuzione, pari al 45,62%, applicata sempre ad € 167.912,18 ammonta ad € 76.597,57 da suddividere in parti uguali tra Impresa, Committente e D.L. ( € 76.597,57: 3= € 25.532,52). Si ottengono così i seguenti importi, Iva esclusa, che scaturiscono dalle percentuali di apporto causale responsabilità sopra riportate:
- Progettista: € 91.314,61. - D.L.: € 25.532,52 -Committente: € 25.532,52 + costo transazione serramenti € 6.800,00= € 32.332,52 - Impresa: € 25.532,52” (pag. 46); 17.5. - il valore delle opere [punto e) del quesito] è quello già riportato. La CTU ha utilizzato per la determinazione dei costi/valore delle opere i Prezziari della regione Liguria, i Prezziari DEI editi dal Genio Civile e prezzi di mercato. Gli importi finali Iva esclusa sono risultati i seguenti:
- Opere a progetto CILA n. 6335/2019 € 70.126,00
- opere realizzate € 92.554,40
- opere di demolizione e ripristini € 75.357,78, compresi gli esborsi professionali sopportati (cfr. Anche deposizioni di cui si è sopra dato atto) e la sanzione per la in sanatoria (cfr. Pagg. 48-50); Pt_5
17.6. - il compenso ch. [punto f) del quesito] non è dovuto. La CP_1
CTU osserva sul punto: “ o quanto illustrato, tenuto conto che il professionista, come risulta in atti, aveva assunto il ruolo di Direttore dei Lavori, ma che non è noto se abbia svolto attività in questo senso e che, anche qualora avesse svolto attività quale D.L. , visto l'esito della pratica presentata e l'ordine di demolizione e quanto altro descritto, al professionista non sarebbe in ogni caso e dovuto alcun compenso” (pagg. 50-52);
18. – ritenuto, alla luce dell'istruttoria compiuta e di cui si è dato atto che è quindi provato l'inadempimento dell'architetto , sia quale CP_1 progettista, sia quale direttore lavori (tale veste emerge ILA ed il convenuto non ha fornito prova contraria;
in particolare, la prova orale a tal fine deputata –in primis capitolo di prova n. 13-, è stata dichiarata inammissibile, come da ordinanza del 24.04.2023, che ivi si conferma integralmente). Egli, infatti, ha redatto un progetto erroneo, ha parteciapto all'esecuzione di opere difformi da quelle oggetto di CILA ed ha comunicato una fine lavori non aderente allo stato dei luoghi;
19. - ritenuto, sulla domanda di risarcimento del danno poggiante sull'inadempimento, che: 19.1. - non deve invece riconoscersi il pregiudizio relativo alle “opere a progetto CILA”, poichè esse corrispondono a quelle per le quali l'arch.
aveva assunto effettivamente l'incarico di progettazione ed CP_1 esecuzione, sicchè il sostenimento del relativo esborso -se non vi fossero stati gli ulteriori profili di inadempimento- sarebbe spettato agli attori;
19.2. - va riconosciuto il danno per le opere realizzate in difformità della CILA (euro 42.164,74), perchè può ritenersi sufficientemente provato che i lavori in esame siano stati eseguiti anteriormente alla dichiarazione di fine lavori (si rimanda nuovamente alle diffuse considerazioni svolte dalla CTU 33-37); 19.3. - sussiste il pregiudizio a titolo di lavori di demolizione e ripristini per la somma di euro 75.357,78 (compresi gli esborsi professionali sopportati e la sanzione per la in sanatoria), essendo dimostrata in base alla Pt_5 prova documentale orale e alla successiva CTU svolte la esecuzione delle opere, il loro valore e il sostenimento degli esborsi professionali e della sanzione. Si sottolinea che non è di ostacolo al riconoscimento dell'intero valore delle opere svolte di demolizione e ripristino il fatto che sono versati in atti solo alcune delle fatture di che eseguì questi interventi, CP_9 in forza del principio della Suprema Corte secondo cui “... 5.1. Il secondo motivo è, invece, fondato. Occorre precisare che la “perdita subita”, con la quale l'art. 1223 cod. civ. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare: così, tra le decisioni più recenti, Cass. 06/10/2021, n.27129; v. Cass., 10/11/2010, n. 22826, e, conformemente, Cass., 10/3/2016, n. 4718) Si è, sotto altro profilo, posto in rilievo (v., da ultimo, Cass., 5/2/2021, n. 2831) come risponda a principio consolidato che il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223, 1224, 1225, 1225, 1227 c.c.), valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (cfr. Cass., 19/1/2007, n. 1183), restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso (v. già Cass., 18/7/1989, n. 3352). Esso deve essere pertanto determinato in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l'arricchimento laddove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro (v. Cass., 8/2/2012, n. 1781), sicché ciò che viene in rilievo è il danno effettivo (cfr. Cass. Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2008, n. 15814). Atteso che il danno patrimoniale (cfr. Cass., 5/7/2002, n. 9740) si scandisce in danno emergente e lucro cessante, e ciascuna di queste “categorie” o “sottocategorie” è a sua volta compendiata da una pluralità di voci
o aspetti o sintagmi [quali, ad esempio: il mancato conseguimento del bene dovuto o la perdita di beni integranti il proprio patrimonio, il c.d. fermo tecnico, le spese (di querela per l'avvocato difensore, per il C.T., funerarie, ecc.), avuto riguardo al danno emergente;
la perdita della clientela, la mancata realizzazione di rapporti contrattuali con terzi, il discredito professionale, la perdita di prestazioni alimentari o lavorative, la perdita della capacità lavorativa specifica, la perdita della capacità lavorativa generica in conseguenza di lesione macropermanente, quanto al lucro cessante: v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 12/6/2015, n. 12211], i quali normalmente non ricorrono tutti sempre e comunque in ogni ipotesi di illecito o di inadempimento, sicché il relativo ristoro dipende dalla verifica della relativa sussistenza nello specifico caso concreto, spetta invero al giudice del merito accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative si siano verificate a carico del creditore/danneggiato e provvedere al relativo integrale ristoro (v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972), con conseguente differente entità del quantum da liquidarsi al danneggiato/creditore nel singolo caso concreto. È infatti necessario che, ove sussistenti e provati, tali voci o aspetti o sintagmi di cui la categoria generale del danno patrimoniale come detto si compendia vengano tutti risarciti, e nessuno sia lasciato privo di ristoro, nel liquidare l'ammontare dovuto a titolo di danno patrimoniale il giudice dovendo pertanto garantire che risulti sostanzialmente osservato il principio dell'integralità del ristoro, che come questa Corte ha avuto modo di porre in rilievo non si pone invero in termini antitetici bensì trova correlazione con il principio in base al quale il danneggiante/debitore è tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito
o l'inadempimento a lui causalmente ascrivibile, l'esigenza della cui tutela impone anche di evitarsi duplicazioni risarcitorie (v., con riferimento al danno patrimoniale, Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 12/6/2015, n. 12211). Pertanto, avendo il ricorrente presentato il preventivo e provato il danno, ha errato il giudice del merito dove ha ritenuto che 'non può essere riconosciuta a parte appellante la somma di euro 3509,85, non avendo questa fornito la prova di aver effettivamente sborsato tali somme ed essendosi limitata a produrre un preventivo di spesa per le riparazioni dell'auto. Né la prova testimoniale del legale rappresentante della carrozzeria che ha visionato il veicolo, chiamato a confermare di aver redatto il preventivo, può essere utile a fondare la domanda (cfr. sentenza impugnata pag.3).
5.2. Di conseguenza, la circostanza che non sia stato provato l'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, incombendo – piuttosto
– al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti potessero qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell'attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa (a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte agli esborsi per porvi rimedio). Impregiudicata resta la diversa questione, logicamente successiva, della stessa loro quantificazione, che è del pari rimessa al giudice del merito per l'ipotesi – e nella misura – in cui reputi raggiunta la prova della modifica peggiorativa delle condizioni del veicolo, avvalendosi di elementi affidabili e diversi dalla sola valutazione esposta da un estraneo normalmente non disinteressato alla quantificazione, quale è – in genere – il preventivo (a differenza della fattura, che si riferisce all'esborso per riparazioni effettivamente eseguite, salvo il compiuto esame della congruità dell'uno e delle altre)” (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 17670 del 26/06/2024 in motivazione). Infatti, il valore delle opere emerge dal contratto di appalto e dal suo computo metrico estimativo –confermato dalla CTU-, l'esecuzione delle cui lavorazioni è stata confermata in sede testimoniale;
19.4. - la somma complessiva (punti 19.2. + 19.3.) da risarcire ammonta quindi ad euro 117.522,52, arrotondabile ad euro 117.523,00. Su di essa vanno applicate le percentuali indicate e sopra riportate della CTU: 54,38 per la progettazione e 45,62 per la esecuzione, da arrotondare, rispettivamente, a 55 e 45 (quest'ultima da suddividere a sua volta in tre parti uguali –professionista committente esecutore-). Ne discende che la quota per la progettazione ammonta ad euro 64.637,65, per la esecuzione ad euro 52.885,35, che suddivisa per tre, è pari ad euro 17.628,45. Pertanto, l'arch. va condannato al pagamento in favore degli attori CP_1 della somma di euro 64.637,65 + euro 17.628,45, per l'importo totale di euro 82.266,10, oltre IVA;
20. - ritenuto che la sentenza penale prodotta n. 409/2025 -la quale dichiara per il capo di imputazione relativo all'481 cp CP_1 assolto perchè il fatto non sussiste e che dichiara non doversi procedere per le contravvenzioni in quanto estinte per intervenuta sanatoria e rimessione in pristino dei luoghi-, non muta le conclusioni a cui si è giunti, in quanto: non ricorrono i requisiti di applicabilità dell'art. 652 cpp (quanto alla assoluzione); i presupposti che conducono alla condanna penale (art. 533 cpp) sono diversi da quelli richiesti per la pronuncia di risarcimento del danno in ambito civilistico;
non è argomentata la affermazione secondo cui "da un lato, è circostanza pacifica che ... il progetto presentato dall'arch.
– avendo ad oggetto un pergolato ligneo- fosse effettivamente soggetto a (e CP_1 Pt_5 non invece a al permesso di costruire)”; il riferimento contenuto nella pronuncia alla operatività del cantiere, enfatizzato dall'arch. , va letto sempre CP_1 alla luce delle condizioni che possono condurre ad una condanna in sede penale e vale comunque a significare perlopiù che l'opera non era stata completata;
21. - ritenuto che va rigettata la domanda di manleva svolta dall'arch.
nei confronti della avendo la CTU già CP_1 Controparte_2 suddiviso le quote di responsabilità tra i diversi soggetti coinvolti –il che fa sì che la percentuale addossata al professionista non ricomprenda anche quella della impresa- e che per la quota in capo all'arch. nessun altro CP_1 soggetto può considerarsi responsabile;
ciò è dimostrato da tutta l'istruttoria compiuta che si è nella presente sede ripercorsa ed dall'inammissibilità della prova orale offerta dal convenuto;
22. - ritenuta la fondatezza della domanda di manleva svolta dall'arch. nei confronti dell'assicurazione, con il limite della CP_1 franchigia di euro 2.000,00 (clausola 7.2. e frontespizio del contratto) e senza che operi la limitazione invocata dalla compagnia di cui alla clausola 9.1., non avendo quest'ultima dimostrato l'operatività della pattuizione ed invero avendo allegato l'inadempimento che ne costituirebbe il fondamento solo in comparsa conclusionale;
23. - ritenuto che va rigettata la domanda riconvenzionale dell'arch.
per quanto sopra considerato al punto 17.6.; CP_1
24. - ritenuto sulle spese di lite che:
- nei rapporti tra attori e convenuto, esse vanno compensate per 1/4 e per i restanti ¾ seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del dm 147/2022 e avuto riguardo allo scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00 –valori medi-;
- nei rapporti tra il convenuto e la parimenti, Controparte_2 vanno compensate per 1/4 e per i restanti ¾ seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del dm 147/2022 e avuto riguardo allo scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00 –valori minimi-;
- nei rapporti tra il convenuto e l'assicurazione, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del dm 147/2022 e avuto riguardo allo scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00 –valori minimi-. Le spese di CTU, come separatamente liquidate, vanno definitivamente poste a carico per 1/6 a carico degli attori, per 1/6 a carico di per i restanti 2/3 del convenuto;
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide: a) Dichiara tenuto e per l'effetto condanna l'arch. CP_1 al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 della so , a Parte_3 nto del danno;
b) Rigetta la domanda di manleva dell'arch. nei CP_1 confronti di Controparte_2
c) Rigetta la domanda riconvenzionale dell'arch. CP_1 nei confronti di ed Anna Parte_1 Parte_2
Temporali; d) Compensa le spese di lite tra Parte_1 Parte_2 ed e l'arch. Parte_3 CP_1
e) Condanna l'arch. al pagamento in favore di CP_1
di ¾ delle Parte_1 Parte_2 Parte_3 spese di lite, che liquida per la frazione in euro 589,50 per esborsi ed in euro 10.577,25 per compenso, oltre spese generali iva e cpa come per legge;
f) Compensa le spese di lite tra l'arch. e la CP_1 CP_2 nella misura di ¼;
[...]
g) Condanna l'arch. al pagamento in favore di CP_1 spese di lite, che liquida per Controparte_2 la frazione in euro 5.289,00 per compenso, oltre spese generali iva e cpa come per legge;
h) Pone le spese di CTU, come separatamente liquidate, definitivamente a carico per 1/6 di Parte_1 Pt_2 ed per 1/6
[...] Parte_3 Controparte_2 per 2/3 dell'arch. ; CP_1
i) Dichiara tenuta e anna
[...]
al Controparte_3
e da questi pagate per i CP_1 capi a),e),g),h) a titolo di manleva, al netto della franchigia di euro 2.000,00; j) Condanna Controparte_3
al p
[...] CP_1 spese di lite che liquida in euro 7.052,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Genova, 19.12.2025 La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3
ARCO
-parte attrice- contro
Arch. CP_1
Avv. P LVETTI ALESSANDRO
-parte convenuta- nonché
Controparte_2
IO IC
-parte terza chiamata- e
– già Controparte_3 [...]
CP_4
-terzo chiamato-
CONCLUSIONI:
-parte attrice: precisa le conclusioni come in memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. (“-accertare e dichiarare che il convenuto si è reso gravemente inadempiente rispetto all'incarico professionale conferitogli dagli attori, per i motivi tutti esposti in parte narrativa, qui richiamati.
-Condannare conseguentemente il convenuto al risarcimento del danno da inadempimento in favore degli attori in solido tra loro, alternativamente o come meglio ritenuto in misura non inferiore a quella evidenziata in parte narrativa e/o comunque, in caso di contestazione, in misura, maggiore o minore, emergenda in corso di causa anche previa occorrenda CTU. -Dichiarare comunque tenuto l'attore e conseguentemente condannare il convenuto anche in via subordinata, al risarcimento del danno ad ogni meglio visto titolo, anche extracontrattuale, per le medesime causali tutte descritte in parte narrativa, qui integralmente richiamate, in favore degli attori in solido tra loro, alternativamente o come meglio ritenuto in misura non inferiore a quella evidenziata in parte narrativa e/o comunque, in caso di contestazione, in misura, maggiore o minore, emergenda in corso di causa anche previa occorrenda CTU.
-Con vittoria di spese e competenze di avvocato oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per Legge”;
-parte convenuta: precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. (“IN VIA PRELIMINARE: preso atto del disconoscimento ex art. 214 c.p.c., da parte della sola Sig.ra del documento con due firme Parte_3 autografe prodotto da l'Arch. inato “procura speciale fine CP_1 lavori”, si dichiara, come già all'udienza del 25.05.2022, di volersi avvalere di tale documentazione a fini probatori e si insiste ne chiederne la VERIFICAZIONE EX ART. 216 C.P.C. al fine dell'attribuzione della medesima a Parte Committente rectius al de cuius Sig. ovvero al Sig. che appare averla apposta in Parte_4 Parte_2 luogo del padre, come da mezzi di prova offerti in produzione ai fini della comparazione;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, rigettare le domande tutte proposte dagli Attori con il proprio atto di citazione del 29/09/2021 in quanto tutte pretestuose, nulle e/o infondate in fatto ed in diritto, conseguentemente assolvendo l'Arch. e CP_1 condannando i Sigg. ed oltre alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 impresa esecutrice, a a isto, delle spese e competenze processuali tutte, ivi comprese quelle di eventuale CTP e CTU;
IN VIA RICONVENZIONALE, condannare i Sigg. ed Parte_1 Parte_2 al pagamento della somma di €3.120,00#, a favore del Convenuto, Parte_3 ll'avviso di parcella del 15/07/2019 ovvero la maggior somma che dovesse determinarsi dovuta secondo le tariffe professionali e gli usi oltre interessi al tasso di cui all'art. 5 del D.Lgs. N. 231 del 09/10/2002 dalla data di emissione del medesimo sino all'effettivo soddisfo;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda degli Attori, accertare e dichiarare: - la corresponsabilità direttamente attribuibile ai Committenti e/o già al loro dante causa nonchè alla coobbligata ditta direttrice ed esecutrice delle opere, tra di Loro in solido e/o pro quota e/o in concorso e/o come meglio visto, facendo correlativamente salvo l'Arch. da tutte e/o parte delle corrispondenti CP_1 avverse richieste di risarciment tutte contestate e da accertarsi tramite CTU;
- la ditta Cooperativa T&T responsabile delle forniture e della materiale direzione ed esecuzione delle opere edili, anche in difformità da quanto indicato dai progetti o direttive e condannarLa a manlevare, mantenere indenne e risarcire, anche o quota e/o in solido o come meglio visto, l'Arch. ogni e qualsiasi avversa CP_1 richiesta di risarcimento e/o rimborso nonché tituzione di pagamento contro quest'ultimo proposta;
- altresì, dichiarare la Compagnia Assicuratrice
[...] tenuta, a fronte della vigenza della polizza n. IADF00 CP_3
0IT# per la responsabilità civile professionale Ingegneri e Architetti, a manlevare, mantenere indenne e, per l'effetto, rinfondere l'Arch. da CP_1 ogni pretesa di parte Attorea e da quanto dovesse esser tenuto eve re;
IN VIA ULTERTORMENTE SUBORDINATA, accertare e dichiarare il diritto di regresso dell'Arch. nei confronti della Compagnia Assicuratrice CP_1 CP_3
e/o della ditta Cooperativa T&T per quanto lo stesso fosse tenuto a risarcire in
[...]
e degli Attori;
IN OGNI CASO: - accertato e dichiarato che gli Attori hanno promosso il presente giudizio con malafede e/o colpa grave, con l'intento di sgravarsi da proprie responsabilità e di addossarLe tutte in capo a l'Arch. CP_1 condannarLi al risarcimento dei danni a favore del Convenuto per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. III comma, nella misura quantomeno di €19.800,00#, pari al 10% degli importi in linea capitale azionati, ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche secondo equità;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”;
-parte terza Cooperativa precisa le conclusioni come in memoria ex art. 183 c6 n.1 c.p.c (“acc dichiarare l'esecuzione in conformità al progetto redatto dall'arch. delle opere eseguite dalla società CP_1 Controparte_2 secondo le disposi l medesimo nella sua qualità di e, conseguentemente, rigettare ogni qualsivoglia domanda di manleva e garanzia e/o regresso avanzata dall'arch. nei confronti della deducente terza CP_1 chiamata. Con vittoria di spese essionali. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, capitolare ed indicare testi ex art. 183 c.p.c.”
-parte terza : come da foglio di pc (“- rigettare le Controparte_4 domande da chi ormulate nei confronti dell'Arch. CP_1 poiché infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum debeatur,
[...] esposti in narrativa e, per l'effetto - mandare assolta dalla CP_3 domanda di manleva e garanzia svolta dall'Arch. nei suoi confronti. CP_1
IN VIA SUBORDINATA- In via gradata, e lla denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'Arch. limitare l'accoglimento della CP_1 domanda di manleva e garanzia svolta nei confronti della CP_1 scrivente Compagnia secondo quanto emerso in istruttoria, tenuto conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, che verrà accertato in corso di causa in capo a tutti i soggetti coinvolti, compresi gli attori, con esclusione del vincolo di solidarietà e con esclusione delle spese legali sostenute dall'Arch. e dei compensi CP_1 professionali asseritamente allo stesso versati dagli attori, detratta la franchigia pari ad euro 2.000,00. IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in atti e a verbale, con particolare riferimento alla chiamata a chiarimenti del CTU, e senza rinuncia alcuna. Con il favore delle spese processuali”). RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. - Rilevato che ed Parte_1 Parte_2 [...] citavano in gi den Parte_3 CP_1 el convenuto al risarcimento educendo che: 1.1. - e sono nudi comproprietari per la quota di Pt_2 Parte_1
½ de il via Flavia n. 1, int. 3 ed Parte_3
è usufruttuaria per la quota di ½, nonchè erede di Parte_4 usufruttuario della quota di ½; 1.2. - di aver affidato al convenuto un incarico di progettazione e direzione lavori per la realizzazione di un pergolato su area esterna di tale immobile;
1.3. - che in data 02.07.2029 l'arch. presentava pratica CILA n. CP_1
6335/2019 (doc. 3), avente ad oggett alizzazione di “un pergolato in legno, chiusura di bucature esterne con vetrate e rifacimento della pavimentazione” con interventi consistenti in taglio delle alberature esistenti ed eliminazione delle aiuole;
esecuzione di gettata su casseri a perdere, con successiva posa di pavimentazione;
esecuzione di pergolato con struttura lignea, con appoggio su n. 6 pilastrini di legno e sulla testa della muratura esistente a mare e della balaustra monte;
posa di serramento all'interno delle bucature esistenti;
1.4. - che veniva dato inizio all'esecuzione delle opere e che in relazione a tale progetto l'arch. aveva assunto anche funzioni di direttore lavori;
CP_1
1.5. - che in data 27.10.2020 il convenuto provvedeva a comunicare la fine dei lavori oggetto dell'intervento (avvenuta in data 23.10.2020), specificando che non erano state eseguite variazioni rispetto agli elaborati depositati in sede di pratica edilizia (doc. 4); 1.6. - che in data 6.5.2021 gli attori ricevevano dal Comune un ordine di sospensione lavori, avente ad oggetto la realizzazione, in assenza di titolo, di un nuovo volume nel giardino dell'immobile di loro proprietà (doc. 6) e l'intera opera veniva definita dagli ispettori come nuova volumetria;
1.7. - che in data 26.05.2021 veniva altresì contestata agli attori la illegittima realizzazione della struttura in copertura senza il deposito del progetto strutturale e l'intera opera veniva definita quale nuova volumetria;
1.8. - che in data 12.7.2021 veniva notificata agli attori un'ingiunzione di demolizione degli interventi edilizi, in quanto realizzati in assenza di permesso di costruire e di titolo paesaggistico (doc. 7). In tale ingiunzione le opere abusive venivano specificamente descritte;
1.9. - che a seguito della notifica dell'ordine di sospensione lavori, gli attori revocavano ogni incarico all'arch. e incaricavano il geom. CP_1
di effettuare u sullo stato dei luoghi. CP_5
Quest'ultimo, a seguito dei sopralluoghi, constatava la presenza di lavorazioni non minimamente segnalate nella comunicazione di fine lavori (cfr. Docc. 5, 5 bis); 1.10. - che gli attori, in data 6.8.2021, avviavano i lavori di smantellamento e demolizioni, incaricando l'impresa edile doc. 10) ed il costo CP_6 delle opere necessarie per il ripristino del ghi veniva stimato in € 65.000,00 oltre IVA (pari al corrispettivo concordato con l'impresa
, mentre il valore complessivo delle opere realizzate e da CP_6 demolire veniva stimato in euro 133.000,00, oltre IVA;
1.11. – che l'arch. è quindi responsabile per la progettazione e la CP_1 realizzazione di anufatto dichiarato abusivo, responsabilità consistente, in particolare, nel non aver correttamente individuato il titolo autorizzativo, nel non aver correttamente descritto gli interventi da eseguire e nel non aver correttamente certificato la fine dei lavori, posto che l'opera dallo stesso progettata ed asseverata non era conforme allo stato di fatto, né agli strumenti urbanistici vigenti;
1.12. - circa il quantum debeatur, che esso è pari ai costi di realizzazione dell'opera da questi progettata, completamente inidonea all'uso, ai costi necessari per l'eliminazione dei danni provocati, costituiti dalla eliminazione e riduzione in pristino, nonchè ai costi per le consulenze dei professionisti;
2. - rilevato che si costituiva in giudizio l'arch. , CP_1 chiedendo: in via preliminare l'autorizzazione a chiamare in causa la nonchè in via principale il Controparte_2 Controparte_3 ttoree;
i la condanna degli attori al pagamento del compenso e, in via subordinata, la condanna in manleva dei terzi chiamati. Assumeva in fatto: 2.1. - che gli attori nonchè committenti delle opere realizzavano queste tramite l'impresa edile , ossia un soggetto Controparte_2 giuridico agli stessi ricond presidente del Parte_1 cda e legale rappresentante della società (doc. 2), con conseguente loro coinvolgimento e diretta responsabilità nei fatti di causa;
2.2. – che l'architetto aveva avuto un incarico fiduciario di progettazione e svolgimento delle relative pratiche da (titolare dell'impresa Parte_4 individuale di costruzioni e installazioni I.R.I.S., attualmente deceduto), al fine di riqualificare l'area esterna dell'immobile sito in Genova, via Flavia n. 1; 2.3. – che, all'esito di incontri con i funzionari addetti e verificare la tipologia di intervento fattibile in quella zona urbanistica, il convenuto valutava la possibilità di realizzare un semplice pergolato ligneo, leggero ed in struttura rimuovibile, privo di fondazione ed in assenza di opere murarie, nonché le modalità di sistemazione della pavimentazione e della vegetazione presente;
2.4. - che, trattandosi di opere rientranti nella tipologia di attività libera, l'intervento era soggetto soltanto alla presentazione di una “CILA clausola residuale”, non necessitava di Permesso a Costruire, anche perchè la zona non era sottoposta a vincolo;
- che in data 01.07.2019 l'architetto, in forza di procura speciale sottoscritta da “per la sottoscrizione digitale a distanza, la presentazione della Parte_4 pra cata dal codice di identificazione sopra esposto, per la gestione dei rapporti con la Civica Amministrazione, e per il compimento delle attività necessarie per la conclusione del procedimento” (docc. 10 e 11), provvedeva alla trasmissione della pratica al Comune di Genova, rubricata al n. 6335/2019, avente ad oggetto “la realizzazione di un pergolato in legno su area esterna di proprietà privata, con chiusura di bucature esterne con vetrate e rifacimento della pavimentazione esterna”; 2.5. - che in detta pratica l'arch. era indicato esclusivamente quale CP_1 procuratore speciale v'era scritto vori sarebbero stati materialmente eseguiti dalla società Cooperativa T&T, di cui legale rappresentate era figlio di Parte_1 Parte_4 to l'attiv o si era limitata esclusivamente alla realizzazione del progetto ed allo svolgimento della pratica edilizia;
2.7. - che, terminato il proprio incarico in qualità di mero progettista, l'architetto aveva inviato il preavviso di parcella del 15.07.2019 per la somma di euro 3.120,00 e che tale compenso che non era stato pagato dal committente;
2.8. - che sono stati e entrambi titolari di Parte_4 Parte_1 imprese edili, a pr ificare il progetto presentato e a dirigere i lavori, senza che il professionista ne venisse a conoscenza, organizzando il cantiere, scegliendo e fornendo i materiali e a supervisionando l'esecuzione dei lavori;
2.9. - che da tali interventi è derivata la realizzazione di un'opera totalmente difforme dal progetto originario;
2.10. - che nell'ottobre 2020, contattava l'arch. Parte_4 CP_1 riferendogli di aver terminato l'opera e di essere intenzionato a comunicare la fine dei lavori;
2.11. - che poiché il tipo di pratica non prevedeva la relazione finale ed il collaudo dell'opera da parte un D.L., ma soltanto la comunicazione di fine lavori da parte della committenza, questa veniva trasmessa dal per Pt_1 il tramite del convenuto, in qualità di mero referente digitale e ura limitata al solo invio della comunicazione da parte del proprietario dell'area (doc. 14), senza che il convenuto avesse firmato o asseverato alcunché, nè presentato alcuna variante;
2.12. - che solo successivamente, con la comunicazione dell'ingiunzione di demolizione di opere abusive, recapitata anche all'arch. in data CP_1
20.07.2021, quest'ultimo veniva a conoscenza di quant zzato in difformità rispetto al progetto;
2.13. - che, pertanto, la responsabilità per la realizzazione dell'opera abusiva era attribuibile esclusivamente al committente e all'impresa esecutrice;
Controparte_2
3. - rilevato che la Giudice autorizzava le chiamate in causa dei terzi richieste dal convenuto;
4. - rilevato che si costituiva in giudizio la , Controparte_2 negando la propria responsabilità ed allegando in fatto
- che l'arch. assumeva anche il ruolo di direttore dei lavori;
CP_1
- di aver es solo alcune opere propedeutiche all'esecuzione delle opere previste nel progetto edilizio oggetto della sotto la direzione Pt_5 dell'arch. , ossia il taglio di arbusti/alberi ti, la demolizione CP_1 delle aiuole, il rifacimento di impianti di acqua ed energia elettrica già ivi posizionati, lo spianamento del terreno al fine di consentire la posa della pavimentazione prevista dal progetto;
- di non aver eseguito opere diverse ed ulteriori rispetto a quelle suindicate;
5. - rilevato che si costituiva in giudizio la
[...]
– già Controparte_7 Controparte_4 uto e i operatività della polizza assicurativa stipulata con il convenuto. In particolare, metteva in luce che le spese di lite sarebbero dovute rimanere in capo all'arch. , CP_1 la sussistenza della franchigia di euro 2.000,00 e che la manleva non operare relativamente alla domanda di restituzione del compenso;
6. - rilevato che all'udienza per la prima comparizione delle parti del 25.05.2022, disconosceva, quale erede, la sottoscrizione Parte_3 della firma sulla procura speciale per fine lavori (doc. 14 Parte_4 arch. ) e edeva i termini per il deposito delle memorie CP_1 ex ar co. 6 n. 1), 2), 3) cpc;
7. - rilevato che parte attrice in memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) cpc ribadiva le proprie difese nonchè il disconoscimento della firma asseritamente apposta da Parte_4
8. - rilevato che pa memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) cpc oltre a ribadire la circostanza per cui lo stesso non aveva mai ricevuto incarichi in qualità di direttore dei lavori, formulava istanza di verificazione della firma apposta alla procura di cui al doc. 14;
9. - rilevato che la precisava le conclusioni;
Controparte_2 10. - rilevato che le parti, con le memorie ex art. 183 co. 6 n. 2) cpc, formulavano le proprie istanze istruttorie e con quelle ex art. 183 co. 6 n. 3) cpc contestavano le avverse;
11. - rilevato che la Giudice, con ordinanza del 24.04.2023, rigettava l'istanza di verificazione avanzata dal convenuto in memoria ex art. 183 co. 6 n.2 cpc, ammetteva la prova per testi formulata da parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 cpc limitatamente ai capitoli 1,2,4,5,6, accogliendo sugli stessi la istanza di prova contraria diretta richiesta dal convenuto, mentre riteneva inammissibili e/o irrilevanti i capitoli di prova testimoniale dedotti da parte convenuta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) cpc;
12. - rilevato che la prova orale veniva espletata e che, all'esito, riteneva l'inammissibilità ed irrilevanza della CTU grafologica involgente la sottoscrizione del doc. 14 del convenuto, mentre disponeva CTU tecnica sui seguenti quesiti: “a) descriva le opere oggetto del progetto stilato dall'arch. indicandone il costo e/o valore e dicendo se detto progetto fosse o meno CP_1 rispettoso ormativa di settore applicabile al caso di specie, in particolare circa il titolo autorizzativo necessario e gli interventi in base ad esso eseguibili;
b) descriva l'opera realizzata, dicendo se essa fosse conforme o meno al progetto di cui al punto che precede ed indicando se l'opera eseguita fosse o meno come risultante dalla certificazione di fine lavori (doc. 4 attore); c) dica se la demolizione (doc. 7) sia dipesa dall'erronea progettazione e/ o dalla erronea dichiarazione di fine lavori e/o dalla erronea esecuzione dell'opera (in tale ultimo caso, specificando, se possibile, se la errata esecuzione dell'opera sia anteriore o successiva alla dichiarazione di fine lavori); d) individui la percentuale di apporto causale tra le due (progettazione -esecuzione)
o anche ad altri elementi risultanti dagli atti (quali forniture di materiali) e, qualora la causa si ravvisi nella esecuzione, individuando, se possibile, le quote di responsabilità del d.l., dell'appaltatore e, eventualmente, del committente;
e) indichi i costi di realizzazione e/o il valore delle opere di cui al punto a), di quelle di cui al punto b) se differente, degli ulteriori di demolizione e, ancora, degli interventi di ripristino (compresi gli esborsi professionali); f) determini l'ammontare del compenso spettante all'arch. tenuto conto della CP_1 prestazione professionale concretamente prestata anche alla egli accertamenti di cui ai punti che precedono”; 13. - rilevato che all'udienza del 03.04.2025 il convenuto e la compagnia assicuratrice sollevavano ulteriori osservazioni sulla relazione della CTU, richiedendo che venisse chiamata a rispondere su diversi punti e/o rispondesse per iscritto. La Giudice, con ordinanza del 04.06.2025, rigettava l'istanza di convocazione a chiarimenti della CTU;
14. - rilevato che all'udienza del 23.07.2025 le parti precisavano le conclusioni e la Giudice assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, rimettendo la causa in decisione;
***** 15. - Premesso, circa la dichiarazione di liquidazione giudiziale di di cui alla sentenza del 04/05.09.2025, che, Controparte_2 essendo successiva alla udienza di precisazione delle conclusioni del 23.07.2025 ed essendo stata la sentenza prodotta con la comparsa conclusionale del 21.10.1015 della cooperativa stessa, non può produrre effetto interruttivo della presente causa secondo l'insegnamento della Suprema Corte a mente del quale “... quando, come nella specie, la dichiarazione dell'evento interruttivo, verificatosi dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (o di discussione), sia stata consegnata alla prima memoria, scadenzata ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., essa non produce alcun effetto, risultando proposta in un tempo successivo rispetto a quello consentito, sicché il processo non può che proseguire tra le parti originarie e la sentenza, pronunciata nei confronti della parte che pure risulta essere fallita, non è nulla, né inutiliter data, bensì inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali il giudizio in tal modo proseguito costituisce res inter alios acta” (cfr. Sent. Cass. in motivazione n. 27829/2017); 16. - ritenuto che è provato in fatto in base all'istruttoria documentale e orale svolta nonchè sulla scorta della non contestazione di alcune circostanze: 16.1. - che e ed Anna Temporali, quest'ultima Pt_2 Parte_1 anche in q er affidavano al convenuto un Parte_4 incarico di progettazione e i per la realizzazione di un pergolato su area esterna di tale immobile;
16.2. - che in data 02.07.2019 l'arch. presentava la pratica CILA n. CP_1
6335/2019 (doc. 3), avente ad ogget ealizzazione di “un pergolato in legno, chiusura di bucature esterne con vetrate e rifacimento della pavimentazione” con interventi consistenti in taglio delle alberature esistenti ed eliminazione delle aiuole;
esecuzione di gettata su casseri a perdere, con successiva posa di pavimentazione;
esecuzione di pergolato con struttura lignea, con appoggio su n. 6 pilastrini di legno e sulla testa della muratura esistente a mare e della balaustra monte;
posa di serramento all'interno delle bucature esistenti;
16.3. - che nella pratica l'arch. era indicato anche quale direttore CP_1 lavori e l'impresa esecutrice v ndividuata nella CP_2
[...]
16.4. - che in data 27.10.2020 il professionista provvedeva a comunicare la fine dei lavori oggetto dell'intervento (avvenuta in data 23.10.2020) (doc. 4). Sul punto, si osserva che non è fondata la tesi del convenuto secondo cui egli avrebbe agito solo quale procuratore speciale di Parte_4 essendo la firma di questi stata disconosciuta e non esse per l'accoglimento della istanza di verificazione (cfr. Ordinanza del 24.04.2023); 16.5. - che in data 6.5.2021 gli attori ricevevano dal Comune un ordine di sospensione lavori, avente ad oggetto la realizzazione, in assenza di titolo, di un nuovo volume nel giardino dell'immobile di loro proprietà e l'intera opera veniva definita dagli ispettori come nuova volumetria (doc. 6); 16.6. - che in data 12.7.2021 veniva notificata agli attori un'ingiunzione di demolizione degli interventi edilizi, in quanto realizzati in assenza di permesso di costruire e di titolo paesaggistico (doc. 7). In tale ingiunzione le opere abusive venivano specificamente descritte;
16.7. - che, a seguito della notifica dell'ordine di sospensione lavori, gli attori incaricavano il geom. di effettuare una valutazione CP_5 sullo stato dei luoghi. Quest'ultimo, a seguito dei sopralluoghi, redigeva una relazione in cui dava atto della presenza di lavorazioni non segnalate nella comunicazione di fine lavori (cfr. docc. 5, 5 bis). Il professionista emetteva le fatture n. 51/21 e 23/22 che gli venivano saldate (cfr. Deposizione del tecnico). Parimenti, gli attori procedevano al pagamento della fattura emessa dal dott. (cfr. deposizione di questi), nonchè Per_1 della sanzione per la in sanatoria;
Pt_5
16.8. - che gli attori, in data 6.8.2021, avviavano i lavori di smantellamento e demolizioni, incaricando l'impresa (doc. 10 e doc. 41) ed il CP_6 costo delle opere necessarie per il ri stato dei luoghi veniva pattuito in € 65.000,00 oltre IVA). Tali interventi venivano dalla impresa realizzati (cfr. deposizione del dipendente ); Testimone_1
17. - ritenuto che, in base agli accertamenti svolti nell'ambito della CTU espletata, corredata da ampie motivazioni e vagli tecnici –le cui conclusioni (salvo alcuni aspetti che verranno trattati successivamente) vengono fatte proprie dalla scrivente, la quale richiama integralmente altresì l'ordinanza del 04.06.2025 di rigetto delle istanze di chiarimenti-, è emerso che:
17.1. - [sul punto a del quesito] le opere di cui alla CILA n. 6335/2019 non erano a norma, non essendo il progetto presentato rispettoso della normativa di settore. La Perita osservava poi che “a seguito del controllo ispettivo del 26/04/2021 il inviò al referente digitale della pratica Controparte_8 arch. il diniego della n quanto carente delle condizioni di CP_1 Pt_5 ammi indicate nell'art commi 1 e 2, delD.P.R. 380/2001 e pertanto la
era da ritenersi priva di effetti e non idonea a legittimare le opere ivi previste. Il Pt_5 diniego era motivato dal fatto che tra gli interventi proposti era prevista e poi realizzata, una nuova pavimentazione costituita da un solaio in calcestruzzo posto in opera su igloo in luogo del terreno naturale del giardino preesistente in contrasto con l'art. 14 comma 3 delle Norme Generali del PUC vigente. Inoltre il pergolato ligneo previsto, peraltro soggetto ad attività libera, non risultava rispettoso delle linee guida per pergolati, gazebo su terrazzi e terreni secondo le quali i pergolati e gazebo devono essere realizzati in ferro battuto di colore grigio antracite” (pagg. 17 e 18);
17.2. - [sul punto b del quesito] le opere realizzate erano diverse da quelle indicate nelle CILA ed anche quelle oggetto della comunicazione della fine lavori (cfr. Pagg. 18-32). La CTU, per descrivere l'opera realizzata, non essendo più visibile in quanto demolita a seguito di ordinanza comunale, si basava sulla relazione di accertamento prot. 226914 del 23/06/2021 in atti che fa riferimento al sopralluogo del 26.04.21, reperita presso l'ufficio SAP (All.7). Precisava che le opere descritte, non del tutto ultimate al momento dell'ispezione dei tecnici comunali, “si configuravano come abusive e finalizzate alla realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica in assenza di permesso a costruire e di autorizzazione paesaggistica. A seguito delle osservazioni del c.t. di parte convenuta (a pag. 2 delle proprie osservazioni relativamente al Vincolo Paesaggistico), si precisa che alla data di presentazione della n.6335/19 non era ancora Pt_5 presente il vincolo paesaggistico, che fu apposto a febbraio 2020. Tuttavia la situazione che si era venuta a creare era comunque abusiva e avrebbe necessitato di un titolo autorizzativi del tipo Permesso a Costruire” (pagg. 18,19). Ella concludeva in tal modo: “Dal confronto tra le opere eseguite e constatate dai tecnici comunali nell'aprile del 2021 con le opere indicate nella CILA prot. n. 6635/19, si è visto come l'opera eseguita non fosse conforme al progetto della CILA ad eccezione della realizzazione del pacchetto costituito da magrone, vespaio areato con igloo e sovrapposto getto di calcestruzzo e sottofondo. Pacchetto indicato anche nella CILA sebbene il tutto fosse in contrasto con l'articolo 14 delle norme generali del PUC vigente sia all'epoca di presentazione della CILA, che all'epoca di realizzazione delle opere. Se poi l'opera eseguita fosse o meno come risultante dalla certificazione di fine lavori datata 20 ottobre 2020 ( rif. Modello A51 bis - Allegato 9) depositata in data 27/10/2020 con modello A51 bis firmato dall'attore, va precisato che nella fine lavori l'oggetto dell'intervento indicato era la realizzazione di pergolato in legno. La descrizione era sintetica, ma il richiamo alla era evidente trattandosi della fine Pt_5 lavori della stessa. Considerate q opere indicate nella CILA n. Pt_5
6335/2019 eseguita non era conforme a quanto dichiarato nella fine lavori” (pag. 32); 17.3. - le cause che condussero alla demolizione delle opere [sul punto c del quesito] -sulla premessa che queste erano diverse da quelle oggetto del progetto, che lo stato dei luoghi al momento della comunicazione di fine lavori fosse lo stesso di quello accertato dai tecnici comunali (sul punto, assai discusso dal convenuto, si rinvia, richiamandole integralmente, alle diffuse argomentazioni svolte a pagg. 34,36 della relazione, ove vengono spiegate le ragioni in base alle quali si perviene a tale conclusione, da individuarsi primariamente nella interconnessione tra i vari interventi)-, si ravvisano sia in un errore di progettazione, sia di esecuzione: “si sia trattato di errore di progettazione a monte per quanto riguarda la creazione del pacchetto costituito da magrone, vespaio areato con getto di calcestruzzo, rete elettrosaldata e sottofondo per la futura posa di pavimentazione, per le restanti opere si è trattato di realizzazione di opere del tutto diverse da quanto indicato nella CILA” (pagg37,38); 17.4. - [sul punto d del quesito] le percentuali di responsabilità vanno individuate all'esito di alcune considerazioni. La CTU, per rispondere a questo punto del quesito, ribadite le adeguate premesse riguardo allo svolgimento fattuale fra le parti in causa, riportava l'art. 29 del DPR 380/2001 (testo Unico Edilizia) – “Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività” ritenendolo utile al caso in questione essendo l'esecuzione delle opere soggette a titolo edilizio diverso dalla CILA, quale il Permesso a Costruire (pagg. 38-42). Su tale base, affermava: “si è così ipotizzato di calcolare la percentuale di apporto causale tra progettazione ed esecuzione in funzione della proporzionalità delle opere eseguite rispetto al progetto e in difformità dallo stesso, ribadendo che per esecuzione non si intendono gli errori da parte dell'impresa nel senso di cattiva o imprecisa esecuzione di un progetto con scostamenti rispetto alle misure e/o indicazioni di progetto, ma di esecuzione di molte opere in difformità dal progetto” (pag. 43). Individuati poi i valori delle opere realizzate a progetto Pt_5
(euro 50.266,04), quelle eseguite in difformità della (euro 42.164,74), Pt_5 le ulteriori per demolizioni e ripristini (euro 75.35 ndicava l'apporto causale della progettazione nella misura del 54,38 e quella dell'esecuzione del 45,62; quest'ultima è da suddividere in parte uguali tra committente, progettista lavori, impresa in ossequio al dettato dell'art. 29 riportato (pagg. 38,46). In base a tale stima, la Perita concludeva che “... In concreto, dai computi metrici estimativi è emerso che il costo delle opere realizzate come modificato nella presente relazione rispetto alla Bozza di Ctu, al netto di Iva, è pari ad € 92.430,78, mentre l'importo per le demolizioni ed i ripristini comprensivo di prestazioni professionali aggiornate e della sanzione per la in sanatoria aggiunte Pt_5
a seguito delle osservazioni del c.t. di parte attrice al netto è di € 75.537,78 per un totale di € 167.912,18 Iva esclusa. E' a questo importo che vanno applicate le percentuali di apporto causale sopra determinate. Segue che l'apporto causale della progettazione, pari al 54,38 % di € 167.912,18, ammonta ad € 91.314,61. La percentuale di apporto causale dell'Esecuzione, pari al 45,62%, applicata sempre ad € 167.912,18 ammonta ad € 76.597,57 da suddividere in parti uguali tra Impresa, Committente e D.L. ( € 76.597,57: 3= € 25.532,52). Si ottengono così i seguenti importi, Iva esclusa, che scaturiscono dalle percentuali di apporto causale responsabilità sopra riportate:
- Progettista: € 91.314,61. - D.L.: € 25.532,52 -Committente: € 25.532,52 + costo transazione serramenti € 6.800,00= € 32.332,52 - Impresa: € 25.532,52” (pag. 46); 17.5. - il valore delle opere [punto e) del quesito] è quello già riportato. La CTU ha utilizzato per la determinazione dei costi/valore delle opere i Prezziari della regione Liguria, i Prezziari DEI editi dal Genio Civile e prezzi di mercato. Gli importi finali Iva esclusa sono risultati i seguenti:
- Opere a progetto CILA n. 6335/2019 € 70.126,00
- opere realizzate € 92.554,40
- opere di demolizione e ripristini € 75.357,78, compresi gli esborsi professionali sopportati (cfr. Anche deposizioni di cui si è sopra dato atto) e la sanzione per la in sanatoria (cfr. Pagg. 48-50); Pt_5
17.6. - il compenso ch. [punto f) del quesito] non è dovuto. La CP_1
CTU osserva sul punto: “ o quanto illustrato, tenuto conto che il professionista, come risulta in atti, aveva assunto il ruolo di Direttore dei Lavori, ma che non è noto se abbia svolto attività in questo senso e che, anche qualora avesse svolto attività quale D.L. , visto l'esito della pratica presentata e l'ordine di demolizione e quanto altro descritto, al professionista non sarebbe in ogni caso e dovuto alcun compenso” (pagg. 50-52);
18. – ritenuto, alla luce dell'istruttoria compiuta e di cui si è dato atto che è quindi provato l'inadempimento dell'architetto , sia quale CP_1 progettista, sia quale direttore lavori (tale veste emerge ILA ed il convenuto non ha fornito prova contraria;
in particolare, la prova orale a tal fine deputata –in primis capitolo di prova n. 13-, è stata dichiarata inammissibile, come da ordinanza del 24.04.2023, che ivi si conferma integralmente). Egli, infatti, ha redatto un progetto erroneo, ha parteciapto all'esecuzione di opere difformi da quelle oggetto di CILA ed ha comunicato una fine lavori non aderente allo stato dei luoghi;
19. - ritenuto, sulla domanda di risarcimento del danno poggiante sull'inadempimento, che: 19.1. - non deve invece riconoscersi il pregiudizio relativo alle “opere a progetto CILA”, poichè esse corrispondono a quelle per le quali l'arch.
aveva assunto effettivamente l'incarico di progettazione ed CP_1 esecuzione, sicchè il sostenimento del relativo esborso -se non vi fossero stati gli ulteriori profili di inadempimento- sarebbe spettato agli attori;
19.2. - va riconosciuto il danno per le opere realizzate in difformità della CILA (euro 42.164,74), perchè può ritenersi sufficientemente provato che i lavori in esame siano stati eseguiti anteriormente alla dichiarazione di fine lavori (si rimanda nuovamente alle diffuse considerazioni svolte dalla CTU 33-37); 19.3. - sussiste il pregiudizio a titolo di lavori di demolizione e ripristini per la somma di euro 75.357,78 (compresi gli esborsi professionali sopportati e la sanzione per la in sanatoria), essendo dimostrata in base alla Pt_5 prova documentale orale e alla successiva CTU svolte la esecuzione delle opere, il loro valore e il sostenimento degli esborsi professionali e della sanzione. Si sottolinea che non è di ostacolo al riconoscimento dell'intero valore delle opere svolte di demolizione e ripristino il fatto che sono versati in atti solo alcune delle fatture di che eseguì questi interventi, CP_9 in forza del principio della Suprema Corte secondo cui “... 5.1. Il secondo motivo è, invece, fondato. Occorre precisare che la “perdita subita”, con la quale l'art. 1223 cod. civ. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare: così, tra le decisioni più recenti, Cass. 06/10/2021, n.27129; v. Cass., 10/11/2010, n. 22826, e, conformemente, Cass., 10/3/2016, n. 4718) Si è, sotto altro profilo, posto in rilievo (v., da ultimo, Cass., 5/2/2021, n. 2831) come risponda a principio consolidato che il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223, 1224, 1225, 1225, 1227 c.c.), valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (cfr. Cass., 19/1/2007, n. 1183), restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso (v. già Cass., 18/7/1989, n. 3352). Esso deve essere pertanto determinato in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l'arricchimento laddove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro (v. Cass., 8/2/2012, n. 1781), sicché ciò che viene in rilievo è il danno effettivo (cfr. Cass. Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2008, n. 15814). Atteso che il danno patrimoniale (cfr. Cass., 5/7/2002, n. 9740) si scandisce in danno emergente e lucro cessante, e ciascuna di queste “categorie” o “sottocategorie” è a sua volta compendiata da una pluralità di voci
o aspetti o sintagmi [quali, ad esempio: il mancato conseguimento del bene dovuto o la perdita di beni integranti il proprio patrimonio, il c.d. fermo tecnico, le spese (di querela per l'avvocato difensore, per il C.T., funerarie, ecc.), avuto riguardo al danno emergente;
la perdita della clientela, la mancata realizzazione di rapporti contrattuali con terzi, il discredito professionale, la perdita di prestazioni alimentari o lavorative, la perdita della capacità lavorativa specifica, la perdita della capacità lavorativa generica in conseguenza di lesione macropermanente, quanto al lucro cessante: v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 12/6/2015, n. 12211], i quali normalmente non ricorrono tutti sempre e comunque in ogni ipotesi di illecito o di inadempimento, sicché il relativo ristoro dipende dalla verifica della relativa sussistenza nello specifico caso concreto, spetta invero al giudice del merito accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative si siano verificate a carico del creditore/danneggiato e provvedere al relativo integrale ristoro (v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972), con conseguente differente entità del quantum da liquidarsi al danneggiato/creditore nel singolo caso concreto. È infatti necessario che, ove sussistenti e provati, tali voci o aspetti o sintagmi di cui la categoria generale del danno patrimoniale come detto si compendia vengano tutti risarciti, e nessuno sia lasciato privo di ristoro, nel liquidare l'ammontare dovuto a titolo di danno patrimoniale il giudice dovendo pertanto garantire che risulti sostanzialmente osservato il principio dell'integralità del ristoro, che come questa Corte ha avuto modo di porre in rilievo non si pone invero in termini antitetici bensì trova correlazione con il principio in base al quale il danneggiante/debitore è tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito
o l'inadempimento a lui causalmente ascrivibile, l'esigenza della cui tutela impone anche di evitarsi duplicazioni risarcitorie (v., con riferimento al danno patrimoniale, Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 12/6/2015, n. 12211). Pertanto, avendo il ricorrente presentato il preventivo e provato il danno, ha errato il giudice del merito dove ha ritenuto che 'non può essere riconosciuta a parte appellante la somma di euro 3509,85, non avendo questa fornito la prova di aver effettivamente sborsato tali somme ed essendosi limitata a produrre un preventivo di spesa per le riparazioni dell'auto. Né la prova testimoniale del legale rappresentante della carrozzeria che ha visionato il veicolo, chiamato a confermare di aver redatto il preventivo, può essere utile a fondare la domanda (cfr. sentenza impugnata pag.3).
5.2. Di conseguenza, la circostanza che non sia stato provato l'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, incombendo – piuttosto
– al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti potessero qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell'attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa (a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte agli esborsi per porvi rimedio). Impregiudicata resta la diversa questione, logicamente successiva, della stessa loro quantificazione, che è del pari rimessa al giudice del merito per l'ipotesi – e nella misura – in cui reputi raggiunta la prova della modifica peggiorativa delle condizioni del veicolo, avvalendosi di elementi affidabili e diversi dalla sola valutazione esposta da un estraneo normalmente non disinteressato alla quantificazione, quale è – in genere – il preventivo (a differenza della fattura, che si riferisce all'esborso per riparazioni effettivamente eseguite, salvo il compiuto esame della congruità dell'uno e delle altre)” (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 17670 del 26/06/2024 in motivazione). Infatti, il valore delle opere emerge dal contratto di appalto e dal suo computo metrico estimativo –confermato dalla CTU-, l'esecuzione delle cui lavorazioni è stata confermata in sede testimoniale;
19.4. - la somma complessiva (punti 19.2. + 19.3.) da risarcire ammonta quindi ad euro 117.522,52, arrotondabile ad euro 117.523,00. Su di essa vanno applicate le percentuali indicate e sopra riportate della CTU: 54,38 per la progettazione e 45,62 per la esecuzione, da arrotondare, rispettivamente, a 55 e 45 (quest'ultima da suddividere a sua volta in tre parti uguali –professionista committente esecutore-). Ne discende che la quota per la progettazione ammonta ad euro 64.637,65, per la esecuzione ad euro 52.885,35, che suddivisa per tre, è pari ad euro 17.628,45. Pertanto, l'arch. va condannato al pagamento in favore degli attori CP_1 della somma di euro 64.637,65 + euro 17.628,45, per l'importo totale di euro 82.266,10, oltre IVA;
20. - ritenuto che la sentenza penale prodotta n. 409/2025 -la quale dichiara per il capo di imputazione relativo all'481 cp CP_1 assolto perchè il fatto non sussiste e che dichiara non doversi procedere per le contravvenzioni in quanto estinte per intervenuta sanatoria e rimessione in pristino dei luoghi-, non muta le conclusioni a cui si è giunti, in quanto: non ricorrono i requisiti di applicabilità dell'art. 652 cpp (quanto alla assoluzione); i presupposti che conducono alla condanna penale (art. 533 cpp) sono diversi da quelli richiesti per la pronuncia di risarcimento del danno in ambito civilistico;
non è argomentata la affermazione secondo cui "da un lato, è circostanza pacifica che ... il progetto presentato dall'arch.
– avendo ad oggetto un pergolato ligneo- fosse effettivamente soggetto a (e CP_1 Pt_5 non invece a al permesso di costruire)”; il riferimento contenuto nella pronuncia alla operatività del cantiere, enfatizzato dall'arch. , va letto sempre CP_1 alla luce delle condizioni che possono condurre ad una condanna in sede penale e vale comunque a significare perlopiù che l'opera non era stata completata;
21. - ritenuto che va rigettata la domanda di manleva svolta dall'arch.
nei confronti della avendo la CTU già CP_1 Controparte_2 suddiviso le quote di responsabilità tra i diversi soggetti coinvolti –il che fa sì che la percentuale addossata al professionista non ricomprenda anche quella della impresa- e che per la quota in capo all'arch. nessun altro CP_1 soggetto può considerarsi responsabile;
ciò è dimostrato da tutta l'istruttoria compiuta che si è nella presente sede ripercorsa ed dall'inammissibilità della prova orale offerta dal convenuto;
22. - ritenuta la fondatezza della domanda di manleva svolta dall'arch. nei confronti dell'assicurazione, con il limite della CP_1 franchigia di euro 2.000,00 (clausola 7.2. e frontespizio del contratto) e senza che operi la limitazione invocata dalla compagnia di cui alla clausola 9.1., non avendo quest'ultima dimostrato l'operatività della pattuizione ed invero avendo allegato l'inadempimento che ne costituirebbe il fondamento solo in comparsa conclusionale;
23. - ritenuto che va rigettata la domanda riconvenzionale dell'arch.
per quanto sopra considerato al punto 17.6.; CP_1
24. - ritenuto sulle spese di lite che:
- nei rapporti tra attori e convenuto, esse vanno compensate per 1/4 e per i restanti ¾ seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del dm 147/2022 e avuto riguardo allo scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00 –valori medi-;
- nei rapporti tra il convenuto e la parimenti, Controparte_2 vanno compensate per 1/4 e per i restanti ¾ seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del dm 147/2022 e avuto riguardo allo scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00 –valori minimi-;
- nei rapporti tra il convenuto e l'assicurazione, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del dm 147/2022 e avuto riguardo allo scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00 –valori minimi-. Le spese di CTU, come separatamente liquidate, vanno definitivamente poste a carico per 1/6 a carico degli attori, per 1/6 a carico di per i restanti 2/3 del convenuto;
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide: a) Dichiara tenuto e per l'effetto condanna l'arch. CP_1 al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 della so , a Parte_3 nto del danno;
b) Rigetta la domanda di manleva dell'arch. nei CP_1 confronti di Controparte_2
c) Rigetta la domanda riconvenzionale dell'arch. CP_1 nei confronti di ed Anna Parte_1 Parte_2
Temporali; d) Compensa le spese di lite tra Parte_1 Parte_2 ed e l'arch. Parte_3 CP_1
e) Condanna l'arch. al pagamento in favore di CP_1
di ¾ delle Parte_1 Parte_2 Parte_3 spese di lite, che liquida per la frazione in euro 589,50 per esborsi ed in euro 10.577,25 per compenso, oltre spese generali iva e cpa come per legge;
f) Compensa le spese di lite tra l'arch. e la CP_1 CP_2 nella misura di ¼;
[...]
g) Condanna l'arch. al pagamento in favore di CP_1 spese di lite, che liquida per Controparte_2 la frazione in euro 5.289,00 per compenso, oltre spese generali iva e cpa come per legge;
h) Pone le spese di CTU, come separatamente liquidate, definitivamente a carico per 1/6 di Parte_1 Pt_2 ed per 1/6
[...] Parte_3 Controparte_2 per 2/3 dell'arch. ; CP_1
i) Dichiara tenuta e anna
[...]
al Controparte_3
e da questi pagate per i CP_1 capi a),e),g),h) a titolo di manleva, al netto della franchigia di euro 2.000,00; j) Condanna Controparte_3
al p
[...] CP_1 spese di lite che liquida in euro 7.052,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Genova, 19.12.2025 La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel