Art. 1. Articolo unico.
L'alunno che abbia superato o che superi l'esame finale negli istituti professionali consegue un diploma di qualifica, che varra' 61 fini dei rapporti contrattuali, dopo un periodo di inserimento nel lavoro da definirsi in sede di contrattazione collettiva, o comunque non superiore ad un anno.
Tale qualifica va trascritta sul libretto di lavoro, anche ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264 , e successive modificazioni.
L'alunno che abbia superato o che superi l'esame finale negli istituti professionali consegue un diploma di qualifica, che varra' 61 fini dei rapporti contrattuali, dopo un periodo di inserimento nel lavoro da definirsi in sede di contrattazione collettiva, o comunque non superiore ad un anno.
Tale qualifica va trascritta sul libretto di lavoro, anche ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264 , e successive modificazioni.