Articolo 1 della Legge 31 marzo 1966, n. 205
Versione
7 maggio 1966
Art. 1. Articolo unico.

L'alunno che abbia superato o che superi l'esame finale negli istituti professionali consegue un diploma di qualifica, che varra' 61 fini dei rapporti contrattuali, dopo un periodo di inserimento nel lavoro da definirsi in sede di contrattazione collettiva, o comunque non superiore ad un anno.
Tale qualifica va trascritta sul libretto di lavoro, anche ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264 , e successive modificazioni.

Entrata in vigore il 7 maggio 1966
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente