Sentenza 19 novembre 2022
Rigetto
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01174/2026REG.PROV.COLL.
N. 04181/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4181 del 2023, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Bazzoni e Vittore Davini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Comune di Sorso, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Ermini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Sardegna, Sezione II, n. 782 del 19 novembre 2022, resa inter partes , concernente un provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale delle opere realizzate abusivamente e della relativa area di sedime.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sorso;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione da remoto degli avvocati Carlo Ermini e Vittore Davini;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il consigliere IO BA, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 201/2017, proposto innanzi al T.a.r. Sardegna, la signora -OMISSIS- aveva chiesto l’annullamento:
a ) del verbale del 20 gennaio 2017 di Comune di Sorso – 2° Settore – Gestione del Territorio – Servizio 2.3. - Vigilanza Edilizia e Tutela del Paesaggio, di immissione in possesso per acquisizione di opere edilizie abusive, dell’area di sedime, dell’area di pertinenza e dell’area necessaria all’accesso, nei confronti di -OMISSIS- -OMISSIS-;
b ) della nota presupposta del 10 gennaio 2017, prot. 591 dell’11 gennaio 2017 del medesimo Settore, notificata il 16 gennaio 2017, recante comunicazione avvio procedimento acquisizione al patrimonio comunale e comunicazione inizio operazioni per immissione in possesso;
c ) della nota prot. 2332 /PM del 15 dicembre 2016, prot. Gen. 23998 del 17 dicembre 2016 del Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Sorso indirizzata al 2° Settore e ad enti vari (non alla ricorrente), conosciuta solo recentemente, e l’allegato verbale di accertamento “ inerente la verifica di inottemperanza dell'ordinanza di demolizione di opere eseguite in assenza di permesso di costruire e N.O.P. nr. 24 del 6 giugno 2016 ” (atti mai notificati alla ricorrente);
d ) dell’ordinanza di demolizione reg. ordinanze n. 24, prot. Gen. n. 9677 del 6 giugno 2017 emessa da Comune di Sorso – 2° Settore – Gestione del Territorio – Servizio 2.3. - Vigilanza Edilizia e Tutela del Paesaggio (e sottoscritta dal Responsabile del Servizio), nei confronti di -OMISSIS- -OMISSIS-;
e ) della comunicazione (allo stato incognita) del Comando Stazione Carabinieri del 17 gennaio 2016 prot. n. 20 e dei verbali e relazioni di sopralluogo effettuati dai tecnici comunali;
f ) della nota prot. 5519 del 5 aprile 2016 recante comunicazione di avvio del procedimento per presunti abusi edilizi in loc. Li Franzesi n. 03/2016;
g ) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
2. A sostegno del ricorso aveva dedotto la violazione dell’art 31 T.U. Edilizia: - per non aver il Comune individuato l’oggetto dell’acquisizione e della demolizione; - per aver omesso di notificare il verbale di accertamento; - perché la trascrizione del titolo di acquisto non tiene conto della porzione legittimamente detenuta.
3. Nella resistenza del Comune di Sorso, il Tribunale adìto (Sezione II) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha accolto l’eccezione di tardività della domanda di annullamento dell’ordinanza di demolizione e pertanto ha circoscritto l’ammissibilità del ricorso alle censure relative a vizi propri dei successivi atti applicativi;
- ha respinto il ricorso;
- ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il Tribunale ha rilevato che il Comune ha correttamente individuato la parte dell’immobile da demolire in quanto “ realizzata in sopraelevazione ”. Ha inoltre osservato che parte ricorrente non ha presentato istanza per l’applicazione di una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, fermo restando che detta sanzione alternativa postula che l’abuso riscontrato non integri una “variazione essenziale” dal titolo. Cita poi giurisprudenza secondo cui l’effetto acquisitivo, data la sua origine ex lege , “non presuppone la notifica del verbale di accertamento della mancata esecuzione dell’ordinanza di demolizione” ed osserva che l’acquisizione integrale del fabbricato al patrimonio pubblico è stata una conseguenza inevitabile “della consistenza dell’abuso riscontrato (modificativo dei muri perimetrali dell’intero edificio e integrante una sopraelevazione di tutta la parte preesistente del fabbricato: vedi supra )”.
5. Avverso tale pronuncia la signora -OMISSIS- ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 10/05/2023 e depositato il 16/05/2023, articolando n. 3 motivi di gravame (pagine 7-26) così rubricati:
I) Error in judicando – Violazione di legge: art. 31 d.p.r 380/2001 e smei (testo unico dell'edilizia – TUED) - art. 6 l.r. Sardegna 11.10.1985 n. 23 e smei.- Violazione artt. 7 e ss. legge 241/90 e smei – Violazione art. 3 legge 241/90 e smei – Eccesso di potere per travisamento di fatti e difetto di istruttoria e di motivazione;
II) Error in iudicando : Violazione del combinato disposto degli artt. 31 TUED e 6 lr. 23/85: omessa notifica del verbale di accertamento;
III) Error in judicando : La trascrizione del titolo non tiene conto della porzione legittimamente detenuta. - violazione di legge: art. 31 d.p.r 380/2001 e smei (Testo Unico dell’Edilizia – TUED) - art. 6 L.R. Sardegna 11.10.1985 n. 23 e smei.- Violazione artt. 7 e ss. legge 241/90 e smei – Violazione art. 3 legge 241/90 e smei – Eccesso di potere per travisamento di fatti e difetto di istruttoria e di motivazione - Illegittimita’ propria e derivata.
5.1. L’appellante deduce che l’Amministrazione avrebbe dovuto “ individuare esattamente (ed anche catastalmente, previe operazioni di frazionamento) sia le porzioni del fabbricato legittime e quelle edificate sine titulo, sia l’area di sedime sia le ulteriori aree di pertinenza sia quelle necessarie all’accesso, specificando e motivando non solo le superfici ma anche le norme e gli atti di pianificazione urbanistica in relazione ai quali dette aree venivano individuate, quantificate e perimetrate (onde anche la violazione dell’art. 3 L. 241/ 1990 e smei) ”. Nel respingere quanto a tal riguardo dedotto il T.a.r. sarebbe incorso nel travisamento degli atti del procedimento stante la mancata individuazione della parte del manufatto realizzata in sopraelevazione. Tale circostanza poteva e doveva essere contestata, contrariamente a quanto opinato dal T.a.r. “ anche e solo mediante impugnazione dei successivi atti esecutivi impugnati ”, con conseguente violazione della normativa di riferimento sia statale che regionale.
5.2. Deduce, col secondo motivo, parte appellante che trattasi di edificio munito di regolare titolo edilizio in sanatoria e che l’oggetto del contratto di acquisto, pur essendo stato ampliato, mantiene la propria struttura originaria individuabile e “ scorporabile ” dalle porzioni abusive costituenti un suo ampliamento (e viceversa). L’appellante lamenta che sarebbe quindi “ posta nella impossibilità di ottemperare alla ingiunzione di demolizione ”, che doveva essere notificato l’atto di accertamento dell’inottemperanza e rimarca che comunque ha provveduto ad ottemperare parzialmente al provvedimento impugnato.
5.3. Deduce infine, richiamando specifica giurisprudenza al riguardo, la mancata notifica del “ verbale di accertamento della inottemperanza ” ed evidenzia la refluenza della prospettata illegittimità della trascrizione del titolo.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati.
7. In data 10 luglio 2023 il Comune di Sorso si è costituito in giudizio con memoria di controdeduzioni, al fine di resistere, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o comunque per il rigetto dell’avverso gravame.
8. In data 12 dicembre 2025 parte appellante ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del gravame.
9. In data 23 dicembre 2025 entrambe le parti hanno depositato memoria di replica insistendo per le rispettive prospettazioni.
10. La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica del 14 gennaio 2026, è stata trattenuta in decisione.
11. L’appello, per le ragioni di seguito esposte, è da respingere. L’infondatezza del gravame comporta l’assorbimento di ogni eccezione in rito sollevata da parte appellata.
12. Infondato risulta il primo motivo, in quanto, trattandosi di opera realizzata in totale difformità dal titolo, il descritto immobile deve ritenersi interamente abusivo senza alcuna necessità di individuare specificatamente le singole opere e le modifiche che hanno portato a tale, ormai completo, abuso (ampliamento della sagoma e sopraelevazione).
Rileva poi la circostanza della mancata tempestiva impugnativa del previo ordine di demolizione. Vale, infatti, il principio di diritto sancito da questo Consiglio di Stato secondo cui “ In materia di abusivismo edilizio l’impugnativa dell’acquisizione gratuita non preceduta dal ricorso avverso l’ordinanza di demolizione relativa ad un’opera abusiva, consolida gli effetti dell’atto presupposto, attraverso la sua inoppugnabilità, facendo sì che non possano essere denunciati eventuali vizi di tale atto in sede di gravame avverso l'atto applicativo che lo richiami, con la conseguenza che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale della costruzione abusiva e dell'area di sedime nel caso di mancata impugnazione dell'ingiunzione a demolire, a meno che non si facciano valere vizi propri dell'accertamento di inottemperanza e di acquisizione ” (cfr. sentenza, sez. II, 4 luglio 2025, n. 5805 e giurisprudenza ivi richiamata: Cons. Stato, sez. II, 4 novembre 2024, n. 8752).
13. Nemmeno convince quanto dedotto col secondo motivo circa la mancata individuazione dell’area di sedime, in quanto il provvedimento acquisitivo specifica che ad essere oggetto di acquisizione non è altro che esattamente l’immobile interessato da opere abusive che, come contestato in sede demolitoria, hanno riguardato l’intero immobile.
Risulta, infatti, dalla relazione tecnica del Comune che si discorre di “ampliamento” cosicché dagli atti di causa è dato evincere che le opere abusive sono appunto consistite nell’ampliamento del piano terra, non trattandosi, come dichiarato nel 1986, della realizzazione di un unico vano, bensì di due vani con due verande e di un piano superiore completamente abusivo. Ne consegue che il passaggio motivazionale anzidetto non è dissociato dagli atti di causa anche se la motivazione dell’atto impugnato discorre in maniera particolarmente sintetica di “ fabbricato in totale difformità ”.
14. Infondato è, infine, il terzo (ed ultimo) motivo, in quanto non risulta necessaria la notifica del verbale di accertamento, che non è qualificabile quale atto impugnabile.
Viene, infatti, in evidenzia un preciso orientamento di questo Consiglio di Stato (sentenza, sez. III, 4 novembre 2024, n. 8769) secondo cui “ Il verbale di accertamento della inottemperanza all'ordinanza di demolizione ha valore di atto endoprocedimentale, strumentale alle successive determinazioni dell'ente comunale, ed ha efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla Polizia Municipale, alla quale non è attribuita la competenza all'adozione di atti di amministrazione attiva, all'uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa faccia proprio l'esito delle predette operazioni attraverso un formale atto di accertamento; ne discende che, in quanto tale, detto verbale non assume quella portata lesiva che sia in grado di attualizzare l'interesse alla tutela giurisdizionale, portata lesiva invece ravvisabile soltanto nell'atto formale di accertamento ex articolo 31, comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001 con cui l'autorità amministrativa recepisce gli esiti dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale e forma il titolo ricognitivo idoneo all'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale. (Conferma Tar Campania, Napoli, sez. IV, n. 2961 del 2020) ”.
15. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.
16. Le spese del presente grado di giudizio, stante l’assoluta peculiarità della vicenda, sono da compensare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 4181/2023), lo respinge.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 con l’intervento dei magistrati:
UD ES, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
IO BA, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO BA | UD ES |
IL SEGRETARIO