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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/07/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati
Dott.ssa Susanna Menegazzi - presidente rel. ed est.
Dott.ssa Alessandra Pesci - giudice
Dott.ssa Giulia Civiero - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
1997/2025 in data 15/04/2025, promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. DE STEFANO ENRICO parte ricorrente
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. VOCATURO MARCO
parte convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente per oggetto: Separazione giudiziale, rimessa in decisione sulle seguenti congiunte
CONCLUSIONI
Dichiarare la separazione alle seguenti condizioni:
- affidamento condiviso dei due figli, con residenza prevalente presso la madre alla quale viene pertanto assegnata la casa familiare;
- il padre potrà stare con i figli un pomeriggio la settimana (il giovedì salvo diverso accordo) dalle ore
17.30 fino alle ore 20.00; e ogni domenica dalle ore 9.30 alle ore 19.00 ; quando il padre avrà trovato sistemazione abitativa adeguata ad ospitare i figli, potrà tenerli con sé – anziché ogni domenica - a fine settimana alternati da sabato ore 10.10 alla domenica ore 19.00;
- se il sig avrà disponibilità di abitazione CP_1
adeguata, potrà tenere con sè i figli durante le vacanze con queste modalità: quest'estate la seconda settimana di agosto;
dall'estate prossima, due settimane da concordare entro fine maggio;
durante le vacanze natalizie: un anno la settimana comprendente il Natale e un anno la settimana che comprende l'ultimo dell'anno; durante le vacanze pasquali: metà giorni con l'uno e metà con l'altra;
- per i compleanni e le festività scolastiche, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo tra le parti;
- la signora rinuncia all'assegno di mantenimento, perché ha trovato occupazione;
Pag. 2 di 7 - il sig verserà , con decorrenza dall'agosto 2025, CP_1
un assegno di euro 500 complessivamente per il mantenimento dei figli (250 ciascuno) con rivalutazione ISTAT;
con versamento entro il 15 del mese su conto corrente che la signora indicherà;
- l'assegno unico va percepito integralmente dalla madre;
le parti si impegnano ad attivarsi in tal senso;
fino a quando l'INPS accrediterà l'assegno sul conto del sig
, questi lo verserà alla moglie;
CP_1
- le spese straordinarie – come da protocollo per la famiglia in uso presso questo Tribunale - per i figli sono a carico del padre per il 60% e della madre per il 40%.
- spese di lite compensate;
- le parti si attiveranno per intestare il contratto di locazione relativo alla casa familiare alla signora Pt_1
e per il cambio intestazione delle relative utenze;
al sig va restituita la cauzione. CP_1
- il sig si impegna a trasferire la residenza dalla CP_1
casa familiare.
- le parti si impegnano a non portar i figli in Marocco prima della prossima estate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora ha chiesto pronunciarsi la Parte_1
separazione dal coniuge con il quale ha CP_1
contratto matrimonio il 24/6/2018, esponendo che
Pag. 3 di 7 dall'unione sono nati due figli, entrambi ancora minorenni;
che la famiglia vive in Italia dal 2018; che il rapporto coniugale si è deteriorato già a partire dal 2020 e che nel 2024 il marito ha abbandonato la casa familiare.
Ha chiesto l'affido condiviso dei figli, con residenza presso la madre;
ha chiesto un assegno di mantenimento per sé e il versamento di 700 euro mensili da parte del padre per mantenere i due figli, oltre al 70% delle spese straordinarie;
assegno unico integralmente a lei.
Il signor si è costituito in giudizio e ha CP_1
proposto di versare un assegno di mantenimento per i figli di euro 300 complessivamente , oltre al 60% delle spese straordinarie;
assegno unico integralmente alla madre.
All'udienza del 22/7/2025 i coniugi sono comparsi personalmente in udienza e hanno accettato la proposta formulata dal giudice - come da conclusioni sopra trascritte.
Il giudice ha pertanto rimesso la causa in decisione.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento, sussistendone i presupposti di legge:
risulta che il rapporto coniugale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza e questo trova conferma nelle allegazioni contenute negli atti del giudizio e nelle dichiarazioni rese dalle parti.
Le parti hanno concordato le condizioni di affidamento dei
Pag. 4 di 7 minori e gli aspetti economici tenendo conto dell'età dei bambini e della diversa capacità economica come risulta dagli atti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa RG nr 1997/2025 ,
così decide:
1. dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Marocco il CP_1
24/6/2018; matrimonio trascritto al nr 14 – parte II- Serie
C- Ufficio 1 – anno 2018 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Sernaglia della Battaglia;
alle seguenti condizioni:
- affidamento condiviso dei due figli, con residenza prevalente presso la madre alla quale viene pertanto assegnata la casa familiare;
- il padre potrà stare con i figli un pomeriggio la settimana (il giovedì salvo diverso accordo) dalle ore
17.30 fino alle ore 20.00; e ogni domenica dalle ore 9.30
alle ore 19.00 ; quando il padre avrà trovato sistemazione abitativa adeguata ad ospitare i figli, potrà tenerli con sé – anziché ogni domenica - a fine settimana alternati da sabato ore 10.10 alla domenica ore 19.00;
- se il sig avrà disponibilità di abitazione CP_1
Pag. 5 di 7 adeguata, potrà tenere con sè i figli durante le vacanze con queste modalità: quest'estate la seconda settimana di agosto;
dall'estate prossima, due settimane da concordare entro fine maggio;
durante le vacanze natalizie: un anno la settimana comprendente il Natale e un anno la settimana che comprende l'ultimo dell'anno; durante le vacanze pasquali:
metà giorni con l'uno e metà con l'altra;
- per i compleanni e le festività scolastiche, si seguirà
il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo tra le parti;
- la signora rinuncia all'assegno di mantenimento, perché
ha trovato occupazione;
- il sig verserà , con decorrenza dall'agosto 2025, CP_1
un assegno di euro 500 complessivamente per il mantenimento dei figli (250 ciascuno) con rivalutazione ISTAT;
con versamento entro il 15 del mese su conto corrente che la signora indicherà;
- l'assegno unico va percepito integralmente dalla madre;
le parti si impegnano ad attivarsi in tal senso;
fino a quando l'INPS accrediterà l'assegno sul conto del sig
, questi lo verserà alla moglie;
CP_1
- le spese straordinarie – come da protocollo per la famiglia in uso presso questo Tribunale - per i figli sono a carico del padre per il 60% e della madre per il 40%.
- spese di lite compensate;
- le parti si attiveranno per intestare il contratto di locazione relativo alla casa familiare alla signora Pt_1
Pag. 6 di 7 e per il cambio intestazione delle relative utenze;
al sig va restituita la cauzione. CP_1
- il sig si impegna a trasferire la residenza dalla CP_1
casa familiare.
- le parti si impegnano a non portar i figli in Marocco
prima della prossima estate;
2. ordina al competente ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge.
Così deciso a Treviso nella camera di consiglio del
22/07/2025
Il giudice
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
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