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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/06/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente rel. dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott.ssa Giovanna Debernardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 56/2025 P.U., promosso
DA
(cod. fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Isabella Notarbartolo
( e dall'avv. Susanna Sgroi ( Email_1 Email_2
) per procura allegata al ricorso
[...]
RICORRENTE
OGGETTO: liquidazione controllata del sovraindebitato
❖❖❖
Letto il ricorso depositato il 12 giugno 2025, con cui Parte_1 ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ex artt. 268 e ss. CCII;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27, comma
2, CCII, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza (o il domicilio) – si trova a CA
RI (comune rientrante nel circondario del Tribunale di Termini
Imerese); rilevato che è stata allegata la documentazione prescritta dall'art. 39, commi 1 e 2, CCII;
letta la relazione del professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, dott.ssa così come integrata in data 17 Persona_1 giugno 2025, recante una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda,
l'illustrazione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII;
ritenuto che
il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art. 2, comma 1, lett. c,
CCII); rilevato che non risulta la presentazione di domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII;
ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura previsti dagli artt. 268 e 269 CCII;
considerato che
va demandata al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza del debitore, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;
considerato che
non può essere accolta la richiesta di esclusione dalla liquidazione del motoveicolo Honda VFR tg. C22927 di proprietà del ricorrente, atteso che il bene in questione non rientra tra quelli che, per espressa previsione dell'art. 268, comma 4, CCII, non sono compresi nella procedura;
rilevato che, peraltro, a mente dell'art. 270, comma 2, lett. e), CCII, il debitore può essere autorizzato ad utilizzare l'autovettura Chrysler
Crossfire tg. CJ309NM di sua proprietà fino alla vendita, avendone necessità per esigenze di vita quotidiana;
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considerato che non può, in questa sede, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale, nei confronti dell'odierno ricorrente, nell'ambito del procedimento iscritto. al n. 2708/2024 R.G. evidenziato, nondimeno, che l'art. 150 CCII (applicabile alla liquidazione controllata in virtù del richiamo operato dall'art. 270, comma 5) prevede il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;
rilevato che per il ruolo di liquidatore va confermato il medesimo professionista già nominato dall'OCC, che risulta iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al D.M. Giustizia 202/2014; rammentato che competono al liquidatore gli adempimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. f) e g), nonché i compiti stabiliti dagli artt. 272-
276 CCII;
rilevato, fin d'ora, che ai compensi dei difensori del ricorrente va riconosciuta la natura di crediti privilegiati ex art. 2751 bis, n. 2), c.c., ma non quella di crediti in prededuzione, non rientrando i medesimi tra i crediti indicati come prededucibili dall'art. 6, comma 1, CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di , Parte_1 nato a [...] il [...] (cod. fisc.
); C.F._1
NOMINA giudice delegato il dott. Giuseppe Rini;
NOMINA liquidatore la dott.ssa (cod. fisc. Persona_1
, pec , con studio C.F._2 Email_3
a Palermo, via Giuseppe Giusti n. 3, invitandola:
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1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione, rendendo contestualmente la dichiarazione di cui all'art. 35.1 D.Lgs. 159/2011;
2) a curare l'inserimento della presente sentenza, con esclusione dei dati sensibili, nel sito internet del Tribunale di Termini Imerese e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
3) a curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
4) a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
5) ad aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
6) a completare l'inventario dei beni del debitore ed a redigere e depositare un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata;
7) a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273 CCII;
8) a riferire per iscritto ogni sei mesi al giudice delegato in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso);
ORDINA al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni dalla notificazione della presente sentenza, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore,
a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di
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rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201
CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio, in favore del liquidatore, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione del bene mobile registrato di cui al punto successivo;
AUTORIZZA il debitore ad utilizzare l'autovettura Chrysler Crossfire tg. CJ309NM di sua proprietà fino alla vendita della stessa;
DEMANDA
al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza del debitore,
l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;
DISPONE che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;
MANDA alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza al debitore e per la comunicazione al liquidatore nominato.
Palermo, 17 giugno 2025
IL PRESIDENTE EST.
dott. Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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