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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GA CO, Presidente
ROTA MARCO, Relatore
BRANCAFORTE MARIA ASSUNTA, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1429/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720259003940221 IR-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720259003940221 IR-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720259003940221 IR-ALIQUOTE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720259003940221 IVA-ALIQUOTE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720259003940221 IRAP 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 460/2025 depositato il
05/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come infra in svolgimento del processo
Resistente: come infra in svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo notificato a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 17 bis D.L.vo 546/1992, all'Agenzia delle
Entrate RI e depositato per via telematica presso questa Corte in data 26.6.2025 ai fini della costituzione in giudizio, Ricorrente_1, con il patrocinio l'Avv. Difensore_1 , ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 29720259003940221 emessa da RI IC SP e notificata il
28.04.2025 per il recupero di somme complessivamente pari ad € 180.349,13 dovute a titolo di IVA, IRAP,
IR (con pertinenti sanzioni ed accessori) portate da n. 2 avvisi di accertamento TYZ02C301393/2014
e TYZ01C301394/2014.
Il ricorrente eccepisce l' omessa notifica degli avvisi presupposti ovvero di altro atto interruttivo del decorso del termine di prescrizione
Conclude perché la Corte, previa sospensione dell'atto opposto e discussione in pubblica udienza, accolga il ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
Costituitasi in lite, l'Agenzia delle Entrate RI dà conto di aver regolarmente notificato in data
27.12.2014 gli avvisi sottesi l'intimazione censurata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con conseguente interruzione del termine prescrizionale decennale, soggiungendo che detti avvisi sono strati altresì consegnati al ricorrente brevi manu in data 23.10.2024 a seguito di istanza di accesso agli atti. Respinge l'eccezione di prescrizione avuto altresì riguardo alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 67 D.L. 18/2020 ed alle successive proroghe ex lege per un tempo complessivo pari a 478 giorni tale che. Conclude perché la Corte rigetti il ricorso con vittoria delle spese di lite con le maggiorazioni di legge.
All'udienza del 21.7.2025 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
All'udienza del 3.11.2025 la causa è stata trattata in pubblica udienza ed assunta quindi in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letti gli atti ed audite le argomentazioni delle parti costituite in giudizio, ritiene che il ricorso non meriti accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Incontestata la matrice del credito tributario, le allegazioni di parte resistente attestano la legittima attivazione della procedura di cui all'art. 140 c.p.c. a seguito della temporanea assenza del destinatario presso il luogo di recapito.
Ed in particolare l'avviso di accertamento n. TYZ02C301393/2014 è stato notificato ai sensi dell'art. 140 cpc ad OL AR mediante deposito dell'accertamento presso il Comune di Comiso in data 15/12/2014 e contestuale invio della raccomandata informativa n. 141707109969, restituita al mittente per compiuta giacenza, maturata in data 27.12.2024 ed altresì è stato notificato alla società “Società_1
ex art. 60 lett. e) DPR 600/1973 con attestazione del messo comunale di deposito presso la casa comunale ed affissione dell'avviso di deposito e relativa pubblicazione. L'avviso di accertamento TYZ01C301394/2014 è stato notificato ai sensi dell'art. 140 cpc, come da relazione di notificazione compilata dal messo comunale, mediante deposito dell'accertamento presso il Comune di
Comiso in data 15/12/2014 e contestuale invio dalla raccomandata informativa n. 14170710998-1.
Avuto riguardo alla comprovata regolare notifica degli avvisi sottesi l'intimazione opposta, non v'è dubbio che a far data dal loro legittimo recapito sia decorso un ulteriore termine decennale di prescrizione della pretesa tributaria la cui scadenza deve intendersi prorogata nei termini dettati dall'art. 68, comma 1, D.L.
18/2020 e dal richiamato art. 12 D.L.vo 159/2015.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di primo grado di Ragusa, definitivamente decidendo, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, unica resistente costituita in giudizio, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.258,64, di cui € 1.276,00 per lo studio della controversia,
€ 601,00 per l'introduzione della causa, € 709,00 per la partecipazione alla fase di trattazione e discussione, svolte in unica udienza, € 956, per la partecipazione alla fase cautelare, diminuite del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546 del 1992, oltre spese generali per € 425,04.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GA CO, Presidente
ROTA MARCO, Relatore
BRANCAFORTE MARIA ASSUNTA, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1429/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720259003940221 IR-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720259003940221 IR-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720259003940221 IR-ALIQUOTE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720259003940221 IVA-ALIQUOTE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720259003940221 IRAP 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 460/2025 depositato il
05/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come infra in svolgimento del processo
Resistente: come infra in svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo notificato a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 17 bis D.L.vo 546/1992, all'Agenzia delle
Entrate RI e depositato per via telematica presso questa Corte in data 26.6.2025 ai fini della costituzione in giudizio, Ricorrente_1, con il patrocinio l'Avv. Difensore_1 , ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 29720259003940221 emessa da RI IC SP e notificata il
28.04.2025 per il recupero di somme complessivamente pari ad € 180.349,13 dovute a titolo di IVA, IRAP,
IR (con pertinenti sanzioni ed accessori) portate da n. 2 avvisi di accertamento TYZ02C301393/2014
e TYZ01C301394/2014.
Il ricorrente eccepisce l' omessa notifica degli avvisi presupposti ovvero di altro atto interruttivo del decorso del termine di prescrizione
Conclude perché la Corte, previa sospensione dell'atto opposto e discussione in pubblica udienza, accolga il ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
Costituitasi in lite, l'Agenzia delle Entrate RI dà conto di aver regolarmente notificato in data
27.12.2014 gli avvisi sottesi l'intimazione censurata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con conseguente interruzione del termine prescrizionale decennale, soggiungendo che detti avvisi sono strati altresì consegnati al ricorrente brevi manu in data 23.10.2024 a seguito di istanza di accesso agli atti. Respinge l'eccezione di prescrizione avuto altresì riguardo alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 67 D.L. 18/2020 ed alle successive proroghe ex lege per un tempo complessivo pari a 478 giorni tale che. Conclude perché la Corte rigetti il ricorso con vittoria delle spese di lite con le maggiorazioni di legge.
All'udienza del 21.7.2025 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
All'udienza del 3.11.2025 la causa è stata trattata in pubblica udienza ed assunta quindi in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letti gli atti ed audite le argomentazioni delle parti costituite in giudizio, ritiene che il ricorso non meriti accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Incontestata la matrice del credito tributario, le allegazioni di parte resistente attestano la legittima attivazione della procedura di cui all'art. 140 c.p.c. a seguito della temporanea assenza del destinatario presso il luogo di recapito.
Ed in particolare l'avviso di accertamento n. TYZ02C301393/2014 è stato notificato ai sensi dell'art. 140 cpc ad OL AR mediante deposito dell'accertamento presso il Comune di Comiso in data 15/12/2014 e contestuale invio della raccomandata informativa n. 141707109969, restituita al mittente per compiuta giacenza, maturata in data 27.12.2024 ed altresì è stato notificato alla società “Società_1
ex art. 60 lett. e) DPR 600/1973 con attestazione del messo comunale di deposito presso la casa comunale ed affissione dell'avviso di deposito e relativa pubblicazione. L'avviso di accertamento TYZ01C301394/2014 è stato notificato ai sensi dell'art. 140 cpc, come da relazione di notificazione compilata dal messo comunale, mediante deposito dell'accertamento presso il Comune di
Comiso in data 15/12/2014 e contestuale invio dalla raccomandata informativa n. 14170710998-1.
Avuto riguardo alla comprovata regolare notifica degli avvisi sottesi l'intimazione opposta, non v'è dubbio che a far data dal loro legittimo recapito sia decorso un ulteriore termine decennale di prescrizione della pretesa tributaria la cui scadenza deve intendersi prorogata nei termini dettati dall'art. 68, comma 1, D.L.
18/2020 e dal richiamato art. 12 D.L.vo 159/2015.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di primo grado di Ragusa, definitivamente decidendo, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, unica resistente costituita in giudizio, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.258,64, di cui € 1.276,00 per lo studio della controversia,
€ 601,00 per l'introduzione della causa, € 709,00 per la partecipazione alla fase di trattazione e discussione, svolte in unica udienza, € 956, per la partecipazione alla fase cautelare, diminuite del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546 del 1992, oltre spese generali per € 425,04.