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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 38215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38215 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - STEFANO APRILE CC - 16/10/2025 R.G.N. 21981/2025 AO AN SENTENZA sul ricorso proposto da: RA MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/03/2025 della Corte d'appello di Genova Udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giuseppina CASELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Dato avviso al difensore. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Savona in data 1° ottobre 2021 con la quale MA RA è stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione per avere concesso in locazione a cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno un appartamento, traendo un ingiusto profitto (articolo 12, comma 5-bis, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286).
2. Ricorre MA RA,con il difensore avv. Fabrizio Vincenzi, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, denunciando: - la violazione di legge, in relazione all’art. 12, comma 5-bis, decreto legislativo n. 286 del 1998 e all’art. 530 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione, con riguardo alla responsabilità poiché non si è accertato chi fosse il proprietario dell’immobile e che l’imputato fosse consapevole della condizione di irregolarità dei conduttori, mentre non emerge la sproporzione tra le prestazioni dalle quali deriverebbe l’ingiusto profitto;
- la violazione di legge, in relazione all’art. 131-bis cod. pen., e il vizio della motivazione, con riguardo alla pena e alla mancata applicazione della causa di non punibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il ricorso è generico e assertivo, nonché privo di critiche specifiche agli aspetti decisivi della pronuncia.
2.1. La titolarità dell’immobile non rileva, come ha sottolineato il giudice di merito, essendosi accertata la disponibilità di esso in capo all’imputato in forza di due distinti e concorrenti elementi: le indagini di polizia giudiziaria circa la effettiva disponibilità del bene in Penale Sent. Sez. 1 Num. 38215 Anno 2025 Presidente: NI NI Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 16/10/2025 capo all’imputato, che lo aveva in precedenza utilizzato per espiare gli arresti domiciliari;
le dichiarazioni del conduttore che riferisce di avere concluso un contratto verbale di locazione con l’imputato, cui corrispondeva il prezzo pattuito “in nero”.
2.2. Quanto alla consapevolezza della condizione di irregolarità dei cittadini stranieri alloggiati nell’appartamento, il ricorso omette di criticare la logica affermazione dei giudici di merito, secondo la quale fermo l’inadempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall’art. art. 12 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191, posti a presidio proprio del controllo dell’identità dei soggiornanti di qualunque nazionalità, di per sé indicativo del comportamento dell’imputato che si è sottratto agli obblighi di legge la condizione era palese e dimostrata dall’opzione prescelta dall’imputato di procedere alla locazione senza un contratto registrato.
2.3. Quanto all’ingiusto profitto, i giudici di merito hanno sottolineato, senza ricevere critiche specifiche, che l’appartamento era persino privo di energia elettrica e che la somma percepita a titolo di pigione, oltre a essere sottratta all’imposizione fiscale, appariva sproporzionata proprio in ragione delle condizioni del conduttore. Tale assunto è conforme alla giurisprudenza di legittimità, la quale ha da tempo chiarito che «per la configurabilità del delitto previsto dall'art. 12, comma 5-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è richiesto il fine di trarre un ingiusto profitto dalla locazione, che si realizza nel caso in cui l'equilibrio delle prestazioni sia fortemente alterato in favore del titolare dell'immobile, con sfruttamento della precaria condizione dello straniero irregolare» (Sez. 1, n. 37623 del 14/07/2023, Mohammad Afzal, Rv. 285249 – 01). Nel caso in esame, infatti, se, per un verso, è evidente — come correttamente affermato dai giudici di merito — che il profitto conseguito, pari alla somma di denaro consegnata dal cittadino irregolare, è di per sé ingiusto, in quanto costituisce il corrispettivo per la illecita condotta di locazione dell’immobile a favore di un soggetto privo del permesso di soggiorno, è, d’altra parte, indubitabile, come logicamente affermato nella sentenza impugnata, che il cittadino irregolare è indotto a sottostare alla richiesta perché si trova in una condizione di inferiorità caratterizzata proprio dall’assenza di un valido titolo di soggiorno e dalla necessità di ottenere, seppure in modo illecito, un titolo abitativo, così realizzandosi l’ingiusto profitto del locatore.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente STEFANO APRILE NI NI 2
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giuseppina CASELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Dato avviso al difensore. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Savona in data 1° ottobre 2021 con la quale MA RA è stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione per avere concesso in locazione a cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno un appartamento, traendo un ingiusto profitto (articolo 12, comma 5-bis, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286).
2. Ricorre MA RA,con il difensore avv. Fabrizio Vincenzi, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, denunciando: - la violazione di legge, in relazione all’art. 12, comma 5-bis, decreto legislativo n. 286 del 1998 e all’art. 530 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione, con riguardo alla responsabilità poiché non si è accertato chi fosse il proprietario dell’immobile e che l’imputato fosse consapevole della condizione di irregolarità dei conduttori, mentre non emerge la sproporzione tra le prestazioni dalle quali deriverebbe l’ingiusto profitto;
- la violazione di legge, in relazione all’art. 131-bis cod. pen., e il vizio della motivazione, con riguardo alla pena e alla mancata applicazione della causa di non punibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il ricorso è generico e assertivo, nonché privo di critiche specifiche agli aspetti decisivi della pronuncia.
2.1. La titolarità dell’immobile non rileva, come ha sottolineato il giudice di merito, essendosi accertata la disponibilità di esso in capo all’imputato in forza di due distinti e concorrenti elementi: le indagini di polizia giudiziaria circa la effettiva disponibilità del bene in Penale Sent. Sez. 1 Num. 38215 Anno 2025 Presidente: NI NI Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 16/10/2025 capo all’imputato, che lo aveva in precedenza utilizzato per espiare gli arresti domiciliari;
le dichiarazioni del conduttore che riferisce di avere concluso un contratto verbale di locazione con l’imputato, cui corrispondeva il prezzo pattuito “in nero”.
2.2. Quanto alla consapevolezza della condizione di irregolarità dei cittadini stranieri alloggiati nell’appartamento, il ricorso omette di criticare la logica affermazione dei giudici di merito, secondo la quale fermo l’inadempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall’art. art. 12 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191, posti a presidio proprio del controllo dell’identità dei soggiornanti di qualunque nazionalità, di per sé indicativo del comportamento dell’imputato che si è sottratto agli obblighi di legge la condizione era palese e dimostrata dall’opzione prescelta dall’imputato di procedere alla locazione senza un contratto registrato.
2.3. Quanto all’ingiusto profitto, i giudici di merito hanno sottolineato, senza ricevere critiche specifiche, che l’appartamento era persino privo di energia elettrica e che la somma percepita a titolo di pigione, oltre a essere sottratta all’imposizione fiscale, appariva sproporzionata proprio in ragione delle condizioni del conduttore. Tale assunto è conforme alla giurisprudenza di legittimità, la quale ha da tempo chiarito che «per la configurabilità del delitto previsto dall'art. 12, comma 5-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è richiesto il fine di trarre un ingiusto profitto dalla locazione, che si realizza nel caso in cui l'equilibrio delle prestazioni sia fortemente alterato in favore del titolare dell'immobile, con sfruttamento della precaria condizione dello straniero irregolare» (Sez. 1, n. 37623 del 14/07/2023, Mohammad Afzal, Rv. 285249 – 01). Nel caso in esame, infatti, se, per un verso, è evidente — come correttamente affermato dai giudici di merito — che il profitto conseguito, pari alla somma di denaro consegnata dal cittadino irregolare, è di per sé ingiusto, in quanto costituisce il corrispettivo per la illecita condotta di locazione dell’immobile a favore di un soggetto privo del permesso di soggiorno, è, d’altra parte, indubitabile, come logicamente affermato nella sentenza impugnata, che il cittadino irregolare è indotto a sottostare alla richiesta perché si trova in una condizione di inferiorità caratterizzata proprio dall’assenza di un valido titolo di soggiorno e dalla necessità di ottenere, seppure in modo illecito, un titolo abitativo, così realizzandosi l’ingiusto profitto del locatore.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente STEFANO APRILE NI NI 2