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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/11/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2133/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Claudia Merlino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Greta Oliveri;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 28.10.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 5.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto, depositato il 27.3.2025, con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle
Per_ Per_ condizioni ivi enucleate, anche concernenti le figlie della coppia e (nate rispettivamente il 1.6.2007 e il 10.6.2010);
1 rilevato che all'udienza del 28.10.2025 i ricorrenti, personalmente comparsi, hanno precisato le condizioni concordate, alla luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Ceranesi (GE) il 6.9.2003, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano Per_ venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi delle figlie e Per_
, e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
Pt_3
(nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati:
“1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Ceranesi (GE), via Campolungo n. 31, di proprietà della signora resta assegnata a quest'ultima con ogni bene e arredo in essa contenuto e relative Pt_1
Per_ Per_ pertinenze, perché vi abiti con le figlie e;
2 Per_ 3. la figlia nata a [...] il [...] è ora maggiorenne, ma non ancora autosufficiente sul piano economico e convive con la madre;
Per_
nata a [...] il [...] rimane affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso e con la madre nell'abitazione ex casa coniugale, di proprietà della signora sita in Ceranesi (GE), via Campolungo n. 31; Pt_1
Per_ 4. il signor vedrà e terrà con sé la figlia , vista e considerata la sua età, Parte_2
mettendosi d'accordo con la medesima ogni settimana, tendendo in considerazione i suoi impegni scolastici e la sua volontà;
Per_ parimenti il padre potrà vedere la figlia mettendosi d'accordo direttamente con lei;
5. il punto di cui sopra n. 4) verrà applicato anche per le festività civili e religiose nel corso dell'anno, per il Natale e la Pasqua così come per ogni altra ricorrenza;
Per_ 6. i genitori potranno trascorrere con la figlia un periodo di vacanza estivo di quindici giorni, anche non consecutivi e anche per tale questione il signor si metterà Parte_2
d'accordo con la figlia tenendo presente le ferie della signora così da evitare che i Pt_1
periodi si sovrappongano;
Per_ quanto ai periodi di ferie con vale sempre la necessità di mettersi d'accordo direttamente con lei da parte dei due genitori;
7. durante il periodo di ferie il diritto di visita è sospeso per l'altro genitore;
8. il signor si impegna ed obbliga a corrispondere alla signora a titolo di Parte_2 Pt_1
Per_ Per_ contributo al mantenimento ordinario delle figlie e , entro il giorno 25 di ogni mese,
l'importo di euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascuna figlia) oltre rivalutazione Istat annuale, come per legge, mediante bonifico bancario, oltre il 50% delle spese straordinarie Per_ Per_ documentate necessarie alle figlie e , secondo le voci e con i criteri di cui al verbale di riunione della IV Sezione del Tribunale di Genova del 15/9/2016 che le parti dichiarano di ben conoscere ed approvare. I rimborsi delle quote anticipate da un genitore dovranno essere versati all'altro entro e non oltre il mese successivo alla richiesta, restando esclusa la possibilità di compensazioni con il contributo al mantenimento ordinario delle figlie;
9. la signora ercepirà l'assegno unico universale al 100% per le due figlie;
Pt_1
3 10. entro il giorno 10.05.2027 il signor si impegna a lasciare libero l'immobile Parte_2
adibito a casa coniugale, lasciando alla signora tutti gli attrezzi di lavoro del suocero Pt_1
che fino ad oggi gli sono stati prestati per la sua attività lavorativa;
Per_ 11. la signora il signor si impegnano a introdurre nella vita della figlia Pt_1 Parte_2
propri nuovi partner stabili con gradualità e con le dovute cautele e previo confronto reciproco;
12. eventuali nuovi partner della signora e del signor non potranno Pt_1 Parte_2
Per_ Per_ interferire nelle scelte educative relative alle figlie e;
13. la signora e il signor si dichiarano entrambi economicamente Pt_1 Parte_2
autosufficienti;
14. fin da ora i coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o di altri documenti equipollenti, validi per l'espatrio;
15. le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 13, parte II, serie A, anno 2003), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott.ssa Claudia Merlino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Claudia Merlino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Greta Oliveri;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 28.10.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 5.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto, depositato il 27.3.2025, con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle
Per_ Per_ condizioni ivi enucleate, anche concernenti le figlie della coppia e (nate rispettivamente il 1.6.2007 e il 10.6.2010);
1 rilevato che all'udienza del 28.10.2025 i ricorrenti, personalmente comparsi, hanno precisato le condizioni concordate, alla luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Ceranesi (GE) il 6.9.2003, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano Per_ venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi delle figlie e Per_
, e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
Pt_3
(nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati:
“1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Ceranesi (GE), via Campolungo n. 31, di proprietà della signora resta assegnata a quest'ultima con ogni bene e arredo in essa contenuto e relative Pt_1
Per_ Per_ pertinenze, perché vi abiti con le figlie e;
2 Per_ 3. la figlia nata a [...] il [...] è ora maggiorenne, ma non ancora autosufficiente sul piano economico e convive con la madre;
Per_
nata a [...] il [...] rimane affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso e con la madre nell'abitazione ex casa coniugale, di proprietà della signora sita in Ceranesi (GE), via Campolungo n. 31; Pt_1
Per_ 4. il signor vedrà e terrà con sé la figlia , vista e considerata la sua età, Parte_2
mettendosi d'accordo con la medesima ogni settimana, tendendo in considerazione i suoi impegni scolastici e la sua volontà;
Per_ parimenti il padre potrà vedere la figlia mettendosi d'accordo direttamente con lei;
5. il punto di cui sopra n. 4) verrà applicato anche per le festività civili e religiose nel corso dell'anno, per il Natale e la Pasqua così come per ogni altra ricorrenza;
Per_ 6. i genitori potranno trascorrere con la figlia un periodo di vacanza estivo di quindici giorni, anche non consecutivi e anche per tale questione il signor si metterà Parte_2
d'accordo con la figlia tenendo presente le ferie della signora così da evitare che i Pt_1
periodi si sovrappongano;
Per_ quanto ai periodi di ferie con vale sempre la necessità di mettersi d'accordo direttamente con lei da parte dei due genitori;
7. durante il periodo di ferie il diritto di visita è sospeso per l'altro genitore;
8. il signor si impegna ed obbliga a corrispondere alla signora a titolo di Parte_2 Pt_1
Per_ Per_ contributo al mantenimento ordinario delle figlie e , entro il giorno 25 di ogni mese,
l'importo di euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascuna figlia) oltre rivalutazione Istat annuale, come per legge, mediante bonifico bancario, oltre il 50% delle spese straordinarie Per_ Per_ documentate necessarie alle figlie e , secondo le voci e con i criteri di cui al verbale di riunione della IV Sezione del Tribunale di Genova del 15/9/2016 che le parti dichiarano di ben conoscere ed approvare. I rimborsi delle quote anticipate da un genitore dovranno essere versati all'altro entro e non oltre il mese successivo alla richiesta, restando esclusa la possibilità di compensazioni con il contributo al mantenimento ordinario delle figlie;
9. la signora ercepirà l'assegno unico universale al 100% per le due figlie;
Pt_1
3 10. entro il giorno 10.05.2027 il signor si impegna a lasciare libero l'immobile Parte_2
adibito a casa coniugale, lasciando alla signora tutti gli attrezzi di lavoro del suocero Pt_1
che fino ad oggi gli sono stati prestati per la sua attività lavorativa;
Per_ 11. la signora il signor si impegnano a introdurre nella vita della figlia Pt_1 Parte_2
propri nuovi partner stabili con gradualità e con le dovute cautele e previo confronto reciproco;
12. eventuali nuovi partner della signora e del signor non potranno Pt_1 Parte_2
Per_ Per_ interferire nelle scelte educative relative alle figlie e;
13. la signora e il signor si dichiarano entrambi economicamente Pt_1 Parte_2
autosufficienti;
14. fin da ora i coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o di altri documenti equipollenti, validi per l'espatrio;
15. le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 13, parte II, serie A, anno 2003), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott.ssa Claudia Merlino
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