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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 04/09/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1965/2021 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 4/9/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia alla Via Dante Alighieri, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Stuppia Giuseppe (PEC: , Email_1 che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: E
, t) che lo Email_2 Email_4 rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 06/12/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di sentire riconoscere l'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della L. 18/80 e L. 508/88 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 15.11.2021) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “A) Accertare e Dichiarare la ricorrente IG.ra , in riforma dell'accertamento tecnico preventivo, Parte_1 invalido nella misura del 100% ad ogni occupazione con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti della vita fin dalla presentazione della domanda;
B) Condannare l in persona del Presidente Controparte_1 pro tempore, legale rappresentante, alla corresponsione in favore della ricorrente, IG.ra
, dell'indennità d'accompagnamento richiesta a far data dalla domanda Parte_1 amministrativa con interessi e rivalutazione sui ratei scaduti;
C) Emettere ogni altro provvedimento consequenziale di legge;
D) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e di quello dell'accertamento tecnico preventivo, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, ex art.93 c.p.c., con clausola di provvisoria esecuzione, dichiarando di aver anticipato le prime e non aver riscosse le seconde;
”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. 3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso che: << Dalla visita medico legale effettuata e dalla documentazione sanitaria presentatami dal ricovero in presso il reparto neurologia ( dove sono stati eseguito indagini strumentali) posso concludere che la signora presenta: deficit deambulatorio in pz obesa con poli Pt_1 artrosi e lomboartrosi , flebopatia cronica arti inferiori arteriopatia arti inferiori scompenso cardiaco III classe, cardiopatia ischemica, insufficienza venosa arti inferiori, malattia da reflusso gastro esofageo gozzo multi nodulare, cisti renali destra, cardiopatia ipertensiva , BPCO epatopatia cronica c correlata. Pregressa isterectomia…. la perizianda si può considerare: ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88, Legge 124/98) grave al 100% con necessità di assistenza continua. Tale stato invalidante si può far risalire alla data di Luglio 2021 epoca della visita medico legale del DR dalla sua perizia si deduce che già all'epoca la Persona_1 signora soffriva delle gravi patologie per le quali chiedeva il beneficio dell'accompagno>>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, il ricorrente è da riconoscersi invalido al 100% con necessità di assistenza continua a decorrere da luglio 2021.
6. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, a motivo della data di concreta decorrenza della prestazione ascritta all'istante, successiva tanto alla data di presentazione della domanda amministrativa e a quella di accertamento tecnico preventivo.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di del requisito sanitario necessario per percepire la pensione Parte_1 ordinaria di inabilità ex art. 12 L. n. 118/1971 e l'indennità di accompagnamento con decorrenza da luglio 2021;
- rigetta, nel resto;
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 4/9/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 4/9/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia alla Via Dante Alighieri, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Stuppia Giuseppe (PEC: , Email_1 che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: E
, t) che lo Email_2 Email_4 rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 06/12/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di sentire riconoscere l'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della L. 18/80 e L. 508/88 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 15.11.2021) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “A) Accertare e Dichiarare la ricorrente IG.ra , in riforma dell'accertamento tecnico preventivo, Parte_1 invalido nella misura del 100% ad ogni occupazione con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti della vita fin dalla presentazione della domanda;
B) Condannare l in persona del Presidente Controparte_1 pro tempore, legale rappresentante, alla corresponsione in favore della ricorrente, IG.ra
, dell'indennità d'accompagnamento richiesta a far data dalla domanda Parte_1 amministrativa con interessi e rivalutazione sui ratei scaduti;
C) Emettere ogni altro provvedimento consequenziale di legge;
D) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e di quello dell'accertamento tecnico preventivo, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, ex art.93 c.p.c., con clausola di provvisoria esecuzione, dichiarando di aver anticipato le prime e non aver riscosse le seconde;
”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. 3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso che: << Dalla visita medico legale effettuata e dalla documentazione sanitaria presentatami dal ricovero in presso il reparto neurologia ( dove sono stati eseguito indagini strumentali) posso concludere che la signora presenta: deficit deambulatorio in pz obesa con poli Pt_1 artrosi e lomboartrosi , flebopatia cronica arti inferiori arteriopatia arti inferiori scompenso cardiaco III classe, cardiopatia ischemica, insufficienza venosa arti inferiori, malattia da reflusso gastro esofageo gozzo multi nodulare, cisti renali destra, cardiopatia ipertensiva , BPCO epatopatia cronica c correlata. Pregressa isterectomia…. la perizianda si può considerare: ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88, Legge 124/98) grave al 100% con necessità di assistenza continua. Tale stato invalidante si può far risalire alla data di Luglio 2021 epoca della visita medico legale del DR dalla sua perizia si deduce che già all'epoca la Persona_1 signora soffriva delle gravi patologie per le quali chiedeva il beneficio dell'accompagno>>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, il ricorrente è da riconoscersi invalido al 100% con necessità di assistenza continua a decorrere da luglio 2021.
6. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, a motivo della data di concreta decorrenza della prestazione ascritta all'istante, successiva tanto alla data di presentazione della domanda amministrativa e a quella di accertamento tecnico preventivo.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di del requisito sanitario necessario per percepire la pensione Parte_1 ordinaria di inabilità ex art. 12 L. n. 118/1971 e l'indennità di accompagnamento con decorrenza da luglio 2021;
- rigetta, nel resto;
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 4/9/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani