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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 30/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona dei Dottori:
PAOLO RAMPINI PRESIDENTE
ELGA BULGARELLI GIUDICE REL. SARA POZZETTI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 2023/2023 RG
promossa da nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv.to Paola Arcidiacono Parte_1 presso il cui studio in Cuneo via B. Bruni 4 bis è altresì elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
-PARTE RICORRENTE-
CONTRO
nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniele Controparte_1
Cericola e Federica Nazzaro presso lo studio dei quali in Torino via del Carmine 2 è altresì elettivamente domiciliata giusta procura in atti
-PARTE RESISTENTE –
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, affido e mantenimento figlio minore, assegno divorzile.
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: come da memoria 14.11.2024
CONCLUSIONI PER PARTE RESISTENTE: pagina 1 di 9 come da memoria 15.11.2024
CONCLUSIONI PER IL PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso di essersi sposato con in data 31.12.2004, unione dalla quale Controparte_1 nascevano, rispettivamente in data 29.6.2005 e 12 marzo 2009, i figli e;
di essere Per_1 Per_2 legalmente separata dal marito come da sentenza non definitiva 15.6.2022 resa in punto status e assegno divorzile (fissato in euro 2000,00), mentre la causa era rimessa in istruttoria per la definizione delle questioni di affido dei minori, in ordine alle quali le parti concordavano circa l'affido condiviso, con collocazione presso il padre ed incontri liberi con la madre (udienza 23.1.2023, ove la madre dichiarava altresì di svolgere attività lavorativa con percezione di euro 1500 mensili a titolo di retribuzione) e circa il mantenimento dei minori, in ordine alle quali era rimessa in decisione;
di essere amministratore delegato della Franco ER s.p.a., impresa di famiglia che opera nel campo della edilizia, con reddito netto pari a circa euro 30000,00 mensili ed esposizione per fideiussioni alla banche per circa 25 milioni di euro;
di avere la in costanza di matrimonio sostanzialmente scelto di CP_1 non svolgere attività lavorativa nonostante le possibilità anche connesse alle conoscenze del marito ed all'essere madrelingua tedesca nonostante i bambini avessero frequentato l'asilo nido sin da tenerissima età e la casa fosse gestita da una governante;
di avere infatti la reperito attività lavorativa CP_1 quando a ciò costretta dalla separazione;
di essersi dovuto sostanzialmente occupare a tempo pieno dei figli stante la condotta del tutto delegante ed inadeguata - come anche da CTU svolta in sede di separazione - della moglie;
di non avere la moglie mai versato alcunchè per il mantenimento dei figli;
cita in giudizio per sentir pronunciare la cessazione degli effetti Parte_1 Controparte_2 civili del matrimonio, confermarsi, come da accordi, l'affido condiviso del figlio ancora Per_2 minorenne con collocazione presso il padre e diritto di visita libero con la madre, stabilirsi in euro 500,00 mensili l'assegno divorzile nonché in euro 600,00 mensili – poi ridotti ad euro 500,00 mensili - il contributo di mantenimento dei figli da porsi a carico della madre oltre 30% concorso spese straordinarie (in subordine chiedendosi la corresponsione mensile di euro 600 omicomprensivi).
si costituiva in giudizio sostenendo di aver abbandonato la propria patria e Controparte_1 carriera (con primo stipendio pari ad euro 50.000,00 annui), per venire in Italia a vivere col marito supportandolo in azienda (soprattutto con riferimento ai rapporti con imprese tedesche), crescendone i figli, ed avendo un tenore di vita elevato (pari a circa 5/6000 euro mensili), ed essere poi stata tradita e abbandonata dal marito, sostanzialmente allontanata dai figli, ora allevati dalla compagna del padre, ed ora anche affetta da sarcoidosi;
allegando che il marito gode di redditi assolutamente maggiori di quelli da ultimo dichiarati (e peraltro dichiarati in 100.000 euro nel 2016), mantiene un tenore di vita altissimo (si permette continui soggiorni all'estero con i figli, ha appena acquistato un Audi Sportback
4.0 del valore base di euro 65000,00), gode di un ingente patrimonio immobiliare e finanziario, è rientrato nel 2021 anche in possesso della villa padronale Cà di Luna sita in Diano d'Alba ove si svolge la attività di B&B di cui prima di occupava la moglie, nel 2020 ha ereditato, sia pure in nuda proprietà, 14 immobili e 1/3 di tutto l'ingente patrimonio immobiliare dal padre, è inoltre titolare di numerose quote di varie società, solo la sua quota della Franco ER s.p.a. vale circa 830.000,00 euro, solo la villa di Diano D'Alba, in sua proprietà esclusiva, vale circa 1.700.000,00 euro, ciò mentre lei si è trovata a 50 anni a fare la cameriera e a tempo parziale stanti i problemi di salute e guadagnando circa euro 900 mensili, essendo inoltre gravata della spesa di euro 700,00 mensili per l'affitto di una modesta dimora e dovendo versare euro 400,00 mensili al marito per il mantenimento dei figli;
precisando pagina 2 di 9 ancora di essersi sempre occupata a tempo pieno dei figli (che accompagnava a scuola, seguiva nei compiti e nelle varie attività), e della casa, compreso il B&B (che gestiva interamente in prima persona) ed il grande giardino, di aver attivamente collaborato col marito nella gestione di vari progetti immobiliari, occupandosi di traduzioni;
allegando che il marito pone in essere ogni genere di ostacolo al rapporto tra la madre e il figlio minore , che di fatto è spesso impegnato quando dovrebbe Per_2 stare con lei, ed assume da solo ogni decisione riguardante i figli;
in conclusione opponendosi alla richiesta di scioglimento del matrimonio, chiedendo comunque stabilirsi in euro 3000,00 mensili l'assegno divorzile, confermarsi l'affido condiviso del figlio col residenza da lui liberamente Per_2 scelta e incontri liberi con la madre da regolamentarsi, in caso di mancato accordo, nel senso di cui alla sentenza definitiva 667/2023, , consentire alla madre di recuperare il tempo che, a causa del comportamento paterno, non ha potuto trascorrere con , ridurre ad euro 150 mensili Per_2 complessivi il contributo della madre per il mantenimento dei figli. In sede di memorie integrative il ER allegava che le vacanze erano trascorse per lo più presso parenti, l'auto nuova era intestata alla società, il B&B era ormai inattivo, la moglie non aveva mai collaborato nella gestione delle attività del marito se non del tutto saltuariamente come accertato in sede di separazione, che inoltre la moglie non avrebbe una invalidità tale da non consentirle di lavorare, lui stesso non ostacola in alcun modo il rapporto madre/figli ma la madre, come già emerso in sede di CTU nel giudizio di separazione, non è adeguata, chiedeva quantomeno pronuncia immediata in punto status, chiedeva inoltre disporsi la produzione delle buste paga della ER nonché di tutta la documentazione di cui all'art 473 bis. 12 c.p.c., la produceva certificato medico attestante CP_1 idoneità lavorativa ma con limitazioni (doc. 40 11.3.24)
Il Giudice non adottava provvedimenti ex art 473 bis.22. La causa era immediatamente rimessa in decisione.
***
Preliminarmente si richiamano e si confermano le ordinanze istruttorie in atti (essendo in conclusione, ed alla luce della produzione anche delle buste paga della resistente relative all'anno 2024, la causa sufficientemente istruita anche in punto situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi - e tardivi i rilievi di cui alla comparsa conclusionale di parte ricorrente siccome basati sulla lettura di documenti già in atti a far data dalla comparsa di costituzione -, dovendo poi considerarsi inammissibile la istanza di acquisizione degli atti di altro procedimento civile pendente tra le stesse parti essendo in facoltà delle stesse procedere, nel presente giudizio, alle produzioni documentali ritenute rilevanti,) altresì rilevandosi la ammissibilità delle produzioni documentali di parte resistente di cui alla memoria 10.4.2024 trattandosi di documenti di formazione sopravvenuta alla scadenza dei termini per memoria di cui all'art 473 bis.17 c.p.c. (in termini Cass 15879/2019)
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La legge 01/12/1970 n. 898 come da ultimo modificata con legge 55/2015, prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, e la separazione si sia protratta ininterrottamente per un certo periodo (sei o dodici mesi) dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale
(art. 3, n. 2 lett. b) L. cit.). Nella fattispecie risulta che i coniugi si sono separati come da sentenza parziale (in punto status e assegno divorzile) 476/2022 del 15.6.2022 passata in giudicato il 24.1.2023 ed ancora, a mente della pagina 3 di 9 predetta sentenza, che in quel procedimento i coniugi erano comparsi avanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 10.7.2019. Da allora la separazione dura ininterrottamente per allegazione comune delle parti.
Risultano dunque integrati i presupposti di legge per far luogo alla sentenza di scioglimento del matrimonio.
In particolare deve ritenersi dimostrato, alla luce della protratta separazione e dalle comuni allegazioni, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita: è ben vero che la si oppone alla pronuncia ma è altresì vero che non fornisce alcuna allegazione, neppure CP_1 generica, tesa a sostenere la persistenza di una comunione di vita tra le parti o anche solo di una speranza di tal senso. Ne consegue l'accoglimento della domanda.
Sull'affido dei figli, sulla loro collocazione, sul diritto di visita del genitore non collocatario
La figlia nata il [...], ha pacificamente raggiunto la maggiore età. Persona_3
Il figlio , nato il [...], risulta affidato congiuntamente ai genitori, collocato Persona_4 presso il padre, beneficiario di rapporti liberi con la madre, da concordarsi con il padre e con lo stesso minore, in difetto di accordi stabiliti prevedendosi il diritto di visita della madre in week end alternati, un pomeriggio infrasettimanale con pernotti, tre settimane nel periodo estivo, metà delle vacanze natalizie e pasquali, in forza di sentenza definitiva di separazione del 13.9.2023 (doc. 10 conv.). In questa sede le parti chiedono concordemente confermarsi l'affido condiviso del figlio minore. Né, sul punto, in difetto di allegazioni tendenti a sostenere il pregiudizio al minore derivando dall'affido ad un genitore, vi sono elementi per statuire diversamente. Il padre chiede disporsi la collocazione presso di sé, con ciò confermandosi il regime in essere, la madre utilizza una formula non inequivoca, letteralmente chiedendo che il minore decida liberamente ove fissare la propria residenza e peraltro chiedendo altresì regolamentarsi il proprio diritto di visita del figlio: con il che deve ritenersi che la stessa madre non intenda chiedere modificarsi il regime di collocazione del figlio minore, del quale, altrimenti, chiederebbe regolamentarsi il suo diritto di visita solo nel caso in cui lo stesso scegliesse di restare presso il padre, ma abbia inteso semplicemente riferirsi al dato formale della residenza anagrafica del figlio, peraltro da ritenersi non disponibile dalle parti.
Deve quindi ritenersi la sussistenza di accordo tra le parti circa il mantenimento della collocazione del minore presso il padre. Le parti, come già detto, concordano altresì in punto diritto di visita della madre chiedendo disporsi che possa vedere liberamente la madre previo accordo con la stessa e con il padre. Per_2
Anche tale conclusione deve essere pienamente recepita trattandosi di scelta congrua rispetto alla età del minore, ormai prossimo al compimento dei 16 anni di età e dunque – in difetto dell'emergere di significativi elementi di segno diverso - da ritenersi senz'altro capace di autonomo discernimento.
Non ritiene invece il Collegio di dover disciplinare, in modo più analitico e cogente, il diritto di visita della madre per l'ipotesi di disaccordo tra le parti: data l'età del figlio, come già detto prossima ai 16 anni, deve senz'altro rimettersi a quest'ultimo la scelta di frequentare la madre liberamente secondo i tempi a lui graditi, né può ritenersi utile l'imposizione, anche solo eventuale, di tempi minimi di permanenza (nel senso che, quand'anche si ritenesse di ribadire, per il caso di disaccordo, la disciplina in essere in forza della sentenza di separazione, ormai risalente di oltre un anno, si dovrebbe comunque aggiungere che gli incontri avvengano solo col consenso del figlio di tal che si tradurrebbero nella mera conferma di incontri liberi)
pagina 4 di 9 Considerata la sussistenza dei citati accordi in punto affido, collocazione del minore, e diritto di visita del genitore non collocatario, deve altresì ritenersi la superfluità dell'ascolto del minore (art 473 bis.4 u.c. c.p.c.).
Deve infine ritenersi la inammissibilità della domanda di parte resistente intesa alla condanna del padre
a consentire il recupero delle ore illegittimamente sottratte alla madre [nel suo diritto di visita del figlio] nel periodo settembre /novembre 2023 per un totale di 320 ore: da un lato perché il sistema prevede, per il caso di inadempienza delle disposizioni in essere, il procedimento tipizzato di cui all'art 473 bis. 39; dall'altro, ed a monte, perché l'età del ragazzo, in mancanza dell'emergere di elementi probatori di segno difforme, induce a ritenere, come già detto, che lo stesso sia in grado di autogestirsi e dunque, in difetto di vere e proprie manipolazioni paterne – che allo stato non risultano neppure analiticamente allegate -, semplicemente scelga di recarsi dalla madre con tempi diversi da quelli desiderati (si noti che molte delle lamentazioni materne si riferiscono a ritardi del minore). Alla collocazione presso il padre consegue l'assegnazione allo stesso padre della casa familiare (art 337 sexies c.c.).
Sugli oneri di mantenimento dei figli minori E' pacifico e non contestato che la figlia ancorchè maggiorenne, è studentessa non percettrice Per_1 di reddito. E' altresì pacifico e non contestato che la stessa convive con il padre unitamente al fratello. Attesa la collocazione, quantomeno prevalente, dei minori presso il padre, sussiste l'obbligo della madre di contribuire al loro mantenimento (anche sul punto non essendovi contestazioni chiedendo la madre una riduzione del quantum solo in ragione delle proprie condizioni reddituali). Sulla base di queste premesse, con sentenza definitiva 13.9.2023, detto contributo è stato calcolato in euro 400,00 mensili complessivi, oltre 20% concorso spese straordinarie.
La madre ne chiede la riduzione ad euro 150,00 complessivi, il padre ne chiede l'aumento ad euro
500,00.
Ciò posto occorre indagare le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti. è amministratore delegato della Franco ER s.p.a., impresa di famiglia attiva nel Parte_1 settore delle costruzioni edili. Egli dichiara redditi prossimi ai 30.000,00 euro annui (cfr. dichiarazione fiscali in essere). Riferisce poi, in sede di memoria ex art 473 bis. 17, che l'attività di B&B sarebbe cessata. A mente della CTU contabile disposta nel corso del giudizio di separazione (e versata in atti sub 5 att.), oltrechè pienamente condivisa dal giudicante in quella sede, il suo patrimonio, composto di beni immobili – tra cui la lussuosa abitazione di Diano d'Alba -, quote sociali, fondi pensione e depositi, corrisponderebbe ad un valore di oltre 2.900.000,00, oltrechè di alcuni quadri del valore commerciale di euro 50.000,00 circa. Ha inoltre ereditato dal padre, deceduto il 25.7.2020, di ulteriori immobili e quote sociali.
Dette valutazioni non sono contestate dal ricorrente ma solo, siccome ritenute sminuite della reale situazione che sarebbe molto più florida, dalla resistente.
allega di svolgere attività di cameriera peraltro con gravi difficoltà connesse Controparte_1 alle precarie condizioni di salute: risulta avere redditi da lavoro prossimi allo zero nell'anno 2021, 2022
(la certificazione unica versata in atti risultando peraltro scarsamente leggibile), dalla CTU contabile già citata ed allegata, siccome svolta nel giudizio di separazione, risulta aver goduto di redditi da lavoro pari ad euro 19463,00 nel 2019 e 4800,00 nel 2020, nel 2023 risulta documentalmente aver percepito redditi mensili prossimi ai 1000,00 euro e nel 2024, mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, ai
1100,00 (cfr. buste paga in atti). Risulta affetta da sarcoidosi polmonare (cfr. doc. 33), invalida al 50%
(cfr. verbale accertamento invalidità civile ASL Alba del 29.9.2023, doc. 11), idonea al lavoro con pagina 5 di 9 limitazioni (cfr. certificato medico del lavoro 15.2.2024 ,doc. 40). Non risulta titolare di beni immobili o partecipazioni sociali. Evidente essendo la sperequazione reddituale e patrimoniale, pur tenuto conto della età dei minori e delle loro presumibili esigenze, stima dunque equo il Collegio fissare in euro 300,00 mensili il contributo al mantenimento dei figli da porsi a carico della madre, oltre al 20% concorso spese straordinarie.
Sull'assegno divorzile Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza 18287/2018, hanno ritenuto che: l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa, non casuale, di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Si è più volte ribadita la funzione equilibratrice-perequativa, e non solo assistenziale-alimentare, dell'assegno di divorzio.
Si è ritenuto che il principio di solidarietà conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si
è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Con la precisazione che tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Ed ancora si è rilevato che il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. Evidenziandosi che, all'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro, ovvero possono riscontrarsi più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile.
Si è dunque osservato che: in entrambe le ipotesi, in caso di domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà,
pagina 6 di 9 posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza;
il nuovo testo dell'art. 5 non preclude la formulazione di un giudizio di adeguatezza anche in relazione alle legittime aspettative reddituali conseguenti al contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno ed a quello comune;
l'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. La Suprema Corte ha dunque espresso il seguente principio di diritto:
Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del
1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa , richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto". Nel caso di specie sussiste, come già rilevato, un evidente squilibrio delle condizioni reddituali/patrimoniali delle parti. Sussiste altresì una condizione di malattia della CP_1 limitativa anche se non preclusiva delle capacità di produrre reddito di persona, tra l'altro, ultracinquantenne, straniera e priva di precedenti significative esperienze lavorative. Ciò a fronte del brillante e consolidato inserimento del ER nelle attività imprenditoriali già di famiglia. E' un fatto che in costanza di matrimonio, durato 15 anni, la abbia avuto due figli e non CP_1 abbia svolto stabili attività professionali.
In realtà la allega di aver stabilmente collaborato col marito nelle di lui attività professionali CP_1 ma le asserzioni, decisamente negate dal merito, sono supportate da allegazioni generiche o comunque indicative dello svolgimento di un'attività occasionale e non strutturata (si parla di lavori di traduzione, realizzazione di servizi fotografici, depliants, dell'arredamento di una Villa, di collaborazioni per pubblicità e studi grafici ma non si precisa con sufficiente specificità quali attività – anche dal punto di vista delle modalità e delle tempistiche – fossero in concreto delegate alla né risultano CP_1 prodotte le mail all'uopo richiamate). Ciò non vale peraltro con riferimento alla attività di B&B svolta in una parte della abitazione familiare di Diano d'Alba ed asseritamene gestita dalla in prima persona dal 2012 alla separazione: la CP_1 circostanza risulta infatti non specificamente contestata dal ER in questa sede ed espressamente allegata dallo stesso nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di separazione doc. 20 conv..
Se, dunque, deve escludersi (come già ritenuto in sede di sentenza di separazione n. 476/2022 della quale si è già rilevato il passaggio in giudicato) la sussistenza di uno stabile inserimento della nelle attività professionali del marito, neppure essendo emerso che la di lei persistente CP_1 estraneità al mondo del lavoro fosse dipesa da scelte strettamente condivise (trattandosi di circostanza non provata e contestata dal marito che sostiene di aver tentato di inserirla nel mondo del lavoro tanto che la signora aveva pacificamente frequentato corsi per guida turistica e per somellier), risulta assodato l'esercizio della attività di B&B nell'immobile di proprietà del marito, per il periodo di circa sette anni, in difetto della percezione di redditi. Risulta, in altri termini, una forma di contributo comunque stabilmente dato dalla all'evolversi della situazione patrimoniale familiare. CP_1
pagina 7 di 9 Alla luce delle descritte condizioni economico-patrimoniali, considerato il contributo dalla moglie alla conduzione della vita familiare (il ER nega la di lei dedizione alle attività domestiche e di gestione dei figli segnalando che vi era sempre una governante ma le specifiche allegazioni della resistente sul punto, di cui alla comparsa di costituzione – pagg. 12 e ss secondo cui la si sarebbe sempre CP_1 occupata in prima persona di accompagnare i figli a scuola, alle varie attività alle visite mediche, oltre che di cucinare e gestire il giardino di casa – non sono specificamente contestate), ed altresì il di lei contributo alla situazione patrimoniale generale con la gestione della attività di B&B, valutati come sopra i requisiti di cui all'art 5 comma VI legge 898/1970, stima dunque equo il Collegio riconoscere in favore della assegno divorzile pari ad 1500,00 euro oltre rivalutazione ISTAT. CP_1
Attesa la formulazione di conclusioni in parte congiunte e, per altra parte, la reciproca soccombenza, si dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione, domanda, assorbita o respinta,
dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti in data 31.12.2004, ordina all'Ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti di competenza,
dispone l'affido condiviso del figlio minore e la sua collocazione presso il Persona_5 padre, assegna al padre la casa familiare, stabilisce il diritto della madre di vedere il figlio liberamente previo accordo con lo Persona_4 stesso figlio e con il padre,
pone a carico della madre resistente un contributo di mantenimento dei figli pari ad euro 300,00 mensili oltre indicizzazione ISTAT da versarsi al padre ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, pone le spese straordinarie sostenende nell'interesse della prole, da computarsi giusto protocollo d'intesa Tribunale di Asti 7/7/2017, in ragione del 80% a carico del padre e del 20% a carico della madre,
pone a carico di assegno divorzile pari ad euro 1500,00 mensili oltre rivalutazione Parte_1
ISTAT da versarsi a entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1
respinge ogni altra domanda compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 16.1.2025
pagina 8 di 9 Il Giudice
Elga Bulgarelli
Il Presidente
Paolo Rampini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona dei Dottori:
PAOLO RAMPINI PRESIDENTE
ELGA BULGARELLI GIUDICE REL. SARA POZZETTI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 2023/2023 RG
promossa da nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv.to Paola Arcidiacono Parte_1 presso il cui studio in Cuneo via B. Bruni 4 bis è altresì elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
-PARTE RICORRENTE-
CONTRO
nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniele Controparte_1
Cericola e Federica Nazzaro presso lo studio dei quali in Torino via del Carmine 2 è altresì elettivamente domiciliata giusta procura in atti
-PARTE RESISTENTE –
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, affido e mantenimento figlio minore, assegno divorzile.
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: come da memoria 14.11.2024
CONCLUSIONI PER PARTE RESISTENTE: pagina 1 di 9 come da memoria 15.11.2024
CONCLUSIONI PER IL PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso di essersi sposato con in data 31.12.2004, unione dalla quale Controparte_1 nascevano, rispettivamente in data 29.6.2005 e 12 marzo 2009, i figli e;
di essere Per_1 Per_2 legalmente separata dal marito come da sentenza non definitiva 15.6.2022 resa in punto status e assegno divorzile (fissato in euro 2000,00), mentre la causa era rimessa in istruttoria per la definizione delle questioni di affido dei minori, in ordine alle quali le parti concordavano circa l'affido condiviso, con collocazione presso il padre ed incontri liberi con la madre (udienza 23.1.2023, ove la madre dichiarava altresì di svolgere attività lavorativa con percezione di euro 1500 mensili a titolo di retribuzione) e circa il mantenimento dei minori, in ordine alle quali era rimessa in decisione;
di essere amministratore delegato della Franco ER s.p.a., impresa di famiglia che opera nel campo della edilizia, con reddito netto pari a circa euro 30000,00 mensili ed esposizione per fideiussioni alla banche per circa 25 milioni di euro;
di avere la in costanza di matrimonio sostanzialmente scelto di CP_1 non svolgere attività lavorativa nonostante le possibilità anche connesse alle conoscenze del marito ed all'essere madrelingua tedesca nonostante i bambini avessero frequentato l'asilo nido sin da tenerissima età e la casa fosse gestita da una governante;
di avere infatti la reperito attività lavorativa CP_1 quando a ciò costretta dalla separazione;
di essersi dovuto sostanzialmente occupare a tempo pieno dei figli stante la condotta del tutto delegante ed inadeguata - come anche da CTU svolta in sede di separazione - della moglie;
di non avere la moglie mai versato alcunchè per il mantenimento dei figli;
cita in giudizio per sentir pronunciare la cessazione degli effetti Parte_1 Controparte_2 civili del matrimonio, confermarsi, come da accordi, l'affido condiviso del figlio ancora Per_2 minorenne con collocazione presso il padre e diritto di visita libero con la madre, stabilirsi in euro 500,00 mensili l'assegno divorzile nonché in euro 600,00 mensili – poi ridotti ad euro 500,00 mensili - il contributo di mantenimento dei figli da porsi a carico della madre oltre 30% concorso spese straordinarie (in subordine chiedendosi la corresponsione mensile di euro 600 omicomprensivi).
si costituiva in giudizio sostenendo di aver abbandonato la propria patria e Controparte_1 carriera (con primo stipendio pari ad euro 50.000,00 annui), per venire in Italia a vivere col marito supportandolo in azienda (soprattutto con riferimento ai rapporti con imprese tedesche), crescendone i figli, ed avendo un tenore di vita elevato (pari a circa 5/6000 euro mensili), ed essere poi stata tradita e abbandonata dal marito, sostanzialmente allontanata dai figli, ora allevati dalla compagna del padre, ed ora anche affetta da sarcoidosi;
allegando che il marito gode di redditi assolutamente maggiori di quelli da ultimo dichiarati (e peraltro dichiarati in 100.000 euro nel 2016), mantiene un tenore di vita altissimo (si permette continui soggiorni all'estero con i figli, ha appena acquistato un Audi Sportback
4.0 del valore base di euro 65000,00), gode di un ingente patrimonio immobiliare e finanziario, è rientrato nel 2021 anche in possesso della villa padronale Cà di Luna sita in Diano d'Alba ove si svolge la attività di B&B di cui prima di occupava la moglie, nel 2020 ha ereditato, sia pure in nuda proprietà, 14 immobili e 1/3 di tutto l'ingente patrimonio immobiliare dal padre, è inoltre titolare di numerose quote di varie società, solo la sua quota della Franco ER s.p.a. vale circa 830.000,00 euro, solo la villa di Diano D'Alba, in sua proprietà esclusiva, vale circa 1.700.000,00 euro, ciò mentre lei si è trovata a 50 anni a fare la cameriera e a tempo parziale stanti i problemi di salute e guadagnando circa euro 900 mensili, essendo inoltre gravata della spesa di euro 700,00 mensili per l'affitto di una modesta dimora e dovendo versare euro 400,00 mensili al marito per il mantenimento dei figli;
precisando pagina 2 di 9 ancora di essersi sempre occupata a tempo pieno dei figli (che accompagnava a scuola, seguiva nei compiti e nelle varie attività), e della casa, compreso il B&B (che gestiva interamente in prima persona) ed il grande giardino, di aver attivamente collaborato col marito nella gestione di vari progetti immobiliari, occupandosi di traduzioni;
allegando che il marito pone in essere ogni genere di ostacolo al rapporto tra la madre e il figlio minore , che di fatto è spesso impegnato quando dovrebbe Per_2 stare con lei, ed assume da solo ogni decisione riguardante i figli;
in conclusione opponendosi alla richiesta di scioglimento del matrimonio, chiedendo comunque stabilirsi in euro 3000,00 mensili l'assegno divorzile, confermarsi l'affido condiviso del figlio col residenza da lui liberamente Per_2 scelta e incontri liberi con la madre da regolamentarsi, in caso di mancato accordo, nel senso di cui alla sentenza definitiva 667/2023, , consentire alla madre di recuperare il tempo che, a causa del comportamento paterno, non ha potuto trascorrere con , ridurre ad euro 150 mensili Per_2 complessivi il contributo della madre per il mantenimento dei figli. In sede di memorie integrative il ER allegava che le vacanze erano trascorse per lo più presso parenti, l'auto nuova era intestata alla società, il B&B era ormai inattivo, la moglie non aveva mai collaborato nella gestione delle attività del marito se non del tutto saltuariamente come accertato in sede di separazione, che inoltre la moglie non avrebbe una invalidità tale da non consentirle di lavorare, lui stesso non ostacola in alcun modo il rapporto madre/figli ma la madre, come già emerso in sede di CTU nel giudizio di separazione, non è adeguata, chiedeva quantomeno pronuncia immediata in punto status, chiedeva inoltre disporsi la produzione delle buste paga della ER nonché di tutta la documentazione di cui all'art 473 bis. 12 c.p.c., la produceva certificato medico attestante CP_1 idoneità lavorativa ma con limitazioni (doc. 40 11.3.24)
Il Giudice non adottava provvedimenti ex art 473 bis.22. La causa era immediatamente rimessa in decisione.
***
Preliminarmente si richiamano e si confermano le ordinanze istruttorie in atti (essendo in conclusione, ed alla luce della produzione anche delle buste paga della resistente relative all'anno 2024, la causa sufficientemente istruita anche in punto situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi - e tardivi i rilievi di cui alla comparsa conclusionale di parte ricorrente siccome basati sulla lettura di documenti già in atti a far data dalla comparsa di costituzione -, dovendo poi considerarsi inammissibile la istanza di acquisizione degli atti di altro procedimento civile pendente tra le stesse parti essendo in facoltà delle stesse procedere, nel presente giudizio, alle produzioni documentali ritenute rilevanti,) altresì rilevandosi la ammissibilità delle produzioni documentali di parte resistente di cui alla memoria 10.4.2024 trattandosi di documenti di formazione sopravvenuta alla scadenza dei termini per memoria di cui all'art 473 bis.17 c.p.c. (in termini Cass 15879/2019)
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La legge 01/12/1970 n. 898 come da ultimo modificata con legge 55/2015, prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, e la separazione si sia protratta ininterrottamente per un certo periodo (sei o dodici mesi) dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale
(art. 3, n. 2 lett. b) L. cit.). Nella fattispecie risulta che i coniugi si sono separati come da sentenza parziale (in punto status e assegno divorzile) 476/2022 del 15.6.2022 passata in giudicato il 24.1.2023 ed ancora, a mente della pagina 3 di 9 predetta sentenza, che in quel procedimento i coniugi erano comparsi avanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 10.7.2019. Da allora la separazione dura ininterrottamente per allegazione comune delle parti.
Risultano dunque integrati i presupposti di legge per far luogo alla sentenza di scioglimento del matrimonio.
In particolare deve ritenersi dimostrato, alla luce della protratta separazione e dalle comuni allegazioni, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita: è ben vero che la si oppone alla pronuncia ma è altresì vero che non fornisce alcuna allegazione, neppure CP_1 generica, tesa a sostenere la persistenza di una comunione di vita tra le parti o anche solo di una speranza di tal senso. Ne consegue l'accoglimento della domanda.
Sull'affido dei figli, sulla loro collocazione, sul diritto di visita del genitore non collocatario
La figlia nata il [...], ha pacificamente raggiunto la maggiore età. Persona_3
Il figlio , nato il [...], risulta affidato congiuntamente ai genitori, collocato Persona_4 presso il padre, beneficiario di rapporti liberi con la madre, da concordarsi con il padre e con lo stesso minore, in difetto di accordi stabiliti prevedendosi il diritto di visita della madre in week end alternati, un pomeriggio infrasettimanale con pernotti, tre settimane nel periodo estivo, metà delle vacanze natalizie e pasquali, in forza di sentenza definitiva di separazione del 13.9.2023 (doc. 10 conv.). In questa sede le parti chiedono concordemente confermarsi l'affido condiviso del figlio minore. Né, sul punto, in difetto di allegazioni tendenti a sostenere il pregiudizio al minore derivando dall'affido ad un genitore, vi sono elementi per statuire diversamente. Il padre chiede disporsi la collocazione presso di sé, con ciò confermandosi il regime in essere, la madre utilizza una formula non inequivoca, letteralmente chiedendo che il minore decida liberamente ove fissare la propria residenza e peraltro chiedendo altresì regolamentarsi il proprio diritto di visita del figlio: con il che deve ritenersi che la stessa madre non intenda chiedere modificarsi il regime di collocazione del figlio minore, del quale, altrimenti, chiederebbe regolamentarsi il suo diritto di visita solo nel caso in cui lo stesso scegliesse di restare presso il padre, ma abbia inteso semplicemente riferirsi al dato formale della residenza anagrafica del figlio, peraltro da ritenersi non disponibile dalle parti.
Deve quindi ritenersi la sussistenza di accordo tra le parti circa il mantenimento della collocazione del minore presso il padre. Le parti, come già detto, concordano altresì in punto diritto di visita della madre chiedendo disporsi che possa vedere liberamente la madre previo accordo con la stessa e con il padre. Per_2
Anche tale conclusione deve essere pienamente recepita trattandosi di scelta congrua rispetto alla età del minore, ormai prossimo al compimento dei 16 anni di età e dunque – in difetto dell'emergere di significativi elementi di segno diverso - da ritenersi senz'altro capace di autonomo discernimento.
Non ritiene invece il Collegio di dover disciplinare, in modo più analitico e cogente, il diritto di visita della madre per l'ipotesi di disaccordo tra le parti: data l'età del figlio, come già detto prossima ai 16 anni, deve senz'altro rimettersi a quest'ultimo la scelta di frequentare la madre liberamente secondo i tempi a lui graditi, né può ritenersi utile l'imposizione, anche solo eventuale, di tempi minimi di permanenza (nel senso che, quand'anche si ritenesse di ribadire, per il caso di disaccordo, la disciplina in essere in forza della sentenza di separazione, ormai risalente di oltre un anno, si dovrebbe comunque aggiungere che gli incontri avvengano solo col consenso del figlio di tal che si tradurrebbero nella mera conferma di incontri liberi)
pagina 4 di 9 Considerata la sussistenza dei citati accordi in punto affido, collocazione del minore, e diritto di visita del genitore non collocatario, deve altresì ritenersi la superfluità dell'ascolto del minore (art 473 bis.4 u.c. c.p.c.).
Deve infine ritenersi la inammissibilità della domanda di parte resistente intesa alla condanna del padre
a consentire il recupero delle ore illegittimamente sottratte alla madre [nel suo diritto di visita del figlio] nel periodo settembre /novembre 2023 per un totale di 320 ore: da un lato perché il sistema prevede, per il caso di inadempienza delle disposizioni in essere, il procedimento tipizzato di cui all'art 473 bis. 39; dall'altro, ed a monte, perché l'età del ragazzo, in mancanza dell'emergere di elementi probatori di segno difforme, induce a ritenere, come già detto, che lo stesso sia in grado di autogestirsi e dunque, in difetto di vere e proprie manipolazioni paterne – che allo stato non risultano neppure analiticamente allegate -, semplicemente scelga di recarsi dalla madre con tempi diversi da quelli desiderati (si noti che molte delle lamentazioni materne si riferiscono a ritardi del minore). Alla collocazione presso il padre consegue l'assegnazione allo stesso padre della casa familiare (art 337 sexies c.c.).
Sugli oneri di mantenimento dei figli minori E' pacifico e non contestato che la figlia ancorchè maggiorenne, è studentessa non percettrice Per_1 di reddito. E' altresì pacifico e non contestato che la stessa convive con il padre unitamente al fratello. Attesa la collocazione, quantomeno prevalente, dei minori presso il padre, sussiste l'obbligo della madre di contribuire al loro mantenimento (anche sul punto non essendovi contestazioni chiedendo la madre una riduzione del quantum solo in ragione delle proprie condizioni reddituali). Sulla base di queste premesse, con sentenza definitiva 13.9.2023, detto contributo è stato calcolato in euro 400,00 mensili complessivi, oltre 20% concorso spese straordinarie.
La madre ne chiede la riduzione ad euro 150,00 complessivi, il padre ne chiede l'aumento ad euro
500,00.
Ciò posto occorre indagare le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti. è amministratore delegato della Franco ER s.p.a., impresa di famiglia attiva nel Parte_1 settore delle costruzioni edili. Egli dichiara redditi prossimi ai 30.000,00 euro annui (cfr. dichiarazione fiscali in essere). Riferisce poi, in sede di memoria ex art 473 bis. 17, che l'attività di B&B sarebbe cessata. A mente della CTU contabile disposta nel corso del giudizio di separazione (e versata in atti sub 5 att.), oltrechè pienamente condivisa dal giudicante in quella sede, il suo patrimonio, composto di beni immobili – tra cui la lussuosa abitazione di Diano d'Alba -, quote sociali, fondi pensione e depositi, corrisponderebbe ad un valore di oltre 2.900.000,00, oltrechè di alcuni quadri del valore commerciale di euro 50.000,00 circa. Ha inoltre ereditato dal padre, deceduto il 25.7.2020, di ulteriori immobili e quote sociali.
Dette valutazioni non sono contestate dal ricorrente ma solo, siccome ritenute sminuite della reale situazione che sarebbe molto più florida, dalla resistente.
allega di svolgere attività di cameriera peraltro con gravi difficoltà connesse Controparte_1 alle precarie condizioni di salute: risulta avere redditi da lavoro prossimi allo zero nell'anno 2021, 2022
(la certificazione unica versata in atti risultando peraltro scarsamente leggibile), dalla CTU contabile già citata ed allegata, siccome svolta nel giudizio di separazione, risulta aver goduto di redditi da lavoro pari ad euro 19463,00 nel 2019 e 4800,00 nel 2020, nel 2023 risulta documentalmente aver percepito redditi mensili prossimi ai 1000,00 euro e nel 2024, mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, ai
1100,00 (cfr. buste paga in atti). Risulta affetta da sarcoidosi polmonare (cfr. doc. 33), invalida al 50%
(cfr. verbale accertamento invalidità civile ASL Alba del 29.9.2023, doc. 11), idonea al lavoro con pagina 5 di 9 limitazioni (cfr. certificato medico del lavoro 15.2.2024 ,doc. 40). Non risulta titolare di beni immobili o partecipazioni sociali. Evidente essendo la sperequazione reddituale e patrimoniale, pur tenuto conto della età dei minori e delle loro presumibili esigenze, stima dunque equo il Collegio fissare in euro 300,00 mensili il contributo al mantenimento dei figli da porsi a carico della madre, oltre al 20% concorso spese straordinarie.
Sull'assegno divorzile Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza 18287/2018, hanno ritenuto che: l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa, non casuale, di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Si è più volte ribadita la funzione equilibratrice-perequativa, e non solo assistenziale-alimentare, dell'assegno di divorzio.
Si è ritenuto che il principio di solidarietà conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si
è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Con la precisazione che tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Ed ancora si è rilevato che il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. Evidenziandosi che, all'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro, ovvero possono riscontrarsi più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile.
Si è dunque osservato che: in entrambe le ipotesi, in caso di domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà,
pagina 6 di 9 posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza;
il nuovo testo dell'art. 5 non preclude la formulazione di un giudizio di adeguatezza anche in relazione alle legittime aspettative reddituali conseguenti al contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno ed a quello comune;
l'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. La Suprema Corte ha dunque espresso il seguente principio di diritto:
Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del
1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa , richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto". Nel caso di specie sussiste, come già rilevato, un evidente squilibrio delle condizioni reddituali/patrimoniali delle parti. Sussiste altresì una condizione di malattia della CP_1 limitativa anche se non preclusiva delle capacità di produrre reddito di persona, tra l'altro, ultracinquantenne, straniera e priva di precedenti significative esperienze lavorative. Ciò a fronte del brillante e consolidato inserimento del ER nelle attività imprenditoriali già di famiglia. E' un fatto che in costanza di matrimonio, durato 15 anni, la abbia avuto due figli e non CP_1 abbia svolto stabili attività professionali.
In realtà la allega di aver stabilmente collaborato col marito nelle di lui attività professionali CP_1 ma le asserzioni, decisamente negate dal merito, sono supportate da allegazioni generiche o comunque indicative dello svolgimento di un'attività occasionale e non strutturata (si parla di lavori di traduzione, realizzazione di servizi fotografici, depliants, dell'arredamento di una Villa, di collaborazioni per pubblicità e studi grafici ma non si precisa con sufficiente specificità quali attività – anche dal punto di vista delle modalità e delle tempistiche – fossero in concreto delegate alla né risultano CP_1 prodotte le mail all'uopo richiamate). Ciò non vale peraltro con riferimento alla attività di B&B svolta in una parte della abitazione familiare di Diano d'Alba ed asseritamene gestita dalla in prima persona dal 2012 alla separazione: la CP_1 circostanza risulta infatti non specificamente contestata dal ER in questa sede ed espressamente allegata dallo stesso nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di separazione doc. 20 conv..
Se, dunque, deve escludersi (come già ritenuto in sede di sentenza di separazione n. 476/2022 della quale si è già rilevato il passaggio in giudicato) la sussistenza di uno stabile inserimento della nelle attività professionali del marito, neppure essendo emerso che la di lei persistente CP_1 estraneità al mondo del lavoro fosse dipesa da scelte strettamente condivise (trattandosi di circostanza non provata e contestata dal marito che sostiene di aver tentato di inserirla nel mondo del lavoro tanto che la signora aveva pacificamente frequentato corsi per guida turistica e per somellier), risulta assodato l'esercizio della attività di B&B nell'immobile di proprietà del marito, per il periodo di circa sette anni, in difetto della percezione di redditi. Risulta, in altri termini, una forma di contributo comunque stabilmente dato dalla all'evolversi della situazione patrimoniale familiare. CP_1
pagina 7 di 9 Alla luce delle descritte condizioni economico-patrimoniali, considerato il contributo dalla moglie alla conduzione della vita familiare (il ER nega la di lei dedizione alle attività domestiche e di gestione dei figli segnalando che vi era sempre una governante ma le specifiche allegazioni della resistente sul punto, di cui alla comparsa di costituzione – pagg. 12 e ss secondo cui la si sarebbe sempre CP_1 occupata in prima persona di accompagnare i figli a scuola, alle varie attività alle visite mediche, oltre che di cucinare e gestire il giardino di casa – non sono specificamente contestate), ed altresì il di lei contributo alla situazione patrimoniale generale con la gestione della attività di B&B, valutati come sopra i requisiti di cui all'art 5 comma VI legge 898/1970, stima dunque equo il Collegio riconoscere in favore della assegno divorzile pari ad 1500,00 euro oltre rivalutazione ISTAT. CP_1
Attesa la formulazione di conclusioni in parte congiunte e, per altra parte, la reciproca soccombenza, si dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione, domanda, assorbita o respinta,
dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti in data 31.12.2004, ordina all'Ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti di competenza,
dispone l'affido condiviso del figlio minore e la sua collocazione presso il Persona_5 padre, assegna al padre la casa familiare, stabilisce il diritto della madre di vedere il figlio liberamente previo accordo con lo Persona_4 stesso figlio e con il padre,
pone a carico della madre resistente un contributo di mantenimento dei figli pari ad euro 300,00 mensili oltre indicizzazione ISTAT da versarsi al padre ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, pone le spese straordinarie sostenende nell'interesse della prole, da computarsi giusto protocollo d'intesa Tribunale di Asti 7/7/2017, in ragione del 80% a carico del padre e del 20% a carico della madre,
pone a carico di assegno divorzile pari ad euro 1500,00 mensili oltre rivalutazione Parte_1
ISTAT da versarsi a entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1
respinge ogni altra domanda compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 16.1.2025
pagina 8 di 9 Il Giudice
Elga Bulgarelli
Il Presidente
Paolo Rampini
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