Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/03/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
r.g. 8900/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8900/2024 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
20 marzo 2025, avente per oggetto: Separazione Giudiziale
TRA
, nata il [...] in [...] - Brasile, (C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Jessica Carrano C.F._1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Omero;
RESISTENTE
NONCHE'
Avv. CHIARA POLVERINO, nella qualità di curatore dei minori , Persona_1
nata il [...], a [...], C.F.: , , C.F._3 Parte_2
nata il [...] a [...], C.F.: e C.F._4 [...]
, nato il [...] ad [...], C.F.: , Parte_3 C.F._5
RESISTENTE
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 20.3.25, fissata con modalità di trattazione scritta, le parti depositavano l'accordo
1
sottoscritto per la definizione consensuale del giudizio e la causa era riserva al Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 21.11.2024 conveniva in giudizio Parte_1
, premettendo di aver contratto con quest'ultimo matrimonio con rito civile in data Controparte_1
03.12.2016 nel comune di Atrani (Sa) e che dalla loro unione erano nati (06.08.2016), Per_1 Pt_2
(02.01.2018) e (07.03.2021) e, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio Pt_3
coniugalis, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge alle condizioni di cui al ricorso.
Con propria memoria in data 19.02.2025 anche il resistente, , si costituiva in Controparte_1
giudizio, contestando la ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente e chiedendo la pronuncia di separazione dal coniuge alle condizioni di cui alla memoria difensiva.
Il Giudice delegato, attesa l'elevata conflittualità tra le parti, nominava l'avv. Chiara Polverino, quale curatore speciale dei minori e rinviava per la comparizione delle parti all'udienza del 20.02.2025.
Alla successiva udienza, il giudice, sentite le parti e considerata la volontà delle stesse di addivenire ad una definizione consensuale del procedimento, proponeva un accordo conciliativo che le parti si riservavano di valutare.
2. All'udienza del 20.03.2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti depositavano l'accordo formalizzato dal curatore speciale dei minori e sottoscritto dai coniugi, in ordine alle condizioni di separazione che prevedeva, tra l'altro, la regolamentazione del diritto di visita del padre, la disponibilità d quest'ultimo, al fine di garantire il mantenimento dei figli, a che la ricorrente percepisse per intero l'assegno unico pari a € 797,40, inoltre ai fini dell'integrazione del mantenimento dei minori, la corresponsione mensile della somma di € 70,00 per ciascun figlio entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni della ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
2 r.g. 8900/2024
Il Collegio, attese le conclusioni congiunte, ritiene di farle proprie, in quanto non contrarie a norme imperative e poste in un'ottica di un equo bilanciamento degli interessi delle parti e, in particolare, della prole.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso per separazione dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) dichiara la separazione personale di , nata il Parte_1
18.12.1989 in Forteleza - Brasile, (C.F.: e , nato C.F._1 Controparte_1
a Salerno il 07.09.1986, (C.F.: ) alle condizioni di cui all'accordo depositato C.F._2 il 19.03.2025;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Atrani (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74 (matrimonio registrato agli atti del suddetto comune, al n. 2 Parte I, anno 2016);
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 21 marzo 2025.
Il Presidente Estensore
dott.ssa Ilaria Bianchi
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