Art. 4.
I concorsi di cui agli articoli 1 e 2 saranno banditi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il numero di posti appresso indicati:
Concorsi di cui al punto a) dell'art. 1 ....... n.
50
Concorsi di cui al punto b) dell'art. 1 (da ri-
partire fra i concorrenti in relazione alle specializ-
zazioni dei rispettivi titoli di studio).............. " 2 50
Concorsi di cui al punto c) dell'art. 1 ed al-
l'art. 2.............................................. " 5 00
Concorsi di cui al punto d) dell'art. 1. ...... " 1.2 00
Le graduatorie dei concorsi previsti dagli articoli 1 e 2 e le sistemazioni disposte dall'art. 3 della presente legge saranno stabilite in base ai seguenti elementi:
a) benemerenze militari e partigiane e servizio trascorso in zona di operazione;
b) periodo trascorso in prigionia e deportazione;
c) durata del servizio militare;
d) orfani di guerra e di agenti ferroviari;
e) titoli professionali e culturali;
f) benemerenze di servizio;
g) qualifica ed anzianita', di grado e di servizio;
h) rapporto informativo.
Tutti gli agenti, risultati vincitori nei concorsi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, saranno inquadrati nella qualifica per la quale hanno concorso subordinatamente all'esito favorevole di un periodo di esperimento pratico della durata di sei mesi. La decorrenza delle nomine conseguenti all'applicazione degli articoli 1 e 2 e' stabilita dalla data di approvazione delle rispettive graduatorie e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Tuttavia le nomine dei vincitori dei concorsi di cui al punto a) dell'art. 1 avranno la decorrenza, per la prima meta', a tale data e, per la seconda meta', al 1 gennaio dell'anno successivo.
I vincitori dei concorsi di cui al punto a) dell'art. 1 che abbiano gia' acquisito titolo all'inquadramento nel gruppo A in virtu' del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633 , ratificato con modificazioni con legge 1 dicembre 1951, n. 1309 , saranno inquadrati nel gruppo A in eccedenza ai 50 posti previsti nel primo comma del presente articolo.
I concorsi di cui agli articoli 1 e 2 saranno banditi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il numero di posti appresso indicati:
Concorsi di cui al punto a) dell'art. 1 ....... n.
50
Concorsi di cui al punto b) dell'art. 1 (da ri-
partire fra i concorrenti in relazione alle specializ-
zazioni dei rispettivi titoli di studio).............. " 2 50
Concorsi di cui al punto c) dell'art. 1 ed al-
l'art. 2.............................................. " 5 00
Concorsi di cui al punto d) dell'art. 1. ...... " 1.2 00
Le graduatorie dei concorsi previsti dagli articoli 1 e 2 e le sistemazioni disposte dall'art. 3 della presente legge saranno stabilite in base ai seguenti elementi:
a) benemerenze militari e partigiane e servizio trascorso in zona di operazione;
b) periodo trascorso in prigionia e deportazione;
c) durata del servizio militare;
d) orfani di guerra e di agenti ferroviari;
e) titoli professionali e culturali;
f) benemerenze di servizio;
g) qualifica ed anzianita', di grado e di servizio;
h) rapporto informativo.
Tutti gli agenti, risultati vincitori nei concorsi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, saranno inquadrati nella qualifica per la quale hanno concorso subordinatamente all'esito favorevole di un periodo di esperimento pratico della durata di sei mesi. La decorrenza delle nomine conseguenti all'applicazione degli articoli 1 e 2 e' stabilita dalla data di approvazione delle rispettive graduatorie e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Tuttavia le nomine dei vincitori dei concorsi di cui al punto a) dell'art. 1 avranno la decorrenza, per la prima meta', a tale data e, per la seconda meta', al 1 gennaio dell'anno successivo.
I vincitori dei concorsi di cui al punto a) dell'art. 1 che abbiano gia' acquisito titolo all'inquadramento nel gruppo A in virtu' del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633 , ratificato con modificazioni con legge 1 dicembre 1951, n. 1309 , saranno inquadrati nel gruppo A in eccedenza ai 50 posti previsti nel primo comma del presente articolo.