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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/04/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N° 4280/2020 RG;
tra
( ) e ( Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), CodiceFiscale_2
rappr.ti e dif. dall'avv. Ernestina Sicilia;
attori
contro
( c.f. ), ( c.f. ), CP_1 C.F._3 CP_2 C.F._4
p.iva ), in persona del legale rappr. p.t., Controparte_3 P.IVA_1 CP_4
( p.iva ), in persona del legale rappr. p.t.,
[...] P.IVA_2
tutti rappr.ti e dif. dall'avv. Cosimo Roma;
convenuti
Oggetto: azione di annullamento e nullità contrattuale e risarcimento del danno;
precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 25.01.2024;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo a norma dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. per come novellato dall'art. 45, comma 17, legge 69/2009.
e , con atto di citazione notificato in data Parte_1 Parte_2
10.12.2020, hanno adito questo Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertata la legittimità e fondatezza dell'azione proposta, annullare la cessione delle quote della
del 2012, tra e;
2) Accertata la legittimità e Controparte_4 Parte_1 CP_1 fondatezza dell'azione proposta, dichiarare nulla la vendita dello stabilimento balneare dell'aprile
2018, tra la e la 3) Accertata la legittimità e fondatezza Controparte_4 Controparte_3 dell'azione proposta ed accertata la responsabilità per gestione fraudolenta del rapporto negoziale condannare i Convenuti all'integrale risarcimento economico in favore Controparte_5
di e , per i danni patrimoniali e non, da questi subiti e per la cui Parte_1 Parte_2
quantificazione – a mente della valutazione dello stabilimento balneare de quo – ci si rimette alla valutazione del Giudice, all'occorrenza anche in forma equitativa;
4) Condannare i convenuti al pagamento degli interessi legali dal dì della causazione degli eventi dannosi, fino al soddisfo, oltre alla rivalutazione monetaria come per legge;
5) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
6) Sentenza esecutiva come per legge”.
Hanno premesso gli attori che la società costituita nel 1992 da si Controparte_4 CP_6 occupava della gestione dell'omonimo stabilimento balneare e delle relative attività turistiche ad esso connesse - sita sul lungomare Nord di Brindisi – Contrada Sbitri, in Catasto al fg. 10, p.lla 459, cat. D/6, estesa su una superficie di circa 11.000 mq – fu destinataria dapprima di un procedimento penale ( R.G. 1854/1992 Tribunale di Brindisi ) e dipoi oggetto della procedura esecutiva immobiliare ( R.G.E. 176/1997 Tribunale di Brindisi ) intentata dal anche nei Controparte_7
confronti dei fideiussori – in specie: , , , , CP_6 Parte_1 Parte_2 CP_8
e -, per l'importo di €.420.299,23 - in forza del contratto di CP_9 Controparte_10
mutuo, a rogito del Notaio dott. di Brindisi, in data 16.12.1992, rep. n. 11682, racc. 4253, Per_1
garantito da ipoteca iscritta sullo stabilimento balneare e sui beni immobili di proprietà dei fideiussori, nonché del decreto ingiuntivo n. 12/97 (Tribunale di Brindisi) – e per l'ulteriore somma di €.184.569,06. A seguito del decesso del in data 05.05.1997, sempre a detta delle parti CP_6
attrici, il , previ accordi amichevoli intercorsi con il e diretti ad Parte_1 CP_1 evitare la vendita all'asta dello stabilimento balneare della il in Controparte_4 CP_1 data 01.10.2008 acquisiva, a seguito dell'intervenuta cessione del credito da parte del CP_7
(poi ), dalla cessionaria il
[...] Controparte_11 Controparte_12 credito oggetto della procedura esecutiva al prezzo di €.285.000,00, mediante atto per mano del notaio dott. di Brindisi, rep. n. 18918, racc. n. 7175, di cui €.19.000,00 consegnati dal Per_2
Con
al ai fini della predetta operazione. Contestualmente alla suddetta cessione del Pt_1
credito, in data 09.10.2008 il rinunciava alla procedura esecutiva R.G.E. n. 161/2009 CP_1
promossa da quale mandataria della società cessionaria nei Parte_3 CP_12
confronti di , in qualità di fideiussore dei crediti vantati nei confronti della Parte_1 [...] e in data 17.06.2008 ne seguiva la cancellazione del pignoramento immobiliare. CP_4
In data 20.11.2012 il , acquisite le quote sociali a seguito della procedura Parte_1
esecutiva R.G.E. n. 1658/2009 promossa dal nei confronti dei fideiussori della CP_1 [...]
cedeva le proprie quote al che, con atto del Notaio dott. , rep. n. CP_4 CP_1 Per_3
23820, racc. 9953, diveniva proprietario della mentre il restava Controparte_4 Pt_1
amministratore della società. Esperiti inutilmente i tentativi da parte del di ottenere linee Pt_1 di credito bancario in nome e per conto proprio e finalizzate al recupero dell'attività e del bene, la compagine societaria della in persona dell'Amministratore , Controparte_4 Parte_1
costui anche in proprio e unitamente agli altri fideiussori , e Parte_2 CP_8 CP_13
sottoscrivevano con un atto di transazione prodromico all'estinzione della
[...] CP_1
procedura esecutiva n. 176/1997, onde liberare il bene da ipoteche e gravami e procedere, dunque, alla sua spendita finanziaria o alla vendita, così da recuperare le posizioni creditorie di tutti i sottoscrittori. In particolare, il “patto tra gentiluomini” intercorso tra il ed il Pt_1 CP_1 ed avente ad oggetto l'atto di transazione prevedeva che, a seguito dell'estinzione della procedura esecutiva, e avrebbero continuato ad occuparsi della gestione Parte_1 Parte_2
dello stabilimento balneare – il quale, nei cinque anni successivi all'atto di transazione medesimo, si sarebbe dipoi venduto ad un prezzo non inferiore ad €.1.700.000,00 allo scopo di rientrare di tutte le Con posizioni creditorie -, unitamente al divieto imposto per il di cedere le quote sociali per un periodo non inferiore ai cinque anni. Sicché, dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva in Con data 08.05.2013 per intervenuta rinuncia del creditore procedente dall'anno 2013 all'anno
2015 la gestione dello stabilimento balneare fu affidata al e alla Pt_1 Parte_2
(quest'ultima solo per l'anno 2013), e successivamente acquisito dal in qualità di CP_1
socio unico della che procedette dipoi alla vendita dello stabilimento. In Controparte_4
particolare, in data 31.12.2015 , in qualità di socio unico, nominava amministratore CP_1
della il fratello e successivamente, in data 21.03.2017, il Controparte_4 CP_2 [...]
costituiva la con una ripartizione delle quote sociali per il 20% in capo CP_1 Controparte_3
a e per l'80% in capo a , moglie dell'amministratore CP_1 Controparte_14 CP_2 società avente come oggetto “l'attività del complesso piscine-cabine per attività sportive dilettantistiche, bar, pizzeria”. La affidava quindi alla neo costituita Controparte_4 CP_3
la gestione dello stabilimento balneare per la stagione estiva anno 2017, e in data 26.04.2018
[...]
la per atto del notaio dott. rep. n. 89149, racc. n. 31342, procedeva alla Controparte_4 Per_4 vendita della struttura balneare denominata alla al prezzo di CP_4 Controparte_3
€.53.000,00.
Tanto premesso, lamentavano gli attori che il , era rimasto inadempiente agli impegni CP_1 assunti nel corso degli anni ed in particolare in violazione dell'atto transattivo, escludeva gli attori dalla gestione dello stabilimento balneare, pur non cedendo le proprie quote, eludeva il divieto di vendita della per il quinquennio successivo all'anno 2013, attraverso la Controparte_4
costituzione della società alla quale cedeva lo stabilimento balneare ad un prezzo Controparte_3
vile, e dunque non operando la ripartizione del ricavato per come indicato nell'atto transattivo stesso.
Ritualmente costituitisi, e , in proprio, CP_1 CP_2 Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t., contestando la fondatezza degli avversi Controparte_4
assunti ed eccependo la carenza di titolarità passiva del nel merito hanno rassegnato CP_2 le seguenti conclusioni: “1) rigettare, in quanto inammissibili, anche per prescrizione, improponibili e, gradatamente, improcedibili, nonché infondate in fatto e in diritto, le domande proposte da e nei confronti di e Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_2
nonché della , con citazione del 25.11.2020; 2) gradatamente, in Controparte_15
via riconvenzionale, condannare e , in solido, al pagamento, Parte_1 CP_16
anche sub specie di eccezione di compensazione sino alle corrispondenti quantità, degli importi e dei crediti vantati da , come dedotti in narrativa, con pronuncia, ove occorra in CP_1
riconvenzione e, comunque, anche incidenter tantum, di annullamento ex art. 1427 ss. c.c. e, in ogni caso, di nullità ex art. 1418 c.c., quantomeno parziale, dell'atto dell'8.05.2013, nonché condannare
, ex amministratore della , al ristoro dei danni procurati alla Parte_1 CP_4 società (che, all'occorrenza, insta per la condanna) per mala gestio, per le causali di cui in narrativa e che verranno meglio quantificati in corso di giudizio, con le maggiorazioni per interessi
e per svalutazione;
3) in via istruttoria, le parti convenute, nel rilevare la manifesta inammissibilità
e la assoluta irrilevanza della avversa prova orale in uno alla inconcludente documentazione versata, riservano di dedurre ed articolare mezzi di prova con le memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c.; 4) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi di procedere, con esonero da ogni sua responsabilità, alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex adverso eseguita con formalità n. 3 del 18.12.2020, reg. gen. n. 20025 – reg. part. n. 15321; 5) condannare gli attori, in solido, al pagamento delle spese e compensi di lite, nonché di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c., anche per incauta trascrizione della domanda giudiziale”.
La causa è stata istruita attraverso prova documentale, interrogatorio formale e CTU estimativa.
All'udienza del 25.01.2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, quindi la causa veniva riservata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto le domande attoree che le domande riconvenzionali sono infondate e vanno pertanto disattese.
Quanto all'eccezione di difetto della titolarità passiva del in ordine al rapporto CP_2 giuridico dedotto nell'atto introduttivo, sull'assunto che avendo le parti attrici evocato costui in giudizio anche “in proprio”, e non limitatamente alla sua qualità di Amministratore unico delle società - anche avuto riguardo “alla causa petendi ed al Controparte_15 Controparte_4 petitum” – sebbene si tratti di una questione che attiene al merito della domanda e segnatamente alla sua fondatezza riferita al solo in qualità di persona fisica, ne appare opportuna la CP_2
valutazione preliminare ( “la titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma, c.p.c.”, trattandosi di una questione afferente al merito della controversia ( Cass.
Sez. Un., n. 2951/2016 ).
L'eccezione di difetto della titolarità passiva del nella sua qualità di persona fisica Parte_4 appare cogliere nel segno, tenuto conto che nell'atto introduttivo le parti attrici domandavano da un lato l'annullamento dell'intervenuta cessione nell'anno 2012 delle quote della tra Controparte_4 il e il , e dall'altro la nullità dell'atto di compravendita intercorso nell'anno Pt_1 CP_1
2018 tra la e la quest'ultimo redatto per atto del Notaio dott. Controparte_4 Controparte_3
in data 26.04.2018, rep. n. 89149, registrato a Brindisi, ed avente ad oggetto il Per_4
trasferimento della proprietà dello stabilimento balneare NCEU al fg. 10, p.lla 459 sub. 1, via
Litoranea Brindisi-Apani, piano terra, cat. D/6, dalla alla acquirente Controparte_4 Parte_5
[...]
In particolare, l'atto di compravendita intercorreva tra l'alienante , quale socio unico CP_1
della nonché socio titolare di una quota del 20% del capitale sociale della CP_4 CP_3
e l'acquirente “non in proprio”, ma in qualità di amministratore unico della
[...] CP_2
e di legale rappresentante della dovendosi dunque rilevare Controparte_4 Controparte_3
come, a differenza delle società di persone - nelle quali al socio amministratore riveste una responsabilità diretta e personale, ancorché sussidiaria -, nel caso di specie, in cui si tratta di società di capitali, al quale persona fisica, non può essere attribuita alcuna titolarità passiva CP_2
rispetto ad un atto stipulato in nome e per conto della società amministrata e nel quale costui abbia partecipato a titolo di mero rappresentante legale.
Per le considerazioni che precedono la domanda attorea va senz'altro rigettata nei confronti di
[...]
quale persona fisica, in difetto di titolarità passiva in ordine al rapporto giuridico per cui CP_2
è causa.
Venendo al merito, tralasciando gli antefatti, siccome non direttamente funzionali alle ragioni attoree, e ( odierni attori ), premesso che nel 2012 Parte_1 Parte_2 Parte_1
aveva ceduto a le quote della – società proprietaria e
[...] CP_1 Controparte_4
gerente uno stabilimento balneare sul litorale nord di Brindisi -, hanno lamentano la violazione da parte di degli impegni assunti nell'accordo – intestato “atto di transazione valevole CP_1
Con Co tra tutte le parti menzionate” - stipulato in data 8.5.2013 tra il e la da un lato CP_4
ed i fideiussori della società , , dall'altro nonché Parte_2 Parte_1 CP_8 [...]
Con
creditore unitamente al nella procedura esecutiva n.176/1997 RGEs, in base al CP_13
Con quale: il ed il avrebbero dovuto rinunciare alla procedura esecutiva immobiliare n. CP_13
176/97 RGEs;
gli attori avrebbero gestito lo stabilimento balneare dalla stagione 2013 sino alla vendita;
questo si sarebbe dovuto vendere entro cinque anni successivi alla stipula dell'atto di transazione ed al prezzo ivi concordato di €.1.700.000,00 da ripartirsi in differente misura fra le
Con parti intervenute nella scrittura;
il non avrebbe dovuto cedere le sue quote societarie prima dei cinque anni.
In particolare gli attori lamentano che, contrariamente al suddetto accordo, ad essi era stato consentito di gestire lo stabilimento soltanto sino al 2015 ( segnatamente nel 2013 entrambi gli attori attori e nel 2014 e 2015 il solo ), in quanto il 31.12.2015 il era stato Pt_1 Pt_1
revocato dalla carica di "amministratore unico" ( ed era stato nominato al suo posto CP_2
fratello di ) ed inoltre il 20.4.2018 – e dunque ben prima dei cinque anni dalla stipula CP_1
CP_ dell'accordo -, lo stabilimento balneare era stato ceduto alla società ( all'uopo CP_3
costituita in data 21.3.2017 con quote in capo a ed alla coniuge di cui CP_1 CP_2 già era stata affidata la gestione sin dal 2017 ) per il prezzo irrisorio di €53.000,00, nonostante la presenza di altri soggetti interessati all'acquisto.
Sulla base di tali presupposti, gli attori hanno domandato: 1) l'annullamento della cessione delle quote della del 2012, tra e , per aver questi Controparte_4 Parte_1 CP_1
carpito con dolo il consenso del primo;
la nullità della vendita dello stabilimento balneare tra la e la a norma del combinato disposto di cui agli artt. 1418 e Controparte_4 Controparte_3
1321 c.c. per la mancanza della dualità dei soggetti contraenti e l'abuso nel diritto;
il risarcimento del danno asseritamente patito.
I convenuti, da parte loro, hanno eccepito la prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento ex art.1442 c.c. dell'atto di cessione delle quote sociali nella ritenendo che il CP_4
termine prescrizionale dovesse farsi decorrere "dal giorno della conclusione del contratto” avvenuta in data 20.11.2012, né avendo il indicato una diversa data nella quale, in tesi, sarebbe Pt_1
stato scoperto il dolo laddove, peraltro, assumendo inoltre che la prospettazione attorea sarebbe contraddetta dalla stipula dell'atto di transazione nel maggio dell'anno successivo, condotta che si atteggerebbe quale convalida tacita del contratto annullabile.
Quanto all'azione di nullità ex artt. 1418, co. 1, e 1321 c.c. i convenuti hanno eccepito la carenza di Co interesse negli attori ad impugnare l'atto di compravendita intercorso tra la Controparte_17
[...] CP_3
I convenuti, infine, hanno a loro volta domandato, in via riconvenzionale, l'annullamento ex art. 1427 ss c.c. e, in ogni caso, la nullità ex art. 1418 c.c., quantomeno parziale, della scrittura dell'8.5.2013, nonché hanno proposto azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore,
, in tesi tenuto al ristoro dei danni per mala gestio procurati alla società, da Parte_1
quantificarsi in corso di giudizio.
Va in primo luogo accolta l'eccezione di prescrizione della domanda attorea volta ad ottenere l'annullamento dell'atto di cessione delle quote della fra e Controparte_4 Parte_1
– domanda rispetto alla quale la sarebbe priva della legittimazione CP_1 Parte_2
attiva e gli altri convenuti sarebbero privi della legittimazione passiva, in quanto soggetti estranei al predetto atto di cessione -.
Invero, in disparte la totale genericità degli assunti attorei in merito alla sussistenza del dolo ( il non indica né su quale elemento del contratto sarebbe caduto in errore, né attraverso quali Pt_1
Con modalità il lo avrebbe indotto in tale errore ), l'azione di annullamento dell'atto di cessione delle quote si sarebbe prescritta a norma dell'art.1442 c.c., per effetto del decorso CP_4
del termine quinquennale, dovendosi questo farsi decorrere dal giorno della conclusione del contratto avvenuta in data 20.11.2012, né avendo il indicato una diversa data nella quale, Pt_1
in tesi, egli avrebbe scoperto il dolo.
Né avrebbe senso far risalire tale “scoperta” al momento del dedotto inadempimento del
[...]
rispetto agli impegni assunti nell'atto transattivo ( segnatamente al momento della CP_1
costituzione della società ), posto che la stipula di tale atto intervenuta nel maggio CP_15 dell'anno successivo – che peraltro vedeva il intervenire sia quale persona fisica che Pt_1
quale legale rapp.te della -, costituisce semmai una condotta tesa a convalidare – Controparte_4
laddove mai errore vi fosse stato - il contratto di cessione eventualmente annullabile.
Né miglior sorte potrebbe essere riservata all'azione di nullità ex artt. 1418, co. 1, e 1321 c.c.
Co avverso l'atto di compravendita intercorso tra la Controparte_17 CP_3
In disparte ogni considerazione in ordine alla carenza in capo al ed alla dell'interesse Pt_1 Pt_2
ad impugnare l'atto – posto che gli attori non hanno indicato quale sarebbe il loro concreto interesse ad invalidare l'atto (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2447 del 4 febbraio 2014), dovendosi a tal fine evidenziare che gli stessi non hanno esperito una azione di adempimento della transazione -,
i vizi genetici addotti dagli attori – mancanza di dualità ed abuso nel diritto – sono insussistenti e/o irrilevanti rispetto alla azionata nullità negoziale.
Quanto al dedotto abuso di diritto, configurabile allorchè elemento predominante e assorbente della transazione sia lo scopo di ottenere vantaggi fiscali, si tratta di istituto rilevante in materia tributaria quale condotta elusiva, la cui ricorrenza, tuttavia non esclude la liceità dell'operazione contrattuale sul piano civilistico ( Cass. Civ, 8 aprile 2009 n. 8481).
A fortiori il collegamento di due società capitali, quand'anche configuri una ipotesi di gruppo d'imprese, non esclude l'autonomia soggettiva di ciascuna e dunque la “dualità” dei soggetti, in presenza di un contratto concluso fra esse, laddove, peraltro, persino la società unipersonale è un soggetto giuridico autonomo e distinto dalla persona fisica dell'unico socio e dalle altre società che facciano capo a questi.
Né, sotto diverso e non espressamente invocato profilo di nullità – e cioè assenza di causa -, potrebbe darsi rilievo al prezzo – ritenuto vile dagli attori – al quale la proprietà dello stabilimento sarebbe stato trasferito dalla alla vigendo il principio secondo il Controparte_4 Controparte_15
quale “Lo squilibrio economico originario non priva di causa il contratto, perché nel nostro ordinamento prevale il principio dell'autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive. Si ritiene cioé che, salvo particolari esigenze di tutela, le parti siano i migliori giudici dei loro interessi. Lo squilibrio economico iniziale tra le prestazioni non può dunque condurre a una dichiarazione di nullità contrattuale per mancanza di causa, ma può rilevare ai fini della rescissione del contratto a norma dell'art. 1447 c.c. o dell'art.
1448, in considerazione dello stato di bisogno o di pericolo di alcuno dei contraenti, ovvero ai fini dell'annullabilità, a norma dell'art. 428 c.c., del contratto stipulato da persone incapaci”.
(Cassazione civile, sez. I, sentenza 04/11/2015 n° 22567).
Il rigetto delle domande attoree sopra indicate, appare assorbente rispetto alla domanda risarcitoria ad esse collegata, posto che, come già innanzi accennato, gli attori nel presente giudizio non hanno proposto – neanche in via subordinata o “complanare” - alcuna azione conseguente al pur presupposto inadempimento dell'atto transattivo da parte di e della CP_1 Controparte_4
Al pari vanno rigettate le domande riconvenzionali spiegate dai convenuti.
Quanto alle azioni di annullamento ex art. 1427 ss c.c. e di nullità “parziale” ex art. 1418 c.c., della transazione dell'8.5.2013, il convenuto non ha addotto alcun elemento sussumibile CP_1
nella fattispecie né della prima né della seconda, essendosi limitati testualmente ad affermare di
“aver preso contezza, purtroppo soltanto da ultimo a seguito della notifica della citazione, di essere stato vittima (da parte degli odierni attori e dei loro congiunti) di veri e propri artifici e raggiri, che fondano una pronuncia (da dichiararsi, se del caso, in riconvenzione e, comunque, anche incidenter tantum) di annullamento ex art. 1427 ss c.c. e, in ogni caso, di nullità ex art. 1418 c.c., quantomeno parziale, della scrittura in data 8.5.2013”.
In particolare, quanto all'azione di annullamento, non è dato comprendere, da quanto così genericamente e sommariamente dedotto, su quale elemento dell'atto transattivo sia caduto l'errore né in che modo gli odierni attori possano essi aver indotto in errore il e quanto CP_1
all'azione di nullità se questa sia conseguenza della mancanza di un requisito essenziale del contratto, della illiceità di oggetto e/o causa, della violazione di norme imperative.
Non meno generiche sono le allegazioni sulle quali i convenuti fondano l'azione di responsabilità spiegata in via riconvenzionale nei confronti di quale Amministratore della Parte_1
e la connessa domanda risarcitoria. Controparte_4
Assumono i convenuti che “la gestione dello stabilimento e la amministrazione della Srl. CP_4
sono state ex adverso svolte in maniera del tutto imperita e negligente, quando non
[...]
disastrosa, laddove, da un lato, la intera struttura balneare si è deteriorata progressivamente, assumendo uno stato di generale e completo abbandono, e, dall'altro, la società è rimasta concretamente inoperativa, atteso che l'amministratore unico, , si è sottratto agli Parte_1
obblighi impostigli sia dalla legge che dallo statuto”.
Premesso che nulla di specifico è stato addotto in ordine al fatto che la inoperatività della società sia dipesa dalla condotta del , quanto al lamentato degrado della struttura balneare, sebbene lo Pt_1
stato dei luoghi abbia formato oggetto di approfondita indagine dai CCTTUU i quali hanno anche valutato l'incidenza dei costi di ripristino sul valore commerciale dei beni, in difetto di specifiche censure, sarebbe arbitrario riconnette alla dedotta mala gestio da parte dell'Amministratore il diffuso degrado e l'inoperatività dello stabilimento pur accertate dai CCTTUU.
Né appare possibile configurare un collegamento causale fra la omessa manutenzione e conseguente degrado della struttura, con la omessa convocazione delle assemblee dei soci, la omessa redazione e presentazione dei bilanci di esercizio per gli anni 2012, 2013 e 2014: si tratta, invero, di vicende rilevanti sul piano formale ( sul punto il CTU dott. ha infatti precisato che le sanzioni Per_5
amministrative conseguenti alle lamentate omissioni, sarebbero destinate a gravare sulla sola persona fisica dell'Amministratore ), ma non necessariamente incidenti sul pino della gestione ed operatività dell'attività d'impresa, rispetto alla quale, viceversa, non risulta dedotto e tantomeno
Con provato, se nel momento in cui il aveva ricevuto l'incarico di , lo stabilimento fosse in Pt_1
buono stato ed operativo e sino a quale epoca, né se per i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, l'Amministratore potesse in concreto contare su fondi sufficienti.
Deve dunque escludersi che dalla espletata attività istruttoria, siano emersi elementi da cui desumere la responsabilità del per la situazione di degrado in cui versa lo stabilimento Pt_1
balneare ( e che alla luce della espletata CTU avrebbe comportato una perdita di valore commerciale da € 258.000,00 ad €.153.000,00, valori, si dica per inciso, assai distanti da quelli indicati nell'atto di transazione ).
Per le considerazioni che precedono, tanto le domande attoree che le domande riconvenzionali vanno rigettate, quindi, per il principio della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio
– ivi comprese quelle CTU - vanno interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulle domande proposta da e Parte_1 [...]
nei confronti di , , n persona Pt_2 CP_1 CP_2 Controparte_3
del legale rappr. p.t. e in persona del legale rappr. p.t., nonché sulle Controparte_4
domande riconvenzionali spiegate dai convenuti, disattesa ogni diversa ulteriore o contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta sia le domande attoree che le domande riconvenzionali;
2. Compensa integralmente fra le parti le spese processuali ivi comprese quelle di CTU le quali, per l'effetto dovranno gravare definitivamente a carico di tutte le parti in pari misura.
Così deciso in Brindisi in data 24/04/2025
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI