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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 04/02/2026, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1719/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
IA GI, RE
RIZZI RICCARDO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15675/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Leg.Rapp.te_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Giustizia Amministrativa Cds Quinta Sezione Giurisdizionale
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240192767784000 CONTRIBUTO UNIF 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 359/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Ricorrente_1. proponeva ricorso avverso cartella di pagamento n. 0972024 0192767784000, relativa all'omesso pagamento del contributo unificato relativo alla causa n. R.
g. 8729/2023, Consiglio di Stato, per complessivi € Euro 27.177,53.
La ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni e degli interessi legali, per omessa notificazione dell'invito al pagamento, in violazione dell'art. 248 del DPR 115/2002; l'errata quantificazione della sanzione applicata ed insisteva per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e per l'annullamento dello stesso.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione controdeducendo il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni attinenti al merito;
la regolarità del proprio operato ed insisteva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio il Consiglio di Stato controdeducendo la regolare notifica dell'invito al pagamento;
la regolare determinazione dell'importo della sanzione irrogata, difatti, l'art. 16, co.
1-bis, del D.P.R n. 115/2002 prevede che, in caso di mancato pagamento totale o parziale del contributo unificato, le sanzioni da applicarsi sono quelle stabilite dall'art. 71 del D.P.R. n. 131/1986, la cui misura varia dal 100% al 200% (prevista ratione temporis) dell'imposta dovuta e non versata ed insisteva per il rigetto del ricorso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della controversia.
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che parte resistente ha depositato copia della regolare e tempestiva notifica dell'invito al pagamento effettuata con Pec del 22.11.2023 all'avvocato costituito in giudizio per la causa a cui è riferito.
La Corte osserva infatti che l'invito al pagamento del contributo unificato notificato alla pec del difensore domiciliatario nel giudizio e non alla parte personalmente, è valida e immune da vizi, che non si riflettono quindi sul successivo provvedimento di irrogazione della sanzione.
L'elezione di domicilio effettuata dalla parte in merito alle notificazione del giudizio in corso, dà luogo ad una presunzione legale si effettiva conoscenza degli atti notificati presso il domiciliatario di fiducia.
Ne consegue che l'invito al pagamento va impugnato entro 60 giorni dal ricevimento della notifica, pena la cristallizzazione della pretesa erariale e conseguente impossibilità di contestarne il fondamento in sede di impugnazione del successivo provvedimento sanzionatorio.
La Corte osserva, rispetto alle sanzioni, che le stesse sono state correttamente applicate dall'Ufficio poiché le stesse aumentano integralmente a seconda della gravità del ritardo nel pagamento del contributo unificato.
In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente ad € 2.000,00 oltre accessori di legge se dovuti da liquidarsi a favore del Consiglio di Stato e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2.000,00 in favore di ogni parte resistente costituita.
Così deciso in Roma, 14 gennaio 2026 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Giorgio Torchia
Nominativo_1
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
IA GI, RE
RIZZI RICCARDO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15675/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Leg.Rapp.te_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Giustizia Amministrativa Cds Quinta Sezione Giurisdizionale
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240192767784000 CONTRIBUTO UNIF 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 359/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Ricorrente_1. proponeva ricorso avverso cartella di pagamento n. 0972024 0192767784000, relativa all'omesso pagamento del contributo unificato relativo alla causa n. R.
g. 8729/2023, Consiglio di Stato, per complessivi € Euro 27.177,53.
La ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni e degli interessi legali, per omessa notificazione dell'invito al pagamento, in violazione dell'art. 248 del DPR 115/2002; l'errata quantificazione della sanzione applicata ed insisteva per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e per l'annullamento dello stesso.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione controdeducendo il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni attinenti al merito;
la regolarità del proprio operato ed insisteva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio il Consiglio di Stato controdeducendo la regolare notifica dell'invito al pagamento;
la regolare determinazione dell'importo della sanzione irrogata, difatti, l'art. 16, co.
1-bis, del D.P.R n. 115/2002 prevede che, in caso di mancato pagamento totale o parziale del contributo unificato, le sanzioni da applicarsi sono quelle stabilite dall'art. 71 del D.P.R. n. 131/1986, la cui misura varia dal 100% al 200% (prevista ratione temporis) dell'imposta dovuta e non versata ed insisteva per il rigetto del ricorso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della controversia.
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che parte resistente ha depositato copia della regolare e tempestiva notifica dell'invito al pagamento effettuata con Pec del 22.11.2023 all'avvocato costituito in giudizio per la causa a cui è riferito.
La Corte osserva infatti che l'invito al pagamento del contributo unificato notificato alla pec del difensore domiciliatario nel giudizio e non alla parte personalmente, è valida e immune da vizi, che non si riflettono quindi sul successivo provvedimento di irrogazione della sanzione.
L'elezione di domicilio effettuata dalla parte in merito alle notificazione del giudizio in corso, dà luogo ad una presunzione legale si effettiva conoscenza degli atti notificati presso il domiciliatario di fiducia.
Ne consegue che l'invito al pagamento va impugnato entro 60 giorni dal ricevimento della notifica, pena la cristallizzazione della pretesa erariale e conseguente impossibilità di contestarne il fondamento in sede di impugnazione del successivo provvedimento sanzionatorio.
La Corte osserva, rispetto alle sanzioni, che le stesse sono state correttamente applicate dall'Ufficio poiché le stesse aumentano integralmente a seconda della gravità del ritardo nel pagamento del contributo unificato.
In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente ad € 2.000,00 oltre accessori di legge se dovuti da liquidarsi a favore del Consiglio di Stato e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2.000,00 in favore di ogni parte resistente costituita.
Così deciso in Roma, 14 gennaio 2026 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Giorgio Torchia
Nominativo_1