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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 251/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3980/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W700679/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W700679/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3212/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 11 settembre 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l'avviso di accertamento n. TY301W700679/2024, relativa a controllo IRPEF e addizionale regionale e comunale 2017, notificata il 03 giugno 2024, recante la somma di euro
36.355,00 e
contro
Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
Nullità dell'avviso di accertamento in quanto notificato il 3 giugno 2024, ovverosia cinque mesi e 3 giorni dopo il 31 dicembre 2023 come previsto dall'art. 43 D.P.R. 600/1973. Irrilevanza dell'art. 67 D.L. 18/2020 il quale proroga esclusivamente il termine di notifica degli accertamenti in scadenza nell'anno 2020 in ragione dell'emergenza pandemica. L'impugnato avviso di accertamento si riferisce a IRPEF e addizionali comunali e regionali relative all'anno di imposta 2017, sicché alla data del 3 giugno 2024 di notifica al contribuente dello stesso, era decorso il termine di decadenza di cui all'art. 43 d.P.R. 600/1973 e cioè entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Durante il periodo emergenziale per la diffusione del Covid-19, con il D.L. n. 18/2020, il Legislatore ha previsto, al comma 1 dell'art. 67, la sospensione, per il periodo 8 marzo - 31 maggio 2020, stabilendo dunque la sospensione dei termini di accertamento per 85 giorni, posticipando al 26 marzo 2021 i termini di decadenza degli atti in scadenza al
31 dicembre 2020. Secondo l'interpretazione ormai nota fornita dall'Agenzia delle Entrate, la suddetta sospensione opera anche per le annualità “in scadenza” dal 2021 in poi, nelle quali l'attività di controllo era già in corso. Tuttavia, la tesi dell'Amministrazione finanziaria, ossia di una proroga a cascata di 85 giorni, è stata respinta dai giudici tributari che con pronunce univoche hanno rilevato l'irrazionalità e l'illegittimità di siffatta impostazione, fortemente penalizzante per i contribuenti. La disposizione di carattere emergenziale non può, dunque, produrre effetti al di là del particolare periodo (il 2020) nel contesto del quale è stata emanata. In ogni caso, va segnalato che l'avviso di accertamento impugnato è stato notificato ben oltre il termine di 85 giorni dopo il 31 dicembre 2023, ossia il 25 marzo 2024, senza peraltro che a nulla rilevi l'invio dell'invito all'adesione n. TY3I1W700261/2024 che, per quanto qui esposto, risulta comunque tardivo.
Pertanto, per l'accertamento relativo all'anno di imposta 2017, in presenza di dichiarazione regolarmente presentata come nel caso di specie, il termine decadenziale per la notifica dell'avviso di accertamento è scaduto il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 43, co. 1, d.P.R. 600/1973. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, co. 1, legge n. 212/2000: carenza della motivazione per relationem per omessa allegazione dei documenti richiamati. Si eccepisce, infatti, la violazione dell'obbligo di completa e corretta motivazione previsto dall'art. 7, co. 1, ultimo periodo, dello Statuto dei diritti del contribuente, a mente del quale «Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama.” Nella motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, l'Ufficio richiama alcuni documenti: l'elenco delle movimentazioni finanziarie e le “Spese certe per euro 33.525,00
(desunte da elementi disponibili in Anagrafe Tributaria riferiti al contribuente”. Tali risultanze e documenti, non conosciuti dal contribuente, non sono stati allegati all'atto impugnato, né il loro contenuto è stato riportato in seno alla motivazione. Peraltro, si segnala che le risultanze delle interrogazioni all'Anagrafe tributaria non possono assurgere al rango di prova, con la conseguenza che l'Agenzia delle Entrate non può essere esentata dall'onere della prova. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, co. 1, l. 212/2000 e dell'art. 7, co.
5-bis, D.LGS. 546/1992: mancata indicazione dei mezzi di prova e delle ragioni giuridiche su cui si fonda l'atto impugnato. Il comma 1 del citato art. 7 viene integrato mediante l'espresso riferimento ai “mezzi di prova”, elemento cardinale del fondamento dell'atto. L'obbligo di indicare i mezzi di prova rappresenta una garanzia del rispetto delle regole sull'istruttoria. L'Ufficio ha omesso ogni indicazione in merito alle movimentazioni finanziarie, asseritamente prive di giustificazione e alle “Spese certe per euro 33.525,00
(desunte da elementi disponibili in Anagrafe Tributaria riferiti al contribuente” da cui avrebbe desunto le incongruenze tra il reddito dichiarato e lo stile di vita. Così operando, l'Amministrazione finanziaria non indica i mezzi di prova su cui si fonda l'attività di accertamento, comprimendo, fino a sopprimerlo, il diritto di difesa del contribuente. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 38, co. 4, D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.
c.: illegittimità della metodologia sintetica di accertamento e carenza di prova in ordine ai requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni poste a base della ripresa a tassazione. L'avviso di accertamento impugnato è illegittimo, in quanto emesso in mancanza dei presupposti che legittimano l'accertamento sintetico di cui all'art. 38, co. 4, d.P.R. n. 600/1973, nonché in totale assenza di prove a supporto dei rilievi ivi formulati. A ben vedere, però, nella fattispecie oggetto del presente giudizio l'Ufficio non avrebbe potuto procedere, così come ha fatto, mediante metodologia d'accertamento sintetica, non essendo ravvisabili, contrariamente a quanto affermato ex adverso, presunzioni gravi, precise e concordanti, dalle quali potere legittimamente desumere l'esistenza di attività non dichiarate. L'attività accertativa così condotta dall'Ufficio si pone in contrasto con la disposizione indicata in rubrica. Illegittimita' dell'atto impugnato nella parte in cui considera, genericamente, redditi diversi le somme accertate, di cui all'art. 67 del T.U.I.R. Si eccepisce, altresì, l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato in quanto le somme recuperate vengono sottoposte a tassazione quali redditi diversi, nonostante queste non possano essere ricondotte in alcuna delle fattispecie reddituali previste dagli artt. 67-72 del D.P.R. n. 917/1986. Ed invero, facendo un rapido excursus delle fattispecie reddituali tassativamente previste dall'art. 67 D.P.R. n. 917/1986, sarà ictu oculi evidente che le somme recuperate a tassazione con l'avviso impugnato non possono essere ricondotte ad alcune di queste. L'Ufficio, infatti, non specifica quale attività di lavoro autonomo venga esercitata dal ricorrente al fine di produrre tale reddito o quale obbligo di fare, non fare e permettere abbia permesso di conseguire i ricavi accertati. Infondatezza della ricostruzione operata dall'ufficio ai fini della ripresa a tassazione del maggiore imponibile. La metodologia d'accertamento seguita dall'Ufficio, oltre ad essere illegittima per le ragioni già evidenziate nel precedente motivo, è altresì priva di fondamento. In particolare, si eccepisce l'erronea determinazione del maggiore reddito assoggettato a tassazione, con riferimento ai versamenti di denaro contante, di assegni bancari e di bonifici. Con riguardo al denaro contante, si segnala che trattasi di versamenti di somme prelevate da conti correnti intestati allo stesso ricorrente, c.d. "giroconti".
Gli assegni bancari versati sul conto corrente intestato al contribuente che l'Ufficio riconduce a redditi non dichiarati sono assai risalenti nel tempo in quanto afferiscono all'anno 2017, e trattasi di assegni emessi da familiari, nella specie dalla madre e dalla sorella, o da amici del ricorrente a titolo di prestiti. I bonifici effettuati dalle società Società_1 di Nominativo_2 e Associazione_1 di cui il contribuente è socio di maggioranza, sono rimborsi al socio per prestiti infruttiferi effettuati e di cui ci si riserva di produrre documentazione. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, co. 2, D.LGS. n. 471/1997. Si eccepisce l'illegittimità e l'infondatezza del provvedimento di irrogazione delle sanzioni contenuto nell'avviso di accertamento impugnato in quanto emesso in violazione dell'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 471/1997. Si contesta la misura della sanzione in quanto il recente d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, pubblicato il 28 giugno 2024, di attuazione della delega sulla riforma fiscale, nel revisionare l'impianto sanzionatorio tributario, ha modificato il comma 2 dell'art. 1 d.lgs. 471/1992 stabilendo che “si applica la sanzione amministrativa del settanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di euro 150”.
Sull'applicabilità del nuovo impianto sanzionatorio si richiama il principio stabilito dall'art. 3, co. 3, D.Lgs. n.
472/1997. Illegittimità del provvedimento di irrogazione della sanzione contenuto nell'avviso di accertamento per sproporzione della sanzione ai sensi dell'art. 10-ter L. 212/2000 e dell'art. 7 D.LGS. n. 472/1997. L'avviso di accertamento impugnato deve, altresì, considerarsi illegittimo per la parte attinente al provvedimento di irrogazione delle sanzioni il quale non tiene in considerazione la manifesta sproporzione tra l'entità dei tributi asseritamente evasi e l'importo della sanzione irrogata. Nel caso di specie, si censura la sproporzione della sanzione irrogata dall'Ufficio, pari a € 32.719,50, che è pressoché pari alla maggiore imposta accertata, pari a € 36.355,00. Il principio di proporzionalità è il fulcro di un'importante manovra di revisione del sistema sanzionatorio tributario italiano. Sull'argomento, va segnalata la recente introduzione dell'art. 10-ter dello
Statuto dei diritti del contribuente, che prevede che il procedimento tributario bilanci la protezione dell'interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Sulla presunta violazione dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/73. L'art.67, comma 1, del D.L. 18/2020 (decreto
“Cura Italia”) ha disposto “la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020”. Per l'effetto, il termine di decadenza per gli atti in scadenza al 31 dicembre 2020 è stato posticipato al 26 marzo 2021, mentre, per le annualità dal 2016 in poi, opera conseguentemente lo stesso differimento dei termini di decadenza. Ne deriva che la proroga al 26 marzo (o al 25, per gli anni bisestili) si applica per tutte le annualità nelle quali l'attività di controllo era in corso o poteva essere effettuata nel periodo 8 marzo-31 maggio 2020, ivi compresa evidentemente quella presa in esame ai fini del presente contenzioso. Pertanto, per gli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2017, l'originario termine di decadenza del 31 dicembre 2023 è stato prorogato in forza dell'art. 67 del D.L. 18/2020 di 85 giorni rispetto a tale termine naturale, ovverossia al 25 marzo
2024. Dalla lettura congiunta degli artt. 5, comma 3-bis e 5-ter del D.Lgs n. 218/97, con cui è stata introdotta l'obbligatorietà dell'invito al contraddittorio, discende che, laddove l'Agenzia delle Entrate inviti il contribuente al contraddittorio in un termine inferiore a 90 giorni rispetto al termine di decadenza, questo stesso termine automaticamente si prorogherà di 120 giorni. Non può pertanto riconoscersi decadenza alcuna del potere impositivo in applicazione del citato art. 5, comma 3-bis D. Lgs. n. 218/1997 tenuto conto che l'Invito
“all'adesione preventiva” n. TY3I1W700261/2024 era stato notificato in data 07 marzo 2024 e che l'Ufficio si era legittimamente avvalso della proroga del termine di 120 giorni dalla scadenza ordinaria del 31 dicembre
2023 (ulteriormente aumentata per effetto della proroga di 85 giorni di cui all'art. 67 del DL n. 18/2020) notificando tempestivamente l'atto di accertamento in data 03 giugno 2024. Del tutto priva di pregio si palesa la doglianza relativa al difetto di motivazione per relationem derivante, a detta della parte, dalla mancata allegazione all'atto impugnato dell'elenco delle movimentazioni finanziarie prive di giustificazione e delle spese certe desunte dai dati presenti in Anagrafe Tributaria. Al riguardo è sufficiente evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, nella motivazione dell'avviso di accertamento non è richiamato alcun elenco delle movimentazioni finanziarie non giustificate, ma vengono semplicemente descritte le risultanze dell'istruttoria con specifica dell'ammontare complessivo dei versamenti di denaro contante, di assegni bancari e di bonifici che non hanno trovato riscontro nella documentazione prodotta. I versamenti che non hanno trovato giustificazione, nel dettaglio, sono facilmente rilevabili dal confronto fra i prospetti descrittivi delle movimentazioni finanziarie per le quali è stata chiesta al contribuente la relativa giustificazione riportati nell'invito al contraddittorio n. TY3I1W700261/2024, e quelli esposti nei processi verbali di contraddittorio in cui sono indicate tutte le movimentazioni finanziarie che il contribuente, di volta in volta, ha giustificato. Non si ravvisa, dunque, alcuna violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente.
Ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2) del D.P.R. 600/73 che ha introdotto una presunzione legale relativa in base alla quale i prelevamenti ed i versamenti non giustificati si presumono compensi/ricavi non dichiarati.
Nella fattispecie sono state riscontrate movimentazioni finanziarie pari a complessivi € 95.105,00 per le quali, il contribuente non ha fornito alcuna giustificazione. Parimenti priva di fondamento è l'ulteriore eccezione di controparte secondo cui l'Ufficio non avrebbe indicato le ragioni giuridiche e i mezzi di prova su cui si fonda l'atto impugnato. Per quanto riguarda le ragioni giuridiche è sufficiente evidenziare che dalla lettura della parte motiva dell'atto emerge di tutta evidenza che lo stesso si fonda sulle risultanze delle indagini bancarie attivate nei confronti del contribuente, essendo spiegato chiaramente che le conclusioni raggiunte sono date dal riscontro effettuato dall'Ufficio tra le movimentazioni bancarie rinvenute nei c/c nella titolarità della parte e la documentazione prodotta a giustificazione delle stesse. Parimenti irrilevante risulta, infine, quanto argomentato del ricorrente sulla recente introduzione del comma 5-bis dell'art. 7 del D. Lgs.
n. 546/1992. Nella specie non si verte in un'ipotesi di siffatto tipo posto che nell'ambito dell'accertamento ai fini delle imposte sui redditi, l'art. 32 del DPR n. 600/73 dispone una “presunzione legale” in forza della quale sia i prelevamenti che i versamenti, effettuati su conti correnti bancari, devono essere qualificati come ricavi.
Il ricorrente ritiene che l'avviso di accertamento sia illegittimo per la mancanza dei presupposti che legittimano l'accertamento sintetico di cui all'art. 38, comma 4 del D.P.R. n. 600 del 1973 nonché per la totale assenza di prove a supporto dei rilievi ivi formulati. Al riguardo occorre fin da subito evidenziare che, come emerge dalla lettura della parte motiva dell'atto impugnato, non si è proceduto ad un accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973. Piuttosto, essendo stata riscontrata un'incongruenza tra le somme accreditate sui rapporti finanziari di cui il ricorrente è unico titolare (pari a complessivi € 378.482,00) e i dati reddituali dichiarati per l'anno di imposta 2017 (perdita pari ad € 256,00) , lo scrivente si è avvalso legittimamente delle risultanze bancarie acquisite dall'Archivio dei rapporti finanziari, trasmesse all'Agenzia delle Entrate dagli operatori finanziari ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605 del 1973, e dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Trattasi, dunque, di accertamento di tipo bancario, emesso ai sensi dell'art. 32, comma 1, n.
2) del D.P.R. 600/73. Tale norma prevede una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici. Non si ravvisa, dunque, alcuna violazione dell'art. 38 del DPR n. 600/73. Non trattandosi di accertamento sintetico, l'Ufficio non era tenuto né dimostrare le spese sostenute né ad effettuare alcuna valutazione sull'eccedenza di almeno un quinto del reddito complessivo accertabile da quello dichiarato. Si osserva, infine, sotto il profilo dell'onere probatorio che in caso di indagini finanziarie l'onere della prova in capo all'amministrazione è soddisfatto attraverso i dati risultanti dai conti bancari mentre è onere del contribuente dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili. Pertanto, le attività istruttorie, a fronte delle quali il contribuente non è stato in grado di fornire prova contraria, sono pienamente idonee a fondare la pretesa impositiva avanzata con l'atto impugnato. Parimenti infondate si ritengono le doglianze di controparte sull'impossibilità di ricondurre le somme contestate alle fattispecie reddituali previste dagli artt. 67-72 del TUIR. Si obietta, ex adverso, che le presunzioni finanziarie operano, come regola generale, con riferimento ad ogni categoria reddituale, non essendo circoscritte al reddito d'impresa e di lavoro autonomo. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, inoltre, che l'Amministrazione Finanziaria non è tenuta ad indicare e motivare la scelta di inserire l'operazione finanziaria contestata mediante indagini finanziarie all'interno di una delle categorie reddituali previste e disciplinate dal T.U.I.R né a dimostrare lo svolgimento delle attività diverse da cui sono derivati i redditi desunti dagli accertamenti bancari, incombendo, invece, sul contribuente l'onere della prova in merito alla qualificazione dei redditi. Il ricorrente rileva l'infondatezza della metodologia d'accertamento seguita dall'Ufficio per l'erronea determinazione del reddito assoggettato a tassazione con riferimento ai versamenti di denaro contante, di assegni bancari e di bonifici. Si rammenta che le norme poste alla base degli accertamenti fondati su verifiche di conti correnti bancari (artt. 32 del D.P.R. n. 600/73 e art. 51, comma 2,
n. 7), del D.P.R. n. 633/72) istituiscono delle presunzioni legali relative in base alle quali i prelevamenti ed i versamenti non giustificati si presumono compensi/ricavi non dichiarati. A fronte dell'operato dell'Ufficio il contribuente, per le movimentazioni residue che non hanno trovato giustificazione nel corso del contraddittorio, si limita a fornire giustificazioni generiche e cumulative, senza produrre concreti e analitici riscontri documentali atti a dimostrare l'irrilevanza ai fini reddituali delle singole movimentazioni bancarie contestate. Per quanto riguarda i versamenti di denaro contante, oltre a non essere stato prodotto alcun documento atto a suffragare la tesi di parte secondo cui si tratterebbe di “giroconti”, non viene neanche indicato alcun riferimento temporale dei prelievi che, verosimilmente, dovrebbero essere contestuali ai successivi versamenti. Relativamente ai versamenti di assegni bancari sostiene che trattasi di assegni emessi da familiari e amici a titolo di prestiti. Tuttavia, nulla viene prodotto a supporto di quanto affermato.
Lo stesso dicasi con riferimento ai bonifici bancari per i quali nulla risulta prodotto a sostegno dell'evidenziata natura di rimborsi per prestiti infruttiferi erogati dal contribuente alle società di cui è socio. Il ricorrente contesta la misura della sanzione in quanto il comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 471/97, come modificato dal d.lgs.
14 giugno 2024 n. 87, prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del settanta per cento della maggiore imposta dovuta. Si osserva, al riguardo, che l'art. 5 del D,Lgs. 87/2024, prevedendo che “le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”.
Considerato che nella specie la violazione è stata commessa antecedentemente al 1° settembre 2024, la sanzione, correttamente irrogata nella misura del novanta per cento della maggiore imposta, non può essere annullata. In merito all'eccepita illegittimità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni, è sufficiente evidenziare che l'art. 7, comma 4, D. Lgs. n. 472/1997 richiede che vi siano “circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione”. Detta sproporzione deve essere valutata con riferimento al disvalore della condotta, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e non semplicemente con riguardo all'ammontare del tributo di per sé, tanto più che la misura della sanzione è prevista dalla legge. Nel caso in esame, invece, non sono stati dedotti né provati elementi specifici atti a giustificare la riduzione della sanzione.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sulla tempestività della notifica dell'avviso di accertamento, la Corte rileva che la notifica dell'avviso di accertamento è avvenuta nel rispetto dei termini di decadenza previsti dall'art. 43, D.P.R. 600/1973. In particolare, la sospensione dei termini disposta dall'art. 67, D.L. 18/2020 (decreto “Cura Italia”) – che prevede la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di accertamento – si applica anche agli accertamenti relativi ad annualità successive al 2020, come confermato da orientamenti giurisprudenziali di merito (Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sentenza n. 4622/2023;
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, sentenza n. 4668/2022). Inoltre, la notifica dell'invito al contraddittorio in data 7 marzo 2024, con comparizione fissata per il 18 marzo 2024, ha determinato l'ulteriore proroga di 120 giorni ex art. 5, co.
3-bis, D.Lgs. 218/1997, come chiarito anche dalla Circolare
Agenzia delle Entrate n. 17/2020. Pertanto, l'avviso di accertamento notificato il 3 giugno 2024 risulta tempestivo. Sulla sufficienza e correttezza della motivazione dell'atto si rileva che la motivazione dell'avviso di accertamento rispetta i requisiti previsti dall'art. 7, L. 212/2000, in quanto i documenti richiamati erano già noti al contribuente, essendo stati oggetto di notifica e discussione nel corso del procedimento amministrativo e del contraddittorio. La giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. trib., sent. 15 marzo 2013 n. 6622; Cass.
n. 3995/2009) ha più volte affermato che, se il documento richiamato dall'atto impositivo è conosciuto dal contribuente, non occorre che lo stesso sia allegato o riprodotto integralmente. Non sussiste, quindi, violazione dell'art. 7, L. 212/2000, né carenza motivazionale. Sulla legittimità della metodologia accertativa si rileva che l'accertamento impugnato si fonda sulle risultanze delle indagini bancarie ex art. 32, D.P.R.
600/1973, che prevede una presunzione legale relativa: i versamenti non giustificati si presumono redditi imponibili, salvo prova contraria specifica e documentata da parte del contribuente. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che tale presunzione si applica a tutti i contribuenti (Cass. n. 2432/2017; Cass. n.
20735/2010) e che l'onere della prova contraria grava sul contribuente (Cass. n. 4598/2009; Cass. n.
9569/2020). Nel caso di specie, il contribuente non ha fornito elementi idonei a superare la presunzione.
Sulla qualificazione delle somme come redditi diversi si rileva che la qualificazione delle somme accertate come "redditi diversi" ai sensi dell'art. 67 TUIR è conforme all'orientamento della Corte di Cassazione (Cass.
n. 2432/2017), secondo cui la presunzione legale delle indagini bancarie si estende alla generalità dei contribuenti e non solo ai titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo. L'Amministrazione finanziaria non è tenuta a dimostrare la specifica attività da cui derivano i redditi, ma spetta al contribuente fornire la prova contraria. Sulla determinazione e proporzionalità delle sanzioni si rileva che le sanzioni sono state irrogate in conformità alla normativa vigente al momento della violazione (art. 1, co. 2, D.Lgs. 471/1997; art. 3, D.Lgs. 472/1997). Non sono stati dedotti elementi specifici che giustifichino una riduzione per sproporzione o l'applicazione di una disciplina più favorevole. La Corte di Cassazione ha chiarito che la misura della sanzione è prevista dalla legge e la riduzione può avvenire solo in presenza di circostanze specifiche (Cass.
n. 14546/2019).
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in euro
2.000,00 (duemila/00) in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo. Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della VII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo il 15 Dicembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco)
(Dott.ssa Vincenza Lo Manto)
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3980/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W700679/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W700679/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3212/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 11 settembre 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l'avviso di accertamento n. TY301W700679/2024, relativa a controllo IRPEF e addizionale regionale e comunale 2017, notificata il 03 giugno 2024, recante la somma di euro
36.355,00 e
contro
Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
Nullità dell'avviso di accertamento in quanto notificato il 3 giugno 2024, ovverosia cinque mesi e 3 giorni dopo il 31 dicembre 2023 come previsto dall'art. 43 D.P.R. 600/1973. Irrilevanza dell'art. 67 D.L. 18/2020 il quale proroga esclusivamente il termine di notifica degli accertamenti in scadenza nell'anno 2020 in ragione dell'emergenza pandemica. L'impugnato avviso di accertamento si riferisce a IRPEF e addizionali comunali e regionali relative all'anno di imposta 2017, sicché alla data del 3 giugno 2024 di notifica al contribuente dello stesso, era decorso il termine di decadenza di cui all'art. 43 d.P.R. 600/1973 e cioè entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Durante il periodo emergenziale per la diffusione del Covid-19, con il D.L. n. 18/2020, il Legislatore ha previsto, al comma 1 dell'art. 67, la sospensione, per il periodo 8 marzo - 31 maggio 2020, stabilendo dunque la sospensione dei termini di accertamento per 85 giorni, posticipando al 26 marzo 2021 i termini di decadenza degli atti in scadenza al
31 dicembre 2020. Secondo l'interpretazione ormai nota fornita dall'Agenzia delle Entrate, la suddetta sospensione opera anche per le annualità “in scadenza” dal 2021 in poi, nelle quali l'attività di controllo era già in corso. Tuttavia, la tesi dell'Amministrazione finanziaria, ossia di una proroga a cascata di 85 giorni, è stata respinta dai giudici tributari che con pronunce univoche hanno rilevato l'irrazionalità e l'illegittimità di siffatta impostazione, fortemente penalizzante per i contribuenti. La disposizione di carattere emergenziale non può, dunque, produrre effetti al di là del particolare periodo (il 2020) nel contesto del quale è stata emanata. In ogni caso, va segnalato che l'avviso di accertamento impugnato è stato notificato ben oltre il termine di 85 giorni dopo il 31 dicembre 2023, ossia il 25 marzo 2024, senza peraltro che a nulla rilevi l'invio dell'invito all'adesione n. TY3I1W700261/2024 che, per quanto qui esposto, risulta comunque tardivo.
Pertanto, per l'accertamento relativo all'anno di imposta 2017, in presenza di dichiarazione regolarmente presentata come nel caso di specie, il termine decadenziale per la notifica dell'avviso di accertamento è scaduto il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 43, co. 1, d.P.R. 600/1973. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, co. 1, legge n. 212/2000: carenza della motivazione per relationem per omessa allegazione dei documenti richiamati. Si eccepisce, infatti, la violazione dell'obbligo di completa e corretta motivazione previsto dall'art. 7, co. 1, ultimo periodo, dello Statuto dei diritti del contribuente, a mente del quale «Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama.” Nella motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, l'Ufficio richiama alcuni documenti: l'elenco delle movimentazioni finanziarie e le “Spese certe per euro 33.525,00
(desunte da elementi disponibili in Anagrafe Tributaria riferiti al contribuente”. Tali risultanze e documenti, non conosciuti dal contribuente, non sono stati allegati all'atto impugnato, né il loro contenuto è stato riportato in seno alla motivazione. Peraltro, si segnala che le risultanze delle interrogazioni all'Anagrafe tributaria non possono assurgere al rango di prova, con la conseguenza che l'Agenzia delle Entrate non può essere esentata dall'onere della prova. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, co. 1, l. 212/2000 e dell'art. 7, co.
5-bis, D.LGS. 546/1992: mancata indicazione dei mezzi di prova e delle ragioni giuridiche su cui si fonda l'atto impugnato. Il comma 1 del citato art. 7 viene integrato mediante l'espresso riferimento ai “mezzi di prova”, elemento cardinale del fondamento dell'atto. L'obbligo di indicare i mezzi di prova rappresenta una garanzia del rispetto delle regole sull'istruttoria. L'Ufficio ha omesso ogni indicazione in merito alle movimentazioni finanziarie, asseritamente prive di giustificazione e alle “Spese certe per euro 33.525,00
(desunte da elementi disponibili in Anagrafe Tributaria riferiti al contribuente” da cui avrebbe desunto le incongruenze tra il reddito dichiarato e lo stile di vita. Così operando, l'Amministrazione finanziaria non indica i mezzi di prova su cui si fonda l'attività di accertamento, comprimendo, fino a sopprimerlo, il diritto di difesa del contribuente. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 38, co. 4, D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.
c.: illegittimità della metodologia sintetica di accertamento e carenza di prova in ordine ai requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni poste a base della ripresa a tassazione. L'avviso di accertamento impugnato è illegittimo, in quanto emesso in mancanza dei presupposti che legittimano l'accertamento sintetico di cui all'art. 38, co. 4, d.P.R. n. 600/1973, nonché in totale assenza di prove a supporto dei rilievi ivi formulati. A ben vedere, però, nella fattispecie oggetto del presente giudizio l'Ufficio non avrebbe potuto procedere, così come ha fatto, mediante metodologia d'accertamento sintetica, non essendo ravvisabili, contrariamente a quanto affermato ex adverso, presunzioni gravi, precise e concordanti, dalle quali potere legittimamente desumere l'esistenza di attività non dichiarate. L'attività accertativa così condotta dall'Ufficio si pone in contrasto con la disposizione indicata in rubrica. Illegittimita' dell'atto impugnato nella parte in cui considera, genericamente, redditi diversi le somme accertate, di cui all'art. 67 del T.U.I.R. Si eccepisce, altresì, l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato in quanto le somme recuperate vengono sottoposte a tassazione quali redditi diversi, nonostante queste non possano essere ricondotte in alcuna delle fattispecie reddituali previste dagli artt. 67-72 del D.P.R. n. 917/1986. Ed invero, facendo un rapido excursus delle fattispecie reddituali tassativamente previste dall'art. 67 D.P.R. n. 917/1986, sarà ictu oculi evidente che le somme recuperate a tassazione con l'avviso impugnato non possono essere ricondotte ad alcune di queste. L'Ufficio, infatti, non specifica quale attività di lavoro autonomo venga esercitata dal ricorrente al fine di produrre tale reddito o quale obbligo di fare, non fare e permettere abbia permesso di conseguire i ricavi accertati. Infondatezza della ricostruzione operata dall'ufficio ai fini della ripresa a tassazione del maggiore imponibile. La metodologia d'accertamento seguita dall'Ufficio, oltre ad essere illegittima per le ragioni già evidenziate nel precedente motivo, è altresì priva di fondamento. In particolare, si eccepisce l'erronea determinazione del maggiore reddito assoggettato a tassazione, con riferimento ai versamenti di denaro contante, di assegni bancari e di bonifici. Con riguardo al denaro contante, si segnala che trattasi di versamenti di somme prelevate da conti correnti intestati allo stesso ricorrente, c.d. "giroconti".
Gli assegni bancari versati sul conto corrente intestato al contribuente che l'Ufficio riconduce a redditi non dichiarati sono assai risalenti nel tempo in quanto afferiscono all'anno 2017, e trattasi di assegni emessi da familiari, nella specie dalla madre e dalla sorella, o da amici del ricorrente a titolo di prestiti. I bonifici effettuati dalle società Società_1 di Nominativo_2 e Associazione_1 di cui il contribuente è socio di maggioranza, sono rimborsi al socio per prestiti infruttiferi effettuati e di cui ci si riserva di produrre documentazione. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, co. 2, D.LGS. n. 471/1997. Si eccepisce l'illegittimità e l'infondatezza del provvedimento di irrogazione delle sanzioni contenuto nell'avviso di accertamento impugnato in quanto emesso in violazione dell'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 471/1997. Si contesta la misura della sanzione in quanto il recente d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, pubblicato il 28 giugno 2024, di attuazione della delega sulla riforma fiscale, nel revisionare l'impianto sanzionatorio tributario, ha modificato il comma 2 dell'art. 1 d.lgs. 471/1992 stabilendo che “si applica la sanzione amministrativa del settanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di euro 150”.
Sull'applicabilità del nuovo impianto sanzionatorio si richiama il principio stabilito dall'art. 3, co. 3, D.Lgs. n.
472/1997. Illegittimità del provvedimento di irrogazione della sanzione contenuto nell'avviso di accertamento per sproporzione della sanzione ai sensi dell'art. 10-ter L. 212/2000 e dell'art. 7 D.LGS. n. 472/1997. L'avviso di accertamento impugnato deve, altresì, considerarsi illegittimo per la parte attinente al provvedimento di irrogazione delle sanzioni il quale non tiene in considerazione la manifesta sproporzione tra l'entità dei tributi asseritamente evasi e l'importo della sanzione irrogata. Nel caso di specie, si censura la sproporzione della sanzione irrogata dall'Ufficio, pari a € 32.719,50, che è pressoché pari alla maggiore imposta accertata, pari a € 36.355,00. Il principio di proporzionalità è il fulcro di un'importante manovra di revisione del sistema sanzionatorio tributario italiano. Sull'argomento, va segnalata la recente introduzione dell'art. 10-ter dello
Statuto dei diritti del contribuente, che prevede che il procedimento tributario bilanci la protezione dell'interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Sulla presunta violazione dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/73. L'art.67, comma 1, del D.L. 18/2020 (decreto
“Cura Italia”) ha disposto “la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020”. Per l'effetto, il termine di decadenza per gli atti in scadenza al 31 dicembre 2020 è stato posticipato al 26 marzo 2021, mentre, per le annualità dal 2016 in poi, opera conseguentemente lo stesso differimento dei termini di decadenza. Ne deriva che la proroga al 26 marzo (o al 25, per gli anni bisestili) si applica per tutte le annualità nelle quali l'attività di controllo era in corso o poteva essere effettuata nel periodo 8 marzo-31 maggio 2020, ivi compresa evidentemente quella presa in esame ai fini del presente contenzioso. Pertanto, per gli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2017, l'originario termine di decadenza del 31 dicembre 2023 è stato prorogato in forza dell'art. 67 del D.L. 18/2020 di 85 giorni rispetto a tale termine naturale, ovverossia al 25 marzo
2024. Dalla lettura congiunta degli artt. 5, comma 3-bis e 5-ter del D.Lgs n. 218/97, con cui è stata introdotta l'obbligatorietà dell'invito al contraddittorio, discende che, laddove l'Agenzia delle Entrate inviti il contribuente al contraddittorio in un termine inferiore a 90 giorni rispetto al termine di decadenza, questo stesso termine automaticamente si prorogherà di 120 giorni. Non può pertanto riconoscersi decadenza alcuna del potere impositivo in applicazione del citato art. 5, comma 3-bis D. Lgs. n. 218/1997 tenuto conto che l'Invito
“all'adesione preventiva” n. TY3I1W700261/2024 era stato notificato in data 07 marzo 2024 e che l'Ufficio si era legittimamente avvalso della proroga del termine di 120 giorni dalla scadenza ordinaria del 31 dicembre
2023 (ulteriormente aumentata per effetto della proroga di 85 giorni di cui all'art. 67 del DL n. 18/2020) notificando tempestivamente l'atto di accertamento in data 03 giugno 2024. Del tutto priva di pregio si palesa la doglianza relativa al difetto di motivazione per relationem derivante, a detta della parte, dalla mancata allegazione all'atto impugnato dell'elenco delle movimentazioni finanziarie prive di giustificazione e delle spese certe desunte dai dati presenti in Anagrafe Tributaria. Al riguardo è sufficiente evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, nella motivazione dell'avviso di accertamento non è richiamato alcun elenco delle movimentazioni finanziarie non giustificate, ma vengono semplicemente descritte le risultanze dell'istruttoria con specifica dell'ammontare complessivo dei versamenti di denaro contante, di assegni bancari e di bonifici che non hanno trovato riscontro nella documentazione prodotta. I versamenti che non hanno trovato giustificazione, nel dettaglio, sono facilmente rilevabili dal confronto fra i prospetti descrittivi delle movimentazioni finanziarie per le quali è stata chiesta al contribuente la relativa giustificazione riportati nell'invito al contraddittorio n. TY3I1W700261/2024, e quelli esposti nei processi verbali di contraddittorio in cui sono indicate tutte le movimentazioni finanziarie che il contribuente, di volta in volta, ha giustificato. Non si ravvisa, dunque, alcuna violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente.
Ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2) del D.P.R. 600/73 che ha introdotto una presunzione legale relativa in base alla quale i prelevamenti ed i versamenti non giustificati si presumono compensi/ricavi non dichiarati.
Nella fattispecie sono state riscontrate movimentazioni finanziarie pari a complessivi € 95.105,00 per le quali, il contribuente non ha fornito alcuna giustificazione. Parimenti priva di fondamento è l'ulteriore eccezione di controparte secondo cui l'Ufficio non avrebbe indicato le ragioni giuridiche e i mezzi di prova su cui si fonda l'atto impugnato. Per quanto riguarda le ragioni giuridiche è sufficiente evidenziare che dalla lettura della parte motiva dell'atto emerge di tutta evidenza che lo stesso si fonda sulle risultanze delle indagini bancarie attivate nei confronti del contribuente, essendo spiegato chiaramente che le conclusioni raggiunte sono date dal riscontro effettuato dall'Ufficio tra le movimentazioni bancarie rinvenute nei c/c nella titolarità della parte e la documentazione prodotta a giustificazione delle stesse. Parimenti irrilevante risulta, infine, quanto argomentato del ricorrente sulla recente introduzione del comma 5-bis dell'art. 7 del D. Lgs.
n. 546/1992. Nella specie non si verte in un'ipotesi di siffatto tipo posto che nell'ambito dell'accertamento ai fini delle imposte sui redditi, l'art. 32 del DPR n. 600/73 dispone una “presunzione legale” in forza della quale sia i prelevamenti che i versamenti, effettuati su conti correnti bancari, devono essere qualificati come ricavi.
Il ricorrente ritiene che l'avviso di accertamento sia illegittimo per la mancanza dei presupposti che legittimano l'accertamento sintetico di cui all'art. 38, comma 4 del D.P.R. n. 600 del 1973 nonché per la totale assenza di prove a supporto dei rilievi ivi formulati. Al riguardo occorre fin da subito evidenziare che, come emerge dalla lettura della parte motiva dell'atto impugnato, non si è proceduto ad un accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973. Piuttosto, essendo stata riscontrata un'incongruenza tra le somme accreditate sui rapporti finanziari di cui il ricorrente è unico titolare (pari a complessivi € 378.482,00) e i dati reddituali dichiarati per l'anno di imposta 2017 (perdita pari ad € 256,00) , lo scrivente si è avvalso legittimamente delle risultanze bancarie acquisite dall'Archivio dei rapporti finanziari, trasmesse all'Agenzia delle Entrate dagli operatori finanziari ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605 del 1973, e dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Trattasi, dunque, di accertamento di tipo bancario, emesso ai sensi dell'art. 32, comma 1, n.
2) del D.P.R. 600/73. Tale norma prevede una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici. Non si ravvisa, dunque, alcuna violazione dell'art. 38 del DPR n. 600/73. Non trattandosi di accertamento sintetico, l'Ufficio non era tenuto né dimostrare le spese sostenute né ad effettuare alcuna valutazione sull'eccedenza di almeno un quinto del reddito complessivo accertabile da quello dichiarato. Si osserva, infine, sotto il profilo dell'onere probatorio che in caso di indagini finanziarie l'onere della prova in capo all'amministrazione è soddisfatto attraverso i dati risultanti dai conti bancari mentre è onere del contribuente dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili. Pertanto, le attività istruttorie, a fronte delle quali il contribuente non è stato in grado di fornire prova contraria, sono pienamente idonee a fondare la pretesa impositiva avanzata con l'atto impugnato. Parimenti infondate si ritengono le doglianze di controparte sull'impossibilità di ricondurre le somme contestate alle fattispecie reddituali previste dagli artt. 67-72 del TUIR. Si obietta, ex adverso, che le presunzioni finanziarie operano, come regola generale, con riferimento ad ogni categoria reddituale, non essendo circoscritte al reddito d'impresa e di lavoro autonomo. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, inoltre, che l'Amministrazione Finanziaria non è tenuta ad indicare e motivare la scelta di inserire l'operazione finanziaria contestata mediante indagini finanziarie all'interno di una delle categorie reddituali previste e disciplinate dal T.U.I.R né a dimostrare lo svolgimento delle attività diverse da cui sono derivati i redditi desunti dagli accertamenti bancari, incombendo, invece, sul contribuente l'onere della prova in merito alla qualificazione dei redditi. Il ricorrente rileva l'infondatezza della metodologia d'accertamento seguita dall'Ufficio per l'erronea determinazione del reddito assoggettato a tassazione con riferimento ai versamenti di denaro contante, di assegni bancari e di bonifici. Si rammenta che le norme poste alla base degli accertamenti fondati su verifiche di conti correnti bancari (artt. 32 del D.P.R. n. 600/73 e art. 51, comma 2,
n. 7), del D.P.R. n. 633/72) istituiscono delle presunzioni legali relative in base alle quali i prelevamenti ed i versamenti non giustificati si presumono compensi/ricavi non dichiarati. A fronte dell'operato dell'Ufficio il contribuente, per le movimentazioni residue che non hanno trovato giustificazione nel corso del contraddittorio, si limita a fornire giustificazioni generiche e cumulative, senza produrre concreti e analitici riscontri documentali atti a dimostrare l'irrilevanza ai fini reddituali delle singole movimentazioni bancarie contestate. Per quanto riguarda i versamenti di denaro contante, oltre a non essere stato prodotto alcun documento atto a suffragare la tesi di parte secondo cui si tratterebbe di “giroconti”, non viene neanche indicato alcun riferimento temporale dei prelievi che, verosimilmente, dovrebbero essere contestuali ai successivi versamenti. Relativamente ai versamenti di assegni bancari sostiene che trattasi di assegni emessi da familiari e amici a titolo di prestiti. Tuttavia, nulla viene prodotto a supporto di quanto affermato.
Lo stesso dicasi con riferimento ai bonifici bancari per i quali nulla risulta prodotto a sostegno dell'evidenziata natura di rimborsi per prestiti infruttiferi erogati dal contribuente alle società di cui è socio. Il ricorrente contesta la misura della sanzione in quanto il comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 471/97, come modificato dal d.lgs.
14 giugno 2024 n. 87, prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del settanta per cento della maggiore imposta dovuta. Si osserva, al riguardo, che l'art. 5 del D,Lgs. 87/2024, prevedendo che “le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”.
Considerato che nella specie la violazione è stata commessa antecedentemente al 1° settembre 2024, la sanzione, correttamente irrogata nella misura del novanta per cento della maggiore imposta, non può essere annullata. In merito all'eccepita illegittimità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni, è sufficiente evidenziare che l'art. 7, comma 4, D. Lgs. n. 472/1997 richiede che vi siano “circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione”. Detta sproporzione deve essere valutata con riferimento al disvalore della condotta, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e non semplicemente con riguardo all'ammontare del tributo di per sé, tanto più che la misura della sanzione è prevista dalla legge. Nel caso in esame, invece, non sono stati dedotti né provati elementi specifici atti a giustificare la riduzione della sanzione.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sulla tempestività della notifica dell'avviso di accertamento, la Corte rileva che la notifica dell'avviso di accertamento è avvenuta nel rispetto dei termini di decadenza previsti dall'art. 43, D.P.R. 600/1973. In particolare, la sospensione dei termini disposta dall'art. 67, D.L. 18/2020 (decreto “Cura Italia”) – che prevede la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di accertamento – si applica anche agli accertamenti relativi ad annualità successive al 2020, come confermato da orientamenti giurisprudenziali di merito (Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sentenza n. 4622/2023;
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, sentenza n. 4668/2022). Inoltre, la notifica dell'invito al contraddittorio in data 7 marzo 2024, con comparizione fissata per il 18 marzo 2024, ha determinato l'ulteriore proroga di 120 giorni ex art. 5, co.
3-bis, D.Lgs. 218/1997, come chiarito anche dalla Circolare
Agenzia delle Entrate n. 17/2020. Pertanto, l'avviso di accertamento notificato il 3 giugno 2024 risulta tempestivo. Sulla sufficienza e correttezza della motivazione dell'atto si rileva che la motivazione dell'avviso di accertamento rispetta i requisiti previsti dall'art. 7, L. 212/2000, in quanto i documenti richiamati erano già noti al contribuente, essendo stati oggetto di notifica e discussione nel corso del procedimento amministrativo e del contraddittorio. La giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. trib., sent. 15 marzo 2013 n. 6622; Cass.
n. 3995/2009) ha più volte affermato che, se il documento richiamato dall'atto impositivo è conosciuto dal contribuente, non occorre che lo stesso sia allegato o riprodotto integralmente. Non sussiste, quindi, violazione dell'art. 7, L. 212/2000, né carenza motivazionale. Sulla legittimità della metodologia accertativa si rileva che l'accertamento impugnato si fonda sulle risultanze delle indagini bancarie ex art. 32, D.P.R.
600/1973, che prevede una presunzione legale relativa: i versamenti non giustificati si presumono redditi imponibili, salvo prova contraria specifica e documentata da parte del contribuente. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che tale presunzione si applica a tutti i contribuenti (Cass. n. 2432/2017; Cass. n.
20735/2010) e che l'onere della prova contraria grava sul contribuente (Cass. n. 4598/2009; Cass. n.
9569/2020). Nel caso di specie, il contribuente non ha fornito elementi idonei a superare la presunzione.
Sulla qualificazione delle somme come redditi diversi si rileva che la qualificazione delle somme accertate come "redditi diversi" ai sensi dell'art. 67 TUIR è conforme all'orientamento della Corte di Cassazione (Cass.
n. 2432/2017), secondo cui la presunzione legale delle indagini bancarie si estende alla generalità dei contribuenti e non solo ai titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo. L'Amministrazione finanziaria non è tenuta a dimostrare la specifica attività da cui derivano i redditi, ma spetta al contribuente fornire la prova contraria. Sulla determinazione e proporzionalità delle sanzioni si rileva che le sanzioni sono state irrogate in conformità alla normativa vigente al momento della violazione (art. 1, co. 2, D.Lgs. 471/1997; art. 3, D.Lgs. 472/1997). Non sono stati dedotti elementi specifici che giustifichino una riduzione per sproporzione o l'applicazione di una disciplina più favorevole. La Corte di Cassazione ha chiarito che la misura della sanzione è prevista dalla legge e la riduzione può avvenire solo in presenza di circostanze specifiche (Cass.
n. 14546/2019).
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in euro
2.000,00 (duemila/00) in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo. Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della VII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo il 15 Dicembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco)
(Dott.ssa Vincenza Lo Manto)