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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3467/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa GI Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 3467/2024 promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. BADALASSI Parte_1 C.F._1
SILVIA
e
AO D'LE (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARTINI LUCA C.F._2
con la partecipazione del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Palaia, il 2 agosto 1997 con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Palaia (PI), Anno 1997, Parte II, Serie A, n° 12 e che dalla loro unione sono nate due figlie, il 13 settembre 1999 e GI, il 23 gennaio 2003. Per_1
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi. Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e AO D'LE, Parte_1
uniti in matrimonio in Palaia (PI), in data 2 agosto 1997, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Palaia (PI), Anno 1997, Parte II, Serie A, n°12, alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale posta in Palaia, Via San Francesco n. 8, di proprietà dei genitori della SI.ra
D'UL, e condotta in comodato gratuito, unitamente ai mobili e agli arredi, rimarrà assegnata alla SI.ra D'UL AO che ivi continuerà a vivere con le figlie e GI;
Per_1
2) in considerazione dell'età delle figlie, il rapporto genitoriale terrà di conto delle loro volontà e necessità, rimanendo libere, e GI, di frequentare e stare col padre quando lo vorranno, Per_1
compatibilmente con i loro impegni scolastici e di lavoro;
3) il padre, a titolo di contributo al mantenimento, verserà alla figlia GI, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma di euro 500,00 mensili, inclusiva delle spese scolastiche (di iscrizione all'università e dei libri di testo), a partire dal mese di dicembre, oltre le spese straordinarie che si renderanno necessarie. Allo scopo GI avviserà il padre ogni qual volta dovrà sostenere spese straordinarie superiori ad euro 100,00 e le stesse, escluso le spese sanitarie, dovranno essere previamente autorizzate. La somma sarà accreditata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, sul c/c della stessa GI, acceso su Crédit Agricole
Italia S.p.A., agenzia di Palaia IBAN: [...], a partire dal mese di
Dicembre 2024, e sarà annualmente rivalutata a partire dal 2026 secondo gli indici ISTAT;
4) dato atto delle attuali condizioni economico e reddituali dei coniugi, il SI. verserà a Pt_1
titolo di assegno periodico di mantenimento alla SI.ra D'UL, oggi disoccupata, l'importo di euro 1.000,00 mensili, tramite accredito su Banca Unicredit IBAN:
[...] entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre importo che – a partire dal 2026 - sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT. Il alla sottoscrizione del presente atto e sempre a titolo di Pt_1 assegno periodico di mantenimento verserà alla moglie l'ulteriore importo di euro 8.000,00 in un'unica soluzione, quali somme “arretrate”, tenuto di conto che a partire dal mese di aprile i coniugi si sono di fatto separati, ed è cessata la coabitazione;
5) i coniugi danno atto di aver proceduto, prima dell'introduzione del ricorso (depositato in data
27 novembre 2024), a definire tutti i rapporti patrimoniali tra loro pendenti, ed in particolare di aver definitivamente regolamentato i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento della comunione dei beni e dichiarano di null'altro aver da pretendere l'uno dall'altra a tale titolo. Sul punto si precisa che anche i rapporti patrimoniali con le figlie sono stati regolamentati e le stesse hanno ricevuta tutte le somme alle stesse riconducibili (somme erogate da genitori e parenti per compleanni e festività e/o ricorrenze ecc.) e prima depositate sul c/c dei genitori.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 14.01.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa GI Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 3467/2024 promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. BADALASSI Parte_1 C.F._1
SILVIA
e
AO D'LE (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARTINI LUCA C.F._2
con la partecipazione del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Palaia, il 2 agosto 1997 con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Palaia (PI), Anno 1997, Parte II, Serie A, n° 12 e che dalla loro unione sono nate due figlie, il 13 settembre 1999 e GI, il 23 gennaio 2003. Per_1
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi. Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e AO D'LE, Parte_1
uniti in matrimonio in Palaia (PI), in data 2 agosto 1997, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Palaia (PI), Anno 1997, Parte II, Serie A, n°12, alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale posta in Palaia, Via San Francesco n. 8, di proprietà dei genitori della SI.ra
D'UL, e condotta in comodato gratuito, unitamente ai mobili e agli arredi, rimarrà assegnata alla SI.ra D'UL AO che ivi continuerà a vivere con le figlie e GI;
Per_1
2) in considerazione dell'età delle figlie, il rapporto genitoriale terrà di conto delle loro volontà e necessità, rimanendo libere, e GI, di frequentare e stare col padre quando lo vorranno, Per_1
compatibilmente con i loro impegni scolastici e di lavoro;
3) il padre, a titolo di contributo al mantenimento, verserà alla figlia GI, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma di euro 500,00 mensili, inclusiva delle spese scolastiche (di iscrizione all'università e dei libri di testo), a partire dal mese di dicembre, oltre le spese straordinarie che si renderanno necessarie. Allo scopo GI avviserà il padre ogni qual volta dovrà sostenere spese straordinarie superiori ad euro 100,00 e le stesse, escluso le spese sanitarie, dovranno essere previamente autorizzate. La somma sarà accreditata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, sul c/c della stessa GI, acceso su Crédit Agricole
Italia S.p.A., agenzia di Palaia IBAN: [...], a partire dal mese di
Dicembre 2024, e sarà annualmente rivalutata a partire dal 2026 secondo gli indici ISTAT;
4) dato atto delle attuali condizioni economico e reddituali dei coniugi, il SI. verserà a Pt_1
titolo di assegno periodico di mantenimento alla SI.ra D'UL, oggi disoccupata, l'importo di euro 1.000,00 mensili, tramite accredito su Banca Unicredit IBAN:
[...] entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre importo che – a partire dal 2026 - sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT. Il alla sottoscrizione del presente atto e sempre a titolo di Pt_1 assegno periodico di mantenimento verserà alla moglie l'ulteriore importo di euro 8.000,00 in un'unica soluzione, quali somme “arretrate”, tenuto di conto che a partire dal mese di aprile i coniugi si sono di fatto separati, ed è cessata la coabitazione;
5) i coniugi danno atto di aver proceduto, prima dell'introduzione del ricorso (depositato in data
27 novembre 2024), a definire tutti i rapporti patrimoniali tra loro pendenti, ed in particolare di aver definitivamente regolamentato i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento della comunione dei beni e dichiarano di null'altro aver da pretendere l'uno dall'altra a tale titolo. Sul punto si precisa che anche i rapporti patrimoniali con le figlie sono stati regolamentati e le stesse hanno ricevuta tutte le somme alle stesse riconducibili (somme erogate da genitori e parenti per compleanni e festività e/o ricorrenze ecc.) e prima depositate sul c/c dei genitori.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 14.01.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina