Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 27/06/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Causa civile n. 2049 /2024
All'udienza del 27/06/2025, alle ore 9,58
E' presente L'avv Giuseppe Abruzzo per parte attrice che precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo e note conclusionali in atti, procedendo alla immediata discussione della causa.
Il giudice trattiene la causa in decisione e rinvia per la pubblica lettura della sentenza, che di seguito succintamente redige, al termine dell'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio.
Alle ore 15.23, il Giudice all'esito della camera di consiglio, allontanatasi nel frattempo la parte dall'aula, pronuncia la sotto estesa sentenza disponendone immediata lettura.
Stante l'assenza della parte , provvede all'immediato deposito .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Silvia Mosconi , ha pronunciato ai sensi dell'art.281-sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.2049 /2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
, con l'Avv. ABRUZZO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE,
1
,. , Controparte_1 C.F._2
, , Controparte_2 C.F._3
,. , Controparte_3 C.F._4
,. , Parte_2 C.F._5
, . , Controparte_4 C.F._6
, , Controparte_5 C.F._7
, , Controparte_6 C.F._8
, , in persona dei suoi eredi e Controparte_7 C.F._9
aventi causa
-parte convenuta CONTUMACE
Avente ad oggetto: Usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte attrice concludeva come in atti riportandosi all'atto introduttivo .
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO ha introdotto, con ricorso ex art 281 decies cpc, il presente Parte_1
giudizio chiedendo che venisse dichiarato il riconoscimento del diritto di proprietà per intervenuta usucapione, in suo favore, delle porzioni di immobili siti in comune di Fiastra, identificati catastalmente al fg 14 particelle 109, 111 e
189 di detto comune, che vedono i convenuti in intestazione quali intestatari o aventi causa dagli stessi quali chiamati all'eredità .
Va preliminarmente osservato che, pur regolarmente evocati in giudizio i convenuti rimanevano contumaci.
Con riguardo alla legittimazione passiva degli odierni convenuti, appaiono correttamente individuati i soggetti intestatari degli immobili o i loro aventi causa, come da certificazioni anagrafiche ed altra documentazione offerte in atti dalla difesa di parte ricorrente .
Le emergenze istruttorie, costituite dalle prove orali esperite (interrogatorio formale di due dei convenuti contumaci e prove testimoniali) oltre che dalla
2 documentazione prodotta, hanno confermato il godimento uti dominus dell' odierno ricorrente in relazione alle porzioni immobiliari oggetto di causa riconoscendo allo stesso un possesso ultraventennale, esercitato pacificamente e pubblicamente sui terreni .
I fatti dedotti dall'attore hanno trovato ampio riscontro nelle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato di aver visto sempre e solo il ricorrente o la di lui famiglia coltivare quella parte di terreni (come meglio individuati nelle foto prodotte in atti e mostrate ai testi) o utilizzarli a pascolo per i propri animali .
Le suddette circostanze hanno trovato, infatti, conferma nelle dichiarazioni dello stesso convenuto , il quale in sede di interpello, Controparte_4
dichiarava di essere a conoscenza che il terreno veniva gestito dal che lì Pt_1
vi custodiva i propri animali e di non essersi mai interessato di detti terreni, pur essendone intestatario, cosi pure di non aver mai rivendicato il godimento.
Il convenuto confermava di essere a conoscenza di essere Controparte_6
proprietario di porzioni di terreno ma di non essersi mai interessato di dette proprietà.
I Testi e dichiaravano di essere convinti che le Testimone_1 Tes_2
porzioni di terra individuate nelle foto mostrate ai testi ed allegate al ricorso, appartenessero al avendo visto sempre lui o la sua famiglia Pt_1
occuparsene ed utilizzarle per gli animali al pascolo.
Per quanto sopra esposto, va riconosciuto il diritto di proprietà esclusivo dell' odierno ricorrente, per intervenuta usucapione, in relazione alle porzioni di terreno distinte al NCT del comune di Fiastra al foglio 14 alle particella
109, 111 e 189 , stante il comprovato possesso ultraventennale esclusivo e pacifico del ricorrente .
Per l'effetto deve ordinarsi al competente Conservatore la relativa trascrizione, in favore del ricorrente, della proprietà delle porzioni immobiliari oggetto di causa. Nulla si dispone per le spese di lite, stante anche la mancata costituzione della parte convenuta.
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PQM
Il Tribunale di Macerata, in composizione monocratica, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, definitivamente pronunciandosi sulla domanda :
-dichiara , c.f. , proprietario per Parte_1 C.F._1
intervenuta usucapione del compendio immobiliare rappresento da terreni situati nel territorio del comune di Fiastra distinti catastalmente al:
-foglio 14, particella 109 del catasto terreni, bosco ceduo di classe 3, superficie
15.070 mq, reddito dominicale € 10,12, reddito agrario € 2,33,
-foglio 14, particella 111 del catasto terreni, seminativo di classe 4, superficie
10.320 mq, reddito dominicale € 5,33, reddito agrario € 9,59,
-foglio 14, particella 189 del catasto terreni, pascolo cespugliato di classe 2, superficie 1.910 mq, reddito dominicale € 1,97, reddito agrario € 1,09, per l'effetto ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla conseguente trascrizione con ogni esonero di legge .
Nulla per le spese di lite.
Così deciso e pubblicato in Macerata il 27/06/2025, alle ore 15.23
.
Il giudice on.
Silvia Mosconi
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