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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/08/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 777/2024 Giudice dott. Eduardo Bucciarelli
Esiti dell'udienza del 5.6.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il Giudice
dato atto che l'udienza di cui sopra è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., giusta provvedimento in atti;
letti gli atti di causa e viste le note scritte depositate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione, questo giudice, all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza rispetto alla quale, alla luce delle modalità ex art. 127 ter c.p.c. utilizzate, il deposito della stessa a mezzo p.c.t. da parte dello scrivente tiene luogo della lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di cui all'art. 429 c.p.c..
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Eduardo Bucciarelli, al termine dell'udienza del giorno 5 giungo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, quindi, della scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha mediante contestuale deposito di dispositivo e motivazioni, pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 777/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981” e vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
in persona del legale rappresentante pro tempore, partita iva , entrambi, Parte_2 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Tarsitano, in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, CF , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del Direttore pro tempore, rappresentato dai funzionari delegati, dott.ssa , dott.ssa Controparte_2 Silvana Massaro e dott.ssa Elisabetta Bavasso, giusta delega in atti, elettivamente domiciliato come in atti
- RESISTENTE –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti
e la società con ricorso depositato il 15.04.2024 hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa con provvedimento n. 26/2024/01 del 27.02.2024 (prot. 7551 del 18.03.2024), notificata loro in data 22.03.2024 dall'
[...]
. Controparte_3 Con l'ordinanza ingiunzione opposta l' ha ingiunto ai Controparte_3 ricorrenti il pagamento della somma di € 18.036,80, entro trenta giorni dalla notifica, quale sanzione amministrativa pecuniaria conseguente alla violazione della normativa indicata nell'atto impugnato. Per contestare il provvedimento i ricorrenti hanno dedotto che:
- è stata notificata alla ed a , quest'ultimo coobbligato in solido, Parte_3 Parte_1 ordinanza-ingiunzione per violazione dell'art. 29, comma 1 e dell'art. 18 comma 5/bis, D.lgs 10.9.2003, n.76, così come modificato dall'art.1, comma 1, D.lgs 8/2016 per avere illecitamente utilizzato i lavoratori (nato a [...] il [...]), (nato a Persona_1 CP_4 AN Calabro il 13.9.1976) e (nato a [...] il [...]), forniti dalla Controparte_5
, nel periodo maggio 2019-novembre 2019, con mansioni di Controparte_6 macellaio presso l'esercizio commerciale MD di AN-RO in base ad un contratto di appalto di servizi non genuino, determinando la sanzione in € 18.000,00; - nell'ordinanza-ingiunzione viene richiamato il rapporto prot.n.2/2024 del 5.1.2024 dell'Ispettore dott.ssa a seguito accertamento e notificazione n.CS0001/2020-031-02 del Persona_2 31.3.2020;
- nell'ordinanza non vengono spiegate le ragioni per le quali si tratterebbe di interposizione non lecita di manodopera e che il contratto di appalto di servizi non sarebbe genuino, se non che la contestazione d'illecito operata dall'organo di vigilanza risulterebbe fondata;
- l'ordinanza-ingiunzione de qua è errata ed ingiusta e si impugna per i seguenti motivi:
1)Nullità dell'ordinanza per assoluta carenza di motivazione. L avrebbe Controparte_3 dovuto indicare le ragioni per le quale la contestazione mossa dall'organo di vigilanza risulterebbe fondata. Invece, nulla ha spiegato, rendendo, tra l'altro, difficoltosa la difesa degli odierni opponenti, soprattutto alla luce di memoria difensiva prodotta in sede di audizione e liquidate con la lapidaria motivazione che “le…..istanze difensive non apportano nuovi e rilevanti elementi di valutazione atti ad inficiare le risultanze degli accertamenti”;
2) Infondatezza dell'infrazione. In effetti la ha stipulato con la Pt_2 Controparte_7 un contratto d'appalto per la fornitura di servizi in data 30.11.2016 (doc.n. 2), ma
[...] genuino e lecito. Presso il supermercato MD in AN Calabro è stato accertato che presso tale punto vendita era presente un reparto di macelleria-salumeria, la cui gestione era stata affidata alla con normale contratto stipulato tra le parti. Fino al 30.11.2016 la gestione del reparto è Parte_2 stata effettuata direttamente dalla allorquando per motivi organizzativi, funzionali e di Parte_2 strategia aziendale la predetta società ha ritenuto di non gestire più direttamente il personale, ma di esternalizzare la gestione dei reparti di macelleria-salumeria dislocati presso i punti vendita MD. Da qui la cessazione del rapporto di lavoro con le maestranze addette ai vari punti vendita. Questa scelta, comprensibilmente, avrebbe prodotto ricadute occupazionali, per cui tutti i dipendenti cessati con la tra cui quelli che occupati presso il punto vendita di AN, hanno deciso Parte_2 autonomamente di aderire quali soci-lavoratori alla al fine di Controparte_7 garantirsi il lavoro per il futuro. Tra questi non vi erano , e Persona_1 CP_4 CP_5
, in quanto assunti per la prima volta dalla Il 30.11.2016 la
[...] Controparte_7 e la hanno stipulato il contratto di appalto cui si è già Parte_2 Controparte_7 scritto (doc.n.2) per fornire servizi di gestione dell'attività di commercio al dettaglio di carni di ogni specie e di prodotti a base di carne, commercio al dettaglio di prodotti di gastronomia, panetteria e lattiero-caseari, presso le proprie sedi operative delle province di Crotone e Vibo Valentia. CP_3 la gestione dei punti vendita delle macellerie a decorrere dal 1.12.2016, con specifico obbligo a carico della di adibire ai punti vendita anche le figure professionali Controparte_7 Contro occorrenti per lo svolgimento del servizio. Erano a carico della gli obblighi retributivi e previdenziali per il personale utilizzato. Né la ha avuto alcun ruolo nella trattativa tra i Parte_2 suoi ex dipendenti ed altri soggetti, per cui le valutazioni degli ispettori del lavoro sono frutto di mero pregiudizio. Le conclusioni alle quali giunge l' sono frutto di un Controparte_3 convincimento personale e di pregiudizi che nulla hanno a vedere con l'effettiva istaurazione del rapporto di appalto, del suo svolgimento e del corrispettivo stabilito per l'esecuzione delle prestazioni. La era titolata alla somministrazione di manodopera in quanto in Controparte_7 possesso di autorizzazione ministeriale allo svolgimento dell'attività di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art 2, comma 1, lettera a, del D.Lgs 276/2003, per cui non ci sarebbe stato alcun ostacolo e/o problema a sottoscrivere un contratto di somministrazione di manodopera. In tale ipotesi i lavoratori impiegati sarebbero stati alle dipendenze della cooperativa ma funzionalmente dipendenti dalla la quale avrebbe provveduto a corrispondere, come corrispettivo, una Pt_2 retribuzione pari al costo del lavoro utilizzato. Ma ciò non è avvenuto in quanto le parti hanno convenuto di stipulare un regolare contratto d'appalto di servizi, che si è svolto secondo i dettami della legge, nello specifico l'art 29 del D.Lgs 276/03. Il contratto di appalto servizi tra e Parte_2 è stato stipulato solo dopo che la aveva chiuso il rapporto con Controparte_8 Parte_2 la e non contemporaneamente. L'organizzazione, la direzione ed il controllo del personale CP_9 assunto dalla sono stati esercitati direttamente da quest'ultima con proprio Controparte_8 personale e mai dalla precisamente attraverso il Sig. . Nulla si può Parte_2 Parte_4 addebitare alla se nel corso del rapporto contrattuale tra la ed Parte_2 Controparte_8
siano intervenuti atti o eventi estranei, se non altro perché non opponibili alla precedente CP_9 gestione perché completamente estranea ai nuovi rapporti e, comunque, irrilevanti ai fini della liceità del contratto d'appalto di servizi. Tanto premesso, e previa istanza di sospensione, anche inaudita Parte_1 Parte_2 altera parte, ai sensi dell'art.5 del D.lgs 150/2011, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“preliminarmente, sospenda, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione opposta si sensi dell'art.5 del D.lgs 150/2011; nel merito voglia annullare l'ordinanza-ingiunzione n.20/2024/01 emessa dall' in data Controparte_3 27.2.2024,prot.n.7365 del 13.3.2024,notificata il 18.3.2024, con vittoria di spese di lite da distrarre ex art.93 c.p.c.”. Rigettata la richiesta di sospensione inaudita altera parte e fissata l'udienza di comparizione, l' si costituiva dopo la prima udienza del 6.3.2025. Controparte_3
Nella memoria di costituzione l' ha dedotto che: Controparte_3
- la motivazione dell'ordinanza trova il suo esclusivo riferimento normativo nell'art. 18, co 2, I. 689/1981. Nel caso di specie, l'ordinanza-ingiunzione è stata emessa sulla base del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. CSOOOOl/2020-031-01 del 31.03.2020, debitamente notificato, di cui contiene espresso richiamo, in adempimento all'obbligo di motivazione per relationem. L'opponente, pertanto, ha avuto piena conoscenza degli esiti dettagliati dell'accertamento e delle fonti di prova, senza violazione alcuna del diritto di difesa. Non solo ma l'ordinanza-ingiunzione contiene tutti gli elementi di fatto e gli estremi di diritto delle intervenute violazioni;
- quanto al motivo di cui al punto n. 2), ossia alla contestata “infondatezza dell'infrazione”, come noto, nel regolare contratto di appalto, ai sensi dell'art. 1655 cod. civ., che il legislatore con l'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 ha inteso espressamente ed esplicitamente richiamare, l'appaltatore s'impegna, nei confronti del committente, contro un corrispettivo pattuito, a realizzare con rischio a proprio carico un risultato predefinito, facendo affidamento e utilizzando la propria organizzazione imprenditoriale e, nell'ambito di questa, i propri dipendenti in piena e totale autonomia. Al contrario si ha un fittizio contratto di appalto (cd. “appalto di manodopera”), che maschera una interposizione illecita di manodopera, quando lo pseudo-appaltatore si limita a mettere a disposizione dello pseudo-committente le mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti, che finiscono per essere alle dipendenze effettive di quest'ultimo, il quale detta loro le direttive sul lavoro, esercitando su di essi i tipici poteri datoriali. Il caso in esame è scaturito, come emerge dal verbale unico di accertamento e notificazione del 31.03.2020, dall'accesso ispettivo effettuato in data 13.12.2019, presso l'esercizio commerciale MD di AN RO (CS), via Berlinguer, tanto in esito alla richiesta di intervento fatta acquisire a questo Ispettorato di CP_3 dalla lavoratrice , la quale assunta alle dipendenze della Persona_3 Controparte_8 dal 29.11.2016, con la mansione di salumiere, avanzava apposite rivendicazioni. In particolare, in occasione di tale accesso ispettivo, come emerge dal verbale, venivano trovati intenti al lavoro i n. 3 lavoratori riportati nell'apposito riquadro, Sezione I, i quali, nell'immediatezza, pertanto senza condizionamento alcuno, in ordine al rapporto di lavoro riferivano quanto segue. Il sig. Persona_1
visto svolgere “la mansione di macellaio con “indosso grembiule MD”, dichiarava: “Lavoro
[...] come macellaio presso l'MD di AN da fine settembre 2019. Ho firmato un contratto part- time per n. 516 ore al giorno. Lavoro per 6 giorni a settimana, con il martedì di riposo e due mezze giornate di mercoledì e giovedì. In base a dei turni lavoro per due domeniche al mese. Il mio responsabile è il quale mi ha fatto firmare il contratto di lavoro. Se abbiamo Persona_4 qualche problema dobbiamo parlare con . Io con l'MD non ho nulla a che fare Persona_4 Contro lavoro solo nel banco macelleria. Vengo pagato con bonifico. Ho firmato un contratto con ma di questa società non conosco nessuno, mi viene solo inviata la busta paga via mail. Non conosco Parte
. Non ho altro da dire. Conosco il titolare della , il quale ci coordina Persona_3 Pt_1 sul lavoro”. Il sig. , visto svolgere “la mansione di salumiere con “indosso Controparte_5 grembiule MD”, riferiva: “Lavoro presso il punto vendita MD di AN C. da ottobre 2019. Ho Contro firmato un contratto di lavoro con la tramite . Il contratto mi è stato inviato Parte_1 tramite mail. Il mio responsabile e o . Faccio riferimento a loro Parte_1 Persona_4 Contro per qualsiasi problematica. Non ho fatto alcun colloquio di lavoro con la ma ho avuto contatti sempre con e . Sono stato pagato con bonifico. Non conosco Pt_1 Per_4 Per_3
. Non ho altro da aggiungere”. Infine, il sig. , dichiarava: “Lavoro alle
[...] CP_4 dipendenze della G&P da cinque/sei mesi. Ho firmato un contratto a tempo pieno lavoro da lunedì alla domenica con un giorno di riposo. Lavoro per 5/6 ore al giorno in base a dei turni. Le mie mansioni sono quelle di macellaio. Il mio titolare è il quale ci fa i turni di lavoro Persona_4 ed al quale ci confrontiamo sull'orario di lavoro e su eventuali assenze. Lavoro tutte le domeniche al mese. Nel banco macelleria siamo in due io e presso il punto vendita MD di AN, Per_1 Parte via Berlinguer. Se ci assentiamo vengono altri dipendenti della di altri punti vendita...”. Va aggiunta la concordante dichiarazione resa, in pari data, dal responsabile del punto vendita MD di AN C., sig. , il quale, nel riferire di essere il responsabile del punto vendita Testimone_1
MD dal mese di agosto 2019, esponeva testualmente che “il banco salumi e il banco macelleria sono gestiti dalla G&P di , questa situazione di “appalto” è così da sempre”, Parte_1 specificando che: “I lavoratori di questo punto e cioè , e non CP_4 Per_1 CP_5 Per_5 Per_6 Parte sono gestiti da noi MD ma sono dipendenti che ha mandato la di . Conosco la sig.ra Pt_1 Parte perché ha lavorato qui al banco salumi sempre alle dipendenze della ...) Persona_3 Parte Contro Non ho contatti telefonici con la Non conosco nessuno della ma i dipendenti dei reparti di cui sopra sono sempre della ”. Alla luce di tanto riportato e documentato Parte_5 nei verbali di acquisizioni delle dichiarazioni, non corrisponde al vero che l'organizzazione, la direzione e il controllo del personale assunto dalla sono stati esercitati Controparte_8 direttamente da quest'ultima con proprio personale e mai dalla attraverso il sig. Pt_2 [...] Contro
. Al contrario, la società formalmente società appaltatrice, risulta non avere mai Parte_4 esercitato alcun potere di “organizzazione, direzione e controllo” nei confronti dei lavoratori applicati sull'asserito appalto, potere che, invece, era esercitato direttamente dalla società Pt_2 Al contrario di come invocato, nessun lavoratore ha fatto riferimento al sig. , Parte_4 Contro quale preposto della emergendo anzi la sottoscrizione del contratto tramite lo stesso Pt_1 Contro
e la conoscenza della società solo per l'invio della busta paga via mail. Dunque,
[...] Contro contrariamente a quanto affermato dalla parte oggi opponente, la non ha in alcun modo gestito i rapporti di lavoro con i dipendenti, né direttamente né tramite il presunto preposto, sig.
, per essere i lavoratori in questione stati diretti e organizzati dal sig. Parte_4 Pt_1 Parte Contro
, legale rappresentate della senza avere mai avuto alcun contatto con la società
[...] dalla quale ricevevano solo la busta paga. Il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto è risultato esercitato direttamente dall'appaltante, configurando una ipotesi di appalto illecito (somministrazione irregolare), non potendo perciò essere sostenuto che
“...le parti hanno convenuto di stipulare un regolare, contratto d'appalto di servizi che si è svolto secondo i dettami della legge nello specifico l'art. 29 del D.Lgs. 276103”. Quanto alla attendibilità delle dichiarazioni e alla loro sufficienza ai fini della prova dei fatti contestati, si evidenzia come le dichiarazioni rilasciate dai 3 lavoratori in questione, unitamente alla dichiarazione resa dal Responsabile del punto vendita MD, risultino essere precise, univoche e coincidenti, nonché tra loro incrociate e. pertanto rendono fondato e provato l'accertamento in merito alla violazione contestata. Correttamente, come riportato dai funzionari ispettivi nel verbale unico del 31.03.2020, è stato riscontrato che i lavoratori in questione, formalmente assunti alle dipendenze della
[...]
di fatto erano assoggettati al potere organizzativo e direttivo della società Controparte_10 Contro committente/utilizzatrice limitandosi la suddetta società appaltatrice Parte_6 alla mera gestione amministrativa del rapporto di lavoro delle persone inviate presso l'utilizzatore. In capo alla suddetta società appaltatrice emergono infatti, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, quali appunto il pagamento della retribuzione ai lavoratori, come dichiarato dagli stessi, ma senza da parte sua una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.
- va chiarito che, come fatto notare dalla stessa parte opponente che, infatti, riferisce che fino al 30.11.2016, l'attività aziendale (gestione dei supermercati a marchio MD tra l'altro, nella provincia di è stata esercitata direttamente dalla attraverso personale alle proprie dirette CP_3 Pt_2 dipendenze, mentre successivamente l'attività di macelleria presente presso i punti vendita MD Contro sarebbe stata “esternalizzata” alla prima società cooperativa e poi Tanto è avvenuto Pt_2 attraverso la stipula di un primo “Contratto di appalto di servizi” datato 30.11.2016, intervenuto tra la quale “Committente” e la , quale “Appaltatore” CP_11 Controparte_7 (contratto di appalto, al quale, peraltro, si fa notare, parte opponente fa riferimento esclusivo nell'attuale ricorso, nonché, al quale solo si fa riferimento in sede di memoria difensiva presentata Con in sede di audizione del 6.04.2023 tenuta presso questa sede ), seguito dalla stipula dell'ulteriore
“Contratto di appalto per servizi”, datato 1.04.2019, intervenuto tra la predetta società Committente e la , Appaltatrice, che ha avuto luogo dal giorno l.04.2019 Pt_2 Controparte_10 al 31.12.2019. A tale contratto di appalto del giorno l.04.2019, acquisito in esito alle richieste avanzate dai funzionari ispettivi alla società Committente (con i verbali di primo accesso Pt_2 del 12.12.2019 e con il verbale interlocutorio del 2.03.2020), nonché alla società appaltatrice
[...] (con il verbale di primo accesso del 13.12.2019 prot. n. 3608 del 16.12.2019), Parte_7 si fa riferimento, infatti, nel verbale unico del 31.03.2020, ricadendo il periodo lavorativo dei n. 3 lavoratori in questione da “maggio 2019 a novembre 2019”. Nel caso di specie, tale “contratto di appalto per servizi”, è stato considerato non genuino e, pertanto, concretante una mera somministrazione di manodopera, in considerazione, anche, dell'oggetto dello stesso e del servizio dedotto in contratto, laddove, come nel precedente contratto di appalto, il Committente, quanto Contro all'oggetto, risulta appaltare ad l'esecuzione del servizio “come dettagliatamente descritto nel disciplinare tecnico, da eseguirsi nei luoghi (ivi precisamente indicati)” e, nel '”Disciplinare tecnico”, si fa solo un generico affidamento, all'appaltatore, del servizio di “Macelleria, banco, trasporto, segreteria e facchinaggio”, da eseguirsi nei vari luoghi di vendita, elencati al punto n. 4) dello stesso “Disciplinare tecnico”. Invero, considerando che la ricorrente/Committente svolge attività di attività di “Commercio al dettaglio di carni, prodotti di gastronomia , panetteria e lattiero- caseari”, l'attività oggetto del contratto è sostanzialmente inscindibile dall'attività stessa esercitata dalla società opponente, rappresentandone anzi il core business e non si vede quale “servizio e risultato in sé autonomo” possa essere stato anche solo formalmente affidato all'appaltatore. Quanto alla totale mancanza, in capo all'appaltatore (M&G), di una propria organizzazione di mezzi e risorse utilizzate nella esecuzione del Servizio, al riguardo nel contratto è solo precisato, nei punti Contro nn. 4) e 5), l'impegno generico della di rendere il servizio “tramite organizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio e a regola d'arte...” prevedendo di avvalersi, l'appaltatore, “oltre che di mezzi e strutture proprie , dei mezzi e delle strutture del committente specificamente indicati nel disciplinare tecnico”, laddove, nel disciplinare tecnico al punto n. 8), pur disponendo che “...in casi eccezionali la società appaltatrice si avvarrà dei mezzi e delle strutture della società Committente, che le affida in possesso della prima tramite contratto di comodato d'uso per tutta la vigenza dell'appalto ...”, non segue alcuna elencazione circa le “Strutture e mezzi del Committente utilizzati Contro da . Nell'attuale ricorso giudiziale, occorre notare, che in proposito viene avanzato solo il capitolo di prova n. 5), sulla circostanza che “la ha utilizzato per la Controparte_8 gestione dei punti vendita i beni aziendali di con l'esclusione dunque, per palese CP_9 ammissione della stessa difesa giudiziale, dell'utilizzo di beni propri da parte della società appaltatrice nell'esecuzione del servizio affidato. Tanto evidenziato, va aggiunto che, contestualmente alla sottoscrizione del primo contratto d'appalto con la 30.11.2016), CP_8 Parte Contro cui è seguito quello del giorno 1.04.2019 con la le parti ( e hanno anche _1 Parte sottoscritto un contratto d'uso gratuito dei beni aziendali in virtù del quale la società ha Contro concesso in comodato gratuito alla che ne prende possesso per lo svolgimento dell'attività lavorativa oggetto del contratto di appalto” la seguente strumentazione n. 3 affettatrici (n. 2 reparto macelleria e n. 1 reparto salumeria); n. 1 tritacarne;
n. 2 impellicolatrici ( n. 1reparto salumeria e n. 1 reparto macelleria); n. 1 grattugia. Vale a dire che è risultato che tutte le attrezzature e i beni Contro utilizzati per lo svolgimento del servizio dedotto in contratto sono stati forniti alla dalla Parte che li ha, a sua volta, acquisiti in quanto oggetto di un precedente contratto di Parte somministrazione sottoscritto tra la e la Lillo S.p.a., che gestisce i punti vendita a marchio MD dell'Italia Centro-Meridionale e cha ha la proprietà delle attrezzature e degli strumenti. Nel caso di specie, dunque, il contratto di appalto è risultato non genuino anche per la totale mancanza, in capo all'appaltatore (M&G), di una propria organizzazione di mezzi e risorse da utilizzare nella esecuzione del contratto. Tra l'altro, ciò non è smentito dalla parte ricorrente, né vi è alcuna prova del contrario. Inoltre, si consideri che nel caso di specie non ci troviamo dinnanzi ad un appalto cd. labour intensive, caratterizzato dall'utilizzo di manodopera prevalente rispetto all'elemento strumentale. Come noto, tali appalti cd. labour intensive sono quelli, ad esempio, che hanno ad oggetto servizi di pulizie portierato, vigilanza, in cui l'effettuazione della prestazione lavorativa non necessita, effettivamente, di particolari attrezzature. Ma nel nostro caso, invece, le prestazioni lavorative oggetto di appalto (id est servizio salumeria, macelleria, trasporto, facchinaggio e segreteria) NON possono essere svolte senza le attrezzature necessarie;
Contro
- quanto all'assunzione di rischio d'impresa, per l'esecuzione del servizio la non ha assunto su di sé alcun rischio di impresa, limitandosi, esclusivamente ad emettere le buste paga ed effettuare i pagamenti delle retribuzioni, tanto che il corrispettivo pattuito per l'appalto, risulta stabilito in una somma fissa mensile, coincidente di massima con il costo delle retribuzioni del personale. Tanto premesso, l' ha rassegnato le seguenti Controparte_3 conclusioni:
“- nel merito rigettare il ricorso ex adverso formulato perché del tutto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza-ingiunzione n. 26/2024/00/01 emessa in data 27.02.2024 e notificata in data 22.03.2024. Con vittoria di spese e competenze da liquidarsi ex art. 9, co 2 d.lgs. 149/2015.”.
2. La costituzione tardiva della P.A. resistente. Giova premettere che nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa i termini previsti dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, per il deposito di copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello contemplato dall'art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dall'art. 2, comma 1 del medesimo d.lgs. n. 150, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione (arg., tra le altre, da Cass. civ. n. 9545/2018 e n. n. 15887/2019). Nella specie, pertanto, essendo intervenuta tardivamente la costituzione dell' potrà aversi CP_3 riguardo ai soli documenti relativi alla violazione contestata.
3. Principi generali
3.1. L'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689, si configura come atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile, di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria in ordine agli illeciti ascritti al trasgressore. L'opposizione, una volta proposta, devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa. Il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione si struttura come un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa della autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto spettano rispettivamente alla P.A. e all'opponente (cfr. Cass. S.U. n. 20930 del 2009). L'oggetto del giudizio è delimitato, per l'opponente, dai motivi fatti valere con l'opposizione, con la conseguenza che il giudice non ha il potere di rilevare d'ufficio vizi dell'atto impugnato o del procedimento che lo ha preceduto che non siano stati dedotti dall'opponente, ad eccezione di quelli che siano tali da renderlo non semplicemente illegittimo, ma giuridicamente inesistente (Cass. civ. n. 15333 del 2005). Per la Pubblica amministrazione opposta, sussiste, invece, il divieto di dedurre circostanze o motivi diversi da quelli enunciati con l'ingiunzione a sostegno della propria pretesa. Corollario dei principi sopra esposti è quello per cui, in tema di sanzioni amministrative, l'onere di provare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo sanzionato con l'ordinanza ingiunzione opposta grava sull'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, escluso il ricorso a presunzioni legali che non possono ritenersi stabilite a favore della stessa autorità (cfr. Cass. Civ. n. 17615 del 2007; Cass. Civ. Sezioni Unite n. 20930 del 2009). È posto a carico dell'intimato opponente, invece, l'onere di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, sent. n. 2363/2005; Cass., Sez. I, sent. n. 13263/1999).
4. La contestazione sulla motivazione del provvedimento Gli opponenti assumono la nullità della motivazione dell'ordinanza ingiunzione, in quanto non spiega i motivi per i quali la contestazione mossa sarebbe fondata. Al di là della generica formulazione del motivo di opposizione, non essendo chiarita la carenza della quale la parte si duole, va osservato che l'obbligo di motivazione del provvedimento deve ritenersi soddisfatto. L'opposta ordinanza-ingiunzione reca la dettagliata indicazione della normativa violata, della condotta contestata, nonché degli estremi del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo presupposto, regolarmente notificato, nonché della normativa ai sensi della quale è stata determinata la sanzione irrogata. Pertanto, non vi è dubbio che si tratta di una motivazione per relationem, pienamente legittima ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. n. 241/1990, nella quale le ragioni poste alla base della determinazione amministrativa vengono esplicitate mediante il riferimento ad altri atti espressamente richiamati ed entrati nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato e, quindi, nella sua disponibilità. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ritiene che i provvedimenti amministrativi inflittivi di sanzioni, strutturati secondo un richiamo ad atti del procedimento, siano incontestabilmente legittimi atteso che contengono elementi che consentono al privato di opporsi alla sanzione ed esercitare il diritto di difesa (come del resto avvenuto nel caso di specie) e al giudice di effettuare il controllo giurisdizionale (cfr. Cass. Civ. n. 7186 del 2000; Cass. Civ. n. 9433 del 1998; Cass. Civ. n. 6898 del 1998). Va anche ricordato, poi, che nella materia in esame il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato, attraverso un autonomo esame dei presupposti di fatto e diritto della infrazione contestata, sicché non acquistano rilievo i vizi di motivazione del provvedimento sanzionatorio connessi al fatto che l'autorità intimante non abbia accolto – o anche omesso di valutare - le deduzioni difensive dell'incolpato o i documenti da lui prodotti. Ed infatti, la Suprema Corte ha precisato che “i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto” (cfr. Cass. sez. un., n. 1786 del 28.1.2010).
5. La contestazione sul carattere genuino dell'appalto. 5.1. Gli opponenti hanno contestato le conclusioni cui sono pervenuti gli ispettori del lavoro, affermando che, contrariamente a quanto dagli stessi ritenuto, tra la e la Parte_2 [...] sarebbe intercorso un valido contratto di appalto e non già una vietata Controparte_10 somministrazione di manodopera. 5.2. L'art. 29 comma 1 D.Lgs. 276/2003 recita “ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.”. La norma distingue il contratto d'appalto dalla somministrazione di lavoro sulla base degli elementi indicati: l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore; l'esercizio, da parte di quest'ultimo, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto; l'assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore. La mancanza anche soltanto di uno degli elementi richiamati (organizzazione di impresa con assunzione del rischio economico o direzione autonoma del personale) genera il risultato vietato dalla legge. Il chiaro intento della norma è quello di operare una distinzione tra somministrazione ed appalto, al fine di evitare che soggetti non autorizzati alla somministrazione di lavoro la esercitino ugualmente sotto le mentite spoglie di un appalto. Ciò implica che, in caso di appalto non genuino, non sussiste alcun valido contratto d'appalto e il rapporto di somministrazione di lavoro, apparentemente instaurato con l'appaltatore, è nullo. L'appalto irregolare, posto in essere, cioè, al di fuori delle condizioni di cui all'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003, è sanzionato dall'art. 18, comma 5-bis del citato decreto legislativo. 5.3. La genuinità dell'appalto sottoscritto tra le imprese (come già evidenziato in altro precedente di questo Tribunale, n. 757/2025) deve essere accertata alla stregua di specifici indicatori, individuabili, peraltro, anche dalla circolare ministeriale n. 5 del giorno 11.02.2011, quali, ad esempio:
- il possesso, da parte dell'impresa appaltatrice, di una propria autonomia e di una propria organizzazione d'impresa, ciò anche quando si è in presenza di contratti d'appalto c.d. “labour intensive” nei quali l'attività lavorativa manuale è preponderante;
- l'oggetto del contratto d'appalto, ai fini della determinazione in ordine alla sua genuinità, non può essere la mera fornitura di lavoratori, né il compenso spettante all'appaltatore può ricondursi esclusivamente alle ore di lavoro svolte, senza alcun rilievo per il risultato in concreto dell'attività;
- l'assunzione, da parte dell'appaltatore, del rischio di impresa, ossia del rischio economico del lavoro commissionato in caso di mancato raggiungimento dell'oggetto del contratto o in caso di danni che comportano una sua diretta responsabilità patrimoniale;
- la sussistenza di una propria organizzazione d'impresa nello svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto; il requisito dell'organizzazione d'impresa, infatti, implica la valutazione in ordine all'organizzazione dei mezzi, intesi quali mezzi materiali e immateriali, nonché il know how aziendale, che deve essere effettuata in totale autonomia da parte dell'impresa appaltatrice;
- l'appaltatore ai fini della genuinità dell'appalto deve essere titolare del potere organizzativo e disciplinare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto. Ciò premesso, alla luce dei principi richiamati, deve ritenersi che, nel caso di specie, non ricorra un valido contratto di appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 276 del 2003, ma un rapporto assimilato all'appalto illecito (o pseudo-appalto) posto in essere con l'interposizione fittizia di manodopera, per come accertato dall'ispettorato resistente. 5.4. Premesse le coordinate ermeneutiche di riferimento, deve, anzitutto, evidenziarsi che il materiale svolgimento di attività lavorativa da parte di , e Persona_1 CP_4 CP_13
in favore della società e per le giornate di lavoro per ciascuno specificate è
[...] Parte_2 circostanza non contestata in maniera specifica dagli odierni ricorrenti. Alla luce dei motivi di opposizione formulati, l'esame deve riguardare la sussistenza o meno di un genuino contratto di appalto tra la (committente) e la Parte_2 Controparte_10 (appaltatrice, d'ora in poi . _1 Va sin da subito evidenziato che l'oggetto dell'esame è limitato allo specifico contratto di appalto oggetto dell'accertamento datato 1.4.2019, con relativo disciplinare allegato (specificamente richiamato nel “Verbale unico di accertamento e notificazione”). Non viene, invece, in rilievo la genuinità o meno dell'appalto regolato dal diverso contratto concluso tra la stessa e nell'anno 2016; nè è Parte_2 Controparte_6 chiarito che rapporti intercorrano tra le due società (odierna appaltatrice) e _1 [...] (appaltatrice nel contratto intercorso nel 2016). Neppure, dunque, rileva Controparte_6 che tale ultima società cooperativa M&G fosse titolata alla somministrazione di manodopera;
circostanza, peraltro, non solo priva di rilevanza ma anche solo affermata dai ricorrenti senza alcuna prova in merito. Ancora, occorre premettere che l'analisi si concentra sulla sola posizione dei lavoratori indicati nell'ordinanza ingiunzione, sicchè non assume alcun rilievo la posizione di tale Persona_3 unica lavoratrice rispetto alla quale le parti ricorrenti hanno richiesto di provare – in modo generico
– la soggezione al potere organizzativo, di controllo e sanzionatorio dell'appaltatrice _1 (cfr. capitolo di prova n. 2 del ricorso: “2)”Vero che il potere organizzativo,di controllo e sanzionatorio sulla lavoratrice è stato esercitato dal Sig. Persona_3 [...] Contro
,dipendente della cooperativa e che nel corso della sua attività lavorativa ha Parte_4 avuto rapporti solo con il predetto datore di lavoro e mai con la Controparte_8 [...]
.). Pt_2
Tanto precisato, dall'ordinanza ingiunzione impugnata e dal verbale di accertamento e contestazione notificato si evince sia la condotta contestata sia la violazione delle norme indicate. Dagli atti relativi all'accertamento allegati dalla parte resistente (verbale I° accesso n. 158/138 del 13.12.2019, con dichiarazioni dei lavoratori;
contratto di appalto di servizi datato 1.04.2019 concluso tra le parti;
Comunicazioni obbligatorie di instaurazione e di proroga dei rapporti di lavoro;
Contratti di lavoro stipulati;
Fatture rilasciate alla .), nonché dalle dichiarazioni Parte_3 rese dai lavoratori in sede ispettiva in data 13.12.2019 in occasione del primo accesso ispettivo, è agevolmente evincibile che il contratto di “appalto per servizi” tra la e la non Parte_2 _1 rientra nella logica tipica dell'appalto di servizi, con cui il committente affida all'appaltatore lo svolgimento di prestazioni connesse ad un preciso risultato e finalizzate alla realizzazione di un opus dotato di consistenza autonoma, ma presenta piuttosto delle affinità con lo schema tipico della somministrazione di lavoro, nella specie, a tempo determinato, volto a fornire manodopera alla committente. A tal fine, rileva la circostanza per cui l'impiego di manodopera è stato gestito esclusivamente dalla committente, la quale ha provveduto ad organizzare la prestazione lavorativa, ad esercitare concreti Contro poteri di direzione e controllo dei lavoratori assunti dalla Pt_2 Sono univoche le dichiarazioni dei lavoratori, i quali hanno riferito agli ispettori su circostanze concernenti l'instaurazione del rapporto di lavoro, lo svolgimento e la retribuzione dell'attività lavorativa, subordinata, nella sostanza, alla organizzazione e alle direttive delle odierne parti opponenti (cfr. dichiarazioni di , il quale, visto svolgere “la mansione di macellaio Persona_1 con indosso grembiule MD”, dichiarava: “Lavoro come macellaio presso l'MD di AN da fine settembre 2019. Ho firmato un contratto part-time per n. 516 ore al giorno. Lavoro per 6 giorni a settimana, con il martedì di riposo e due mezze giornate di mercoledì e giovedì. In base a dei turni lavoro per due domeniche al mese. Il mio responsabile è il quale mi Persona_4 ha fatto firmare il contratto di lavoro. Se abbiamo qualche problema dobbiamo parlare con
. Io con l'MD non ho nulla a che fare lavoro solo nel banco macelleria. Vengo Persona_4 Contro pagato con bonifico. Ho firmato un contratto con ma di questa società non conosco nessuno, mi viene solo inviata la busta paga via mail. Non conosco . Non ho altro da dire. Persona_3 Parte Conosco il titolare della , il quale ci coordina sul lavoro”; il lavoratore Pt_1 CP_5
, visto svolgere “la mansione di salumiere con indosso grembiule MD”, riferiva: “Lavoro
[...] presso il punto vendita MD di AN C. da ottobre 2019. Ho firmato un contratto di lavoro con Contro la tramite . Il contratto mi è stato inviato tramite mail. Il mio responsabile e Parte_1
o . Faccio riferimento a loro per qualsiasi problematica. Non ho Parte_1 Persona_4 Contro fatto alcun colloquio di lavoro con la ma ho avuto contatti sempre con e Pt_1 Per_4 Sono stato pagato con bonifico. Non conosco . Non ho altro da aggiungere”; il Persona_3 lavoratore , dichiarava: “Lavoro alle dipendenze della G&P da cinque/sei mesi. Ho CP_4 firmato un contratto a tempo pieno lavoro da lunedì alla domenica con un giorno di riposo. Lavoro per 5/6 ore al giorno in base a dei turni. Le mie mansioni sono quelle di macellaio. Il mio titolare è
il quale ci fa i turni di lavoro ed al quale ci confrontiamo sull'orario di lavoro Persona_4 e su eventuali assenze. Lavoro tutte le domeniche al mese. Nel banco macelleria siamo in due io e
presso il punto vendita MD di AN, via Berlinguer. Se ci assentiamo vengono altri Per_1 Parte dipendenti della di altri punti vendita...”; infine, il responsabile del punto vendita MD di AN C., , il quale, nel riferire di essere il responsabile del punto vendita MD Testimone_1 dal mese di agosto 2019, dichiarava “il banco salumi e il banco macelleria sono gestiti dalla Pt_5
[...
, questa situazione di “appalto” è così da sempre (..) I lavoratori di questo punto e Parte_1 cioè , , e , non sono gestiti da noi MD ma sono dipendenti che CP_4 Per_1 CP_5 Per_5 Per_6 ha mandato la . Conosco la sig.ra perché ha lavorato qui al Pt_5 Pt_1 Persona_3 Parte Parte banco salumi sempre alle dipendenze della ...) Non ho contatti telefonici con la Non Contro conosco nessuno della ma i dipendenti dei reparti di cui sopra sono sempre della Pt_5
”).
[...] Le dichiarazioni dei lavoratori, oltre che del responsabile del punto vendita MD oggetto dell'attività di accertamento, sono univoche. La direzione dell'attività lavorativa era effettuata dal , all'epoca legale rappresentante della Pt_1
o da tale . Alcuno dei lavoratori ha identificato la persona del Dodaro Parte_2 Persona_4 con la quale dipendente, preposto o altra figura. Ed infatti, il affermava di _1 CP_13 aver firmato il contratto con l'appaltatrice tramite il e di aver avuto contatti sempre solo con Pt_1 quest'ultimo ed il mentre il dichiarava che la società appaltatrice gli inviava via Per_4 Per_1 e-mail la busta paga, ma di non conoscere “nessuno” della stessa. Il lavoratore invece, neppure è consapevole dell'avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro CP_4 Contro con la qualificandosi come dipendente della G&P. Anche il responsabile del punto vendita della MD, inoltre, dichiarava di non conoscere “nessuno”
Contro
Parte della identificando i lavoratori del banco macelleria con i dipendenti “della di
”. Pt_1 A tutto voler concedere, dalle dichiarazioni di cui al verbale emerge con evidenza l'ingerenza nell'organizzazione della prestazione lavorativa effettivamente svolta da parte del e della Pt_1
Parte_2
Ed infatti, i lavoratori e si riferiscono al per indicare che CP_13 Per_1 Pt_1 l'organizzazione ed il coordinamento della prestazione lavorativa avveniva anche tramite lo stesso, oltre che con il soggetto non identificato . Per_4 Tale ingerenza nello svolgimento della prestazione dei lavoratori, nella specie, non trova alcuna ragione giustificativa sia con riguardo alle allegazioni dei ricorrenti, i quali assumono che la
[...] avrebbe dismesso dal 2016 la gestione dei punti vendita, ed anche in vista di una normale Pt_2 attività di coordinamento del committente, il quale avrebbe dovuto svolgere la medesima relazionandosi con il preposto della essendo escluso dal contratto in atti che lo stesso _1 potesse impartire ordini o direttive ai lavoratori (“ausiliari” dell'appaltatrice). Peraltro, i ricorrenti non hanno allegato elementi di segno contrario allegati idonei a scalfire la predetta ricostruzione, ovvero a supportare la ricostruzione dei fatti da loro prospettata. A tal fine, infatti, i capitoli di prova articolari non potevano essere ammessi perché attinenti a circostanze documentali e irrilevanti, laddove si richiede di provare che “Vero che Persona_1
, e sono stati assunti per la prima volta nei reparti macelleria-
[...] CP_4 Controparte_5 salumeria del supermercato MD dalla e mai sono stati dipendenti della Controparte_14
. Ed infatti, è provato documentalmente che il rapporto lavorativo è intercorso con la Parte_2 e non con la società cooperativa M&G, né, a tutto voler concedere, è controverso che i _1 lavoratori siano stati assunti da società diversa dalla G&P, atteso che l'oggetto della sanzione riguarda il carattere genuino o meno dell'appalto. Neppure risultavano ammissibili, in quanto non rilevanti, i capitoli di prova involgenti la posizione della , ossia società diversa dall'appaltatrice (capitoli 1 e 5), nonché alla Controparte_15 posizione di lavoratori non coinvolti nell'accertamento (il già citato capitolo 2 relativo a Per_3 ). Peraltro, i capitoli relativi alla società cooperativa M&G – “1)”Vero che nel novembre
[...] del 2016 la ha ritenuto di esternalizzare la gestione delle macellerie e salumerie Parte_2 esistenti presso in punti vendita MD ed i dipendenti interessati hanno deciso di aderire quale soci- lavoratori alla per potere continuare a lavorare, con decorrenza Controparte_14 30.11.2016 avendo ottenuto detta cooperativa la gestione dei punti vendita delle macellerie e salumerie nei supermercati MD” e “5)”Vero che la ha utilizzato per la Controparte_8 gestione dei punti vendita i beni aziendali della - sono formulati in modo generico, senza CP_9 riferimento a specifici fatti da provare. Del tutto irrilevante, poi, è il capitolo di prova n. 3, relativo ad un esercizio commerciale diverso a quello oggetto di accertamento ( ” anziché AN RO). A tutto voler concedere, Pt_8 comunque, il capitolo è formulato in modo generico ed attiene ad una circostanza negativa (“Vero Contro che iniziata la gestione dei punti vendita della mai il Sig. , o suoi addetti o Parte_1 incaricati, sono stati più visto nei supermercati MD di ”) e priva di effettivo rilievo pratico ai Pt_8 fini della decisione, laddove si intende provare che il o altri non sono stati “visti”. Pt_1
5.5. Dall'esame dei documenti in atti, invece, è evidente che l'oggetto dell'accordo si è tradotto nella mera somministrazione di manodopera, utilizzata per specifiche mansioni, già esercitate in precedenza dalla la quale, secondo la sua prospettazione, ha inteso solo “esternalizzare” Parte_2 la gestione delle macellerie e salumerie presso gli esercizi commerciali MD. Questa prospettazione, tuttavia, non può essere condivisa. Ed infatti, è provato che la reale organizzazione della prestazione lavorativa veniva eseguita direttamente dagli odierni ricorrenti, atteso che i lavoratori si rivolgevano alternativamente al o a tale . Pt_1 Per_4 Il lavoratore poi, ha anche dichiarato che, quando lui e il si assentano, sono CP_4 Per_1 Parte sostituiti da altri lavoratori della I ricorrenti, inoltre, erano gli unici a conoscere tutti i fattori produttivi dell'attività di impresa, provvedendo finanche a rifornire i relativi reparti dei supermercati M.D delle materie prime essenziali allo svolgimento di tale attività (“carni e salumi”). 5.6. Dalla lettura del contratto depositato, dalle modalità esecutive accertate e dalle allegazioni dei ricorrenti, emerge altresì che la appaltatrice era priva di una propria organizzazione di _1 mezzi per lo svolgimento della prestazione oggetto dell'appalto, dal momento che le materie prime venivano fornite dalla stessa e la prestazione si sarebbe svolta utilizzando “beni Parte_2 aziendali” della MD secondo i ricorrenti. In realtà, tra la e la è intercorso un Parte_2 _1 contratto di comodato per l'utilizzo dei beni necessari allo svolgimento dell'attività, circostanza neppure controversa tra le parti e già evidenziata nel verbale di contestazione. Per l'effetto, escluso l'esercizio di un potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori, anche dal punto di vista degli elementi necessari per produrre un “risultato”, nulla apportava la
_1 Contro 5.7. Peraltro, che l'attività svolta nei confronti di si sia sostanziata in una mera fornitura di lavoratori, senza che sussistesse alcun concreto risultato che avrebbe dovuto essere perseguito dalla appaltatrice e che concretizzasse l'oggetto dell'appalto, emerge altresì dalla circostanza relativa alla identità dell'attività svolta dalla e quella, poi, oggetto della prestazione oggetto di Parte_2 appalto, evidente sintomo dell'assenza di autonomia, in termini di risultato, tra l'attività della committente e quella del personale dell'appaltatore (“Commercio al dettaglio di carni, prodotti di gastronomia, panetteria e lattiero-caseari” l'attività del committente e “macelleria, banco, trasporto, segreteria e facchinaggio”, quale attività oggetto del servizio appaltato). In tale contesto, neppure è ipotizzabile che la società abbia apportato un “know how”, _1 essendo le lavorazioni richieste ed espletate semplici e non specialistiche e svolgendo i macchinari e le materie prime un ruolo tutt'altro marginale rispetto a quello delle attività manuali. Peraltro, non risulta che alcuno dei lavoratori abbia avuto alcun tipo di formazione preventiva da parte della Contro risultando immessi al lavoro dopo la stipula del contratto. 5.8. Manca, inoltre, il rischio in capo all'appaltatrice. Nel contratto di appalto le parti hanno previsto un corrispettivo fisso mensile di 9.000 euro (con eventuale conguaglio, di cui, però, non è chiarita la natura e la modalità di calcolo), evidenziando dunque che la controprestazione è stata quantificata in ragione esclusivamente della manodopera giornaliera prestata, e non, invece, in relazione ad una opera o servizio unitariamente inteso, che sarebbe stato indice dello svolgimento di una attività economica organizzata, con autonomo rischio di impresa, non limitata alla fornitura della forza lavoro. Contro La peraltro, come sopra evidenziato non ha assunto neppure il rischio relativo alla mancata vendita o anche al perimento delle materie prime, che venivano fornite direttamente dalla committente, evidenziando ciò anche un ulteriore elemento di organizzativo espressivo del totale inserimento dell'attività lavorativa nella conduzione dell'attività di impresa esercitata dalla
[...] Ed infatti, era quest'ultima che individuava qualità e quantità di materie prime da destinare ai Pt_2 Contro reparti e, quindi, alla vendita al pubblico, limitandosi la a fornire la prestazione di lavoro a fronte di un corrispettivo predeterminato. Nella dinamica di svolgimento del rapporto, quindi, all'appaltatrice residuavano i soli compiti di gestione amministrativa del personale e, nello specifico, il solo pagamento dello stipendio dei lavoratori, risultando, di fatto, solo un intermediario che fornisce forza lavoro. Per l'effetto, i risultati positivi o negativi dell'attività si riverberano esclusivamente sulla committente. Il rischio di impresa, infatti, rappresenta il rischio del mancato utile dato dalla differenza fra ricavi e costi (compresi i costi indiretti per impianti, beni strumentali, spese fisse, spese per utenze, servizi da terzi, ecc.) in relazione al compenso pattuito per l'opera o servizio oggetto dell'appalto; di modo che se il compenso è stabilito in base a parametri che fanno ricadere sul committente tutti i preventivati costi dell'opera o servizio (perché la realtà aziendale in cui l'opera o il servizio sono resi è già organizzata in modo tale che non vi siano sostanzialmente costi diversi dal costo della manodopera) non sussiste un rischio di impresa con riferimento allo specifico affare. 5.9. Alla luce dei principi esposti e degli elementi sopra indicati, gli accertamenti effettuati sono sicuri indici rilevatori della legittimità della pretesa creditoria vantata dalla parte resistente. Pertanto, il rapporto intercorso tra la e la oggetto di esame configura Parte_2 _1 un'ipotesi di appalto irregolare in considerazione delle seguenti circostanze, poste alla base dell'ordinanza-ingiunzione opposta:
- l'attività oggetto dell'appalto si svolgeva presso i medesimi locali e con le medesime attrezzature Contro che erano nella disponibilità della committente, senza che la conferisse alcun corrispettivo per l'utilizzo degli stessi o per i normali costi locatizi e gestori, essendo prevista nel contratto di appalto l'utilizzazione a seguito di stipula di un contratto di comodato (dunque, gratuitamente);
- il potere organizzativo e direttivo veniva esercitato dalla medesima committente;
- il corrispettivo dell'appalto (€ 9.000,00 mensili) era predeterminato ed il versamento era indipendentemente dalla realizzazione della res appaltata o dall'andamento della attività economica;
- la gestione di fatto dell'attività d'impresa era appannaggio dalla committente;
- è stata appaltata un'attività totalmente sovrapponibile a quella esercitata dalla committente e non idonea a realizzare un risultato autonomo dalla stessa. Di conseguenza, tenuto conto di tutte le condizioni richieste ai fini della legittimità dell'appalto dall'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e dall'art. 1655 c.c., ossia realizzazione di un servizio autonomo, mediante organizzazione autonoma ed esercizio del potere direttivo, nonché assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore - e non del committente -, i motivi di opposizione risultano infondati. Ne consegue che l'opposizione proposta è infondata e l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere confermata integralmente. Infine, giova evidenziare che nell'applicazione della sanzione amministrativa la P.A. resistente si è mantenuta entro i limiti edittali previsti dalla legge ed ha applicato una sanzione congrua in relazione alla gravità del fatto contestato. Peraltro, nessuna domanda di riduzione della sanzione irrogata è stata espressamente proposta in ricorso, con la conseguenza che questo giudice non può provvedervi d'ufficio (v. Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2004, n. 21486 nonché più di recente in motivazione Cass. civ., Sez. II, 16 gennaio 2008, n. 715).
6. Il regime delle spese Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55; b) del valore della controversia;
c) del numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) dell'estrema semplicità della fase introduttiva caratterizzata dalle forme del procedimento delineato dall'art. 6 del D. Lgs. 150/2011 nonché della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
e) della sostanziale assenza della fase istruttoria, caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale, nonché della semplicità di quella decisoria, con decisione resa a seguito di discussione orale, sostituita con il deposito di note scritte di trattazione;
f) degli aumenti e diminuzioni ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto (nella versione come da ultimo modificata). g) del disposto dell'art. 9 del D. Lgs. N.° 149/2015 il quale prevede: “In caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli CP_3 onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA l'opposizione proposta da e e, per l'effetto, conferma Parte_1 Parte_2 l'ordinanza-ingiunzione sopra indicata n. 26/2024/01 del 27.02.2024 (prot. 7551 del 18.03.2024), emessa dall' ; Controparte_3
B. CONDANNA i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore di parte resistente delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.100,00 per compensi professionali forensi, oltre al oltre I.V.A. e C.P.A. solo se dovute, nelle misure di legge oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso. C. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in data 28 agosto 2025 all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte.. Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli