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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 23/12/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2186/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2186/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'Avv. LOPEZ FRANCESCO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. CP_1
RI IA che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e Parte_1 CP_1 hanno congiuntamente richiesto la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore , nato a [...] il [...] nato dalla loro relazione Per_1 more uxorio alle seguenti condizioni:
“1) il figlio minore , verrò affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre la cui residenza anagrafica attuale è in Cuneo. Via Auriate, 21 presso l'alloggio condotto dalla stessa in locazione:
2) il signor si impegna a versare entro il giorno 5 di ogni mese a far data dal mese di agosto Pt_1
2025 la somma mensile di € 300.00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT quale contributo al mantenimento del figlio minore: s) le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 70% in capo al sig.
e 30% in capo alla sig.ra ed al riguardo i genitori danno atto di aver letto e Pt_1 CP_1 confermato il contenuto del Protocollo del CNF per la regolamentazione. Protocollo di cui hanno una copia ciascuno:
4) il figlio trascorrerà durante il periodo scolastico un fine settimana ogni 15 giorni dal Per_1 venerdì alle ore 17,00 al lunedì mattina, con il padre, con obbligo dello stesso di riaccompagnare il figlio a scuola o dalla madre. Durante la settimana il padre prenderà con sé per 2 pomeriggi Per_1 da concordare dalle ore 17,00 alle ore 20,30. Nel periodo in cui il minore non va a scuola, potrà pernottare una notte con il padre.
5) Durante le vacanze scolastiche il figlio trascorrerà con il padre, un fine settimana ogni quindi giorni dal venerdì alle ore 17,00 al lunedì mattina, con obbligo dello stesso di riaccompagnare il figlio dalla madre, oltre a due pomeriggi a settimana da concordare dalle ore 17.00 alle ore 20,30 ed un pernottamento.;
6) il figlio trascorrerà alternativamente meta delle vacanze natalizie con la madre e metà con il padre. comprensive un anno del giorno di Natale e l'anno successivo del giorno di Capodanno: allo stesso modo trascorrerà alternativamente con ciascun genitore le feste pasquali. iniziando quest'anno per la prima metà della festività natalizie con la madre
7) durante le vacanze estive il figlio trascorrerà due settimane. anche non consecutive con il padre e con la madre. I signori e si impegnano a concordare entro il 31 Parte_1 CP_1 maggio di ciascun anno il calendario delle vacanze estive tenendo anche conto delle esigenze del minore di partecipare ad attività quali estate ragazzi. campeggi estivi. In tali periodi saranno sospese le visite dell'altro genitore al quale si dovrò comunque garantire di conoscere il luogo in cui verrò condotto il figlio e la possibilità di sentirlo telefonicamente una volta al giorno in orario da concordare.
8) il c.d. “assegno unico" sarò percepito esclusivamente dalla signora mentre il CP_1 padre godrà delle detrazioni per il figlio al 100%.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso può trovare accoglimento in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi del figlio minore , nato a [...] il [...] dalla relazione Per_1 non coniugale tra le parti, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DISPONE sull'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento del figlio minore
, nato a [...] il [...], nonché sulle ulteriori questioni connesse, in conformità alle Per_1 condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso, ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 18/12/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2186/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'Avv. LOPEZ FRANCESCO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. CP_1
RI IA che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e Parte_1 CP_1 hanno congiuntamente richiesto la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore , nato a [...] il [...] nato dalla loro relazione Per_1 more uxorio alle seguenti condizioni:
“1) il figlio minore , verrò affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre la cui residenza anagrafica attuale è in Cuneo. Via Auriate, 21 presso l'alloggio condotto dalla stessa in locazione:
2) il signor si impegna a versare entro il giorno 5 di ogni mese a far data dal mese di agosto Pt_1
2025 la somma mensile di € 300.00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT quale contributo al mantenimento del figlio minore: s) le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 70% in capo al sig.
e 30% in capo alla sig.ra ed al riguardo i genitori danno atto di aver letto e Pt_1 CP_1 confermato il contenuto del Protocollo del CNF per la regolamentazione. Protocollo di cui hanno una copia ciascuno:
4) il figlio trascorrerà durante il periodo scolastico un fine settimana ogni 15 giorni dal Per_1 venerdì alle ore 17,00 al lunedì mattina, con il padre, con obbligo dello stesso di riaccompagnare il figlio a scuola o dalla madre. Durante la settimana il padre prenderà con sé per 2 pomeriggi Per_1 da concordare dalle ore 17,00 alle ore 20,30. Nel periodo in cui il minore non va a scuola, potrà pernottare una notte con il padre.
5) Durante le vacanze scolastiche il figlio trascorrerà con il padre, un fine settimana ogni quindi giorni dal venerdì alle ore 17,00 al lunedì mattina, con obbligo dello stesso di riaccompagnare il figlio dalla madre, oltre a due pomeriggi a settimana da concordare dalle ore 17.00 alle ore 20,30 ed un pernottamento.;
6) il figlio trascorrerà alternativamente meta delle vacanze natalizie con la madre e metà con il padre. comprensive un anno del giorno di Natale e l'anno successivo del giorno di Capodanno: allo stesso modo trascorrerà alternativamente con ciascun genitore le feste pasquali. iniziando quest'anno per la prima metà della festività natalizie con la madre
7) durante le vacanze estive il figlio trascorrerà due settimane. anche non consecutive con il padre e con la madre. I signori e si impegnano a concordare entro il 31 Parte_1 CP_1 maggio di ciascun anno il calendario delle vacanze estive tenendo anche conto delle esigenze del minore di partecipare ad attività quali estate ragazzi. campeggi estivi. In tali periodi saranno sospese le visite dell'altro genitore al quale si dovrò comunque garantire di conoscere il luogo in cui verrò condotto il figlio e la possibilità di sentirlo telefonicamente una volta al giorno in orario da concordare.
8) il c.d. “assegno unico" sarò percepito esclusivamente dalla signora mentre il CP_1 padre godrà delle detrazioni per il figlio al 100%.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso può trovare accoglimento in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi del figlio minore , nato a [...] il [...] dalla relazione Per_1 non coniugale tra le parti, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DISPONE sull'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento del figlio minore
, nato a [...] il [...], nonché sulle ulteriori questioni connesse, in conformità alle Per_1 condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso, ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 18/12/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi