Articolo 7 della Legge 22 febbraio 1951, n. 149
Articolo 6Articolo 8
Versione
4 aprile 1951
Art. 7.
Le promozioni degli insegnanti della Scuola governativa di metodo per educatori dei ciechi ai gradi 10°, 9° ed 8° hanno luogo rispettivamente dopo tre anni di permanenza nel grado 11°, cinque nel grado 10° e otto nel grado 9°. Esse sono effettuate per anzianita' e sono disposte con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Entrata in vigore il 4 aprile 1951