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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/10/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1170/2023 RGAC vertente
TRA
nato a [...] allo IO (CS) il 13.6.1959 C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Scarfone del C.F._1
Foro di Catanzaro, (C.F.: ), con studio sito in Catanzaro Via C.F._2
Indipendenza ed ivi elettivamente domiciliato giusta Email_1
delega in atti,
nonché
nata a [...] il [...] C.F. e CP_1 C.F._3
nata a [...] il [...] C.F. Controparte_2
, rappresentate e difese dall'avvocato Michele Gigliotti C.F._4
(C.F. del Foro di Catanzaro con studio sito in Via C.F._5
1 Indipendenza 13, giusta delega in atti ed ivi elettivamente domiciliato ai fini del presente atto p.e.c. Email_2
In qualità di eredi dell'originario appellante Parte_2
APPELLANTI
E
(c.f. )Controparte_3 C.F._6
APPELLATO contumace
RAGIONI DELLA DECISIONE
, con atto di citazione regolarmente notificata, Parte_2
interponeva appello avverso la sentenza n. 279/2023, emessa dal Tribunale di
Castrovillari in data 27/2/2023 nell'ambito del procedimento n. 1583/2018 r.g.,
mai notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione in appello, il cui dispositivo così recita: “ Il Tribunale …..RIGETTA l'opposizione
proposta da e, per l'effetto, visto l'art. 653 c.p.c. CONFERMA E Parte_2
DICHIARA ESECUTIVO il decreto ingiuntivo n. 286/2018 emesso dal Tribunale di
Castrovillari in data 19/4/2018; CONDANNA al pagamento delle Parte_2
spese di lite in favore di che si liquidano in complessivi € 3.000,00, oltre Controparte_3
spese generali, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge;
PONE definitivamente a carico
di le spese per la CTU liquidate in separato decreto, facendo salvi gli Parte_2
effetti dell'eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
Concludeva chiedendo: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello Di Catanzaro, respinta
ogni avversa difesa, accogliere le presenti conclusioni:
1.- Preliminarmente sospendere la esecutività della sentenza n°279/2023, emessa
dal Tribunale di Castrovillari in data 27.02.2023;
2.- Nel merito, riformare la sentenza n. 279/2023 del Tribunale di Castrovillari
per tutte le motivazioni espresse in premessa;
2 3.- Condannare controparte alle spese e competenze di cause da distrarsi ex art.
93 cpc in favore del procuratore costituito.
In via istruttoria si chiede la rinnovazione della ctu grafologica per quanto
evidenziato in premessa.
Non si costituiva l'appellato . Controparte_3
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, con provvedimento del 07.10.2024, stante la dichiarazione del difensore dell'appellante circa l'intervenuto decesso di quest'ultimo, veniva interrotto il giudizio.
In data 08.01.2025 si costituivano in riassunzione e in qualità di eredi di i sig.ri e Parte_2 Parte_1 Controparte_2
riportandosi all'atto di appello. CP_1
Veniva, quindi, fissata l'udienza del 14.7.2025, poi rinviata d'ufficio all'udienza del 02.10.2025.
All'udienza del 02.10.2025, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, il giudice istruttore, preso atto della rinuncia agli atti depositata non note di udienza in data 01.10.2025, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La Corte adita, dunque, deve limitarsi a prendere atto della suddetta rinuncia, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello.
Compensa le spese.
Catanzaro, 14.10.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
3
4
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1170/2023 RGAC vertente
TRA
nato a [...] allo IO (CS) il 13.6.1959 C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Scarfone del C.F._1
Foro di Catanzaro, (C.F.: ), con studio sito in Catanzaro Via C.F._2
Indipendenza ed ivi elettivamente domiciliato giusta Email_1
delega in atti,
nonché
nata a [...] il [...] C.F. e CP_1 C.F._3
nata a [...] il [...] C.F. Controparte_2
, rappresentate e difese dall'avvocato Michele Gigliotti C.F._4
(C.F. del Foro di Catanzaro con studio sito in Via C.F._5
1 Indipendenza 13, giusta delega in atti ed ivi elettivamente domiciliato ai fini del presente atto p.e.c. Email_2
In qualità di eredi dell'originario appellante Parte_2
APPELLANTI
E
(c.f. )Controparte_3 C.F._6
APPELLATO contumace
RAGIONI DELLA DECISIONE
, con atto di citazione regolarmente notificata, Parte_2
interponeva appello avverso la sentenza n. 279/2023, emessa dal Tribunale di
Castrovillari in data 27/2/2023 nell'ambito del procedimento n. 1583/2018 r.g.,
mai notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione in appello, il cui dispositivo così recita: “ Il Tribunale …..RIGETTA l'opposizione
proposta da e, per l'effetto, visto l'art. 653 c.p.c. CONFERMA E Parte_2
DICHIARA ESECUTIVO il decreto ingiuntivo n. 286/2018 emesso dal Tribunale di
Castrovillari in data 19/4/2018; CONDANNA al pagamento delle Parte_2
spese di lite in favore di che si liquidano in complessivi € 3.000,00, oltre Controparte_3
spese generali, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge;
PONE definitivamente a carico
di le spese per la CTU liquidate in separato decreto, facendo salvi gli Parte_2
effetti dell'eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
Concludeva chiedendo: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello Di Catanzaro, respinta
ogni avversa difesa, accogliere le presenti conclusioni:
1.- Preliminarmente sospendere la esecutività della sentenza n°279/2023, emessa
dal Tribunale di Castrovillari in data 27.02.2023;
2.- Nel merito, riformare la sentenza n. 279/2023 del Tribunale di Castrovillari
per tutte le motivazioni espresse in premessa;
2 3.- Condannare controparte alle spese e competenze di cause da distrarsi ex art.
93 cpc in favore del procuratore costituito.
In via istruttoria si chiede la rinnovazione della ctu grafologica per quanto
evidenziato in premessa.
Non si costituiva l'appellato . Controparte_3
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, con provvedimento del 07.10.2024, stante la dichiarazione del difensore dell'appellante circa l'intervenuto decesso di quest'ultimo, veniva interrotto il giudizio.
In data 08.01.2025 si costituivano in riassunzione e in qualità di eredi di i sig.ri e Parte_2 Parte_1 Controparte_2
riportandosi all'atto di appello. CP_1
Veniva, quindi, fissata l'udienza del 14.7.2025, poi rinviata d'ufficio all'udienza del 02.10.2025.
All'udienza del 02.10.2025, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, il giudice istruttore, preso atto della rinuncia agli atti depositata non note di udienza in data 01.10.2025, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La Corte adita, dunque, deve limitarsi a prendere atto della suddetta rinuncia, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello.
Compensa le spese.
Catanzaro, 14.10.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
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